CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 febbraio 2012
614.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e X)
COMUNICATO
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TESTO AGGIORNATO AL 7 MARZO 2012

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio scorso.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono state presentate 1.316 proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata

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con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera inviata dal Presidente della Repubblica il 23 febbraio scorso ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.
In particolare, nella recente sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge».
Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è altresì stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4 e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Da ultimo, il 23 febbraio scorso, il Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali».
Pertanto, alla luce di quanto testé detto, i presidenti non possono che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.
Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
Costa dis1.1, che interviene sul termine per l'esercizio della delega legislativa recata dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011;
Lupi 1.6, che prevede un trattamento di maggior favore, nell'applicazione delle misure del decreto, per i nuclei familiari numerosi;
Marinello 1.5, che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Scarpetti 1.0.1, che dispone in materia di effetti della determinazione assunta dalla Conferenza dei servizi;
Montagnoli 2.2, che dispone in materia di imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero, e analogo Montagnoli 2.3;
Bitonci 2.4, che prevede una fideiussione bancaria o assicurativa per l'apertura di partite IVA da parte di extracomunitari;

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Bitonci 2.5, che dispone in materia di adempimenti dei cittadini extracomunitari per l'apertura della partita IVA;
Callegari 2.0.1, che dispone in materia di potestà di revoca del provvedimento amministrativo;
Callegari 2.0.2, che dispone in materia di annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo;
Fava 2.0.3, che dispone in relazione alla motivazione del provvedimento amministrativo;
Fava 2.0.4, che prevede modifiche alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi (artt. 14, 14-ter e 14-quater della legge 241 del 1990);
Lulli 2.0.6 e identico Mastromauro 2.0.5, che modificano il testo unico dell'edilizia in relazione al rilascio del permesso a costruire;
Nicco 3.2, che reca disposizioni concernenti la non applicabilità delle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante per le case da gioco autorizzate;
Fava 3.0.1, concernente la costituzione di un sistema informativo relativo alle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto;
Lovelli 3.0.12, che dispone in materia di apertura di sale cinematografiche nei centri storici dei comuni;
Boccia 3.0.14, che modifica il decreto legislativo n. 387 del 2003, in materia di fonti rinnovabili, prevedendo che la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza consenta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
De Micheli 3.0.13 che prevede l'adozione di un regolamento del governo per assicurare la trasparenza dei processi decisionali (regolamentazione delle lobbies) e analogo Di Biagio 3.0.15;
Bressa 3.0.16 e 3.0.17 che prevedono disposizioni in materia di apertura della tutela e della nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati;
Ventura 3.0.18 e analoghi 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21 e 3.0.22 che prevedono l'abrogazione o la modifica di disposizioni in materia di protezione civile dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale (sentenza 22 del 2012);
Fava 3.0.2, che dispone in materia di perentorietà dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
Fava 3.0.3, che dispone il divieto per le aziende pubbliche o partecipate di erogare contributi per le associazioni di categoria;
Fava 3.0.4 che reca disposizioni in materia di certificazioni e responsabilità e compiti della pubblica amministrazione in materia;
Fava 3.05, che prevede la riduzione dei termini per la risposta dell'amministrazione finanziaria all'interpello del contribuente;
Fava 3.06, che dispone in materia di accertamenti fiscali dei comuni;
Fava 3.08 che prevede il divieto di introduzione negli atti di recepimento di direttive comunitarie di livelli di regolazione superiori a quelli dalle stesse richiesti;
Fava 3.09 che dispone in materia di contributo unificato nel processo civile;
Fava 3.011 che dispone in materia di riforma degli ordinamenti professionali;
Fava 3.010 che prevede l'assegnazione di funzioni di vigilanza nelle società di capitali;
4.01 Fava concernente l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;
4.02 Fava concernente l'inserimento nell'Indice nazionale delle anagrafi informazioni relative ai cittadini italiani all'estero;
Bitonci 4.03 riguardante l'autenticazione da parte del segretario comunale delle scritture contabili;

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Bitonci 5.12, volto a prevedere l'applicazione della nuova disciplina sull'imposta municipale anche ai proprietari di abitazioni principali iscritti all'anagrafe residenti all'estero;
Favia 5.6, Froner 5.15, Osvaldo Napoli 5.3 e Tassone 5.19 in materia di limitazione dell'autocertificazione da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione europea;
Di Pietro 5.01, che reca la disciplina per l'istituzione del luogo elettivo di nascita e le procedure da seguire per l'ufficiale di stato civile;
Osvaldo Napoli 6.4, Froner 6.10 e Tassone 6.13 che prorogano al 2015 l previsione in base alla quale l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili limitatamente alla durata delle operazioni stesse;
Quartiani 6.01, che reca disposizioni per favorire la conoscenza dei prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;
Borghesi 6.04 che interviene sull'entità del contributo dovuto dalle imprese, determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta, per assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche;
Borghesi 6.05 che è volto ad introdurre alcune specificazioni in ordine all'articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che reca il divieto di arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti;
Beltrandi 6.010 in materia di acquisizione di programmi informatici da parte della Pubblica Amministrazione;
Beltrandi 6.011 che stabilisce che, al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli autori, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti d'autore, in qualunque forma attuata, è libera;
Beltrandi 6.07 che specifica che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano senza l'espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati a tempo indeterminato con una licenza che concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati a condizione che venga citata la fonte;
Carlucci 7.02 volto a consentire, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, la celebrazione di matrimoni civili anche in luoghi diversi da quelli previsti dal regolamento comunale purché le strutture siano idonee allo svolgimento della cerimonia e le richieste pervengano in tempo utile;
Lorenzin 8.4 e Rosato 8.7 che dispongono in materia di copertura di posti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Amici 8.6, che autorizza all'espletamento di procedure concorsuali l'Agenzia delle entrate;
Raisi 8.8 concernente l'iscrizione nell'albo dei procuratori presso i tribunali dei ricercatori in materie giuridiche (oltre che professori di ruolo);
Lazzari 9.9 che modifica un decreto ministeriale relativo a misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;
Brugger 9.01, che reca disposizioni concernenti le modalità della presentazione della denuncia di immobili al catasto urbano;
Gelmini 10.01, che reca modifiche al decreto legislativo n. 122 del 2005 riguardanti la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;
Gelmini 10.02, che reca modifiche alla legge n. 52 del 1985 in materia di trascrizione o concessione ipotecaria;

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Vanalli 10.03, concernente la soppressione dell'obbligo del documento di regolarità contributiva per lavori di edilizia privata eseguiti in economia;
Velo 10.04 introduce l'uso delle targhe automobilistiche personalizzate;
Identici Valducci 11.59 e Montagnoli 11.26, che modifica l'articolo 97 del Codice della Strada in materia di targa personale dei ciclomotori;
Valducci 11.61, che prevede che siano modificati gli artt. 335 e 336 del Regolamento di attuazione del codice della strada in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole nel caso di successioni ereditarie;
Garagnani 11.62 che modifica l'articolo 167 del Codice della strada in materia di massa complessiva trasportabile sui veicoli e motore a metano, GPL o ibridi;
Daniele Galli 11.1 (comma aggiuntivo 4-bis) modifica l'articolo 23 del Codice della strada in materia di sanzioni amministrative per la pubblicità sulle strade e sui veicoli;
Valducci 11.030, che prevede la carta di circolazione come unico documento del veicolo e l'iscrizione delle modifiche alle intestazioni dei veicoli su un archivio unico di Stato implementato con i dati del PRA;
Antonio Pepe 11.032 e Gelmini 11.4 (comma aggiuntivo 1-bis), che modificano il decreto del Presidente della Repubblica istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista ampliando la platea di soggetti presso i quali è attivato lo STA;
Valducci 11.6 che modifica l'articolo 202 del Codice della strada in materia di pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie per le violazioni del codice della strada;
Valducci 11.7 in materia di destinazione del 50 per cento dei proventi derivanti dagli accertamenti delle violazioni dei limiti di velocità;
Zeller 11.9 che modifica l'articolo 84 del Codice della strada in materia di veicoli destinati alla locazione senza conducente;
Garofalo 11.11 e Biasotti 11.19, Velo 11.38 che modificano l'articolo 61 del Codice della strada in materia di sagoma limite degli autoarticolati e degli autosnodati;
Garofalo 11.12 che modifica l'articolo 23 del Codice della strada in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli e l'articolo 142 in materia di I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità;
Identici Osvaldo Napoli 11.14, Tassone 11.55 e Froner 11.48 in materia di procedure per la gestione da parte dei Comuni dei dati di inquinamento rilevati al momento della revisione dei veicoli;
Identici Osvaldo Napoli 11.15 e Froner 11.47 in materia esclusione dal tetto dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, della parte dei proventi delle sanzioni per le violazioni previste dal codice della strada relativi al potenziamento dei servizi di polizia locale;
Brugger 11.16 e 11.17 che intervengono sull'articolo 28 del regolamento di attuazione del Codice della strada in materia di distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni;
Brugger 11.18 che modifica l'articolo 80 del Codice della strada in materia di affidamento in concessione quinquennale alle imprese di autoriparazione, nella provincia autonoma di Bolzano, delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente;
Garagnani 11.20 in materia di controllo ministeriale sull'utilizzo da parte degli enti locali degli apparecchi di rilevamento della velocità;
Borghesi 11.23 in materia di determinazione del costo medio del carburante

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da parte dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto e di misure di sostegno a favore dell'autotrasporto;
Borghesi 11.24 che prevede l'istituzione di una Banca dati nazionale dell'autotrasporto, per aumentare i livelli di controllo sulla sicurezza e trasparenza del mercato ed evitare il cabotaggio abusivo sul territorio nazionale;
identici Barani 11.2, Allasia 11.25, Vignali 11.36 e Velo 11.42 che consentono di svolgere attività di trasporto merci sia per conto terzi che per conto proprio utilizzando lo stesso mezzo;
Montagnoli 11.26 diretto a consentire la produzione di targhe per ciclomotori a soggetti diversi dallo Stato;
Montagnoli 11.27, che aumenta la lunghezza massima dei filosnodati adibiti a trasporto di persone;
Gidoni 11.28, che modifica i limiti di sporgenza longitudinale del carico dei veicoli;
Montagnoli 11.33 che abroga una disposizione relativa all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;
Velo 11.37 che riguarda l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle autoscuole;
Lazzari 11.52 e Sanga 11.54, sostanzialmente identici, che riducono le sanzioni per pubblicità abusiva sulle strade e sui veicoli;
Tassone 11.58 relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada per superamento dei limiti di velocità;
Fava 11.68 che dispone l'abolizione del PRA;
Osvaldo Napoli 11.01 che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci nei porti;
Osvaldo Napoli 11.02 che disciplina il versamento delle entrate derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili;
Osvaldo Napoli 11.03 che disciplina le infrastrutture di ricarica portuale e l'elettrificazione delle banchine nelle aree portuali;
Misiti 11.04 che stabilisce che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi cessano di essere considerati beni mobili registrati e rientrano nella categoria dei beni mobili (gli atti ad essi relativi sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli ed annotati sulla carta di circolazione; il pubblico registro automobilistico (PRA) è soppresso) e detta inoltre disposizioni relative al personale dell'ACI, attualmente addetto al PRA;
Mura 11.07, 11.08 e 11.09, che recano modifiche alla disciplina sulle adozioni nazionali ed internazionali;
Fava 11.010, che reca modifiche al Codice della strada relativamente agli adempimenti burocratici per le imprese che effettuano trasporti eccezionali su gomma;
Fava 11.012, che reca modifiche alla disciplina della RC auto;
Fava 11.015, che reca modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dei veicoli sequestrati e confiscati;
Fava 11.016, che reca modifiche alla disciplina relativa ai veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa;
Fava 11.017, che reca modifiche alla disciplina del trasporto pubblico lagunare;
Lulli 11.018, che reca modifiche alla disciplina relativa al regime giuridico degli autoveicoli e la soppressione del Pubblico registro automobilistico;
Lulli 11.020, che reca modifiche alla disciplina del procedimento di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli;
Froner 11.022, che reca modifiche alla disciplina delle infrastrutture portuali;

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Di Biagio 11.023, che reca modifiche alla disciplina relativa all'attività di trasporto ferroviario regionale;
Di Biagio 11.024, che reca modifiche alla disciplina relativa all'attività di noleggio con conducente;
Di Biagio 11.025, che reca modifiche alla disciplina relativa alle delibere comunali di ratifica degli accordi con altre istituzioni;
Di Biagio 11.026, che reca modifiche alla disciplina relativa all'autorizzazione per l'espletamento di servizi alternativi di trasporto;
Di Biagio 11.027 11.028 e 11.029, che recano modifiche alla disciplina relativa al rilascio di licenze per l'attività di trasporto-taxi;
Fava 12.6, che consente alle aziende l'effettuazione di modifiche edilizie interne in deroga alle disposizioni concernenti la segnalazione certificata di inizio attività;
Fava 12.7 che prevede per le imprese con meno di cinque addetti autocertificazioni per una serie di adempimenti (disciplina antincendio, antinfortunistica, privacy);
Fava 12.8, che introduce modifiche alla disciplina concernete la costituzione di società a responsabilità limitata;
Montagnoli 12.10 che prevede la possibilità di autenticazione delle dichiarazioni sui rapporti di parentela e affinità in capo ai segretari comunali;
Lulli 12.18, che interviene sul conferimento di procura generale per assistenza contributiva;
Ceroni 12.2 che reca modifiche al codice civile in materia di trasferimento di aziende ed iscrizione al registro delle imprese delle società di persone, affidando ad altri professionisti, oltre i notai, i relativi adempimenti;
Antonio Pepe 12.0.1 che reca modifiche al codice civile in materia di scissione societaria;
Zeller 12.0.2 che reca disposizioni sul contenuto degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
Zeller 12.0.3 che reca disposizioni sulle rivendite di generi di monopolio;
Fava 12.0.10 che reca disposizioni sulle zone a burocrazia zero;
Lulli 12.0.13 che istituisce i «punti di accesso di prossimità» per avvicinare l'utente alla p.a.;
Lulli 12.0.14 che prevede disposizioni sul conferimento della rappresentanza a un soggetto terzo per il compimento di procedimenti amministrativi;
Beltrandi 12.0.15, che prevede la possibilità per le imprese commerciali di editoria di effettuare a piacimento sconti, vendite straordinarie, ecc.;
Marchi 12.0.16, che prevede l'indicazione da parte delle imprese all'atto della Comunicazione unica del possesso di altre proprietà immobiliari;
Mazzuca 12.0.17, che prevede disposizioni in materia di apertura di punti vendita di giornali;
Lazzari 12.0.20, che prevede il divieto di applicazioni di costi fissi per l'allaccio alle reti (idriche, fognarie, elettriche, etc.);
Lazzari 12.0.18, che prevede un termine di 30 giorni per l'effettuazione dell'allaccio alle reti idriche, fognarie, elettriche, telematiche, etc.;
Mastromauro 12.0.19, che prevede disposizioni in materia di costituzione di società a responsabilità limitata;
Esposito 12.0.22, che reca disposizioni sull'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale;
Lulli 12.0.21 e identico Romani 12.0.23 che prevedono l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle Agenzie per le imprese;
Formisano 12.0.24 che dispone in merito alla operatività del Portale impresainungiorno,

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intervenendo con verifiche sulla funzionalità degli sportelli unici per le attività produttive;
Lazzari 12.0.25, che prevede disposizioni per la compensazione dei crediti delle imprese in sede di versamento delle imposte;
Fava 12.0.6 che prevede con una modifica allo statuto del contribuente la velocizzazione dei tempi di risposta all'interpello del contribuente;
Fava 12.0.11 concernente la procedura per il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata;
Fava 12.0.7 che prevede l'obbligo per i comuni di fornire informazioni telematiche sui canoni di locazione pagati per attività istituzionali;
Rivolta 12.0.8 che reca disposizioni in materia di requisiti di accesso alle qualifiche di restauratore e collaboratore restauratore;
Fava 12.0.9 che reca norme sulla rivalutazione degli immobili da impresa;
Fava 12.0.12 che interviene sulla cessione pro soluto dei crediti vantati dalle imprese verso la p.a.;
Zeller 13.4, che modifica la vigente disciplina del TULPS in materia di riunioni pubbliche e assembramenti in pubblico;
V.A. Fontana 13.2 che prevede l'inquadramento nel comparto ministeri del personale già inquadrato nelle ex sezioni regionali della soppressa Agenzia autonoma per l'Albo dei segretario comunali;
V.A. Fontana 13.3 sugli incarichi dei segretari comunali;
Comaroli 13.20 che prevede il trasferimento di competenze di polizia provinciale alle regioni;
Comaroli 13.20 volto a trasferire alle regioni le competenze in materia di polizia provinciale;
Zeller 13.01 e identici Formisano 13.0.3, Froner 13.0.4, Marchioni 13.0.5, De Micheli 13.0.6 e Golfo 13.0.7, che prevedono l'adozione di un decreto ministeriale per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di prevenzione incidenti per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere al fine di semplificare i requisiti prescritti;
Fava 13.08 che reca modifiche alla disciplina in materia di vendita in materia di immobili confiscati;
Fava 13.0.2 che prevede l'abrogazione delle disposizioni relative al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;
Zeller 14.0.1, che esclude gli esercizi pubblici, di intrattenimento, ricettivi e i rifugi alpini dalla normativa sull'obbligo di denuncia all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane degli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa, recata dal Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Vignali 14.0.7, A.T. Formisano 14.0.13 e De Micheli 14.0.21, di identico contenuto, che estendono anche agli artigiani e ai piccoli imprenditori agricoli, l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 194/2008 in materia di controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Vignali 14.0.8 e A.T. Formisano 14.0.12, di identico contenuto, che recano modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 194 del 2008 in materia di controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Lulli 14.0.20, che reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 261 del 1999 di attuazione della direttiva 97/67/CE

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concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;
Zeller, Brugger 14.0.3 che integra il decreto del Presidente della Repubblica 1074/1958 relativo all'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, in particolare in materia di patentini;
Zeller, Brugger 14.0.4 che integra il Codice del Consumo estendendo alle microimprese i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori; integra la legge di riordino delle Camere di Commercio dando loro facoltà di diminuire (o esentare) la misura del diritto annuale in capo agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti e alle società semplici agricole;
Bitonci 14.13 in materia di studi di settore;
Fugatti 14.12 in materia sanzioni per mancata emissione di scontrini fiscali;
Bitonci 14.11 in materia di deducibilità dal reddito delle persone fisiche;
Lulli 14.0.18 e Vignali 14.0.10, di contenuto identico, che recano disposizioni in materia di semplificazione della documentazione IVA relativa alle cessioni all'esportazione;
Lulli 14.0.17 e Vignali 14.0.9, di contenuto identico, che reca semplificazioni in materia di controlli sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires;
Santelli 14.0.11, che modifica la procedura riguardante le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio;
Paolo Russo 14.53 (identico Beccalossi ed altri 14.22), che reca disposizioni in materia di accertamento ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
Laffranco 14.51, che reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (estensione ambito temporale emanazione decreti di coordinamento per sicurezza lavoro a bordo delle navi);
Mastromauro 14.34 e l'identico Stradella 14.15 che recano disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (notifica preliminare inviata anche alla cassa edile territorialmente competente);
Realacci ed altri 14.47, che reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (adempimenti delle aziende relativi alla collaborazione con organismi paritetici);
Stradella 14.14, Mastromauro 14.32 e Lulli 14.39 che recano disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (dematerializzazione del DURC);
Identici Mastromauro 14.35 e Stradella 14.16, che modificano l'Allegato XII del decreto legislativo 81/2005 in materia di sicurezza sul lavoro;
Stradella 14.17, che reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (comunicazioni inerenti al DURC);
Mastromauro 14.33, che reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (comunicazioni inerenti al DURC);
identici Froner 14.38, Galli 14.1, Fava 14.10 e Raisi 14.48 sull'imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto sulle gru adoperate nei cantieri edili;
Fava 14.06, che sopprime l'articolo 4 della legge 136/2010 volto a fornire indicazioni sulla bolla di consegna ai fini del controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali;
Zeller 14.02, volto a escludere dalla disciplina sulla tracciabilità finanziaria i pagamenti delle stazioni appaltanti alle imprese di importo complessivo inferiore a 10.000 euro;
Fava 14.05, che modifica i termini per l'inizio dei lavori nel permesso di costruire e nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione;

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Bucchino 15.1, in quanto volto ad estendere la norma - di cui all'articolo 19 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione - che vieta l'espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, anche alle donne nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio e al marito convivente nel medesimo periodo;
Siliquini 15.02, in quanto tratta la materia delle semplificazioni in materia di attività professionali;
Muro 15.03, in quanto volto ad introdurre misure di trasparenza sulle dimissioni volontarie e sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
Fava 15.01, in quanto volto ad incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri;
Gnecchi 16.16, in quanto riguarda le procedure di ricongiunzione dei contributi pensionistici versati a differenti gestioni confluite all'INPS;
Cazzola 16.1, in quanto riguarda le procedure di ricongiunzione dei contributi pensionistici versati a differenti gestioni confluite all'INPS;
Tassone 16.17, volto a modificare norme contenute nel decreto-legge n. 201 cd «salva-Italia» relative al nuovo regime pensionistico introdotto;
Di Biagio 16.02, volto ad escludere dalla riforma previdenziale introdotta dal decreto-legge n. 201 cd «salva-Italia» i lavoratori licenziati da piccole imprese, che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013;
Laffranco 16.03, volto a ripristinare il testo del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 cd. «salva-Italia», modificato dal successivo DL n. 214 del 2011 di proroga termini, in materia di soppressione di enti previdenziali;
Cazzola 16.3, volto a modificare norme contenute nel decreto-legge n. 201 cd «salva-Italia» relative al nuovo regime pensionistico introdotto;
Moffa 16.01, concernente lo sviluppo del sistema dei fondi pensione;
Turco 17.9, in quanto sopprime l'obbligo del versamento di un contributo per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno;
Zeller ed altri 17.2, in quanto modifica l'importo del contributo per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno;
De Micheli 17.02, in quanto prevede l'attivazione di degli Sportelli del lavoro turistico nei distretti turistici al fine dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
Zeller 17.3, in quanto prevede ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo il superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua tedesca nella provincia di Bolzano, oltre che della lingua italiana, già prevista in linea generale;
Montagnoli 17.5, in quanto interviene sulla disciplina sulla sicurezza sul lavoro (visita medica preventiva in fase preassuntiva);
Bobba ed altri 17.6 e Bobba ed altri 17.8, di identico contenuto, in quanto introducono una nuova disciplina per l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
Turco 17.7 in quanto interviene su disposizioni del T.U. sull'immigrazione relative all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro che non si applicano ai lavoratori stagionali cui sono invece riferite le disposizioni dell'articolo 17, commi 2-4;
Bressa ed altri 17.11, in quanto interviene sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate dai lavoratori extracomunitari ai fini dell'ingresso nei paesi UE e sulle

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modalità di acquisizione dei dati personali e delle certificazioni del lavoratore immigrato;
Molgora 17.4, in quanto riduce da sei a tre mesi il limite temporale massimo entro il quale può essere espulso il lavoratore extracomunitario che ha perso il lavoro;
D'Amico ed altri 17.01, in quanto introduce una nuova disciplina per l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari nonché per il ricongiungimento della famiglia;
Damiano ed altri 18.10, in quanto non interviene sulla disciplina delle comunicazioni ai fini della sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette ai fini della legge n. 68/1999, sul collocamento obbligatorio, bensì introducendo una norma volta a individuare il personale di cantiere ai fini del collocamento obbligatorio;
Franceschini ed altri 18.07, in quanto disciplina gli infortuni in itinere in bicicletta nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
Tassone ed altri 18.08, in quanto reca disposizioni inerenti il reclutamento di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Fava 18.6, in quanto modifica, nell'ambito delle esclusioni dall'obbligo del collocamento obbligatorio, l'entità del tasso di premio ai fini INAIL pagato da aziende che occupano addetti impegnati in specifiche lavorazioni;
Identici Calabria ed altri 18.0.1, Baccini 18.0.3 e Cazzola 18.0.2, in quanto intervengono sulle procedure di mobilità della dirigenza nelle pubbliche amministrazioni;
Zeller ed altri 18.0.4, in quanto abroga l'obbligo di visita medica preventiva e periodica per i minori da adibire al lavoro;
Fava ed altri 18.0.5, in quanto introduce un contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro sui c.d. contratti flessibili così come individuati dal decreto legislativo 276/2003;
Fava ed altri 18.0.6, in quanto in via sperimentale per tre anni parifica la contribuzione a carico del datore di lavoro, che proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente a termine non ancora scaduti, alla quota contributiva degli apprendisti;
Gnecchi ed altri 19.06, in quanto prevede la costituzione di una specifica posizione assicurativa presso l'INPS ai lavoratori iscritti a specifiche casse previdenziali;
Gnecchi ed altri 19.07, in quanto prevede la costituzione di una pensione supplementare alimentata dai contributi non utilizzati per il calcolo della pensione principale;
Gnecchi ed altri 19.08, in quanto apporta modifiche alla disciplina della totalizzazione contributiva;
Santagata ed altri 19.09, in quanto interviene in materia di ricongiunzione dei contributi previdenziali;
Santori 19.010, Paolo Russo 19.024, Delfino ed altri 19.023 e Beccalossi 19.026, in quanto nell'ambito disciplina in materia di gruppi di impresa e trasferimento d'azienda, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 276/2003, interviene relativamente all'assunzione delle imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo;
Santori 19.011 e Delfino ed altri 19.022, Paolo Russo 19.025, di contenuto analogo, in quanto propongono uno snellimento delle procedure di comunicazione in relazione all'assunzione contestuale di due o più operai agricoli da parte del medesimo datore di lavoro;
Pagano 19.012, in quanto dispone una norma di interpretativa autentica concernente l'esenzione dell'applicazione del T.U. sulle norme concernenti gli assegni

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familiari a determinate categorie di personale delle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici;
Di Biagio ed altri 19.013, in quanto prevede l'istituzione dell'ufficio di ricollocamento presso l'ENAC per il reimpiego del personale aeronavigante;
Di Biagio ed altri 19.014, in quanto introduce una disposizione al decreto legislativo 81/2008 concernente le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
Formisano A.T. ed altri 19.015, in quanto prevede l'attivazione di degli Sportelli del lavoro turistico nei distretti turistici al fine dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (di analogo contenuto dell'articolo aggiuntivo De Micheli 17.02);
Formisano A.T. ed altri 19.016, in quanto modifica le norme del decreto legislativo 81/2008 concernenti gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Formisano A.T. 19.017, in quanto abolisce l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni;
Formisano A.T. ed altri 19.018, in quanto interviene sulle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria;
Formisano A.T. ed altri 19.019, in quanto demanda ad uno specifico decreto interministeriale la definizione di specifiche misure di determinati adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
Delfino ed altri 19.020, in quanto prevede che le cooperative di imprese di pesca e consorzi di imprese possano svolgere le funzioni di consulente del lavoro per conto delle imprese associate;
Delfino ed altri 19.021, in quanto prevede un termine entro il quale effettuare l'accertamento contributivo in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione;
D'Amico ed altri 19.1, in quanto pone un limite agli incarichi dirigenziali dei dipendenti pubblici;
Bitonci ed altri 19.2, in quanto stabilisce un tetto massimo agli stipendi dei manager pubblici;
Bitonci 19.3, in quanto delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei dirigenti pubblici;
Bitonci 19.4, in quanto attribuisce ai comuni, in materia di commercio ambulante, il rilascio di un visto ai fini della certificazione dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi e alla CCIAA;
Giorgio Conte ed altri 19.0.1, in quanto modificando la legge n. 146/1990 interviene in materia di esercizio del potere di precettazione nell'ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Giorgio Conte ed altri 19.0.2, in quanto interviene sull'entità delle sanzioni erogate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Mosella ed altri 19.0.3, in quanto modifica le disposizioni del decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro concernenti le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro allo scopo di valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza;
Zeller 19.0.4, in quanto prevede che in materia di sicurezza sul lavoro, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di uno specifico decreto interministeriale, ma non più - come attualmente previsto - non oltre il termine del 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possano autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi;
Zeller 19.0.5, in quanto apporta alcune modifiche al decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, quali i criteri di computo delle unità lavorative annuo (ULA), la formazione e

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l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato e il finanziamento dei datori di lavoro e delle piccole e medie imprese, nonché dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali e dei lavoratori autonomi;
Lorenzin 20.29, che reca modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 sulla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;
Lorenzin 20.30, che reca modifiche all'articolo 122 sulla disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia prevista dal decreto legislativo n; 163/2006;
Lorenzin 20.31 e identico Margiotta 20.36, che recano modifiche alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006;
Lovelli 20.34, che reca modifiche concernenti la determinazione dell'indennità di espropriazione;
Damiano 20.35, che reca modifiche ai criteri per la scelta dell'offerta migliore previsti dall'articolo 81 del decreto legislativo n. 163/2006;
Margiotta 20.36, che reca modifiche alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006;
Mariani 20.37, che reca modifiche ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006;
Marinello 20.38, che reca modifiche alla disciplina sui servizi postali prevista dall'articolo 211 del decreto legislativo n. 163/2006;
Polidori 20.40, che reca modifiche all'applicabilità della disciplina del sistema di garanzia globale prevista dall'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010;
Froner 20.43, che reca modifiche alle modalità di corresponsione degli incentivi per la progettazione, ai livelli di progettazione, al procedimento di approvazione dei progetti e all'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale previste dal decreto legislativo n. 163/2006;
Froner 20.44, che reca modifiche alle modalità di progettazione e a quelle di verifica del progetto, anche con strutture tecniche della stazione appaltante, nonché sulla conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto, previste dal Regolamento di attuazione del Codice, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
Libè 20.45, che reca modifiche alle modalità di trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 163/2006;
Libè 20.46, che reca modifiche alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006;
Libè 20.48, che reca modifiche alle garanzie che devono prestare i progettisti e in materia di accordo bonario previste dall'articolo 111 e dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 163/2006;
Libè 20.49, che reca modifiche alla disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163/2006;
A.T. Formisano 20.50, nonché Lulli 20.33, che recano modifiche all'articolo 286 sui servizi di pulizia del Regolamento di attuazione del Codice, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
Anna Teresa Formisano 20.51, Laffranco 20.52, La Loggia 20.3, Bianconi 20.6

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e Polidori 20.40 che recano modifiche all'applicabilità della disciplina del sistema di garanzia globale prevista dall'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010;
Mariani 20.010 e 20.011, in materia di arbitrati;
Amici 20.012,
che recano disposizioni in materia di arbitrati;
Mariani 20.013, che reca modifiche alla disciplina sulle costruzioni in zone sismiche prevista dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (T.U. dell'edilizia);
Polidori 20.014, che reca alcune modifiche alla progettazione dei lavori pubblici prevista dal decreto legislativo n. 163/2006 e alle modalità di iscrizione all'albo per l'esercizio della professione di ingegnere o architetto ai sensi del R.D. n. 2909/1923;
Granata 20.015, che istituisce l'albo speciale delle imprese per la demolizione di opere edilizie abusive;
Stradella 20.02, che reca modifiche all'articolo 122 sulla disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia prevista dal decreto legislativo n. 163/2006;
Stradella 20.03, reca modifiche alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006;
Stradella 20.04, che reca modifiche ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006;
Stradella 20.05, che reca modifiche alla disciplina delle riserve previste dall'articolo 240-bis del decreto legislativo n. 163/2006;
Stradella 20.06, che reca modifiche alle modalità di trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 163/2006;
Stradella 20.07, che reca modifiche alla disciplina degli appalti o concessioni riguardanti opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, previste dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e modifica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti pubblici), che disciplina le categorie di opere generali e specializzate;
Stradella 20.08, che reca modifiche alla disciplina sui termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi prevista dall'articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006;
Stradella 20.09, che reca una norma transitoria relativa alle tipologie di interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
Barani 20.1, che reca modifiche ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006;
Zeller 20.4, che reca modifiche ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006;
Zeller 20.5, che reca modifiche alla disciplina relativa alla suddivisione degli appalti in lotti funzionali prevista dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo n. 163/2006;
Osvaldo Napoli 20.7 e identico 20.43 Froner, che reca modifiche alle modalità di corresponsione degli incentivi per la progettazione, ai livelli di progettazione, al procedimento di approvazione dei progetti e all'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale previste dal decreto legislativo n. 163/2006;

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Misiti 20.8 e Misiti 20.10, che recano modifiche in ordine alla disciplina concernente il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo n. 163/2006;
Santelli 20.9, che reca modifiche ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006;
Fava 20.14, che reca modifiche ai requisiti di ordine speciale per la qualificazione in alcune categorie previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010;
Fava 20.15, che reca modifiche alle modalità di aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 163/2006;
identici Fava 20.16, Lorenzin 20.32, Mariani 20.37 e Libè 20.47 che recano modifiche ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006;
Fava 20.17, che reca modifiche alle modalità di aggiudicazione definitiva prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006;
Montagnoli 20.18, che reca modifiche alle modalità di pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali previste dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006;
Montagnoli 20.19, che reca modifiche alle modalità di pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali previste dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006;
Montagnoli 20.20, che reca modifiche alle modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 163/2006;
Montagnoli 20.21, che reca modifiche alle modalità di affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, previste dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 163/2006;
Montagnoli 20.22, che reca modifiche alle modalità di stipula del contratto previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006;
Montagnoli 20.23, che reca modifiche alla qualificazione dei direttori tecnici previste dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
Montagnoli 20.24, che reca modifiche all'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro previsto dall'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
Lanzarin 20.26, che reca modifiche all'entrata in vigore delle attestazioni SOA previste dall'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
Montagnoli 20.016, che reca norme sulle carpenterie metalliche con delle modifiche al DM del 14 gennaio 2008 recante le nuove norme tecniche per le costruzioni;
Misiti 20.01, che reca modifiche alla disciplina che reca modifiche ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006;
Vignali 20.28, limitatamente al capoverso che modifica l'articolo 286 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti pubblici) con riferimento all'affidamento dei servizi di pulizia;
Marinello 20.39, che novella l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 al fine di precisare che restano ferme in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;
Fedriga 21.5, in quanto prevede che le società appaltatrici di servizi possano ricorrere al lavoro accessorio per specifici eventi;

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Anna Teresa Formisano 21.02, volto a modificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire;
Colaninno 21.01, che novella l'articolo 37 del Codice dei contratti con riguardo alle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e modifica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti pubblici), che disciplina le categorie di opere generali e specializzate;
Montagnoli 22.1, che prevede l'aggiornamento annuale delle entrate proprie di ANAS SpA;
Torazzi 22.2, che abroga la disposizione del decreto-legge n. 347 del 2003, per la quale non sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione relative alla ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza, con particolare riferimento ad Alitalia;
Mastromauro 22.0.10, che, modificando l'articolo 37 del codice dei contratti pubblici e l'articolo 137 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, introduce disposizioni in materia di subappalto e di individuazione di opere speciali;
Mastromauro 22.0.9, che, modificando l'articolo 53 del codice dei contratti pubblici, prevede la possibilità di trasferimento della proprietà dell'immobile anche anteriormente all'ultimazione dei lavori;
Mastromauro 22.0.5, che, intervenendo sull'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, modifica le modalità di individuazione dei componenti della commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Mastromauro 22.0.6, che, intervenendo sull'articolo 87 del codice dei contratti pubblici, modifica la disciplina in materia di criteri di verifica delle offerte anormalmente basse;
Mastromauro 22.0.4, che, intervenendo sull'articolo 122 del codice dei contratti pubblici, modifica la disciplina di esclusione automatica delle offerte anomale nel caso dei contratti di lavori pubblici sotto soglia;
Mastromauro 22.0.8, che, intervenendo sull'articolo 122 del codice dei contratti pubblici, modifica la disciplina in materia di definizione delle riserve;
Mastromauro 22.0.11, che, intervenendo sull'articolo 253 del codice dei contratti pubblici, introduce una disposizione transitoria relativa alle condizioni in cui si può sollevare l'eccezione di inadempimento;
identici Mastromauro 22.0.7 e Stradella 22.0.3, che prorogano il termine entro cui regioni e province autonome trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione sul mantenimento dell'equilibrio di finanza pubblica prevista dal patto di stabilità interno;
Zeller 22.0.1, modifica lo Statuto delle imprese in relazione alla suddivisione degli appalti in lotti;
Abrignani 22.0.2, che introduce all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, una disposizione in materia di effetti della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi;
Lanzarin 23.7, che interviene sulla disciplina relativa alla cessazione degli affidamenti diretti in materia di gestione dei rifiuti urbani;
Zeller 23.0.4, che, modificando il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, restringe l'ambito di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
Togni 23.0.1, che sopprime il SISTRI e introduce un sistema elettronico per il controllo dei rifiuti;

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Montagnoli 23.0.2, che sopprime il SISTRI;
Lupi 23.0.3, che, nell'ambito dell'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese, prevede una riserva di accesso a favore delle società semplificate a responsabilità limitata;
Brugger 24.4, che esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, i piani o programmi di gestione dei rifiuti relativi al territorio delle province autonome di Trento e Bolzano;
Braga 24.21, che, modificando l'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene in materia di composizione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino;
Braga 24.20, che, modificando l'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene in materia di procedure relative alle domande di utilizzazione delle derivazioni idroelettriche, escludendo le piccole derivazioni dall'obbligo di trasmettere la domanda all'Autorità di bacino;
Di Cagno Abbrescia 24.5, che, modificando l'articolo 230 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene sulla disciplina di gestione dei rifiuti derivanti dalla demolizione e realizzazione degli stessi;
Lanzarin 24.7, che, modificando l'articolo 230 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene sulla disciplina di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva;
Calvisi 24.19, che, modificando l'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, esclude dai progetti di competenza statale quelli per impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare;
Bratti 24.27, che, modificando l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene sulle modalità di individuazione dei valori di fondo per terreni e acque sotterranee;
identici Vignali 24.18, Bratti 24.28 e Lulli 24.33, che, modificando gli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, intervengono in materia di procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica;
identici Vignali 24.14 e Lulli 24.32, che, modificando l'articolo 124 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, prolungano da quattro a dieci anni la validità dell'autorizzazione per gli scarichi;
identici Vignali 24.15 e Lulli 24.30, che, modificando l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, inseriscono una disposizione relativa alle modalità di rilevazione dei valori di fondo;
identici Vignali 24.16, Lulli 24.31 e Bratti 24.24, che, modificando l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, intervengono sulla disciplina dei progetti relativi agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati;
identici Vignali 24.17, Bratti 24.25 e Lulli 24.34, che, modificando l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene sulla disciplina degli interventi da effettuarsi nei siti contaminati;
Bernardo 24.35, che, modificando l'articolo 35 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, inserisce una disposizione relativa alla disciplina da applicarsi alle domande di autorizzazione per terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati su piattaforme off-shore presentate alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5 del 2012 e alle autorizzazioni rilasciate prima di tale data;

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Fava 24.024, che introduce disposizioni relative all'utilizzo dei sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci;
Bratti 24.0.13, che introduce una disposizione in materia di finanziamento delle spese relative ai controlli relativi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Calvisi 24.0.14, che introduce disposizioni volte ad attribuire alle regioni la competenza in materia di procedure autorizzatorie per gli impianti di produzione di energia eolica off-shore;
Santori 24.0.16, che, modificando l'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene sulla disciplina da applicarsi relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli essiccatoi;
Santori 24.0.17, che introduce una disposizione con cui si modifica la data di entrata in vigore della nuova disciplina relativa al sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
Santori 24.0.18, che introduce una disposizione con cui si rende permanente l'esclusione dall'obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario;
Santori 24.0.19, che introduce una disposizione con cui si esenta dall'iscrizione all'albo gestori dei produttori di rifiuti non pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in modo saltuario ed occasionale;
identici Froner 24.0.15 e Vignali 24.0.20, che sopprimono la disciplina attuativa del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e determinano nuovi criteri per la definizione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti;
Stradella 24.0.8, che modifica gli allegati del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, relativo alla individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
identici Romani 24.0.23, Vignali 24.0.9 e Lulli 24.0.21, che escludono in modo permanente per i prodotti (pitture e vernici) destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea l'applicazione dei valori limite di contenuto di composti organici volatili, previsti dal decreto legislativo n. 161 del 2006;
Alessandri 24.0.1, che interviene in materia di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rendendo permanente la possibilità per il produttore di indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici;
Fava 24.0.2, che introduce una disposizione con cui si qualificano come sottoprodotti le terre e rocce da scavo;
Fava 24.0.3, che introduce disposizioni con cui si attribuisce alle regioni la facoltà di prevedere procedure semplificate relative agli interventi di attuazione dei piani urbanistici;
Togni 24.0.4, che prevede la facoltà per le regioni, d'intesa con il Ministero della giustizia, di impiegare i detenuti per servizi di tutela dell'ambiente e del territorio, con particolare riferimento al rischio idrogeologico;
Fava 24.0.5, che reca misure volte a favorire la concorrenza nel settore della raccolta di rifiuti di imballaggio;
Fava 24.0.6, che reca misure volte a favorire il riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica;
Fava 24.0.7, che reca misure volte a favorire la riutilizzabilità del materiale derivante dalle attività agricole (sfalci e potature), escludendo che possa configurarsi come rifiuto;

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De Micheli 24.0.11, che prevede il mantenimento del sistema di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune nel 2011, fino alla completa attuazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011;
identici Vignali 24.0.10 e De Micheli 24.0.12, che introducono disposizioni per cui sono esonerati dal SISTRI i soggetti che svolgono alcune attività produttive specificamente identificate e che producono rifiuti pericolosi in quantità non superiore a 2 tonnellate l'anno;
Brugger 25.1 e Brugger 25.2, che dispongono in materia di adesione al SISTRI degli imprenditori agricoli;
Brugger 25.3, che prevede l'applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta per le prestazioni di servizi relativi a costruzioni rurali;
Brugger 25.4 e 25.5, che escludono dall'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali strumentali aventi determinate requisiti;
Fiorio 25.7, che attribuisce ai segretari comunali funzioni roganti in relazione ai contratti che hanno per oggetto terreni agricoli;
Brandolini 25.9, che prevede la cessazione dell'applicabilità dei contratti di soccida;
Beccalossi 25.10 e Paolo Russo 25.15, che esentano le imprese alimentari, in presenza di determinati requisiti, dalla registrazione presso l'autorità competente, prevista dalla normativa europea sull'igiene dei prodotti alimentari, e che autorizzano le organizzazioni agricole e agromeccaniche ad attivare lo sportello unico dell'automobilista;
Beccalossi 25.11 e Paolo Russo 25.16, che estendono la disciplina delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola anche a quelle volte al rilascio di provvedimenti discrezionali e riducono i termini per l'adozione del provvedimento finale;
Santori 25.13, che differisce la decorrenza iniziale della disciplina sanzionatoria in materia di dichiarazioni relative all'uso del suolo rese ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli comunitari;
Messina 25.01, che interviene sulla disciplina dei contratti agrari;
Negro 25.02, che prevede che l'accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole possa essere effettuato anche da soggetti o enti aventi determinati requisiti, oltre che dai competenti uffici ministeriali;
Lazzari 25.03, che determina la misura delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nei trasferimenti di terreni agricoli di valore catastale ridotto;
Beccalossi 26.01, Santori 26.02 e 26.03 e Delfino 26.05, che recano norme interpretative in materia di qualificazione delle società agricole come imprenditori agricoli professionali;
Santori 26.04, che esenta dal sistema di controllo delle produzioni biologiche gli operatori che vendono direttamente al consumatore finale, in presenza di determinati presupposti;
Fava 27.01, che detta il termine per l'emanazione dei decreti attuativi della legge sull'etichettatura di origine dei prodotti alimentari;
Delfino 27.02, che reca disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l'adesione alle organizzazioni di produttori nel settore agroalimentare e di procedure per l'istituzione di tali organizzazioni da parte dei consorzi agrari;
Delfino 27.03, che reca modifiche al codice penale, in materia di contrasto alla criminalità organizzata nel settore agroalimentare;
Delfino 27.04, che reca norme in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari;

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Delfino 27.05, che disciplina i benefìci e le agevolazioni concessi dalla Simest Spa alle imprese agroalimentari, a tutela delle imprese italiane;
Delfino 27.06, che reca una articolata disciplina della vendita diretta da parte degli imprenditori ittici;
Santori 27.07, che prevede che la delega per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, sia esercitata anche su proposta del Ministro delle politiche agricole;
Beccalossi 28.01 e Santori 28.02, che dettano norme in materia di allacciamento alla rete del gas su strade private;
Marco Carra 29.01, che introduce la disciplina della figura dell'agromeccanico professionale;
Brandolini 29.02, Zucchi 29.03, Delfino 29.05, Beccalossi 29.016 e Santori 29.018, che recano norme sulle modalità di concessione dell'agevolazione fiscale per i carburanti ad uso agricolo;
Delfino 29.04, che reca disposizioni per l'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
Delfino 29.06, che prevede che la delega per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, sia esercitata anche su proposta del Ministro delle politiche agricole;
Delfino 29.07, che detta norme sulla composizione della commissione di riserva operante presso gli enti di gestione delle aree marine protette e che inserisce le cooperative di pesca tra gli enti cui può essere affidata la gestione delle medesime aree;
Delfino 29.08, che prevede che la licenza di pesca sia rilasciata esclusivamente in formato elettronico, dettando la relativa disciplina, anche con riferimento alla tassa di concessione governativa;
Delfino 29.09, che detta norme in materia di destinazione delle risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione di iniziative nell'ambito dei programmi di intervento SFOP 1994-1999 (strumento finanziario per la pesca);
Delfino 29.010, che modifica il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione in materia di requisiti per il conseguimento di determinati titoli professionali (capo barca per la pesca costiera, conduttore per la pesca locale, motorista abilitato, marinaio motorista);
Delfino 29.011, che istituisce il registro elettronico dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca;
Paolo Russo 29.012, che reca norme in materia di possesso della qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari;
Paolo Russo 29.013, che reca norme per l'assegnazione agli imprenditori agricoli dei terreni pubblici in affitto o concessione e di determinazione del relativo canone;
Paolo Russo 29.014, che reca norme di interpretazione autentica in materia di contratti d'appalto ambientale con gli imprenditori agricoli e di nozione di deposito alimentare;
Paolo Russo 29.015, che detta disposizioni in materia di conciliazione delle controversie in materia di contratti agrari;
Santori 29.017, che disciplina l'applicazione della tariffa onnicomprensiva agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero o da realizzarsi nell'ambito di accordi interprofessionali della medesima filiera;
Goisis 30.3 che individua le modalità di intervento dello Stato e delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
Goisis 30.2 che dispone l'istituzione del Sistema della ricerca e dell'alta formazione

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post-dottorato con la finalità di attrarre nuovi talenti e di favorire la qualificazione di nuove competenze;
Goisis 30.1 che consente l'attivazione di bandi per programmi di ricerca telematicamente non vincolati, finanziati e gestiti in associazione di rete tra enti nonché utilizzando i finanziamenti europei ed internazionali;
Lulli 30.03 che interviene in materia di produzione di materie prime farmacologicamente attive (API) da utilizzare nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche;
Lulli 30.02 che riguarda l'applicazione della protezione di diritto d'autore alle opere del disegno industriale;
Polledri 32.2 che dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 23-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale disciplina la possibilità di disporre una deroga al blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale;
Fava 34.01, volto a consentire alle aziende di effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa;
Fava 34.02 che reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie in «franco fabbrica»;
Raisi 34.03 che riguarda le modalità ed i termini temporali per l'effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro;
Laffranco 34.04 che riguarda i requisiti per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e degli architetti;
Bitonci 35.10 che fissa al 31 dicembre 2013 il termine di dismissione delle società non consentite per i comuni con popolazione compresa tra i 30 mila ed i 50 mila abitanti;
Gelmini 35.01, che interviene sulle disposizioni del codice civile in materia di scissione societaria;
Marinello 35.02 che dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;
Marinello 35.03 che reca disposizioni in materia di mobilità del personale pubblico;
Amici 35.04 che prevede l'obbligo in capo al direttore generale della RAI di trasmettere alla Commissione parlamentare di vigilanza i dati relativi alle retribuzioni e dei compensi erogati dalla RAI, che saranno poi resi pubblici per tutti i cittadini;
Causi 35.05 che reca disposizioni in materia di acquisto dei beni e servizi per le società affidatarie di servizi in house;
Formisano 35.06 che reca modifiche al codice civile in materia costituzione di società a responsabilità limitata e modificazioni dell'atto costitutivo di tali società;
Formisano 35.07 che interviene sul termine per l'esercizio della delega legislativa recata dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011;
Tassone 35.08 che interviene sulla disciplina della cancellazione delle ipoteche non rinnovate;
Strizzolo 35.09 che interviene in merito al divieto per i titolari di cariche con deleghe negli organi gestionali e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere ed esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti nel medesimo settore di attività;

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Bitonci 36.1 che introduce la compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti erariali;
Antonio Pepe 36.01 che dispone l'abrogazione delle disposizioni relative all'autorizzazione del prefetto nel caso di acquisto di immobili o di accettazione di donazioni, eredità e legati;
Antonio Pepe 36.02 che reca modifiche al codice civile in tema di azione di riduzione;
Borghesi 36.03 che prevede l'obbligo di indicare il tasso unico di costo della polizza assicurativa nell'informativa precontrattuale fornita ai clienti e nei contratti delle assicurazioni;
Borghesi 36.04 che riguarda l'obbligo di indicare il saggio di interesse annuo effettivo globale nei contratti di credito non regolati in conto corrente;
Lanzarin 36.05 che riguarda le modalità per l'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie;
Lazzari 36.06 che dispone in materia di definizione della tariffa di vendita di energia elettrica ai clienti non domestici con contratti in bassa-media tensione;
Delfino 36.07 che dispone la revoca delle agevolazioni fiscali per gli enti cooperativi che sottraggono all'attività di vigilanza o che risultano irreperibile al momento delle verifiche disposte nei loro confronti;
Raisi 37.04 e 37.05, Pisicchio 37.01 e 37.02 che reca disposizioni riguardanti i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 con particolare riguardo alla documentazione richiesta, come autocertificazione, dall'agenzia italiana del farmaco;
Lorenzin 38.1, che prevede disposizioni sulla produzione di materie prime farmacologicamente attive;
Molteni 38.0.1 che interviene in materia di procedure semplificate di registrazione per i farmaci omeopatici;
Molteni 38.0.2 che prevede una serie di modifiche al decreto legislativo sui medicinali ad uso umano, concernenti i medicinali omeopatici;
Molteni 38.0.3 e 38. 2 Fava che prevedono una serie di modifiche al decreto legislativo sui medicinali ad uso umano concernenti la produzione di materie prime attive da utilizzare per la produzione di farmaci sperimentali;
Anna Teresa Formisano 38.0.5 che riguarda l'immissione in mercato dei composti organici volatili contenuti nei solventi;
Laganà Fortugno 38.0.6 che concerne le attribuzioni dei medici della polizia di Stato;
Lorenzin 38.0.7, concernente la produzione di materie prime farmacologicamente attive;
L'articolo aggiuntivo Lazzari 40.0.1, in materia di concorrenza tra grandi strutture commerciali, per estraneità di materia.
Barani 41.01, Allasia 41.07, Vignali 41.010 e Abrignani 41.015, che aboliscono l'obbligo di tenuta della contabilità specifica per le imprese che utilizzano alcol etilico a scopo alimentare ad accisa assolta;
Barani 41.02, Allasia 41.06, Vignali 41.011 e Lulli 41.09, che recano disposizioni in materia di accise e depositi fiscali per i microbirrifici;
Barani 41.03, Allasia 41.05, Vignali 41.012, Abrignani 41.014 e Formisano 41.018, che disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevalentemente di propria produzione da parte delle imprese artigiane e delle piccole imprese alimentari;

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Zeller 41.04, che esclude alcuni esercizi pubblici di vendita di prodotti alcolici dall'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane;
Causi 41.08, che disciplina l'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico, eliminando l'obbligo di autorizzazioni preventive e di rispetto di parametri numerici e requisiti di residenza;
Lulli 41.013, che modifica le norme del codice civile in materia di costituzione di società a responsabilità limitata, di iscrizione nel registro delle imprese e di modificazioni dell'atto costitutivo delle medesime;
Di Biagio 41.016, che modifica alcune disposizioni della normativa sui servizi nel mercato interno, in relazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche;
Antonio Pepe 42.1, che reca modifiche al codice dei beni culturali, in materia di comunicazione dei vincoli relativi a beni immobili al catasto;
Antonio Pepe 42.01, che reca disposizioni in materia di contenuto degli atti costitutivi di servitù, escludendo l'obbligo di indicare i dati catastali dell'immobile;
Antonio Pepe 42.02, che reca un'interpretazione autentica in materia di obbligo di cancellazione o frazionamento di ipoteca in relazione ai trasferimenti degli immobili da costruire;
Fava 42.04, ad eccezione del comma 6, lettera b), che riformula l'articolo 42, in quanto esso reca un complesso di interventi in materia di beni e attività culturali. In particolare, si prevedono modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni e deducibilità di spese per i beni e le attività culturali, e ulteriori disposizioni in materia di destinazione delle risorse non utilizzate per agevolazioni fiscali per attività cinematografiche, di cedibilità del credito d'imposta per le spese per la proiezione digitale, di abrogazione del bonus fiscale per il reimpiego degli utili reinvestiti nell'industria cinematografica, di formazione dei restauratori, di disciplina contabile delle donazioni dei privati per beni culturali, di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, di assunzioni straordinarie presso la sopraintendenza archeologica di Napoli e Pompei e di anticipazione della decorrenza dell'estensione della disciplina del cinque per mille agli interventi per i beni culturali;
Fava 42.03, che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione paesaggistica, e prevede il trasferimento sperimentale alle regioni delle funzioni in materia paesaggistica svolte dalle sovrintendenze;
Laffranco 43.6, che reca una norma interpretativa volta ad escludere dall'ambito di applicazione della parte II del codice dei beni culturali, salvo che siano dichiarati di interesse culturale, i beni appartenenti a gestori di servizio pubblico strumentali alla erogazione del servizio e i beni appartenenti ad enti pubblici trasformati in società prima del 2 ottobre 2003 o ai loro aventi causa;
Gelmini 43.1 e Antonio Pepe 43.3, che recano modifiche al codice dei beni culturali, in materia di comunicazione dei vincoli relativi a beni immobili al catasto;
Levi 43.01, che modifica la normativa sul diritto d'autore, ampliando i casi in cui l'esecuzione di opere non è considerata pubblica;
Delfino 43.02, che abroga l'obbligo per le società cooperative edilizie di abitazione di presentare una relazione sull'attività svolta;
Libè 43.03, che modifica in via transitoria la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia;
Foti 44.1, che prevede che l'autorizzazione paesaggistica non sia prescritta per l'installazione di impianti di accesso alle reti di comunicazione elettronica aventi determinate caratteristiche;
Maggioni 44.3 e Zucchi 44.5, che modificano le disposizioni del codice dei

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beni culturali e del paesaggio relative alle aree tutelate per legge, ampliando una fattispecie di inapplicabilità della normativa medesima;
Mastromauro 44.6, Mariani 44.7 e Lulli 44.9, che modificano le norme sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nella parte relativa al parere del soprintendente;
Realacci 44.8, che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, nella parte relativa al poteri dei sovrintendenti di adottare misure cautelari;
Fava 44.01, che modifica le disposizioni del codice dei beni culturali relative all'autorizzazione all'uso individuale di beni culturali, per semplificare la concessione in uso per breve periodo;
Romani 44.02, che modifica le norme sulla formazione del silenzio-assenso sulle domande di permesso di costruire;
Romani 44.03, che modifica la disciplina dell'accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore;
Romani 44.04 e Mastromauro 44.05, che modificano la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia;
Lorenzin 45.1, che prevede che le comunicazioni elettroniche per finalità pubblicitarie o commerciali, effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi, possono essere effettuate anche con un unico consenso informato;
Della Vedova 45.4, che integra il codice in materia di protezione dei dati personali con disposizioni relative alla formazione degli incaricati del trattamento dei dati e agli obblighi di documentazione dei responsabili del trattamento di dati personali sensibili effettuato con strumenti elettronici;
Ceroni 45.01, Laffranco 45.02 e Giorgio Merlo 45.03, che disciplinano la definizione del piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre;
Abrignani 46.1, che estende il campo d'applicazione dell'articolo 46 agli enti pubblici non economici vigilati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e trasforma in agenzia, ente pubblico economico, la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
Fava 46.2 che dispone la soppressione della scuola superiore per la formazione dei dirigenti della PA locale;
Gelmini 46.01, che reca modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di azione di restituzione degli immobili;
Gelmini 46.02, che reca modifiche al codice civile in materia di riconoscimento dell'usucapione;
Gelmini 46.03, che modifica le legge professionale dei notai per introdurvi speciali obblighi per i notai quando parti dell'atto da redigere sono minori o incapaci;
Urso 46.04, e l'identico articolo aggiuntivo Marinello 46.017, che introducono semplificazioni in materia di spedizione postale e stampe promozionali per l'editoria onlus;
Gibiino 46.05, che interviene sul contenzioso riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola;
Mistrello Destro 46.06, che introduce nel codice penale un nuovo illecito amministrativo in materia di importazione di prodotti contraffatti;
Mistrello Destro 46.07, che estende il campo d'applicazione del delitto di cui all'articolo 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
Misiti 46.08, 46.09 e 46.010, che intervengono nei procedimenti di definizione delle liti fiscali di cui all'articolo 39 del DL 98/2011, ampliandone in vario modo l'applicazione;
Misiti e altri 46.011, che interviene sulla disciplina della Motorizzazione civile

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per consentire ai cittadini il pagamento dei diritti e delle imposte di bollo con mezzi elettronici;
Misiti e altri 46.012, che introduce misure in tema di previdenza per il personale scolastico, in particolare eliminando alcune trattenute, a seguito dell'avvenuta soppressione dell'ENAM, Ente nazionale di assistenza magistrale (ad opera del DL 78/2010);
Misiti e altri 46.013, che introduce misure in materia di accesso alle graduatorie ad esaurimento della scuola per il personale docente abilitato negli anni dal 2008 al 2011;
Misiti e altri 46.014, che novella il decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 in materia di definizione degli interventi edilizi, con l'obiettivo di risolvere incertezze interpretative;
Misiti e altri 46.015, che introduce disposizioni in materia di contenzioso relativo alle graduatorie ad esaurimento del personale docente;
Gioacchino Alfano 46.016, che introduce modifiche al testo unico delle leggi sanitarie in materia di distanze dei cimiteri dall'abitato;
Pagano 46.018, che introduce il Soggetto gestore degli incentivi previsti da norme statali, di cui può avvalersi il ministero competente;
Lazzari 46.019, che novella la legge sulla cittadinanza (91 del 1992 per abbreviare il termine di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che abbia conseguito alti meriti sportivi;
Abrignani 46.020 (e l'identico articolo aggiuntivo Vignali 46.043) volto ad includere specifiche tipologie di scavo nel novero dei lavori cui non si applicano le specifiche misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili;
Abrignani 46.021 (e l'identico articolo aggiuntivo Vignali 46.042) che elimina specifici obblighi connessi alla redazione e conservazione del documento di valutazione dei rischi previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e prevede la possibilità di autocertificazione della effettuazione della stessa valutazione da parte del datore di lavoro che occupa fino a cinque lavoratori;
Abrignani 46.022 e Vignali 46.041 recanti abrogazione delle disposizioni sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, specificamente riguardanti il settore dell'edilizia, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
Abrignani 46.023 e Vignali 46.040, concernenti le comunicazioni per via telematica dei dati e delle informazioni relativi agli infortuni sul lavoro e l'acquisizione dei dati medesimi mediante accesso telematico;
Abrignani 46.024 Vico 46.032 e Vignali 46.039, che recano misure relative alle verifiche periodiche cui il datore di lavoro deve periodicamente sottoporre le attrezzature di lavoro;
Abrignani 46.025 e Froner e altri 46.026, che intervengono sulle leggi che disciplinano l'attività di estetista e di acconciatore per consentire l'esercizio dell'attività, anche all'interno dei locali di imprese abilitate, da parte di soggetti in possesso dei requisiti che agiscono come lavoratori autonomi;
Mantini 46.027, che novella la disposizione sui distretti produttivi e le reti di imprese del DL 5/2009 per prevedere che nuove adesioni o recessi non comportino la modifica del contratto se accettate dall'organo comune della rete o da tutte le imprese partecipanti;
Mantini 46.028, che detta disposizioni speciali per le ristrutturazioni edilizie nei territori terremotati della Regione Abruzzo;
Formisano 46.029, che interviene sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008) per consentire a soggetti pubblici o privati

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abilitati e accreditati di compiere le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro attualmente attribuite in prima istanza a ISPESL e ASL;
Poli 46.030, che disciplina la dematerializzazione dei contrassegni per la circolazione dei tabacchi lavorati;
Formisano 46.031, che abolisce l'obbligo della contabilità specifica per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta;
Vico 46.032 e Vignali 46.039, che recano misure relative alle verifiche periodiche cui il datore di lavoro deve periodicamente sottoporre le attrezzature di lavoro;
Lulli 46.033 e Vignali 46.060, che dispone lo scioglimento delle società di capitali che non hanno effettuato taluni adempimenti e disciplina il procedimento di cancellazione di talune società di capitali confiscate;
Fadda 46.034, che disciplina la composizione dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere;
Lulli ed altri 46.035, concernente l'iscrizione nel registro delle imprese dei provvedimenti di confisca dei beni, emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti della criminalità organizzata;
Raisi 46.036, volto a modificare alcuni dei presupposti per il pagamento dell'imposta erariale sugli aeromobili privati;
Angeli 46.037, volto ad abrogare una disposizione di interpretazione autentica concernente la gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare;
Russo Paolo 46.038, concernente la determinazione del corrispettivo per l'atto di cessione di aree non edificabili al soggetto beneficiario dell'espropriazione;
46.046 Fava e a., che reca modifiche alla legge n. 89/1913 concernenti il Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso da notaio;
46.047 Fava, che modifica l'articolo 769 cpc in materia di inventario dei beni del defunto;
46.048 Fava, che modifica l'articolo 2645 cpc in tema di trascrizione di vincoli di uso pubblico riguardanti beni immobili;
46.049 Fava, che introduce disposizioni in tema di funzioni di sostituto d'imposta dei notai;
46.050 Fava, che introduce disposizioni in tema di pubblicazione sui siti degli enti locali dei canoni di locazione dagli stessi pagati;
46.051, 46.052 e 46.053 Fava, che introducono modifiche all'articolo 474 e seguenti del codice penale concernenti l'importazione di merci con segni falsi;
46.054 Fava, che introduce disposizioni finalizzate a trasferire alla Scuola Superiore Amm. Interno le funzioni della Scuola Superiore per i dirigenti della PA locale e delle Scuole regionali e interregionali, con soppressione di queste ultime;
46.055 Fava, che introduce modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 185/2008 in materia di certificazione dei debiti degli enti locali;
46.056 Montagnoli, che introduce disposizioni in tema di gestione dei servizi di tesoreria degli enti locali minori;
46.057 Fava, che introduce modifiche all'articolo 2, commi 272-274, della legge 244/2007 in materia di realizzazione di impianti sportivi;
46.058 Beccalossi e Santelli, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 riguardanti la determinazione del corrispettivo dell'atto di cessione nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità;
46.059 Vignali e 46.034 Fadda, che recano modifiche alla legge 580/1993 concernenti

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i soggetti partecipanti alle riunioni dell'organo amministrativo dell'Unioncamere;
46.060 Vignali, che introduce disposizioni in materia di cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese;
46.061 Vignali, che introduce disposizioni in materia di iscrizione nel registro delle imprese dei provvedimenti di confisca dei beni emessi dall'ago;
46.062 Lulli, che reca modifiche alla legge 59/1992 concernenti la iscrizione all'albo delle società cooperative edilizie;
46.063 Lulli che reca modifiche alla al DL 5/2009 concernenti il contratto di rete di imprese;
46.064 Vico e 46.071 De Micheli, che recano modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti le verifiche periodiche delle attrezzature delle imprese;
46.065 Froner e 46.077 Vignali, che recano modifiche alle leggi 1/1990 e 174/2005 concernenti l'attività di estetista e acconciatore;
46.066 Gnecchi, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 in tema di detrazioni fiscali per recupero del patrimonio edilizio;
46.067 De Micheli, che reca modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti la consultazione telematica dei rappresentanti della sicurezza sul luogo di lavoro da parte del datore di lavoro;
46.068 De Micheli, che reca modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti la sorveglianza sanitaria e i rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale;
46.069 De Micheli, che reca modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti il documento di valutazione dei rischi;
46.070 De Micheli, che reca modifiche a diverse disposizioni del decreto legislativo 81/2008 concernenti comunicazioni e notifiche;
46.072 De Micheli, che reca modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti alcuni adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro per prestazioni lavorative di breve durata;
46.073 De Micheli e 46.076 Vignali, che recano modifiche al RDL 246/1938 concernenti esenzioni dal canone di abbonamento speciale alla televisione;
46.075 Vignali, che reca modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti la qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi nel settore dell'edilizia in relazione alla tutela della sicurezza sul lavoro;
Lorenzin 47.1 e 47.23, che rivedono la disciplina in materia di identificazione e registrazione dell'utenza dei servizi internet;
Lorenzin 47.27, che interviene in materia di procedure semplificate per la installazione di impianti radioelettrici;
Gentiloni 47.30, che detta disposizioni in materia di misuratori fiscali integrati in rete;
Beltrandi 47.035, che modifica la disciplina in materia di divieto di arrecare danno o disturbi ai servizi di comunicazione elettronica;
Beltrandi 47.037, che interviene in materia di IVA sul libro su supporto non cartaceo;
Beltrandi 47.038, che prevede obblighi per chi distribuisca contenuti audiovisivi;
Beltrandi 47.040, che reca modifiche al codice del consumo;
Beltrandi 47.041, che reca una delega legislativa;
Beltrandi 47.042 e 47.043, che modifica la disciplina in materia di protezione di diritti d'autore;
Beltrandi 47.036, in materia di determinazione dei diritti amministrativi e contributi per le reti pubbliche di comunicazione;

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Beltrandi 47.039, che prevede obblighi per le società che operano nel settore della vendita, distribuzione e intermediazione dei diritti di autore relativi allo sfruttamento di opere dell'ingegno on line;
Fava 47.015, che interviene in materia di commercio elettronico di merci contraffatte o piratate;
Fava 47.017, che reca norme in materia di deposito di contratti sottoscritti con firma digitale;
Baldelli 47.01, che prevede l'assunzione da parte delle amministrazioni dello Stato di personale dirigente da destinare all'area informatica;
Raisi 47.05, che detta norme di interpretazione autentica in materia di canone televisivo;
Laffranco 47.08 e 47.011, che prevedono che la plusvalenza derivante dall'incasso ella misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 220 del 2010 non concorre alla determinazione del reddito imponibile;
Laffranco 47.010, che prevede un finanziamento per la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
Lulli 47.012, che reca una definizione di piccole imprese innovative;
Moffa 47.013, che reca misure a favore dei dirigenti scolastici meritevoli;
Laffranco 47.09, Galletti 47.03 e Ciman 47.014, in materia di definizione del piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre;
Cimadoro 47.02, in materia di promozione delle transazioni on line;
Lorenzin 48.2 che, modificando il recente decreto-legge c.d. «proroga termini», dispone una deroga al limite relativo alle spese per il personale di ruolo delle università statali, in rapporto al Fondo di finanziamento ordinario delle università;
Meloni 48.3, che introduce una deroga in materia di prove degli esami di Stato per l'esercizio di talune professioni, per i possessori di titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente la riforma dei cicli universitari (decreto ministeriale n. 509/1999);
Ghizzoni 49.25, che differisce il termine di applicazione del divieto di assunzione di personale nelle università nel caso di superamento del rapporto spese per il personale/FFO, per alcune fattispecie di chiamate;
Ghizzoni e altri 49.26, che autorizza le università che avevano avviato concorsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 180/2008 (legge n. 1/2009) a completare le procedure di assunzione, a tal fine prorogando, per le stesse, il termine di applicazione del divieto di assunzione nel caso di superamento del rapporto spese per il personale/FFO;
Mantini 49.27 che, modificando la legge 240/2010, dispone alcune chiamate con priorità nelle università;
Formisano e altri 49.28, che reca una disposizione di proroga delle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso ai fini della presa di servizio di soggetti idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e II fascia;
Goisis 49.9, che modifica la disciplina degli assegni di ricerca recata dall'articolo 22 della L. 240/2010;
Caparini 49.10, che modifica la disciplina in materia di diritto allo studio di cui alla legge n. 390/1991 (peraltro oggetto di revisione, ai sensi della L. 240/2010, con lo schema di decreto legislativo n. 436);
Zazzera e altri 49.6 che aggiunge una disposizione che sospende l'applicazione della quota premiale dell'FFO;
De Pasquale 50.8 che aggiunge e abroga disposizioni in materia di inquadramento del personale ATA e ITP;

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Siragusa 50.9 che aggiunge disposizioni relative all'inquadramento del personale LSU impiegato nelle scuole;
Di Biagio e altri 50.02 che aggiunge disposizioni riguardanti i percorsi di tirocinio formativo attivo per l'accesso all'insegnamento;
Fava e altri 50.7 che aggiunge disposizioni in materia di compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
Pelino 50.0.1 che reca nuove disposizioni in materia di dirigenza scolastica;
De Pasquale 52.02, che riguarda l'equiparazione del diploma ISEF alla laurea;
Levi ed altri 52.03, che riguarda l'adozione dei libri di testo nelle scuole;
Briguglio 52.01, che dispone misure agevolative ai fini dell'iscrizione a nuovi corsi universitari per i dirigenti scolastici che abbiano i requisiti indicati;
Fava 53.5, che istituisce un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO (energy saving company);
Ghizzoni 53.14, limitatamente al comma 9, volto a escludere dal saldo finanziario del patto di stabilità interno le spese sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica;
Montagnoli 53.7 volto a escludere dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie con fonti rinnovabili;
Di Biagio 53.05, che reca modifiche al decreto legislativo n. 79 del 1999 concernenti la definizione di autoproduttore nei casi di produzione di energia da fonti rinnovabili;
Fava 53.04, volto a disciplinare un piano di interventi in materia di edilizia carceraria;
Misiti ed altri 53.02, in quanto interviene sulla disciplina delle supplenze a tempo determinato del personale docente e ATA della scuola;
Misiti ed altri 53.0.1, in quanto interviene sulle disposizioni relative alle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente e ATA della scuola;
Misiti ed altri 53.0.3, in quanto fa salvo le norme concernenti il personale scolastico nell'ambito della disciplina sulla mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni;
55.01 De Pasquale recante che fissa al 31 dicembre 2014 l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti;
56.1 Cosenza, che introduce nuove disposizioni per la concessione a cooperative di giovani di terreni demaniali improduttivi o abbandonati;
56.2 Borghesi, concernente la soppressione dell'Enit e di altri organismi e il trasferimento delle relative funzioni alla Presidenza del Consiglio;
56.4 Chiappori, 56.04 De Micheli, 56.012 Galli e 56.013 Formisano, che introducono modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 concernenti la qualificazione come interventi di nuova costruzione per alcune tipologie di interventi su strutture ricettive all'aperto;
56.6 Fava, che introduce modifiche al decreto legislativo 79/2011 concernenti la definizione quali imprese turistiche di talune tipologie di imprese e la previsione di particolari regimi per talune tipologie di imprese turistiche;
56.7 Bitonci, che introduce modifiche al DL 201/2011 concernenti la registrazione delle persone alloggiate presso strutture ricettive;
56.8 D'Amico, che introduce modifiche al decreto legislativo 23/2011 concernenti l'utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno;
56.9 Bitonci e Vanalli, che introduce disposizioni sulla esclusione dal patto di stabilità per le spese di messa in sicurezza di edifici scolastici;

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56.10 Bitonci e Vanalli che introduce disposizioni sulla esclusione dal patto di stabilità per le spese dei comuni a favore delle attività del settore sociale;
56.11 Bitonci e Vanalli che introduce disposizioni sulla esclusione dal patto di stabilità per le spese dei comuni per l'utilizzo dei «voucher»;
56.12 Bitonci e Vanalli che introduce disposizioni sulla esclusione dal patto di stabilità per le spese dei comuni per l'incremento di personale addetto alla sicurezza;
56.01 Fava, che modifica il RD 773/1931 introducendo nuove modalità di registrazione delle persone alloggiate in esercizi alberghieri;
56.02 e 56.03 Fava, concernenti lì introduzione di un regime di cedolare secca per i canoni di locazione a finalità turistica;
56.05 Meta, che detta interpretazione autentica di norme del decreto legislativo 23/2011 in materia di Imu sulle aree demaniali marittime dei porti;
56.09 Meta, che introduce modifiche alla legge 84/1994 concernenti la durata degli organi delle autorità portuali;
56.010 Meta, che introduce esenzioni dal regime di tesoreria di cui all'articolo 35 del DL 1/2012 per le autorità portuali;
56.011 Meta, concernenti particolari esenzioni per le concessioni rilasciate da autorità portuali;
Osvaldo Napoli 57.7 in materia di adempimenti fiscali relativi alla ricarica di accumulatori elettrici per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica;
Fava 57.10 che reca una modifica al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, prevedendo disposizioni per la deliberazione dello stato di emergenza in caso di grave difficoltà nella realizzazione di opere di interesse strategico;
Lupi 57.17 che prevede la determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tariffe agevolate per soggetti con basso reddito;
Romani 57.15 che esclude dalla procedura di bonifica di competenza del Ministero dell'ambiente quelle relative alla rete di distribuzione carburanti e in materia di scarico delle acque di falda;
Froner 57.20 che esenta dall'accisa l'energia elettrica impiegata per alimentare le infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici e limita l'applicazione dell'IVA in relazione ai mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di ricarica;
Di Biagio 57.19 che estende l'applicazione della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fino a una determinata potenza e parifica, ai fini della disciplina dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti alimentati a biomasse, biogas e biocombustibili fino a una determinata potenza agli impianti termici;
Fava 57.0.2 che prevede l'applicazione di un corrispettivo relativamente all'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile, ad esclusione degli impianti idroelettrici.
Di Biagio 57.03 che riduce al 10 per cento l'aliquota IVA applicata ai contratti servizio energia «Plus» (un contratto servizio energia che rispetta requisiti ulteriori in materia di efficienza energetica);
Testa 57.0.5 che introduce interventi di semplificazione degli adempimenti fiscali relativi alla ricarica di accumulatori per veicoli elettrici;
Testa 57.0.6 che modifica gli allegati del decreto ministeriale 20 luglio 2004 in materia di disciplina delle pompe di calore;
Romani 58.3, che prevede di subordinare le erogazioni di contributi ad imprese operanti nel settore dell'energia elettrica finanziati a valere sulla componente

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del prezzo e delle tariffe all'adempimento da parte di tali imprese degli obblighi informativi e comunicativi;
Simonetti 58.1 che dispone in materia di assunzione di mutui da parte di comuni e province;
Romani 58.4 e analogo Froner 58.6, che prevedono disposizioni in materia di progettazione di impianti di produzione di energia termica in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti;
Froner 58.5 che reca disposizioni sul rendimento termico dei nuovi generatori di calore installati nelle zone termiche E ed F;
Froner 58.7 che reca disposizioni sugli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari;
Di Biagio 58.8, che reca disposizioni concernenti le specifiche dei sistemi di distribuzione elettrica chiusi;
Contento 58.0.1, che reca una serie di disposizioni sull'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (offerte contrattuali; fatturazione delle forniture; rimborsi ai clienti; gestione della lettura);
Montagnoli 58.0.7, che prevede norme sull'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel caso di enti locali che abbiano procedimenti di gare in corso;
Di Biagio 58.0.3 che reca disposizioni sugli impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerativo;
Di Biagio 58.0.5 che reca disposizioni in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
Marchioni 58.0.6 che prevede l'istituzione di sportelli decentrati del turista;
Delfino 58.0.7, che dispone l'obbligo di passaggio per il passaggio di tubazioni di gas ai proprietari di strade private;
Vignali 58.0.8 che reca disposizioni in materia di attuazione dello sportello unico doganale e del funzionamento degli uffici doganali;
Margiotta 58.09 che reca disposizioni sui componenti dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
Vignali 58.010 che reca disposizioni per lo sviluppo della navigazione interna;
Pagano 59.4 e analogo Pagano 59.5 che introducono disposizioni concernenti le sanzioni in materia di omessa, incompleta o infedele comunicazione di minusvalenze, nonché la proroga dei termini per l'effettuazione di tali comunicazioni;
Fava 59.0.1 che prevede la gratuità delle transazioni effettuate con sistemi elettronici di pagamento;
Quartiani 59.02 che reca disposizioni sul regime IMU per le cooperative edilizie e gli ex IACP;
Quartiani 50.03 sul regime IMU degli alloggi sociali;
Bitonci 59.04, che reca disposizioni in favore delle imprese coinvolte nella crisi socio-politica in Libia;
Bitonci 59.05 che prevede una moratoria per i pagamenti di quote di mutui delle imprese;
Barani 60.1 che interviene sulla definizione delle attività commerciali marginali svolte dalle associazioni di volontariato;
Lolli 60.038 che dispone che il divieto di effettuare spese per missioni, anche all'estero, salvo specifiche tipologie, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, non si applica al comune dell'Aquila;
Lolli 60.039 che dispone che il limite alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, non si applica al comune dell'Aquila;
Lolli 60.034 che dispone che il limite al ricorso di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,

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previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, non si applica al comune dell'Aquila;
Lolli 60.035 che dispone che il divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, non si applica al comune dell'Aquila;
Lolli 60.037 che dispone che le previsioni dell'articolo 10, comma 20, del decreto-legge n. 98 del 2010, non si applicano al comune dell'Aquila;
Lolli 60.036 che dispone che le previsioni dell'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2010, non si applicano al comune dell'Aquila;
Lolli 60.042 che dispone la non applicabilità dei principi di contenimento della spesa di personale per utilizzare la somma stanziata dall'articolo 2, comma 3-sexies del decreto-legge n. 225 del 2010;
Lolli 60.041 che dispone la non applicabilità delle norme relative al patto di stabilità interno al comune dell'Aquila in considerazione degli eventi sismici del 2009;
Turco 60.040 che interviene in materia di esclusione dall'obbligo di soppressione in favore dei consorzi costituiti tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali;
Beltrandi 60.043 che interviene in materia di assegnazione delle frequenze destinate ad impianti di telecomunicazione;
Beltrandi 60.044 che reca l'annullamento del bando e del disciplinare di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre;
Pagano 60.045 che interviene in materia di esenzione dall'imposta di bollo dovuta sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria;
Garagnani 60.01 volto a ripristinare la figura del segretario presso ogni comune;
Garofalo 60.046 che prevede una delega legislativa al Governo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel settore portuale marittimo, e del trasporto marittimo e del trasporto ferroviario;
Garofalo 60.02 che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e prevede una delega legislativa al Governo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel settore portuale marittimo, e del trasporto marittimo e del trasporto ferroviario;
Caparini 60.03 che reca disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione;
Caparini 60.05 volto ad escludere la vendita per corrispondenza ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico;
Caparini 60.06 che reca disposizioni per la privatizzazione della RAI;
Caparini 60.07 che riguarda la destinazione del piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre;
Caparini 60.08 che riguarda le modalità di finanziamento del sistema televisivo locale;
Caparini 60.09 che prevede versamenti alle regioni derivanti dagli introiti del canone RAI e della tassa di concessione governativa;
Caparini 60.010 che intervengono sulla normativa vigente in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

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Caparini 60.011 volto a disciplinare le definizioni di opera cinematografica, filmica o film e di opera audiovisiva;
Caparini 60.012 che interviene nell'ambito dei meccanismi di finanziamento del fondo unico per lo spettacolo per le attività cinematografiche;
Caparini 60.013 che richiama i requisiti delle opere che rientrano nella categoria di opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana;
Caparini 60.014 che interviene in materia di composizione della Commissione per la cinematografia;
Caparini 60.015 che prevede un termine entro il quale il ministero per i beni e le attività culturali emani un decreto per stabilire i limiti all'uso didattico e scientifico di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate;
Caparini 60.016 volto a trasferire i compiti e le funzioni dell'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori alla SIAE;
Caparini 60.017 volto ad uniformare alla aliquota del 4 per cento tutti i libri anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica;
Caparini 60.018 volto a prevedere la competenza e l'erogazione delle sanzioni da parte delle Autorità per le comunicazioni per le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo n. 9 del 2008;
Caparini 60.019 che riguarda le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale;
Caparini 60.020 volto a prevedere la competenza e l'erogazione delle sanzioni da parte delle Autorità per le comunicazioni e le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale;
Caparini 60.021 volto a prevedere che il Ministero per l'economia e le finanze stili un elenco degli apparecchi televisivi ed individui la tipologia dei soggetti tenuti al relativo pagamento;
Caparini 60.022 che prevede la soppressione delle comunità montane;
Caparini 60.023 che prevede la soppressione dei consorzi di bonifica;
Caparini 60.024 che prevede la soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani;
Caparini 60.025 che prevede la soppressione delle prefetture uffici territoriali del Governo;
Caparini 60.026, che reca misure a tutela della filiera della nautica da diporto;
Caparini 60.027 e 60.028, che intervengono in materia di defiscalizzazione delle misure di compensazione alle televisioni locali;
Torazzi 60.029, che dispone la compensazione dei crediti verso la Pubblica amministrazione;
Torazzi 60.030, che interviene sul limite di volume di affari per l'applicazione del meccanismo dell'IVA e consente al destinatario di registrare la fattura al momento del pagamento del corrispettivo;
Torazzi 60.031, che definisce per le imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti;
Bragantini 60.032, volto ad escludere i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti dalla disposizione che prevede l'impossibilità di nominare amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratori degli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della medesima società;
Fava 60.033, che istituisce un fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione dei mutui da parte di giovani coppie o nuclei

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familiare monogenitoriali con figli minori per favorire l'acquisto della prima casa;
Bitonci 61.6, concernente le modalità di sottoscrizione e iscrizione nel registro delle imprese dei contratti di trasferimento di azienda;
Bitonci 61.5, in materia di determinazione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario;
Vignali 61.9, in materia di limiti alla professione del diritto sulle opere del disegno industriale;
Montagnoli 61.7, concernenti la qualificazione dei canoni di leasing ai fini del fatto di stabilità;
Vanalli 61.3, concernente deroghe alle disposizioni sul patto di stabilità, relative al pagamento dei residui passivi in conto capitale;
Torazzi 61.2, che disciplina rimborsi spese dovuti dagli enti impositivi agli agenti della riscossione per procedere infruttuose;
Simonetti 61.4, che abroga le disposizioni relative ai limiti all'indebitamento degli enti locali.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia l'intenzione di presentare ricorsi nei confronti dei giudizi di ammissibilità degli emendamenti, in relazione ai quali chiede un congruo periodo di sospensione dei lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, risponde all'onorevole Fava che sarà concesso un congruo termine onde presentare gli eventuali ricorsi. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.20.

Donato BRUNO, presidente, avverte che è stato fissato alle ore 11.45 il termine per la presentazione di eventuali istanze di revisione dei giudizi di ammissibilità degli emendamenti.

Manlio CONTENTO (PdL), con riguardo al giudizio di ammissibilità degli emendamenti, osserva, anche in relazione alla recente sentenza della Corte costituzionale, l'importanza della determinazione della materia da effettuarsi con specifico riguardo alle finalità del provvedimento, così come si evincono dal preambolo al provvedimento stesso. Invita, quindi, a rivedere il giudizio di ammissibilità sul suo emendamento presentato all'articolo 58, volto a semplificare il rapporto tra produttore e consumatore, in modo assolutamente coerente con le finalità del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), ritenendo necessario un maggior tempo per la presentazione delle istanze di revisione sui giudizi di ammissibilità degli emendamenti, chiede che il relativo termine sia fissato alle 12.30.

Donato BRUNO, presidente, d'intesa con il presidente Dal Lago, ritiene che il termine per le istanze di revisione possa essere posticipato alle 12.30.

Raffaele VOLPI (LNP), richiamando il contenuto della lettera inviata la scorsa settimana alle Camere dal Presidente della Repubblica, chiede al Governo di ritirare il provvedimento d'urgenza. Sottolinea che il preambolo, in cui sono indicate le finalità del decreto-legge, o è parte del provvedimento o altrimenti esso dovrebbe essere ritirato.
In merito ai criteri di ammissibilità, richiama il parere del Comitato della legislazione, che ha evidenziato un difetto di coordinamento del testo in esame con la legislazione vigente: sono state inserite molte materie che avrebbero potuto essere più opportunamente essere oggetto di altri disegni di legge. In questo caso, siamo di fronte ad un decreto-legge omnibus, per il quale si rende necessaria la revisione dei criteri di ammissibilità che, a suo giudizio, dovrebbero essere meno rigidi. Il Comitato ha rilevato altresì che nel testo in esame vi sono norme derogatorie senza richiamare le norme derogate, mentre altre

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disposizioni implicano effetti finali destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato nel tempo rispetto alla loro entrata in vigore. Da queste osservazioni, risulta evidente come il provvedimento in esame non risponda ai requisiti costituzionali di necessità e di urgenza e, pertanto, dovrebbe essere immediatamente ritirato, anche per rispettare il richiamo del Presidente della Repubblica.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea preliminarmente che la Camera affronta per la prima volta l'esame di un provvedimento d'urgenza dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e la lettera del Presidente Napolitano. Se la Corte costituzionale ritiene che il criterio di omogeneità sia vincolante per il Parlamento nella conversione di un decreto-legge, è necessario che anche il Governo tenga conto di questo principio nell'adozione dei provvedimenti d'urgenza.
Ricordato che il principio di omogeneità non è stabilito in Costituzione, ma dalla legge n. 400 del 1988, rileva che il Governo non è arbitro nel fissare il perimetro entro il quale deve essere definito questo principio. Invita, pertanto, le Commissioni e il Governo a valutare meglio il presupposto dell'omogeneità e non solo quello della necessità ed urgenza di un decreto-legge.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che il criterio di omogeneità deve essere valutato alla luce della finalità del decreto-legge. In questo caso, la finalità del testo in esame è evidente e unitaria: la crescita del Paese; tuttavia, i mezzi per perseguirla sono disomogenei perché si assume che gli interventi di semplificazione abbiano intrinsecamente una finalità unitaria. Ritiene che il criterio dell'omogeneità non possa essere distinto dalla finalità primaria del decreto-legge.
Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità delle proposte emendative, sottolinea che essi dovrebbero essere più ampi, tenendo conto delle finalità di semplificazione che il provvedimento persegue, e non delimitati al perimetro stabilito dal Governo.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, essendo pervenuta una richiesta il tal senso, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, ritiene che il criterio per la revisione dell'ammissibilità degli emendamenti sui quali sarà presentato ricorso debba basarsi sugli effetti reali delle semplificazioni in essi contenute. Sottolinea che Parlamento e Governo stanno utilmente cooperando in direzione di una semplificazione che riesca ad investire più realtà istituzionali e produttive per favorire la crescita del Paese.

Enzo RAISI (FLpTP) auspica una revisione dei criteri di ammissibilità che giudica eccessivamente rigidi.

Donato BRUNO, presidente, riguardo alla possibilità di ricorrere, nella valutazione di ammissibilità, al criterio teleologico, che consentirebbe di considerare ammissibili tutti gli emendamenti ispirati ad una finalità di semplificazione, ritiene che tale possibilità, anche alla luce dei precedenti in materia, debba ritenersi esclusa.
Giova richiamare, in proposito, con riferimento al decreti-legge, quanto evidenziato nelle sedute del 31 gennaio 2007 e del 22 maggio 2008 dal Presidente della Camera.
In tali occasioni è stato, infatti, ricordato come tale principio conosce, in via eccezionale, la sola deroga relativa ai decreti-legge in materia di proroga dei termini e ai decreti-legge collegati alla manovra di finanza pubblica, per i quali, in ragione del loro specifico carattere, oltre al criterio materiale si applica anche un criterio finalistico.
Sottolinea, infine, come sia la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 22 del 2012, sia il Presidente della

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Repubblica, nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere alcuni giorni fa, hanno fatto riferimento, con riguardo allo specifico caso dei decreti-legge di proroga dei termini, alla necessità di non ritenere sufficiente una generica finalità di proroga non collegata con l'oggetto e spesso neppure con la materia e le finalità del provvedimento di urgenza.
Il ricorso al suddetto criterio finalistico, con riguardo al provvedimento in esame, darebbe luogo ad una estensione illimitata dell'oggetto del decreto, in contrasto con la necessità - richiamata dalla predetta sentenza della Corte Costituzionale ed dalla lettera del Presidente della Repubblica - di contenere in modo rigoroso l'innesto dell'ordinaria funzione legislativa nell'iter di conversione di un decreto-legge.

Enzo RAISI (FLpTP), nel condividere il richiamo del Presidente della Repubblica in merito alla omogeneità dei decreti-legge, ribadisce che nella valutazione delle proposte emendative in esame sono stati adottati criteri eccessivamente severi.

Donato BRUNO, presidente, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti dichiarati ammissibili riferiti ai primi dieci articoli del decreto-legge.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Brunetta 1.4 e contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 1, dichiarati ammissibili.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere contrario sull'emendamento Brunetta 1.4, concordando con il parere espresso dal relatore sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 1.

Beatrice LORENZIN (PdL) ritira il suo emendamento 1.3.

Giovanni FAVA (LNP) chiede di iniziare a votare gli emendamenti, dopo la decisione sui ricorsi sulle le ammissibilità.

Donato BRUNO, presidente, ribadisce che si passa alle votazioni dei soli emendamenti giudicati ammissibili, sui quali i relatori e il Governo hanno espresso il loro parere.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede ai relatori e al Governo di motivare il parere espresso sull'emendamento Brunetta 1.4.

Donato BRUNO, presidente, precisa che è nella discrezione del rappresentante del Governo e dei relatori dare motivazione del parere espresso.

Le Commissioni approvano l'emendamento Brunetta 1.4 (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente, avverte che si passa all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 2.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi ammissibili riferiti all'articolo 2. Avverte che i relatori valuterebbero favorevolmente anche l'articolo aggiuntivo Fava 2.03, che è stato però dichiarato inammissibile, a condizione che venisse riferito all'articolo 1 e vi fosse soppressa la lettera b).

Giovanni FAVA (LNP) si dichiara disponibile alla riformulazione e chiede la riammissione del suo articolo aggiuntivo.

Giovanni FAVA (LNP) si dichiara disponibile alla riformulazione del suo articolo aggiuntivo nel senso prospettato dai relatori e ne chiede la riammissione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritira il suo emendamento 2.6.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che normalmente, quando si esaminano provvedimenti

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di questa complessità e sui quali sono stati presentati così tanti emendamenti, è prassi in alcune Commissioni dare modo ai gruppi di segnalare ai relatori e al Governo gli emendamenti che ritengono più rilevanti.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la prassi cui ha fatto riferimento il deputato Borghesi è seguita dalla Commissione bilancio quando esamina provvedimenti di particolare complessità e che il regolamento tuttavia non prevede una sede o una fase di mediazione tra i gruppi, i relatori e il Governo diversa della seduta formale. Avverte pertanto che chi ritiene di dover segnalare ai relatori e al Governo proposte emendative particolarmente rilevanti dovrà farlo quando si passa all'esame degli articoli cui le proposte stesse sono riferite.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) fa presente che la prassi cui ha fatto cenno il deputato Borghesi è seguita anche nella X Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia allora che interverrà su tutti gli articoli ai quali il suo ha presentato emendamenti che giudica rilevanti.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 3.8, a condizione che si riformulato nei termini che saranno indicati dal Governo, e sull'emendamento Brunetta 3.5. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.4 dei relatori e chiede l'accantonamento degli identici emendamenti De Micheli 3.9 e Peluffo 3.10. Avverte che i relatori valutano favorevolmente anche gli articoli aggiuntivi Bressa 3.017 e Ventura 3.018, che sono stati dichiarati inammissibili. Esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 3.
Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che sull'emendamento Brunetta 3.5, sul quale si rimette alle Commissioni. Si riserva inoltre di indicare in un secondo momento la possibile riformulazione dell'emendamento Vignali 3.8.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento Vignali 3.8 è accantonato in attesa che il Governo definisca la proposta di riformulazione.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che il Governo dovrebbe esprimere il proprio parere su tutti gli emendamenti, evitando di rimettersi alle Commissioni per timore di essere posto in minoranza, come dianzi accaduto.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI chiarisce che - a differenza di quanto accaduto per l'emendamento precedentemente votato - sull'emendamento Brunetta 3.5 il Governo si rimette alle Commissioni perché, pur non condividendo la proposta, non ha speciali ragioni ostative contro di essa.

Renato BRUNETTA (PdL) ritira i suoi emendamenti 3.7 e 3.6.

Roberto ZACCARIA (PD) ritira il suo emendamento 3.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Brunetta 3.5 (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente, ricorda che gli identici emendamenti De Micheli 3.9 e Peluffo 3.10 sono stati accantonati su richiesta dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.4 dei relatori (vedi allegato 1).

Giovanni FAVA (LNP) chiede le ragioni del parere contrario sul suo articolo aggiuntivo 3.07, che illustra.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI osserva che l'articolo aggiuntivo Fava 3.07 introduce, dopo l'articolo 3 del decreto-legge, un articolo aggiuntivo che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo

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3, il che non appare congruo. Invita pertanto il deputato Fava a chiarire quali modifiche intenda apportare all'articolo 3 in modo che possano essere valutate.

Giovanni FAVA (LNP) chiede l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 3.07, riservandosi di evidenziare le modifiche che il suo gruppo intende apportare all'articolo 3.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che l'articolo aggiuntivo Fava 3.07 possa essere accantonato.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 Codurelli, a condizione che sia riformulato nei termini che saranno indicati dal Governo. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.2 dei relatori. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 4.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori. Per quanto riguarda l'emendamento Codurelli 4.3 chiarisce che il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato prevedendo il parere, anziché l'intesa, della Conferenza unificata e sopprimendo la previsione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che appare eccessivo, considerata la natura tecnica del decreto ministeriale cui fa riferimento la norma.

Lucia CODURELLI (PD) riformula il suo emendamento 4.3 nei termini indicati dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Codurelli 4.3 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Fabio MERONI (LNP) illustra il suo emendamento 4.1, che tende a semplificare la vita delle persone anziane o disabili, eliminando alcune lungaggini burocratiche inutili.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa presente che la lettera a) dell'emendamento Meroni 4.1 reca una norma già prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto in esame. Per quanto riguarda invece la lettera b) dell'emendamento in esame, chiarisce che il parere del Governo è contrario soltanto perché è inopportuno prevedere con legge la modifica di un decreto ministeriale, e non perché il vi sia contrarietà al merito della proposta.

Fabio MERONI (LNP) chiede al Governo se sia disponibile ad accogliere un ordine del giorno su questo punto.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si riserva di valutare la questione in modo più approfondito, fermo restando che essa appare ragionevole.

Fabio MERONI (LNP) ritira il suo emendamento 4.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.2 dei relatori (vedi allegato 1).

Antonio BORGHESI (IdV), premesso che il suo gruppo è favorevole al provvedimento nel suo complesso e ha presentato emendamenti non ostruzionistici, illustra il suo articolo aggiuntivo 5.02, che tende a dare effettività al principio della pubblicità e trasparenza dei dati della pubblica amministrazione e che può, a suo avviso, avere un impatto positivo anche sulla crescita economica, e ne chiede l'accantonamento.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Lo Moro 5.1. Precisa di essere consapevole del fatto che tale emendamento è stato presentato in accoglimento del parere del Comitato per la legislazione. Rileva peraltro che il Governo ed i relatori stanno esaminando con attenzione tale parere ed hanno predisposto alcuni emendamenti che ne recepiscono parte dei rilievi, in modo tuttavia da evitare di interferire con quegli strumenti normativi che consentono di raggiungere

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le finalità di semplificazione che sono alla base del provvedimento in esame.
Invita quindi al ritiro, preannunciando altrimenti il parere contrario, dell'emendamento Bragantini 5.9, degli identici emendamenti Osvaldo Napoli 5.2 e Froner 5.16, nonché degli emendamenti Bragantini 5.10, Osvaldo Napoli 5.4, D'Amico 5.7, Bitonci 5.8 e 5.13, degli identici emendamenti Froner 5.17 e Osvaldo Napoli 5.5, nonché degli articoli aggiuntivi Borghesi 5.02, che andrebbe più opportunamente riformulato per riferirlo all'articolo 47 sull'agenda digitale, e D'Amico 5.03. Esprime parere favorevole sull'emendamento Naccarato 5.18.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD) apprezza la disponibilità preannunciata dal relatore a tenere conto del parere del Comitato per la legislazione. Rileva peraltro che emerge una contraddizione rispetto a quanto evidenziato dal ministro Patroni Griffi nel corso della discussione, quando ha sottolineato l'opportunità di non intervenire con lo strumento del decreto-legge su una fonte secondaria. Segnala infatti che, come evidenziato dal Comitato per la legislazione nel proprio parere, vi sono diverse norme, a partire dal comma 1 dell'articolo 5, in cui il decreto-legge interviene direttamente su fonti secondarie. Occorre quindi assicurare la necessaria coerenza.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si riserva di svolgere ulteriori verifiche sulla questione testé rappresentata dal deputato Zaccaria.

Doris LO MORO (PD) ritira il proprio emendamento 5.1 alla luce del parere espresso dai relatori e dal Governo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa proprio l'emendamento Marinello 5.14 e lo ritira alla luce del parere espresso dai relatori e dal Governo.

Matteo BRAGANTINI (LNP), intervenendo in ordine al proprio emendamento 5.9, ne illustra il contenuto e chiede ai relatori ed al Governo di riconsiderare il parere espresso. Pur concordando infatti pienamente sulla necessità di semplificare ed accelerare i procedimenti della pubblica amministrazione in favore dei cittadini, evidenzia come la previsione di due soli giorni lavorativi per il cambio di residenza siano eccessivamente esigui. Se infatti i funzionari del comune e i vigili urbani devono effettuare tutti i controlli necessari per procedere a tale modifica, è più opportuno mantenere il termine di 30 giorni così da evitare che eventuali questioni insorgano dopo il rilascio del cambio di residenza, con conseguenti appesantimenti ed avvio di nuove procedure.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) sottolinea come occorra partire da una concezione del tutto differente: il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini si basa sull'autocertificazione, che non si fonda su verifiche preventive, ma solo eventualmente su accertamenti successivi. Diversamente, verrebbero demoliti i principi che sono alla base della filosofia di semplificazione.

Alberto TORAZZI (LNP) ricorda come la questione fosse stata già posta nel corso della discussione generale del provvedimento ed il Ministro si era riservato di svolgere ulteriori approfondimenti. Chiede quindi di accantonare l'emendamento Bragantini 5.9 così da poter valutare, con i relatori ed il Governo, una possibile riformulazione che consenta di fissare un termine più congruo di quello di due giorni lavorativi, attualmente previsto dal decreto-legge. Un termine troppo breve rischierà infatti di dare luogo a più contenzioso e lavoro rispetto agli obiettivi di semplificazione che sono alla base della norma.

Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea come non si tratti di una questione che attiene alla semplificazione ed al rischio di

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appesantire le procedure, investendo profili più complessi e profondi.
Ricorda, infatti, che per accogliere la richiesta di cambio di residenza occorre svolgere specifiche verifiche che attengono anche all'alloggio del richiedente. Per svolgere tutte le necessarie verifiche già adesso molti comuni impiegano anche meno di 30 giorni ma certamente più di due giornate lavorative, anche alla luce del crescente numero di richieste da parte di cittadini extracomunitari. Ribadisce quindi l'opportunità di prevedere il termine di 30 giorni entro il quale concludere il procedimento.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI comprende le osservazioni svolte. Ritiene peraltro opportuno richiamare quanto evidenziato dalla deputata Lanzillotta sulla ratio che è alla base della norma in questione. L'intenzione infatti è quella di consentire a ciascuno di dichiarare qual è la propria residenza, ferma restando la necessità della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per consentire l'iscrizione anagrafica. Il cambio di residenza è quindi riconnesso alla dichiarazione del soggetto interessato e solo successivamente saranno verificati i requisiti previsti dalla legge ed eventualmente contestati con l'irrogazione delle sanzioni previste.
Conferma dunque il parere già espresso sull'emendamento Bragantini 5.9.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che, mentre per il domicilio vi è una dichiarazione che lo attesta, per la residenza è previsto che venga effettuata una richiesta da parte del soggetto interessato.

Matteo BRAGANTINI (LNP) segnala come alla dichiarazione di residenza siano correlati ulteriori effetti giuridici, quale l'iscrizione per i figli negli asili nido con dei punteggi specifici e aggiuntivi per i residenti. Sottolinea pertanto che, nel momento in cui si venga ad accertare che le dichiarazioni rese non sono veritiere, si sommerebbero ulteriori questioni giuridiche con la necessità di nuovi passaggi che coinvolgono anche altri organi dello Stato. Evidenzia come si tratti di una questione da non sottovalutare e sottolinea, in aggiunta al collega Vanalli, come la residenza sia qualcosa in più rispetto al domicilio. Formula quindi nuovamente la richiesta di accantonamento del proprio emendamento 5.9.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, conferma il parere già espresso in precedenza.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira, quindi, l'emendamento Bragantini 5.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento Naccarato 5.18 (vedi allegato 1).

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'emendamento Osvaldo Napoli 5.2 e lo ritira.

Laura FRONER (PD) ritira il proprio emendamento 5.16.

Matteo BRAGANTINI (LNP) interviene in merito al proprio emendamento 5.10, che prevede che la comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 5 sia effettuata anche al comune di provenienza oltre che all'autorità di pubblica sicurezza.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Bragantini 5.10.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bragantini 5.10 (vedi allegato 1).

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'emendamento Osvaldo Napoli 5.4 e lo ritira.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra l'emendamento D'Amico 5.7 volto a richiamare nuovamente la procedura cui gli uffici dei comuni sono chiamati ad attenersi di fronte alle richieste di iscrizione anagrafica. Considerato infatti che vengono

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apportate modifiche al procedimento con il decreto-legge in esame, è opportuno richiamare gli elementi indispensabili che sono a carico della pubblica amministrazione, da tenere conto per la concessione della residenza.

Raffaele VOLPI (LNP) dichiara di aver sottoscritto l'emendamento Bitonci 5.8 e lo ritira.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira l'emendamento 5.13 a sua firma.

Alessandro NACCARATO (PD) ritira l'emendamento 5.17 a sua firma.

Giuseppe CALDERISI (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Osvaldo Napoli 5.5 e lo ritira.

Antonio BORGHESI (IdV) avanza la richiesta che l'articolo aggiuntivo 5.02 a sua firma sia accantonato per essere esaminato in relazione all'articolo 47.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, accede alla richiesta dell'onorevole Borghesi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il relatore.

Pierguido VANALLI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.03 a sua firma, che intende ampliare i termini per l'effettuazione delle verifiche anagrafiche e stabilisce i criteri e le condizioni che l'ufficiale di anagrafe deve richiedere per attestare l'idoneità abitativa.

Alberto TORAZZI (LNP) stigmatizza l'orientamento dei gruppi di maggioranza che sembrano avallare interventi normativi tesi a smantellare le norme sulla tutela della sicurezza. Esorta pertanto i colleghi del gruppo del PdL a porre particolare attenzione sui contenuti dell'articolo aggiuntivo Vanalli 5.03, di cui raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vanalli 5.03.

Donato BRUNO, presidente, passa quindi all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 6.

Oriano GIOVANELLI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti Froner 6.11 e Osvaldo Napoli 6.1, di identico contenuto, Osvaldo Napoli 6.2, Brunetta 6.7 e 6.8. Rileva che la prima parte dell'emendamento Borghesi 6.6 rientra nell'ambito dell'articolo 47; propone pertanto che sia accantonato per essere successivamente esaminato. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Borghesi 6.5 e Fontanelli 6.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Naccarato 6.12. Esprime parere contrario sull'emendamento Fava 6.14 e sull'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 6.02. esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi dei relatori 6.08 e 6.09. Esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Beltrandi 6.06 e Froner 6.012.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che l'emendamento Borghesi 6.6 possa essere accantonato.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa propri gli emendamenti 6.11, 6.7 e 6.8 e li ritira.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.5 a sua firma, che intende superare una specifica lacuna delle norme del codice dell'amministrazione digitale in ordine alla mancata previsione delle comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche per le quali la proposta emendativa contempla altresì specifiche sanzioni per le amministrazioni che non si adeguino nei tempi previsti.

Oriano GIOVANELLI (PD) conferma il parere contrario sull'emendamento Borghesi 6.5.

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Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime anch'egli il parere contrario del Governo sull'emendamento Borghesi 6.5.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira l'emendamento 6.5 a sua firma.

Alessandro NACCARATO (PD) ritira l'emendamento 6.9.

Francesco Saverio ROMANO (PT) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Naccarato 6.12.

Le Commissioni approvano l'emendamento Naccarato 6.12 (vedi allegato 1).

Giovanni FAVA (LNP) ritira l'emendamento 6.14 a sua firma.

Le Commissioni approvano gli articoli aggiuntivi 6.08 e 6.09 dei relatori (vedi allegato 1).

Maurizio TURCO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 6.06 a sua firma.

Alessandro NACCARATO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 6.012 a sua firma.

Donato BRUNO, presidente, passa quindi all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 7.

Oriano GIOVANELLI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento D'Amico 7.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Brunetta 7.3 subordinatamente ad una riformulazione del testo del seguente tenore: «sono rilasciate ove possibile in formato elettronico». Esprime parere contrario sull'emendamento Bragantini 7.1 e sull'articolo aggiuntivo Fava 7.01.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto TORAZZI (LNP), intervenendo sull'emendamento D'Amico 7.2, ritiene necessario che per gli stranieri la carta d'identità abbia una durata di validità analoga a quella del permesso di soggiorno, al fine di agevolare le attività di controllo delle forze dell'ordine.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa alle osservazioni dell'onorevole Torazzi evidenziando che l'emendamento intende superare l'eventuale paradosso di una carta d'identità per i cittadini stranieri valida oltre il termine di validità del permesso di soggiorno.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI assicura che il Governo approfondirà la questione, pur ritenendo non opportuna, in questa sede, una modifica normativa nei termini prospettati dall'emendamento D'Amico 7.2.

Alberto TORAZZI (LNP) ritira l'emendamento 7.2 a sua firma.

Le Commissioni approvano l'emendamento Brunetta 7.3 come riformulato (vedi allegato 1).

Matteo BRAGANTINI (LNP) esprime perplessità sulle ragioni di contrarietà manifestate dal Governo sui contenuti dell'emendamento 7.1 a sua firma, finalizzato a riunire in un unico documento la carta d'identità elettronica, la patente di guida, la carte regionale dei servizi e il tesserino del codice fiscale. Fa notare che tale innovazione produrrebbe indubbie semplificazioni e una riduzione di costi per la pubblica amministrazione. Sottolinea altresì che alcune regioni potrebbero già attivare tale documento unico.

Raffaele VOLPI (LNP), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Bragantini, sottolinea che diverse regioni hanno già superato le difficoltà attuative di ordine tecnico e potrebbero quindi procedere all'istituzione di un documento unico qualora la legge lo consentisse.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel ritenere apprezzabile la proposta emendativa Bragantini 7.1, dichiara di averla sottoscritta.

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Giovanni FAVA (LNP) sottoscrive anch'egli l'emendamento Bragantini 7.1.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, ritiene opportuno sottoporre la questione al Governo al fine di una più approfondita valutazione dei profili tecnici; sostiene tuttavia che allo stato non appare di agevole attuazione la predisposizione di un documento unico.

Pierguido VANALLI (LNP) precisa che talune regioni, e in particolare la Lombardia, sono già in grado di adottare un documento unico che integri più carte di servizi e che ciò risulterebbe sicuramente vantaggioso per i cittadini.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI ribadisce che la questione presenta talune difficoltà di ordine tecnico; la norma peraltro incide su più livelli di governo del territorio coinvolgendo ambiti di competenza statale, regionale e locale. Conferma pertanto il parere contrario del Governo sull'emendamento Bragantini 7.1.

Matteo BRAGANTINI (LNP), nel confermare che sotto il profilo tecnico è possibile attivare l'iniziativa del documento unico, paventa il rischio che specifiche criticità possano essere connesse alla gestione dei costi e all'affidamento dei bandi per la realizzazione delle carte che contengono i documenti attualmente in uso.

Giovanni FAVA (LNP) sottolinea l'importanza del documento unico ai fini della semplificazione amministrativa.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che l'introduzione del documento unico recata dall'emendamento Bragantini 7.1 consentirebbe alle regioni di avviare un ciclo virtuoso con evidenti vantaggi per i cittadini.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bragantini 7.1.

Donato BRUNO, presidente, passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) ritira il suo emendamento 8.5.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede ai relatori e al Governo le motivazioni del parere contrario espresso sul suoi emendamenti 8.2, volto a prevedere che, oltre alle domande per la partecipazione a concorsi e prove selettive, debbano essere inviati in formato elettronico anche i relativi allegati e copia di un documento di identità.

Giovanni FAVA (LNP) dichiara di aver sottoscritto l'emendamento Borghesi 8.2.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI sottolinea che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, la materia dovrebbe essere disciplinata a livello regolamentare. Propone di accantonare gli emendamenti Borghesi 8.2 e 8.3.

Giovanni FAVA (LNP) dichiara di aver sottoscritto anche l'emendamento Borghesi 8.3.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che possano essere accantonati gli emendamenti 8.2 e 8.3.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 8.1.

Donato BRUNO, presidente, secondo quanto convenuto all'inizio della seduta antimeridiana, rinvia il seguito dell'esame

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alla seduta fissata fin d'ora 15 minuti dopo le votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio scorso.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'esame del provvedimento riprenderà dall'articolo 9.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che l'atteggiamento non ostruzionistico fin qui seguito dal suo gruppo potrebbe terminare qualora si concretizzassero alcune voci secondo le quali il Governo si appresterebbe ad inserire tutta una serie di elementi modificativi tali da stravolgere il testo del provvedimento in esame. Una condotta simile, infatti, inficerebbe il ruolo che il Parlamento è deputato a svolgere, senza considerare i numerosi problemi relativi all'ammissibilità di tali modificazioni.

Donato BRUNO, presidente, fa presente di avere richiesto informazioni al riguardo al Governo, il quale ha solo la notizia della preparazione di un emendamento da parte del Ministero della giustizia.

Giovanni FAVA (LNP) riferisce, a titolo di cronaca, la notizia di un articolo dell'Agenzia Ansa, già diffusa nella giornata di ieri, dal titolo «Cancellata la tassa sulle rimesse», relativo ad affermazioni del Ministro Riccardi, che non risulta essere Ministro di grazia e giustizia.

Donato BRUNO, presidente, ribadisce il contenuto delle informazioni assunte dal Governo e, in ogni caso, fa presente che qualsiasi ulteriore emendamento sarà sottoposto all'ordinario vaglio di ammissibilità.

Antonio BORGHESI (IdV) riterrebbe più fruttuoso per i lavori delle Commissioni conoscere in anticipo, in ogni caso, quali potrebbero essere le parti del provvedimento su cui il Governo o i relatori intenderebbero intervenire, in modo tale da avere un quadro complessivo più preciso delle questioni in discussione.

Donato BRUNO, presidente, pur condividendo lo spirito della proposta del deputato Borghesi, non può che ribadire che, allo stato, non sono stati presentati emendamenti da parte del Governo ma che, in ogni caso, è facoltà dello stesso di presentarne nel prosieguo dell'iter, financo in Assemblea. Per quanto riguarda, poi, il contenuto dell'emendamento in corso di preparazione da parte del Ministero della giustizia di cui si ha notizia, ritiene che neppure il Governo ne conosca in questo momento ancora il contenuto.
Osserva, infine, che la presenza del Governo può fare chiarezza sul punto.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa presente di non avere ancora notizie al riguardo.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 9, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli

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identici emendamenti Vico 9.14, Allasia 9.7, Barani 9.1, Vignali 9.10 e De Micheli 9.12 limitatamente alle seguenti parti: «Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui; b) nella rubrica sopprimere la parola: termici; sui quali il parere è favorevole fino alle parole «di cui», mentre il parere è contrario sulla restante parte».

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Donato BRUNO, presidente, avverte pertanto che porrà prima in votazione la parte dell'emendamento su cui vi è il parere favorevole del relatore e del Governo e successivamente la parte su cui i pareri sono contrari.
Fa presente inoltre che gli emendamenti Bratti 9.13, Contento 9.5 e Cosenza 9.2 sono stati ritirati.

Pierguido VANALLI (LNP), nell'illustrare le motivazioni per il mantenimento della restante parte dell'emendamento Vignali 9.10, di cui è cofirmatario, manifesta stupore per il fatto che tutti gli altri gruppi, che avevano presentato emendamenti con identico contenuto, abbiano poi ritenuto di restringerne la portata. Infatti, la modifica proposta, che introduce l'obbligo dell'inoltro per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni uniche di conformità avrebbe reso impossibile il prevedibile smarrimento dell'attuale documento cartaceo, generalmente trasferito dal costruttore ai successivi proprietari, con una serie di passaggi che ne possono facilitare la perdita. Invita pertanto i colleghi, il relatore e il Governo a rivedere la propria posizione e ad esprimere voto favorevole anche su questa parte dell'emendamento.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Vico 9.14, Allasia 9.7, Barani 9.1, Vignali 9.10 e De Micheli 9.12 per la parte sulla quale i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole.

Le Commissioni respingono quindi la restante parte degli emendamenti Vico 9.14, Allasia 9.7, Barani 9.1, Vignali 9.10 e De Micheli 9.12 per la parte sulla quale i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che la restante parte degli emendamenti è stata ritirata. Invita pertanto i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, ad eccezione degli identici emendamenti Mariani 10.10 e Osvaldo Napoli 10.4, su cui il parere è favorevole.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara che il parere del Governo è favorevole sugli identici emendamenti Mariani 10.10 e Osvaldo Napoli 10.4, se riformulati nel senso di inserire al comma 1, capoverso, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione».

Beatrice LORENZIN (PdL) invita il Governo a rivedere il parere sugli identici emendamenti Lorenzin 10.8, Mastromauro 10.9, Stradella 10.7 e Libè 10.11, che affrontano lo stesso argomento delle pertinenze e si muovono nella stessa ottica degli altri emendamenti su cui il parere del Governo è stato invece favorevole.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede al Governo di conoscere il motivo dell'espressione del parere contrario su tali emendamenti. Invita inoltre lo stesso a riflettere sull'importanza di utilizzare anche lo strumento offerto dall'emendamento per rimettere in moto quel particolare ma rilevante settore dell'economia.

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Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che la portata delle modifiche introdotte da tali emendamenti non abbia particolare rilevanza, viceversa paventa la possibilità di un uso strumentale di norme così confezionate e osserva che esse si muoverebbero invece in una direzione diametralmente opposta a quella della semplificazione, che è l'oggetto del provvedimento.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) critica la possibile interruzione del rapporto pertinenziale tra le abitazioni e i relativi posti auto, mentre ritiene importante salvaguardare questo importantissimo principio al fine di assicurare a chi abita in un condominio la possibilità di usufruire con certezza di un posto auto. Ritiene inoltre che si vada a sanare tutta una serie di contratti che presentano criticità e che rischiano di essere annullati, rafforzando nel contempo una posizione dominante dei venditori che potrebbero diventare arbitrariamente gestori di posti auto. Chiede infine al Governo e ai relatori di riconsiderare il parere negativo espresso sui suoi emendamenti 10.2 e 10.3.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottolinea la delicatezza e l'importanza della tematica concernente i parcheggi pertinenziali, che richiederebbe una disciplina a livello nazionale improntata alla massima chiarezza, così da orientare l'azione degli enti locali verso una regolazione il più possibile semplice ed efficace. In quest'ottica si muove l'emendamento 10.5 a sua prima firma, volto a definire un oggettivo criterio di pertinenzialità, basato sulla distanza massima tra il parcheggio e l'immobile, su cui deve registrare invece con rammarico il parere contrario del Governo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) osserva che il dibattito in corso sta consentendo di maturare progressivamente una sempre più compiuta riflessione sul modo più efficace di regolare la materia, tale da suggerire un accantonamento dell'emendamento 10.11 Libè. Rileva peraltro che non si possa prescindere da una disciplina che tenga conto delle peculiari esigenze dei centri abitati e delle regole che operano nel mercato dei beni pertinenziali.

Pierguido VANALLI (LNP) propone di accantonare anche l'emendamento 10.6 Fava, che pure si muove in coerenza con le finalità di semplificazione dell'articolo 10. Infatti esso tiene conto del fatto che non possono realizzarsi parcheggi privati in aree pubbliche ma occorre invece agevolare le modalità per consentire a chi gode del diritto di superficie di trasformarlo in un diritto di piena proprietà.

Ludovico VICO (PD) esprime perplessità sulla reale connessione tra l'emendamento 10.11 Libè e le finalità di semplificazione che ispirano il provvedimento in esame e lo stesso articolo 10 oggetto della discussione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 10, ad eccezione degli identici emendamenti 10.10 Mariani e 10.4 Osvaldo Napoli, su cui il parere del Governo sarebbe favorevole ove i presentatori consentissero a riformularne il testo nel seguente tenore «ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione».

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, dichiara di condividere la proposta del Governo, esprimendo quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 10.10 Mariani e 10.4 Osvaldo Napoli ove riformulati nel senso indicato.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che la formula normativa proposta dall'Esecutivo determina una commistione di attività tra gli enti territoriali, creando un innesto delle rispettive competenze dagli esiti molto incerti.

Le Commissioni respingono l'emendamento 10.2 Zamparutti.

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Donato BRUNO, presidente, comunica che i presentatori hanno ritirato, intendendosi quindi respinti a fini della successiva ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti 10.3 Zamparutti, 10.11 Libè, 10.7 Stradella, 10.8 Lorenzin, 10.9 Mastromauro, 10.5 Cimadoro, 10.01 Girlanda, 10.6 Fava mentre è stata accolta la proposta di riformulazione degli identici emendamenti 10.10 Mariani e 10.4 Osvaldo Napoli.

Raffaele VOLPI (LNP) intervenendo sugli identici emendamenti 10.10 Mariani e 10.4 Osvaldo Napoli (nuova formulazione) invita a valutare se le espressioni giuridiche proposte dal Governo siano effettivamente utilizzate in modo tecnicamente ineccepibile.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva che il tenore letterale assunto dagli emendamenti è divenuto contraddittorio rispetto alle originarie finalità di semplificazione dei procedimenti di trasferimento dei diritti reali su cui essi sono destinati ad incidere.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) si dichiara sconcertata da una modalità di produzione delle leggi che invece di affermare ed esplicitare regole chiare e certe determina solo ulteriore confusione nei procedimenti amministrativi, con l'effetto di innalzare i rischi di corruzione dell'apparato politico e burocratico. Esprime pertanto un giudizio contrario sulla disposizione in esame.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 10.10 Mariani e 10.4 Osvaldo Napoli (nuova formulazione).

Donato BRUNO, presidente, comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 11.71, 23.14 e 56.16 (vedi allegato 2). Avverte che la fissazione del termine per eventuali subemendamenti avverrà solo dopo aver compiuto il giudizio di ammissibilità ma che, per evidenti ragioni, ritiene comunque opportuno proporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Le Commissioni concordano.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, invita i colleghi a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, l'emendamento 12.4 Cimadoro, gli identici emendamenti 12.29 Mantini e 12.19 Lulli, gli identici emendamenti 12.31 Lulli, 12.17 Mastromauro e 12.28 Formisano, l'emendamento 12.12 Brunetta, gli identici emendamenti 12.27 Mantini e 12.20 Lulli, gli emendamenti 12.21 Lulli, 12.25 Mantini e 12.22 Lulli, gli identici emendamenti 12.1 La Loggia e 12.24 Ciccanti, gli emendamenti 12.5 Desiderati e 12.9 Vanalli.
Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 12.11 Mario Pepe (PD) e sugli identici emendamenti 12.16 De Micheli, 12.30 Scarpetti, 12.26 Formisano, 12.14 Vignali, 12.23 Froner, nonché sugli emendamenti 12.15 Fontanelli, 12.3 Brugger e 12.13 Brunetta.
Infine, pur consapevole della pronuncia di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 12.0.21 Lulli, invita a valutare una possibile riformulazione del testo che, ove sia riconsiderato il giudizio sull'ammissibilità, potrebbe indurre i relatori ad esprimere una valutazione favorevole. Propone pertanto di accantonare gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 12.

Le Commissioni concordano.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione dell'emendamento 12.13 Brunetta, su cui il Governo si rimette alle Commissioni.

Donato BRUNO, presidente della I Commissione, avverte che le Commissioni procedono all'esame dell'emendamento 12.4 Cimadoro.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra il proprio emendamento 12.4, di cui auspica l'approvazione, segnalando che l'attuazione

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della norma, che si intende sopprimere, è condizionata da una complessa disciplina ancora in via di formazione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo a sua volta sull'emendamento 12.4 Cimadoro, osserva che la norma del provvedimento appare impropria in quanto prospetta non una delega o un'abrogazione ma una sperimentazione basata anche sull'interazione con il decreto-legge sulle liberalizzazioni, ancora in corso d'esame presso il Senato.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario già espresso, considerato che, sebbene la norma in questione non rechi una delega legislativa, tuttavia c'è un intervento di delegificazione sulla base della sperimentazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento 12.4 Cimadoro.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 12.29.

Andrea LULLI (PD) ritira il proprio emendamento 12.19.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mario Pepe (PD) 12.11 (vedi allegato 1).

Andrea LULLI (PD) ritira il proprio emendamento 12.31.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 12.28.

Donato BRUNO, presidente della I Commissione, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Brunetta 12.12 e Mastromauro 12.17.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 12.27.

Andrea LULLI (PD) ritira il proprio emendamento 12.20.

Le Commissioni approvano quindi gli identici emendamenti De Micheli 12.16, Scarpetti 12.30, Formisano 12.26, Vignali 12.14 e Froner 12.23 (vedi allegato 1).

Andrea LULLI (PD) ritira i propri emendamenti 12.21 e 12.22.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 12.25.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Fontanelli 12.15 (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente della I Commissione, avverte che l'emendamento La Loggia 12.1 è stato ritirato.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), cofirmatario dell'emendamento Ciccanti 12.24, ne annuncia il ritiro.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Brugger 12.3 (vedi allegato 1).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, in merito all'emendamento Brunetta 12.13, si rimette alle Commissioni.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Brunetta 12.13 (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente della I Commissione, avverte che gli emendamenti Desiderati 12.5, Vanalli 12.9 e Fava 12.010 sono stati ritirati.

Giovanni FAVA (LNP) interviene sul proprio articolo aggiuntivo 12.04 per chiedere chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dai relatori, trattandosi di proposta volta ad ovviare al complesso sistema di certificazioni tra enti pubblici. Si tratta, a suo avviso, di un profilo significativo su cui auspica una riconsiderazione del parere espresso.

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Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fava 12.04 al fine di accogliere la richiesta del presentatore per una riconsiderazione del parere.

Giovanni FAVA (LNP) acconsente all'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 12.04 e ritira il successivo articolo aggiuntivo 12.05.

Donato BRUNO, presidente della I Commissione, passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 13.12 Caparini e 13.17 Molgora, parere favorevole sull'emendamento 13.18 Molgora, che, in caso di approvazione, assorbirebbe i successivi emendamenti 13.23 Dal Moro e 13.11 Cimadoro. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 13.16, 13.15 e 13.14 Molgora, nonché sull'emendamento 13.13 Caparini. Il parere è favorevole sugli identici emendamenti 13.9 Luciano Rossi, 13.22 Fava, dalla cui approvazione risulterebbero assorbiti i successivi identici emendamenti 13.19 Fava, 13.24 Brunetta e 13.1 Luciano Rossi. Esprime parere contrario sugli emendamenti 13.7 e 13.8 Mariarosaria Rossi e chiede l'accantonamento degli identici emendamenti 13.31 Froner, 13.32 Lulli e 13.27 De Micheli. Esprime parere contrario sugli emendamenti 13.21 Reguzzoni, 13.33 Naccarato, sugli identici emendamenti 13.10 Favia, 13.35 Formisano, 13.25 Golfo, 13.26 De Micheli, nonché sugli emendamenti 13.28 Naccarato 13.30 Froner e 13.34 Bianconi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore precisando che il parere sull'emendamento 13.11 Cimadoro, dichiarato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 13.18 Molgora è favorevole.

Davide CAPARINI (LNP) ritira il proprio emendamento 13.12.

Daniele MOLGORA (LNP) ritira il proprio emendamento 13.17.

Le Commissioni approvano l'emendamento 13.18 Molgora (vedi allegato 1), risultando conseguentemente preclusi i successivi emendamenti 13.23 Dal Moro e 13.11 Cimadoro.

Daniele MOLGORA (LNP) ritira i propri emendamenti 13.16, 13.15 e 13.14.

Davide CAPARINI (LNP) ritira il proprio emendamento 13.13.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 13.9 Luciano Rossi, 13.22 Fava (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti 13.19 Fava, 13.24 Brunetta e 13.1 Luciano Rossi.

Mariarosaria ROSSI (PdL) ritira i propri emendamenti 13.7 e 13.8.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che si possano accantonare gli identici emendamenti Froner 13.31, Lulli 13.32 e De Micheli 13.27.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) ritira il proprio emendamento 13.21.

Alessandro NACCARATO (PD) ritira il proprio emendamento 13.33.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) interviene sul proprio emendamento 13.25, identico agli emendamenti 13.10 Favia, 13.25 Golfo e 13.26 De Micheli, per un chiarimento sul parere contrario espresso dal relatore, considerati gli esiti delle audizioni svolte.

Beatrice LORENZIN (PdL) si associa alla richiesta di chiarimento avanzata dalla collega Formisano in relazione a specifiche tipologie di circoli privati presenti nel tessuto delle nostre città.

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Pierluigi MANTINI (UdCpTP) fa presente che la norma in questione riguarda circa 30 mila esercizi e che ad oggi per la rivendita di alcolici da parte di circoli privati è addirittura necessario il parere del magistrato. Si tratta di una questione su cui una riflessione da parte del Governo e dei relatori sarebbe auspicabile.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, fermi restando i controlli delle forze dell'ordine ad oggi previsti, con la norma in oggetto si è ritenuto che nei circoli privati la somministrazione di alcolici sia possibile sulla base di una semplice comunicazione che non esclude i controlli. Non è apparso proporzionato allo scopo subordinare la somministrazione al rilascio della preventiva licenza.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede ulteriori chiarimenti in merito alla somministrazione delle bevande alcoliche in circoli privati.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI ribadisce che nei circoli privati la somministrazione di alcolici sia possibile sulla base di una semplice comunicazione.

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea che su tutto il territorio nazionale sono diffusi locali che si definiscono circoli privati, ma che in realtà sono dei esercizi pubblici mascherati. Ritiene quindi molto pericoloso che non siano previsti controlli specifici per questa tipologia di attività.

I deputati David FAVIA (IdV), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Lella GOLFO (PdL) e Paola DE MICHELI (PD) ritirano i loro rispettivi identici emendamenti 13.10, 13.35, 13.25 e 13.26.

Maurizio BIANCONI (PdL) ritira il proprio emendamento 13.34.

Donato BRUNO, presidente, passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Il Sottosegretario Cecilia GUERRA sottolinea che la semplificazione dei controlli sulle imprese in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è materia sensibile. Il Governo intende quindi riproporre la scelta già operata con il decreto-legge n. 70 del 2011, escludendo dalle semplificazioni previste dall'articolo 14 del decreto-legge in esame, oltre alla materia fiscale, anche quella della salute e della sicurezza sul lavoro. Esprime conseguentemente parere favorevole sull'emendamento Boccuzzi 14.31.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, preso atto con favore del parere espresso dal Governo sull'emendamento Boccuzzi 14.31, propone di procedere prioritariamente alla sua votazione e di passare all'esame delle altre proposte emendative alla luce di questa modifica introdotta nel testo.

Donato BRUNO, presidente, ritiene opportuno procedere alla votazione dell'articolo 14 secondo le modalità consuete. Invita pertanto il relatore ad esprimere il parere su tutte le proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che nell'organizzazione dei lavori parlamentari non possa risultare determinante unicamente la posizione del Governo e chiede che sia espresso il parere dei relatori sull'articolo 14.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottolinea che, dal punto di vista regolamentare, è legittima la richiesta del relatore di procedere prioritariamente alla votazione dell'emendamento Boccuzzi 14.31 per esaminare successivamente le altre proposte emendative riferite all'articolo 14.

Donato BRUNO, presidente, conferma che, in sede referente, è possibile procedere nel senso indicato dal collega Quartiani. Tuttavia, la Presidenza ritiene che i relatori debbano esprimere il proprio parere sull'articolo 14.

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Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Boccuzzi 14.31 e parere contrario sugli emendamenti Cuomo 14.19, sugli identici emendamenti Santori 14.37 e Beccalossi 14.52, nonché sugli emendamenti Realacci 14.35 e Stracquadanio 14.21, invitando al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 14. Precisa che l'invito al ritiro è motivato dall'intenzione di valutare come si assesta la norma in esame in seguito all'approvazione dell'emendamento Boccuzzi 14.31.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il parere espresso dal relatore, chiedendo tuttavia un breve accantonamento degli emendamenti Boccuzzi 14.25, 14.28 e 14.29.

Donato BRUNO, presidente, accede alla richiesta del Ministro Patroni Griffi.

Raffaele VOLPI (LNP) rileva che le Commissioni si trovano in presenza di una situazione anomala che vede il Governo intervenire prima dei relatori nell'espressione del parere con un intervento politicamente condizionante.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sull'emendamento Boccuzzi 14.25 e parere contrario sugli emendamenti Boccuzzi 14.28 e 14.29.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere conforme a quello del Governo sugli emendamenti Boccuzzi 14.25.

Raffaello VIGNALI (PdL) manifesta perplessità in merito al parere favorevole espresso sull'emendamento Boccuzzi 14.31. Dichiara di non comprendere le ragioni per cui non si possano semplificare i controlli sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro: semplificare non significa, infatti, comprimere i diritti dei lavoratori. Aggiunge che la semplificazione, in questo caso è utile a prevenire la corruzione dei funzionari preposti ai controlli.

Andrea LULLI (PD) dichiara di aver sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dal gruppo del PD, che ritira ad eccezione del proprio emendamento 14.39.

Donata LENZI (PD), osservato che la materia della salute e della sicurezza richiede prevenzione, sottolinea che al comma 4, lettera f), è comunque prevista la soppressione o la riduzione dei controlli sulle imprese certificate.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che la materia meriti ulteriore approfondimento e chiede l'accantonamento dell'articolo 14.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, pur non intendendo forzare le decisioni della Commissione, riterrebbe opportuno procedere alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 14, essendo stati compiutamente espressi i pareri delle Commissioni e del Governo.

Raffaello VIGNALI (PdL) ribadisce la propria valutazione contraria rispetto all'emendamento 14.31, su cui il Governo si è espresso favorevolmente.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, ritiene opportuno procedere all'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 14 vista la rilevanza politica degli interventi svolti da alcuni colleghi.

Giovanni FAVA (LNP) rileva come le osservazioni del collega Vignali siano condivise dal suo gruppo. A suo avviso, peraltro, ci sono le condizioni per procedere subito alla votazione dell'emendamento in questione. Si tratta infatti di un problema politico e non tecnico, che quindi si può risolvere solo con la votazione. Non è ammissibile che ogni volta che sorge un problema questo Governo decide di rinviare la questione.

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Erminio Angelo QUARTIANI (PD) prospetta l'opportunità di procedere nelle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 14, valutando eventualmente di procedere all'accantonamento dello specifico emendamento su cui dovessero sorgere esigenze di ulteriori approfondimenti.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede per quali ragioni si intenda procedere all'accantonamento sul piano politico della questione.

Donato BRUNO, presidente, rileva che i relatori, pur appartenendo a partiti diversi, sono stati concordi su tutte le valutazioni ad eccezione dell'emendamento in questione. Per tali ragioni è stata prospettata la possibilità di procedere ad un accantonamento.
Passando quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14, fa presente che sono stati ritirati gli emendamenti Cosenza 14.2, Boccuzzi 14.26, Realacci 14.43, Osvaldo Napoli 14.7, Froner 14.40, Formisano 14.49, Boccuzzi 14.24, Realacci 14.41, Cuomo 14.19, 14.37, 14.52 e 14.45.

Le Commissioni approvano l'emendamento Boccuzzi 14.25 (vedi allegato 1).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) chiede di procedere alla votazione del proprio emendamento 14.4. Chiede in particolare al Governo cosa si intenda con il termine «amichevole», previsto dal decreto-legge con riferimento alla collaborazione con i soggetti controllati.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario sull'emendamento Zamparutti 14.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zamparutti 14.4.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo in merito agli emendamenti Comaroli 14.9 e Mariani 14.36, così come sui precedenti riferiti alla lettera d) di cui proponevano la soppressione, esprime una valutazione favorevole ad intervenire per rivedere quantomeno la parola «amichevole», che con tutta evidenza appare eccessivamente indeterminata ed impropria in tale contesto.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come probabilmente la parola «amichevole» è stata utilizzata traducendo impropriamente l'inglese friendly, che invece vuol dire «comportamento non antagonista».

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che il termine «amichevole» sia assolutamente improprio nell'ambito di un decreto-legge sulla semplificazione. Auspica quindi che vengano approvati gli identici emendamenti Comaroli 14.9 e Mariani 14.36.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si dichiara disponibile a modificare il parere già espresso con una valutazione favorevole sugli identici emendamenti Comaroli 14.9 e Mariani 14.36.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, si rimette alle Commissioni sui suddetti emendamenti.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Comaroli 14.9 e Mariani 14.36 (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente, fa presente che si intendono assorbiti gli identici emendamenti Boccuzzi 14.27 e Realacci 14.46.
Avverte inoltre che l'emendamento Contento 14.6 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zamparutti 14.3.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Boccuzzi 14.28 e Realacci 14.42, Boccuzzi 14.29, Mariani 14.20, Formisano 14.50 e Agostini 14.18.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiede di rivedere il parere sull'emendamento Brugger 14.8, di carattere formale e di

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contenuto analogo all'emendamento 12.3, già approvato dalle Commissioni.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Brugger 14.8.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Brugger 14.8.

Le Commissioni approvano l'emendamento Brugger 14.8 (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Boccuzzi 14.23, Brunetta 14.21 e Realacci 14.44.

Le Commissioni deliberano di accantonare gli emendamenti Boccuzzi 14.31 e Zamparutti 14.5.

Donato BRUNO, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Boccuzzi 14.30.

Andrea LULLI (PD) chiede al Governo per quali ragioni abbia espresso parere contrario sul proprio emendamento 14.39 che riguarda l'invio per via telematica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI prospetta l'opportunità di un accantonamento del suddetto emendamento.

Le Commissioni deliberano di accantonare gli identici emendamenti Stradella 14.14 e Lulli 14.39.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Formisano 14.014, gli identici Formisano 14.015, Lulli 14.016 e Mastromauro 14.022, nonché l'articolo aggiuntivo Mastromauro 14.019.
Considerato che gli emendamenti presentati all'articolo 15 sono stati tutti dichiarati inammissibili, fa presente che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lenzi 16.12 e 16.9. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.2 dei relatori ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di svolgere ulteriori verifiche relativamente all'emendamento D'Amico 16.6.

Donato BRUNO, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Miotto 16.14.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento Cimadoro 16.4, che riguarda l'esigenza di comprendere e di chiarire cosa si intenda con la parola «unitariamente» .

Il sottosegretario Cecilia GUERRA precisa che il senso è quello di prevedere che le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni debbano essere contestuali. Ritiene quindi opportuno mantenere tale precisazione nel testo per maggiore chiarezza.

Gianclaudio BRESSA (PD) prende atto della precisazione del Governo e concorda sull'opportunità di mantenere tale riferimento.

Donata LENZI (PD) prospetta l'opportunità di riformulare l'emendamento 16.4 nel senso disostituire le parole: «unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari» con le seguenti: «all'INPS le informazioni sui beneficiari unitariamente».

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI non ha obiezioni riguardo la nuova formulazione proposta.

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Le Commissioni approvano l'emendamento Cimadoro 16.4 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Miotto 16.13, Schirru 16.15.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Lenzi 16.12 e 16.2 dei relatori (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Lenzi 16.10 e Cimadoro 16.5.

Donata LENZI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 16.9, volto a fare in modo che la banca dati in questione sia un patrimonio da condividere con le scelte che assume il Parlamento, ne illustra il contenuto.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lenzi 16.9 (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Comaroli 16.7 e Schirru 16.8.

Le Commissioni deliberano di accantonare l'emendamento D'Amico 16.6.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento Schirru 16.11 è stato ritirato.
Considerata quindi la necessità per i relatori ed il Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative riferite agli articoli successivi al 16, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.10 alle 21.15.