CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI, indi del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 216/2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, si sofferma sulle modifiche introdotte dal Senato al testo già approvato dalla Camera di interesse della Commissione Agricoltura.
In particolare, sottolinea che il Senato ha aggiunto all'articolo 7 il comma 1-bis, che dispone che l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, sostitutiva del soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), deve provvedere, entro sette e non più sei mesi dalla sua costituzione, a riorganizzare gli uffici presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano, a rideterminare le modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica e a concentrare le attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
Il Senato ha inoltre apportato talune modifiche all'articolo 9, che nel testo iniziale prevedeva la sola proroga al 31 dicembre 2012 del periodo di validità del primo programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura. Il Senato ha aggiunto ulteriori due commi, con i quali si prevede lo stanziamento di 6 milioni di euro per il 2012 - aggiuntivi rispetto ai 6 milioni già

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previsti dalla legge di stabilità 2012 per l'annualità in corso - e la relativa copertura. Tali nuove risorse sono destinate a finanziare le iniziative volte a rafforzare e promuovere le iniziative avviate dalla cooperazione (ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 154 del 2004), le iniziative predisposte dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura (ai sensi dell'articolo 17 dello stesso decreto) nonché le azioni rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto (ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto).
Risulta, altresì, nuovo l'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato, che novella l'articolo 18 della legge n. 99 del 2009, in materia di interventi a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici. In particolare, il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 18, estendendo di un anno, e cioè fino al 2012, il compito attribuito al Dicastero agricolo, per il triennio 2009-2011, di promuovere le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi nel territorio nazionale. Il comma 2 interviene sul comma 11 del medesimo articolo 18, aggiungendo che le modalità di assegnazione da parte dell'AGEA delle risorse previste - per il 2009, 7 milioni per il monitoraggio delle qualità delle produzioni agroalimentari e 2 milioni per il controllo della filiera ittica - possono essere definite anche sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate (oltre che con le modalità, che si sono rilevate di non facile applicazione, individuate dal comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 2006 e riferite alla possibilità di servirsi della collaborazione del Consorzio anagrafi animali).
Il comma 12-bis dell'articolo 29, introdotto dal Senato, differisce, a decorrere dal 1o marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli.
L'articolo 29-bis, introdotto dalla Camera e modificato dal Senato, novella l'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 20 del 2011, modificando i termini e le procedure per la soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). In particolare, il Senato ha introdotto una nuova disposizione che protrae al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento delle funzioni e dei mezzi dell'Ente in esame ai soggetti individuati dalle regioni, termine attualmente in scadenza al 20 giugno prossimo. La norma, per la parte non modificata dal Senato, stabilisce inoltre che fino a tale data siano sospese le procedure esecutive e giudiziarie nel confronti del disciolto ente e conserva in capo al Commissario che gestisce la fase liquidatoria i poteri necessari al funzionamento pro-tempore dell'ente, anche nei confronti dei terzi.
L'articolo 29-ter, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, proroga al 31 dicembre 2012 i poteri del Commissario straordinario per le quote-latte. In proposito, ricorda che, nel corso dell'esame presso la Camera, era stato presentato ed accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/4865-AR/71, dei deputati Marco Carra ed altri, con il quale si chiedeva, tra l'altro, al Governo la proroga dei poteri del Commissario straordinario per l'assegnazione delle quote-latte, considerato che le sue attività sono in una fase cruciale ai fini del rispetto della legalità e della normativa nazionale e comunitaria e che la proroga dell'attività del Commissario straordinario è indispensabile in quanto le ripetute proroghe dei termini per i pagamenti delle rate delle multe previste dai piani di rateizzazione concessi a chi ha aderito alla sanatoria impongono al Commissario, anche nel 2012, di dover provvedere agli adempimenti a suo carico in materia di accettazione delle domande di rateizzazione e revoca delle quote aggiuntive, assegnate in base alla legge n. 33 del 2009 ai

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produttori oggetto di intimazione di pagamento che non abbiano aderito ai piani di rateizzazione».
L'articolo 29-ter autorizza inoltre l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. La proroga è disposta per consentire la conclusione delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato autorizzate per alcune amministrazioni, per il triennio 2010-2012, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010. In base a tale provvedimento l'AGEA può bandire un concorso per tre posti di dirigente di seconda fascia. L'onere previsto è di euro 530.000, posto a carico delle risorse proprie dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'attuazione della norma, provvede poi l'ultimo periodo del comma, che ne dà una quantificazione pari a 300.000 euro per l'anno 2012, ponendoli a carico dell'apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
Si riserva in conclusione di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) fa presente che il suo gruppo giudica positivamente solo alcune delle modifiche introdotte dal Senato.
In particolare, manifesta apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 9, relative al programma nazionale per la pesca e l'acquacoltura, che auspica possa trovare una sua conclusiva definizione, e dell'articolo 9-bis, in materia di interventi a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici. Condivide anche la proroga dell'attività del Commissario straordinario in materia di quote latte, di cui all'articolo 29-ter, augurandosi che possa fare finalmente chiarezza sulla vicenda.
Considera invece inopportuna una ulteriore proroga al 30 settembre 2012 del termine per il trasferimento delle funzioni e dei mezzi dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), trattandosi di un «carrozzone» la cui attività non andrebbe ulteriormente prorogata.
Critica altresì l'autorizzazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), contenuta all'articolo 29-quater, a prorogare, per il tempo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. Al riguardo, riterrebbe peraltro possibile un migliore utilizzo del notevole impegno di spesa a tale scopo previsto, pari a 530 mila euro per il 2012.

Giuseppina SERVODIO (PD) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno riferito alla norma sull'EIPLI, ente che versa in una complessa situazione, aggravata da un notevole contenzioso con imprese, tecnici e lavoratori. In particolare, tra questi ultimi, vi sono coloro che hanno cessato la loro attività anche da molti anni senza ricevere ancora la dovuta liquidazione. Ritiene in proposito indispensabile soddisfare con urgenza le legittime aspettative dei lavoratori, che non hanno alcuna responsabilità del dissesto dell'ente.

Giuseppe RUVOLO (PT), rilevato preliminarmente che l'iter del provvedimento ha reso ancora una volta evidente la necessità di una riforma del sistema bicamerale, esprime apprezzamento per le misure in tema di lotta alle contraffazioni. Ritiene tuttavia di dover sottolineare come l'agricoltura italiana mediterranea - segnatamente l'agrumicoltura e l'olivicoltura - si troverà, dopo l'accordo tra l'Unione europea e il Marocco, in una situazione di mercato devastante. Sarà pertanto necessario che il Governo intervenga, almeno sul piano dei controlli e della sicurezza

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alimentare, al fine di scongiurare il pericolo di un mercato talmente libero da diventare senza regole.

Sandro BRANDOLINI (PD) ricorda che il Governo si era impegnato, in sede di prima lettura alla Camera e a seguito di apposito ordine del giorno, ad introdurre nel provvedimento in esame misure urgenti per il settore ippico. Nel segnalare che sul tema la sua parte politica ha chiesto un incontro urgente al Ministro Catania, fa presente che con le misure attivate recentemente - dopo il taglio dei fondi disposto dal precedente ministro Romano - gli ippodromi potranno proseguire l'attività solo fino alla fine di marzo. Ritiene dunque necessario che il Governo predisponga finalmente misure idonee a risolvere i problemi finanziari del settore ippico, a rischio di chiusura a partire dal mese di aprile. A tal fine, chiede che il parere che la Commissione andrà oggi ad approvare richiami espressamente l'attenzione su tale tema.
Si associa quindi alle considerazioni della collega Di Giuseppe in merito alla proroga degli incarichi dirigenziali presso l'AGEA, rilevando che gli enti pubblici dovrebbero svolgere meglio il lavoro ad essi affidato, anche per quanto riguarda l'avvio delle procedure concorsuali eventualmente necessarie, senza ricorrere a strumenti come quello della proroga degli incarichi in essere.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, osserva che il testo trasmesso dal Senato fa emergere ancora una volta la questione della diversità dei criteri di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge applicati nei due rami del Parlamento. Sottolinea in particolare che l'emendamento diretto a prorogare l'attività del Commissario straordinario per le quote latte è stato dichiarato inammissibile alla Camera, ma è stato poi approvato dal Senato.
Per quanto riguarda i rilievi formulati nel corso del dibattito, ritiene che gli stessi possano essere recepiti nelle premesse di un parere favorevole, che si riserva di proporre.

Paolo RUSSO, presidente, sospende quindi brevemente la seduta per consentire al relatore di formalizzare la sua proposta di parere. Avverte che nel frattempo si passerà alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 12.40.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole, nella quale sono recepiti i rilievi formulati nel corso del dibattito (vedi allegato). Al riguardo, osserva che sui temi indicati saranno necessarie specifiche iniziative, che auspica possano essere assunte da tutti i gruppi.

Corrado CALLEGARI (LNP) critica la mancata partecipazione del Governo all'importante dibattito in corso, per quanto preannunciata.
Pur ringraziando il relatore, deve preannunciare che il suo gruppo, che in sede di prima lettura aveva scelto di astenersi, voterà in senso contrario. Ciò in ragione dell'arroganza di questo Governo, illegittimo perché non scelto dal popolo per via elettorale, che continua ad impedire il dibattito in Parlamento sui suoi provvedimenti, ponendo la questione di fiducia, pur potendo contare su un'ampia maggioranza. Nel ricordare che l'allora opposizione in analoghe circostanze contestava fortemente il Governo Berlusconi, sottolinea che il ricorso alla fiducia per accelerare i tempi di approvazione dei provvedimenti sta riducendo il ruolo del Parlamento, impossibilitato ad intervenire sulle decisioni del Governo. A suo giudizio, si tratta di un costume che non porta bene alla democrazia.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), pur ringraziando il relatore per aver voluto recepire anche le considerazioni da lei formulate, preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere favorevole, sottolineando che il provvedimento in esame contiene poche misure positive per il comparto primario ed alcune decisamente negative.

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Angelo ZUCCHI (PD), apprezzando il lavoro svolto dal relatore, fa presente il parere favorevole alle modifiche apportate dal Senato deriva anche dal fatto che le stesse incidono spesso su questioni già affrontate alla Camera. In particolare, giudica positivamente le ulteriori disposizioni approvate dal Senato in tema di Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con l'ulteriore stanziamento di 6 milioni di euro per il 2012.
Manifesta infine comprensione per il collega Callegari, che critica un Governo che pone la questione di fiducia per la quarta volta e che tuttavia conosce bene le ragioni di questo sacrificio, avendo egli votato ben 52 volte su questioni di fiducia poste dal Governo Berlusconi.

Viviana BECCALOSSI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, pur precisando che la sua scelta, a livello personale e autonoma rispetto alla posizione del gruppo, è per l'astensione.
Stigmatizza quindi l'assenza del Governo al dibattito odierno, ricordando che, con il precedente Governo, nessun provvedimento importante è stato discusso in Commissione senza che un suo membro, anche se a volte di altri Dicasteri, fosse presente, sia pure solo per illustrare le scelte compiute.

Carlo NOLA (PdL) dichiara, a titolo personale, la sua astensione.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI, indi del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giuseppina SERVODIO (PD), relatore, osserva che il provvedimento è volto a semplificare per i cittadini e le imprese gli oneri amministrativi richiesti per l'esercizio di talune attività, anche di carattere imprenditoriale. Esso interessa tra gli altri anche il comparto primario, cui è dedicata un'apposita sezione.
Nel manifestare apprezzamento per l'intento da parte del Governo di promuovere una semplificazione ormai improcrastinabile per i cittadini e per le imprese, sottolinea che molte disposizioni (circa 43) non hanno una valenza immediata e rinviano a successivi provvedimenti l'attuazione delle misure previste. È auspicabile che il Governo valuti l'opportunità di modificare talune di queste disposizioni in modo da renderle immediatamente applicabili.
Si sofferma quindi sulle disposizioni di particolare interesse per il settore primario, segnalando anche alcune di esse che non rientrano nell'ambito di competenza della Commissione.
L'articolo 25, intitolato «Misure di semplificazione per le imprese agricole», dispone, da un lato, che diversi soggetti pubblici, custodi di informazioni organizzate in banche dati - segnatamente AGEA e organismi pagatori, Agenzia delle entrate, INPS, camere di commercio - debbano entrare in connessione tra loro, rendendo disponibili i dati in loro possesso, e, dall'altro, che i produttori agricoli debbano poter avere accesso alle procedure informatiche degli organismi deputati al pagamento dei finanziamenti europei.
In particolare, il comma 1 prevede che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) acquisisca le informazioni che le sono necessarie connettendosi - secondo

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protocolli standard previsti dal sistema pubblico di connettività - alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle camere di commercio, anche al fine di agevolare l'erogazione degli aiuti e dei contributi dovuti agli agricoltori in attuazione della PAC. Le modalità operative saranno definite da convenzioni tra AGEA e le diverse amministrazioni. Al riguardo, osserva che è opportuno che nel sistema pubblico di connettività delineato dall'articolo in esame vengano inclusi gli organismi pagatori regionali e le stesse regioni depositarie dei dati relativi alle misure inerenti il comparto agricolo. Rileva, altresì, che occorre valutare con attenzione la questione relativa alla necessità di istituire una comune banca dati di tutti i soggetti deputati a svolgere i controlli in agricoltura.
Il comma 2 dell'articolo 25 stabilisce, per converso, che il fascicolo aziendale elettronico, tenuto dall'AGEA, sia accessibile da parte delle pubbliche amministrazioni e che esso faccia fede per i rapporti che le stesse instaurano con il titolare dell'aziende agricola. Le modalità di consultazione saranno definite con un decreto del Ministero agricolo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-regioni. La misura risulta significativa anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di illegalità in agricoltura svolta dalla Commissione; in numerose audizioni, infatti, è emersa la necessità di raccordare tra i diversi soggetti istituzionali la pluralità dei dati esistenti.
Il comma 3 novella il decreto-legge n. 182 del 2005 che, con l'articolo 3, comma 5-quinquies, ha stabilito che le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi europei anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria. La novella richiede, proprio per dare attuazione a tale previsione, che gli organismi pagatori rendano accessibili ai produttori agricoli le proprie procedure informatiche e le correlate circolari applicative.
Al riguardo, coglie l'occasione per invitare il Governo a perseguire con decisione la strada delle semplificazioni che - anche senza uno specifico provvedimento legislativo - si possono realizzare attraverso collaborazioni, sinergie e intese tra le amministrazioni pubbliche.
Queste misure di semplificazione richiamano anche la necessità di prevedere sistemi incentivanti per l'adozione della banda larga nel comparto, quale opportunità di innovazione, di competitività e di sviluppo e quindi di trasformazione del modello organizzativo del sistema delle imprese agricole. Ricorda a tale proposito che mercoledì scorso la Camera ha approvato, con il positivo parere del Governo, alcune mozioni volte a promuovere l'utilizzo delle reti a banda larga da parte del sistema produttivo del Paese, obiettivo strategico, anche al fine di ridurre la distanza tra l'Italia e le altre economie sviluppate.
L'articolo 26 rivede in senso restrittivo la definizione di bosco e di arboricoltura da legno in modo da escludere talune superfici dal regime vincolistico che si applica a tali territori. Tale misura è finalizzata, tra l'altro, a consentire il riutilizzo da parte degli agricoltori di quei territori che nel passato sono stati adibiti a bosco in seguito all'adozione di misure agroambientali di carattere europeo finalizzate alla messa a riposo dei terreni. Le modifiche apportate con l'articolo in esame sono volte in particolare a escludere dalle radure e da tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco (assimilate al bosco dai commi 3 e 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001) quelle identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati. Sono inoltre escluse dalla nozione di bosco: le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo

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rurale dell'Unione europea, una volta scaduti i relativi vincoli (tali formazioni vengono, pertanto, assimilate agli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno); i terrazzamenti; i passaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.
Si tratta di una norma complessa che negli obiettivi del Governo sembra voler invertire - e ciò è condivisibile - una tendenza ad utilizzare per fini diversi da quelli produttivi i terreni agricoli, ma che necessita di una particolare attenzione dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della ricaduta sul mondo agricolo.
L'articolo 27 interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli prevedendo, a parziale modifica della normativa in vigore, che l'obbligo di comunicazione al comune non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione e non più decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa. Infatti, la norma vigente (primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) prevede che la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione.
La vendita diretta rappresenta per l'agricoltore un modo per incrementare i margini di guadagno derivanti dalla sua attività, considerato che i prezzi dei prodotti agricoli subiscono un consistente rincaro lungo la filiera che vede i produttori interagire con la grande distribuzione fino ad arrivare al consumatore finale. I diversi passaggi determinano un forte aumento dei prezzi senza che il produttore iniziale ne benefici in alcun modo. Per questi motivi, da tempo sono sorte numerose iniziative collettive di vendite gestite direttamente dai produttori agricoli fino a quando con il decreto legislativo n. 228 del 2001 non si è ampliata (all'articolo 1) la nozione di imprenditore agricolo. Attualmente, quindi, in sintesi, si considerano connesse con l'attività di imprenditore agricolo le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ricorda poi che la Commissione Agricoltura sta esaminando quattro proposte di legge in materia di prodotti agricoli a chilometro zero provenienti dalla filiera corta (C. 1481, 2876, 3022 e 4544) e ha deliberato nella seduta del 14 febbraio di nominare un Comitato ristretto ai fini della predisposizione di un testo unificato delle stesse.
L'articolo 28 reca modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo. La norma incide esclusivamente sulle modalità di trasporto dei medesimi e non sulla loro definizione.
In particolare, il comma 1 inserisce un comma 9-bis all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a specificare che taluni trasferimenti di rifiuti non devono essere considerati operazioni di trasporto ai fini della gestione dei rifiuti medesimi. Si tratta in particolare delle seguenti operazioni: movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola distanti non più di 10 chilometri, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo; movimentazione di rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
Il comma 2 dell'articolo 28 modifica la definizione di deposito temporaneo recata dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di renderla compatibile con la novella recata dal comma 1. In particolare, si chiarire che, nel caso degli imprenditori agricoli, il deposito temporaneo può avvenire non necessariamente nel luogo di produzione, ma anche presso un sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

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L'articolo 29 reca disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero. In particolare, il comma 1 dispone che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, realizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono «carattere di interesse nazionale» anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il competente Comitato interministeriale disponga le norme idonee a garantire l'esecutività dei progetti di conversione e nomini un commissario ad acta, secondo quanto stabilito all'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha definito norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale.
Inoltre, fa presente che nella Tabella A sono elencate tre leggi in materia agricola e della pesca di cui si dispone l'abrogazione.
La prima è la legge 28 gennaio 1970, n. 17 (Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia), che prevede talune modalità per l'esercizio dell'uccellagione, pratica oggi vietata dalla legge sulla fauna selvatica (legge n. 157 del 1992). Al riguardo, sottolinea che se la finalità dell'intervento abrogativo è quello di espungere dall'ordinamento una normativa che, come affermato nella relazione illustrativa, «è diventata obsoleta a seguito del passaggio agli enti locali delle funzioni in materia di caccia», non appare chiaro il motivo per cui non si sia disposta direttamente l'abrogazione delle disposizioni del regio decreto n. 1016 del 1939, come modificate o introdotte dalla legge n. 17 del 1970, piuttosto che intervenire su quest'ultima, anche considerando che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che «se un atto ha subito modifiche, eventuali novelle sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti» e che analogo criterio vale per le abrogazioni.
La seconda legge di interesse del comparto agricolo è la legge 1o marzo 1975, n. 46 (Tutela della denominazione dei vini «Recioto» e «Amarone»), la cui abrogazione non sembra avere ricadute sulla disciplina di tali vini, attualmente prevista in ambito comunitario nell'ambito delle normative sulle denominazioni protette.
La terza legge di interesse del comparto agricolo è la legge 5 febbraio 1992, n. 71 (Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca), la cui abrogazione risulta inevitabile in quanto tale provvedimento era stato adottato in attuazione della legge n. 41 del 1982, a sua volta interamente abrogata dal decreto legislativo n. 154 del 2004. La disciplina del fermo biologico è al momento regolata dalle disposizioni comunitarie e nazionali; quest'ultime sono di norma contenute in decreti ministeriali, salvo quando non risulta necessario prevedere un'apposita copertura finanziaria per le misure sociali connesse al personale imbarcato nelle unità di pesca.
Quanto alle ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento che rivestono comunque interesse per il settore primario, segnala l'articolo 17, che reca disposizioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari. In particolare, viene introdotta una procedura agevolata di silenzio-assenso per l'assunzione di lavoratori stagionali. Viene, inoltre, previsto che, fermo restando il limite di nove mesi di validità massima, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o altro datore di lavoro, l'autorizzazione al lavoro stagionale s'intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato. Viene, poi, stabilita la possibilità di concedere l'autorizzazione al lavoro stagionale, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi (da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi), anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore.
Anche l'articolo 24 reca una serie di novelle alle disposizioni del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), tra le quali, la modifica al procedimento di determinazione del contributo

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ambientale per il recupero degli pneumatici usati, che interessa sia i produttori di macchine agricole che gli operatori agricoli detentori delle stesse macchine. La relazione tecnica sottolinea che la disposizione in esame «è volta a snellire gli oneri ricadenti sulle imprese della filiera del recupero degli pneumatici e sulla stessa amministrazione, prevedendo, conformemente a quanto già accade per tutti gli altri consorzi di recupero delle diverse tipologie di rifiuti, che la determinazione del contributo ad essi spettante sia determinato dagli operatori».
L'articolo 40 sopprime le norme che impongono la chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.
L'articolo 41 contiene disposizioni che semplificano l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Tale attività potrà essere avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e non sarà più soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (di attuazione della cosiddetta «direttiva servizi»). Rileva, al riguardo, che, pur condividendo lo spirito della norma, occorre prestare particolare cautela nel prevedere una totale deroga ai requisiti previsti dalla normativa prima richiamata. In particolare, desta preoccupazione la non applicazione di alcune cause ostative all'esercizio dell'attività di vendita e di somministrazione, quali ad esempio le condanne per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.
Nell'augurarsi di aver offerto ai colleghi elementi e spunti propositivi, osserva che certamente nel dibattito si individueranno ulteriori interventi di semplificazione per le imprese agricole e si potrà quindi esprimere un parere consapevole e migliorativo del provvedimento.

Sandro BRANDOLINI (PD) intende richiamare l'attenzione su ulteriori disposizioni del decreto-legge che interessano i settori di competenza della Commissione.
In primo luogo, segnala l'articolo 14, che detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria.
Inoltre, ritiene di interesse per il mondo della caccia l'articolo 13, che reca modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernenti, tra l'altro, il porto d'arma. Al riguardo, preannuncia la presentazione di un emendamento per prevedere che lo stesso abbia un periodo di validità superiore all'anno.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la prossima settimana le Commissioni I e X potrebbero trasmettere un nuovo testo del disegno di legge.

Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, considerato l'andamento dei lavori dell'Assemblea e la disponibilità comunicata dal Governo, propone che la Commissione si convochi domani, mercoledì 22 febbraio, alle ore 8.30, anziché dopodomani, per lo svolgimento di interrogazioni e la discussione di risoluzioni.

La seduta termina alle 12.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.
C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima.