CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. - Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame del provvedimento in titolo sia rinviato ad altra seduta, in quanto la Commissione X è stata finora impegnata nell'esame del decreto-legge sulle semplificazioni ed è ulteriormente convocata, in congiunta con la I Commissione, tra meno di un'ora.

Manuela DAL LAGO, presidente, sottolinea che nella seduta odierna è prevista solamente la relazione da parte dei relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea come, dopo le relazioni che saranno svolte dai relatori sul provvedimento, i deputati che ritengano di intervenire già nella seduta di oggi debbano essere messi nelle condizioni di poterlo fare, rilevando, tuttavia, come l'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni già lamentata dal deputato Fava rischi di impedire tale possibilità, pregiudicando in tal modo l'esercizio delle prerogative parlamentari.

Manuela DAL LAGO, presidente, assicura che a tutti i parlamentari sarà garantito il diritto di intervenire in discussione.

Francesco BARBATO (IdV) esprime grandi perplessità sulle modalità con le quali si sta procedendo all'inizio dell'esame in sede referente del provvedimento, lamentando come si stia realizzando una contrazione senza precedenti degli spazi di esame parlamentare di un provvedimento che era stato propagandato

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dal Governo come un intervento legislativo di rilievo epocale, ma che in realtà non contiene alcuna misura realmente incisiva, anche in considerazione del fatto che non vengono toccate le rendite di posizione di cui godono le banche e le assicurazioni.
Sottolinea quindi come l'organizzazione dei lavori prospettata dalla presidenza, a partire dalla decisione di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di lunedì 12 marzo prossimo, risulti assolutamente insoddisfacente e, finanche, poco democratica, impedendo, di fatto, ai parlamentari, di svolgere la funzione che spetta loro.

Andrea LULLI (PD), considerata l'importanza del provvedimento d'urgenza in esame, propone di lavorare anche durante il fine settimana.

Manuela DAL LAGO, presidente, nel convenire che alla Camera è stato concesso un tempo molto ristretto per l'esame di un decreto-legge di notevole portata normativa, sottolinea che in sede di ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni, si valuteranno i tempi per un esame congruo del provvedimento in titolo.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede al Governo di indicare chiaramente quali siano i margini per la modifica del testo trasmesso dal Senato. Si associa alla richiesta del collega Fava di rinviare la seduta odierna, in considerazione degli impegni con la I Commissione sul cosiddetto decreto semplificazioni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) domanda alla presidenza se sussista la disponibilità a modificare la data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento al fine di assicurare alle Commissioni riunite maggiori spazi di esame del provvedimento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda che, già in occasione della riunione congiunta, svoltasi ieri, dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il suo gruppo aveva sottolineato la necessità di disporre di tempi di esame più ampi di quelli ipotizzati, nonché di procedere ad alcune audizioni.
Dal momento che tali aspetti non sono stati ancora chiariti, non ritiene opportuno avviare, nella seduta odierna, l'esame del provvedimento, anche al fine di consentire ai componenti delle Commissioni di prendere conoscenza dei contenuti del decreto-legge.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) propone di convocare le Commissioni domani immediatamente dopo la probabile votazione di fiducia sul decreto-legge semplificazioni.

Manuela DAL LAGO, presidente, invita il rappresentante del Governo ad intervenire per rispondere ai quesiti posti.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che il decreto-legge è stato molto approfondito e migliorato nel corso dell'esame al Senato. Sottolineata la necessità di convertire il provvedimento d'urgenza entro i termini previsti, non esclude tuttavia un confronto approfondito anche in questa sede; da tale confronto potranno scaturire per il Governo indicazioni e proposte di cui si terrà conto sia nell'applicazione delle disposizioni normative sia in eventuali successivi provvedimenti. Ritiene, tuttavia, prematuro manifestare la posizione del Governo in merito ad eventuali modifiche del testo.

Manuela DAL LAGO, presidente, rileva che è prerogativa di ogni singolo parlamentare presentare proposte emendative.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritiene che, alla luce delle dichiarazioni, testé rese dal sottosegretario De Vincenti, le quali sanciscono, di fatto, l'abdicazione all'autonomia politica della Camera, sia opportuno comprendere quale sia la posizione dei diversi gruppi parlamentari rispetto alle prospettive del provvedimento

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Enzo RAISI (FLpTP), relatore per la X Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Cosimo Ventucci, dichiara che è intenzione dei relatori iniziare nella giornata odierna l'esame del provvedimento in titolo. Chiede, quindi, al Governo di aprire un tavolo di confronto con i relatori e con le Commissioni poiché, finché vi è un sistema bicamerale perfetto, non può essere considerato esaustivo il lavoro svolto da un solo ramo del Parlamento.

Andrea LULLI (PD), osservato che il provvedimento reca disposizioni molto importanti e che vi è l'esigenza di convertirlo in legge entro il prossimo 24 marzo, ritiene che le possibilità di una modifica del testo dipendano dalla capacità delle Commissioni di lavorare in tempi molto stretti,e senza perdite di tempo, impegnando, se necessario, anche il fine settimana.

Alberto TORAZZI (LNP) sollecita il Governo a rispettare le prerogative di tutti i parlamentari. Atteso che il provvedimento è stato all'esame del Senato per oltre un mese, ritiene che non debbano essere compressi i tempi di lavoro della Camera.

Ignazio MESSINA (IdV), con riferimento alle dichiarazioni del deputato Formisano, rileva come il deputato Barbato abbia dovuto lasciare la seduta per svolgere un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea, sottolineando inoltre come i componenti delle Commissioni appartenenti a gruppi di minori dimensioni siano obbligati a seguire contemporaneamente più questioni, in sedi diverse e non possano assicurare la costante presenza a tutte le sedute.
Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, sottolinea come l'ipotesi, prospettata da alcuni, di proseguire nell'esame del provvedimento anche nelle giornate di venerdì, sabato e domenica prossimi, non sia vista dal suo gruppo come una minaccia, ma come una opportunità rispetto alla quale è pienamente favorevole.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore per la VI Commissione, rileva innanzitutto come il provvedimento, che si componeva, nel testo originario, di 98 articoli, si sia arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di altri contenuti, giungendo a contare ben 119 articoli, i quali intervengono su ambito piuttosto ampio di materie.
Evidenzia quindi come il decreto-legge si articoli in tre Titoli, recanti rispettivamente misure in materia di concorrenza, misure in materia di infrastrutture e misure per consentire l'armonizzazione dell'ordinamento interno alla disciplina europea.
In tale contesto sottolinea come, secondo le intenzioni programmatiche dichiarate dal Governo nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione presentato al Senato, l'intervento normativo sia complessivamente orientato all'obiettivo di promuovere le condizioni per la ripresa economica del Paese attraverso la rimozione di quegli ostacoli che caratterizzano storicamente il sistema sociale ed economico italiano e che si sostanziano in norme protezionistiche o, comunque, di ostacolo allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali.
In tale prospettiva il decreto-legge intende rivedere il quadro normativo, eliminando gli ostacoli ingiustificati all'accesso al mercato e le rendite di posizione esistenti, ampliando le opportunità di lavoro e rafforzando le prospettive di mobilità e di promozione sociale.
In tale ambito investono precipuamente gli aspetti di interesse della Commissione Finanze soprattutto il Capo VI del Titolo I, recante disposizioni in materia di servizi bancari ed assicurativi, che si compone degli articoli da 27 a 35, quindi, nell'ambito del Capo III del Titolo II, gli articoli da 59 a 61, nonché, nell'ambito del Capo III del Titolo III, gli articoli da 90 a 97-bis.
Passando alla descrizione delle singole disposizioni, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della VI Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, che introduce nel capo VII del titolo V del libro V del Codice civile, relativo alle

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società a responsabilità limitata, un nuovo articolo 2463-bis, il quale prevede, al primo comma, la nuova figura della società semplificata a responsabilità limitata, che può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
Il secondo comma stabilisce che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello standard da definire con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto per la società a responsabilità limitata ordinaria, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione; al riguardo la norma specifica che il conferimento del capitale deve farsi in denaro e essere versato all'organo amministrativo;
4) alcuni requisiti previsti dalla disciplina per la società a responsabilità limitata, vale a dire l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza, le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
5) il luogo e la data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

Ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 2463-bis, la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Il quarto comma introduce il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età, prevedendo in tali casi la nullità dell'atto.
A tale riguardo evidenzia l'opportunità di specificare che tale nullità non si applica nel caso di cessioni mortis causa, in considerazione delle conseguenze improprie che avrebbe l'estensione della causa di nullità a tale tipologia di cessioni.
Per quanto non espressamente previsto dall'articolo, il quinto comma reca un rinvio generale alla disciplina della società a responsabilità limitata ordinaria (di cui al citato capo VII del titolo V del libro V del Codice civile).
Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge prevede che, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sia tipizzato lo statuto standard della società e individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
Ai sensi del comma 3, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria e per essi non sono dovuti onorari notarili.
Il comma 4 attribuisce al Consiglio nazionale del notariato compiti di vigilanza sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni dell'articolo da parte dei singoli notai, prevedendo che il Consiglio stesso pubblichi ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.
Nell'ambito delle misure generali di liberalizzazione recate dal Titolo I, Capo I, del decreto-legge, richiama, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 5 dell'articolo 1, il quale esclude dall'ambito di

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applicazione delle misure di semplificazione e di abrogazione di norme autorizzative, limitative, restrittive o comunque condizionanti l'attività imprenditoriale, recate dal medesimo articolo 1, tra gli altri, i servizi finanziari (servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti).
L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle professioni regolamentate, con particolare riferimento all'abrogazione delle tariffe e alla regolamentazione del tirocinio.
Nell'illustrare il comma 1, il quale abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ricorda che le professioni interessate, in quanto aventi un ordine o un collegio e un albo professionale, sono le seguenti: agenti di cambio; agronomi e dottori forestali; agrotecnici e agrotecnici laureati; architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; assistenti sociali; attuari; avvocati; biologi; chimici; consulenti del lavoro; dottori commercialisti ed esperti contabili; farmacisti; geologi; geometri e geometri laureati; giornalisti; infermieri; ingegneri; medici chirurghi e odontoiatri; medici veterinari; notai; ostetriche; periti agrari e periti agrari laureati; periti industriali e periti industriali laureati; psicologi; revisori contabili; spedizionieri doganali; tecnici sanitari di radiologia medica; tecnologi alimentari.
Il comma 2 prevede che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, rinviando ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe, in modo da salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
Il comma 3 reca una norma transitoria relativa alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Il comma 4 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. La disposizione vincola il professionista a rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
In ogni caso si prevede che la misura del compenso sia previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, debba essere adeguata all'importanza dell'opera e sia pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
L'ultimo periodo del comma stabilisce che al tirocinante deve essere riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Il comma 5 prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe, a loro volta abrogate per la determinazione del compenso del professionista.
Il comma 6 interviene sulla disciplina del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate, prevedendo che la durata del predetto tirocinio non possa essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni,

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all'esito del corso di laurea. La disposizione fa comunque salva la normativa in materia di professioni sanitarie.
Il comma 7 reca alcune abrogazioni di coordinamento relative al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale ha stabilito che, fermo restando l'esame di Stato per l'accesso alle professioni, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.
Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 9-bis novella le disposizioni della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) che prevedono la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile.
In particolare, la lettera a) prevede che, se la società tra professionisti assume la forma cooperativa, essa debba essere costituita da un numero di soci non inferiore a tre.
La lettera b) stabilisce che, in ogni caso, i soci professionisti per numero e partecipazione al capitale sociale devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e che il venir meno di tale requisito (senza che si ripristinino le condizioni precedenti entro 6 mesi) rappresenta causa di scioglimento della società con obbligo per i consigli dell'ordine (o collegi) di cancellare la società dall'albo.
La lettera c) impone di prevedere nell'atto costitutivo la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.
La lettera d) consente al socio professionista di opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate.
La lettera e) fa salvi i diversi modelli societari già previsti dall'ordinamento e le associazioni professionali.
L'articolo 10 integra l'articolo 39, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha consentito l'ingresso nel capitale sociale dei confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi anche alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni e agli enti pubblici e privati, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione.
In tale contesto le modifiche apportate dall'articolo 10 precisano che le norme del predetto comma 7 si applicano anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti, vale a dire che l'ingresso nel capitale sociale di imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati è consentito anche nei confidi tra liberi professionisti.
L'articolo 12, comma 1, aumenta di 500 posti la tabella notarile, che determina il numero e la residenza dei notai all'interno dei cosiddetti distretti notarili.
Il comma 2 specifica che la distribuzione dei nuovi posti nei distretti e nei comuni dovrà essere effettuata da un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto dei parametri già dettati dalla legge n. 89 del 1913 (cosiddetta legge notarile).
Il comma 3 delinea la tempistica per l'espletamento delle procedure di concorso per la nomina di oltre 1.500 notai, disponendo che:
entro il 31 dicembre 2012 dovranno essere espletate le procedure per la nomina di 550 notai;
entro il 31 dicembre 2013 dovrà essere bandito un ulteriore concorso per un massimo di 500 posti;
entro il 31 dicembre 2014 dovrà essere bandito un ulteriore concorso per un massimo di 500 posti.

Concluse queste procedure ed assegnati i posti banditi, la tabella notarile dovrà

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essere aggiornata ogni 3 anni e, annualmente, dovrà essere bandito un concorso per la copertura dei posti disponibili.
La disposizione specifica che tutte le procedure di selezione non devono durare più di un anno, dalla data di pubblicazione del bando a quella di nomina dei notai.
Il comma 4 novella l'articolo 26 della legge notarile, specificando il numero di giorni di presenza obbligatoria del notaio nella sua sede e prevedendo la possibilità per il notaio di aprire uffici secondari nel distretto notarile di appartenenza.
Il comma 5 novella l'articolo 27 della già citata legge notarile, estendendo l'esercizio della funzione notarile oltre il territorio del distretto notarile in cui è ubicata la sede e precisamente all'intero ambito territoriale della corte d'appello nella quale tale distretto notarile è inserito.
Il connessione con la modifica recata dal comma 5, il comma 6 interviene sull'articolo 82 della legge notarile, al fine di prevedere che le associazioni di notai, finalizzate a mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali, siano consentite purché i notai appartengano allo stesso distretto di corte di appello (in luogo della previgente limitazione di tale possibilità al solo distretto notarile).
Il comma 7 interviene invece sull'articolo 153 della legge notarile, ampliando i soggetti che possono promuovere l'azione disciplinare. A tale riguardo, in considerazione del fatto che il notaio potrà agire anche fuori dal proprio distretto notarile, all'interno del territorio della Corte d'appello, si prevede che l'azione disciplinare possa essere promossa anche dal procuratore della Repubblica e dal consiglio notarile competenti in relazione al luogo ove è stato commesso l'illecito disciplinare. Se l'infrazione è addebitata al presidente del consiglio notarile, l'iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio.
Il comma 8 reca una disposizione di coordinamento con la novella apportata dal comma 7 all'articolo 155 della legge notarile, relativo al procedimento disciplinare.
Il comma 9 prevede che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
L'articolo 25 reca norme in materia di promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali.
In particolare, il comma 1 modifica alcuni profili della disciplina introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, mediante l'introduzione di un nuovo articolo 3-bis nel predetto decreto-legge.
Le novità principali introdotte sono:
a) l'obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali di estensione almeno provinciale da parte delle regioni entro giugno 2012 e, in caso di inadempimento, con poteri sostitutivi del Governo; a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, è riconosciuta alle Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale, individuando ambiti di dimensione diversa, a condizione che la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e rispetto a specifiche caratteristiche del servizio;
b) l'introduzione, ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 3-bis, di meccanismi premiali volti a incentivare gli affidamenti mediante gara, in termini di valutazione della «virtuosità» degli enti e di priorità nella distribuzione di finanziamenti statali; Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, qualifica come elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica la circostanza che siano stati adottati strumenti di tutela dell'occupazione; c) l'introduzione di un parere preventivo, obbligatorio e non vincolante dell'Autorità garante del mercato nel procedimento che gli enti locali devono effettuare per verificare le condizioni di affidamento in esclusiva piuttosto che di liberalizzazione dei servizi;
d) la prescrizione che, fin dal bando per l'affidamento, l'impresa concorrente si

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impegni ad economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale;
e) la riduzione da 900.000 a 200.000 euro del valore economico massimo dei servizi che è possibile affidare in house;
f) la proroga dei termini di scadenza degli affidamenti in house non conformi, con possibilità di circostanziate deroghe e prescrizione della continuità nel servizio delle gestioni in scadenza;
g) l'estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale e fissazione delle scadenze degli affidamenti in essere, non conformi alla nuova disciplina.

Il comma 2 assoggetta le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali alle prescrizioni cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità interno, appalti, contratti e personale.
Il comma 3 riguarda le gare per l'attività di distribuzione del gas, ed integra la normativa vigente sull'ammissibilità dei soggetti alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.
Il comma 4 reca disposizioni volte a disciplinare l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani, prevedendo la possibilità di affidamento disgiunto di gestione degli impianti ed erogazione del servizio e disciplinando inoltre il caso in cui gli impianti non siano di titolarità degli enti locali di riferimento.
Il comma 5 novella l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che tale servizio è svolto, non in regime di privativa, ma mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva.
I commi 6 e 7 prevedono l'obbligo, assistito da sanzione, da parte dei concessionari e degli affidatari di servizio pubblico locale di fornire alcune informazioni economiche e finanziarie nei confronti degli enti locali che decidono di bandire una gara per l'affidamento del relativo servizio.
L'articolo 27, comma 1, modifica le disposizioni in materia di «conti correnti di base» e quelle relative alla riduzione delle commissioni interbancarie, introdotte dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 12 ha anzitutto ridotto la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore da 2.500 a 1.000 euro, imponendo inoltre alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ivi compresi gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione, nonché ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato di importo superiore a mille euro, mediante strumenti di pagamento elettronici e mediante le carte elettroniche istituzionali.
In conseguenza delle nuove soglie di utilizzo del contante, i commi da 3 a 8 dell'articolo 12 hanno demandato ad una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, Poste italiane SpA e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, il compito di definire le caratteristiche di un conto corrente di base o di un conto di pagamento di base che le banche sono tenute ad offrire senza prevedere costi di gestione.
In tale contesto la lettera a) del comma 1 sopprime il comma 7 dell'articolo 12, il quale, consentendo la tempestiva stipula della convenzione entro tre mesi dall'entrata in vigore decreto - legge n. 201 del 2011 (6 marzo 2012), configgeva con il comma 3 del predetto articolo 12, che fissa il termine per la tempestiva stipula della convenzione volta a definire le caratteristiche dei conti di base al 28 marzo 2012.
La lettera b) novella il comma 9 dell'articolo 12, fissando il termine per definire le regole per assicurare la riduzione delle commissioni interbancarie al 1o giugno 2012.
Rispetto alla formulazione originaria del comma 9, se ne dispone l'applicazione

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entro i tre mesi successivi e si precisa che deve tenersi conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.
Si precisa inoltre che le regole generali siano definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, in particolare distinguendo le «componenti di servizio», ovvero quelle legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione, da quelle di natura variabile, legate al valore transatto, nonché valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.
Inoltre, dovrà essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare, per i soggetti che hanno diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.
La lettera c) riformula il comma 10 dell'articolo 12, il quale, ferma restando la valutazione di efficacia entro i sei mesi successivi, disciplina le conseguenze della mancata definizione e applicazione delle misure di riduzione dei costi, prevedendo, in tale ipotesi, che esse siano fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eliminando ogni riferimento al limite massimo di tali commissioni, che era in precedenza fissato all'1,5 per cento.
La lettera d) inserisce nel già citato articolo 12 un nuovo comma 10-bis, ai sensi del quale resta ferma la gratuità delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti per importi inferiori ai 100 euro, fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure di riduzione delle commissioni interbancario, ovvero che fissa le nuove misure.
La lettera e) modifica i criteri cui deve attenersi la convenzione (stipulata tra il MEF, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, Poste italiane SpA e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento) che definirà le caratteristiche del cosiddetto «conto corrente di base» o «conto di pagamento di base».
In particolare, viene sostituita la lettera c) del comma 5 dell'articolo 12, che - nella formulazione vigente - impone agli stipulanti la fissazione di un livello dei costi dei «conti di base» coerente con finalità di inclusione finanziaria, nonché conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base.
Si precisa inoltre che la convenzione stipulata dai soggetti istituzionali dovrà identificare le caratteristiche del conto «di base» anche in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della richiamata Raccomandazione, oltre che un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria, conformemente a quanto stabilito dalla richiamata Sezione IV.
Il comma 1-bis prevede che la delibera del CICR con cui deve essere dettata la disciplina di dettaglio in materia di remunerazione di banche e intermediari per affidamenti e sconfinamenti, di cui all'articolo 117-bis del Testo unico bancario (TUB), dovrà essere adottata entro il 31 maggio 2012, prevedendo altresì che la complessiva disciplina entri in vigore non oltre il 1o luglio 2012.
Il comma 2 obbliga banche e intermediari ad adeguare i contratti in corso alla predetta disciplina in materia di affidamenti e sconfinamenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 10-bis.
La norma precisa inoltre che l'adeguamento dovrà essere effettuato con l'introduzione di clausole conformi alla richiamata normativa sulla remunerazione per affidamenti e sconfinamenti.
Il comma 3 abroga i commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, che sancivano la nullità ex lege

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di alcune clausole contrattuali onerose per il cliente bancario, relative ad affidamenti e sconfinamenti.
L'articolo 27-bis dispone la nullità delle clausole, comunque denominate, inserite nei contratti bancari che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte di: concessione di linee di credito; messa a disposizione delle medesime e loro mantenimento in essere; utilizzo di linee di credito anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido.
Al riguardo rammenta che l'articolo 117-bis del TUB (introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011) ha introdotto un'articolata disciplina circa remunerazione di banche e intermediari per i contratti di apertura di credito e di conto corrente. In particolare, il comma 2 dell'articolo 117-bis prevede una remunerazione dell'intermediario nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, relativamente ai contratti di apertura di credito e di conto corrente. In particolare si contempla l'applicazione di una cosiddetta «commissione di istruttoria veloce», determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
La disposizione sancisce inoltre la nullità ex lege delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dal medesimo articolo 117-bis, nullità che, peraltro, non si estende al contratto.
La norma affida la definizione delle relative norme di attuazione a una delibera del CICR (non ancora emanata), che può, tra l'altro, estendere l'applicazione dell'articolo 117-bis ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
L'articolo 27-ter semplifica le procedure per l'estinzione delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui, modificando a tal fine l'articolo 40-bis del TUB.
In particolare, la lettera a), novellando il comma 1 del richiamato articolo 40-bis, prevede che l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente anche in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di vent'anni dalla sua iscrizione (ai sensi dell'articolo 2847 del Codice civile), oltre che alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.
La lettera b) integra il comma 4 dell'articolo 40-bis, che disciplina la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca da parte del conservatore, prevedendo che l'ipoteca sia cancellata ex officio anche al verificarsi delle cause di estinzione legale della garanzia, come enumerate dall'articolo 2878 del Codice civile (nel caso di cancellazione dell'iscrizione; per la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di vent'anni; con l'estinguersi dell'obbligazione; per il perimento del bene ipotecato; per la rinunzia del creditore; per lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche).
L'articolo 27-quater modifica i principi cui devono conformarsi gli statuti delle fondazioni bancarie al fine di definire l'assetto organizzativo, intervenendo sul dettato dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.
In particolare si dispone che gli statuti delle fondazioni debbano, tra l'altro, prevedere modalità di designazione e di nomina dell'organo di indirizzo ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.
Inoltre, mediante l'introduzione di una nuova lettera g-bis) nel comma 1 del predetto articolo 4, si inserisce un nuovo principio ai sensi del quale gli statuti delle fondazioni, tra le cause di incompatibilità con l'assunzione di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo dell'ente medesimo, dovranno contemplare anche l'assunzione o esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di

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controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del gruppo.
L'articolo 27-quinquies innova la disciplina del danno risarcibile per ritardato perfezionamento delle procedure di surrogazione dei finanziamenti bancari, modificando a tal fine l'articolo 120-quater, comma 7, del TUB.
In particolare, si prevede che la surrogazione dovrà perfezionarsi entro di dieci giorni (e non più di trenta giorni lavorativi) computati dalla data della richiesta, formulata dal cliente al mutuante surrogato, volta ad acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del debito residuo (in luogo della computazione del termine dalla richiesta di avvio di procedure collaborative, formulata da parte del mutuante surrogato).
Qualora la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni per cause dovute al finanziatore originario, resta fermo l'obbligo di risarcire il cliente, in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Resta invece ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.
L'articolo 28, comma 1, stabilisce che, ferme restando le previsioni dettate dall'articolo 183 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 e le disposizioni dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) in materia di regole di comportamento e di conflitti di interesse degli intermediari assicurativi, qualora le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono obbligati a sottoporre al cliente almeno due preventivi.
La disposizione specifica che i due preventivi devono essere di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente può, in ogni caso, scegliere sul mercato una polizza più conveniente che la banca (o l'intermediario finanziario) è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo.
Il comma 2 prevede che l'ISVAP, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto - legge, definisca i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita connesso all'erogazione del mutuo.
Il comma 3 modifica il comma 3-bis dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), qualificando come scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.
L'articolo 29, comma 1, dispone che, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto, disciplinato dall'articolo 150 del Codice delle assicurazioni, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
Il comma 1-bis affida all'ISVAP il compito di definire tale criterio e di stabilire annualmente il limite alle compensazioni dovute.
Al riguardo evidenzia come la disposizione del comma 1 recepisca quanto segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla necessità di integrare la disciplina della procedura di risarcimento diretto, prevedendo, nella regolazione contabile dei rapporti economici per la gestione del risarcimento diretto, l'adozione, con l'intervento dell'Autorità di vigilanza settoriale, di soglie ai rimborsi ricevuti dalla compagnia del danneggiato modulati in funzione degli obiettivi di efficienza che devono essere raggiunti dalle compagnie.
Segnala inoltre come nel corso dell'esame al Senato sia stato soppresso il comma 2, che dava facoltà alle compagnie

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di offrire il risarcimento in forma specifica, in alternativa ai risarcimenti per equivalente, nel caso di danni a cose, prevedendo, qualora il risarcimento fosse accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, che il risarcimento per equivalente fosse ridotto del 30 per cento.
L'articolo 30 introduce, al comma 1, l'obbligo, per le imprese operanti nel ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, di trasmettere all'ISVAP una relazione annuale, predisposta secondo un modello dallo stesso stabilito con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, contenente informazioni sul numero dei sinistri per i quali la compagnia ha ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti.
Sulla base della relazione l'ISVAP esercita i suoi poteri di vigilanza al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
Il comma 1-bis sanziona il mancato invio della relazione con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'ISVAP, compresa tra un minimo di 10.000 ed un massimo di 50.000 euro.
Ai sensi del comma 2 le imprese di assicurazione sono tenute a indicare in bilancio e a pubblicare sui propri siti internet una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente alla attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Al riguardo ricorda come le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 riprendano sostanzialmente la soluzione prefigurata dal disegno di legge A.S. 2809, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato il 30 giugno 2011 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati in sede legislativa ed attualmente all'esame in sede referente presso la 10a Commissione Industria del Senato. Tale provvedimento contempla infatti, all'articolo 5, un sistema di valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi, in relazione, tra l'altro, al numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, all'utilizzo dell'archivio informatico integrato in materia previsto da quel provvedimento e alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.
L'articolo 31, al comma 1 affronta il problema della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, prevedendo la progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici.
A tal fine la norma demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, la predisposizione di un regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che fissa i requisiti dei predetti sistemi stabilisce in due anni il termine massimo per la conclusione dell'intero processo, per il quale ci si può avvalere anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS).
Il comma 2 pone a carico del Ministero dei trasporti il compito di formare un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con esclusione dei veicoli per i quali, con regolari contratti, sono stati disposti periodi di sospensiva dell'assicurazione. Il Ministero comunica ai proprietari l'inserimento dei veicoli nel citato elenco, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. I soggetti iscritti

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nel predetto elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione; trascorso tale termine, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti relativamente al luogo di residenza del proprietario del veicolo.
Il comma 2-bis precisa che le compagnie d'assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti e che la semplice esibizione della citata attestazione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo.
Il comma 3 consente di rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.
La disposizione specifica che la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto della tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.
La norma demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali - la definizione delle caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nonché le modalità di attuazione del comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni.
In merito alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, segnala come il disegno di legge A.S. 2809, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato il 30 giugno 2011 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati in sede legislativa, ed attualmente all'esame in sede referente della Commissione Industria del Senato, rechi, all'articolo 4, analoghe misure volte a contrastare la contraffazione dei contrassegni assicurativi r.c. auto.
L'articolo 32 reca una serie di norme, per lo più di modifica al Codice delle assicurazioni, volte a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ed a contrastare in tal modo il preoccupante e massiccio fenomeno delle truffe assicurative che si registrano in questo settore.
In particolare, il comma 1, integrando il comma 1 dell'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, introduce, al primo e secondo periodo aggiunti nel citato comma 1, la possibilità, per le imprese assicurative, di richiedere l'ispezione volontaria del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto per i veicoli a motore, prevedendo in tal caso una riduzione delle tariffe.
Il terzo periodo aggiunto nel predetto comma 1 dell'articolo 132 prevede inoltre che, sempre con il consenso dell'assicurato, possono essere istallati meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consento il monitoraggio (cosiddetta «scatola nera»). La disposizione specifica che con decreto ministeriale possono essere individuati ulteriori dispositivi analoghi alla scatola nera e che i costi di «installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità» sono a carico delle compagnie, le quali praticano inoltre una «riduzione significativa» delle tariffe.

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I commi 1-bis e 1-ter prevedono l'emanazione di un regolamento dell'ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l'autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca le modalità di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati raccolti dalle «scatole nere», nonché le modalità per assicurarne l'interoperabilità in caso di cambio dell'assicurazione.
Si demanda inoltre ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dello standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dalle «scatole nere», al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.
Il comma 2, intervenendo sull'articolo 134 del Codice delle assicurazioni, introduce alcune modifiche in materia di attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall'impresa al contraente. In particolare si stabilisce che l'attestazione debba contenere anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato e che essa sia trasmessa solo per via telematica, mediante le banche dati elettroniche già previste. Analoga modalità di acquisizione dalle predette banche dati dovrà essere esperita dall'impresa assicuratrice all'atto della stipula di un nuovo contratto per il medesimo veicolo. Inoltre, si stabilisce che il regolamento dell'ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione debba obbligatoriamente prevedere la trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria r.c. auto.
Il comma 3 modifica l'articolo 148 del Codice delle assicurazioni, in tema di disciplina del risarcimento del danno, in particolare per quanto concerne l'ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione per i sinistri con soli danni a cose.
In dettaglio, la lettera a), sostituisce il comma 1 del predetto articolo 148. Rispetto all'attuale formulazione della norma si stabilisce che per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento debba indicare il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose stesse sono disponibili per non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione concernente l'accertamento dell'entità del danno. Nel caso in cui le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione, si prevede che la compagnia assicurativa valuti il danno solo in presenza di una fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati, fermo restando comunque il diritto dell'assicurato a non riparare il danno ed a ottenere comunque il risarcimento.
La lettera b), introducendo un nuovo comma 2-bis nel corpo del citato articolo 148, rende obbligatoria la consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del Codice da parte dell'impresa di assicurazione, a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti. In tale ambito si prevede una specifica procedura volta a consentire all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento, e di compiere ulteriori approfondimenti, ove dalla consultazione della banca dati sinistri si riscontrino almeno due «parametri di significatività»: in sostanza, ove emergano elementi che siano sintomo di frode, quali la ricorrente presenza della persona o della targa interessati in sinistri occorsi negli anni precedenti che hanno comportato risarcimenti di notevole entità.
Qualora, all'esito degli approfondimenti compiuti sul sinistro, l'impresa di assicurazione non ritenga di formulare una proposta di risarcimento, essa è vincolata a presentare querela per il reato di frode assicurativa, informandone l'assicurato.
La lettera c) sostituisce il comma 3 dell'articolo 148, stabilendo che il danneggiato non possa rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno, non solo nel caso di danni alla persona (come già previsto), ma anche nel caso di danni a cose.

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Anche in tal caso evidenzia come le previsioni di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, 2 e 3, riprendano sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del disegno di legge A.S. 2809, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato dalla Commissione Finanze in sede legislativa.
Il comma 3-bis modifica l'articolo 135 del Codice delle assicurazioni, introducendo, accanto alla banca dati sinistri, due nuove banche dati: la banca dati «anagrafe testimoni» e la banca dati «anagrafe danneggiati». La norma demanda ad un regolamento dell'ISVAP la definizione delle procedure di organizzazione e di funzionamento, delle modalità e condizioni di accesso alle banche dati da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché degli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.
I commi 3-ter e 3-quater restringono la risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità, di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
Il comma 3-ter integra il comma 2 l'articolo 139, prevedendo che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
Il comma 3-quater prevede che il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui al suddetto articolo 139 possa essere risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. La disposizione non è espressamente riferita ad alcuna tipologia di danno biologico (temporaneo o permanente) e consente dunque di accertare la lesione anche solo visivamente.
L'articolo 33 inasprisce la normativa sanzionatoria per gli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice.
In particolare, la lettera a) del comma 1, attraverso alcune modifiche all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, estende le disposizioni sanzionatorie relative alla falsa attestazione di invalidità o di danni a cose conseguenti ad incidenti stradali a tutti gli stati di invalidità, mentre la disciplina previgente faceva riferimento esclusivamente alle false attestazioni di micro-invalidità.
Si specifica, inoltre, che la responsabilità disciplinare per gli esercenti una professione sanitaria consiste nella radiazione dall'albo nonché, qualora il medico sia dipendente di una struttura sanitaria pubblica o sia titolare di una convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nel licenziamento per giusta causa o, rispettivamente, nella decadenza dalla convenzione. Tali sanzioni conseguono alla sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il reato in oggetto (false attestazioni o certificazioni). Al riguardo ricorda che il reato, in base alla disciplina vigente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600 e che il medico è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 10-bis del citato decreto-legge n. 78.
La lettera b) estende la suddetta disciplina sanzionatoria, in quanto applicabile, ai periti assicurativi, con riferimento ai casi di accertamento e stima falsi di danni a cose conseguenti ad incidenti stradali, da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice.
La lettera c) apporta una modifica di coordinamento alla rubrica del citato articolo 10-bis.
Il comma 1-bis innalza la pena per il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, elevando la misura

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minima della reclusione da sei mesi ad un anno e quella massima da quattro a cinque anni.
Le fattispecie considerate dal reato citato sono: fraudolento danneggiamento od occultamento dei beni assicurati, falsificazione o alterazione della polizza o della documentazione assicurativa, mutilazione fraudolenta della propria persona, denuncia di un sinistro non accaduto, manipolazione degli elementi di prova o di documentazione relativi al sinistro (vero o fittizio).
Anche in questo caso rammenta che le disposizioni dell'articolo riprendano il contenuto dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del disegno di legge A.S. 2809, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato il 30 giugno 2011 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati in sede legislativa.
L'articolo 34, comma 1, introduce l'obbligo, per gli intermediari assicurativi, prima della sottoscrizione del contratto, di informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
Il comma 2 qualifica il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 come affetto da nullità, rilevabile solo a favore dell'assicurato.
Il comma 3 prevede, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, l'irrogazione da parte dell'ISVAP, a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, il quale risponde in solido, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 del Codice delle assicurazioni private per agli intermediari, quantificata in una cifra compresa tra 1.000 e 10.000 euro, anche se commessa da dipendenti o altri ausiliari, con raddoppio nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito.
Il comma 3-bis demanda all'ISVAP il compito di predisporre uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, mentre il comma 3-ter prevede che l'ISVAP stesso predisponga, con cadenza semestrale, una relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.
L'articolo 34-bis integra il comma 1 dell'articolo 133 del Codice delle assicurazioni, in materia di disciplina del meccanismo del cosiddetto bonus-malus previsto nei contratti delle assicurazioni r.c. auto (si tratta, in sostanza, del meccanismo in base al quale il premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione varia in aumento od in diminuzione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno ovvero ancora in base a formule miste fra le due tipologie).
La modifica prevede che la variazione in diminuzione del premio si applichi automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.
L'ultimo periodo della disposizione prevede che il mancato rispetto di tale disposizione comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 euro e 50.000 euro.
L'articolo 34-ter inserisce nel Codice delle assicurazioni un nuovo articolo 150-bis, il quale prevede l'obbligo, per la compagnia di assicurazione, di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta.
Al riguardo ricorda che il certificato di chiusa inchiesta attesta l'esito di un procedimento penale ed è normalmente richiesto

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per ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice quando il procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della procura della Repubblica presso il tribunale, è stato archiviato dal G.I.P. del tribunale poiché non sono stati identificati i responsabili.
La disposizione specifica che il predetto certificato di chiusa inchiesta è richiesto, invece, per il risarcimento del danno derivante da furto o incendio di autoveicolo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona).
L'articolo 35, ai commi da 1 a 3-bis, reca alcuni interventi normativi finalizzati all'estinzione dei debiti pregressi dei Ministeri per l'acquisizione di servizi e forniture, anche attraverso l'assegnazione di titoli di Stato su richiesta dei soggetti creditori, entro l'importo complessivo di 4,7 miliardi di euro, nonché per debiti relativi a spese per consumi intermedi, rientranti tra le regolazioni debitorie pregresse, maturati alla data del 31 dicembre 2011, entro l'importo di 1 miliardo di euro.
Inoltre si prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di composizione bonaria con i propri creditori delle rispettive ragioni di credito e di debito.
I commi 4 e 5 dispongono la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica e, con tali risorse, provvedono, in gran parte, a coprire l'onere derivante dall'attuazione del comma 1 quantificato in 235 milioni di euro annui.
Il comma 6 reca due deroghe in tema di pubbliche amministrazioni: l'una, per i dirigenti delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, consente aumenti dei trattamenti economici rispetto a quelli di precedenti titolari dello stesso incarico, o del medesimo titolare in caso di rinnovo; l'altra, di carattere generale, consente l'attribuzione, con decreto dell'organo di vertice politico per vacanza, di funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dell'organo di vertice amministrativo.
Il comma 7 abroga le disposizioni in base alle quali l'adozione dell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale deve avvenire d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
I commi 11 e 12 modificano la disciplina relativa al sistema di tesoreria unica mista prevista per gli atenei, sostanzialmente riportando i dipartimenti e i centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle università nel sistema di tesoreria unica statale e prevedendo che, al massimo dal 1o gennaio 2014, tutte le risorse liquide delle università sono gestite in maniera accentrata. Viene dunque meno la possibilità, per i dipartimenti, di utilizzare le proprie entrate per i pagamenti, senza versarle nella tesoreria statale.
I commi da 8 a 10 e il comma 13, prevedono la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del regime di tesoreria unica cosiddetto «misto», introdotto per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, università e dipartimenti universitari - secondo il quale gli enti sono tenuti a versare in tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato e non anche le entrate «proprie» - e il ripristino dell'originario regime di tesoreria unica. Conseguentemente, si dispone il versamento delle liquidità di tali enti, depositate presso il sistema bancario, sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere della tesoreria statale.
L'articolo 40, al comma 1, attraverso modifica l'articolo 10, comma 2, del decreto - legge n. 70 del 2011 definisce una tempistica graduale per il rilascio della carta d'identità elettronica a partire dai comuni che dovranno essere identificati con decreto interministeriale.
Il comma 2 prevede che le carte d'identità elettroniche devono essere munite anche

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della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
Inoltre la disposizione riformula il comma 5 dell'articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), al fine di consentire che la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori, di età inferiore agli anni quattordici, riporti, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
Il comma 3 stabilisce che l'indice nazionale delle anagrafi (INA) promuova la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi a: generalità, cittadinanza, famiglia anagrafica, indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.
Il comma 4 stabilisce che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto- legge, siano apportate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le modifiche necessarie ad armonizzare il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240 (recante il Regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi), con le disposizioni introdotte dal comma 3.
Il comma 5 dispone che, per soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell'INA, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, può stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni.
Il comma 6 prevede che, allo scopo di individuare un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, l'Amministrazione finanziaria attribuisca d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
In relazione alle previsioni del comma 6, il comma 7 prevede che, all'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti debbano trasmettere all'anagrafe tributaria, tramite il Ministero dell'interno, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso degli iscritti con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE. La norma specifica che con le stesse modalità i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione, riguardante i cittadini iscritti nell'AIRE, che si verifichi nelle proprie anagrafi.
Il comma 8 stabilisce che la rappresentanza diplomatico-consolare territorialmente competente comunichi ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale, mentre il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che alle attività previste dall'articolo le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 41, comma 1, sostituisce l'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 contemplando, al comma 1 del novellato articolo, la possibilità, per le società di progetto e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato, di emettere obbligazioni e titoli di debito al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti circa l'emissione di obbligazioni di cui agli articoli 2412 e 2484 del Codice civile, a condizione che le obbligazioni e i titoli di debito sono nominativi, siano sottoscritte o trasferite solo a soggetti che non siano investitori qualificati (sostanzialmente si tratta di banche, società di gestione del

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risparmio, SICAV, fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie).
Inoltre il comma 1 prevede, in relazione ai titoli emessi, che non si applichino gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del Codice civile, in materia di riduzione del capitale da parte della società che ha emesso obbligazioni, di costituzione delle garanzie, di deliberazioni dell'assemblea degli azionisti, di impugnazione delle stesse deliberazioni, di rappresentante comune degli obbligazionisti, di azioni individuali degli obbligazionisti, nonché di modalità per il sorteggio delle obbligazioni.
Il comma 2 del nuovo articolo 157 del Codice prevede che i titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
Il comma 3 dell'articolo 157 consente che tali obbligazioni e titoli di debito siano garantiti, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 4 dell'articolo 157 dispone che le norme introdotte dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche:
alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio;
alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
alle società titolari delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

Il comma 2 dell'articolo 41, con una novella all'articolo 158, comma 2, del citato Codice dei contratti pubblici, prevede, relativamente alla risoluzione del rapporto di concessione, che le somme rimborsate al concessionario vengano destinate prioritariamente, oltre che al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario, anche ai titolari di titoli di cui all'articolo 157 del medesimo Codice, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge.
Il comma 3 estende l'applicabilità delle norme recate dal nuovo articolo 157 anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
L'articolo 54 aggiunge un nuovo comma 1-bis nell'articolo 35 della legge n. 724 del 1994, che disciplina l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, introducendo in sostanza un'ulteriore tipologia di prestito obbligazionario, che si aggiunge a quelle già previste dal predetto articolo 35.
La nuova disposizione autorizza gli enti locali ad attivare prestiti obbligazionari «di scopo», vale a dire finalizzati al finanziamento di singole (specifiche) opere pubbliche.
Gli enti locali interessati sono comuni, le province, città metropolitane, nonché unioni di comuni, comunità montane e i consorzi tra enti locali; per queste tre categorie si richiede la previa autorizzazione di ciascun partecipante.
Il finanziamento deve essere legato alla realizzazione di singole (specifiche) opere pubbliche e garantito da un apposito patrimonio formato da immobili disponibili di proprietà degli enti locali, per un valore almeno doppio dell'emissione obbligazionaria. Sul patrimonio possono soddisfarsi solo gli obbligazionisti, essendo escluse azioni da parte di qualsiasi altro creditore.
Le modalità di costituzione e di gestione del patrimonio saranno definite con regolamento, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

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L'articolo 56 introduce, al comma 1, una nuova ipotesi di riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU), consentendo ai comuni di ridurre fino allo 0,38 per cento l'aliquota di base dell'imposta, con riferimento agli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati. La norma specifica che la riduzione deve essere comunque limitata ad un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Il comma 1-bis integra le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011 che attribuiscono all'Agenzia del demanio il compito di procedere ad operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni, ovvero immobili appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato e ritenuti inadeguati.
In tale ambito si prevede che, qualora la permuta sia effettuata in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno essere ceduti anche immobili «già in uso governativo», i quali verrebbero utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta, mentre il restante 25 per cento della permuta dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili.
L'articolo 57 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali.
In dettaglio, la lettera a) del comma 1 novella il numero 8 dell'articolo 10, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633, il quale elenca le operazioni esenti da IVA, esentando dall'IVA le locazioni e gli affitti, le relative cessioni, risoluzioni e proroghe: di terreni e aziende agricole; di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata; di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
L'esenzione si applica qualora le predette operazioni:
siano effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
siano effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Rispetto alla normativa previgente, sono pertanto assoggettate ad IVA le locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
La lettera b) novella il numero 8-bis dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, escludendo dall'esenzione IVA:
le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,

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gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;
le cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata, ovvero destinati ad alloggi sociali.

La stessa lettera b) novella inoltre il terzo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, al fine di consentire l'adozione di una contabilità separata anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.
La lettera c) sostituisce il numero 127-duodevicies della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 10 per cento, al fine di chiarire che l'aliquota del 10 per cento si applica alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e alle locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. La norma specifica che ci si riferisce alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
L'articolo 59 novella l'articolo 18 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), al fine di attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti dallo stesso articolo 18 (possibilità di compensare l'ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura), anche una percentuale del 25 per cento del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore a 15 anni.
La lettera a) modifica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 183, al fine di inserire, tra le misure agevolative già previste in favore delle società di progetto, anche il 25 per cento dell'incremento del gettito IVA relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. L'agevolazione, limitata alle grandi infrastrutture portuali, è prevista per un periodo non superiore ai 15 anni.
La lettera b) inserisce nel predetto articolo 18 i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
Il nuovo comma 2-bis individua le modalità per la determinazione, per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura, dell'incremento del gettito IVA su cui calcolare la citata quota del 25 per cento, prevedendo che il maggior gettito sia determinato:
per i progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno;
per i progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

Ai sensi del nuovo comma 2-ter gli incrementi di gettito IVA in oggetto, registrati

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nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalità definite dal successivo comma 2-quater.
Il nuovo comma 2-quater prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - siano stabilite le modalità per l'accertamento, il calcolo e la determinazione dell'incremento di gettito sopra evidenziato, le modalità di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa delle precedenti disposizioni.
L'articolo 59-bis estende alle strutture dedicate alla nautica da diporto le previsioni del Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture del decreto legislativo n. 163 del 2006 relative alle procedure per la finanza di progetto.
L'articolo 59-ter inserisce nel Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, un nuovo articolo 49-bis, che disciplina l'attività di noleggio nautico occasionale.
In base ai commi 1 e 2 del nuovo articolo il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto può effettuare, in forma occasionale e senza che possa essere qualificato come uso commerciale, evidentemente ai fini fiscali, attività di noleggio della predetta unità.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della nuova disciplina, questa richiama espressamente le imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3 del predetto Codice.
La norma dispone altresì che il comando e la condotta dell'imbarcazione possano essere assunti dal titolare o dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica, in deroga in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Solo nel caso di noleggio di navi da diporto la disposizione prevede che il conduttore sia provvisto del titolo professionale, cioè della patente per nave da diporto, come peraltro previsto dall'articolo 39, comma 2, del Codice della nautica da diporto per il comando delle unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri.
Circa le modalità di effettuazione del noleggio, ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 49-bis si prevede esclusivamente la previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL nel caso di impiego di personale diverso dal titolare o dall'utilizzatore. Le relative prescrizioni sono assistite da sanzione amministrativa.
Il comma 4 rinvia ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione del comma 3.
In tale ambito il comma 5 del predetto articolo 49-bis istituisce un regime tributario agevolato opzionale per i proventi derivanti dal noleggio occasionale, che possono essere assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del venti per cento, purché non superino i 30.000 euro annui, il percipiente ne faccia richiesta ed effettui l'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, pena l'impossibilità di fruire del regime agevolato o, se ne fruisce già, la decadenza dallo stesso.
La disposizione specifica che l'opzione per l'imposizione sostitutiva preclude la possibilità di detrarre o dedurre costi e spese sostenute in relazione all'attività di noleggio.
Per quanto concerne il versamento dell'imposta, esso si effettua al medesimo termine fissato per il versamento del saldo IRPEF e l'acconto IRPEF verrà calcolato senza tenere conto delle disposizioni così introdotte.
La norma rimanda all'ordinaria disciplina delle imposte sui redditi per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dell'imposta sostitutiva, demandando inoltre a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la

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definizione di modalità semplificate di documentazione e dichiarazione dei predetti proventi, nonché la fissazione delle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva e delle altre disposizioni di attuazione.
L'articolo 60, comma 1, attraverso una modifica all'articolo 36 del Testo unico doganale di cui al D.P.R n. 43 del 1973, esclude le navi da diporto costruite all'estero o provenienti da bandiera estera dall'obbligo di iscrizione nelle matricole o nei registri per la destinazione al consumo nel territorio doganale.
La disposizione specifica che le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori del territorio doganale su semplice dichiarazione, rispettivamente, di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore.
Il comma 2 amplia alle unità da diporto svolgenti attività commerciali e battenti bandiera di un paese extraeuropeo l'obbligo, già previsto per le unità battenti bandiera di uno dei paesi dell'Unione europea, di presentare all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.
L'articolo 60-bis apporta una serie di modifiche all'articolo 16, commi da 2 a 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha introdotto una tassa sulle unità da diporto.
In particolare, la lettera a) modifica il comma 2 dell'articolo 16 citato, prevedendo che la decorrenza per il pagamento della tassa non sia più il 1o maggio 2012, ma il 1o maggio di ogni anno, e stabilendo per le unità da diporto il pagamento di una tassa annuale - in luogo di una tassa giornaliera di stazionamento - nelle misure indicate.
Inoltre si elimina il riferimento al fatto che le unità «stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati», come indicato nel testo vigente, trasformando di fatto il tributo in una tassa di possesso.
La lettera b) novella il comma 3 dell'articolo 16, al fine di specificare che la riduzione della tassa al 50 per cento prevista per le unità a vela con motore ausiliario si applica quando il rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.
La lettera c) sopprime la previsione, contenuta al comma 4 dell'articolo 16, che esenta dalla tassa giornaliera le unità le quali si trovino in un'area di rimessaggio per i giorni di permanenza in tale area, in quanto la tassa ha ora valenza annuale.
La lettera d) modifica il comma 5-bis dell'articolo 16, esentando dalla tassa anche le unità che siano rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore; al medesimo comma 5-bis si prevede inoltre, al fine di sviluppare la nautica da diporto, la non applicazione della tassa alle unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione.
La lettera e) modifica il comma 7 dell'articolo 16, specificando che:
la tassa si applica ai proprietari, agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio o agli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o a cui sia attribuibile il possesso di unità da diporto;
la tassa non si applica invece ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.

La lettera f) sopprime il comma 8 dell'articolo 16, che prevede l'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa da parte del comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane, per l'annotazione

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nei registri ed i controlli a posteriori al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante, mentre la lettera g) reca una modifica formale al comma 9.
L'articolo 61, comma 1, consente agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, prevedendo che la dichiarazione necessaria per fruire del relativo credito d'imposta sia presentata al competente ufficio, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, e non più fissata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare.
Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, non si applichi il limite di utilizzabilità annuale dei crediti d'imposta, fissato in 250.000 euro dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, per i crediti di imposta riconosciuti agli esercenti le attività di trasporto merci.
Il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1, attraverso una riduzione di 26,4 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10, della legge di stabilità 2012, che ha autorizzato la spesa di 400 milioni di euro nel 2012 per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.
Il comma 4 prevede che, in tutti i casi in cui disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante deve essere sempre rimborsato nei confronti degli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, nonché degli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico, le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Il comma novella inoltre l'articolo 33 della predetta legge di stabilità 2012.
Più in dettaglio, la lettera a) modifica il comma 30 dell'articolo 33 della legge di stabilità, al fine di prevedere che l'aumento dell'aliquota dell'accisa disposta dallo stesso comma in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro, si applica, tra le altre, alla benzina con piombo (anziché alla benzina senza piombo, come stabilito dal testo previgente).
La lettera b) aggiunge invece i nuovi commi 30-bis e 30-ter nell'articolo 33 della medesima legge di stabilità.
Il nuovo comma 30-bis prevede che all'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane di cui al predetto comma 30 dell'articolo 33 della legge di stabilità 2012, non si applica la previsione di cui l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 622 del 1996, secondo cui l'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.
Il nuovo comma 30-ter dispone che il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante disposto con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sia rimborsato, nei confronti degli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, nonché degli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico, le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
L'articolo 66 introduce una nuova normativa in materia di alienazione, in via prioritaria ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali.

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In particolare, il comma 1 prevede che l'individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare o locare sia effettuata entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e, di conseguenza, lo assoggetta, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del Codice civile.
Sono, invece, espressamente esclusi dall'ambito applicativo di tali disposizioni gli immobili statali non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi delle norme sul federalismo demaniale di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010, ai fini della loro attribuzione ad enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), i quali ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale.
L'alienazione o locazione viene effettuata mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro, o mediante asta pubblica, per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato in base ai valori agricoli medi.
Il comma 2 prevede la possibilità, per i predetti beni, di formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario mediante acquisto o ampliamento di aziende con l'assistenza finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998.
Nelle procedure di alienazione o locazione dei terreni, per favorire l'inserimento di giovani nel mondo agricolo, il comma 3 attribuisce un diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli.
Ai sensi del comma 4 ai contratti di alienazione in parola si applicano la riduzione ad un sesto degli onorari notarili e l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere, in favore dei trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli effettuati nei confronti di coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e dei trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso, qualora gli acquirenti si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
Il comma 4-bis prevede che ai contratti di affitto stipulati ai sensi dell'articolo siano applicate specifiche agevolazioni, in particolare la riduzione degli onorari notarili ad un sesto e l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere e la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali ed agrari su terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli.
Il comma 4-ter novella il comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 441 del 1998, la quale prevede la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali e agrari per i periodi di imposta durante i quali i relativi terreni vengono concessi in affitto, per usi agricoli, a giovani che non hanno compiuto quaranta anni di età e che possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero che acquisiscano tali qualifiche entro un anno dalla data di stipula del contratto di affitto e sempreché la durata del contratto stesso sia almeno pari a cinque anni.
Per effetto delle modifiche operate dal comma 4-ter le disposizioni sulla mancata rivalutazione operano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; si specifica inoltre che, alla scadenza del contratto, il conduttore ha un diritto di precedenza.
Il comma 4-ter modifica altresì i requisiti per l'accesso al regime agevolativo, che spetta ai giovani sotto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (e non più di imprenditore agricolo a titolo principale) anche in forma societaria: in quest'ultimo

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caso si specifica che la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
Infine, viene allungato da uno a due anni dalla stipula del contratto di affitto il periodo utile per l'acquisizione delle qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
Il comma 5 consente ai giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati l'accesso ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 (contributi a fondo perduto e mutui agevolati di durata non superiore a 15 anni).
Il comma 6 dispone che per i terreni ricadenti all'interno di aree protette l'Agenzia del Demanio acquisisca preventivamente l'assenso alla vendita o, per effetto delle modifiche operate dal Senato, all'affitto da parte del enti gestori.
Il comma 7 riconosce alle regioni, alle province e ai comuni la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui al primo comma, all'alienazione o locazione dei beni agricoli e a vocazione agricola di cui siano proprietari, compresi quelli che siano stati loro attribuiti dallo Stato in base al decreto legislativo n. 85 del 2010, con il compito di garantirne la massima valorizzazione funzionale. Tanto per le alienazioni che per le cessioni in locazione, le regioni e gli enti locali possono avvalersi dell'Agenzia del Demanio che, in caso di vendita provvederà al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato, al netto dei costi sostenuti e documentati.
Per gli enti territoriali si stabilisce, pur nel rispetto della loro autonomia organizzativa, che più del 50 per cento dei beni assegnati debba essere riservato ai giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
Il comma 8 introduce un vincolo di destinazione per i terreni alienati o locati in base all'articolo, prevedendo che a tali terreni non possa essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima che siano decorsi di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
Il comma 9 destina le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione in parola - al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte - alla riduzione del debito pubblico. Inoltre si introduce l'obbligo, per gli enti territoriali, di destinare le risorse di loro pertinenza alla riduzione del proprio debito e - in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente - al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Il comma 10 abroga l'articolo 7 della legge n. 183, la cui disciplina viene integralmente sostituita dall'articolo 66, nonché l'articolo 4-quinquies del decreto- legge n. 78 del 2009, che disciplina l'affitto a giovani di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici.
L'articolo 67-bis interviene sulla disciplina inerente alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione, disponendo, al comma 1, che l'accertamento circa l'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta.
Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 413 del 1984, le autorità marittime possono autorizzare la dismissione di bandiera, per vendita della nave a stranieri o per demolizione, a condizione di aver accertato presso l'INPS l'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave.
Il comma 2 prevede che le disposizioni del richiamato articolo 15 della legge n. 413 non trovano comunque applicazione in caso di demolizione dell'imbarcazione, con trasferimento della licenza di pesca a un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso si stabilisce l'obbligo, al momento del passaggio di proprietà, del trasferimento degli specifici privilegi, di cui all'articolo 552 del

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codice della navigazione, dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza.
L'articolo 76, nel disciplinare il procedimento ed i principi per la determinazione dei diritti aeroportuali, stabilisce, al comma 1, che l'Autorità di vigilanza predisponga specifici modelli tariffari calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato nell'aeroporto, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti rispondano ai principi di cui al comma 1 dell'articolo 80 del decreto-legge.
La disposizione specifica che, nella predisposizione dei modelli tariffari, l'Autorità dovrà rispettare i principi ed i criteri stabiliti dall'articolo 11-novies del decreto- legge n. 203 del 2005, ai sensi del quale la misura dei diritti aeroportuali è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Con tali decreti sono fissati anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni.
La predetta normativa indica che, ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti.
Si stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale sono determinati tenendo conto di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi offerti sul sedime aeroportuale; del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; delle esigenze di recupero dei costi; dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale.
Il comma 2 impone al gestore di individuare un modello tariffario tra quelli proposti dall'Autorità e determini, sulla base di questo e previa consultazione degli utenti, l'ammontare dei diritti aeroportuali; tale modello tariffario ed il livello dei diritti aeroportuali sono sottoposti all'Autorità di vigilanza, che li verifica ed approva entro 40 giorni, valutandone anche la coerenza con gli obblighi di concessione.
Il comma 3 istituisce una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, prevedendo in tale ambito che il gestore deve garantire lo svolgimento di una consultazione periodica dell'utenza aeroportuale, almeno una volta all'anno, seguendo la stessa procedura.
Il comma 4 consente all'Autorità di vigilanza di richiedere motivatamente lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate. In particolare essa può disporre che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali, che incidono sulla determinazione della misura tariffaria e che siano stati approvati dalla Direzione centrale infrastrutture aeroporti dell'ENAC.
Il comma 5 demanda all'Autorità di vigilanza la pubblicazione di una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, con particolare riferimento a quelle sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.
Per quanto riguarda gli aeroporti con soglia di traffico annuo non superiore al milione di movimenti passeggeri, il comma 6 stabilisce che l'Autorità individui modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti aeroportuali, correlati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza. I suddetti modelli dovranno essere predisposti entro sessanta giorni dall'avvio dell'attività dell'Autorità.

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L'articolo 80 interviene sulla disciplina delle gestioni aeroportuali in cui le infrastrutture e i servizi sono offerti in regime di esclusiva, ove, quindi, non vi sono alternative per gli utenti che utilizzano le infrastrutture o richiedono i servizi.
In particolare, il comma 1 elenca i principi che devono essere applicati nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva, prevedendo a tale riguardo:
a) la correlazione ai costi, la trasparenza, pertinenza e ragionevolezza;
b) la consultazione degli utenti aeroportuali;
c) la non discriminazione;
d) l'orientamento alla media europea dei diritti aeroportuali relativi a scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e di standard di servizio reso.

La disposizione specifica che l'applicazione dei principi è controllata dall'Autorità di vigilanza.
In base al comma 2 l'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.
Ai sensi del comma 3, durante il periodo di sospensione di cui al comma 2 l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.
Il comma 4 prevede che l'Autorità di vigilanza informi per iscritto il gestore aeroportuale delle violazioni contestategli, assegnandogli un termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.
Il comma 5 stabilisce che il gestore aeroportuale, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, può presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, la quale, ove ritenga che siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per iscritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
Il comma 6 prevede che, qualora i trenta giorni, assegnati al gestore ai sensi del comma 4, siano decorsi inutilmente, l'Autorità di vigilanza adotti i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.
L'articolo 88, comma 1, dispone l'applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi anche nei confronti delle società prevalentemente pubbliche fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione, in luogo del previgente regime agevolato di deducibilità illimitata delle componenti negative.
In particolare, viene novellato il comma 5 dell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, eliminando dal novero dei soggetti cui non si applica l'ordinario regime di deducibilità degli interessi passivi (dettato dall'articolo 96, commi da 1 a 4, del TUIR) le società aventi capitale sociale sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.
Al riguardo rammenta che il predetto regime ordinario consente la deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre l'eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile nel solo limite del 30 per cento del risultato operativo lordo (ROL) della gestione. Per i soggetti esclusi dal regime ordinario si applica la possibilità, stabilita dal comma 5-bis del citato articolo 96, di dedurre i componenti negativi nel limite del 96 per cento.
Il comma 2 prevede che l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 decorra dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto - legge, in deroga al principio di irretroattività

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sancito dall'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000).
Il comma 3 destina le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo, stimate in misura pari a 4,4 milioni di euro per il 2013 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2014 - al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
L'articolo 90 opera alcune modifiche all'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale esenta da imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di venture capital (FVC) specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle imprese, a condizione che le società destinatarie dei fondi abbiano sede operativa in Italia e le relative quote o azioni siano direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche.
Il comma 1, lettera a), elimina il requisito per cui tali fondi, per fruire dell'agevolazione, debbano essere tra quelli armonizzati UE.
La lettera b) modifica alcune delle caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei FVC, prevedendo:
che le società debbano avere sede operativa in Italia (laddove la normativa vigente prevede che esse devono avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali);
che le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche (laddove la normativa vigente prevede che tali quote devono essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche).

Rimangono invece immodificati i requisiti, previsti dalla normativa vigente, secondo cui le società non devono essere quotate, essere soggette all'imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale, svolgere attività di impresa da non più di 36 mesi e avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro.
La lettera c) precisa che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui devono essere stabilite, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC, nonché le sanzioni per il mancato rispetto di tali condizioni, deve anche disciplinare le modalità attuative, stabilendo inoltre che le quote di investimento oggetto delle misure devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.
Il comma 1-bis estende anche ai crediti erogati dalle società finanziarie la disciplina che attualmente riconosce, ai soli crediti derivanti dai finanziamenti concessi dal fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Foncooper), il privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.
L'articolo 91, comma 1, inserisce due nuovi commi 2-quater e 2-quinquies nell'articolo 166 del TUIR, relativo a gli effetti tributari del trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, il quale stabilisce attualmente che tale trasferimento, ove comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, sia considerato come realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, a meno che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Al riguardo ricorda che la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione n. 2010/4141 nei confronti della Repubblica italiana in merito a tale regime fiscale, in relazione al trasferimento di residenza d'impresa in altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Al fine di consentire la chiusura della procedura di infrazione, il nuovo comma 2-quater dell'articolo 166 consente ai soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini

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delle imposte sui redditi, in Stati UE o SEE inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR (cosiddetti Paesi white list, ovvero paesi coi quali vi è un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale), con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari, di chiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto.
A tale riguardo la disposizione rinvia ai principi sanciti in materia dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.
Il nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 166 affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 91, deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - legge), l'adozione delle modalità di applicazione delle nuove disposizioni, anche al fine di indicare le situazioni che potranno determinare le cause di decadenza dei citati effetti sospensivi della realizzazione, nonché i criteri di determinazione delle imposte e le modalità di versamento.
Il comma 2 dell'articolo 91 dispone l'applicazione delle novelle apportate all'articolo 166 del TUIR dal comma 1 ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto- legge.
L'articolo 91-bis prevede, al comma 1, che, dal 2013, l'esenzione dall'IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette siano svolte con modalità non commerciali.
Al riguardo ricorda che l'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, modificato dal comma 1 dell'articolo 91-bis, nella formulazione vigente esenta dall'ICI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, qualora essi siano destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
Il comma 2 reca disposizioni relative agli immobili con utilizzazione mista, prevedendo che per gli immobili frazionabili, l'esenzione operi sulla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, qualora essa sia identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.
In ordine alla frazione rimanente, purché dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, la disposizione specifica che saranno applicate le procedure di revisione catastale disciplinate dall'articolo 2, commi 41, 42 e 44 del decreto - legge n. 262 del 2006, prevedendo che le rendite catastali così dichiarate o attribuite produrranno effetto fiscale a partire dal 1o gennaio 2013; a partire da tale data la frazione di immobile non esente sarà assoggettata a imposta secondo il valore determinato dalle predette risultanze catastali.
Il comma 3 disciplina invece l'ipotesi in cui non sia possibile procedere ai sensi del comma 2 (ad esempio, per gli immobili non frazionabili, ovvero in tutti i casi non sia possibile operare una distinzione in ordine al luogo di svolgimento di attività commerciali e non), stabilendo che, dal 1o gennaio 2013, l'esenzione sarà applicata secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione.
Le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, nonché quelle per l'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto - legge.
Il comma 4 abroga l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge n. 203 del 2005, il quale recava un'interpretazione del citato

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articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 di segno opposto alle norme introdotte dal comma 1 dell'articolo, ovvero disponeva l'applicabilità dell'esenzione alle attività non aventi esclusivamente natura commerciale.
L'articolo 92 reca norme volte a predisporre una tutela procedimentale per l'operatore doganale, nel caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale.
In particolare, il comma 1 inserisce un nuovo comma 4-bis all'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, che disciplina l'istituto della revisione dell'accertamento doganale.
La nuova disposizione prevede che, dopo la notifica all'operatore (qualora la revisione sia eseguita in ufficio) ovvero dopo il rilascio di copia del verbale delle operazioni di accertamento compiute (nel caso di effettuazione di accessi/ispezioni/verifiche), che deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di irregolarità, inesattezze o errori riscontrati nel corso del controllo, l'operatore abbia 30 giorni di tempo per comunicare osservazioni e richieste, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di rettifica dell'accertamento.
Il comma 2 novella il comma 7 dell'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), il quale disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, al fine di specificare che agli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali si applicano le procedure del novellato articolo 11, come modificato dal comma 1.
Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
L'articolo 93 modifica l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo che il contribuente, a seguito del pagamento dell'IVA o della maggiore imposta (e delle relative sanzioni e interessi), abbia il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari o committenti se viene garantita l'integrità del gettito IVA, vale a dire, solo a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
In caso di pagamento, il cessionario o il committente possono esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stata corrisposta l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.
Al riguardo rammenta che la formulazione previgente del citato comma 7 negava invece espressamente al contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, in deroga all'obbligo di rivalsa dell'IVA che, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633, il cedente/prestatore deve esercitare nei confronti del cessionario/committente.
L'articolo 94 consente il ricorso alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale, anche nelle ipotesi in cui la decisione sia stata trasmessa alla Commissione europea per le decisioni di competenza, ai sensi degli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993.
In merito ricorda che i citati articoli del Regolamento n. 2454/1993 conferiscono alla Commissione europea un potere decisionale nel caso in cui le autorità competenti ritengano sussistenti le condizioni affinché non si proceda alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario, e che, qualora la domanda di rimborso o di

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sgravio sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare, risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale di decisione trasmette il caso alla stessa Commissione europea.
L'articolo 95 modifica in più parti l'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, con il quale è stata disposta l'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie.
In particolare, la lettera a) del comma 1 novella il comma 7 del predetto articolo 2, sopprimendo il richiamo ivi contenuto ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria, i quali, pertanto, non sono più esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma 6 del medesimo articolo 2 che ha unificato la tassazione delle rendite finanziarie all'aliquota del 20 per cento.
La lettera b) modifica il comma 8 del medesimo articolo 2, inserendo anche gli utili derivanti da fondi pensione esteri tra le fattispecie cui non si applica l'aliquota unificata del 20 per cento: pertanto, sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta white list continua ad applicarsi l'aliquota ridotta all'11 per cento (in luogo dell'aliquota unificata del 20 per cento).
La lettera c) novella il comma 13, lettera a), numero 3, dell'articolo 2, prevedendo, per i proventi dei pronti contro termine sui titoli pubblici, su quelli ad essi equiparati e sui titoli emessi dagli Stati cosiddetti white list l'applicazione dell'aliquota del 12,50 per cento (cioè la stessa aliquota cui sono assoggettati gli interessi e gli altri proventi su tali titoli) e non di quella ordinaria del 20 per cento.
La lettera d) inserisce un comma 18-bis nell'articolo 2, al fine di abrogare il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1996, ai sensi del quale su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.
Il comma 2 reca la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalle modifiche apportate dal comma 1, quantificate in 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, alle quale si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dalle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica previsti dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge.
L'articolo 96 reca una serie di novelle all'articolo 73 del TUIR, relative al regime tributario degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) residenti nel territorio dello Stato.
In particolare, la lettera a) sostituisce la lettera c) del comma 1 del citato articolo 73, aggiungendo, tra i soggetti all'imposta sul reddito delle società, gli Oicr residenti nel territorio dello Stato.
La lettera b) novella il comma 3 dell'articolo 73 del TUIR, stabilendo il regime della residenza nel territorio dello Stato per gli Oicr istituiti in Italia.
La lettera c) sostituisce il comma 5-quinquies dell'articolo 73 del TUIR stabilendo, in sostanza, l'esenzione dal regime IRES per gli Oicr il cui fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale, in armonia con il regime previgente, che prevede il non assoggettamento alle imposte sui redditi degli Oicr con sede in Italia.
Inoltre si prevede che le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo (e non più a titolo di imposta) e si dispone la non applicazione delle ritenute sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, sui redditi di capitale, anche derivanti dalla partecipazione ad Oicr italiani e lussemburghesi storici, nonché sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.
L'articolo 97 modifica la normativa vigente in materia di controllo di autenticità ed idoneità alla circolazione delle

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banconote e monete in euro, in conseguenza della revisione della normativa europea sulla materia.
In particolare, la disposizione interviene sulle modalità di trasmissione alla Banca d'Italia ed all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle banconote o monete false o non idonee alla circolazione, disciplina le competenze di tali organi, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine ai controlli sui gestori del contante e sulle apparecchiature dagli stessi utilizzate, regolamenta la trasmissione di dati ed informazioni sul ritiro delle banconote e monete in questione ed, infine, reca misure sanzionatorie.
L'articolo 97-bis impone agli enti territoriali, al fine di favorire la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.
Auspica quindi un confronto ampio e costruttivo sui contenuti del provvedimento, al fine di rendere produttivo il lavoro delle Commissioni, e di prospettare al Governo gli eventuali rilievi sul testo che risultassero opportuni, ad esempio per quanto riguarda la formulazione del quarto comma del nuovo articolo 2463-bis del Codice civile, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge, in materia di cessione delle quote di società a responsabilità limitata semplificata.

Enzo RAISI (FLpTP), relatore per la X Commissione, procede quindi all'illustrazione del provvedimento in titolo volto a liberalizzare ampi settori dell'economia nazionale, al fine di favorire lo sviluppo della produttività, con l'obiettivo di ampliare le opportunità di lavoro e le prospettive di mobilità e di promozione sociale.
Sottolinea che nella sua relazione, seguendo l'ordine numerico degli articoli, concentrerà l'attenzione sulle norme che più da vicino riguardano la competenza della Commissione Attività produttive, dando anche conto di altre disposizioni del provvedimento.
L'articolo 1, commi 1-3, è volto a conformare l'ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione europea, attraverso l'adeguamento delle normative statali e locali e delle prassi amministrative. Si prevede l'abrogazione delle norme che pongono limiti all'esercizio delle attività economica, disciplinando una nuova procedura di abrogazione delle norme statali, e si introduce la regola dell'interpretazione in senso stretto delle norme limitative dell'attività economica. L'articolo in esame determina un ampio intervento di liberalizzazione dell'attività economica, riducendone i vincoli e gli obblighi burocratici.
Il comma 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'obbligo per comuni, province, città metropolitane e regioni di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2012, ai principi e alle regole di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sanciti ai commi precedenti. Tale adeguamento costituisce elemento positivo di valutazione della virtuosità degli enti, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno. I commi 4-bis e 4-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prorogano al 30 settembre 2012 il termine entro il quale lo Stato e gli enti locali devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, e realizzare pienamente la liberalizzazione delle attività commerciali, nello spirito dei princìpi generali dell'ordinamento, sia dell'Unione europea che nazionale, in tema di libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi. La norma in esame ha effetti di liberalizzazione del mercato. Il comma 5 elenca le attività che sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo.
L'articolo 2, sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione del «Tribunale delle imprese», ampliando in

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misura significativa la sfera di competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite dal decreto legislativo n. 168 del 2003 presso alcuni tribunali e corti d'appello. Le sezioni specializzate in materia d'impresa, se non già previste, sono istituite presso tutti i tribunali e corti d'appello con sede nel capoluogo di ogni regione.
L'articolo 4, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative. La norma è finalizzata a fornire strumenti volti a garantire il processo di liberalizzazione.
L'articolo 5, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, introduce una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, che si aggiunge a quella civilistica già esistente, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la potestà declaratoria della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, e prevedendo sanzioni amministrative per l'inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità. La norma favorisce il rispetto della correttezza dei mercati, pur non avendo un immediato effetto di liberalizzazione.
L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella legge istitutiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prevedendo nuovi finanziamenti e risorse a favore di detta Autorità.
L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, promuove l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali. Si attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da un lato, il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie, dall'altro, di elaborare, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale. La norma è volta a garantire la correttezza dei mercati.
L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene ampiamente sulla formulazione dell'articolo 140-bis del Codice del consumo (decreto legislativo n. 205 del 2006) relativo all'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. La novella, in particolare, definisce l'ambito della tutela giudiziale attuabile attraverso l'azione, prevedendo la necessaria omogeneità dei diritti che si intendono far valere e la legittimazione ad agire anche delle associazioni dei consumatori.
L'articolo 7, parzialmente modificato al Senato, novella il Codice del consumo, estendendo alle microimprese gli strumenti di tutela nei confronti delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, attualmente previste a favore dei soli consumatori persone fisiche. La norma, che favorisce la correttezza del mercato, non ha un effetto diretto di liberalizzazione.
L'articolo 8 integra la disciplina relativa al contenuto delle carte di servizio, specificando che nelle stesse devono essere specificati i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti e le imprese possono esigere nei confronti dei gestori del servizio. L'obiettivo della disposizione è quello di rafforzare la funzione garantista delle carte, quali strumenti di tutela dei consumatori.
L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce i nuovi criteri per la pianta organica e l'assegnazione delle farmacie (commi 1-11 e 17), gli obblighi del medico e del farmacista nella prescrizione e vendita dei farmaci (comma 12), l'estensione della vendita dei farmaci nelle parafarmacie (commi 13-15), la dotazione minima di personale in farmacia (commi 16-17).
L'articolo 13 intende promuovere una riduzione del prezzo del gas per i «clienti vulnerabili», così da avvicinarlo ai valori europei, che risultano più bassi. A tal fine, essa consente all'AEEG di determinare dei prezzi di riferimento del gas per tale categoria di soggetti considerando i costi

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di approvvigionamento sui mercati all'ingrosso europei, che risulterebbero tendenzialmente inferiori a quelli del mercato all'ingrosso nazionale.
L'articolo 14, modificato dal Senato, punta a ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese accrescendo le possibilità di accesso al gas già oggetto di stoccaggio strategico e di stoccaggio di modulazione (scorte accumulate nei periodi di minor consumo) e, più in generale, le possibilità di acquisizione di gas mediante infrastrutture di importazione di gas dall'estero.
L'articolo 15, sostituito dal Senato, è finalizzato ad assicurare la piena terzietà della società SNAM Spa nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas (ENI), nonché dalle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica.
L'articolo 16, sostituito al Senato, concerne l'individuazione delle maggiori entrate statali derivanti da nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, e la destinazione di una quota di esse per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli. impianti e dei territori limitrofi (comma 1). Il comma 2 disciplina le attività subacquee ed iperbariche al servizio dell'industria.
L'articolo 17, ampiamente modificato dal Senato, mira a promuovere, nel settore della distribuzione di carburanti, lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti multimarca, agendo anche sulla diversificazione delle tipologie contrattuali che legano produttori e distributori di carburanti. Inoltre, punta a favorire una più generale liberalizzazione delle attività svolte dai gestori di impianti di distribuzione carburanti.
La disposizione contenuta nell'articolo 18 incentiva la diffusione degli impianti automatizzati di distribuzione di carburante con pagamento anticipato, eliminando alcuni vincoli preesistenti e soprattutto consentendone l'operatività, fuori dei centri abitati, anche senza personale di assistenza (impianti totalmente automatizzati).
L'articolo 19 tende ad accrescere la concorrenza e a favorire una potenziale diminuzione dei prezzi dei carburanti. A tal fine, assume a parametro per il calcolo del «prezzo medio del lunedì» da comunicare alla UE il prezzo al pubblico per il rifornimento senza servizio; standardizza e rende più chiara la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi esposta dai punti vendita.
La disposizione dell'articolo 20 mira, attraverso il potenziamento e l'estensione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, ad agevolare e promuovere l'uscita dal mercato degli impianti di distribuzione meno efficienti, stimolando anche una potenziale conseguente riduzione dei prezzi.
L'articolo 21, sostituito al Senato, al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l'energia elettrica, conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico.
L'articolo 22, per migliorare la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, espande le informazioni gestite dal Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico e favorisce la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita a tali dati.
L'articolo 23 reca disposizioni volte ad accelerare i tempi di approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto annualmente da Terna Spa ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93/2011.
L'articolo 24, modificato dal Senato, introduce una specifica procedura per l'accelerazione della valutazione e dell'autorizzazione dei progetti di disattivazione di impianti nucleari presentati da almeno dodici mesi, nonché di particolari operazioni e specifici interventi (ancorché attinenti alla disattivazione). Ulteriori disposizioni riguardano il conferimento dei rifiuti

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radioattivi per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito nazionale, nonché la specificazione delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari dismessi.
L'articolo 24-bis, introdotto al Senato, per far fronte al conferimento, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (già appartenenti all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua), operato dal decreto-legge n. 201/2011, introduce un contributo a carico dei soggetti esercenti i servizi idrici e incrementa la pianta organica dell'Autorità.
L'articolo 24-ter, introdotto dal Senato, proroga al 30 aprile 2012 il termine scaduto del 31 gennaio 2011 entro cui adottare gli atti amministrativi per definire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti le procedure per le gare per concessioni idroelettriche.
L'articolo 26, modificato dal Senato, apporta alcune novelle alla disciplina in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio contenuta nel decreto legislativo n. 152/2006 (Codice ambientale), con specifico riguardo alla disciplina dei sistemi di gestione autonoma (alternativi all'adesione ai consorzi «di filiera») di cui all'articolo 221, comma 3, del medesimo decreto, al fine di favorire la concorrenza nel settore degli imballaggi.
L'articolo 36, nel testo approvato al Senato, istituisce nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481/1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti, attribuendogli la competenza nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori.
L'articolo 37, modificato dal Senato, stabilisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti definisce gli ambiti del servizio pubblico ferroviario e le modalità di finanziamento dello stesso. Prevede, inoltre, che le imprese che svolgono servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale, debbano applicare, nella loro attività, anche la regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.
L'articolo 38, modificato dal Senato, demanda all'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, la fissazione delle modalità di previsione, nella progettazione delle Autostrade, delle relative pertinenze.
Nell'articolo 39, modificato dal Senato, il comma 1 dispone ulteriori prescrizioni - che costituiscono norme imperative di legge - relative alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica da parte degli edicolanti, accogliendo, tra l'altro, una recente segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I commi 2 e 3 liberalizzano l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, allo scopo di favorire la creazione di nuove imprese. Le disposizioni sono tutte riferibili al libero esplicarsi di dinamiche concorrenziali.
L'articolo 40-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343/2001, che consente al Dipartimento della Protezione civile di utilizzare i poteri previsti dall'articolo 5 della legge n. 225/1992 (vale a dire poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e nomina di commissari delegati) anche con riferimento ai grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.
L'articolo 42 introduce il diritto di prelazione a favore del promotore nell'ambito del project financing per le infrastrutture strategiche, analogamente a quanto previsto per le opere ordinarie, con l'intento dichiarato - nella relazione illustrativa - di attrarre capitali privati per la loro realizzazione.
L'articolo 43 disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie mediante

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il sistema della finanza di progetto, c.d. project financing, di cui all'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.
L'articolo 44 introduce nel Codice dei contratti pubblici una nuova fattispecie contrattuale di partenariato pubblico privato (PPP), il contratto di disponibilità, applicabile sia alle opere ordinarie che alle infrastrutture strategiche, nel quale il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione delle stesse opere.
L'articolo 45 integra la documentazione a corredo del Piano economico e finanziario (PEF) ai fini di un più rapido finanziamento da parte del CIPE delle infrastrutture strategiche.
L'articolo 46 rinvia al Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 207/2010) la definizione delle ulteriori modalità attuative della disciplina riguardante il dialogo competitivo di cui all'articolo 58 del medesimo Codice.
L'articolo 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici da destinare al loro abbellimento con opere d'arte, introducendo percentuali decrescenti al crescere dell'importo dei lavori.
L'articolo 48, modificato dal Senato, al comma 1 modifica la normativa in materia di dragaggi precedentemente regolata dai commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, che vengono conseguentemente abrogati dal comma 2 dell'articolo in esame, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
L'articolo 49, modificato dal Senato, demanda la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo ad un DM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
L'articolo 50, modificato al Senato, introduce alcune modifiche in materia di concessioni di opere pubbliche relative alla cessione di immobili, ai contenuti dei bandi e degli allegati ed ai requisiti richiesti all'eventuale subentrante nel caso di risoluzione del rapporto concessorio, soprattutto, in tale ultima fattispecie, al fine di garantire l'effettivo completamento dell'opera in coerenza con lo stato di avanzamento dei lavori.
L'articolo 51 eleva dal 40 al 50 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. La norma verrà applicata a decorrere dal 1o gennaio 2015.
L'articolo 52 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ed al relativo regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, volte a semplificare la redazione e velocizzare l'approvazione dei progetti prevedendo, a determinate condizioni, la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione (preliminare e definitiva).
I commi 1 e 2 dell'articolo 53 recano norme sulla progettazione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed alta capacità. Il comma 3, soppresso nel corso dell'esame presso il Senato, interveniva sulla disciplina relativa alla modifica, da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, degli standard e delle norme di sicurezza nazionali. Il comma 4 esclude l'applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti (c.d. overdesign), rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'UE, alla progettazione e alla costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e agli adeguamenti di quelle esistenti. Il comma 5 novella il decreto legislativo n. 264/2000 precisando, relativamente alle competenze della Commissione permanente per le gallerie, che tale Commissione non si occupa del collaudo ma delle verifiche funzionali. Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina in materia di obbligo di rendicontazione da parte dell'ente locale dell'utilizzo di somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e relative al potenziamento di infrastrutture, stabilendo che tale obbligo sorge a fronte di una richiesta dell'ente erogante il finanziamento e che la mancata osservanza del termine stabilito

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per la presentazione del rendiconto non determina l'obbligo di restituzione del contributo.
L'articolo 55, modificato dal Senato, prevede che nella procedura relativa all'aggiudicazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche possa essere posto a base di gara anche il progetto definitivo. Reca, inoltre, disposizioni relative alla sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie, nonché misure che consentono l'assunzione di personale da parte del MIT per la vigilanza delle dighe e, da parte della società ANAS, per lo svolgimento di compiti attinenti alla sicurezza stradale.
L'articolo 55-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente alle amministrazioni centrali di avvalersi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa) per le attività economiche, finanziarie e tecniche occorrenti per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese.
L'articolo 58 semplifica le procedure per l'approvazione degli accordi di programma relativi all'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (c.d. «Piano casa»).
Il nuovo articolo 61-bis, introdotto dal Senato, ripristina la spesa di 1 milione di euro l'anno per il triennio 2012-2014, per il miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e l'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale, nell'ambito del progetto di UIRNet Spa, soggetto attuatore unico della Piattaforma.
L'articolo 62, modificato dal Senato, disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità le norme impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio. La nuova disciplina è volta a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare.
L'articolo 63 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) ad erogare prestiti agevolati utilizzando, nel limite di 5 milioni di euro annui per il triennio, le risorse finanziarie rientranti dei prestiti agevolati erogati per conto del MIPAAF. La norma consentirà l'attivazione di un volume di investimenti nel settore agroalimentare quantificabile in 250-300 milioni di euro.
L'articolo 64 prevede che ISMEA potrà erogare finanziamenti agevolati a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011. L'obiettivo è agevolare le imprese ad accedere a finanziamenti bancari, per contrastare la carenza di liquidità e consentire la realizzazione in particolare dei Programmi di sviluppo rurale.
L'articolo 65, sostituito dal Senato, al fine di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, impedisce agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi statali previsti dal decreto legislativo n. 28/2011, che ha ridefinito il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili.
L'articolo 67, modificato dal Senato, opera, da un lato, una semplificazione delle procedure per la stipula delle convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca, ampliandone il campo di operatività ad ulteriori settori, dall'altro, destina al finanziamento delle stesse i le risorse residue del Fondo per il credito peschereccio. La misura è volta a potenziare le capacità produttive e generatrici di reddito dell'impresa ittica.
L'articolo 67-ter, introdotto al Senato, attribuisce, di fatto, funzioni di consulente del lavoro alle cooperative di imprese di pesca, ed ai relativi consorzi di imprese, per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese associate.
L'articolo 68 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici. La diversa distribuzione degli oneri definisce positivamente la procedura di infrazione comunitaria 2007/4516, aperta per violazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici.

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L'articolo 69 elimina il termine temporale di 30 giorni entro il quale il prestatore di servizi proveniente da altro Stato membro, che intende eseguire per la prima volta le sue prestazioni sul territorio nazionale, deve fornire una dichiarazione scritta contenente informazioni sui servizi che intende svolgere, e sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.
L'articolo 70, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che la dotazione del Fondo istituito per il finanziamento di zone franche urbane da individuare nell'ambito dei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, sia destinata al finanziamento di aiuti de minimis a favore delle piccole e micro-imprese operanti nelle medesime aree geografiche.
Gli articoli da 71 a 82 definiscono la nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali, in attuazione della direttiva 2009/12/CE. In particolare, l'articolo 71 stabilisce che la nuova normativa si applica agli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale, con eccezione dei diritti per i servizi di navigazione aerea, di assistenza a terra e di assistenza alle persone con disabilità. Istituisce inoltre l'Autorità nazionale di vigilanza. Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disciplina la procedura di approvazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti di maggiori dimensioni.
L'articolo 72 definisce alcune espressioni utilizzate nel Capo II in esame.
L'articolo 73, interamente sostituito nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che, in attesa della costituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali siano svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L'articolo 74 disciplina il procedimento per l'individuazione delle reti aeroportuali, per le quali l'Autorità di vigilanza può autorizzare l'applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente.
L'articolo 75 prescrive che l'applicazione dei diritti aeroportuali non deve dar luogo a discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto.
L'articolo 77 elenca le informazioni che devono essere fornite dal gestore agli utenti (commi 1-2) e quelle che devono essere fornite dagli utenti al gestore (comma 3) in occasione delle consultazioni di cui all'articolo 76.
L'articolo 78 disciplina la procedura per la conclusione di accordi tra utenti e gestore aeroportuale sul livello di servizio.
L'articolo 79 consente ai gestori degli aeroporti, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, di fornire servizi diversi agli utenti, differenziando l'ammontare dei diritti aeroportuali.
L'articolo 81 dispone che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, i diritti aeroportuali sono determinati tenendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forni dall'Aeronautica militare.
L'articolo 82 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
L'articolo 83 abroga una norma del Codice della proprietà industriale che ostacola la commercializzazione di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio solo a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto.
L'articolo 84 interviene in materia di tassa di ancoraggio e di tassa portuale prevedendo l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari.
L'articolo 85 modifica la procedura relativa alle sperimentazioni multicentriche di medicinali per uso clinico. In particolare, le modifiche intendono risolvere la procedura d'infrazione 2010/4212, semplificando la normativa interna in materia di pareri consultivi sulle sperimentazioni e adeguandola alla normativa comunitaria sul parere unico.
L'articolo 86 sopprime la norma che prevedeva l'affidamento diretto a Poste

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italiane Spa, tramite convenzione con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, della gestione informatizzata di tutti i pagamenti conti correnti postali di competenza, e stabilisce che allo scadere dell'attuale convenzione il Ministero affidi l'espletamento del servizio nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
L'articolo 87 novella il Codice della proprietà industriale, prevedendo che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro Stato, possano essere iscritti all'albo dei consulenti in modo automatico, a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero. La norma liberalizza la professione di consulente in proprietà industriale nell'ambito dell'Unione europea.
L'articolo 89 prevede che il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro da parte dell'Italia, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011 (causa C-496/09), sia eseguito dall'INPS entro il giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame, con oneri e penalità a carico delle risorse recuperate dall'INPS in base alle decisioni comunitarie in oggetto.
L'articolo 98, infine, reca la norma sull'entrata in vigore del decreto, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per la giornata di domani, in un orario che sarà definito alla luce delle decisioni in merito alla discussione in Assemblea del disegno di legge C. 4940, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo».

La seduta termina alle 14.50.