CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2012
611.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 23 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Manlio CONTENTO (PdL) interviene in riferimento ad un articolo che il quotidiano La Repubblica ha pubblicato ieri sugli effetti che produrrebbe la proposta di legge sulla particolare tenuità del fatto, approvata dalla Commissione Giustizia ed attualmente all'esame dell'Assemblea, qualora diventasse legge. A suo parere l'articolo non coglie la reale portata del provvedimento, in quanto, elenca una serie di fatti di reato che dovrebbero essere archiviati senza processo, richiamando ipotesi per le quali non vi è alcuna ragione, in base alle disposizioni della proposta di legge, per ritenere che l'autore del fatto di reato debba essere necessariamente prosciolto. Si tratta di un elenco che ha suscitato forti preoccupazioni in coloro che non hanno partecipato direttamente ai lavori della Commissione Giustizia e quindi non conoscono sufficientemente il reale contenuto del testo attualmente all'esame dell'Assemblea. A tale proposito rileva come anche un valente giurista

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quale il collega onorevole Paniz gli abbia chiesto come la Commissione Giustizia possa aver approvato un testo che consentirebbe di archiviare il reato di diffamazione a mezzo stampa anche nel caso in cui sia accertato che il fatto sia stato compiuto. In realtà la preoccupazione dell'onorevole Paniz, che si basa proprio sulle notizie riportate dall'articolo in questione, sono del tutto infondate. In tale articolo in relazione al reato di diffamazione si legge che «il giornalista scrive un articolo su un personaggio pubblico riportando nel suo pezzo una citazione dal pezzo di un suo collega che contiene una ricostruzione, peraltro non smentita, ma giudicata falsa e diffamatoria solo quando essa viene riportata, per citazione, in questo articolo. L'articolo 595 del codice penale sulla diffamazione infligge una pena da sei mesi a tre anni. Ma se il giornalista può dimostrare che riteneva la fonte attendibile, che non aveva un intento persecutorio nei confronti del destinatario dell'articolo, che il suo curriculum professionale è immacolato, il giudice può archiviare la sua posizione». Rileva come tali affermazioni non trovino alcun fondamento nella proposta di legge approvata dalla Commissione Giustizia, la quale si limita ad introdurre nel codice di procedura penale l'istituto della particolare tenuità del fatto, dandone una nozione che poi deve essere interpretata dal magistrato nel caso concreto, secondo parametri individuati dal legislatore. Ritiene che la Commissione abbia svolto un buon lavoro che potrà essere ulteriormente migliorato a seguito dell'esame dell'Assemblea, purché non si crei intorno a tale provvedimento un clima di sfiducia che non si basa sulla reale ed oggettiva portata delle sue disposizioni.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'articolo richiamato dall'onorevole Contento non sia pertinente in quanto non tiene conto che la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dal provvedimento approvato dalla Commissione Giustizia è strutturata con riferimento alla valutazione che il magistrato deve effettuare caso per caso per valutare se un fatto debba essere considerato di particolare tenuità. Per tale ragione rischia sempre di essere incompleta ed inesatta qualsiasi elencazione di fatti di reato che, secondo la nuova normativa, verrebbero necessariamente archiviati.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti presentati, in merito ai quali il relatore ha chiesto il ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre il Governo si è rimesso alla Commissione. Pone pertanto in votazione, se non vi sono interventi, l'emendamento Bernardini 1.7.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.7, il quale, senza apportare modifiche estremistiche al testo in esame, come invece molte volte si ritiene che i radicali necessariamente debbano fare, si limita unicamente a dimezzare i periodi di separazione ininterrotta che il testo unificato prevede in maniera diversificata a seconda che siano o meno presenti figli minori. Ritiene che la durata del periodo di separazione sia in realtà un falso problema, considerato che Italia il 99 per cento dei separati passa poi al divorzio. Non vi è quindi alcuno spazio temporale da dover assicurare affinché sia adeguatamente ponderata la decisione di divorziare dopo che vi è stata la separazione. L'emendamento in esame, in questa ottica, riduce ulteriormente dei termini che in realtà sono inutili.

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Cinzia CAPANO (PD) ritiene che, in riferimento alla questione della durata del periodo minimo di separazione ininterrotta, la scelta effettuata dal testo unificato sia ragionevole, contemperando diverse esigenze. La reale questione è invece, a suo parere, quella di andare ad incidere in maniera profonda sull'intera disciplina del procedimento di separazione. Tuttavia la Commissione ha ritenuto di circoscrivere l'esame del provvedimento alla mera questione del periodo di separazione, ritenendo materia estranea qualsiasi proposta di legge od emendamento che, come una proposta di legge da lei stessa presentata, sia volto a semplificare il procedimento di divorzio sotto profili diversi da quello della durata del periodo minimo di separazione. Preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento Bernardini 1.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 1.7 e Molteni 1.4.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.8 ritenendo che sia discriminatorio per le coppie con figli minori prevedere un periodo maggiore di separazione rispetto a quello previsto per le coppie senza figli minori. Ricordando che la norma vigente non effettua alcuna distinzione, rileva come la distinzione prevista dal provvedimento in esame possa essere considerata come un disincentivo ad avere figli.

Federico PALOMBA (IdV) non condivide l'intervento dell'onorevole Bernardini, ritenendo invece opportuno prevedere un periodo di maggiore durata della separazione nel caso in cui la coppia abbia dei figli minori.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che il testo unificato in esame sia equilibrato sul punto in esame, non comprendendo come esso possa essere considerato una sorta di disincentivo per la procreazione. Non ritiene che sia corretto attribuire al provvedimento in esame particolari valenze in ordine alla vita di coppia, essendo esso volto unicamente a razionalizzare la disciplina del divorzio evitando che si traduca in un eccessivo appesantimento di un procedimento che il più delle volte si conclude con il divorzio. A tale proposito ricorda come da parte di alcuni sia stato paradossalmente rilevato che una disciplina che consenta di divorziare «facilmente», riducendo eccessivamente se non addirittura azzerando il periodo di separazione, possa deresponsabilizzare le coppie che si sposano.

Anna Paola CONCIA (PD) dichiara di condividere il testo in esame ritenendo che i termini previsti siano congrui. Sottolinea quindi il valore fondamentale della libera scelta di ogni cittadino relativamente alla materia in oggetto.

Donatella FERRANTI (PD) condivide la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del testo in esame, ritenendo che sia ragionevole la previsione di un termine più lungo se la coppia che intende divorziare ha figli minorenni. Preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.8.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento 1.8.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 1.8.

Rita BERNARDINI (PD) non condivide l'impostazione secondo la quale gli italiani debbano sempre essere posti sotto tutela e quindi costretti a riflettere per un periodo più lungo di quello che la pratica ha dimostrato essere necessario. Illustra quindi i propri emendamenti 1.10 e 1.9, volti a prevedere che sia necessario un periodo di separazione di due anni per chiedere il divorzio quando vi siano, rispettivamente, figli minori di sedici o di quattordici anni. Evidenzia come l'articolo 1 della proposta di legge C. 1556 De Angelis sia ispirato ad una analoga ratio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 1.10 e 1.9.

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Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che gli articoli aggiuntivi Bernardini 1.01, 1.02, 1.03 e Palomba 2.01 sono da considerare inammissibili per estraneità di materia, la quale deve essere individuata esclusivamente nei tempi della separazione giudiziale. I predetti articoli aggiuntivi invece incidono sul procedimento dello scioglimento del matrimonio o sulla cessazione degli effetti civili dello stesso.
Ricorda inoltre come nell'abbinare la proposta di legge C. 3248 Borghesi, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'unanimità abbia convenuto che da tale abbinamento non dovesse derivare un ampliamento della materia di esame per quanto tale proposta di legge, in una sua parte, contenga disposizioni relative ad aspetti procedurali dello scioglimento del matrimonio. Da ciò deriva l'inammissibilità anche dell'articolo aggiuntivo Palomba 2.01, per quanto identico ad una parte di una proposta di legge abbinata.

Rita BERNARDINI (PD) pur comprendendo come il criterio di inammissibilità sia stato adottato all'unanimità dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tuttavia ritiene che tale criterio sia irragionevole. Ribadisce quindi come, a suo giudizio, sia inaccettabile che un testo normativo, senza tenere conto delle concrete esigenze dei cittadini e dell'esperienza giudiziaria, costringa una coppia che è d'accordo su tutte le condizioni relative al divorzio ad affrontare inutilmente un periodo di separazione, soprattutto se si tratta di una coppia senza figli.
Illustra quindi il proprio emendamento 2.1, volto a rendere conoscibile lo scioglimento della comunione dei beni fra coniugi, prevedendo che il relativo provvedimento sia annotato a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.

Cinzia CAPANO (PD) esprime perplessità sulla effettiva utilità dell'emendamento 2.1, in considerazione di quanto già previsto dall'ordinamento dello stato civile.

Francesca CILLUFFO (PD) dopo avere ricordato come lo scioglimento della comunione in seguito alla separazione fra coniugi sia un'ipotesi di scioglimento ex lege, per il quale non è prevista l'annotazione, sottolinea come l'emendamento 2.1 abbia una propria utilità. Riterrebbe peraltro preferibile la formulazione dell'emendamento 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 2.1 e 2.2.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 2.3, volto ad introdurre un regime transitorio ispirato a quello previsto dall'articolo 2 della proposta di legge C. 1556 De Angelis.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 2.3.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia che ripresenterà in Assemblea il proprio articolo aggiuntivo 2.02.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo unificato in esame sarà trasmesso alla I Commissione per l'espressione del parere di competenza. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 febbraio 2012.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente di avere indicato i soggetti che potranno essere auditi in relazione ai provvedimenti in esame.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, ritiene che possa essere fissata la data per lo svolgimento delle audizioni.

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Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che ogni decisione in merito allo svolgimento delle audizioni sarà assunta nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.
C. 2996 Reguzzoni.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 febbraio 2012.

Francesca CILLUFFO (PD) con riferimento alla formulazione del nuovo testo unificato in esame, ritiene che il termine «donazione» dovrebbe essere sostituito con il termine «utilizzo», poiché mentre la donazione è un contratto, il testo prevede un atto unilaterale del disponente che autorizza l'utilizzo del proprio corpo per scopi scientifici.
Rileva quindi come l'articolo 3 preveda come unica modalità di manifestazione della volontà che consente l'utilizzo del corpo quella del testamento olografo. Tuttavia, il nostro ordinamento, prevede altre due forme testamentarie, il testamento pubblico e il testamento segreto (oltre ai più particolari testamenti speciali). Non comprendendo perché la volontà del disponente non possa manifestarsi anche in queste due forme, riterrebbe preferibile fare riferimento genericamente al testamento.
Sottolinea come il testamento sia, per sua natura, un documento che deve rimanere riservato fino alla morte del testatore. Una volta verificatosi questo evento, se ne deve dare pubblicità per la sua esecuzione. Questa caratteristica viene meno se si consente, come previsto dall'articolo 3, primo e secondo comma, di consegnarne copia al centro di riferimento o all'ufficio dello stato civile. Riterrebbe quindi preferibile prevedere l'iscrizione in un apposito registro di una dichiarazione del disponente resa dinanzi ad un pubblico ufficiale.
Osserva come la precisazione secondo la quale la volontà «non può essere disattesa» risulti pericoloso, poiché il testamento, per sua natura, è un atto revocabile. Quindi riterrebbe preferibile affidarsi alle risultanze del registro ed all'ultimo testamento rinvenuto, eliminando la citata previsione. Sottolinea come analoga iscrizione in apposito registro debba essere fatta per l'eventuale revoca dell'autorizzazione
Con riferimento all'articolo 6 ritiene contraddittorio precisare che la donazione non possa avere fini di lucro, dal momento che la donazione e per sua natura un atto a titolo gratuito. Ribadisce quindi che sarebbe più corretto ricorrere al termine «utilizzo», considerando altresì che il corpo viene restituito dopo un anno. Il secondo comma fa poi sorgere il dubbio se sia possibile autorizzare l'utilizzo del corpo con un atto tra vivi con effetto post

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mortem: se così fosse sarebbe necessaria una precisazione in tal senso, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità dello stesso secondo comma.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.40.

5-05877 Iannuzzi: Sull'integrazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con personale del Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta particolarmente dettagliata, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatto. Ritiene, infatti, che nella risposta risulti evidente un'indebita confusione tra lo stabile incremento dell'organico delle procure della Repubblica previsto dalla legge n. 4 del 2011 e l'istituto dell'applicazione, che ha natura temporanea e non incide stabilmente sull'organico. Sottolinea come i due istituti debbano essere tenuti nettamente distinti e come il primo non escluda che si possa comunque ricorrere all'applicazione. Invita quindi il Governo a seguire con attenzione la vicenda segnalata con l'atto di sindacato ispettivo.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.