CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 febbraio 2012
614.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 febbraio 2012.

Audizione in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e delle abbinate proposte C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato; dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA); dell'Unione nazionale delle Camere civili; del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati; dell'Associazione italiana condomini (ASSOCOND-CONAFI); dell'Associazione piccoli proprietari case (APPC); del Coordinamento unitario della proprietà immobiliare (FEDERPROPRIETÀ-ARPE, CONFAPPI, UPPI) e dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (ASPPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 12.30.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.
C. 4945 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente e relatore, osserva come la Convenzione internazionale per il controllo delle vernici antivegetative sulle navi sia stata adottata a Londra, il 5 ottobre 2001, presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all'ambiente marino provocati dall'utilizzo delle sostanze antivegetative. Tale obiettivo è perseguito attraverso il divieto dell'utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) usati come sistemi antivegetativi sulle navi, contenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile (TBT).
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala in particolare l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, che reca le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella Convenzione.
Il comma 1 prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.500 a 15.000 euro per il comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi. Il comma 2 prevede la medesima sanzione per il proprietario e l'armatore della nave nel caso abbiano concorso alla violazione di cui al comma 1. Il comma 3 precisa che, per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1083 del codice della navigazione. Il comma 4 inibisce l'attracco a porti italiani ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui al comma 1. Il comma 5 dispone l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1186 del codice della navigazione, alle visite e alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della Convenzione. Il comma 6 prevede infine l'applicazione dell'articolo 1193 del codice della navigazione, nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale del sistema antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all'allegato 4 della Convenzione.
Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Fulvio FOLLEGOT, presidente, sospende la seduta in sede consultiva, avvertendo che la stessa riprenderà al termine della seduta in sede referente.

La seduta, sospesa alle 12.35, è ripresa alle 13.10.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e X).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che la Commissione esprima il parere sul testo originario del provvedimento.

Cinzia CAPANO (PD), relatore, illustrando le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, osserva come il comma 4 dell'articolo 8 intervenga sulla composizione delle commissioni per l'esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte. Il decreto-legge novella l'articolo 22 della legge professionale intervenendo così tanto sulla commissione centrale quanto sulle sotto-commissioni, consentendo che ne facciano parte non solo professori ordinari e associati in materie giuridiche, ma anche ricercatori. In merito segnala che anche l'AC 3900 - che prevede un'organica riforma della professione forense, e che è ora all'esame della Commissione giustizia dopo essere stato approvato dal Senato - dispone (articolo 46, comma 1) che delle commissioni d'esame possano far parte anche i ricercatori, prevedendo però che si tratti di «ricercatori confermati»
L'articolo 10 novella l'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 (cosiddetta «legge Tognoli») al fine di consentire il trasferimento della proprietà del parcheggio pertinenziale realizzato su aree private, a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
L'articolo 16, comma 6, novella l'articolo 7, comma 2, lettera h) del decreto-legge n. 70 del 2011, che disciplina le convenzioni tra le agenzie fiscali e gli enti di previdenza con le amministrazioni pubbliche, per l'acquisizione di dati. La disposizione specifica che lo scambio di informazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi dettati dal Codice della privacy.
I commi 9 e 10 dell'articolo 16 intervengono sul patrocinio dell'INPS nei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, ampliando le possibilità di patrocinio diretto dell'Istituto da parte dei propri dipendenti. In particolare, si ampliano le possibilità di patrocinio diretto dell'INPS da parte dei propri dipendenti al giudizio di appello, richiedendo l'intervento dell'Avvocatura dello Stato solo per i procedimenti in Corte di cassazione. Il comma 10 specifica che tale intervento non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
I commi 1 e 2 dell'articolo 35 I commi 1 e 2 dell'articolo 35 novellano gli articoli 2397 e 2477 del codice civile in tema di controllo delle società di capitali, correggendo in parte la disciplina del sindaco unico introdotta dalla recente legge di stabilità.
I commi 3 e 4 dell'articolo 35 chiariscono il campo d'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario che subordinano il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) del magistrato, ad un periodo di permanenza triennale nella sede precedente.
In particolare, il comma 3, fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12 del 1941), che è la disposizioni in base alla quale «il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento

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di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia».
Il decreto-legge specifica che il rispetto del termine triennale di permanenza nella sede scelta è imposto a tutti i magistrati ordinari per ogni trasferimento o conferimento di funzioni, anche nell'ipotesi in cui si vedano attribuite funzioni superiori o comunque diverse da quelle ricoperte.
Tale regola non si applica nelle seguenti ipotesi: per i magistrati indicati dall'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario (come modificato dal successivo comma 4); per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità che - ai sensi dell'articolo 10, comma 16, del decreto legislativo n. 160 del 2006 - sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione e quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Il comma 4 sostituisce l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, stabiliva: «Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano ai presidenti e ai procuratori generali di Corte di appello, nonché ai magistrati ad essi equiparati».
Come si evince dall'espressa formulazione, l'articolo 195 ha dunque la funzione di costituire un limite all'applicazione dell'articolo 194: il che pone all'interprete il tema dell'esatta individuazione delle categorie di magistrati alle quali si riferisce la norma, ovvero quale sia il significato da attribuire all'espressione «magistrati ad essi equiparati».
Infatti, se durante la vigenza della legge n. 831 del 1973, era opinione del tutto consolidata che l'espressione «magistrati equiparati» si riferisse ai Presidenti di Sezione della Corte di cassazione ed agli Avvocati generali presso la medesima Corte, con il decreto legislativo n. 160 del 2006 tale legge è stata abrogata ed il sistema delle qualifiche è stato soppresso. Ciò ha reso particolarmente complesso applicare la disposizione.
Sul punto è allora intervenuto il Consiglio superiore della magistratura, con la delibera del 12 gennaio. Il CSM, premettendo l'esigenza di dare alla disposizione un'interpretazione evolutiva, ha ritenuto che il giudizio di equiparazione dovesse essere effettuato sulla base dei requisiti previsti oggi per l'accesso alle funzioni direttive di presidente e procuratore generale di corte d'appello: per raggiungere tali funzioni l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 richiede il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
Conseguentemente, il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di «prendere atto che l'articolo 195 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, laddove richiama la categoria dei «magistrati .. equiparati» ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello, si riferisce: al Primo Presidente della Corte di cassazione; al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; al Presidente aggiunto della Corte di cassazione; al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; al Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione; ai Presidenti di Sezione della Corte di cassazione ed agli Avvocati generali presso la Corte di cassazione.
Il decreto-legge sostituisce l'articolo 195 dell'Ordinamento giudiziario codificando la decisione del CSM dell'11 gennaio 2011 e dunque elencando i magistrati che svolgono funzioni direttive ai quali non si applicano gli articoli 192 e 194 dell'ordinamento giudiziario.
L'articolo 36 modifica la norma del codice civile in materia di privilegi generali sui beni mobili, al fine di coordinarla con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore.
L'articolo 44 prevede, al comma 1, l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un regolamento di delegificazione volto a rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010. Il

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comma 2 invece novella il comma 1-ter dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) al fine di escludere l'applicabilità delle pene previste dall'articolo 181, comma 1-bis, lett. a), in taluni casi di opere - eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa - di cui venga accertata la compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente.
L'articolo 45 interviene sul Codice della privacy con una duplice finalità: a) estendere la platea dei soggetti autorizzati al trattamento di dati giudiziari per finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata; b) sopprimere l'obbligo a carico di coloro che svolgono il trattamento dati con strumenti informatici di redigere ed aggiornare annualmente il documento programmatico sulla sicurezza.
Presenta quindi, ed illustra, una proposta di parere favorevole che in premessa evidenzia talune criticità del contenuto del provvedimento (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di condividere sostanzialmente la proposta di parere del relatore. Esprime peraltro talune perplessità sulla formulazione degli articoli 35, commi 3 e 4, e 45 del provvedimento.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene che la proposta di parere del relatore sia condivisibile.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore. Ritiene che la formulazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 35 sia corretta ed esprime perplessità in merito all'opportunità di inserire norme di depenalizzazioni in un provvedimento dedicato alle semplificazioni.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene che la proposta di parere dovrebbe contenere delle osservazioni che invitino le Commissioni di merito a modificare secondo quanto illustrato nelle premessa del parere medesimo.

Cinzia CAPANO (PD) dichiara di condivide il rilievo dell'onorevole Angela Napoli e riformula la proposta di parere inserendo un'osservazione che richiama quanto indicato in premessa (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base - Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 gennaio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, osserva come la Commissione abbia concluso il ciclo di audizioni relativo ai provvedimenti in materia di condominio negli edifici e come sia stata convocata nel pomeriggio di oggi la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella quale i provvedimenti in questione potrebbero essere inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'ultima settimana del mese di

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marzo. L'esame in Assemblea potrebbe quindi iniziare il 26 marzo prossimo.
Fa quindi presente come nella riunione appena conclusa dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia convenuto che nella seduta odierna, in attesa delle determinazioni della Conferenza del presidenti di gruppo, la Commissione adotti comunque il testo base e sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. I gruppi hanno altresì convenuto sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto, che lavorerebbe in pendenza del termine per la presentazione degli emendamenti, allo scopo di identificare i punti qualificanti della disciplina che potrebbero essere modificati e verificare la possibilità di presentare emendamenti condivisi.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, dichiara di avere maturato il convincimento che il lavoro svolto dal Senato costituisca una buona base di partenza sulla quale riflettere e lavorare nell'ottica della leale collaborazione e della ricerca della maggiore condivisione possibile. Propone quindi di adottare come testo base la proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato.

La Commissione adotta quale testo base la proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 del 12 marzo 2012. Propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione approva la proposta di costituzione di un Comitato ristretto.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 novembre 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge C. 3900 nella seduta del 20 luglio 2011. Sono stati quindi presentati emendamenti sui quali il relatore ed il Governo, nella seduta del 25 ottobre 2011, hanno espresso il parere. Prima che si passasse alla votazione degli emendamenti, nella seduta del 9 novembre 2011, il rappresentante del Governo precedentemente in carica ha chiesto la sospensione dell'esame del provvedimento in attesa dell'approvazione del disegno di legge di stabilità, preannunciando che lo stesso avrebbe potuto contenere rilevanti disposizioni in materia di professioni.
Il provvedimento è stato quindi reinserito nel calendario dei lavori della Commissione su richiesta dei gruppi del PdL e del PD, al fine di chiarire i tempi e le modalità della prosecuzione dell'esame del provvedimento.
Nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi PdL, PD, UdCpTP, FLpTP, IdV e LNP hanno quindi unanimemente ritenuto che l'esame del provvedimento debba rimanere ulteriormente sospeso in attesa dell'approvazione del disegno di legge AS 3110 «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», anch'esso contenente rilevanti disposizioni in materia di professioni. I predetti gruppi hanno altresì ritenuto che, alla ripresa dell'esame del

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provvedimento, debba essere fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, anche al fine di adeguare le proposte emendative alle intervenute modifiche della disciplina vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 febbraio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che sui provvedimenti in esame sono state richieste audizioni e che i gruppi del PD e dell'IdV hanno indicato i nominativi dei soggetti che propongono di audire.

Enrico COSTA (PdL) preannuncia di voler indicare ulteriori soggetti da audire e chiede che non si proceda alle audizioni prima di tale indicazione.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, ritiene che si debba procedere quanto prima all'audizione dei soggetti già segnalati e poi, eventualmente, a quelli che saranno segnalati da altri gruppi.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, assicura che della questione sarà informato il presidente Bongiorno per le determinazioni del caso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.
C. 2996 Reguzzoni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 febbraio 2012.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, ritiene necessario svolgere delle audizioni anche al fine di chiarire e circoscrivere l'ambito di applicazione della fattispecie prevista dal provvedimento, con particolare riferimento al concetto di «grave nocumento».

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che l'indicazione dei soggetti che si propone di audire potrà essere sottoposta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 13.10.