CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia - Audizione di rappresentanti della regione Veneto.
(Svolgimento e conclusione).

Manuela DAL LAGO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni ARTICO, Dirigente regionale della Direzione Progetto Venezia e Commissario regionale straordinario per il recupero territoriale-ambientale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ludovico VICO (PD) e Savino PEZZOTTA (UdCpTP).

Giovanni ARTICO, Dirigente regionale della Direzione Progetto Venezia e Commissario regionale straordinario per il recupero territoriale-ambientale, risponde ai quesiti posti.

Manuela DAL LAGO, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 12.20.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Nuovo testo unificato C. 3681 Velo ed abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER, presidente e relatore, in sostituzione del relatore Vignali, illustra il nuovo testo unificato recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 14 febbraio.
Ricorda che la X Commissione ha già espresso un parere favorevole sul precedente testo unificato nella seduta del 26 ottobre 2011.
Sottolinea che le ulteriori modificazioni apportate riguardano sia taluni aspetti ordinamentali sia i profili finanziari evidenziati dalla Commissione Bilancio nel corso dell'iter del provvedimento in sede consultiva.
Per quanto riguarda gli aspetti ordinamentali, rileva che all'articolo 1 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione; all'articolo 2, comma 2, il Piano generale per l'intermodalità, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è elaborato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica a cui viene invece affidato un ruolo di carattere consultivo; all'articolo 4, comma 2, i diversi Comitati regionali per l'intermodalità istituiti su ciascuna piattaforma logistica territoriale sono sostituiti da un Comitato nazionale per l'intermodalità che è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato e può articolarsi in sottocomitati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali; all'articolo 8 si prevede che costituiscano a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità.
Per quanto concerne, invece, i profili finanziari, evidenzia le seguenti modificazioni: si precisa che le funzioni di programmazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 2 sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, materiali e umane assegnate ai sensi della legislazione vigente; al fine di assicurare l'invarianza della spesa, ai componenti del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti; inoltre si stabilisce che dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4); il finanziamento degli investimenti da realizzare su ciascuna piattaforma logistica territoriale non viene rinviato alle risorse stanziate mediante la manovra di finanza pubblica annuale (Documento di economia e finanza e legge di stabilità), ma viene individuato in un apposito stanziamento di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014 da reperire nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente (articolo 5).
Osservato che le modifiche apportate riguardano solo marginalmente le competenze della X Commissione, propone

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quindi di confermare il parere favorevole già espresso anche sul nuovo testo unificato, che risulta fra l'altro ampiamente condiviso dai gruppi parlamentari nonché dal Governo.

Alberto TORAZZI (LNP), esprime perplessità in relazione alle modifiche apportate all'articolo 4, dove la competenza dei comitati regionali è sostituita da quella del Comitato nazionale per l'intermodalità; rilevando che la Lega non può che essere contraria a tale manovra centralistica, anche se in passato era stato espresso parere favorevole sul testo, dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV), si associa alle considerazioni del collega Torazzi, e segnala anche la contrarietà del suo gruppo alle modifiche apportate all'articolo 8.

Andrea LULLI (PD), riterrebbe opportuno un breve rinvio del parere al fine di consentire alla Commissione di approfondire i profili problematici segnalati.

Laura FRONER, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V)
(Esame e conclusione - Nulla osta)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER (PD), presidente e relatore, in sostituzione del relatore, on. Raffaello Vignali, illustra le parti modificate del testo del decreto-legge n. 216 del 2011, evidenziando, in particolare, i profili di competenza della X Commissione.
Il comma 1-bis dell'articolo 7 novella l'articolo 14, del decreto-legge n. 98 del 2011, manovra aggiuntiva di luglio, convertito, con modificazioni, dalla n. 111 del 2011. Tale articolo aveva soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) trasferendone funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero degli Affari esteri per le parti di rispettiva competenza. In seguito, il medesimo articolo è stato novellato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, c.d. decreto «Salva Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, che ha istituito un nuovo organismo denominato ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il comma in esame interviene sul comma 26-sexies del citato articolo 14 in cui si prevede che, entro sette mesi (anziché 6) dalla sua costituzione, l'Agenzia, sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla Cabina di regia e fatte proprie dal Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a riorganizzare gli uffici presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano; rideterminare le modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica; concentrare le attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
I commi 7 e 8, dell'articolo 15, modificati dal Senato, riguardano la materia della prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con più di 25 letti, stabilendo la proroga di due anni del termine per la messa a norma da parte di tali strutture (31 dicembre 2013, anziché 31 dicembre 2012). Viene anche prorogato il termine decorso il quale si applicano previste sanzioni in caso di omessa presentazione dell'istanza; mancata ammissione al piano straordinario; mancato completamento dell'adeguamento antincendio alla data del 31 dicembre 2013.
Segnala, inoltre, l'articolo 22-bis, in materia di protezione accordata al diritto d'autore introdotto nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera. In particolare,

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la disposizione in commento modifica l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale in tema di limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore concernente disegni e modelli. Attualmente tale norma, a seguito della modifica apportata dal decreto legislativo n. 131/2010, estende la tutela ai prodotti fabbricati nei 15 anni successivi al 19 aprile 2001. L'ulteriore modifica introdotta al Senato riduce a 13 anni il periodo di tempo in cui opera la descritta protezione del diritto d'autore. Segnala al riguardo che sulla materia si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 27 gennaio 2011 (causa C-168/09), in risposta al rinvio pregiudiziale da parte del tribunale di Milano sul cosiddetto caso Flos.
Ricorda, infine, l'articolo 28-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, e modificato successivamente dal Senato, che prevede nuove risorse per il fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna. Rispetto alla formulazione del testo previsto in prima lettura, nella nuova stesura si prevede esplicitamente che siano destinate nuove risorse anche per l'anno 2012. Nuova è anche la norma recante la clausola di copertura finanziaria.
In considerazione della esiguità della modificazioni apportate alle disposizioni di competenza della Commissione formula una proposta di nulla osta.

Alberto TORAZZI (LNP) segnala la contrarietà della Lega nord in generale sulle disposizioni del provvedimento in titolo; per quanto concerne le materie di competenza della Commissione, segnala che la prospettata riorganizzazione dell'ICE non riesce a modificare l'influenza dell'apparato burocratico sulle decisioni dell'Istituto. Un passaggio ancora più negativo è quello relativo alle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del provvedimento in esame, che concerne la protezione accordata al diritto d'autore. Nella disposizione viene prevista solo una deroga nell'applicazione delle disposizioni senza minimamente entrare nel merito del funzionamento del sistema, che andrebbe certamente modificato. Se passa questa norma, che non aiuta neppure le imprese che utilizzano l'altrui design ad implementare le proprie capacità in tal senso, si rischia che il made in Italy non trovi più alcuna protezione neanche all'estero. Esprime quindi il fermo parere contrario della Lega Nord.

Gabriele CIMADORO (IdV), a conferma dei rilievi espressi dal collega Torazzi, riferisce che alcuni rappresentanti di Federlegno hanno segnalato la stessa criticità, chiedendo che l'applicazione della normativa concernente la tutela brevettuale non sia prorogata. Segnala inoltre che la disposizione introdotta comporterebbe con ogni probabilità una procedura di infrazione da parte della UE.

Laura FRONER, presidente e relatore, fa presente ai colleghi che la Commissione deve esprimersi solo sulle modifiche introdotte al Senato e, in questo senso, la riduzione dell'arco temporale della proroga potrebbe essere apprezzabile.

Alberto TORAZZI (LNP), per completare il suo intervento, ritiene che si potrebbe prevedere una diversa normativa per tutelare alcuni modelli «storici» e quindi consentirne un più facile utilizzo alle imprese interessate.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, svolge alcune osservazioni in merito alla protezione accordata al diritto d'autore. Evidenzia una questione che di solito sfugge alla discussione relativa ai disegni di largo e generale uso. Ritiene che la soluzione trovata consenta alla grande maggioranza delle imprese italiane - anche di Federlegno nel suo complesso e non solo alle cinque imprese leader - di adeguarsi alla normativa vigente. Sottolinea che il diverso regime accordato ai prodotti di largo e generale uso non deve essere confuso con la tutela del diritto d'autore e della brevettazione,

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questioni sulle quali sarebbe opportuno che l'industria italiana e, in particolare, le piccole e medie imprese recuperassero i vistosi ritardi. Ricorda infine una vicenda ben più complessa relativa alla ricerca sul genoma umano che gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Bill Clinton, si rifiutarono di consegnare alla brevettazione.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) formula una dichiarazione di voto favorevole da parte del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 12.45.