CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 marzo 2012
626.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 21 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Doris LO MORO. - Interviene il sottosegretario di Stato all'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 17.30.

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.
Esame C. 5049 - Governo - Approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione - Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, relatore, dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del decreto legge in oggetto, volto a disciplinare limitati aspetti di carattere organizzativo in relazione alle elezioni amministrative che si terranno nel mese di maggio, precisa che esso, anche alla luce degli analoghi provvedimenti d'urgenza intervenuti in passato nella materia elettorale al fine di disciplinare analoghi profili, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione.
Fa quindi presente che il provvedimento, ancorché non sia accompagnato dalle relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e di impatto della regolamentazione (AIR), non presenta alcun profilo problematico in relazione agli ambiti di competenza del Comitato per la legislazione.

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Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5049 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
il provvedimento - composto di un solo articolo - reca un contenuto omogeneo, essendo volto a regolare taluni aspetti delle elezioni amministrative che avranno luogo nel prossimo mese di maggio, provvedendo, in particolare, ad anticipare i termini per la presentazione delle liste e delle candidature (e, conseguentemente, i termini entro i quali la commissione elettorale circondariale è chiamata a riunirsi per eventuali contestazioni) rispetto a quanto previsto dal Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570;
sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
il decreto-legge, nell'anticipare i termini fissati agli articoli 28, ottavo comma, 32, ottavo comma e 33, terzo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, agisce in deroga alle suddette disposizioni: tale deroga non viene tuttavia esplicitata nel testo del decreto legge (ma solo nel relativo preambolo), risultando conseguentemente implicita;
sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:
nel dettare disposizioni in materia elettorale finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo (circostanza non infrequente in prossimità di scadenze elettorali: si vedano, ad esempio, i decreti-legge n. 43 del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001, n. 8 del 2005, n. 1 e n. 75 del 2006, n. 24 del 2008 e n. 3 del 2009), il provvedimento, anche alla luce dei sopracitati precedenti, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione;
il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;
ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».

Roberto ZACCARIA si rivolge al rappresentante del Governo al fine di sottoporgli la questione - più volte emersa nelle riunioni del Comitato - dell'inosservanza, da parte del Governo, degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Parlamento degli atti concernenti l'istruttoria legislativa, con particolare riguardo alle relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e sull'analisi tecnico-normativa (ATN). In proposito, dopo aver precisato che le suddette relazioni rappresentano uno strumento fondamentale ai fini dello svolgimento di una adeguata istruttoria legislativa, ricorda come si possa comunque ovviare alla ristrettezza dei tempi generalmente disponibili per la fase preparatoria dei decreti legge in seno al Governo, che potrebbero non consentire di predisporre la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, mediante una sintetica illustrazione, nella relazione di accompagnamento al decreto legge, delle ragioni che non hanno consentito di predisporre la relazione in questione.

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Il sottosegretario Saverio RUPERTO prende atto di quanto rappresentato dall'onorevole Zaccaria.

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Esame nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Beatrice LORENZIN, relatore, dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del testo unificato delle proposte di legge all'esame, provenienti dall'iniziativa di deputati appartenenti a quasi tutti i gruppi parlamentari, osserva come esso, in relazione ai profili di competenza del Comitato, presenti limitati aspetti di carattere problematico. Il provvedimento presenta infatti un contenuto omogeneo e interviene sulla normativa previgente mediante la tecnica della novellazione. Esso presenta tuttavia alcuni difetti di coordinamento con l'ordinamento vigente e reca una disposizione che sembrerebbe opportuno riformulare al fine di chiarirne la relativa portata normativa.
Conclusivamente, illustra la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2618 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nella seduta del 15 marzo 2012 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca modifiche puntuali al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, intervenendo in materia di congedo di maternità e di paternità e di congedo parentale e conferendo altresì una delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio;
sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
il testo unificato, nel modificare la normativa previgente, ricorre correttamente sempre alla tecnica della novellazione; alcuni difetti di coordinamento si rinvengono tuttavia all'articolo 1, comma 1, capoverso 2 (che prevede che le lavoratrici impossibilitate - in ragione del proprio stato di gravidanza - a partecipare a concorsi, corsi o procedure selettive possano essere ammesse ad una seconda sessione di esame, previo accantonamento dei posti necessari, senza procedere tuttavia ad un adeguato coordinamento con la vigente normativa in materia di concorsi pubblici e senza precisare sulla base di quali criteri e parametri si debba procedere all'accantonamento dei posti in questione), all'articolo 3, comma 1, lettera a) (che prevede che si possa usufruire della nuova forma di congedo parentale introdotta all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, previo preavviso di almeno trenta giorni, ancorché il comma 3 del medesimo articolo 32 preveda, in termini generali, che il periodo di preavviso per usufruire del congedo parentale non possa essere inferiore a quindici giorni) e all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso comma 4-ter (che introduce l'obbligo - per il solo genitore che si avvalga del congedo nella

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forma della riduzione oraria di cui al comma 4-bis - di allegare alla richiesta di congedo il certificato di nascita del figlio, senza tuttavia inserire tale disposizione nell'ambito dell'articolo 21 del testo unico, rubricato "Documentazione", che già prevede analogo obbligo per le lavoratrici madri);
sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:
il provvedimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, laddove contiene il riferimento ai "congedi parentali orizzontali", evocando il concetto della prestazione di lavoro ridotta da effettuare in tutti i giorni lavorativi, adotta un'espressione di cui andrebbe precisato il significato tecnico-giuridico, posto che essa, ampiamente diffusa nel linguaggio comune, non trova tuttavia definizione in un atto normativo;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 1, capoverso 2, si dovrebbe coordinare la specifica disciplina ivi introdotta con la vigente normativa in materia di concorsi pubblici, precisando, al contempo sulla base di quali criteri e parametri si debba procedere all'accantonamento dei posti in favore delle lavoratrici impossibilitate a partecipare a concorsi, corsi o procedure selettive in ragione del proprio stato di gravidanza;
all'articolo 3, comma 1, lettera a), si dovrebbe valutare la congruità del termine di preavviso (trenta giorni) ivi previsto per usufruire della nuova forma di congedo parentale su base oraria, rispetto al termine di quindici giorni, contenuto al comma 3 dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, per usufruire del congedo parentale;
all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso comma 4-ter - che introduce l'obbligo per il genitore, nel solo caso ivi indicato, di allegare alla richiesta di congedo parentale il certificato di nascita del figlio - si dovrebbe riformulare la disposizione in questione al fine di inserirla nell'ambito dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001, rubricato "Documentazione", che già prevede analogo obbligo per le lavoratrici madri.
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 3 - in conformità al dettato dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 400 del 1988 - si dovrebbe sostituire la formula "Il Governo è delegato ad emanare" con la seguente: "Il Governo è delegato ad adottare";
all'articolo 4, comma 1, lettera c), che sostituisce il comma 9 dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, si dovrebbe chiarire la portata normativa della disposizione in questione, tenuto conto che, da un lato, essa precisa che il divieto di licenziamento opera sia nel caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, ma, dall'altro, al fine di individuare il termine ad quem per l'operatività del divieto di licenziamento, richiama fattispecie che si riferiscono alla sola adozione internazionale».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 17.45.