CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 marzo 2012
620.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, soffermandosi sugli aspetti di interesse della XIV Commissione.
Richiama innanzitutto l'articolo 15, sostituito dal Senato, finalizzato ad assicurare la piena terzietà della società SNAM S.p.A. (gestore della rete del servizio gas), disponendo che entro il 31 maggio 2012 siano disciplinati criteri e condizioni per l'applicazione del modello di separazione proprietaria dell'Indipendent Transmission Operator (operatore indipendente sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, con l'introduzione di regole atte a garantire l'indipendenza e sotto il controllo dell'Autorità di regolazione), rispetto alla maggiore impresa di produzione e vendita di gas (ENI), che attualmente la controlla. In proposito, ricorda che la direttiva 2009/73/CE propone in alternativa tre modelli di separazione della rete del Gas: Ownership Unbundling, separazione proprietaria dell'operatore di trasporto dall'impresa verticalmente integrata; Independent System Operator, separazione gestionale con le attività di gestione della rete in capo al gestore ma con il controllo finanziario degli asset in capo al proprietario della rete; Independent Transmission Operator, operatore indipendente sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, con l'introduzione di regole atte a garantire l'indipendenza e sotto il controllo dell'Autorità di regolazione. L'articolo 15 sceglie il modello dell'Independent Transmission Operator, richiamando la disciplina già contenuta nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 93/2011, di recepimento della direttiva 2009/73/CE.
L'articolo 19 prevede l'assunzione a parametro per il calcolo del «prezzo medio del lunedì» da comunicare alla UE il

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prezzo al pubblico per il rifornimento di carburante senza servizio; standardizza e rende più chiara la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi esposta dai punti vendita. Al riguardo, ricordo che il «prezzo medio del lunedì» è settimanalmente comunicato alla Commissione europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE, che hanno istituito una nuova procedura comunitaria di informazione sui costi dei prodotti petroliferi, sulla base della quale gli Stati comunicavano volontariamente i prezzi di tali prodotti ogni lunedì. Agli Stati viene lasciata libertà di scelta nella metodologia di calcolo da adottare (ferma restando la possibilità per la Commissione europea di richiedere chiarimenti).
L'articolo 25 modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali (decreto-legge 138/2001) disponendo: l'obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali almeno provinciali; meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; parere preventivo obbligatorio dell'Autorità garante del mercato; economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare in house. In proposito, segnalo che le disposizioni in materia di servizi pubblici locali devono essere valutate alla luce dei principi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di delimitazione della possibilità di affidamenti in house. In particolare la Corte ha individuato come criteri caratterizzanti di tali società, con riferimento ai quali si può derogare all'obbligo di affidamento con gara, da parte di amministrazioni pubbliche di lavori, servizi e forniture, l'esercizio da parte dell'amministrazione pubblica di un controllo sulla società analogo a quello sulle proprie articolazioni e lo svolgimento da parte della società della propria attività in modo prevalente con l'amministrazione pubblica controllante. Inoltre, segnalo che il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte ad operare incisive modifiche in materia di appalti pubblici. Il pacchetto comprende: una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti «settori speciali», vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895); una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896); una proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897).
L'articolo 42 novella l'articolo 175 del Codice dei contratti in materia di finanza di progetto introducendo il diritto di prelazione a favore del promotore per le infrastrutture strategiche. Al riguardo, rilevo che la precedente disciplina in materia di prelazione a favore del promotore in caso di project financing di cui all'articolo 154 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006) era stata oggetto di apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che argomentava la presenza di «un'indebita posizione di vantaggio per il promotore». La Corte di giustizia della Comunità europea, però, con sentenza del 21 febbraio 2008 ha ritenuto però irricevibili le osservazioni della Commissione europea, rilevando che la Commissione «non indica quali Direttive e/o Disposizioni del Trattato la Repubblica italiana avrebbe precisamente violato».
L'articolo 68 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici. La diversa distribuzione degli oneri definisce positivamente la procedura di infrazione comunitaria 2007/4516, aperta per violazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici. In proposito, osservo che la disposizione appare volta a superare una procedura di infrazione. Infatti il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2007/4516) per violazione della normativa comunitaria sui dispositivi medici (in particolare della direttiva 93/42/CEE e della direttiva 90/385/CEE). Secondo la Commissione europea la tariffa di 100 euro - fissata dall'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006 -

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richiesta ai soggetti produttori o distributori di dispositivi medici per la loro registrazione nella banca dati del repertorio generale dei dispositivi medici violerebbe le norme comunitarie in materia di libera circolazione.
L'articolo 69 elimina il termine temporale minimo di 30 giorni entro il quale il prestatore di servizi proveniente da altro Stato membro, che intende eseguire per la prima volta le sue prestazioni sul territorio nazionale, deve fornire una dichiarazione scritta contenente informazioni sui servizi che intende svolgere, e sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Anche in questo caso si intende porre rimedio ad una procedura di infrazione: infatti il 25 novembre 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/2143) nella quale contesta la non conformità con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che recepisce la suddetta direttiva nell'ordinamento nazionale. Il citato articolo 10 stabilisce l'obbligo per il prestatore di servizi che si sposta per la prima volta in Italia di informare l'autorità italiana competente, con un preavviso di 30 giorni salvi i casi di urgenza, dei servizi che intende prestare. La Commissione osserva che tale termine è in contrasto con l'articolo 7 della citata direttiva 2005/36/CE che, pur prevedendo l'obbligo di presentare una dichiarazione preventiva, non stabilisce alcun termine.
Gli articoli da 71 a 82 definiscono la nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali, in attuazione della direttiva 2009/12/CE. In proposito, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione (n. 2011/0608), attualmente allo stadio di parere motivato, per mancato recepimento della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Il termine di recepimento per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva è scaduto il 15 marzo 2011.
L'articolo 83 abroga una norma del Codice della proprietà industriale che ostacola la commercializzazione di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio solo a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto.
In proposito ricordo che il 15 marzo 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2010/4188) per essere venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario sui medicinali per uso umano.
L'articolo 84 interviene in materia di tassa di ancoraggio e di tassa portuale prevedendo l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari. In proposito, segnala che il 1o ottobre 2010 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura d'infrazione n. 2008/4387) per la violazione delle norme previste dal regolamento (CEE) N. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.
L'articolo 85 modifica la procedura relativa alle sperimentazioni multicentriche di medicinali per uso clinico. In particolare, le modifiche intendono risolvere la procedura d'infrazione 2010/4212, semplificando la normativa interna in materia di pareri consultivi sulle sperimentazioni. In proposito ricorda che il 6 aprile 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2010/4212) per non aver dato compiuta attuazione alla direttiva 2011/20/CE in materia di buona pratica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
L'articolo 86 sopprime la norma che prevedeva l'affidamento diretto a Poste italiane S.p.A., tramite convenzione con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, della gestione informatizzata di tutti i pagamenti

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di competenza, e stabilisce che allo scadere dell'attuale convenzione il Ministero affidi l'espletamento del servizio nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Al riguardo, segnala che il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2011/4079) nella quale si contesta all'Italia di aver affidato direttamente a Poste italiane il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, invece di procedere a una gara pubblica.
L'articolo 87 novella il Codice della proprietà industriale, prevedendo che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro Stato, possano essere iscritti all'albo dei consulenti in modo automatico, a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero. In proposito, rileva che la disposizione prevede, per i cittadini dell'Unione europea che intendano esercitare in Italia la professione di consulenti in proprietà industriale, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007, che ha recepito in Italia la direttiva 2005736/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
L'articolo 89 prevede che il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro da parte dell'Italia, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011 (causa C-496/09) sia eseguito dall'INPS entro il giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame, con oneri e penalità a carico delle risorse recuperate dall'INPS in base alle decisioni comunitarie in oggetto. Al riguardo rileva che con la sentenza del 17 novembre 2011, C-496/09, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver adottato tutti i provvedimenti volti a dare esecuzione alla sentenza 1o aprile 2004, causa C-99/02 (Commissione/Italia) avente ad oggetto il recupero presso i beneficiari degli aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE.
L'articolo 91 prevede - al fine di superare una procedura d'infrazione comunitaria - la possibilità che sia applicata la sospensione degli effetti del realizzo (cd. «exit tax») nei confronti delle imprese che trasferiscano la residenza in Stati appartenenti all'Unione europea, ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla disciplina europea di armonizzazione. Il 25 novembre 2010 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora nella quale contesta una violazione della libertà di stabilimento sancita dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La Commissione contesta che le plusvalenze latenti (ovvero, non ancora realizzate) siano incluse nella base imponibile dell'esercizio finanziario qualora una società italiana trasferisca la residenza in un altro Stato membro dell'UE o dello SEE, o qualora una stabile organizzazione cessi le proprie attività in Italia o trasferisca i propri attivi situati in Italia in un altro Stato membro dell'UE o dello SEE; al contrario, le plusvalenze latenti risultanti da operazioni effettuate esclusivamente all'interno del territorio nazionale non sono incluse nella base imponibile.
L'articolo 91-bis inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, prevede che, dal 2013, l'esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette siano svolte con modalità non commerciali. In sostanza, dal 2013, nel caso in cui tali attività - pur dando luogo, astrattamente, a esenzione - siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti non commerciali ove sono effettuate

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saranno soggetti (in tutto o in parte) a imposta municipale. Al riguardo, rileva che il 12 ottobre 2010 la Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per verificare la compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato: dell'esenzione dall'Ici prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili usati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché di attività di religione e di culto per fini specifici; dell'articolo 149, quarto comma, del TUIR, che consente agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche di beneficiare delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali (in particolare, per gli enti ecclesiastici, la possibilità di optare per il regime forfetario applicabile agli enti non commerciali). La decisione che ha aperto l'indagine invitava l'Italia a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di ricezione della decisione stessa e a sospendere l'erogazione delle agevolazioni oggetto dell'indagine, riservandosi in caso contrario di imporne il recupero presso i beneficiari. L'indagine formale deve concludersi entro 18 mesi (e, pertanto, entro aprile 2012), decorsi i quali la Commissione europea potrebbe adottare una decisione che imporrebbe all'Italia di sopprimere o modificare l'agevolazione stessa nel termine da essa fissato.
L'articolo 92 predispone una tutela procedimentale per l'operatore doganale nel caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale. Segnala in proposito che con sentenza del 17 giugno 2010, la Corte di giustizia dell'UE ha condannato l'Italia per non aver osservato i termini per l'iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e per aver versato tardivamente tali risorse, venendo meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9 11 del regolamento (CEE, Euratom) del 29 maggio 1989, n. 1552, e dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del 22 maggio 2000, n. 1150, nonché dell'articolo 220 del regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.
L'articolo 93 modifica l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'IVA prevedendo per il contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. L'intento della norma è quello di sanare la procedura d'infrazione europea in relazione alla preclusione del predetto diritto di rivalsa e ripristinare il meccanismo di neutralità dell'IVA. Al riguardo, rileva che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione n. 2011/4081), sollevando dubbi sulla compatibilità del comma 7 dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 con il diritto UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, in particolare perché stabilisce che il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata, in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

Enrico FARINONE (PD), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 616 del 6 marzo 2012, a pagina 270, seconda colonna, trentasettesima riga, le parole: «2011-2040» sono sostituite dalle seguenti: «2011-4030».