CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.15.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni e C. 4956 Casini.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4956).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 4956, presentata dal deputato Casini ed altri, recante «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e disposizioni per la democrazia interna e la trasparenza della gestione finanziaria dei medesimi». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno,

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avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.
C. 4998, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, illustra la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, approvata al Senato in sede deliberante (A.S. 2998), che modifica il riferimento per la determinazione della popolazione residente, relativamente alla composizione dei consigli comunali e provinciali ed al sistema elettorale applicabile.
Ricorda che attualmente, a questi fini, la popolazione residente è calcolata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale (effettuato ogni 10 anni), come recepiti nel decreto del Presidente del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La proposta in esame intende quindi sostituire, come base di calcolo, i risultati del censimento con i dati (annuali) dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente.
Rileva che la relazione illustrativa che accompagna il progetto di legge presentato al Senato motiva l'intervento legislativo con la necessità di adottare «un parametro più dinamico e aggiornato, rispetto a quello emergente dal censimento ufficiale della popolazione» che ha cadenza decennale.
Osserva, in proposito, che stante la durata quinquennale della durata dei consigli comunali, la modifica introdotta dal testo in esame interesserebbe al massimo due tornate elettorali, salvo elezioni anticipate.
A questo scopo, l'articolo 1 della proposta di legge in esame novella l'articolo 37 del testo unico enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) che suddivide comuni e province in fasce di popolazione per la determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun consiglio comunale e provinciale (comma 1); l'articolo 2 della legge elettorale comunale (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960), relativo anch'esso alle fasce demografiche per la composizione dei consigli comunali (comma 2, lettera a)); gli articoli 28 e 32 relativi alle modalità di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione, rispettivamente, superiore e inferiore a 10.000 abitanti (comma 2, lettere b) e c)).
In ognuno degli articoli citati la novella consiste nella sostituzione del riferimento ai risultati dell'ultimo censimento (decennale), ai fini della determinazione della popolazione residente, con quello relativo ai dati ISTAT (annuali).
Rileva che l'articolo 2 dispone in ordine alla entrata in vigore del provvedimento, stabilita nel giorno successivo la sua pubblicazione.
Evidenzia che la modifica operata dall'articolo 1 della proposta di legge in esame all'articolo 32 del testo unico opera indirettamente anche nei confronti del sistema elettorale: in particolare interessa gli articoli 71 (sistema elettorale nei comuni fino a 15.000 abitanti) e 72-73 (sistema elettorale nei comuni con più di 15.000 abitanti) dello stesso testo unico, in quanto il riferimento al censimento generale contenuto nel citato articolo 37 (composizione dei consigli), si applica anche per la definizione della soglia dei 15.000 abitanti.
Inoltre, ricorda che verrebbe modificato anche il numero di assessori comunali, in quanto proporzionale a quello dei consiglieri (articolo 37 TUEL).

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Richiama, in via preliminare, la disciplina elettorale e la composizione dei consigli comunali nelle parti novellate dalla proposta in esame. Non viene invece considerata la disciplina riguardante le province, in quanto le disposizioni relative contenute nel TUEL sono state superate dall'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 che ha trasformato i consigli provinciali in organi elettivi di secondo grado.
Ricorda che l'articolo 37 del TUEL divide i comuni in 8 classi demografiche determinando per ciascuna di esse il numero dei consiglieri comunali ad esse spettanti nella misura che segue (escluso il sindaco): 60 membri (più un milione di abitanti); 50 membri (più di 500.000 abitanti); 46 membri (più di 250.000 abitanti); 40 membri (più di 100.000 abitanti e capoluoghi di provincia); 30 membri (più di 30.000 abitanti); 20 membri (più di 10.000 abitanti); 16 membri (più di 3.000 abitanti); 12 membri (meno di 3.000 abitanti).
Successivamente, nell'ambito delle misure di riduzione della spesa pubblica, vi sono stati diversi interventi legislativi di riduzione del numero dei consiglieri comunali. In primo luogo, la legge finanziaria 2010 ha ridotto del 20 per cento con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei consiglieri comunali, computando a questo fine anche il sindaco. Il decreto-legge n. 2 del 2010 ha precisato che la riduzione si applica, a partire dal 2011, ai singoli enti in scadenza, a mano a mano che si procede con i rinnovi dei consigli.
È intervenuta poi una nuova riduzione che ha interessato le 3 classi demografiche più piccole, ossia quelle da 10.000 abitanti in giù come segue: fino a 3.000 abitanti, 6 consiglieri; da 3.001 e fino a 5.000 abitanti, 7 consiglieri; da 5.000 e fino a 10.000 abitanti, 10 consiglieri.
Nel numero dei consiglieri è compreso il sindaco e, anche in questo caso, la riduzione si applica a decorrere dalle prime elezioni successive alla riduzione (ossia le prossime elezioni amministrative del 6 maggio 2012).
Per quanto riguarda il sistema elettorale, si ricorda che attualmente vige un regime differenziato in base alla popolazione. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti eleggono contestualmente sindaco e consiglio provinciale, con un sistema proporzionale ad un turno unico (il turno di ballottaggio è previsto in via residuale solamente nel caso di parità di voti) con premio di maggioranza e voto di preferenza. Nei comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti il sistema è simile, ma prevede una soglia di sbarramento del 3 per cento, un diverso calcolo del premio di maggioranza, e, soprattutto, un turno di ballottaggio tra i candidati sindaci, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.
Si sofferma quindi sulle questioni aperte che attengono alla proposta di legge in esame.
In primo luogo, richiama la diversità di regime tra elezioni politiche e amministrative.
Il criterio di determinazione della popolazione ai fini del procedimento elettorale basato sul censimento generale della popolazione è attualmente utilizzato per tutte le elezioni. Per le elezioni politiche, tale criterio è stabilito in Costituzione, laddove si prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) è effettuato in proporzione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione. Anche nel caso dell'elezione dei membri del Parlamento europeo, l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione. Analoga disposizione si rinviene nella legge elettorale regionale.
Osserva, pertanto, che la modifica in esame introdurrebbe una differenziazione dei criteri di calcolo della popolazione, ai fini della determinazione dell'elettorato passivo, tra elezioni politiche, europee e regionali, da un lato, e elezioni amministrative dall'altro. Tale divaricazione assumerebbe particolare rilevanza in occasione, come spesso è avvenuto in passato, di effettuazione di più elezioni nello stesso

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turno elettorale. In caso, ad esempio, di abbinamento contemporaneo di elezioni politiche e amministrative, la composizione dell'elettorato passivo verrebbe definita, per le prime, dal censimento, e, per le seconde, dai dati ISTAT.
Ricorda che il censimento generale della popolazione è effettuato dall'ISTAT ogni 10 anni. L'ultimo censimento risale al 2001. Sono in corso di completamento le rilevazioni relative al censimento 2011 che saranno resi noti, presumibilmente, nel 2013. Il regolamento di esecuzione del censimento 2001 prescrive che la popolazione residente censita è considerata popolazione legale e, come di consueto, le risultanze del censimento sono recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini, appunto, di provvedere a dichiarare popolazione legale le popolazione censita.
Si sofferma quindi sulle questioni che attengono alla diversità ed alla discrezionalità della metodologia ISTAT.
La proposta in esame intende sostituire il censimento generale, con i dati dell'ISTAT «comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente». Dal momento che attualmente non risulta alcuna disposizione che disciplina la trasmissione di dati ufficiali dell'ISTAT al Ministero dell'interno, la proposta sembrerebbe introdurre una nuova fattispecie.
Osserva quindi che andrebbe specificato il tipo di dati e le procedure nonché i termini della loro trasmissione. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di prevederne anche la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale a fini di conoscibilità.
L'ISTAT effettua periodicamente rilevazioni statistiche sulla popolazione italiana basati sui dati forniti dagli uffici anagrafici dei comuni. Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento anagrafico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 1989) le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe (sindaco) in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'ISTAT. Tutte le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche sono riportate in un apposito registro (in formato cartaceo o elettronico). Mensilmente gli uffici anagrafici effettuano un riepilogo dei dati che l'ISTAT utilizza per la rilevazione mensile e, a fine anno, per la rilevazione annuale della popolazione residente. I dati vengono pubblicati sul sito dell'ISTAT, dove è possibile scaricare i dati relativi a ciascun comune; l'ultima pubblicazione riguarda l'anno 2010: Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2010.
Mentre, dunque, il censimento generale è basato sulla comunicazione diretta dei dati dei residenti all'ISTAT tramite i questionari distribuiti capillarmente nel territorio, le rilevazioni periodiche dell'ISTAT si basano su tutt'altra metodologia, in quanto la fonte è rappresentata dagli uffici anagrafici comunali.
Si tratta, pertanto, di rilevazioni che possono essere soggette a margini di errore maggiori rispetto a quelle del censimento. Inoltre, va considerato che la fonte iniziale delle informazioni (il comune) sarebbe lo stesso soggetto sul quale ricadrebbero le principali conseguenze di una eventuale variazione decisiva (in positivo o in negativo) del numero della popolazione residente.
Rileva inoltre che manca ai dati forniti dall'ISTAT l'asseverazione giuridica assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che determina la popolazione legale sulla base del censimento generale della popolazione.
In proposito, richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale ai fini della determinazione del numero dei consiglieri comunali fa fede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pubblicazione e non i risultati dello stesso, più o meno provvisori, pubblicati dall'ISTAT (Consiglio di Stato, V sez., 861/1994).
Secondo il giudice amministrativo, nella decisione sopra citata, «il riferimento ai risultati dell'ultimo censimento

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ufficiale [...] va inteso nel senso che il legislatore si è riferito non a dati fattuali, più o meno ufficiosamente resi pubblici dall'ISTAT, bensì a quelli derivanti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, preso atto delle risultanze del censimento, accerta sotto il profilo giuridico (v. anche l'articolo 2, secondo comma, del regolamento adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991 n. 254) la sussistenza della circostanza considerata rilevante dalla legge. Tale atto ha un indubbio carattere autoritativo (anche se ha natura accertativa e costitutiva) e può essere impugnato da chi vi abbia interesse (ad esempio, per travisamento delle circostanze emerse), tenuto conto del fatto che la determinazione della popolazione legale dei Comuni incide sulla portata applicativa di molte leggi (riguardanti ad esempio anche la materia urbanistica, l'organizzazione burocratica degli enti locali, ecc). Al contrario, nessuna legge (neppure il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 222 [rectius 322], emanato sulla base della delega legislativa contenuta nell'articolo 24 della Legge 23 agosto 1988 n. 400) ha attribuito all'ISTAT il potere di determinare, con proprio atto, quale sia la popolazione legale residente nei Comuni: avverso la divulgazione dei dati da esso forniti, neanche potrebbe essere proposta una contestazione in sede giurisdizionale (non costituendo la divulgazione dei dati alcuna espressione di un potere amministrativo). [...] D'altra parte, il legislatore ha inteso riferirsi a un dato che per sua natura deve essere oggettivamente accertato, e per il quale deve sussistere il massimo grado di certezza: tale grado è con evidenza fornito dalla adozione dell'atto formale, cui segue la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale».
Si potrebbe capovolgere addirittura il dato del censimento nelle elezioni del 2014.
In proposito, osserva che nel 2013 verranno presumibilmente resi noti i dati del censimento generale 2011 e verrà di conseguenza emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo: esso potrebbe contenere dati diversi rispetto a quelli rilevati dall'ISTAT l'anno precedente. Le elezioni amministrative del 2014, ad esempio, secondo la proposta in esame, si svolgerebbero sulla base dei dati ISTAT della popolazione del 2012, anziché di quelli del censimento 2011.
Occorre, altresì, considerare i tempi del procedimento elettorale, ai fini della eventuale applicazione della disposizione in commento alle prossime elezioni comunali, fissate per il 6 e 20 maggio prossimi.
Si sofferma infine sulla questione che attiene ai termini per la presentazione delle candidature e all'incidenza sulle prossime elezioni.
I termini per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali sono fissati al 29o giorno antecedente le votazioni; lo stabiliscono gli articoli 28, 8o comma, (riferito ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) e 32, 8o comma (per i comuni sopra i 10.000 abitanti), del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Tale termine è stato anticipato al 33o giorno, esclusivamente per le prossime amministrative dal decreto-legge n. 15 del 2012 (in corso di conversione al Senato A.S. 3174) per evitare che cada a ridosso delle festività pasquali. Pertanto, il 3 aprile scadrà il termine per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali.
Ora, la consistenza della popolazione residente nel comune è un dato decisivo per la presentazione delle candidature, in quanto esse devono essere corredate da un determinato numero di firme di elettori, proporzionato appunto alla grandezza del comune: lo stabilisce l'articolo 3 della legge sull'elezione diretta del sindaco (legge n. 81 del 1993) che ha sostituito sul punto il decreto del Presidente della Repubblica del 1969.
La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con

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popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti; da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Ritiene che andrebbe, pertanto, valutata la congruità del tempo che intercorrerebbe tra l'approvazione della proposta di legge in esame e il 3 aprile 2012 (termine ultimo per la presentazione delle liste), in relazione alla raccolta, da parte dei partiti e delle forze politiche che intendono presentare candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale, delle firme, il cui numero varia a seconda della fascia demografica del comune interessato.
Per quanto riguarda le valutazioni di impatto sui destinatari delle norme, ricorda che le prossime elezioni amministrative sono fissate al 6 e 7 maggio prossimi, con eventuale ballottaggio - per i comuni con oltre 15.000 abitanti - il 20 e 21 maggio.
Nel complesso, sono interessati al rinnovo dei consigli comunali 1.017 comuni, compresi quelli nelle regioni a statuto speciale. I comuni delle regioni a statuto ordinario sono 777, di cui 137 sopra i 15.000 abitanti (di questi 22 sono capoluoghi di provincia) e 640, al di sotto. Ovviamente, non tutti questi comuni potrebbero essere interessati dalla disposizione in esame, e, tra quelli coinvolti, non nella stessa misura. Per valutare l'impatto sui comuni devono essere presi in considerazione i seguenti fattori.
Innanzitutto, rileva la soglia del sistema elettorale: tra i comuni in cui si voterà a maggio, solamente 10, tra quelli al di sotto di 15.000 abitanti, superano la soglia, mentre 1 'retrocede' ad una soglia inferiore ai 15.000; questi 11 comuni, pertanto, voterebbero con un sistema diverso.
In secondo luogo, rilevano le classi demografiche dei comuni ai fini della composizione dei consigli e, come accennato, anche sulla composizione delle giunte. Considerando solo i comuni con oltre 15.000 abitanti, 7, tra quelli chiamati alle urne, hanno superato la soglia demografica di 30.000.
Uno soltanto, Piacenza, passa dalla fascia 30.000-100.000 a quella superiore, 100.000-250.000.
In terzo luogo, va considerato il passaggio tra classi demografiche ai fini della determinazione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali.
In conclusione, sottolinea come se da una parte la proposta di legge si muove nella direzione di una maggiore tempestività nella raccolta di dati, dall'altra parte vi sono alcune questioni aperte che devono essere risolte. Ritiene quindi che non vi siano le condizioni per una celere approvazione senza modifiche presso questo ramo del Parlamento, essendo necessarie ulteriori riflessioni per intervenire sui profili testè richiamati.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO si riserva di intervenire in sede di replica.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 7 marzo 2012. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.
C. 4975 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.
Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore illustra il provvedimento in esame.
Ricorda che il decreto-legge in titolo, a seguito delle modifiche apportate dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, si compone di 12 articoli.
L'articolo 1, come modificato dal Senato, si compone di 5 commi. I commi da 1 a 3 recano misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania e riguardano: la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in altre aree confinanti; l'ampliamento dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali e il differimento al 31 dicembre 2013 del termine fino al quale è autorizzato l'aumento fino all'8 per cento della capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali. Il comma 3-bis dell'articolo 1 anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e prevede, a decorrere dal 2013, la presentazione al Parlamento di una relazione circa i risultati raggiunti con tale Programma. Il comma 3-ter dell'articolo 1 prevede, invece, la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sulla gestione dei rifiuti.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali volte, in primo luogo, a modificare gli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) modificando le definizioni nonché le fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata dalla parte IV del Codice, al fine di agevolare il riutilizzo di tali materiali (comma 1). Il comma 2 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli con una serie di disposizioni volte a semplificare gli adempimenti per tali operatori. Il comma 3 introduce una

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disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 4 consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia, o per il riutilizzo a fini agricoli, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, a determinate condizioni.
L'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esclude le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell'ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (comma 1), prevedendo che la realizzazione e l'esercizio di tali impianti siano soggetti a denuncia di inizio attività (comma 2).
L'articolo 1-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni concernenti taluni impianti della regione Campania e precisamente: il termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa, alla cui realizzazione non si fa più riferimento nelle norme oggetto di modifica (commi da 1 a 3); il termovalorizzatore di Acerra, di cui viene differito il termine per il trasferimento della proprietà (comma 4); l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano, di cui si prevede la realizzazione (commi 3 e 5).
L'articolo 2 prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci o per la spesa non biodegradabili (cosiddetti shopper), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione - entro il 31 luglio 2012 - di un apposito decreto interministeriale, che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. A decorrere dalla citata data si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo in esame.
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di materiali di riporto e ulteriori norme, che riguardano in prevalenza la materia di rifiuti. In particolare: i commi da 1 a 4 recano norme riguardanti i materiali di riporto cosiddetti «storici», che sono inclusi nella definizione di «suolo» e, pertanto, esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti; i commi 5 e 6 novellano gli articoli 182-ter e 183 del Codice dell'ambiente, in ordine alla disciplina della raccolta dei rifiuti organici, modificando la definizione di rifiuti organici e autocompostaggio; i commi da 7 a 9, novellando gli articoli 187, 205 e 216-bis del Codice dell'ambiente, recano misure al fine di: prorogare gli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali; permettere la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti indicati nella norma; consentire la raccolta di materiali o indumenti usati ceduti da privati da parte delle associazioni di volontariato da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata;il comma 10 novella l'articolo 264 del Codice dell'ambiente, al fine di prevedere una procedura per l'integrazione e la modifica degli allegati alla parte IV del Codice; il comma 11 novella il decreto legislativo n. 49 del 2010, al fine di escludere dalla definizione di alluvione gli allagamenti causati da impianti fognari; il comma 12 novella il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, estendendo la portata della norma recante la facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sarà operativo dal 2013; i commi da 13 a 16 modificano la disciplina riguardante, per un verso, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta e, per l'altro, la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi; il comma

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17 novella i commi 27 e 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di elevare la quota di gettito da destinare alle regioni per interventi principalmente connessi a rifiuti e bonifiche, nonché eliminare i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica; il comma 18 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all'emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010; il comma 19 modifica il punto 5 dell'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006relativamente alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.
L'articolo 3-bis reca modifiche agli articoli 183 e 195 del Codice dell'ambiente in materia di gestione del compost, novellando la definizione di compost di qualità e introducendo una norma transitoria che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more dell'adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi.
L'articolo 3-ter novella gli articoli 195 e 206 del Codice ambientale, al fine di agevolare i cosiddetti «acquisti verdi», e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero. Le finalità che l'articolo si prefigge vengono perseguite, per un verso, attraverso la previsione di direttive statali per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali per le opere pubbliche e, per l'altro, attraverso la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che prevedano l'impiego di materiali provenienti dal riciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell'acquisto di beni.
L'articolo 3-quater è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero.
L'articolo 3-quinquies dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario e, in caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che verrà versata al bilancio dello Stato.
L'articolo 3-sexies prevede che il Ministero dell'ambiente pubblichi sul proprio sito web, con un aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che, in base alla normativa vigente, sono riassegnate a capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero o a fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali Si prevede, inoltre, che il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione riguardo all'andamento e alla quantificazione dei fondi effettivamente riassegnati.
L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.
Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio scorso.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel richiamare le previsioni del testo unificato in esame, rileva come la disposizione che attiene all'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole deve essere valutata tenendo conto delle scuole nelle zone di minoranza linguistica tedesca.
Tale previsione potrebbe essere, infatti, inopportuna in tale ambito e prospetta quindi l'opportunità di formulare un'osservazione nel parere da esprimere alla Commissione di merito affinché la disposizione in questione sia limitata alle scuole in cui vi è l'insegnamento in lingua italiana. In tale modo si terrebbe conto anche di tutte le scuole straniere presenti nel territorio italiano.

Alessandro NACCARATO (PD) nel ritenere condivisibile quanto testé evidenziato dal collega Zeller, prospetta l'opportunità di formulare un'osservazione evidenziando la problematica in questione con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche ed alla necessità di tenere conto del principio di autonomia scolastica, tanto più importante nelle regioni a statuto speciale.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) manifesta una serie di perplessità, anche sotto il profilo costituzionale, riguardo al testo unificato in esame.
Ritiene, in primo luogo, sussistere un certo contrasto con il principio costituzionale sancito dall'articolo 33 in materia di autonomia scolastica. Non è infatti opportuno stabilire con legge i contenuti degli insegnamenti.
In secondo luogo, ricorda come vi siano altre festività dedicate ai temi previsti dal testo in esame ed è pertanto opportuno evitare di prevedere, in maniera estemporanea, giornate celebrative che si sovrappongono tra di loro, anche se ciò avviene sulla scia di un entusiasmo patriottico.
Rispetto alle considerazioni svolte dal collega Zeller, concorda sul fatto che non si possano obbligare le scuole straniere alle misure previste nel testo e ribadisce come sul provvedimento in esame vi siano comunque rilievi di carattere più generale che impongono un'ulteriore riflessione.

Souad SBAI (PdL) si riserva di intervenire nella prossima seduta sul provvedimento in esame.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, ritiene che vi sia la necessità di distinguere tra le scuole straniere e quelle italiane di lingua tedesca. Evidenzia inoltre come le scuole presenti nelle regioni a statuto speciale siano pienamente equiparabili a quelle presenti in tutto il territorio nazionale.
Ricorda quindi che sul testo in esame vi è un consenso unanime presso la Commissione di merito. Tenuto conto di tali elementi si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.
Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
Testo unificato C. 749 Paniz ed abb.
(Parere alla II Commissione).

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
C. 3070, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).