CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 22 FEBBRAIO 2012

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 11.20.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul testo del decreto-legge cosiddetto «Milleproroghe» e sul relativo disegno di legge di conversione. Trattandosi di un esame in sede consultiva ed in terza lettura, ricorda che la Commissione è competente ad esprimere il parere esclusivamente su quelle modifiche apportate dal Senato che rientrano nei suoi ambiti di competenza.
Segnala quindi il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che interviene sull'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al

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Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, introducendo un nuovo comma 5-bis. La nuova disposizione prevede, segnatamente, che «In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni».
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO tiene a precisare, pur essendo consapevole che il provvedimento non potrà più essere modificato a causa dei ristretti termini di conversione del decreto-legge, di essere contrario alla disposizione introdotta dal Senato, circa il differimento del termine per l'esercizio della delega relativamente ai tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, rileva come il testo in esame, che si compone di 8 articoli, disciplini la donazione del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala in particolare l'articolo 3, che concerne la manifestazione del consenso, prevedendo che la donazione del corpo umano e dei tessuti post mortem avvenga mediante testamento olografo in duplice copia. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. Si precisa che la volontà scritta del donatore non può essere disattesa.
L'articolo 4 reca le modalità di individuazione delle strutture universitarie e delle aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento.
L'articolo 6, comma 1, precisa che la donazione del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro (comma 1).
Si riserva di esprimere una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.
Atto n. 438.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, anche a nome del correlatore, onorevole Contento, illustra il contenuto del provvedimento
Osserva come il regolamento in esame attui la riorganizzazione del Ministero della Giustizia al fine di renderne compatibile la struttura alle disposizioni contenute nella

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legge finanziaria 2007 e nel decreto legge n. 112 del 2008 nonché per attuare il decentramento dei servizi della giustizia di cui al decreto legislativo n. 240 del 2006.
In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 110 della Costituzione, che attribuisce al Ministro della Giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi ad essa relativi, le disposizioni in esame sono dirette a consentire la razionalizzazione e redistribuzione delle competenze del ministero, anche sulla base del citato decentramento, prevedendo le conseguenti rideterminazioni delle articolazioni periferiche del ministero stesso.
Lo schema di regolamento - che sostituisce integralmente il contenuto del precedente regolamento di organizzazione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001 (espressamente abrogato dall'articolo 18) - attua, pertanto, la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia, rendendone compatibile la struttura amministrativa con le modificazioni intervenute, in particolare, in relazione all'avvenuto decentramento territoriale.
Si segnala, preliminarmente, che le disposizioni sul decentramento (Titolo III dello schema) non riguardano il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, già oggetto di decentramento mediante la legge n. 395 del 1990.
L'articolo 1 - rispetto al corrispondente articolo del decreto del Presidente della Repubblica 55 - aggiunge le definizioni di direzione e di direttore regionale e interregionale.
L'articolo 2 (relativo all'articolazione in 4 dipartimenti) non innova il decreto del Presidente della Repubblica vigente. L'articolo 3 definisce organi periferici di livello dirigenziale generale le direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziarie ed i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria.
Rispetto alle 16 previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 240 ed individuate dalla tabella A allegata allo stesso decreto (ora sostituita dall'articolo 18), le direzioni regionali e interregionali sono ridotte a 9.
L'articolo 4 concerne il Capo del Dipartimento ed il suo ufficio.
L'articolo 5 riguarda il Dipartimento Affari di giustizia (cd. DAG) e le sue funzioni. La norma conferma nell'ambito del Dipartimento 3 uffici dirigenziali generali; oltre alla Direzione generale della giustizia civile e a quella della giustizia penale, viene istituita la Direzione generale degli affari giuridici e legali, in luogo della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani. Nella nuova direzione generale viene accentrato tutto il contenzioso in cui è parte il ministero della giustizia.
Nell'ambito di competenza della Direzione generale della giustizia civile, si prevede la competenza in materia di contributo unificato, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, per i rapporti con Equitalia Giustizia s.p.a., per gli organismi di conciliazione e per le associazioni professionali.
È inoltre rafforzata la funzione di vigilanza sull'amministrazione degli Archivi notarili da parte del Capo Dipartimento, che è competente anche per le procedure per l'osservanza di obblighi internazionali relativi ai diritti dell'uomo e per l'adeguamento alle discipline internazionali in materia di diritti umani, le traduzioni di leggi e atti stranieri; per la pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale del Ministero, finora di competenza della Direzione dell'organizzazione giudiziaria.
L'articolo 6 riguarda il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria (cd. DOG). Sono individuate le competenze dell'ufficio che rimangono in capo all'amministrazione centrale dopo il decentramento territoriale. Nell'ambito del DOG sono confermate le 5 Direzioni generali (del Personale e della formazione; delle risorse materiali, dei beni e dei servizi; del bilancio e della contabilità; magistrati; statistica) ma le funzioni di gestione delle risorse umane e strumentali solo ora solo quelle non decentrate, in quanto tipiche della struttura centrale del Ministero (ad esempio le competenze per gli uffici giudiziari a competenza nazionale, come Cassazione, DNA, eccetera).
Si prevede poi l'istituzione del centro di gestione unitaria del personale e delle

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risorse, destinato a volgere i propri compiti anche a favore degli altri dipartimenti del Ministero (escluso il DAP).
Tra gli specifici compiti del Capo del DOG, l'articolo 6 precisa quelli in materia di pianificazione organizzativa.
L'articolo 7 reca le disposizioni inerenti i compiti del DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) le cui funzioni sono già state oggetto di decentramento con la legge 395 del 1990.
Il Dipartimento - ad eccezione delle nuove funzioni derivanti dall'istituzione dell'autonomo centro unitario di gestione riguardante il personale dirigenziale penitenziario e il Corpo della polizia penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e le relative risorse strumentali - conserva nel complesso i compiti già previsti dalla normativa. Tra le novità del testo si segnalano: la nomina di 2 vice capi dipartimento (di cui uno vicario); la esplicita previsione dell'Istituto superiore di studi penitenziari avente compiti di formazione del personale del DAP.
L'articolo 8 concerne i compiti del Dipartimento per la giustizia minorile. La riorganizzazione del Dipartimento comporta la perdita delle competenze su personale e risorse, trasferite, rispettivamente, al citato centro servizi unitario presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed a quello presso l'organizzazione giudiziaria. Di conseguenza, il Dipartimento perde due Direzioni generali (personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi) acquisendone, tuttavia, una (Direzione generale per le attività internazionali) funzionale allo svolgimento dei compiti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale (compiti relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento e ristabilimento dell'affidamento di minori, di sottrazione internazionale, protezione e rimpatrio di minori) e previsti da ogni legge o strumento internazionale in materia.
L'articolo 9 riguarda la Conferenza dei capi dipartimento le cui prerogative vengono potenziate.
Il titolo III riguarda le «Direzioni regionali» (articoli 10-19), organi di decentramento amministrativo. Il decreto legislativo 240 già le istituisce, pur consentendo al regolamento di rivedere la stessa articolazione periferica.
Con la più volte citata esclusione delle articolazioni decentrate dell'amministrazione penitenziaria, l'articolo 10 definisce funzioni e compiti del direttore regionale che opera sotto la vigilanza dei capi dipartimento (DAG, DOG e Giustizia minorile) ed in stretto coordinamento con le strutture centrali. Sono pertanto individuati i compiti del direttore regionale.
L'articolo 11 reca una dettagliata descrizione delle attività sia del direttore regionale che dei Capi dei dipartimenti in relazione alla gestione, ripartizione e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna direzione regionale o interregionale.
L'articolo 12 precisa i compiti delle direzioni regionali, sempre nelle rispettive circoscrizioni territoriali, in relazione al decentramento dei compiti del Dipartimento per gli affari di giustizia in materia di casellario giudiziale e spese di giustizia.
Gli articoli da 13 a 16 prevedono dettagliate disposizioni sulle attribuzioni delle Direzioni regionali con riferimento alla competenze del DOG in relazione alle 4 diverse aree: personale e formazione (articolo 13); risorse materiali, beni e servizi (articolo 14); statistica (articolo 15) e sistemi informativi automatizzati (articolo 16).
L'articolo 17 reca, invece, dettagliate disposizioni volte ad assicurare il decentramento alle direzioni regionali dei compiti del Dipartimento per la giustizia minorile.
Le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle previste dagli artt. da 13 a 16 in relazione al decentramento delle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
L'articolo 18 contiene le disposizioni finali attuative del decentramento e della riorganizzazione del Ministero della giustizia, rinviando: a decreti ministeriali di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei compiti e distribuzione di tali uffici all'interno di quelli di livello

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dirigenziale generale; a decreti ministeriali la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali decentrati.
Il termine di adozione è, per entrambe le tipologie di decreto, fissata in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame.
Sono in totale soppressi 12 uffici dirigenziali generali.
L'articolo 19 prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Esprime quindi alcune considerazioni a titolo personale sul merito del provvedimento, dichiarando la propria totale contrarietà alla sostanziale soppressione della specificità e della specializzazione che la giustizia minorile ha acquisito nel corso degli anni, che si concretizza attraverso la soppressione dei Centri per la Giustizia Minorile e lo svuotamento delle prerogative del Dipartimento della Giustizia Minorile, privato di ogni potere di indirizzo e di gestione del personale del comparto ministeri e di polizia penitenziaria e della gestione dei beni e servizi.
Con la legge del 1934 sulla istituzione del Tribunale per i Minorenni il legislatore ha riconosciuto la peculiarità delle tematiche minorili e sin dalla promulgazione della Costituzione, con gli articoli 3 e 31, il legislatore ha ritenuto di dover prevedere espressamente forme specifiche di tutela per l'infanzia e la gioventù, anche attraverso l'istituzione di istituti appositamente preposti a tale scopo. La tutela dell'infanzia si è estesa anche al settore giudiziario, con la formulazione di normative specifiche a tutela dei diritti dei minorenni, un apposito codice di procedura penale minorile, la ratifica alla Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo e sulle Regole minime di Pechino.
La cifra qualitativa di un settore capace di interrogarsi costantemente sulla sua adeguatezza ed efficacia, infatti, ha prodotto negli anni una serie di riforme interne, di sperimentazioni e riorganizzazioni, oltre alla definizione sempre più articolata di figure professionali all'altezza della complessità e della velocità di cambiamento dei fenomeni giovanili registratisi negli ultimi 70 anni. La rappresentazione di tutto ciò che è accaduto dall'originario regio decreto legge n. 1404 del 34 è sostanziata dalla filosofia giuridica e dalle innovative norme del processo penale minorile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.
La legittimità di mantenere un'identità specialistica e l'autonomia dipartimentale della Giustizia Minorile è confermata, anche dalla funzione che le acquisizioni, le scoperte e le verifiche realizzate in questo ambito hanno esercitato da sempre sull'intero mondo della giustizia a livello nazionale. Prova ne sia che oggi il sistema della giustizia minorile italiano è riconosciuto e assunto come riferimento anche a livello internazionale. In questo senso, è del tutto evidente, all'analisi della storia delle diverse riforme susseguitesi negli ultimi decenni, la funzione di battistrada e di traino che il mondo della giustizia minorile ha svolto anche sull'universo penitenziario degli adulti e su alcuni importanti aspetti della gestione trattamentale intra ed extracarceraria. Possono costituire esempi significativi le più recenti innovazioni in merito alla giustizia riparativa o alle ipotesi di introduzione, anche nel modo della giustizia ordinaria, della «messa alla prova», misura già ampiamente sperimentata ed apprezzata per la sua efficacia nel sistema della giustizia minorile.
Ribadisce quindi la propria assoluta contrarietà alle disposizioni del provvedimento che determinano un sostanziale smantellamento delle strutture ministeriali preposte alla gestione della giustizia minorile, con conseguente dispersione anche della professionalità del relativo personale altamente specializzato.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le determinazioni in merito allo svolgimento delle audizioni relative al provvedimento in esame.Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 12.05.

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
C. 3070, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che nell'ambito della riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito all'unanimità di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Fissa quindi il nuovo termine alle ore 15 di lunedì 5 marzo 2012 e avverte che di tale decisione sarà informata la I Commissione per le conseguenti determinazioni in ordine ai tempi di espressione del parere.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 febbraio 2012.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
Emendamenti C. 2094-A Tenaglia.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.10 alle 14.50.