CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Doris LOMORO.

La seduta comincia alle 11.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Doris LO MORO, presidente, comunica che il collega Roberto Zaccaria ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza che verrà pubblicato in allegato alla seduta odierna.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
Esame C. 4865-B - Governo - Approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, presidente e relatore, in via preliminare, ricorda che il Comitato si era già espresso in prima lettura sul provvedimento che ci si accinge ad esaminare; allora, tuttavia, il testo esaminato aveva dimensioni più ridotte: i contenuti del decreto risultano infatti oggi assai ampliati a seguito delle modifiche approvate dal Senato. A tale riguardo, sottolinea che, per effetto delle anzidette modifiche, risulta anche accentuata l'eterogeneità delle disposizioni contenute nel decreto e che, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono state inserite due norme volte a modificare disposizioni riferite a deleghe legislative conferite al Governo, circostanza che integra, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, la violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988.
A tale ultimo proposito, avverte inoltre che lo scorso 16 febbraio - e, quindi, il giorno successivo all'approvazione del provvedimento all'esame da parte del Senato - la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza la cui portata appare

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dirompente proprio con riferimento ai parametri di giudizio del Comitato sui decreti-legge. Infatti, nel dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione introdotta nel corso dell'esame parlamentare al decreto legge n. 225 del 2010 (in materia, appunto, di proroga di termini), in quanto recante una normativa «a regime» del tutto slegata da contingenze particolari, ma inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge denominato «Proroga di termini», la Corte ha precisato che i cosiddetti decreti «milleproroghe», sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sia ritenuto - ad una valutazione operata dal Governo o dal Parlamento - dannoso.
La Corte ha quindi concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni in questione in quanto la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei, risulterebbe in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione: ciò si verifica, tra l'altro, ove si introducano in decreti di proroga di termini interventi aventi ad oggetto la disciplina «a regime» di materie o settori di materie.
Dopo aver dato succintamente conto delle ulteriori questioni poste dal provvedimento titolo, principalmente in relazione ai rapporti delle disposizioni da esso recate con la normativa vigente, procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4865/B limitatamente alle parti modificate dal Senato;
ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 11 gennaio 2012;
osservato che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato;
rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
risultano dilatati gli aspetti di eterogeneità del contenuto del decreto legge, già presenti nel testo approvato in Consiglio dei ministri (ed accresciutisi a seguito delle modifiche approvate alla Camera), avuto riguardo agli ulteriori settori dell'ordinamento interessati dalle numerose disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato (si tratta di 7 nuovi articoli, e di 33 ulteriori commi); inoltre, sulla base di un'interpretazione assai lata della fattispecie della proroga di termini, ampia è la tipologia di atti sui quali le suddette proroghe operano in concreto; sono infatti presenti disposizioni volte a: estendere il termine di validità di procedure concorsuali (articolo 1, comma 4-bis, concernente il termine di efficacia delle graduatorie di merito per l'assunzione di funzionari presso l'Agenzia delle entrate) o di atti amministrativi abilitativi (articolo 15, comma 3-quinquies, con cui vengono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione di brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico); rinviare l'entrata a regime di riforme di settore (articolo 29, comma 16-duodecies, con cui si dispone lo slittamento dell'avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica); estendere l'ambito temporale di applicazione di precedenti disposizioni finanziarie, anche mediante integrazione dei relativi stanziamenti (articoli 9, comma 1-bis, 10, comma 5-ter, 11, comma 6-quinquies); disporre in deroga e con effetti di sanatoria rispetto ad alcune fattispecie (l'articolo 11, comma 6-sexies, prevede che i provvedimenti relativi al personale delle pubbliche amministrazioni assunto anteriormente all'emanazione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale sia risultato beneficiario di contratti individuali di lavoro che abbiano determinato e consolidato effetti giuridici decennali, siano sottratti dal campo di applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto, che statuisce per i provvedimenti

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posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale la nullità di diritto con obbligo di ripristinare la situazione preesistente). In altri casi, le disposizioni introdotte non appaiono neppure finalisticamente orientate a prorogare o differire termini legislativamente previsti (si vedano, ad esempio, l'articolo 2-bis, l'articolo 18-bis, che riguarda la funzionalità di alcuni enti previdenziali soppressi dal decreto-legge n. 201 del 2011, nelle more della suddetta soppressione; l'articolo 23, che interviene in materia di esercizio dell'attività di consulenza finanziaria; l'articolo 27-bis, che prevede la soppressione del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, contestualmente, ricostituisce il consorzio del Ticino, il consorzio dell'Oglio ed il consorzio dell'Adda; e, infine, l'articolo 29, comma 12-bis, con cui si fissano i termini a regime di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli);
con riguardo alle disposizioni di carattere ordinamentale testé richiamate (cui si aggiungono due disposizioni recanti proroghe di deleghe introdotte nel disegno di legge di conversione), si ricorda che la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge n. 225 del 2010 (recante disposizioni in materia di proroga di termini), nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'ambito dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). Con riferimento alle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha tra l'altro rilevato che esse - «regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. Si tratta quindi di una normativa «a regime», del tutto slegata da contingenze particolari, inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge denominato «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie».
Il preambolo di tale atto con forza di legge così recita: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti». Le disposizioni impugnate sono state inserite, in sede di conversione, nell'articolo 2, nella cui rubrica si legge: «Proroghe onerose di termini».
Da quanto sopra esposto risulta palese l'estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge cosiddetto «milleproroghe», in quanto si tratta di un frammento, relativo ai rapporti finanziari, della disciplina generale e sistematica, tuttora mancante, del riparto delle funzioni e degli oneri tra Stato e Regioni in materia di protezione civile»
;
la Corte Costituzionale, dopo aver precisato che: «L'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento», ha rimarcato che «I

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cosiddetti decreti «milleproroghe» (...), sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina «a regime» di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'articolo 71 Cost. (...). Risulta invece in contrasto con l'articolo 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei.», rilevato quindi che «La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione», ha sottolineato infine come «l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso articolo 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario»;
sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
molte delle modifiche introdotte si caratterizzano per un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano spesso oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra in più disposizioni, tra le quali si segnalano, in particolare:
l'articolo 10, comma 5-bis, che integra in maniera non testuale le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto-legge n. 207 del 2008, in materia di procedure concorsuali autorizzate dall'Agenzia italiana del farmaco;
l'articolo 11, comma 2, secondo periodo, con cui si proroga in maniera non testuale il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2005, peraltro prorogato dal primo periodo dello stesso comma 2 mediante una novella;
l'articolo 11, comma 6-quinquies, che proroga al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge n. 300 del 2006, senza novellare tale disposizione (agevolazioni per gli enti non commerciali);
l'articolo 11, comma 6-sexies, che incide in maniera non testuale sull'ambito di applicazione dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011;
l'articolo 11, comma 6-octies, che riapre il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge n. 59 del 2008 (bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero), senza novellare tale disposizione e subordinatamente al verificarsi di una condizione;
l'articolo 15, comma 8-bis, che proroga in maniera non testuale l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 16-quater, del decreto-legge n. 225 del 2010 (prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza);
l'articolo 29, comma 11-ter, che proroga di dodici mesi il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011;

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l'articolo 29, comma 16-decies, che proroga in via non testuale un termine in materia di esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale, intervenendo su una materia oggetto di una profonda stratificazione normativa;
il decreto legge - secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione - introduce modifiche a disposizioni di recentissima approvazione (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 6-quinquies, che interviene sulla legge n. 183 del 2011; nonché gli articoli 6, comma 2-quinquies, 6, comma 2-septies, 11, comma 6-septies, 18-bis, comma 1, 23, comma 1-bis e 29-bis, che modificano varie parti del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e, in particolare, il già richiamato articolo 27-bis, che, nel sopprimere il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, recentemente istituito dall'articolo 21, comma 12, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dispone la contestuale ricostituzione dei vari enti che erano confluiti nel predetto Consorzio);
non mancano disposizioni prive di portata precettiva in quanto meramente descrittive e, quindi, inidonee ad innovare l'ordinamento; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 9, comma 1-bis, laddove si «prevede» che debbano essere rispettati alcuni principi costituzionali e quelli discendenti dalla normativa dell'Unione europea, e all'articolo 2-bis, comma 1, il quale dispone che «con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013 la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9»;
sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:
il decreto-legge, all'articolo 29, comma 16-decies, reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge n. 40 del 2010, laddove disciplina i presupposti per l'estinzione delle controversie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con riferimento alla quale appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»; il provvedimento contiene, inoltre, disposizioni di carattere retroattivo, per lo più riguardanti il differimento di termini già scaduti, che si rinvengono, a mero titolo esemplificativo, all'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), che differisce il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza dal 30 luglio 2011 al 30 maggio 2012; all'articolo 11, comma 6-octies, che dispone il differimento di un termine già scaduto al 31 dicembre 2010 sino al 31 dicembre 2012, subordinatamente all'espletamento di un adempimento; all'articolo 13, comma 1-bis, che differisce un termine scaduto al 30 settembre 2011;
inoltre, alcune disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo (si vedano, ad esempio, l'articolo 2-bis, che contiene un termine ad quem per l'operatività della Fondazione per la mutualità negli sport professionistici a squadre, fissato al 1o luglio 2012, l'articolo 11, comma 2 e l'articolo 29, comma 16-decies); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

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sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:
l'articolo 1 del disegno di legge di conversione interviene, ai commi 2 e 3, a modificare disposizioni riferite a deleghe legislative conferite al Governo, al fine di ridefinire taluni elementi del potere legislativo delegato, nonché di modificare il termine di esercizio della delega che, con riferimento alla delega oggetto del comma 2, allo stato, risulta già scaduto; tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;
con particolare riferimento al comma 3, che proroga il termine per l'esercizio della delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari recata dall'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, si ricorda che in occasione dell'esame dell'anzidetto provvedimento, il Comitato per la legislazione, nel solco di una consolidata giurisprudenza, aveva formulato una condizione soppressiva delle anzidette disposizioni di delega; si ricorda altresì che, durante l'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 138 del 2011, fu accettato dal Governo un ordine del giorno con il quale, premesso tra l'altro che «l'inserimento in un disegno di legge di conversione di una delega legislativa, che produrrà effetti normativi concreti a distanza di tempo, non appare giustificabile nemmeno sulla base di ragioni politiche contingenti, anche se gravi, stante il contrasto che viene a determinarsi con le norme ordinamentali che presiedono al legittimo esercizio delle competenze normative e all'utilizzo delle conseguenti fonti, le quali, a loro volta, riflettono gli equilibri tra i poteri normativi imposti a livello costituzionale», si impegnava il Governo «ad avviare ogni occorrente attività volta alla predefinizione dei contenuti dei futuri decreti legislativi di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e a predisporre, al contempo, un autonomo disegno di legge delega, da presentare alle Camere per la loro approvazione, secondo le procedure urgenti previste dai loro regolamenti, in termini tali da consentire l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 138/2011, dei decreti legislativi nel frattempo in linea di massima già predefiniti» (ordine del giorno 9/4612/139);
sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
il provvedimento, all'articolo 27-bis, comma 1, demanda a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare - da adottare sulla base di una procedura che comprende anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti ed ai quali si consente di derogare a norme di rango primario - il compito di apportare le modifiche statutarie inerenti alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi dei grandi laghi prealpini di cui l'articolo in questione dispone la ricostituzione; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;
l'articolo 29-ter differisce al 31 dicembre 2012 il termine di scadenza dell'istituto del commissario straordinario per le quote latte previsto dall'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2009, prorogato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011, recante ulteriore

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proroga di termini relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in base alla previsione dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225), senza intervenire direttamente sulle disposizioni di legge di cui si dispone la proroga;
sul piano della tecnica di redazione del testo:
l'articolo 11, comma 6-septies novella l'articolo 22, comma 9-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, piuttosto che il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, a sua volta novellato dal succitato articolo 22; al riguardo, si ricorda infatti che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che «se un atto ha subito modifiche, eventuali «novelle» sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti».
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:
si sopprimano le disposizioni introdotte al Senato nell'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione (destinate, rispettivamente, a differire fino al 30 giugno 2012 il termine della delega «per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute», di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, integrandone anche gli originari criteri direttivi, nonché a prorogare di ulteriori tre anni il termine per l'esercizio della delega «per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari», di cui all'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L'Aquila e di Chieti) in quanto - tenuto anche conto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 - non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale, in particolare se destinate a prorogare o differire il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lett. a), della legge n. 400 del 1988;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 27-bis - laddove dispone l'adozione di decreti ministeriali dei quali viene precisata la natura non regolamentare ed ai quali si consente di derogare a disposizioni di rango primario - tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa, sia verificata la congruità dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
siano coordinate le disposizioni contenute all'articolo 29, comma 1, con quelle recate dal comma 16-duodecies del medesimo articolo, tenuto conto che il primo prevede la proroga al 30 aprile 2012 delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 216 del 2010, del quale il successivo comma 16-duodecies dispone l'abrogazione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime;
si dovrebbe altresì valutare, in relazione alla disposizione contenuta all'articolo 29-ter - che differisce al 31 dicembre 2012 il termine di scadenza dell'istituto

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del commissario straordinario per le quote latte previsto dall'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2009, prorogato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - l'opportunità di riformulare la disposizione in questione in termini di novella alla disposizione di legge originariamente prorogata.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
con riferimento alle disposizioni di carattere ordinamentale indicate in premessa, nonché in relazione ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che intervengono su norme di delega, abbia cura il legislatore di rispettare le indicazioni contenute nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, laddove, tra l'altro, si precisa che: «I cosiddetti decreti «milleproroghe» (...) sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina «a regime» di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'articolo 71 Cost.» eventualmente inserendo le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto, ove presentino profili autonomi di necessità e di urgenza, in «atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati».

Lino DUILIO, nel condividere pienamente la proposta di parere formulata dalla relatrice, si sofferma anch'egli a rimarcare la portata innovativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012. Al riguardo, ritiene che la pronuncia in questione rende indifferibile una riflessione di carattere più generale sulla natura della legge di conversione ed in relazione al nesso che si pone tra di essa ed il decreto legge. Quanto poi al merito del decreto legge all'esame, fa presente di aver già rappresentato in altre sedi di esame parlamentare del provvedimento che, a suo avviso, stante la dilatazione dei contenuti operata al Senato, sarebbe quasi auspicabile che il decreto stesso non venisse convertito, tanto più alla luce della sentenza n. 22 della Corte Costituzionale.

Doris LO MORO, relatore, si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Duilio in merito all'oggettiva difficoltà in cui si trova la Camera dei deputati a dove approvare in via definitiva un decreto legge la cui scadenza è assai prossima, a fronte della recentissima sentenza della Corte Costituzionale.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.35.