CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2012
611.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo.
C. 4940 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e X il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4940, recante conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di semplificazione e di sviluppo. Fa altresì presente che, sulla base della tempistica prospettata dalle Commissioni di merito, il testo modificato dagli emendamenti che saranno approvati potrà essere acquisito non prima del pomeriggio di mercoledì 29 febbraio. Pertanto, la Commissione potrà esprimere il parere sul testo modificato nella mattinata di giovedì 1o marzo. Nella seduta odierna si procederà, quindi, alla relazione introduttiva e all'avvio del dibattito sul decreto-legge in oggetto.

Lucio BARANI (PdL) relatore, fa presente, in premessa, che il provvedimento in esame presenta un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 63 articoli incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate, da un lato, a favorire la semplificazione in favore dei cittadini e per le imprese - ad esempio, mediante l'introduzione di disposizioni finalizzate a ridurre gli adempimenti necessari all'attività delle imprese (intervenendo sia nelle materie delle autorizzazioni, dei controlli e delle procedure pubbliche di appalto, sia in quelle del lavoro e dell'ambiente), ovvero a snellire procedimenti amministrativi, a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, ad incentivare la digitalizzazione di documenti da conservare o produrre - e, dall'altro, a fornire sostegno ed impulso allo sviluppo del sistema economico, attraverso disposizioni che incidono sulle materie dell'innovazione tecnologica, dell'università, dell'istruzione, delle strutture energetiche e del turismo.
Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 4 del

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decreto-legge, che reca norme di semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità e per la partecipazione ai giochi paralimpici.
In particolare, la disposizione in esame, al comma 1, stabilisce che, al fine di evitare duplicazioni negli accertamenti sanitari previsti, nei verbali delle commissioni mediche integrate ASL, riguardanti l'invalidità civile e la disabilità, sia inclusa l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per: il contrassegno invalidi, che agevola la circolazione e la sosta dei veicoli; le agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli (IVA agevolata al 4 per cento, detrazioni d'imposta, esenzione bollo auto e della trascrizione al Pubblico registro automobilistico in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà).
Per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, al fine di evitare pratiche elusive, è possibile presentare copia del verbale della commissione medica integrata, che sostituisce le attestazioni medico legali richieste, con dichiarazione che il verbale è conforme all'originale e che non è stato revocato o sospeso o modificato successivamente al primo rilascio (comma 2). Il Governo è delegato ad emanare uno o più regolamenti, per individuare gli ulteriori benefici ai quali è possibile applicare le norme di semplificazione in esame, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica (comma 3). Tali regolamenti sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità (comma 4). Va osservato che le disposizioni citate non indicano il termine per l'emanazione dei regolamenti.
Il comma 5 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2012 - a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili - a favore del Comitato italiano paralimpico, al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012.
Osserva, poi, che un'altra disposizione rilevante per le competenze della Commissione è quella di cui all'articolo 15, che apporta una serie di modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 151 del 2011, in tema di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, con effetto a decorrere dal 1o aprile 2012. Al comma 2 dell'articolo 17, che disciplina l'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, si trasferisce dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL il potere di disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza anticipato a due mesi dalla data presunta del parto nei casi di lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli (lettera a). L'intervento degli organismi citati si svolge secondo le previsioni dei successivi commi 3 e 4 dell'articolo 17. Con la modifica di cui al comma 3, si trasferisce dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro alla ASL, in luogo del Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, il potere di disporre l'astensione dal lavoro nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose (lettera b). Al comma 4, si trasferisce dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro alla Direzione territoriale del lavoro l'accertamento delle condizioni che danno luogo all'astensione (lettera c), sulla cui procedura vi è una modifica formale («emerga» in luogo di «constati»). Infine, al comma 5 si interviene con modifiche formali, attraverso la soppressione delle parole «dei servizi ispettivi» (lettera d).
Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 16, volto a semplificare e razionalizzare i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, contribuendo in tal modo a perfezionare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. A tal fine, il comma 1 prevede che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali debbano inviare all'INPS le informazioni sui beneficiari e le prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi del Sistema

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informativo servizi sociali, del casellario dell'assistenza, nonché dei dati relativi alle prestazioni sociali agevolate e dei dati sui controlli ISEE. La necessaria definizione delle modalità per lo scambio telematico dei dati viene demandata a un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003). Il comma 1, brevemente illustrato, interviene su una serie di disposizioni non ancora pienamente attuate, vale a dire su sistemi informativi e banche dati ancora in corso di definizione (Sistema informativo dei servizi sociali, sistemi di controllo ISEE). Sarebbe pertanto opportuno fornire una più precisa definizione dei tempi e dei modi attraverso i quali addivenire alla puntuale attuazione del processo delineato.
Il comma 2 stabilisce che le comunicazioni di cui al precedente comma 1, integrate alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi INPS, alimentano il casellario dell'assistenza. Tali informazioni, insieme alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali. Dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 3 stabilisce che l'INPS integri e coordini le informazioni, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti, con le informazioni del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e con quelle contenute negli ulteriori sistemi informativi dell'INPS. Successivamente, l'INPS trasmette le informazioni così raccolte in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. Dall'attuazione del comma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione risponde alle finalità di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio (medesime finalità del comma 2), ma anche alla costituzione di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie per rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente. Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo in esame.
Osserva, poi, che l'articolo 38 modifica la disciplina recata dall'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Codice unico del Farmaco), al fine di consentire anche ai laureati in discipline diverse da quelle attualmente previste di svolgere le funzioni di responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali.
Infine, l'articolo 60, ai commi da 1 a 4, prevede l'avvio di una sperimentazione nei

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comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta (comma 1). Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge, in un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti alcuni aspetti riguardanti (comma 2): i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni, scelti tra i cittadini comunitari o tra quelli stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, sulla base del nucleo familiare e del costo della vita nei comuni coinvolti dalla sperimentazione; le modalità di adozione della carta acquisti da parte dei comuni come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche mediante il condizionamento del beneficio alla partecipazione al progetto; la decorrenza della sperimentazione che non può superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.
A questo proposito, ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 (Proroga termini 2011), ai commi 46-48 aveva già disposto una sperimentazione della Carta acquisti, della durata di un anno e con un limite di impegno massimo di risorse fino a 50 milioni di euro, a favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti. Sullo schema di decreto ministeriale adottato in attuazione delle disposizioni citate, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato parere favorevole nel luglio dello scorso anno. Il decreto non è poi stato emanato.
Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro a valere sul Fondo speciale per il soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti (comma 3), che viene corrispondentemente ridotto.
Il comma 4 abroga i commi 46, 47 e 48 del decreto-legge n. 225 del 2010 che, come ricordato, avevano disposto una sperimentazione della Carta acquisti della durata di un anno.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere, alla luce delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito e del testo.

Laura MOLTENI (LNP), con riferimento all'articolo 38 del decreto-legge, in materia di semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali, critica l'ampliamento, ivi previsto, dei tipi di laurea richiesti ai fini dello svolgimento delle funzioni di responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali.
Dichiara, poi, di non condividere il contenuto del comma 2 dell'articolo 60, nella parte in cui include, tra i possibili beneficiari della carta acquisti, anche «i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo». Ritiene che si tratti di una disposizione ingiustificabile in una fase storica in cui il Governo non solo ha chiesto, ma ha imposto sacrifici a tutti i cittadini, sia lavoratori che pensionati. Per coerenza, il Governo dovrebbe impostare politiche volte a favorire il rimpatrio ai rispettivi Paesi di provenienza degli stranieri che si trovano soggiornanti nel nostro territorio senza lavoro e che sono posti a carico del nostro Welfare-State. Quanto contenuto nel decreto non solo rischia di ingenerare una ingiustizia sociale a scapito di chi oggi ha contribuito per una vita intera allo sviluppo del nostro paese e si vede costretto da questo governo a sostenere

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grandi sacrifici economici, ma rischia anche di ingenerare una vera e propria «guerra tra poveri».

Anna Margherita MIOTTO (PD), richiamando l'articolo 4 del decreto-legge, evidenzia come sarebbe preferibile suddividerlo in due articoli, dal momento che, come risulta dalla relazione appena svolta, i primi quattro commi recano misure di semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità, mentre il quinto comma prevede finanziamenti in favore del Comitato italiano paralimpico. Si riserva, comunque, di svolgere altre considerazioni sull'articolo 4 nel prosieguo del dibattito.
Evidenzia, poi, che l'articolo 16 del decreto-legge, recante misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali e per lo scambio di dati tra amministrazioni, nonché in materia di contenzioso previdenziale, contenga innovazioni decisamente rilevanti, tanto da poter parlare di una vera e propria «riforma assistenziale». Per questa ragione, chiede alla presidenza che il dibattito sul decreto-legge in oggetto si svolga in più di due sedute e che, in una delle prossime sedute, sia presente in Commissione un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto riguarda il merito della disposizione in esame, richiama il rilievo, emerso dalla relazione introduttiva, concernente la mancata indicazione della tempistica e delle modalità attraverso cui addivenire alla semplificazione e alla razionalizzazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali.
Fa presente, infine, che tutte le comunicazioni previste all'articolo 16 del decreto-legge vanno dal «vertice» verso la «periferia», mentre dovrebbe essere assicurato un rapporto almeno biunivoco tra i diversi livelli territoriali, considerato che la materia dell'assistenza sociale è di competenza dei comuni.

Carla CASTELLANI (PdL) condivide le osservazioni fatte dall'onorevole Molteni circa l'inclusione dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno tra i possibili beneficiari della carta acquisti. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 60 del decreto-legge, non comprende perché il beneficio della carta acquisti debba esse sperimentato nei comuni con più di 250.000 abitanti. In tal modo, vengono esclusi tutti i piccoli centri in cui, a suo avviso, vi sono anziani e, comunque, persone che versano in situazioni di indigenza.

Marco RONDINI (LNP) rileva come il Governo, attraverso la disposizione di cui all'articolo 60, stia perseguendo una discutibile politica dell'inclusione. A suo avviso gli immigrati, che generalmente percepiscono un reddito basso, faranno di tutto per assicurarsi la carta acquisti, a svantaggio dei cittadini italiani appartenenti alle classi più disagiate. Evidenzia come non si possano assicurare privilegi a coloro i quali sono arrivati per ultimi nel nostro Paese: se gli immigrati non hanno la possibilità di provvedere a se stessi, non possono restare in Italia, per non rischiare di compromettere la coesione sociale.

Andrea SARUBBI (PD) fa notare come, al di là delle idee che ciascuno può avere, è tuttavia necessario approvare delle disposizioni legittime dal punto di vista giuridico. A tal proposito, richiama un episodio verificatosi a Brescia negli anni scorsi, laddove una delibera comunale aveva introdotto il «bonus bebè» limitandone l'applicazione ai soli cittadini italiani. I sindacati impugnarono questa delibera dinanzi al tribunale del lavoro di Brescia e vinsero. Attraverso quest'esempio, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che non si possono approvare delle norme che qualsiasi tribunale giudicherebbe illegittime.
In generale, rileva che, in materia di affari sociali, la cittadinanza non può costituire un criterio per accedere ad un beneficio.

Giuseppe PALUMBO, presidente, in risposta alle richieste formulate dall'onorevole Miotto, assicura che l'esame del decreto-legge

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in materia di semplificazione e di sviluppo sarà iscritto all'ordine del giorno della Commissione in una seduta ulteriore rispetto a quella di giovedì, nella quale si voterà il parere, in modo da consentire un ampio dibattito, al quale sarà invitato a partecipare un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.