CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 marzo 2012
620.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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TESTO AGGIORNATO AL 14 MARZO 2012

SEDE REFERENTE

Martedì 13 marzo 2012. - Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. - Intervengono il sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento Antonio Malaschini.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono state presentate circa 950 proposte emendative (pubblicate in un fascicolo a parte), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.
In particolare, nella recente sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge

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n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge».
Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è altresì stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4 e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Da ultimo, il 23 febbraio scorso, il Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali».
Pertanto, alla luce di quanto appena richiamato, i presidenti non possono che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.
Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
Beltrandi 1.21, che prevede la possibilità di riutilizzare senza limitazioni i dati e i documenti pubblicati dalle pubbliche amministrazioni senza licenza, a condizione che se ne citi la fonte;
Fedriga 1.5, concernente il lavoro occasionale presso società appaltatrici di servizi;
Montagnoli 1.7, che introduce sanzioni pecuniarie per l'attività ambulante di estetista;
Desiderati 1.16, che modifica la disciplina relativa ai divieti di circolazione dei mezzi pesanti;
Beltrandi 1.19, concernente gli importi dei diritti amministrativi in materia di comunicazioni elettroniche;
Beltrandi 1.20, che riduce le sanzioni pecuniarie per turbative dovute a comunicazioni elettroniche in caso di imprese con numero di utenti limitato;
Dussin 1.8, che esclude gli imprenditori agricoli dall'obbligo di iscrizione all'albo rifiuti;
Fava 1.6, che introduce l'obbligo per le imprese di dare notizia della cessione di crediti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
Fava 1.10, che estende il criterio di esigibilità differita dell'IVA a tutte le transazioni effettuate tra privati;
Di Biagio 1.33 e Fugatti 1.03, che modificano la disciplina di liberalizzazione

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introdotta in sede di recepimento della direttiva servizi, escludendo dall'applicazione della stessa il commercio ambulante;
Fugatti 1.15, che sopprime le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi;
Fava 1.02, che qualifica come perentori tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi, per cui alla scadenza del termine il provvedimento si intende adottato;
Lovelli 1.08, che esclude dalla programmazione regionale in materia di autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche le strutture ubicate nei centri storici con una capienza inferiore a 701 posti;
Forcolin 1.01, che introduce una nuova disciplina dell'imposizione fiscale per i contribuenti minimi;
Beltrandi 1.05, che prevede l'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari;
Fugatti 1.07, il quale esclude che, in sede di recepimento delle direttive dell'Unione europea, possano essere introdotti ulteriori adempimenti;
Fugatti 2.24, che inserisce nell'articolo riguardante il tribunale delle imprese una disposizione concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie;
Fugatti 2.21 e 2.22, di contenuto simile, che inseriscono una disposizione che prevede il riordino delle sezioni distaccate di tribunale;
Cambursano 2.02, che modifica il codice di procedura civile in materia di pubblicità delle aste giudiziarie;
Mariani 2.03, che reca disposizioni in merito agli arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni;
Mariani 2.04, che reca disposizioni in merito agli arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni, vietando ad alcune categorie (magistrati, militari, avvocati e procuratori dello stato) di assumere incarichi di arbitrato;
Mariani 2.05, che reca disposizioni in merito agli arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni;
Fugatti 2.06, che integra il codice di procedura penale, escludendo la punibilità della condotta formalmente autorizzata dalla pubblica amministrazione;
Ria 2.07, che differisce di tre anni il termine per la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari per quanto concerne quelli aventi sede in Abruzzo;
Fugatti 3.01, che dispone in materia di collegio sindacale e di organi di revisione legale dei conti;
Vignali 4.1, che prevede la partecipazione come invitati permanenti di rappresentanti statali e regionali alle riunioni dell'organo amministrativo di Unioncamere;
Fugatti 4.01 che modifica la disciplina della conferenza di servizi;
Torazzi 4.03, che sopprime le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di poteri sostitutivi dello Stato in caso di inerzia della regione;
Torazzi 4.02, che sopprime le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di poteri sostitutivi in caso di inerzia del dirigente dell'ente locale competente per la pratica;
Fugatti 4.04, che incrementa il numero dei giorni a disposizione della pubblica amministrazione per la verifica dei requisiti previsti per il cambio di residenza;
Callegari 4.06 e 4.05, che subordina l'annullamento in autotutela degli atti delle PA a motivazioni specificamente individuate;
Lulli 4.07, che introduce norme in materia di incompatibilità, relativamente

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agli incarichi nelle autorità indipendenti, per i membri del Governo e per i membri delle autorità stesse;
Fugatti 4.08, che introduce disposizioni di riordino delle scuole superiori della pubblica amministrazione;
Fugatti 4.09, che prevede l'attribuzione alle regioni del gettito del canone RAI e della tassa di concessione governativa;
Fugatti 4.010, il quale esclude che le società a partecipazione pubblica maggioritaria possano erogare contributi per la partecipazione ad associazioni di categoria;
Grimoldi 4.011, che interviene sulla disciplina della valutazione dei titoli con valore legale nei concorsi pubblici;
Fugatti 5-ter.01, che modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, e reca norme sull'attribuzione all'organo di controllo delle società di capitali di funzioni di vigilanza;
Fugatti 6.01, che reca una serie di modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione, concernenti l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile;
Fugatti 6.02, recante una modifica al testo unico sulle spese in materia di giustizia concernente l'obbligo di pagamento della parte che per prima si costituisce in giudizio;
identici Cambursano 7.1 e Anna Teresa Formisano 7.3, che intervengono su un decreto del Ministro delle finanze volto ad individuare le organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali e produttive marginali;
Cambursano 7.2, che modifica il codice dei contratti pubblici, nell'articolo relativo ai soggetti ai quali possono essere affidati i contratti medesimi;
Fitto 8.01 e identici Iapicca 8.05, Caparini 8.09, Galletti 8.014, Losacco 8.015, che intervengono sugli investimenti pubblicitari degli enti pubblici in favore delle TV e radio locali e mezzi stampa;
Fitto 8.02 e identici Miccichè 8.06, Caparini 8.07, Carlucci 8.012, Losacco 8.017, che modificano il codice di procedura civile, intervenendo sulla pubblicità delle aste giudiziarie effettuata tramite il mezzo televisivo;
Fitto 8.03 e identici Pugliese 8.04, Caparini 8.08, Galletti 8.013, Losacco 8.016, Pugliese 8.025, che intervengono sul testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici disponendo che le emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata possano continuare ad operare anche con il sistema digitale;
Torazzi 8.010, che dispone in materia di adozione presso i punti vendita della grande distribuzione di una cartellonistica per la pubblicazione dei prezzi medi di acquisto all'ingrosso di una serie di prodotti alimentari;
Fugatti 8.011, che modifica il codice civile prevedendo una disposizione di regolamentazione del deposito dei contratti sottoscritti con firma digitale;
Fugatti 8.018, che modifica il codice delle leggi antimafia, prevedendo modifiche all'articolo che dispone in materia di destinazione dei beni e delle somme confiscate;
Fugatti 8.020, che reca disposizioni finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri;
Fugatti 8.021, che reca modifiche alla legge sulle norme per il diritto al lavoro dei disabili, intervenendo sulla disciplina degli esoneri;
Fugatti 8.022, che interviene sulla definizione dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo;
Beltrandi 9.30, che introduce un comma recante molteplici modifiche all'ordinamento della professione di avvocato e procuratore, prevedendo un registro

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speciale per i praticanti avvocati e norme per regolarne l'attività e l'iscrizione all'albo;
Barbato 9.14, che disciplina i requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei praticanti;
Barbato 9.15, che prevede l'istituzione, da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, di scuole forensi;
Fugatti 9.01, che interviene sull'ordinamento del notariato, prevedendo disposizioni concernenti l'erogazione dei contributi versati dai notai al Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti, ed altre disposizioni varie sulle regolarità dei versamenti contributivi;
Fugatti 9.02, che modifica il codice di procedura civile, in materia di inventario nelle cause di successione;
Fugatti 9.03, che reca una previsione concernente i casi in cui il notaio assume la funzione di sostituto di imposta;
Lulli 9.04, limitatamente ai commi da 3 a 8, che prevedono una serie di disposizioni finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali;
Gidoni 9-bis.6, in quanto introduce, relativamente ai compensi delle società tra professionisti, il contributo previdenziale integrativo;
Cassinelli 9-bis.01, il quale reca una delega legislativa per l'esercizio in forma societaria della professione forense;
Anna Teresa Formisano 10.1, il quale prevede che i confidi possano imputare al Fondo consortile al capitale sociale o a riserva i fondi rischi e altri fondi costituiti da contributi pubblici, stabilendo inoltre che le azioni a quote corrispondenti costituiscono azioni o quote delle banche o dei confidi stessi, non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate al fine del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea;
Anna Teresa Formisano 10.3, il quale sposta dal 30 giugno 2007 al 31 dicembre 2011 la data di riferimento per l'imputazione al fondo consortile, al capitale sociale o a riserva, da parte dei confidi dei fondi rischi e degli altri fondi costituiti da contributi pubblici esistenti alla predetta data;
Anna Teresa Formisano 10.01, il quale stabilisce che le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione dello strumento finanziario di orientamento pesca (SFOP) rimangono nel patrimonio dei soggetti beneficiari e sono destinati esclusivamente ad interventi nella filiera ittica;
Delfino 10.02, il quale estende anche alle associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca l'operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi che beneficiano del contributo statale previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 302 del 1989, in materia di credito peschereccio;
Gianni Mancuso 11.4, recante una modifica all'articolo 84, in materia di modalità di tenuta delle scorte negli impianti di cura degli animali del decreto legislativo n. 193 del 2006, recante attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, in materia di scorte di medicinali veterinari;
Giuseppe Marinello 11.20, riguardante le modalità di esecuzione delle preparazioni magistrali di medicinali orfani;
Gioacchino Alfano 11.21, che intende abrogare l'allegato A del Decreto Ministeriale 18 agosto 1993, recante approvazione della Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali;
Giuseppe Marinello 11.19, il quale inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 37 del decreto legislativo n. 219 del 2006, di attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, relativamente alla vendita al pubblico delle scorte medicinali;

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Giuseppe Marinello 11.22, il quale inserisce una modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, recante il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, riguardante la valutazione dell'attività prestata dal direttore e dal collaboratore di farmacie private aperte al pubblico.
Giuseppe Marinello 11.23, che intende modificare l'articolo 2 della legge n. 240 del 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
Cambursano 11.25, recante disposizioni in merito ai medicinali omeopatici e antroposofici;
Giuseppe Marinello 11.0.1, il quale introduce gli articoli aggiuntivi 11-bis e 11-ter, recanti disposizioni, rispettivamente, sul farmacista clinico e sull'unità operativa di farmacia, nonché sull'ufficio di monitoraggio di rischio clinico;
Giuseppe Marinello 11.02, recante disposizioni in materia di distribuzione diretta dei medicinali;
Giuseppe Marinello 11.03, il quale reca misure relative ad ulteriori attività professionali del farmacista;
Abrignani 11.05, il quale delega il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati all'individuazione di ulteriori servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Di Caterina 12.7, in quanto volto ad introdurre una disciplina specifica relativa a procedure concorsuali risalenti e non incluse nell'articolo 12;
Formisano 12.01, volto a modificare l'esercizio delle funzioni notarili con riferimento agli atti di compravendita immobiliare e in materia di redazione di verbali d'assemblea, nonché in materia di esercizio delle predette funzioni notarili da parte di avvocati e commercialisti;
Fugatti 12.02, volto ad introdurre disposizioni per la riforma degli ordinamenti professionali;
Pini 12.04, volto ad introdurre norme in materia di prestazioni di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra;
Santori 14.1, il quale introduce l'obbligo per i proprietari di strade private di consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas;
Torazzi 16.9, volto ad incentivare l'uso del metano per autotrazione nelle regioni con impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
Beltrandi 17.01, recante disposizioni in materia di assegnazione di frequenze televisive;
Fugatti 20.1, recante modifiche al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953;
Lo Monte 20.02, che reca disposizioni per la riduzione delle accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione nella regione Sicilia;
Beltrandi 20.01, che reca principi generali a salvaguardia della concorrenza all'interno del mercato della raccolta pubblicitaria operante nel sistema delle comunicazioni visive e sonore; l'articolo aggiuntivo reca disposizioni anche in materia di poteri di accertamento e poteri sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Torazzi 21.1, che prevede un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento delle spese complessive sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
Federico Testa 21.02, recante disposizioni in materia di procedure di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
Fugatti 22.1, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo

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economico volto a consentire una più semplice lettura dei dati di fatturazione del costo del servizio elettrico e del gas;
Contento 22.01, recante disposizioni di semplificazione dei contratti e delle offerte contrattuali di energia elettrica e gas ai consumatori finali, delle fatturazioni delle forniture di energia elettrica e gas, delle procedure di rimborso ai clienti dei servizi di energia elettrica e gas, nonché della lettura e promozione della gestione individuale dei consumi;
Di Biagio 23.5, che, introducendo il comma 2-bis, reca la definizione di auto produttore in relazione alla disciplina della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento;
Fugatti 23.01, che reca disposizioni volte a consentire il riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica;
Di Biagio 23.02, che interviene sulla definizione di sistemi di distribuzione chiusi e di sistemi efficienti di utenza;
Di Biagio 23.03, che sopprime la disposizione, di cui al comma 2 dell'articolo 59 della legge n. 99 del 2009, che permette di assoggettare a limitazioni lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale;
Montagnoli 24-ter.1, il quale proroga al 31 dicembre 2012 il termine per procedere, da parte degli enti locali con procedimenti in corso, all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
Osvaldo Napoli 25.2, disciplinante la costituzione di un Fondo mobiliare chiuso, costituito dall'ANCI, cui confluiscono le partecipazioni societarie dei comuni che non possono costituire società ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010;
Osvaldo Napoli 25.9, il quale prevede la facoltà dei comuni, in materia di organi delle aziende speciali, di ricorrere alla figura dell'amministratore unico e del revisore unico;
Osvaldo Napoli 25.12, che dispone in materia di comunicazioni all'ANCI da parte dei comuni che partecipano a imprese commerciali;
Garagnani 25.51, che introduce fattispecie di incompatibilità della carica di amministratori di aziende speciali;
Cambursano 25.01, che conferisce competenze alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
Causi 25.02, il quale conferisce competenze alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
Marsilio 25.04, il quale prevede che le Regioni destinino gettito fiscale agli enti locali per trasporto pubblico locale e trasporto automobilistico extraurbano;
Libè 25.05, che esclude dal Patto di stabilità le spese dei comuni connesse all'emergenza neve;
Lanzillotta 25.24, il quale estende i vincoli del patto di stabilità e le disposizioni «pubblicistiche» in materia di personale nonché di acquisto di beni e servizi alle società, a capitale interamente pubblico o misto, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006 dalle quali sono espressamente esclusi i servizi pubblici locali;
Fugatti 25.010, recante disposizioni finalizzate a ridurre i consumi energetici nelle amministrazioni pubbliche;
Pini 25.011, che aggiunge ulteriori fattispecie escluse dall'applicazione della normativa di recepimento delle cosiddetta Direttiva servizi nell'articolo 7 del certo legislativo n. 59 del 2010;
Caparini 25.012, il quale dispone in materia di vendita della partecipazione azionaria statale della RAI;
Montagnoli 26.01, che abroga la disciplina relativa al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

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Fugatti 26.02, il quale interviene sulla disciplina dei materiali di riporto;
Fugatti 26.03, che interviene sulla disciplina dei requisiti richiesti per i sacchi per l'asporto delle merci al fine di poter essere commercializzati;
Togni 26.04, che abroga la disciplina vigente in materia di SISTRI e definisce i criteri di un nuovo sistema elettronico per il controllo dei rifiuti;
Baretta 27.16, che esclude le limitazioni all'uso del contante per le case da gioco esercitate da enti pubblici;
Borghesi 27.4 e 27.5, i quali intervengono sul TUB relativamente all'indicazione, nei contratti di credito, del saggio di interesse annuo effettivo globale, nonché in merito alle modalità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
Borghesi 27.01, limitatamente al comma 1, il quale introduce una incompatibilità allo svolgimento di cariche gestioni o di vertice in imprese operanti nei settori creditizio, assicurativo e finanziario ed imprese o gruppi concorrenti;
Monai 27.02, in tema di liberalizzazione dei servizi postali (costituzione di Bancoposta SpA);
Monai 27.03, in tema di servizi postali;
Fugatti 27.04, in tema di gratuità delle transazioni con sistemi elettronici di pagamento per importi inferiori a 100 euro;
Fugatti 27.05, che riduce i termini in materia di interpello di cui allo Statuto dei diritti del contribuente;
Beltrandi 27-quater.01, in tema di dismissione delle partecipazioni delle fondazioni bancarie nelle Società bancarie conferitarie;
Beltrandi 27-quater.02, sulla partecipazione delle banche in settori non bancari o finanziari;
identici Vignali 27-quinquies.01 e Ciccanti 27-quinquies.03 che, introducendo un articolo aggiuntivo, recano disposizioni per il rafforzamento dei Confidi;
Fugatti 27-quinquies.02, recante agevolazioni fiscali in favore del sistema bancario;
D'Amico 28.3, il quale stabilisce che le spese notarili correlate alla stipula per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa sono a carico della banca mutuante;
Barbato 28.01, 28.02 e 28.03, nonché Mura 28.04, i quali prevedono che non meno della metà dei prestiti a tasso agevolato ricevuti dalle banche nazionali da parte della BCE deve essere impiegata per erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, ad un tasso di interesse non superiore ad un determinato ammontare;
Barbato 34.02, il quale reca disposizioni volte a garantire la presenza di servizi assicurativi r.c. auto su tutto il territorio nazionale;
Borghesi 34.03, il quale novella la vigente disciplina dell'esercizio dell'attività assicurativa in Italia da parte di imprese aventi sede legale in altri Stati membri dell'unione europea;
Fugatti 34-ter.02, il quale interviene sulla disciplina del risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice delle assicurazioni, nel senso di consentire ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento non esclusivamente alla propria compagnia assicurativa;
Lulli 34-ter.04, il quale introduce la possibilità, per l'assicurato, di recedere dal contratto di assicurazione di durata pluriennale senza oneri e con preavviso di 60 giorni;
Fugatti, 35.37, che reca disposizioni relative ai ritardi di pagamento nei confronti delle microimprese, intervenendo sull'attuazione della direttiva 2000/35/CE;
identici Berruti 35.3 e Barani 35.4, che recano disposizioni in materia di crisi di liquidità di regioni ed enti locali;

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Fugatti 35.06, che reca disposizioni in materia di cessione pro-soluto dei crediti vantati nei confronti della PA;
Beltrandi 35.02, che modifica le vigenti disposizioni in materia di pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo;
Beltrandi 35.01, che reca disposizioni in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti della PA;
Fugatti 35.03, che reca modifiche ai requisiti previsti dalla legge per l'applicazione delle norme relative al fallimento e al concordato preventivo;
Fugatti 35.05, che reca norme in materia di partecipazione dei comuni all'accertamento;
Bertolini 35.07, che reca nome in materia di cessione tra pubbliche amministrazioni di crediti tributari vantati nei confronti di imprese che risultino a loro volta creditori nei confronti della PA;
Fava 36.27, Montagnoli 36.28 e Montagnoli 36.25, recanti modificazioni puntuali alla disciplina vigente in materia di procedure di accertamento dell'idoneità psico-fisica per il rilascio ovvero per il rinnovo della patente di guida;
Montagnoli 36.32, recante una modificazione puntuale alla disciplina vigente, al fine di consentire anche a soggetti privati la produzione di targhe per ciclomotori;
Gidoni 36.33, recante una modificazione puntuale alla disciplina vigente in materia di trasporto di carichi sporgenti sui TIR;
Fava 36.34, nonché Fava 36.010 e Montagnoli 36.011, recanti la riforma della disciplina giuridica dei veicoli e l'abolizione del Pubblico registro automobilistico (PRA);
Borghesi 36.01, recante nuove disposizioni in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto nonché l'istituzione della Banca dati nazionale dell'autotrasporto;
Zazzera 36.02 e Zazzera 36.08, in quanto recanti modificazioni alla disciplina relativa all'erogazione dei contributi per l'editoria;
Zazzera 36.03 e Zazzera 36.04, recanti modificazioni alla disciplina relativa alle misure economiche compensative in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale;
Zazzera 36.05, recante disposizioni relative all'attribuzione di numerazioni automatiche di canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali in favore di operatori di rete locali che raggiungano, anche attraverso accordi, una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione;
Zazzera 36.06, recante disposizioni relative alla pubblicazione degli avvisi per le aste giudiziarie;
Zazzera 36.07, in quanto recante disposizioni in materia di assegnazione delle frequenze digitali;
Zazzera 36.08 e Zazzera 36.09, recanti disposizioni volte a destinare risorse finanziarie per le misure di sostegno annuale in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale;
Fugatti 36.012, in quanto recante disposizioni in materia di trasporto pubblico lagunare;
Fugatti 36.013, recante modificazioni alla disciplina recata dal Codice della strada sul fermo amministrativo dei veicoli;
Raisi 37.8, recante l'abolizione della direttiva del Presidente del Consiglio concernente l'individuazione degli impianti e scali funzionali all'operatività del trasporto merci sulla rete ferroviaria;
Biasotti 37.02, recante disposizioni in materia di circolazione dei veicoli a metano GPL ed altri veicoli ecologici;
Fugatti 37.04, recante disposizioni in materia di sterilizzazione delle ricadute fiscali dell'aumento del prezzo dei carburanti;

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Formisano 37.07, recante misure in favore del trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale o fluviale;
Biasotti 37.01, recante una modificazione al Codice della strada;
Brugger 38.1, che consente la regolarizzazione di edifici e manufatti posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero;
Brugger 38.0.1, che consente la riduzione delle distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati;
Brugger 38.0.2, che consente la riduzione delle distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati;
identici Osvaldo Napoli 38.04 e Anna Teresa Formisano 38.07, che escludono dal tetto di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, la quota dei proventi delle sanzioni per le violazioni del codice della strada, relativa al potenziamento dei servizi di polizia locale;
Montagnoli 38.3, relativo all'aggiornamento annuale delle entrate proprie dell'ANAS derivanti da canoni e corrispettivi;
Montagnoli 38.05, relativo all'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa nei comuni con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti;
Fugatti 38.06, che consente alle aziende di effettuare modifiche interne di carattere edilizio sui propri fabbricati e modifiche della destinazione d'uso senza segnalazione certificata di inizio attività;
Misiti 39.052, Carlucci 39.024, Fugatti 39.045, Losacco 39.017, Fitto 39.01, Borghesi 39.04, Caparini 39.031, Grimaldi 39.053, Carlucci 39.025, Losacco 39.016, Dozzo 39.051, Fitto 39.02, Caparini 39.043, Caparini 39.044, che recano tutti disposizioni agevolative in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale.
Caparini 39.032, in materia di numerazione automatica della televisione digitale terrestre;
Caparini 39.033, in materia di alienazione della partecipazione pubblica nella RAI;
Beltrandi 39.054, che reca disposizioni relative al prezzo dei libri;
Borghesi 39.03 e Beltrandi 39.023, in materia di vendite promozionali in materia di editoria, anche on line;
Beltrandi 39.011, Raisi 39.014, Caparini 39.034, Borghesi 39.08, Raisi 39.015, Caparini 39.030, che recano disposizioni modificative della disciplina IVA sulle transazioni elettroniche in materia di libri.
Caparini 39.046, Beltrandi 39.020, Cimadoro 39.05, Beltrandi 39.019, Borghesi 39.06, Caparini 39.039, Ghizzoni 39.022, che recano disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e diffusione di opere recante il contrassegno della società italiana autori ed editori (SIAE) o comunque coperte dal diritto d'autore, anche attraverso la rete internet;
Caparini 39.049, che sopprime l'IMAIE e trasferisce compiti e funzioni alla SIAE;
Cimadoro 39.07 e Beltrandi 39.018, che recano specifici obblighi di trasparenza per le imprese operanti nel settore della vendita, distribuzione e intermediazione del diritto d'autore;
Borghesi 39.09 e Caparini 39.027, in materia di gare relative all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva;
Beltrandi 39.010, che reca specifici obblighi di diffusione telematica di contenuti audiovisivi già diffusi attraverso televisione, home video o sale cinematografiche;
Beltrandi 39.012, in materia di diffusione dei dati delle pubbliche amministrazioni attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
Carlucci 39.013, che riguarda i vincoli all'apertura delle sale cinematografiche;

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Beltrandi 39.021, in materia di utilizzo di programmi informatici da parte della pubblica amministrazione;
Buonanno 39.026, in materia di esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti e compenso dovuto per il diritto d'autore in favore di manifestazioni organizzate da comuni, associazioni pro-loco e senza scopo di lucro;
Fava 39.028, in materia di protezione dei diritti d'autore relativi alle opere di disegno industriale;
Fava 39.029 e 39.040, in materia di commercio elettronico di merci contraffatte;
Fugatti 39.035, che modifica la definizione di opera cinematografica e audiovisiva;
Caparini 39.036, in materia di meccanismi di finanziamento del fondo unico per lo spettacolo per le attività cinematografiche;
Caparini 39.037, che modifica i requisiti per la qualifica di opere cinematografiche e audiovisive di espressione italiana;
Caparini 39.038, in materia di organizzazione e funzionamento della commissione per la cinematografia;
Caparini 39.041, 39.048 e 39.047, che modificano la disciplina del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in materia di diritto di cronaca sportiva;
Caparini 39.042, che modifica le norme di attuazione del canone speciale RAI;
Fugatti 39.050, in materia di certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e acquisizione d'ufficio di informazioni da parte delle medesime amministrazioni;
D'Amico 40.1, in quanto volto ad introdurre norme specifiche relative ai documenti d'identità degli stranieri, la cui durata viene legata a quella del permesso di soggiorno;
D'Amico 40.2, in quanto prevede la cancellazione d'ufficio dall'iscrizione all'anagrafe dello straniero laddove siano trascorsi 60 giorni dallo scadere del permesso di soggiorno senza che egli abbia provveduto a rinnovarlo;
D'Amico 40.3, volto ad incidere sulla procedura relativa all'iscrizione e alla richiesta di variazione anagrafica, prevedendo un obbligo anziché la facoltà di verifica delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile;
D'Amico 40.4, in quanto introduce norme relative alla procedura d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente ed in particolare per la richiesta presentata dallo straniero;
D'Amico 40.5, in quanto interviene sulla disciplina dell'immigrazione e sulle norme relative alla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
D'Amico 40.6, il quale introduce l'obbligo di comunicare anche al sindaco la cessione della proprietà o il godimento a qualunque titolo di un immobile;
Bitonci 40.7, volto a eliminare la marca da bollo istituendo in luogo di essa un diritto fisso da versare al comune relativamente alle certificazioni rilasciate dall'ufficio anagrafe;
Di Pietro 40.01, in quanto introduce norme per l'istituzione del luogo elettivo di nascita del bambino in alternativa al luogo effettivo;
Guido Dussin 40.04, che intende portare a regime l'applicazione della riduzione del costo del gasolio per riscaldamento e del GPL per le zone montane;
Froner 40.05, recante l'esclusione delle imprese di spedizione internazionale dalla definizione di agenzia d'affari;
Messina 40-bis.2, che introduce modifiche al Codice appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;
Montagnoli 40-bis.03, il quale prevede che la dichiarazione dei rapporti di

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parentela e affinità all'interno dell'impresa familiare possa essere redatta in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata anche dai segretari comunali;
Forcolin 40-bis.04, che interviene in materia di disciplina dell'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di commercio;
Forcolin 40-bis.05, che prevede che l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa possa essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati;
Forcolin 40-bis.06, che prevede che presso gli uffici finanziari il contribuente possa essere rappresentato anche dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel;
Forcolin 40-bis.07, che estende a tutti i soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel la competenza ad attestare le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore o l'eventuale incoerenze rispetto agli indici economici indicati dai medesimi studi;
Forcolin 40-bis.08, che disciplina la sottoscrizione con firma digitale e il deposito presso il registro delle imprese dell'atto di trasferimento delle quote di una società a responsabilità limitata, prevedendo che esso possa essere effettuato da una delle parti o da un soggetto abilitato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel;
Forcolin 40-bis.09, che prevede che i soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel possano apporre il visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA;
Comaroli 40-bis.010, che esclude l'obbligo di pagamento del diritto di compenso per l'utilizzazione di fonogrammi a scopo di lucro nel caso di comunicazione al pubblico via satellite, ovvero nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi;
Forcolin 40-bis.011, che esenta dal pagamento dei diritti SIAE nel caso di supporti di registrazione audio utilizzati per la produzione di opere a favore dei non vedenti;
Forcolin 40-bis.012, che introduce la possibilità di stipulare contratti di leasing immobiliare ad uso abitativo aventi ad oggetto immobili adibiti ad abitazione principale;
Montagnoli 40-bis.013, che esenta da tassazione le plusvalenze derivanti da alienazione di partecipazioni in enti o società interamente posseduti da enti locali;
Togni 43.02, che reca disposizioni di semplificazione in materia di rischio idrogeologico;
Guido Dussin 45.01, che modifica la disciplina concernente la procedura di approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle concessioni autostradali;
Guido Dussin 45.02, che, modificando il comma 4 dell'articolo 169-bis del codice dei contratti pubblici, prevede che, per quanto concerne l'approvazione del progetto definitivo, si applichino anche le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 5-bis e 5-ter dell'articolo 166 del codice, concernenti, rispettivamente, l'emanazione del decreto di esproprio, gli obblighi di pubblicità ai quali è tenuto il soggetto aggiudicatore e la possibilità di suddividere il progetto in più progetti parziali;
Caparini 46.01, volto ad inserire il titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. tra coloro che possono rilasciare il certificato di idoneità al maneggio delle armi;
Fugatti 47.02, volto a trasferire in via sperimentale alle regioni le funzioni in materia paesaggistica delle Soprintendenze

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per i beni culturali e a introdurre modifiche alla disciplina riguardante il parere del Soprintendente in ordine all'istanza di autorizzazione paesaggistica;
Melchiorre 47.01, recante una norma interpretativa sull'applicazione dell'imposta municipale propria nel senso che per gli immobili di interesse storico o artistico si applicano a tale imposta le disposizioni sulla base imponibile stabilite, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 1993;
Baretta 48.01, recante misure in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
Fugatti 49.02, che novella l'articolo 185 del Codice dei contratti pubblici, al fine di escludere dalla disciplina in materia di rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico a condizione che siano diretti alla produzione di energia;
Fava 49.01, che abroga l'articolo 4 della legge n. 136 del 2010, che indica i requisiti della bolla di consegna al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri;
Montagnoli 50.5, che novella il comma 9 dell'articolo 7 del Codice dei contratti concernente la comunicazione dei dati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
Fava 50.4, che novella l'articolo 11, comma 5, del Codice dei contratti al fine di prevedere il possesso dei requisiti prima dell'aggiudicazione definitiva che, in tal modo, diventa efficace;
Fava 50.3, volto ad introdurre un termine perentorio per l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria decorrente dal ricevimento della stessa da parte degli organi competenti;
Montagnoli 50.7, che modifica l'articolo 66 del Codice dei contratti allo scopo di modificare le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi prevedendo una pubblicazione sui siti internet della regione e del comune competenti per territorio in luogo di quella sui quotidiani nazionali e locali;
Fava 50.2, che novella l'articolo 87 del Codice dei contratti con riguardo alle giustificazioni relative alle voci di prezzo richieste all'offerente nel caso di offerte che appaiano anormalmente basse;
Montagnoli 50.6 che modifica l'articolo 91 del Codice dei contratti adeguando la soglia ivi prevista a quelle previste per i contratti di rilevanza comunitaria al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione;
Fugatti 50.1, volto a novellare l'articolo 161 del Codice dei contratti relativamente alle delibera dello stato di emergenza nel caso in cui si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione delle infrastrutture strategiche;
Guido Dussin 50.01, volto a modificare la disciplina in materia di consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro;
Guido Dussin 50.02, volto a prevedere la costituzione di società miste per lo sviluppo di aree territoriali aventi a oggetto la gestione in comune delle infrastrutture di trasporto;
Guido Dussin 50.03, che prevede l'elaborazione di un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi previste per i lotti costruttivi;
Osvaldo Napoli 52.1, recante una serie di modifiche al Codice dei contratti e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011 concernenti, tra le altre, la verifica della progettazione, le attività di verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante, le attività di verifica interna all'amministrazione, norme in materia di conclusione della conferenza di servizi;
Mariani 52.02, che introduce modifiche in merito alla composizione della

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commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
Mariani 52.01, che introduce modifiche ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
Bitonci 54.5, che esclude dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per l'edilizia scolastica;
Bitonci 54.6, che reca disposizioni in materia di concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni;
Polledri 54.7, che reca disposizioni in materia di piano di rientro dal disavanzo finanziario di Roma capitale;
Polledri 54.8, che reca disposizioni in materia di riscossione delle entrate degli enti territoriali;
Guido Dussin 55.01, volto a riservare gli appalti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese;
Guido Dussin 55.02, che modifica l'articolo 79, comma 16, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, modificando le percentuali delle opere specializzate per la qualificazione nella categoria OG 11;
Guido Dussin 55.03, concernente l'adozione di piani territoriali regionali specifici per le reti transeuropee di trasporto;
Raisi 55.04, recante norme in materia di separazione societaria in materia di rete fissa di accesso di comunicazioni elettroniche;
Raisi 55.05, recante norme in materia di realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga.
Fugatti 56.5, che istituisce un'imposta sostitutiva, nella forma della cedolare secca, delle imposte sui redditi e dell'imposta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche;
Gibiino 56.2, limitatamente al solo comma 1-quater, che estende il regime della cedolare secca agli istituti autonomi per le case popolari;
Fava 56.01, che reca norme sull'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità;
Fava 56.02, che proroga i termini di efficacia dei titoli abilitativi edilizi già rilasciati;
Vanalli 56.03, che sopprime l'obbligo di richiedere il DURC in caso di lavori effettuati in economia da parte di privati sui propri immobili;
Lanzarin 56.04, sulle procedure per l'erogazione di contributi statali alle cooperative edilizie;
Fava 56.05, in quanto reca modifiche alla disciplina del trasferimento di aree pertinenziali adibite a parcheggio;
Gibiino 57.5, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 6 e 7 in quanto modificano la disciplina delle imposte sui redditi derivanti da fabbricati concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari; ai commi 8 e 9, in quanto intervengono in materia di IRAP; ed al comma 10, in quanto modifica il regime dell'imposta di bollo applicabile ai contratti relativi agli alloggi sociali;
Fugatti 57.01, che reca norme in materia di adempimenti per i gestori di strutture ricettive;
Fugatti 58.01, che introduce nel Codice civile un nuovo articolo 2645-bis, prevedendo la trascrizione per una serie di atti relativi a beni immobili;
Fugatti 58.02, che è volto ad istituire un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei monogenitoriali con figli minori,

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con priorità per quelli i cui componenti non abbiano un lavoro a tempo indeterminato;
Anna Teresa Formisano 58.04, che prevede la riallocazione in ambiti regionali confinanti degli interventi edilizi facenti del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991;
Mariani 58.06, che introduce l'autorizzazione sismica preventiva nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante il Testo unico dell'edilizia;
Anna Teresa Formisano 58.05, che introduce modifiche all'articolo 2, comma 5, della legge n. 166 del 2002, in materia di edilizia sovvenzionata;
Maggioni 58.03, che apporta alcune modifiche alle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali;
Anna Teresa Formisano 58.07, che apporta alcune modifiche all'imposta municipale propria introdotta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e alla cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011;
Anna Teresa Formisano 60.01, che istituisce un Fondo per il trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
Anna Teresa Formisano 60.02, che consente al Comune di Venezia di istituire un'imposta sulla mobilità a carico di coloro che utilizzano il trasporto pubblico locale lagunare o che alloggiano su navi da crociera che partono o arrivano dal porto di Venezia;
Anna Teresa Formisano 60.03, che assoggetta all'aliquota IVA ridotta (con aliquota del 10%) i prodotti petroliferi utilizzati per il trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
Proietti Cosimi 60-bis.1, in materia di tassazione di aeromobili, in quanto novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove l'articolo 60-bis del decreto-legge modifica la disciplina sulla tassazione delle imbarcazioni da diporto contenuta nello stesso articolo 16;
Fugatti 60-bis.01, il quale interviene in materia di accorpamento delle autorità portuali;
Lo Monte 61.6, che incrementa di 30 milioni il Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato;
Montagnoli 61.7 che, novellando l'articolo 61 del codice della strada, interviene sulla lunghezza dei mezzi filosnodati;
Montagnoli 61.8, in tema di cancellazione delle imprese di autotrasporto;
Montagnoli 61.9, in tema di termine per l'applicazione delle sanzioni ai committenti delle imprese di autotrasporto per ritardati pagamenti;
Montagnoli 61.10, in tema di abilitazione alla certificazione dei conti annuali delle imprese di autotrasporto;
Montagnoli 61.11, in tema di esercizio della funzione di gestore dei trasporti;
Montagnoli 61.12, che prevede il solo requisito dell'onorabilità ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dell'autotrasporto per le piccole imprese;
Cimadoro 61.01, che introduce un articolo aggiuntivo in tema di accisa sui carburanti per navigazione interna;
Montagnoli 61.02, recante l'abrogazione del sistema telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
Fugatti 61-bis.01, che semplifica le procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma;

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Anna Teresa Formisano 61-bis.02, il quale dispone che le imprese di spedizione non rientrano tra le agenzie d'affari;
Lo Monte 62.4, che prevede che nell'etichetta dei prodotti agricoli e alimentari devono essere indicati il paese d'origine, il prezzo all'origine e il prezzo per ciascuno dei passaggi della filiera, al fine della piena tracciabilità del prodotto e della corretta informazione del consumatore;
Lo Monte 62.8, che prevede azioni di vigilanza e controllo per la verifica della qualità merceologica del prodotto, con particolare riferimento alla salubrità e alla presenza di molecole non autorizzate, nonché di controllo sulle merci provenienti da paesi extra UE, in relazione ai requisiti igienico-sanitari e soprattutto se distribuiti attraverso la grande distribuzione organizzata;
Fugatti 62.9, che detta il termine per l'emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari;
Messina 62.01 e 62.02, che intervengono sulla disciplina della derogabilità dei contratti agrari;
Delfino 62.03, che disciplina la revoca dei benefici e delle agevolazioni concessi dalla Simest spa alle imprese agroalimentari, nonché la concessione di benefici alle imprese, a tutela delle attività produttive svolte nel territorio nazionale;
Delfino 62.04, che reca norme in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari;
Delfino 62.05, che reca modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, in materia di contrasto alla criminalità organizzata nel settore agroalimentare;
Delfino 62.06, che detta disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l'adesione alle organizzazioni di produttori nel settore agroalimentare e di procedure per l'istituzione di tali organizzazioni da parte dei consorzi agrari;
Santori 63.1, che differisce la decorrenza iniziale della disciplina sanzionatoria in materia di dichiarazioni relative all'uso del suolo rese ai fini dell'erogazione degli aiuti agricoli comunitari;
Fava 63.01, che autorizza il Governo ad adottare un regolamento per la modifica della normativa sui funghi;
Santori 64.1, che modifica la norma di delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, inserendo tra i ministri proponenti anche il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Delfino 64.01, che reca disposizioni per l'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
Guido Dussin 65.22, il quale prevede che gli impianti alimentari a biomassa in aree agricole possano essere realizzati solo dai proprietari delle aree;
Santori 65.2, che prevede la detraibilità a fini fiscali delle spese per la manutenzione e la salvaguardia dei boschi o per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private;
Santori 66.01, che rimodula i criteri di determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU), con riferimento ai fabbricati di istituti di credito, cambio e assicurazione e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
Santori 66.02, che riduce l'aliquota ai fini dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Negro 66.03, il quale prevede che l'accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole possa essere effettuato anche da soggetti o enti aventi determinati requisiti, oltre che dai competenti uffici ministeriali;
Lo Monte 67.2, che modifica la definizione di dotazione di bordo ai fini doganali, includendovi il carburante per le imbarcazioni addette alla pesca;

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Callegari 67.01, che modifica la definizione di bosco, intervenendo su disposizioni già oggetto del decreto-legge n. 5 del 2012;
Fogliato 67.02, che reca modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), in materia di emissioni in atmosfera, con particolare riferimento agli impianti di allevamento;
Fugatti 67-ter.01, che introduce un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro atipici;
Fugatti 67-ter.02, che prevede incentivi contributivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine;
Delfino 67-ter.03, che detta una norma di interpretazione autentica in materia di esenzione dall'accisa per la benzina utilizzata quale carburante per la navigazione;
Delfino 67-ter.04, che istituisce il registro elettronico delle imprese di pesca;
Delfino 67-ter.05, che istituisce il registro elettronico dei pescatori marittimi;
Delfino 67-ter.06, che prevede che la licenza di pesca sia rilasciata esclusivamente in formato elettronico, dettando la relativa disciplina, anche con riferimento alla tassa di concessione governativa;
Codurelli 70.1 e 70.2, che prevedono agevolazioni fiscali per le piccole e medie imprese che avviano una nuova attività nel comune di Campione d'Italia;
Di Biagio 70.01, che disciplina l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un pubblico registro per la trasparenza nella rappresentanza di interessi presso le pubbliche amministrazioni e gli organi costituzionali;
Fugatti 74.1, che sopprime l'articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge n. 347 del 2003, relativo alle operazioni di concentrazione concluse da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, le quali operano nel settore dei servizi pubblici essenziali;
Osvaldo Napoli 76.0.1, che disciplina l'appostazione in bilancio delle entrate derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili;
Giulietti 83.01, recante misure in materia di concorrenza nell'ambito dei servizi di rilevazione degli ascolti;
Giulietti 83.02, che promuove lo svolgimento di un'asta competitiva per l'attribuzione delle frequenze digitali;
Giulietti 83.03, che reca alcune modifiche all'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, recante determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione dei diritti di uso e installazione di infrastrutture;
Marchioni 83.04, recante la trasformazione dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, in società per azioni a maggioranza pubblica;
Osvaldo Napoli 84.0.1, che istituisce un addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri e delle merci nei porti di categoria II;
Beltrandi 85.01, che reca una complessiva disciplina in materia di conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale;
Fugatti 86.01, che abolisce il pubblico registro automobilistico;
Fugatti 88.01, che reca norme in materia di aumenti di capitale delle società quotate;
Fugatti 88.02, che consente ad alcune tipologie di impresa la rivalutazione degli immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010 a fini fiscali;
Pini 89.01, che introduce un articolo aggiuntivo che modifica la disciplina della tassazione dei cosiddetti lavoratori transfrontalieri;
Torazzi 90.01, volto ad incidere sulla normativa delle incompatibilità dei soggetti

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che ricoprono cariche nelle imprese o nei gruppi di imprese che operano nei mercati del credito e finanziari;
Abrignani 90.02, che modifica le norme in tema di deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali all'attività d'impresa;
Borghesi 91-bis.5, che modifica i requisiti per la qualifica di ente non commerciale, ai fini delle imposte sul reddito, per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche;
Baretta 91-bis.01, che autorizza il Comune di Venezia ad istituire un'imposta sulla mobilità;
Baretta 91-bis.02, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato al contenimento delle tariffe del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
Baretta 91-bis.03, che introduce agevolazioni fiscali su prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
Fava 92.01, in materia di sanzioni applicabili nel caso di introduzione in Italia di prodotti contraffatti;
Torazzi 95.01, il quale interviene sulla disciplina dell'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008, concernente il pagamento dell'IVA al momento del pagamento del corrispettivo, innalzando il limite di volume di affari per l'applicazione di tale meccanismo a 2 milioni di euro; l'articolo aggiuntivo innalza inoltre l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco;
Torazzi 95.02, il quale consente di trasferire all'acquirente dell'immobile il godimento della detrazione per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione realizzati sull'immobile stesso;
Forcolin 95.04, il quale estende l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche agli accordi di ristrutturazione del debito delle PMI;
Cavallotto 95.05, il quale introduce una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti di natura tributaria e previdenziale per le piccole imprese;
Fedriga 95.06, il quale dispone la disapplicazione, nella regione Friuli Venezia Giulia delle addizionali comunali e provinciali sull'energia elettrica;
Fedriga 95.07, che riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento statale per compensare gli effetti dell'abrogazione dei trasferimenti statali precedentemente riconosciuti a seguito dell'introduzione dell'esenzione ICI sulla prima casa; la proposta emendativa prevede inoltre l'incremento del prelievo erariale unico sui giochi;
Fedriga 95.08, il quale modifica una norma dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di compartecipazione regionale all'accisa sui carburanti;
Fugatti 96.01, il quale interviene sul regime delle cessioni intracomunitarie non imponibili ai fini IVA effettuate secondo il termine di resa «franco fabbrica», consentendo di provare il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di altro Stato membro con ogni documento amministrativo;
Giulietti 97.01, che dispone un incremento degli incentivi stanziati dalla legge finanziaria per il 2002 in favore delle emittenti radiofoniche locali;
Fugatti 97.02, recante un articolo aggiuntivo dal contenuto complesso, con previsione di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di detraibilità di determinati oneri e di oneri sociali; di riparto delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche; di cedibilità del credito di imposta ad intermediari; nonché modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio con previsione di accreditamento dei corsi di formazione per restauratori, disposizioni sugli immobili culturali da recuperare, previsione di una graduatoria unica per le assunzioni di

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personale alla soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
Scilipoti 97-bis.01, che reca disposizioni in favore dei lavoratori operanti in settori industriali esposti alla contaminazione da amianto;
Angeli 97-bis.02, che prevede l'abrogazione di una disposizione concernente la gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati nonché i loro investimenti in campo immobiliare;
Fugatti 97-bis.03, che reca disposizioni concernenti le attività dei prefetti, al fine di razionalizzare ed informatizzare i flussi informativi con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti;
Caparini 97-bis.04, recante la soppressione delle comunità montane;
Caparini 97-bis.05, recante la soppressione dei consorzi di bonifica;
Caparini 97-bis.06, recante soppressione dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani;
Caparini 97-bis.07, recante soppressione delle prefetture - uffici territoriali del Governo;
Caparini 97-bis.08, recante misure per la razionalizzazione della spesa per software della pubblica amministrazione;
Muro 97-bis.09, che reca una serie di modifiche alla legge n. 392 del 1978, in materia di locazioni di immobili urbani;
Mariani 97-bis.010, che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, intervenendo sulle procedure ed i tempi per il rilascio dell'istanza di autorizzazione paesaggistica da parte della regione.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali istanze di revisione dei giudizi di ammissibilità testé dichiarati è fissato alle ore 13 della giornata odierna.
Informa altresì che il Presidente del Consiglio e Ministro dell'economia ad interim ha manifestato la sua disponibilità ad intervenire d'innanzi le Commissioni riunite, nella seduta di giovedì 15 marzo prossimo.

Maurizio FUGATTI (LNP) ricorda che il gruppo della Lega Nord aveva dichiarato la disponibilità a consentire lo svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite in pendenza dell'eventuale questione di fiducia che fosse posta sul disegno di legge C. 4999, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale, subordinando tuttavia tale disponibilità ad un'apertura, da parte del Governo e della maggioranza, a modifiche del decreto-legge in esame. Dal momento che, fino ad oggi, l'Esecutivo non ha ancora chiarito quale sia la sua posizione in materia, ritiene quindi necessario fare quanto prima chiarezza sul punto.
Per quanto riguarda la presenza del Presidente del Consiglio ai lavori delle Commissioni riunite, considera positivamente tale eventualità, sottolineando tuttavia come l'intervento del Presidente Monti non dovrà avere una valenza meramente notarile, limitata a segnalare l'impossibilità, per la Camera, di modificare il testo, ed a prendere eventualmente nota di temi da affrontare in eventuali future iniziative legislative.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fugatti, ricorda che, a partire dalla giornata di domani, le Commissioni avvieranno l'esame degli articoli del provvedimento e delle proposte emendative ad essi riferiti. In tale prospettiva reputa opportuno che i gruppi segnalino alla presidenza le tematiche sulle quali concentrare l'esame, essendo evidentemente impossibile discutere compiutamente tutte le proposte emendative presentate.
Ritiene, infatti, che laddove si riuscisse a focalizzare il dibattito su alcune questioni privilegiate, si darebbe modo al Governo di chiarire meglio il proprio orientamento circa possibili modifiche da apportare al testo.

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Alberto TORAZZI (LNP), associandosi alle osservazioni del collega Fugatti, sottolinea la necessità di sapere se il testo del decreto-legge sia modificabile.

Laura FRONER (PD), nel concordare con l'organizzazione dei lavori prospettata dalla Presidenza, manifesta, a nome del proprio gruppo, la disponibilità a segnalare le proposte emendative ritenute più significative ai fini dell'esame del provvedimento.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara la piena disponibilità del gruppo dell'Italia dei Valori a favorire un esame del provvedimento il più possibile rapido e snello, anche riducendo il numero delle proposte emendative, al fine di realizzare una fattiva interlocuzione con il Governo e di consentire alle Commissioni di esercitare appieno la loro funzione legislativa, rifiutando l'idea che l'attuale Esecutivo rappresenti una sorta di commissario liquidatore del Parlamento.
Nel sottolineare quindi il ruolo fondamentale dei presidenti in sede di valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative, rileva come il provvedimento, che pure contiene misure piuttosto eterogenee, quali, ad esempio, quelle in materia di IMU, si ponga la finalità complessiva di favorire lo sviluppo del Paese: ritiene quindi necessario valutare con grande attenzione i suoi articoli aggiuntivi 28.01, 28.02 e 28.03, nonché Mura 28.04, i quali vincolano le banche ad impiegare almeno metà dei prestiti ricevuti dalla BCE per erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, ad un tasso di interesse non superiore ad un determinato ammontare, che al momento sono stati dichiarati inammissibili.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, sottolinea come la Presidenza svolga il suo ruolo istituzionale nel pieno e rigoroso rispetto delle regole, e come la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata effettuata alla luce di tali regole.
Rileva, peraltro, come i deputati interessati abbiano la possibilità di sottoporre le proposte emendative dichiarate inammissibili ad un ulteriore vaglio, attraverso la presentazione di ricorsi.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore per la X Commissione, ribadisce che il giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative spetta alla Presidenza delle Commissioni riunite, rilevando, a tale proposito, come, anche in questo caso, siano stati rigorosamente rispettati i criteri previsti dai regolamenti parlamentari e recentemente richiamati dal Presidente della Repubblica e dalla sentenza della Corte costituzionale. Aggiunge quindi che, solo in casi eccezionali, con l'accordo di tutti i gruppi, si può procedere ad esaminare una proposta emendativa non del tutto conferente al testo del decreto-legge e per questo giudicata inammissibile.

Maurizio FUGATTI (LNP) ribadisce la richiesta che il Governo chiarisca quanto prima la sua posizione in ordine alla possibilità di intervenire ulteriormente sul contenuto del decreto-legge.
Sottolinea, infatti, come la posizione del gruppo della Lega circa la possibilità di proseguire i lavori delle Commissioni anche in pendenza della questione di fiducia che fosse eventualmente posta dall'Esecutivo con riferimento al decreto-legge in materia ambientale, sia condizionata dalla concreta possibilità di modificare il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che il Governo intenda riservarsi di esprimere la propria posizione dopo aver approfondito il contenuto delle proposte emendative presentate, nonché sulla base degli incontri politici che si svolgeranno nel corso della giornata odierna.
Ritiene quindi opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, e convocare, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea di oggi, una riunione congiunta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

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appunto al fine di consentire all'Esecutivo di esprimere la sua posizione sulla questione sollevata dai deputati Fugatti e Torazzi.

Alberto TORAZZI (LNP) ricorda di aver già in precedenza invitato il Governo a chiarire la sua eventuale disponibilità a modificare il testo, ribadendo la necessità di conoscere la posizione dell'Esecutivo in merito per decidere come procedere nell'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Fugatti 15.8.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.10 alle 21.40.