CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2012
613.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 febbraio 2012. - Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 12.50.

Variazione nella composizione della Commissione

Paola FRASSINETTI presidente, comunica che il deputato Luigi Nicolais ha cessato di far parte della Commissione Cultura, avendo rassegnato le dimissioni

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dal mandato parlamentare per assumere la carica di presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Al presidente Nicolais, rivolge, pertanto, i migliori auguri di buon lavoro.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.
Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria.
(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società, l'audizione di rappresentanti di associazioni di categoria.
Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Nicola LUSUARDI, rappresentante dell'associazione 100AUTORI, Giovanni ARNONE, rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici (ANAC), Mariangela BARBANENTE, presidente dell'Associazione documentaristi italiani (DOC/IT), Giovanna KOCH, presidente dell'Associazione scrittori, associati, cinema, televisione, italiani (SACT).

Intervengono, per formulare domande e osservazioni, i deputati Emilia Grazia DE BIASI (PD), Giuseppe GIULIETTI (Misto) e Giorgio LAINATI (PdL).

Rispondono Nicola LUSUARDI e Andrea PURGATORI, rappresentante dell'associazione 100AUTORI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Paola FRASSINETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 febbraio 2012.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci, recanti valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. - Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca professor Marco Rossi Doria e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Giuseppe GIANNI (PT), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di semplificazioni e sviluppo. Osserva, quindi, che alla materia della semplificazione sono dedicati gli articoli contenuti nel titolo I, che, oltre a stabilire disposizioni di carattere generale (articoli 1-3), contengono interventi di semplificazione per i cittadini (articoli 4-11) e per le imprese (articoli 12-14). Nello stesso titolo, sono stabiliti interventi di semplificazione in materia di lavoro (articoli 15-19), di appalti pubblici (articoli 20-22), ambiente (articoli 23-24), agricoltura (articoli 25-29), ricerca (articoli 30-33), nonché ulteriori interventi contenuti negli articoli 34-46. Allo sviluppo è dedicato il titolo II (articoli 47-60) le cui disposizioni intervengono in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture energetiche, nonché di proroga per il credito d'imposta per lavoro nel Mezzogiorno e del programma «carta acquisti» per cittadini meno abbienti. Segnala che il titolo III dispone, in via transitoria, in tema di sponsorizzazione di interventi, redazione di certificati di esecuzione di lavori e mancato raggiungimento di intese con le regioni per l'adozione di atti amministrativi statali (articolo 61), nonché in tema di abrogazione di quindici atti, o parti di atti, normativi indicati nella tabella allegata al provvedimento (articolo 62) e di entrata in vigore (articolo 63).
Rileva che, per quanto concerne le disposizioni che rientrano nelle competenze della Commissione cultura, l'articolo 4, comma 5, autorizza innanzitutto, in relazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2012, a favore del Comitato Italiano Paralimpico. Gli articoli 31, 32 e 33 recano disposizioni in materia di ricerca. Nel dettaglio, l'articolo 31 dispone alcune misure di semplificazione delle procedure di verifica relative alla ricerca di base, in particolare disponendo che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca sono effettuate solo al termine dei progetti stessi. Conferma, inoltre, la destinazione del 10 per cento del FIRST a ricercatori di età inferiore a 40 anni, innovando, però, la procedura. Il comma 2 dispone l'abrogazione dei commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), riguardanti i progetti di ricerca dei giovani ricercatori. Segnala che, a seguito delle abrogazioni disposte, occorrerebbe sopprimere anche il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, che ha disposto una novella al comma 313 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. L'articolo 32 stabilisce misure di semplificazione in materia di ricerca ulteriori rispetto a quelle recate dall'articolo 31, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo. In particolare, dispone l'utilizzo di valutazioni e graduatorie già adottate in sede comunitaria in relazione a progetti a esclusiva ricaduta nazionale, e l'introduzione di alcune novità relative al FIRST di cui all'articolo 1, comma 870, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), novellando i commi 872 e 873 del predetto articolo 1, tra le quali la rimodulazione delle modalità di utilizzazione. Nel dettaglio, il FIRST non risulta più ripartito «in attuazione» del Programma nazionale della ricerca, bensì «in coerenza» con gli indirizzi recati da tale documento.
Ritiene opportuno mantenere il riferimento normativo relativo al PNR «di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni». Con riferimento alle procedure per l'emanazione dei provvedimenti previsti ai commi 872 e 873, non è più previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni. Al riguardo, considerato che le relazioni allegate al decreto non commentano la disposizione in esame, ritiene opportuno un chiarimento su quali effetti potrebbero derivare dalla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni. Inoltre, osserva che non è più previsto che venga comunque finanziato un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca. Viene specificato che il Fondo deve essere ripartito tra gli strumenti

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previsti nel decreto di cui al comma 873, con un vincolo di destinazione del 15 per cento delle risorse complessive al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali (che si aggiunge al 10 per cento destinato, ex articolo 31, ai progetti di ricerca di giovani ricercatori). Sia per la ripartizione del FIRST, che per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo dello stesso fondo, è previsto un decreto di natura regolamentare. Si fa riferimento, dunque, allo strumento che sarebbe dovuto essere adottato con riferimento al triennio 2008-2010, sulla base dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007. Con riferimento al «decreto non avente natura regolamentare», ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato lo stesso come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica». Il comma 3 dell'articolo 32 dispone, infine, che gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano «sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti», senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, ricorda che l'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, già dispone che il costo delle valutazioni scientifiche ex post relative ai progetti di ricerca di base gravano sui fondi destinati al finanziamento degli stessi progetti. Pertanto, gli elementi «nuovi» presenti nell'articolo 32, comma 3, sembrerebbero riguardare, da un lato, il riferimento agli oneri di controllo (da leggersi come «amministrativo») - per FIRB, PRIN e FAR - dall'altro il riferimento alla verifica scientifica dei progetti FAR (cui, peraltro, è dedicato l'articolo 30). Invita a valutare, dunque, l'opportunità di disciplinare in un unico passaggio il tema degli oneri relativi alle valutazioni scientifiche e ai controlli amministrativi ex post relativi ai progetti di ricerca finanziati a valere sul FIRST. Dal punto di vista della formulazione del testo, al comma 3 dell'articolo 32 è necessario citare esplicitamente il FIRST o, almeno, inserire le parole «di cui al comma 2». Sottolinea che l'articolo 33 prevede la possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali. In generale con il termine grant si designa una forma di finanziamento, particolarmente diffusa nel mondo anglosassone, da parte di istituzioni pubbliche e private (grantors) a favore di ricercatori: questi fondi vengono trasferiti ad una host institution scelta dal ricercatore che gli garantisce la possibilità di utilizzarli liberamente. L'articolo 42 prevede che l'ammissione dell'intervento conservativo volontario su beni culturali ai contributi statali stabiliti agli articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dal punto di vista della formulazione del testo, rileva che le parole «decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» dovrebbero essere sostituite con le parole «decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Osserva che l'articolo 43 è volto a semplificare le procedure di verifica dell'interesse culturale, di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di accelerare la dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Si demanda la definizione delle modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, ad un decreto non avente natura regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di concerto tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Preliminarmente, rileva che occorre chiarire testualmente se la semplificazione

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procedurale che sarà disposta riguarderà esclusivamente la verifica dell'interesse culturale relativa alle dismissioni degli immobili pubblici (come si evince dalla rubrica - che utilizza la locuzione «nell'ambito - e dalla relazione illustrativa), oppure avrà valenza generale, consentendo, tra l'altro, di accelerare le procedure di dismissione di immobili pubblici (come si evince dal testo dell'articolo). Con riferimento al «decreto non avente natura regolamentare», ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato lo stesso come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica». Inoltre, relativamente al termine fissato per l'emanazione del decreto interministeriale, invita a valutare l'opportunità di far decorrere lo stesso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in considerazione del fatto che durante l'esame parlamentare potrebbero intervenire modifiche delle relative disposizioni.
Ricorda che gli articoli da 48 a 55 recano, quindi, disposizioni in materia di università e istruzione. Nel dettaglio, l'articolo 48 dispone l'obbligo di iscrizione telematica alle università e, dall'anno accademico 2013-2014, l'obbligo di verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea con modalità informatiche. Il comma 1 dispone l'obbligo di iscrizione telematica alle università e prevede che il MIUR costituisca e aggiorni un portale unico, almeno in italiano e in inglese, che consenta il reperimento di ogni dato utile per la scelta da parte degli studenti. In questo caso non è determinato, a differenza del comma 2, l'anno accademico di avvio dell'obbligo. Il comma 2 stabilisce, a partire dall'anno accademico 2013-2014, l'obbligo di verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea con modalità informatiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università sono conseguentemente tenute ad adeguare i propri regolamenti. Il comma 3 precisa che all'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva la necessità di indicare la decorrenza anche con riferimento all'obbligo di iscrizione telematica di cui al comma 1. In considerazione della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 2, che riguarda il complesso delle disposizioni recate dal comma 1, al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge n. 264 del 1999 si potrebbe valutare la soppressione delle parole «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Osserva che l'articolo 49 introduce varie novità nel sistema universitario, in gran parte modificando la recente legge di riforma del settore (legge n. 240 del 2010), in altra parte modificando una disposizione della legge di stabilità 2012 (legge 183 del 2011). Con riferimento alle modifiche apportate alla legge n. 240 del 2010, alcune novità operano un coordinamento fra varie disposizioni, altre appaiono avere una valenza di modifica sostanziale: fra queste ultime, si ottempera ad una indicazione formulata dal Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione. Si estende, fra l'altro, agli «organi monocratici elettivi» la previsione, già valida per gli organi collegiali, di decadenza al momento della costituzione di quelli previsti dai nuovi statuti (articolo 2, comma 9, primo periodo, legge n. 240 del 2010). Si tratta di una modifica sostanziale. La disposizione riguarda la sola figura del rettore, trattandosi dell'unico organo monocratico elettivo. Ritiene, pertanto, opportuno utilizzare il singolare. Da un punto di vista di coordinamento normativo, osserva che è peraltro necessario coordinare il contenuto del primo periodo del comma 9, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in esame, con il contenuto della restante parte. La lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 6 della legge, concernente lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo. Nello specifico, ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati, che hanno svolto tre anni di insegnamento, e ai professori incaricati stabilizzati, non possono essere più affidati

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compiti di tutorato e di didattica integrativa (articolo 6, comma 4, legge n. 240 del 2010). Osserva al riguardo come appaia necessario coordinare la disposizione in commento con il contenuto del comma 3 del medesimo articolo 6 della legge n. 240 del 2010. Il comma 3 citato, infatti, fissa il limite massimo di ore che i ricercatori di ruolo devono riservare annualmente «a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento». Si elimina, poi, la previsione secondo cui, nel caso di professori e ricercatori a tempo definito autorizzati a svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza (articolo 6, comma 12, quinto periodo, legge n. 240 del 2010).
Al riguardo, ricorda che il quarto periodo del comma 12 dell'articolo 6 dispone che lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri deve essere autorizzata dal rettore, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Sembrerebbe opportuno chiarire perché, a fronte di tale soppressione, al comma 11 del medesimo articolo 6 rimane invariata una disposizione analoga a quella soppressa, relativa ai professori e ai ricercatori a tempo pieno autorizzati a svolgere attività presso un altro ateneo. Si esclude, quindi, dalle misure per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari chi ha prestato servizio presso corsi di laurea soppressi a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica (articolo 7, comma 5, legge n. 240 del 2010). Le stesse misure, dunque, varranno solo nel caso di sedi soppresse. Al riguardo, ricorda che, in attuazione del comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 240 del 2010, è stato emanato il decreto ministeriale 26 aprile 2011, n. 166, che dovrà essere conseguentemente modificato. La lettera e) contiene una modifica dell'articolo 12, comma 3, della legge, disponendo che le università telematiche sono escluse dall'attribuzione della quota parte dei finanziamenti relativi alle università non statali finalizzata ad incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca, fatta eccezione per quelle che già sono inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della stessa legge n. 240 del 2010, relative all'introduzione di sistemi, rispettivamente, per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e per la valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca. Appare preliminarmente utile ricordare che gli articoli 2 e 3 della legge n. 243 del 1991 hanno previsto l'assegnazione di contributi statali alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale. Il contributo è assegnato secondo criteri oggettivi stabiliti con decreto ministeriale. Ritiene necessario chiarire inoltre se l'intenzione sia quella di ammettere ai contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991 solo le università telematiche già esistenti che mantengono i requisiti previsti dalla disposizione in commento (relativi all'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e alla valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca): in tal caso, occorrerebbe modificare anche la prima parte dell'articolo 12, comma 3, sostituendo alle parole «le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche, ad eccezione di quelle» le parole «Sono destinatarie dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le università telematiche...».
Sottolinea quindi che è necessario un chiarimento anche sulla modifica proposta dalla norma in esame, al fine di esplicitare se il mantenimento dei requisiti ivi indicati sostituisca la previa valutazione positiva al termine del V anno di attività prevista dal

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DM n. 262 del 2004, ovvero se anche tale requisito permanga per la maturazione del diritto a ricevere i contributi. Occorre, inoltre, chiarire perché si faccia riferimento solo al mantenimento dei requisiti «previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)», e non anche a quelli di cui alle lettere c) e d), considerato che l'insieme degli stessi è stato declinato con l'Atto n. 396, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2011. La lettera h) interviene sull'articolo 18 della legge, in materia di chiamata dei professori, con modifiche in gran parte sostanziali. In particolare, al comma 1, contenente i criteri cui le università devono attenersi nel disciplinare, con proprio regolamento, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia: si dispone quindi la pubblicità del procedimento - oltre che sui siti dell'ateneo, del MIUR e dell'Unione europea - nella Gazzetta Ufficiale (articolo 18, comma 1, lettera a), legge n. 240 del 2010). Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala che l'espressione corretta è «pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale». L'ammissione al procedimento di chiamata è estesa agli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del procedimento, nonché (per i procedimenti afferenti alla medesima fascia di appartenenza) ai professori già in servizio, senza alcuna limitazione temporale. Il testo della disposizione modificata limitava questa possibilità ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della legge (articolo 18, comma 1, lettera b), legge n. 240 del 2010). Con riferimento alla formulazione del testo, segnala che l'espressione «per il medesimo macrosettore» non appare corretta, poiché il macrosettore non è mai stato nominato nell'ambito della lettera b). La formulazione corretta del primo periodo della lettera citata dovrebbe essere la seguente: «Ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori, ovvero in possesso dell'abilitazione per uno degli altri settori concorsuali ricompresi nel macrosettore cui afferisce il procedimento». Inoltre, segnala che si potrebbe stabilire l'equipollenza tra il possesso dell'abilitazione e la comprovata esperienza per uno dei settori concorsuali. L'importo della convenzione relativa alla chiamata di professori e all'attribuzione del secondo contratto di ricercatore a tempo determinato (per il quale si fa riferimento all'articolo 24, comma 3, lettera b), invece che al comma 5 citato dalla norma previgente) non può essere inferiore al costo quindicennale per gli stessi posti.
Osserva che sembrerebbe opportuno valutare se non debba essere mantenuto il riferimento alla durata e il riferimento al comma 5 dell'articolo 24 (in base al quale il ricercatore titolare del secondo contratto può essere valutato ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia), oltre che al comma 3, lettera b). La lettera l) apporta modifiche sostanziali all'articolo 23 della legge n. 240 del 2010, in materia di contratti per attività di insegnamento. Le modifiche riguardano la tipologia di contratti di cui al comma 1. Dal punto di vista della formulazione del testo, al punto 1 della lettera l) segnala la necessità di sopprimere le virgole dopo le parole «importo» e «stabiliti». Aggiunge che, nell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, si introduce il comma 9-bis, in base al quale, per tutto il periodo di durata dei contratti di ricerca a tempo determinato, i dipendenti pubblici sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Si tratta di disposizione analoga a quella recata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 230 del 2005, divenuta inapplicabile perché facente riferimento ai contratti a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa di cui al comma 14 del medesimo articolo, disposizione successivamente

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abrogata dall'articolo 29, comma 11, lettera c), della legge n. 240 del 2010. Segnala, quindi, la necessità di abrogare l'articolo 1, comma 20, della legge n. 230 del 2005. Il comma 9 dell'articolo 29 della legge n. 240 del 2010 è integrato al fine di permettere l'utilizzo delle risorse del piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia anche per la copertura di posti mediante chiamata diretta, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005. In considerazione della circostanza che il decreto relativo all'utilizzo delle risorse per il 2011 è già stato adottato, osserva che occorrerebbe specificare che l'introdotta possibilità vale per le chiamate relative agli anni a partire dal 2012. Il comma 3 dispone che dalle disposizioni del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, segnala che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 3 dovrebbe essere riportata nell'ambito della novella all'articolo 4, comma 78, della legge n. 183 del 2011, recata dal comma 2. Ricorda che l'articolo 50 dispone l'adozione con decreto interministeriale di linee guida per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Esse concerneranno l'eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti di risorse, la definizione di un «organico dell'autonomia» e di un «organico di rete» - entrambi sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio - la costituzione di reti territoriali. Resta fermo che dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche non devono superare la consistenza determinata nell'anno scolastico 2011/2012. L'articolo 51 affida all'INVALSI il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 10 del 2011), disponendo che, a tal fine, l'Istituto si avvale, in via sperimentale, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Dispone, inoltre, che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti. Ricorda che la denominazione corretta dell'Agenzia citata è «Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione».
Osserva che l'articolo 52 prevede l'adozione di linee guida volte, fra l'altro, al coordinamento, a livello territoriale, dell'offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e, a livello nazionale, dell'offerta di percorsi degli Istituti tecnici superiori (istruzione terziaria non universitaria). L'articolo 53 prevede l'approvazione di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto e, nelle more dell'approvazione di tale Piano, di un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale - da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici. Segnala che l'articolo 54 prevede la possibilità per le università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, di assumere tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. I soggetti destinatari dei contratti sono scelti con

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procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università: i bandi sono pubblicati, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea, e devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature (comma 2).
Ritiene opportuno valutare se i bandi non debbano essere pubblicati anche nella Gazzetta Ufficiale, al pari di ciò che è previsto dall'articolo 49 del decreto in esame per la chiamata dei professori (articolo 18 della legge n. 240 del 2010) e per la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (articolo 24 della legge n. 240 del 2010). Dal punto di vista della formulazione del testo, occorrerebbe utilizzare la preposizione «sui» prima della parola «diritti», e la preposizione «sul» prima della parola «trattamento», in sostituzione degli articoli «i» ed «il». Ricorda che l'articolo 55 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010, in materia di attività didattica e di ricerca presso un ateneo diverso da quello di appartenenza, si applicano anche ai rapporti fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli stessi enti di ricerca. L'espressione «personale strutturato» ricorre per la prima volta in un atto normativo primario. Invita a valutare, pertanto, l'opportunità di esplicitare il concetto. Sottolinea che l'articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010 prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un ateneo diverso da quello di appartenenza sulla base di una convenzione fra i due atenei, finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. In attuazione, è stato emanato il decreto ministeriale 26 aprile 2011, n. 176. In particolare, il decreto stabilisce che le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore. La disciplina si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari ad ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca. Al riguardo, osserva che appare necessario chiarire se alle nuove fattispecie di collaborazione si applicheranno le disposizioni del citato decreto attuativo dell'articolo 6, comma 11, legge n. 240 del 2010, ovvero se è necessario demandare la definizione dei criteri per l'attivazione delle convenzioni fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi ad uno specifico provvedimento secondario. Inoltre, in considerazione del tenore dell'articolo, invito a valutare l'opportunità di modificarne la rubrica con la seguente: «Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 240 del 2010 ai rapporti fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi».
Altre disposizioni di interesse della Commissione cultura sono recate dall'articolo 8, comma 3, che prevede, nell'ambito delle semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, che nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Al riguardo, segnala che il testo non appare chiaro laddove non specifica con quale tipologia di regolamento venga realizzata l'equivalenza in questione. Inoltre, si potrebbe considerare la possibilità di sancire l'equiparazione dei titoli accademici e di servizio rilevanti per l'ammissione ai concorsi ai titoli epistemologici, conseguiti con l'esperienza sul campo, e gnoseologici, acquisiti attraverso la logica, mediante ad esempio redazione di papers.

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Segnala che l'articolo 8, comma 4, interviene sulla composizione delle commissioni per l'esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte. Per quanto riguarda la scelta di inserire anche i ricercatori nelle commissioni d'esame, rileva l'esigenza di tener conto della riforma operata dalla legge n. 240 del 2010. La riforma dell'università, infatti, ha soppresso la figura del ricercatore a tempo indeterminato, consentendo solo, dal 29 gennaio 2011, la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (articolo 24 e articolo 29, comma 1). I ricercatori in base al precedente ordinamento continuano ovviamente ad operare, fino ad «esaurimento». Per quanto attiene invece alla formulazione del testo, evidenzia che il decreto-legge conferma il riferimento agli «istituti superiori». Tale riferimento è arcaico in quanto risalente al Testo unico dell'istruzione superiore (Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), il cui articolo 1 dispone che l'istruzione superiore è impartita nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B, nonché nelle Università e negli Istituti superiori liberi. Il legislatore potrebbe dunque valutare la possibilità di sostituire a tale espressione quella di «Università statali» e «Università non statali legalmente riconosciute».
Segnala che l'articolo 20 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) e al relativo Regolamento di attuazione volte a introdurre importanti innovazioni, tra le quali le più rilevanti riguardano l'introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che sarà operativa a decorrere dal 1o gennaio 2013, e delle procedure per la selezione dello sponsor per il finanziamento e la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, nonché la modifica dei criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane. Per la piena operatività delle disposizioni riguardanti la disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor si segnala che l'articolo 61, comma 1, demanda a un decreto ministeriale l'approvazione di linee guida applicative di tale disciplina da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Con riferimento ai lavori eseguiti all'estero, la nuova disciplina volta a introdurre semplificazioni in tale norma è immediatamente applicativa, ma si prevede che la certificazione verrà rilasciata secondo modelli semplificati individuati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Di rilevante importanza, inoltre, anche la norma riguardante il certificato di esecuzione dei lavori del contraente generale il cui modello verrà definito nel Regolamento di attuazione, ma anche in questo caso la norma di cui all'articolo 61, comma 1, provvede a disciplinare la fase transitoria. Ricorda che il procedimento per la ricerca dello sponsor inizia con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno 30 giorni e di tale pubblicazione viene anche dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché, per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso dovrà contenere: una generica descrizione di ciascun intervento con l'indicazione del valore di massima; i tempi di realizzazione; la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. In relazione alla formulazione ritiene opportuno chiarire il riferimento al termine «valore di massima», intendendosi presumibilmente l'importo di massima stimato per ciascuno intervento. Sottolinea che nel bando e negli avvisi dovrà comunque essere stabilito il termine, non inferiore a 60 giorni, entro il quale i soggetti interessati possono presentare le offerte impegnative di sponsorizzazione. Rileva che, con riferimento al termine «impegnative», appare opportuno un chiarimento per una migliore comprensione della portata della norma. Le offerte pervenute saranno, quindi, esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice oppure, da una commissione giudicatrice per interventi il

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cui valore stimato - al netto dell'IVA - sia superiore a un milione di euro e per casi di particolare complessità. Rileva che, analogamente a quanto disposto dall'articolo 84 del Codice in merito all'istituzione di un'apposita Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si potrebbe valutare l'opportunità di precisare le modalità di nomina e la composizione della prevista Commissione. Fa presente, inoltre, che il comma 10 del citato articolo 84 precisa anche che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Nei casi in cui non venga presentata nessuna offerta o nessuna offerta venga giudicata appropriata, oppure le offerte presentate risultino irregolari o inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. Dal punto di vista della formulazione, invita a valutare l'opportunità di sostituire il termine «sollecitazione pubblica» con il riferimento ai bandi ed agli avvisi per una maggiore conformità con la terminologia utilizzata nel Codice dei contratti pubblici.
Segnala che l'articolo 30 introduce misure di semplificazione al decreto legislativo n. 297 del 1999 in materia di riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica. In particolare, l'articolo 2 del decreto citato individua i soggetti ammessi agli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività. L'articolo 44, al comma 1, prevede l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di un regolamento di delegificazione (su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) volto a dettare modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 di disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità; operare ulteriori semplificazioni procedimentali. Precisa che l'articolo 47 reca disposizioni relative all'agenda digitale italiana. Il comma 1 contiene un'indicazione di principio relativa alle azioni che il Governo assumerà in attuazione dell'agenda digitale europea. Il comma 2 prevede l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana. La cabina dovrà anche coordinare gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. All'istituzione si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. Dall'istituzione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 53 prevede l'approvazione di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto e, nelle more dell'approvazione di tale Piano, di un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. Si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale - da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - la definizione delle norme

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tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici.
In considerazione del fatto che sono in corso altri programmi riguardanti l'edilizia scolastica, ritiene opportuno che si chiarisca se e come il Piano di cui parla la presente disposizione andrà eventualmente a coordinarsi con i programmi esistenti. Con riguardo alla formulazione del testo, inoltre, segnala che l'alinea del comma 5 fa riferimento ad interventi da attuare «nelle more della definizione e approvazione del Piano» di cui al comma 1 mentre la lettera b) del medesimo comma fa riferimento all'applicazione delle disposizioni ivi citate nel triennio 2012-2014. In ordine a tale aspetto, sarebbe pertanto opportuno un chiarimento. Il comma 7 interviene, con alcune novità, sull'argomento già trattato nell'articolo 5 della legge n. 23 del 1996, e che pertanto andrebbe coordinato con tale disposizione eventualmente provvedendo alla sua abrogazione. Osserva che l'articolo 61, comma 1, dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali approvi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, un apposito decreto in cui definisca le norme tecniche e le linee guida applicative della disciplina delle procedure per la selezione di sponsor del nuovo articolo 199-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici), introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera h), del decreto-legge in esame, nonché di quelle recate dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), anche al fine di coordinare fattispecie analoghe di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi su beni culturali, tra le quali, in particolare, si fa esplicito riferimento all'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi del cantiere ed alla vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari. Il comma 2 reca una norma transitoria sulle modalità di redazione dei certificati di esecuzione dei lavori richiesti al contraente generale per la qualificazione nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi modelli che saranno definiti nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici. In particolare, si prevede che fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera g), del decreto-legge, in materia di certificati di esecuzione dei lavori richiesti al contraente generale, continuano ad applicarsi le disposizioni del citato articolo 189, comma 3, nono periodo, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge che rinviano all'allegato XXII dello stesso decreto legislativo n. 163. Viene fatta comunque salva la facoltà dell'AVCP (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) di stabilire, d'intesa con il MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), appositi modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. Da ultimo viene prevista l'abrogazione del citato allegato XXII a decorrere dall'entrata in vigore delle norme regolamentari previste dal primo periodo del comma in esame. Rileva quindi l'opportunità di coordinare tale disposizione con l'articolo 100, comma 1, lettera comma 2), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, ove si fa un espresso riferimento all'allegato XXII del Codice.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede al relatore chiarimenti in ordine alla sua proposta di stabilire l'equipollenza tra il possesso dell'abilitazione e la comprovata esperienza per uno dei settori concorsuali, con riferimento all'articolo 49 del provvedimento in esame.

Giuseppe GIANNI (PT), relatore, rispondendo all'onorevole Ghizzoni, specifica che, in virtù della sua proposta, l'ammissione al procedimento di chiamata potrebbe

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essere estesa, oltre che agli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica, anche agli studiosi che possiedono una comprovata esperienza per uno dei settori concorsuali. Invita, inoltre, i colleghi della Commissione a porre particolare attenzione alla sua proposta, contenuta nella relazione esposta, di sancire, con riguardo all'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame, l'equiparazione dei titoli accademici e di servizio rilevanti per l'ammissione ai concorsi ai titoli epistemologici, conseguiti con l'esperienza sul campo, e gnoseologici, acquisiti attraverso la logica, mediante ad esempio redazione di papers.

Manuela GHIZZONI (PD), prendendo atto del chiarimento dell'onorevole Gianni, non concorda tuttavia nel merito della proposta, ritenendo che il requisito della comprovata esperienza non sia previsto dalla legge, come invece lo è l'abilitazione scientifica.

Giovanni Battista BACHELET (PD), in ordine alle proposte del relatore relative all'equipollenza tra il possesso dell'abilitazione e la comprovata esperienza per uno dei settori concorsuali, osserva che qualora si prevedesse come requisito per la chiamata non solo l'abilitazione ma altri elementi, l'abilitazione verrebbe privata del significato che l'ordinamento attuale ha voluto ad essa conferire, nell'ambito del sistema di accesso alla docenza universitaria.

Maria COSCIA (PD) chiede innanzitutto, stante la complessità del provvedimento in esame, che si possa avere maggior tempo per approfondire tutti gli aspetti rilevanti per l'attività della Commissione. In particolare, con riguardo all'articolo 50, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche valuta con favore la ratio della norma proposta dal Governo volta a riempire la citata autonomia di strumenti concreti di attuazione. Tuttavia, considerato che nell'articolato sono presenti numerosi rinvii a successivi provvedimenti di attuazione, propone di inserirvi maggiori elementi di certezza. Si riferisce in particolare all'esigenza di istituire un Fondo unico per il settore per dare alle scuole risorse certe, nonché potenziare gli organici, favorendo una piena integrazione degli alunni disabili in specie quelli con dislessia. È necessario inoltre combattere l'abbandono e la dispersione scolastica. Manifesta, poi, preoccupazione per l'offerta formativa della scuola primaria, auspicando che essa non venga ulteriormente ridotta. Accoglie con favore la definizione di «organico dell'autonomia» e di un «organico di rete», entrambi sulla base dei posti corrispondenti ai fabbisogni con caratteri di stabilità per almeno un triennio, valutando positivamente anche le disposizioni tendenti alla lotta all'abbandono scolastico. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento sul tema del finanziamento, che preveda in particolare il citato Fondo unico, trattenendo presso il Ministero solo pochissime risorse.

Rosa DE PASQUALE (PD), con riguardo all'articolo 53 del provvedimento in esame, il quale reca norme in materia di edilizia scolastica, evidenzia come si tratti di una materia molto importante che finalmente trova una prima sistemazione. Preannuncia comunque la presentazione di un emendamento presso le Commissioni competenti in sede referente che recepisca numerosi ordini del giorno che erano stati presentati a suo tempo in diversi provvedimenti all'esame dell'Assemblea, sulla materia oggetto della norma, volti a ben evidenziare i vari aspetti fondamentali della messa in sicurezza degli edifici scolastici, del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche, delle modalità di finanziamento dei relativi interventi. In particolare, segnala che nell'emendamento presentato presso le Commissioni competenti sarà proposto un finanziamento statale che verrà accompagnato da un cofinanziamento degli enti locali, nonché un allentamento dei vincoli di spesa previsti dal patto di stabilità e crescita in materia di finanziamento ed edilizia scolastica, sulla base comunque di una previa, opportuna ricognizione delle risorse già spese. Ritiene

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necessario, inoltre, prevedere una più ampia concertazione fra i soggetti interessati all'applicazione della norma, in particolare i ministeri dell'istruzione, dell'economia, dell'ambiente e dei trasporti, ai fini di una effettiva ricognizione delle risorse spese e quindi, conseguentemente, di una valutazione delle residue risorse disponibili.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA illustra una nota del Governo, recante proposte di modifica al testo in esame (vedi allegato).

Giuseppe GIANNI (PT), relatore concorda sulle proposte di modifica segnalate dalle onorevoli Coscia e De Pasquale, nonché su quelle espresse dal rappresentante del Governo.

Paola FRASSINETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2012. - Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), relatore, ricordando che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto nel mese di luglio del 2011 è il risultato del lavoro unanime di tutte le forze politiche, segnala che proporrà alla Commissione l'adozione di un nuovo testo che recepisca le sopraggiunte osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, anche alla luce del rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione. Sottolinea, tuttavia, che le modifiche segnalate dalla Ragioneria generale dello Stato non modificano l'impianto generale del provvedimento in esame. Propone, pertanto, di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto, auspicando che in breve termine il nuovo testo possa essere inviato alla V Commissione per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede chiarimenti sulla necessità di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), relatore, ribadisce che la proposta di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto deriva dalla necessità di recepire le osservazioni segnalate dalla Ragioneria generale dello Stato, in tempi brevi.

Paola FRASSINETTI, presidente, osserva che in sede di ufficio di presidenza saranno svolte le opportune valutazioni al riguardo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 28 febbraio 2012. - Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.50.

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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero per i beni e le attività culturali.

Paola FRASSINETTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-06271 Ghizzoni e De Biasi: Su questioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche.
5-06270 Carlucci e Capitanio Santolini: Su questioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche.

Paola FRASSINETTI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo oggetto, verranno svolte congiuntamente.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è prima firmataria.

Il sottosegretario Roberto CECCHI, rispondendo unitariamente alle interrogazioni in titolo, sottolinea che è necessario inquadrare il tema sottoposto all'attenzione del Governo nel contesto più ampio della acutissima crisi che vivono le Fondazioni lirico-sinfoniche. Segnala, infatti, che le quattordici Fondazioni, con poche eccezioni, soffrono da lustri di una crisi patrimoniale ed economico-finanziaria che la riforma del 1996 non ha risolto: patrimoni il cui valore è inferiore allo stesso valore d'uso delle sedi, centinaia di milioni di euro di debiti, costante ricorso ad oneroso credito bancario nonostante i contributi dello Stato, conti economici che, esercizio dopo esercizio, espongono perdite di milioni di euro. Osserva, quindi, che, in tale quadro, il costo del personale rappresenta la parte maggiore del problema, in quanto ha raggiunto il valore di ben 314 milioni di euro all'anno, a fronte di un FUS di settore che non supera i 300 milioni. Rileva che sono queste, in estrema sintesi, le pecche del settore cui il Ministro Bondi ha inteso porre rimedio, sia disponendo commissariamenti, sia promuovendo la legge di che trattasi.
In questo contesto, osserva che un punto fondamentale del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito nella legge n. 100 del 2010, è costituito dalla previsione della stipula del nuovo contratto collettivo nazionale del settore, poiché, con i contratti integrativi aziendali tuttora in vigore, la situazione resta ingestibile e i costi, soprattutto di gestione del personale, sono del tutto insostenibili. Oggetto principale di intervento della legge del 2010 è stata, pertanto, la materia del trattamento giuridico-economico del personale dipendente. Sottolinea che il contratto collettivo nazionale di lavoro, già in sé farraginoso quanto ad orari, turni, permessi, ovvero quanto alla organizzazione del lavoro, è stato negli anni «doppiato» in sede aziendale da contratti integrativi che solo in rari casi hanno restituito al Teatro sottoscrittore il necessario respiro operativo ed hanno comportato nuovi esborsi in misura tale da fruttare ai dipendenti vantaggi economici superiori anche al 50 per cento del valore economico del contratto collettivo nazionale di lavoro. Osserva, quindi, che dal 2003 manca l'adozione di un nuovo Contratto nazionale. Precisa che, nell'ambito di questa razionalizzazione del sistema di gestione dei rapporti di lavoro, una parte importante è costituita anche dalla nuova disciplina delle prestazioni esterne, rese sinora dai dipendenti delle Fondazioni con grande libertà e, alle volte, senza un'adeguata considerazione delle prioritarie esigenze della Fondazione di appartenenza. Sottolinea come tale condizione di crisi e la particolare difficoltà dell'organizzazione del lavoro nei Teatri d'Opera rappresentino, dunque, le principali cause in virtù delle quali il legislatore

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della legge n. 100 del 2010 ha posto in essere una netta cesura temporale, con la data del 1 gennaio 2012, alla concessione di permessi artistici (e professionali) individuali. Segnala che la legge n. 100 del 2010, in omaggio alla natura di organismi di diritto pubblico comunque rivestita dalle quattordici Fondazioni, ha ricondotto la contrattazione nell'alveo dell'ARAN, ha congelato la contrattazione integrativa rinviando la possibilità di sottoscrivere nuovi accordi successivamente alla adozione di un razionale e moderno CCNL, ed è intervenuta, infine, su un tema basilare per la organizzazione dei Teatri: i permessi artistico-professionali.
Osserva, quindi, che, sino al 31 dicembre 2011 - con un largo margine di tempo, pertanto, concesso dal legislatore alle parti sociale e ai datori di lavoro - i sovrintendenti potevano concedere permessi, richiesti in genere dagli orchestrali, per svolgere extra moenia attività di alto valore artistico-professionale; in alcuni Teatri sussiste inoltre la particolarità della presenza dei corpi artistici autonomi (articolo 23 del decreto legislativo n. 367 del 1996), quale ad esempio la Filarmonica della Scala, operanti con propri spettacoli nello stesso Teatro e fuori di esso e, pertanto, con problemi di coordinamento delle attività parallele. Rileva che i permessi artistici autonomi ad personam comportavano due problemi: la necessità di riorganizzare il lavoro dell'orchestra o del coro per sopperire alla mancanza di elementi (in genere i più apprezzati) ed il costo per gli eventuali «aggiunti» in sostituzione dei primi. Con il tempo le richieste si sono moltiplicate a dismisura.
Aggiunge che, con la legge n. 100 del 2010, non si è voluto limitare le prestazioni lavorative rese dai dipendenti anche presso i Conservatori di musica e che la legge n. 498 del 1992, fatta salva dalla legge n. 100 del 2010, stabilisce comunque che «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale». Rileva quindi che, in ragione di quanto esposto, la circolare del 19 gennaio 2012 (confermativa di altra circolare del 31 ottobre 2011 che rammentava la scadenza), nel riaffermare il rigore della norma, ha inteso contemperare prudentemente esigenze contrapposte, interpretandola in realtà estensivamente; sottolinea, pertanto, che, dall'analisi del testo di legge, si è ritenuto di poter affrancare i Corpi artistici dal rigore della medesima, anche in virtù del tendenziale ritorno economico per l'ente, e di consentire tuttora il lavoro esterno di quei dipendenti per attività non direttamente rientranti nel profilo d'area di inquadramento. Aggiunge, infine, alcune specificazioni sulla scuola di Fiesole, richiamata nell'interrogazione degli onorevoli Ghizzoni e De Biasi, sottolineando come appaia evidente che anche istituzioni di alto livello culturale, quale la Scuola di Musica di Fiesole, non possono, a fronte di tale quadro, avanzare pretese di affrancamento dal rigore della norma, la cui genesi è stata solo dianzi rammentata. Peraltro, osserva che, attese le risultanze dell'incontro che il Ministro ha avuto con le organizzazioni sindacali nazionali delle Fondazioni in relazione al rinnovo del contratto nazionale di lavoro - incontro nel quale è stato trattato anche il problema specifico di che trattasi -, aggiunge che nulla osta da parte dell'Amministrazione cui appartiene all'adozione di uno stralcio di contrattazione avente quale precipuo oggetto quello dei permessi artistici. Conclude che si può, pertanto, ragionevolmente confidare in una soluzione di tale problema affidato al metodo della contrattazione, così come previsto dalle norme vigenti.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta limitatamente alla parte conclusiva della risposta fornita dal sottosegretario, conservando elementi di perplessità con riferimento ad alcune cospicue inesattezze contenute nel

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corpo della risposta stessa. Ribadisce, pertanto, la cogente necessità di interventi normativi sulla natura delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), replicando, si dichiara molto soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, considerando un'ottima notizia l'adozione di uno stralcio di contrattazione avente quale precipuo oggetto quello dei permessi artistici.

5-06272 Zazzera ed altri: Sulla compravendita di prestigiosi immobili siti nella penisola sorrentina.

Antonio PALAGIANO (IdV), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto CECCHI, rispondendo all'interrogazione in titolo, rappresenta agli onorevoli interroganti la richiesta di un breve differimento dei tempi di risposta all'interrogazione in Commissione. Sottolinea che la richiesta si rende necessaria per acquisire dai diversi uffici del Ministero ogni utile riferimento informativo in grado di fornire risposta esaustiva alle questioni poste che investono una pluralità di aspetti e risultano meritevoli di una più attenta valutazione. Tiene a precisare, tuttavia, che intende fornire sulla questione ogni ampia rassicurazione circa l'impegno del Ministero a fornire alle suddette richieste adeguato riscontro nel più breve tempo possibile.

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, poiché confida nella rassicurazione da lui espressa che alle suddette richieste sia dato adeguato riscontro nel più breve tempo possibile.

Paola FRASSINETTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.