CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 marzo 2012
616.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 marzo 2012.

Audizioni sulle tematiche relative ai meccanismi di garanzia per l'erogazione del credito alle imprese.
Audizione del Presidente di Assoconfidi Italia, Francesco Bellotti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.55.

Audizione del Presidente di Banca Impresa Lazio S.p.A., Donatella Visconti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.55.

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DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4999, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che ha subito notevoli modifiche ed integrazioni nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 1, comma 1, reca misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, concernenti l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti presso gli impianti STIR (stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio dei rifiuti) o in altre aree confinanti.
Il comma 2 modifica in più punti l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, prolungando da 12 a 24 mesi del mandato dei commissari straordinari nominati dal presidente della Regione Campania per la realizzazione di discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti; ampliando i poteri e compiti dei predetti commissari straordinari; specificando che la procedura per il rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) per la realizzazione di discariche e impianti di trattamento o smaltimento rifiuti nella regione Campania) è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA; chiarendo che la norma con cui si attribuisce ai commissari straordinari lo svolgimento, in luogo del Presidente della Regione, delle funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania si riferisce a tutti i commissari straordinari.
Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento.
Il comma 3-bis anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni, al fine di consentire che tale programma sia integrato nei piani regionali di gestione dei rifiuti, e prevede, a decorrere dal 2013, la presentazione alle Camere, da parte del Ministero dell'ambiente, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione recante l'aggiornamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.
Il comma 3-ter prevede la presentazione alle Camere, da parte del Ministero dell'ambiente, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione sulla gestione dei rifiuti.
Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 4, recante l'autorizzazione all'utilizzo da parte della regione Campania delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.
L'articolo 1-bis reca, al comma 1, una serie di novelle agli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) che, attraverso modifiche alle definizioni, nonché alle fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata

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dalla parte IV del Codice, restringono l'ambito di applicazione di tale disciplina, al fine di agevolare il riutilizzo di materiali vegetali e del cosiddetto «digestato» (cioè del materiale derivante dalla digestione anaerobica di altri materiali).
In particolare, la lettera a) del comma 1 introduce la definizione di «digestato da non rifiuto».
La lettera b) esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del predetto Codice dell'ambiente gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, che saranno utilizzati per la produzione di energia da biomassa.
La lettera c) prevede che i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, e destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, qualora siano destinati all'utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto.
Il comma 2 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuati dagli imprenditori agricoli, con una serie di disposizioni aventi l'obiettivo di semplificare gli adempimenti per tali operatori.
In particolare, la lettera a) del comma 2 prevede a regime l'esclusione dal SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Le lettere b) e c) provvedono a triplicare (elevandola a 300 kg o litri) la soglia annua per poter considerare i citati trasporti e conferimenti come occasionali e saltuari.
La lettera d) stabilisce che i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli professionali verso i circuiti organizzati di raccolta e le piattaforme di conferimento non sono considerati svolti a titolo professionale, esonerando conseguentemente gli stessi imprenditori dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
Il comma 3 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, prevedendo che tali materiali possano, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti, essere utilizzate presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, mediante processi o metodi, compresa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
Il comma 4 consente, a talune condizioni, la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali.
L'articolo 1-ter, comma 1, prevede, in presenza di talune condizioni, l'esclusione delle attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica di alcuni rifiuti urbani organici biodegradabili (rifiuti di cucine e mense, rifiuti dei mercati, rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi) dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, qualora il trattamento di tali rifiuti sia eseguito nel territorio comunale o di comuni confinanti che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio presso impianti gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato.
Il comma 2 prevede che la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 siano soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

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L'articolo 1-quater, ai commi 1 e 2, sopprime l'autorizzazione alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE).
Il comma 3 prevede che l'attribuzione degli incentivi CIP6 non riguardi più il predetto impianto di Santa Maria La Fossa, ma l'impianto di Giugliano.
Il comma 4 proroga al 30 giugno 2012 il termine per il trasferimento (mediante apposito D.P.C.M.) della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.
Il comma 5 sostituisce il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge n. 195 del 2009, al fine di prevedere che l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti «già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente», previsto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sia realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale.
L'articolo 2, comma 1, proroga il termine relativo all'entrata in operatività del divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci (cosiddetti shopper), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi individuati dalla norma, fino all'emanazione - entro il 31 luglio 2012 - di un apposito decreto interministeriale, che potrà individuare ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi.
Il comma 2 prevede l'emanazione, entro il 31 luglio 2012, un decreto di natura non regolamentare, adottato dai Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello Sviluppo economico sentite le competenti Commissioni parlamentari, da notificare all'Unione Europea, con cui possono essere individuate eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.
Il comma 3 intende favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalla raccolta differenziata, prevedendo che i sacchi riutilizzabili, cioè non biodegradabili, realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, debbano contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata (per quelli ad uso diverso) e del 30 per cento (per quelli ad uso alimentare).
Il comma 4 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo, che entrerà in vigore a decorrere dal 31 luglio 2012.
L'articolo 3, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del già citato Codice dell'ambiente, in base alla quale, ferma restando la disciplina circa la bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti nei commi 1, lettera b) e c), e 4 dell'articolo 185 del Codice devono intendersi riferiti anche alle matrici materiali di riporto.
Il comma 2 definisce quali «matrici materiali di riporto» i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno.
Il comma 3 stabilisce che, qualora non venga emanato il decreto interministeriale per la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo escavato non contaminato, saranno considerate sottoprodotti.
Il comma 4 modifica la definizione di «sito» recata dal predetto Codice dell'ambiente, ai fini dell'applicazione del Titolo V della parte IV del Codice stesso riguardante la bonifica dei siti contaminati, includendo espressamente nelle matrici ambientali anche i materiali di riporto.
Il comma 5 novella l'articolo 182-ter del Codice dell'ambiente, in vista della soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), prevedendo che, in luogo delle AATO, agli adempimenti per incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici, nonché l'utilizzo di materiali sicuri

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per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, provvedano le autorità competenti individuate dalle regioni.
Il comma 6 integra la definizione di rifiuto organico recata dal Codice dell'ambiente, prevedendo che in essa siano compresi i manufatti compostabili certificati; inoltre si integra la definizione di auto compostaggio, al fine di estenderla anche alle utenze non domestiche.
Il comma 7 introduce nell'articolo 187 del Codice dell'ambiente una disposizione transitoria, in base alla quale gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
Il comma 8 consente alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di prodotti o materiali o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei materiali residui.
Il comma 9 consente che la gestione degli oli usati possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dal Codice dell'ambiente, tenendo comunque costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro.
Il comma 10 integra l'articolo 264 del Codice dell'ambiente, prevedendo che all'integrazione e modifica degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del Codice si provveda con decreti interministeriali, adottati dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA e sentita la Conferenza unificata.
Il comma 11 modifica il decreto legislativo n. 49 del 2010, di attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, al fine di chiarire che non sono considerati alluvioni gli allagamenti causati da impianti fognari e di correggere un errore materiale.
Per quanto riguarda le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 12, il quale modifica il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 relativamente alla facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dal medesimo articolo 14.
In tale contesto la modifica recata dal comma inserisce un'altra fattispecie in cui è consentita l'applicazione della tariffa, prevedendo che quest'ultima sia applicabile non solo nel caso in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche per i comuni che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.
I commi da 13 a 16 recano disposizioni riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
In dettaglio, il comma 13 precisa che rientra nella fase della raccolta dei rifiuti definita dal Codice dell'ambiente il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo, qualora il raggruppamento riguardi esclusivamente i RAEE domestici, essi siano trasportati presso i centri di raccolta con cadenza trimestrale e il luogo di raggruppamento risulti non accessibile a terzi e pavimentato.
Il comma 14 reca una disposizione di coordinamento, precisando che il trasporto dei RAEE proveniente dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi solo se riguarda un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3.500 kg.

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Il comma 15 prevede che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, il quale ha disciplinato i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208 (in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 213 (in materia di autorizzazioni integrate ambientali) e 216 (in materia di operazioni di recupero) del Codice dell'ambiente.
Sempre per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 17 novella i commi 27 e 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, relativi al tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dal comma 24 del medesimo articolo 3.
La lettera a) del comma 17 eleva dal 20 al 50 percento la quota del gettito derivante dall'applicazione del predetto tributo che, ai sensi del comma 27 del citato articolo 3, affluisce in un apposito fondo della regione di competenza, destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.
La lettera b) del comma 17 elimina i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica previsti dal comma 29 del predetto articolo 3.
Al riguardo si ricorda che la norma modificata stabilisce l'aliquota in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti, ed in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi.
Il comma 18 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di adeguare i riferimenti normativi contenuti nel testo della disposizione alle modifiche normative intervenute a seguito dell'emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010.
Il comma 19 riscrive, integrandolo, il punto 5 dell'Allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente, relativamente alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.
L'articolo 3-bis, comma 1, novella la definizione di «compost di qualità» recata dal Codice dell'ambiente, specificando, che il compost di qualità deve rispettare esclusivamente i requisiti previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 per gli ammendanti.
Il comma 2 integra il disposto dell'articolo 195 del predetto Codice dell'ambiente, relativamente alla disciplina delle competenze statali in materia di gestione dei rifiuti, inserendovi un nuovo comma 4-bis, in base al quale, nelle more dell'adozione dei decreti statali previsti dalla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 195, finalizzati alla «determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi», le Regioni e le Province autonome possono adottare disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino all'entrata dei predetti decreti. Il comma prevede altresì che, fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle Regioni e dalle Province autonome.
L'articolo 3-ter intende agevolare i cosiddetti acquisti verdi e incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo da recupero.

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In particolare, il comma 1 aggiunge una nuova lettera s-bis) nel comma 1 dell'articolo 195 del Codice dell'ambiente, prevedendo che lo Stato adotti direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo degli pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti, e di aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione.
Il comma 2 novella l'articolo 206 del Codice dell'ambiente, modificando la disciplina degli accordi e dei contratti di programma che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare con imprese di settore, al fine di prevedere che tali accordi e contratti abbiano ad oggetto l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, di materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti: dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso; dal riciclaggio dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione; dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo.
Il comma 3 dispone che gli accordi ed i contratti di programma aventi a oggetto l'impiego di materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, ove ciò sia necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa.
L'articolo 3-quater, comma 1, riduce le garanzie finanziarie che le imprese devono prestare ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti: l'importo di tali garanzie è ridotto del 50 per cento per le imprese certificate EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14000.
Il comma 2 dispone l'immediata applicabilità, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, delle riduzioni delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dall'articolo 194, comma 4, lettera a), del Codice dell'ambiente (consistenti nella riduzione del 50 per cento per le imprese registrate EMAS e nella riduzione del 40 per cento per le imprese in possesso della certificazione ambientale), la cui operatività è attualmente subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale.
L'articolo articolo 3-quinquies dispone che, in tutti i casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario.
In caso di inosservanza di tale previsione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, si stabilisce che il soggetto onerato sia tenuto a versare una somma di importo equivalente, che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le esigenze di tale Ministero.
L'articolo 3-sexies prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblichi sul proprio sito istituzionale l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione di somme riguardanti politiche ambientali, con un aggiornamento almeno trimestrale, in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero o a fondi istituiti con legge, funzionali all'attuazione di politiche ambientali da parte dello stesso Ministero.
Inoltre si prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento una relazione

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illustrativa su tale andamento, che quantifichi i fondi effettivamente riassegnati.

Marco CAUSI (PD) con riferimento al comma 12 dell'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina, recata dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, concernente l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, chiede se tali modifiche possano interferire negativamente sull'attuazione della predetta normativa, in particolare in quanto sembrano rinviare ad una norma primaria la definizione dei criteri per la determinazione del costo del servizio di raccolta dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sostitutiva del predetto tributo, che è invece attualmente affidata al regolamento previsto dal comma 12 del citato articolo 14 del decreto-legge

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento alla tematica affrontata dal deputato Causi, rileva come la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 già consenta ai comuni di sostituire tale tributo con una tariffa avente natura corrispettiva. Peraltro, riconosce come la formulazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge, che interviene sul comma 29 del predetto articolo 14, possa determinare alcune difficoltà, dovute al mancato coordinamento di tale disposizione con le previsioni del successivo comma 30 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Ciò in quanto, mentre il comma 30 dispone espressamente che il costo del servizio da coprire con la tariffa in questione è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 12 dello stesso articolo, fissando modalità certe alle quali fare riferimento per la determinazione dei costi (costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva e costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), la modifica operata al comma 29 non fornisce alcuna indicazione circa i criteri di ripartizione dei costi che si intenderebbero adottare.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che le esigenze di miglioramento del testo sottolineate dal deputato Causi e dal Sottosegretario potrebbero trovare espressione nel parere che sarà espresso dalla Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) esprime una valutazione complessivamente negativa sul decreto-legge, il quale interviene, per l'ennesima volta, sulla normativa dell'emergenza dei rifiuti in Campania. A tale riguardo stigmatizza la logica che ha guidato gli interventi normativi in materia, sempre orientati ad affidare poteri straordinari a commissari straordinari, in deroga alla normativa generale concernente gli appalti e la salute dei cittadini. Evidenzia, infatti, come tale impostazione di carattere emergenziale abbia comportato effetti molto perniciosi, determinando lo sperpero di risorse pubbliche e favorendo comportamenti opachi e clientelari, in assoluto disprezzo delle esigenze di legalità e di tutela degli interessi delle collettività interessate.
In particolare, richiamando la sua personale esperienza, relativa alla localizzazione e gestione di taluni siti per lo smaltimento dei rifiuti localizzati nel territorio della regione Campania, sottolinea i costi, assolutamente esorbitanti, sostenuti dalle gestioni commissariali per le consulenze propedeutiche alla individuazione dei predetti siti. A titolo di esempio, ricorda come, in un caso, siano stati spesi 260.000 euro per le prestazioni professionali di consulenti del commissario straordinario, 100.000 euro per l'indizione della gara, ed altri 30.000 euro per non meglio identificate consulenze di natura economico finanziaria.
Nel riservarsi di dare la massima pubblicità a tali vicende, evidenzia come tali comportamenti possano essere messi a paragone con gli altri, gravissimi sprechi emersi nella realizzazione dei collegamenti ferroviari ad alta velocità (per i quali la

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Corte dei conti ha indicato in 13 miliardi di euro i maggiori costi sostenuti dall'Erario), nonché con lo sperpero di risorse che sarà certamente determinato dal progetto per il tunnel ferroviario della Val di Susa, la cui realizzazione non comporterà alcun reale beneficio per le popolazioni e per il sistema economico nazionale nel suo complesso, avvantaggiando invece solo ben determinate cricche di potere.
Sottolinea quindi l'esigenza di superare definitivamente la stagione delle norme straordinarie ed emergenziali, badando invece a garantire quella trasparenza nell'azione dei poteri pubblici che i cittadini richiedono con sempre maggior forza.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, alla luce delle risultanze emerse nel corso della seduta, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1), nella quale si segnala l'esigenza di coordinare la novella al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, apportata dall'articolo 3, comma 12, del decreto-legge, con le previsioni del comma 30 del citato articolo 14, in modo da chiarire che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con il regolamento previsto dal comma 12 dello stesso articolo 14.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.
Atto n. 441.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Savino, aveva illustrato il contenuto dello schema di decreto.

Elvira SAVINO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
Atto n. 440.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Atto n. 440).
Evidenzia preliminarmente come lo schema di decreto legislativo sia stato

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predisposto ai sensi della norma di delega contenuta nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), sulla base dei principi e criteri direttivi specifici contenuti nel comma 2 del medesimo articolo.
Per quanto riguarda la direttiva 2009/65/CE, essa ha riscritto la direttiva 85/611/CE in materia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Si tratta, in sostanza, di organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono riacquistate o rimborsate a valere sul patrimonio dei suddetti organismi.
Tra le principali novità contenute nella direttiva rispetto alla previgente disciplina comunitaria, si prevede che una società di gestione di uno Stato membro è autorizzata a svolgere la sua attività in un altro Stato membro, mediante lo stabilimento di una succursale o in applicazione del principio della libera prestazione di servizi. Qualora una società di gestione con sede in un paese terzo si rifiuti di fornire informazioni o infranga le disposizioni dello Stato membro di accoglienza, le autorità competenti dello Stato membro d'accoglienza hanno facoltà di adottare talune misure, come ad esempio impedire alla società di gestione di effettuare nuove operazioni sul territorio.
Inoltre si stabilisce che, per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato, conformemente alla direttiva, nel suo Stato membro di origine. Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
La direttiva armonizza altresì le procedure di fusione, riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui gestori che intendono porre in essere una fusione di fondi transfrontaliera. Nel corso di una fusione, l'OICVM assorbito deve fornire le informazioni relative alla fusione proposta, il progetto comune relativo alla fusione ed una dichiarazione di ciascuno dei depositari degli OICVM interessati. Gli Stati membri dispongono che il progetto comune di fusione riporti: il contesto e la motivazione della fusione proposta; l'impatto previsto della fusione proposta; il metodo di calcolo del tasso di cambio; la data prevista.
Per quanto concerne la disciplina delle strutture master-feeder (ricorda in merito che un OICVM feeder è un OICVM autorizzato a investire almeno l'85 per cento del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest'ultimo, e può detenere fino al 15 per cento del suo patrimonio in uno o più dei seguenti elementi: liquidità detenute a titolo accessorio; strumenti finanziari derivati; beni mobili e immobili), la nuova disciplina sostanzialmente consente ad un OICVM feeder di investire parte o tutto il proprio patrimonio in un OICVM master, così da favorire lo sviluppo di nuove opportunità di business ed incrementare allo stesso tempo l'efficienza della politica di investimento.
Si prevede quindi un significativo cambiamento del contenuto e delle modalità di presentazione delle informazioni fornite agli investitori tramite l'introduzione del key investor informations document («KIID»: «informazioni chiave per gli investitori»), che sostituisce il prospetto semplificato e deve contenere le informazioni essenziali che i potenziali investitori devono ricevere prima della sottoscrizione di un OICVM. Tale documento, che si caratterizza per la sua brevità, deve riportare, secondo uno schema predefinito, le informazioni indicate dalla direttiva e deve consentire all'investitore un agevole confronto, soprattutto su costi e profili di rischio. Le società di investimento e le società di gestione, inoltre, sono tenute a pubblicare un prospetto, una relazione semestrale e una relazione annuale per ciascuno dei fondi comuni di investimento che esse gestiscono.
Ai sensi dell'articolo 116 della direttiva, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2011 le disposizioni

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legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione della direttiva e le applicano a decorrere dal 1o luglio 2011.
A tale proposito segnala come il 18 luglio 2011 la Commissione europea abbia inviato una lettera di messa in mora all'Italia (procedura n. 2011/844) per il ritardo nel recepimento della direttiva 2009/65/CE.
In tale contesto sottolinea, linea generale, come in questa fase sia oggettivamente difficile riparare ad eventuali errori o storture che caratterizzino direttive o regolamenti ormai approvati dalle istituzioni dell'Unione europea, e come sia pertanto necessario, soprattutto in una prospettiva futura, migliorare la capacità delle istituzioni nazionali di incidere sulla normativa comunitaria nella fase cosiddetta «ascendente», al momento, cioè della formulazione delle proposte di direttiva o di regolamento, in quanto la possibilità, per il Parlamento, di intervenire su tale normativa nella fase di recepimento nell'ordinamento interno (cosiddetta «fase discendente») risultano assai limitate, in presenza di un preciso obbligo, per gli Stati membri, di dare attuazione a tali atti normativi.
Ciò appare tanto più fondato con riferimento a direttive quali quella di cui si dispone l'attuazione, caratterizzate da un elevatissimo tasso di specializzazione, nelle quali la definizione di aspetti tecnici, apparentemente di dettaglio, può determinare ricadute molto rilevanti sulle prospettive di settori economici particolarmente importanti, come quello finanziario, nonché sulla stessa vita dei cittadini.
Occorre pertanto che, sia il Governo sia gli organi parlamentari, dedichino ancora maggiori energie alle tematiche della normativa europea, che ha ormai sostituito in molti ambiti la legislazione nazionale, al fine di assicurare una migliore tutela degli interessi fondamentali del Paese ed evitare che altri Stati membri, più attenti a tale problematica e più efficaci nell'attività di lobbying, possano acquisire improprie posizioni di vantaggio proprio grazie alle scelte del legislatore comunitario.
Passando ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni in di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
In particolare, il comma 1 integra le definizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del TUF, per quanto riguarda:
la definizione degli «Oicr armonizzati», «Oicr comunitari» e «Oicr extracomunitari», al fine di delimitare l'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione;
la definizione degli «Oicr feeder», «Oicr master», dei soggetti «gestore» e «depositario» dell'Oicr master o feeder, come previsto dall'articolo 58 della direttiva;
all'inserimento tra le attività di gestione collettiva del risparmio della commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri;
la definizione di «Stato di origine della società di gestione armonizzata» e «Stato di origine dell'Oicr», in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) ed e), della direttiva.

Il comma 2 modifica l'articolo 6, comma l, lettera b), del TUF, in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, precisando che il regolamento in materia emanato dalla Banca d'Italia stabilisce gli obblighi cui sono tenute le SIM, le imprese di investimento extracomunitario, le SGR, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107, le banche italiane e le banche extracomunitarie, senza menzionare invece le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le quali non possono svolgere gestione individuale.
Il comma 3 modifica la disciplina di cui all'articolo 33 del TUF, in materia di attività esercitabili dalle SGR.
In dettaglio, la lettera a) del comma estende la possibilità, per una società di gestione armonizzata, di istituire, promuovere

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e organizzare in Italia fondi comuni di investimenti, a condizione che si tratti di fondi armonizzati, restando invece ferma la possibilità, già prevista per le società di gestione armonizzate, di svolgere l'attività di gestione (e ora anche di commercializzazione di fondi propri) tanto di fondi armonizzati quanto di fondi non armonizzati.
La lettera b) modifica il comma 2, lettera d), del medesimo articolo 33, al fine di allinearne la formulazione all'articolo 6 della direttiva, ai sensi del quale l'attività di custodia e amministrazione esercitabile da una società di gestione può avere oggetto quote o azioni di Oicr istituiti dalla medesima società o da altri.
La lettera c) modifica la lettera e-bis) del comma 2 del citato articolo 33, nel senso di espungere il riferimento alla commercializzazione di Oicr propri, in quanto tale attività è stata ricondotta nell'ambito della nozione di gestione collettiva mediante la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera n), recata dal comma 1 dell'articolo 1, e, pertanto, non è più da considerare come un'attività ulteriore rispetto alla gestione collettiva.
La lettera d) abroga il comma 3 dell'articolo, in quanto il relativo contenuto è interamente ricompreso nella più ampia disposizione del comma 4 e nella corrispondente normativa attuativa contenuta nel regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia in tema di delega di gestione, trattandosi di specifica tipologia di esternalizzazione.
Il comma 4 modifica sotto diversi aspetti l'articolo 36 del TUF, relativamente alla disciplina dei fondi comuni di investimento.
In particolare, al fine di renderne più coerente il testo con la direttiva, la lettera c) sostituisce il comma 8, il quale prevede che le quote dei fondi possono essere nominativi o al portatore e che la Banca d'Italia può, sentita la CONSOB, definire le caratteristiche dei certificati e il valore nominale iniziale iniziale delle quote stesse.
Inoltre, la lettera b) abroga il comma 7 dell'articolo 36, in materia di fusioni tra fondi comuni di investimento, in quanto le fusioni tra fondi sono ora disciplinate dal nuovo Capo III-ter del TUF, introdotto dal comma 14 dell'articolo.
Il comma 5 modifica l'articolo 37, comma 2, del TUF relativo alla struttura dei fondi comuni di investimento.
In particolare, alla lettera b-bis) del predetto comma 2, si prevede che agli attuali fondi riservati e fondi speculativi, il cui regolamento non è approvato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 39, comma 3, non si applichi la disciplina riguardante le strutture master-feeder e le operazioni di fusioni di Oicr, contenuta nei nuovi capi III-bis e III-ter del TUF, inseriti dal comma 14 dell'articolo.
Il comma 6 sostituisce il comma 3 dell'articolo 38 del TUF, in materia di banca depositaria, al fine di recepire gli articoli 23 e 33, paragrafi 2 e 3, della direttiva, ai sensi dei quali «il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua». In tale ottica si prevede che, oltre a dettare le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito, la Banca d'Italia, autorizza, sentita la CONSOB, l'esercizio delle funzioni di banca depositaria.
Il comma 7 integra l'articolo 39, comma 2, del TUF, il quale disciplina il contenuto del regolamento del fondo, prevedendo che il predetto regolamento debba anche specificare se il fondo è un fondo feeder.
I commi da 8 a 10 modificano il Capo II-bis del TUF (articoli 41, 41-bis e 42) sull'operatività all'estero delle SGR. In linea generale, tali modifiche recepiscono, in primo luogo, le disposizioni della direttiva in tema di passaporto del gestore, in base alle quali una società di gestione può svolgere in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine quelle attività per le quali abbia ricevuto l'autorizzazione da quest'ultimo Stato ai sensi della direttiva.
In dettaglio, il comma 8, recependo l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, integra l'articolo 41, comma 2, lettera a), del TUF, specificando che le norme di

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attuazione delle disposizioni comunitarie stabilite con regolamento emanato da Banca d'Italia e CONSOB consentono alle SGR di prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate in Italia ai sensi della direttiva, ivi inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati.
Il comma 9, lettera a), introduce due nuovi commi 2-bis e 2-ter nell'articolo 41-bis del TUF, per fare in modo che le società di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire in Italia un fondo comune di investimento armonizzato rispettino tutte le regole applicabili ai fondi comuni di investimento contenute nel TUF e nei relativi regolamenti di attuazione.
I due nuovi commi prevedono che la Banca d'Italia approvi il regolamento del fondo armonizzato a condizione che il fondo rispetti la normativa italiana, la società di gestione armonizzata abbia stipulato un accordo con la banca depositaria e la stessa società sia autorizzata, nello Stato membro di origine, a gestire fondi con caratteristiche analoghe. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo, consulta l'autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione armonizzata.
La lettera b) modifica invece il comma 3 dell'articolo 41-bis, al fine di adeguarlo alle novità introdotte dal comma 2-bis.
La lettera c) sostituisce il comma 4 dell'articolo 41-bis, per adeguarne il testo al nuovo riparto di competenze tra le autorità di vigilanza dello Stato d'origine e le corrispondenti autorità dello Stato ospitante delineato dalla direttiva.
A tal fine si dispone che le norme di condotta di diritto italiano trovino applicazione solo nei confronti delle società di gestione armonizzate che operano in Italia mediante stabilimento di succursale e non anche, come attualmente previsto, nei confronti delle società di gestione armonizzate che operano mediante succursali o in regime di libera prestazione di servizi.
Il comma 10 modifica l'articolo 42 del TUF, per ridefinire le norme riguardanti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari, in virtù della ridefinizione, operata dalla disciplina comunitaria, della procedura per la commercializzazione di Oicr armonizzati in uno Stato membro diverso da quello d'origine, la quale può essere avviata a seguito della trasmissione di un'istanza di notifica dall'autorità del Paese di origine all'autorità del Paese ospitante, senza alcun vaglio preventivo da parte dell'autorità del Paese ospitante della documentazione trasmessa ai fini della commercializzazione.
In particolare, la lettera b) del comma 10 sostituisce il comma 1 dell'articolo 42, eliminando il termine di due mesi, decorsi i quali, nel previgente regime, poteva porsi in essere la commercializzazione in Italia e ascrivendo in capo all'autorità dello Stato di origine del fondo il compito di effettuare la relativa comunicazione, prima gravante sul soggetto offerente. Tale comunicazione viene effettuata, ai fini della semplificazione operativa, alla CONSOB, la quale, sentita la Banca d'Italia, emana con regolamento le norme di attuazione delle suddette disposizioni comunitarie. Con il medesimo regolamento verranno emanate le disposizioni di attuazione degli articoli 15 e 92 della direttiva, onde garantire agli investitori l'esercizio dei loro diritti qualora la società di gestione sia autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'OICVM.
La lettera c) inserisce nel corpo dell'articolo 42 un nuovo comma 1-bis, il quale prevede, coerentemente con le modifiche introdotte all'articolo 41-bis, che le società di gestione armonizzate che intendano offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di fondi comuni di investimento armonizzati che esse gestiscono, non siano sottoposte alla vigilanza regolamentare di Banca d'Italia e della CONSOB.
La lettera d) abroga il comma 2 dell'articolo 42, il cui contenuto è trasfuso nel novellato comma 1 dello steso articolo 42.
La lettera f) sostituisce il comma 5 dell'articolo 42, prevedendo che l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed extracomunitari

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è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, ed è inoltre subordinata al rispetto della normativa italiana.
Il comma 11 inserisce nel comma 1 dell'articolo 43-bis del TUF, relativo alla designazione da parte delle SICAV, una nuova lettera f-bis), ai sensi della quale, per la gestione del proprio patrimonio, di una SGR o di una società di gestione armonizzata, la società di gestione armonizzata è obbligata a stipulare un accordo con la banca depositaria che assicuri alla stessa la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, conformemente a quanto previsto dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 41-bis.
Il comma 12 sostituisce l'articolo 49 del TUF, che attualmente disciplina la trasformazione, fusione e scissione delle SICAV.
La nuova formulazione della disposizione non contempla più i commi relativi alla fusione e alla scissione, il cui contenuto è trasfuso nell'articolo 50-ter, inserito nel TUF dal comma 14 dell'articolo, regolando invece solo il caso di trasformazione della SICAV, impedendo che essa possa trasformarsi in un organismo non soggetto alla disciplina del TUF relativa alle SICAV ovvero sa quella sui fondi di investimento.
Il comma 13 contiene alcune modifiche di carattere redazionale all'articolo 50 del TUF, relativo alla disciplina applicabile alle SICAV.
Il comma 14 aggiunge due nuovi capi al Titolo III del TUF: il Capo III-bis sulle strutture master-feeder (costituito dall'articolo 50-bis) e il Capo III-ter sulla fusione e scissione di Oicr (costituito dagli articoli da 50-ter e 50-quater).
Il nuovo articolo 50-bis contiene le norme generali di recepimento del Capo VIII della direttiva sulle strutture master-feeder, consentendo non solo agli Oicr armonizzati, ma anche agli Oicr non armonizzati (italiani, comunitari ed extracomunitari), di costituire tali strutture e di avvalersi così di nuovi modelli di articolazione dei prodotti, in linea con quanto richiesto dal mercato del risparmio gestito.
Ai sensi del comma 1 la Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'Oicr feeder nell'Oicr master, sulla base di accordi tra i rispettivi gestori, nonché in presenza di norma interne di comportamento e di talune caratteristiche.
Il comma 2 prevede che le norme dettagliate di attuazione saranno definite con regolamento emanato dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, con particolare riferimento alla procedura di autorizzazione dell'investimento dell'Oicr feeder nell'Oicr master, ai requisiti specifici dell'Oicr master e dell'Oicr feeder, le regole di liquidazione, fusione, scissione, rimborso e sottoscrizione delle quote, agli obblighi di comunicazione e di informazione.
Ulteriori previsioni sono recate dal comma 5 in materia di revisione dell'Oicr master e dell'Oicr feeder.
Il nuovo articolo 50-ter prevede, al comma 1, che le operazioni di fusione e di scissione nazionali siano autorizzate dalla Banca d'Italia, conformemente all'articolo 39 della direttiva, secondo cui «le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione».
La disposizione prevede inoltre, all'ultimo periodo, che la Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr è rilasciata in via generale.
Il comma 2 rinvia alle previsioni dell'articolo 2501 del codice civile in materia di fusione delle società., prevedendo inoltre che il progetto di fusione o scissione sia preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia.
Ai sensi del comma 3 la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le disposizioni di attuazione, con riguardo, tra l'altro, alla procedura di autorizzazione, all'informativa da rendere ai partecipanti e alle tecniche di fusione ammesse.
Il nuovo articolo 50-quater disciplina la fusione transfrontaliera di Oicr armonizzati, prevedendo, al comma 1, che a tali tipologie di fusioni sono applicate le disposizioni

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dell'articolo 50-ter e le procedure disciplinate dalle norme comunitarie, nonché, al comma 4, che le disposizioni di attuazione siano definite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.
Nel caso in cui la fusione o incorporazione riguardi Oicr non italiani, il comma 2 stabilisce che l'autorizzazione sia rilasciata dalla Banca d'Italia.
I commi 15 e 16 modificano gli articoli 52 e 54 del TUF, che disciplinano, rispettivamente, i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari e quelli nei confronti degli Oicr comunitari ed extracomunitari che offrono quote o azioni in Italia.
In particolare, le modifiche al comma 3-ter dell'articolo 52, nonché le disposizioni recate dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 54 recepiscono le disposizioni contenute nell'articolo 108 della direttiva, attribuendo alla Banca d'Italia o alla CONSOB la competenza a informare l'autorità competente dello Stato di origine dell'Oicr, nel caso in cui questo non ottemperi agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nonché il potere di adottare le misure necessarie a proteggere gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, compreso il divieto di offerta di quote o azioni dell'Oicr.
Il comma 17 apporta alcune modifiche all'articolo 57 del TUF, che disciplina la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle SGR e delle SICAV. Tali modifiche sono volte a definire la disciplina applicabile alle situazioni di crisi dei fondi comuni di investimento, alla luce del regime di autonomia patrimoniale che li caratterizza.
In particolare, la lettera a) del comma 17 inserisce un nuovo comma 3-bis, in cui si prevede che i commissari liquidatori della SGR provvedano alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e siano dotati di tutti i poteri a ciò necessari. La liquidazione dei fondi segue il regime ordinario, che però viene integrato da specifiche disposizioni della liquidazione coatta amministrativa ai fini di un ordinato svolgimento dell'attività dei commissari liquidatori della SGR, salvaguardando la par condicio creditorum e gli interessi dei partecipanti.
La lettera b) inserisce un comma 6-bis, prevedendo che, su ricorso dei creditori o della stessa SGR, possa essere accertata dal Tribunale l'incapienza di uno o più fondi di una SGR non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. In tale ipotesi la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori che, applicando le stesse regole di gestione previste al comma 3-bis, provvedono alla liquidazione o cessione dei soli fondi dei quali sia stata accertata l'incapienza.
Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa allo dello schema la disposizione tende, da un lato, a evitare il rischio che, data l'attuale lacuna normativa, l'incapienza di un singolo fondo possa comportare interventi giudiziali destabilizzanti per la stessa SGR e per tutti i fondi, anche capienti, dalla stessa gestiti; dall'altro a fornire adeguata tutela ai creditori del fondo insolvente, prevedendo una specifica possibilità di ricorso al Tribunale per far cessare la gestione del fondo e un conseguente intervento dell'Autorità di vigilanza per assicurare modalità idonee di liquidazione o cessione del fondo stesso.
Resta fermo che, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposta a liquidazione coatta la SGR e, conseguentemente, i commissari liquidatori della stessa procederanno alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti ai sensi del comma 3-bis.
Il comma 18 modifica l'articolo 93-bis del TUF, integrando le definizioni relative alla disciplina delle offerte al pubblico al fine di comprendervi, al numero 3-bis del comma 1, lettera f), anche quella relativa allo Stato membro in cui l'Oicr è stato costituito.
I commi 19 e 20, attraverso la sostituzione degli articoli 98-ter e 98-quater del TUF, modificano invece la disciplina dell'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti. Tale disciplina è stata adeguata per recepire le novità introdotte dal

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Capo IX della direttiva in tema di obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori.
Ai sensi della direttiva, il prospetto semplificato è sostituito da un breve documento contenente le informazioni chiave per gli investitori; inoltre si prevede che il prospetto, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano fornite gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori possono essere fornite su supporto durevole o tramite un sito web ed una copia cartacea è consegnata gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.
Per quanto riguarda le principali differenze, rispetto a quella attuale, della nuova formulazione dell'articolo 98-ter, relativo al prospetto d'offerta, al comma 1 si prevede che, nel caso di offerta di Oicr italiani armonizzati, alla comunicazione alla CONSOB sia allegato anche un documento contenenti le informazioni chiave agli investitori e il prospetto, mentre nel caso di offerta di Oicr non armonizzati si deve allegare la documentazione d'offerta indicata dalla CONSOB
Al comma 2 si stabilisce che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia (si tratta del regolamento n. 583/2010, che stabilisce disposizioni dettagliate per l'esecuzione dell'articolo 78 della direttiva), nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria. Tale ultimo rinvio dovrebbe assicurare un'effettiva comparabilità tra OICVM armonizzati costituiti in Stati membri diversi, grazie all'uniforme applicazione delle pertinenti previsioni comunitarie.
I commi 3 e 4 recepiscono integralmente il contenuto degli articoli 78, paragrafo 2, e 79, paragrafi 1 e 2, della direttiva, prevedendo che il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto devono consentire agli investitori di comprendere natura e rischi dell'investimento, mentre il comma 5 dà attuazione all'articolo 93, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, stabilendo che il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto possono essere pubblicati in Italia solo dopo l'espletamento della procedura di notifica dei fondi comuni comunitari armonizzati prevista dall'articolo 42, comma 1, come novellato dal comma 10 dell'articolo.
Sono state rimodulate, inoltre, le competenze regolamentari della Consob coerentemente alla novellata impostazione della disciplina comunitaria in materia di documentazione di offerta degli Oicr armonizzati.
La nuova formulazione dell'articolo 98-quater del TUF detta le disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico.
In particolare, il comma 1 prevede che la CONSOB detti con proprio regolamento le disposizioni di attuazione concernenti, in particolare:
il contenuto della comunicazione alla CONSOB e del prospetto, le modalità e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna e il loro aggiornamento;
il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di Oicr non armonizzati ed extracomunitari;
il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;
le modalità per la diffusione di notizie;
la modalità di svolgimento dell'offerta.

Ai sensi del comma 2, la CONSOB può consentire l'inserimento nella documentazione d'offerta di un Oicr che faccia richiesta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal suddetto regolamento. Tale disposizione, già contenuta nel regolamento emittenti, viene anticipata a livello legislativo.
Il comma 21 sostituisce l'articolo 190, comma 1, del TUF, che fissa le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina

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degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, allo scopo di prevedere l'applicazione di tali sanzioni ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti di società o enti abilitati, in caso di inosservanza delle disposizioni emanate in attuazione della direttiva, come richiesto dall'articolo 99 della direttiva. Le sanzioni previste rispondono ai principi di efficacia, proporzione e dissuasività.
Gli articoli da 2 a 6 dello schema di decreto legislativo contengono disposizioni di carattere tributario, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della citata legge n. 217 del 2011, il quale prevede l'introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM.
L'articolo 2 reca alcune modifiche all'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, che disciplina la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Oicr italiani e lussemburghesi storici.
La lettera a) modifica il comma 5 del predetto articolo 26-quinquies, al fine di impedire che i soggetti non residenti usufruiscano del regime di esonero previsto in loro favore dal medesimo comma 5 anche nel caso in cui essi non abbiano detenuto le quote o azioni nel periodo di maturazione del provento percepito.
La lettera b) modifica invece il primo periodo del comma 6, il quale considera cessione, ai fini della ritenuta, anche il trasferimento trasferimento di quote o azioni di Oicr a rapporti di custodia amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari, facendo tuttavia salvi i trasferimenti avvenuti a titolo di successione o donazione. In tale ambito la modifica elimina l'esclusione dei trasferimenti mediante successioni o donazioni, comprendendo dunque anche tali casi tra le ipotesi di cessione soggette a ritenuta.
La modifica è volta, secondo la relazione illustrativa, a evitare «salti d'imposta» e/o effetti distorsivi dell'esimente.
La lettera c) inserisce nuovo periodo al comma 6, chiarendo che si considera rimborso, soggetto a ritenuta, anche la conversione di quote o azioni di Oicr da un comparto ad un altro del medesimo Oicr (cosiddetto switch) è operazione realizzativa del reddito di capitale e, ai fini dell'applicazione della ritenuta, il partecipante è tenuto a fornire al sostituto d'imposta la necessaria provvista.
La lettera d) introduce nel corpo del citato articolo 26-quinquies due nuovi commi 6-bis e 6-ter.
Il nuovo comma 6-bis individua il sostituto di imposta tenuto ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM italiani in cui la società di gestione istitutrice sia estera e operi in Italia in regime di libera prestazione di servizi. In tal caso la ritenuta è applicata dalla stessa SGR estera ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti incaricati nell'articolo 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600, che risponde in solido con la SGR estera per gli obblighi di determinazione e versamento della ritenuta e che provvede altresì alla dichiarazione annuale dell'importo versato e agli altri adempimenti richiesti dalla normativa.
Il nuovo comma 6-ter prevede l'autoliquidazione, da parte del contribuente, dell'imposizione sostitutiva dei proventi che sono stati percepiti senza applicazione della ritenuta, con la medesima aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.
L'articolo 3 dello schema reca una serie di modifiche all'articolo 10-ter della predetta legge n. 77 del 1983, recante le disposizioni tributarie sui proventi delle quote di OICVM di diritto estero.
Tali modifiche sono finalizzate ad uniformare le disposizioni riguardanti la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero a quelle previste per i fondi di diritto italiano.
In particolare, le lettere a), b), d), e), h) e i) specificano, ai commi 1, 2 e 6 del predetto articolo 10-ter, che i proventi cui si applica la ritenuta sono calcolati in base

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al costo medio ponderato di acquisto o sottoscrizione delle quote (non più al valore medio ponderato) e che il valore di sottoscrizione è calcolato sulla base dei valori risultanti dai prospetti periodici.
La lettera c) modifica il comma 2 al fine di precisare che, per i fondi non armonizzati istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list, la vigilanza prudenziale deve essere riferita al soggetto gestore e non al fondo, così come previsto dalla direttiva sui fondi alternativi in corso di pubblicazione.
La lettera f) modifica il primo periodo del comma 3, il quale considera cessione, ai fini della ritenuta, anche il trasferimento trasferimento di quote o azioni di OICVM a diverso intestatario, facendo tuttavia salvi i trasferimenti avvenuti a titolo di successione o donazione. In tale ambito la modifica elimina l'esclusione dei trasferimenti mediante successioni o donazioni, comprendendo dunque anche tali casi tra le ipotesi di cessione soggette a ritenuta.
Inoltre, la modifica al comma 3 dell'articolo 10-ter operata dalla lettera g) è finalizzata a chiarire che lo switch è operazione realizzativa del reddito di capitale e che, ai fini dell'applicazione della ritenuta, il partecipante è tenuto a fornire al sostituto d'imposta la necessaria provvista.
La lettera m) modifica il comma 8, nel senso di circoscrivere la previsione secondo cui gli OICVM di diritto estero operanti in Italia possono avvalersi delle convenzioni contro le doppie imposizioni relativamente ai redditi e proventi corrispondenti a loro quote o azioni, solo alle quote o azioni possedute da soggetti residenti nei Paesi con i quali sono in vigore le predette convenzioni (e non più possedute da tutti i soggetti non residenti in Italia).
L'articolo 4 integra l'articolo 67, comma 1-quater, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di definizione delle plusvalenze.
In particolare la disposizione, che qualifica come plusvalenze derivanti da cessione di titoli anche quelle di rimborso di quote o azioni di Oicr realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro del medesimo Oicr, rappresenta un coordinamento con la modifica apportata dall'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto al comma 6 dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, attraverso la quale si è inteso qualificare come «rimborso» anche le operazioni di switch.
L'articolo 5 modifica l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza, consentendo il rilascio della certificazione di minusvalenza nei casi di cessione anche parziale delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
L'articolo 6 dello schema reca alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, con riferimento alle disposizioni che hanno modificato il regime tributario dei fondi comuni d'investimento.
In particolare, la lettera a) integra il comma 71 del predetto articolo 2, consentendo la compensazione dei risultati negativi accumulati dagli OICVM italiani con le ritenute da applicare sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM esteri istituiti dalla medesima SGR.
Tale integrazione è volta ad evitare di ridurre le possibilità di compensazione dei risultati negativi di gestione accumulati dagli OICVM italiani a seguito del recepimento della nuova disciplina sul passaporto del gestore introdotta dalla direttiva 2009/65/CE e dalla correlata normativa comunitaria di attuazione. Tale disciplina consente, infatti, alle società di gestione del risparmio di istituire OICVM armonizzati in altri Stati membri dell'Unione Europea senza necessità di costituire in loco una società di gestione.
La lettera b) modifica integra il comma 72, disciplinando i casi in cui, alla data di cessazione del fondo a seguito di fusione

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transfrontaliera, il fondo presenti un risultato negativo di gestione non ancora utilizzato in compensazione. In tali casi, infatti, il «risparmio di imposta» rilevato nell'attivo del fondo e corrispondente al risultato negativo di gestione accumulato non può essere considerato tra gli asset da trasferire al fondo estero in quanto quest'ultimo non può utilizzarlo in compensazione.
Al fine di indennizzare i partecipanti al fondo italiano della perdita subita (il valore delle quote del fondo italiano deve, infatti, essere abbattuto per un importo corrispondente al «risparmio di imposta»), si prevede che, qualora alla data di cessazione del fondo a seguito di fusione transfrontaliera il risultato della gestione sia negativo, la società di gestione rilasci ai partecipanti, che detengono le quote al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, apposita certificazione dalla quale risulti l'importo del risultato negativo di gestione (spettante pro-quota) da utilizzare in diminuzione dalle plusvalenze. Per i soggetti che detengono le quote nell'ambito di un'attività d'impresa commerciale le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito.
La lettera c) modifica il comma 73, onde chiarire che, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dal rimborso di quote o azioni di OICVM soggetti a ritenuta, le regole indicate nel medesimo comma 73 (relative al riferimento al valore delle quote o delle azioni rilevato dai prospetti periodici), si applicano anche nei casi di cessione delle quote o azioni di organismi di OICVM.
La lettera d) modifica il comma 75, al fine di determinare correttamente il credito d'imposta spettante alle imprese di assicurazione limitatamente alle quote o azioni di OICVM comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita relative alle polizze di ramo III, in cui il rischio degli investimenti è a carico degli assicurati, sottoscritte o acquistate prima del 1o gennaio 2011, per le quali, in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto, deve essere assunto il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010. Infatti, sulla base delle previgenti disposizioni, per i plusvalori iscritti nei bilanci degli esercizi precedenti al 2011, dette imprese hanno già beneficiato del credito d'imposta del 15 per cento di tali plusvalori. Per le quote o azioni detenute nell'esercizio di impresa alla data del 30 giugno 2011, non valutate in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173 del 1997, si conferma il regime previgente, in base al quale i maggiori valori iscritti concorrono a formare il reddito, nell'esercizio in cui sono realizzati, soltanto per la parte eccedente le svalutazioni già dedotte.
La lettera e) modifica il comma 77, in modo da determinare correttamente il credito d'imposta spettante alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, per le quali, in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto, deve essere assunto il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010. Infatti, sulla base delle previgenti disposizioni, per i plusvalori iscritti nei rendiconti degli esercizi precedenti al 2011 le suddette forme di previdenza complementare hanno già beneficiato del credito d'imposta del 15 per cento di tali plusvalori.
L'articolo 7 reca una disposizione di natura transitoria, prevedendo che, per le offerte al pubblico di quote o azioni di Oicr italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, gli offerenti dovranno provvedere alla sostituzione del prospetto semplificato con il documento contente le informazioni chiave per gli investitori entro il termine del 30 giugno 2012.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nella seduta di domani, preannunciando fin d'ora che nella predetta proposta saranno formulati alcuni rilievi in merito allo schema di decreto, sia per quanto riguarda, in generale, l'esigenza di monitorare con maggiore attenzione la fase ascendente della disciplina europea in considerazione delle rilevantissime

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conseguenze che le scelte del legislatore comunitario determina sulle prospettive dell'economia nazionale, sia per quanto attiene, più in particolare, a taluni aspetti tecnici del testo.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento è fissato al 12 marzo prossimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.