CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.
Doc. XXII, n. 30 Lo Moro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sesa AMICI (PD), relatore, rileva che il documento oggi all'esame della Commissione propone l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.
Ricorda come negli ultimi anni siano in costante aumento gli episodi di intimidazione, che hanno messo a rischio l'incolumità personale di sindaci, assessori e consiglieri, ponendoli i sotto la pressione della criminalità organizzata, con conseguenti ricadute sull'assetto democratico delle istituzioni degli enti locali. Infatti, come si può leggere nella relazione al documento, si sono verificati negli ultimi dieci anni oltre 1.000 episodi di questo tipo nella sola regione Calabria, mentre tra il 2009 e il 2010 si contano in Italia 733 atti intimidatori.
Il documento XXII n. 30 propone quindi che la Camera dei deputati affronti il fenomeno con un lavoro di indagine e di ricostruzione che permetta di comprendere l'adeguatezza del quadro normativo di riferimento e di identificare gli interventi che, a livello centrale e locale, devono essere intensificati per debellare il fenomeno e garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali.
Il documento è composto di sei articoli. L'articolo 1 reca al comma 1 l'istituzione della Commissione e ne individua l'oggetto specifico di indagine, vale a dire i numerosi e reiterati atti di intimidazione compiuti contro gli amministratori locali, in particolar modo in alcune regioni del Mezzogiorno. Il comma 2 specifica che per atti intimidatori si intendono tutti quegli atti che con minacce, danneggiamenti e aggressioni contro persone o beni pubblici o privati, sono finalizzati a condizionare l'attività degli amministratori locali e a pregiudicare un esercizio libero e democratico della loro funzione rappresentativa e di governo. Il comma 3 prevede che la Commissione duri in carica quattro mesi e che entro tale termine presenti alla Camera la relazione conclusiva dei propri lavori. Sottolinea come la previsione di un termine breve sia un elemento di pregio del documento, in quanto una durata breve dei suoi lavori può permettere di focalizzare con maggiore puntualità l'attualità del fenomeno.
L'articolo 2 individua i compiti della Commissione. In particolare si prevede che la Commissione svolga indagini sugli atti intimidatori per valutarne dimensioni, condizioni, qualità e cause; valuti i motivi del loro incremento; verifichi la congruità della normativa vigente e la sua applicazione; accerti la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti allo svolgimento dell'attività di prevenzione del fenomeno; formuli proposte di carattere amministrativo ed eventualmente legislativo, con la finalità di conseguire un'adeguata prevenzione e un efficace contrasto del fenomeno.
L'articolo 3 delinea i poteri della Commissione, che agisce con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. La

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Commissione può acquisire testimonianze, ottenere documentazione riguardante procedimenti penali e inchieste in corso, garantendone la segretezza, e documentazione di altre Commissioni parlamentari di inchiesta o custodita negli uffici della pubblica amministrazione, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti. È facoltà dell'autorità giudiziaria di non accedere, con decreto motivato di rigetto, alle richieste della Commissione, quando ritenga per motivi istruttori di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il comma 3 affida alla Commissione il potere di stabilire quali altri documenti, oltre a quelli coperti da segreto, non debbano essere divulgati. Il comma 4 prevede la facoltà per la Commissione di istituire, per l'organizzazione dei propri lavori, uno o più comitati. Il comma 5 stabilisce che i lavori della Commissione terminino con la presentazione di una relazione conclusiva alla Camera, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti; col comma 6 si prevede poi che possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, trasmesse alla Camera in allegato alla relazione conclusiva.
L'articolo 4 definisce la composizione della Commissione, composta da dieci deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, garantendo la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Anche quello di una composizione ristretta è da vedere come un elemento di pregio, in quanto potrebbe favorire un andamento più snello dei lavori. In realtà, il numero di dieci deputati presenta delle criticità, in quanto non sembrerebbe idoneo a garantire il rispetto sia della condizione della proporzionalità che la garanzia della presenza di tutti i gruppi parlamentari.Il medesimo articolo 4 prevede che la Commissione è convocata dal Presidente della Camera entro dieci giorni dalla nomina dei componenti e provvede all'elezione dell'Ufficio di presidenza, secondo le modalità previste per l'elezione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni permanenti.
L'articolo 5 impone, con riguardo ai documenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, l'obbligo del segreto ai componenti della Commissione, al personale addetto alla stessa, e a ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di servizio. La violazione del segreto e la diffusione, anche parziale o per riassunto, di atti coperti da segreto, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), salvo che il fatto costituisca più grave reato. Segnala al proposito che si tratta di una norma penale incriminatrice, che andrebbe correttamente introdotta con una disposizione di legge.
L'articolo 6 infine definisce l'organizzazione interna della Commissione. Si prevede l'approvazione di un regolamento interno per disciplinare l'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati di cui all'articolo 3. È data facoltà alla Commissione di avvalersi della collaborazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed eventualmente di consulenti. Si stabilisce che il Presidente della Camera ponga a disposizione della Commissione personale, locali, strumenti operativi e risorse. Le spese per il funzionamento della Commissione per il 2012 sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro, a carico del bilancio interno della Camera. È data facoltà al Presidente della Camera di autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, su richiesta del Presidente della Commissione per motivate esigenze.
Conclude con l'osservare che l'oggetto della Commissione d'inchiesta proposta, vale a dire gli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, sia un elemento specifico e limitato che non collide con l'attività della Commissione antimafia, tesa a inquadrare un fenomeno di portata più vasta, anche con riferimento agli enti locali.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2012.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati espressi i pareri da parte di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva sul testo unificato elaborato dalla Commissione.
In particolare, si sono espresse in senso favorevole le Commissioni II (Giustizia) e VII (Cultura); ha espresso parere favorevole con un'osservazione la Commissione bicamerale per le questioni regionali; ha espresso parere favorevole con condizioni la XI Commissione (Lavoro) mentre ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni la III Commissione (Affari esteri). La V Commissione (Bilancio) non ha invece espresso alcun parere, essendo emerse in seduta una serie di questioni che sono state rappresentate in una lettera inviata dal presidente della V Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, intende svolgere, in qualità di relatore, un breve intervento riepilogativo delle questioni riguardanti il provvedimento in esame.
Ricorda che la I Commissione ha avviato l'esame dei progetti di legge recanti «istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani», nella seduta del 27 ottobre 2011, dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, il 20 luglio 2011, del progetto di legge C. 4534.
Com'è noto, il testo è stato quindi modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla I Commissione della Camera, che ha approvato taluni emendamenti.
Sul testo risultante dalle suddette modifiche sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni in sede consultiva, che hanno posto una serie di questioni su cui vorrebbe soffermarsi.
Ricorda altresì che il provvedimento trae origine dalla necessità di adempiere alla Risoluzione ONU 48/134 del 20 dicembre 1993 che obbliga gli Stati membri a dotarsi di una Commissione sui diritti umani, ed a cui sono annessi i cosiddetti «principi di Parigi», di cui si è tenuto conto per l'elaborazione del testo.
In ordine al parere della Commissione Affari esteri, ricorda che vengono espresse «vive perplessità sull'articolato del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle competenze della Commissione quale soggetto preposto al monitoraggio sulla tutela dei diritti umani nella considerazione delle prerogative costituzionali del Parlamento e del Governo».
Viene inoltre ritenuta causa evidente di potenziali conflitti la previsione, nel testo, di due soggetti distinti, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali. Viene infine richiamata l'opportunità di promuovere l'istituzione di una Commissione bicamerale per i diritti umani. Di conseguenza, la III Commissione prevede una serie di puntuali condizioni che chiede di recepire rispetto al testo definito dalla I Commissione.
Ricorda quindi che la Commissione Lavoro, nel proprio parere, pur prendendo atto dell'importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani, rimarca una certa complessità dell'impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo - soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale - a talune perplessità in termini di oneri finanziari. Evidenzia, quindi, come l'articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità, con l'istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti.

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La XI Commissione giudica quindi opportuno riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica.
Per quanto riguarda la Commissione Bilancio, rileva che il primo profilo evidenziato riguarda la necessità che il Governo trasmetta una relazione tecnica aggiornata. Il testo, infatti, è il frutto dell'unificazione dei testi di diversi progetti di legge, tra cui, in particolare, un disegno di legge di iniziativa governativa, corredato di una relazione tecnica, che è stato assunto come base per il successivo esame. Alla luce di questa circostanza e tenuto conto del fatto che nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte talune modifiche, ancorché di carattere prevalentemente ordinamentale, è stata segnalata dalla Commissione Bilancio la necessità che il Governo provveda a trasmettere l'aggiornamento della relazione tecnica, cui peraltro avrebbe dovuto già provvedere all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Tale aggiornamento è stato ritenuto necessario anche in considerazione del decorso del tempo e dello slittamento al 2012 dell'entrata in vigore del provvedimento, che determina una necessari modifica del profilo temporale degli oneri quantificati dall'articolo 12 del disegno di legge in esame e riferiti all'anno 2011.
Altre questioni evidenziate dal Presidente della V Commissione, nella citata lettera, riguardano l'esigenza di valutare nuovamente la struttura dell'istituenda Commissione, con particolare riguardo all'opportunità di evitare duplicazioni o sovrapposizioni con altri organismi operanti nel settore e di tenere conto dell'esigenza di contenimento dei costi contenute da ultimo nel decreto-legge n. 201 del 2011.
Nella seduta del 21 dicembre scorso della Commissione bilancio è stato evidenziato, infatti, come l'istituzione di un nuovo organismo pubblico appaia in contrasto con la politica di rigore e di contenimento della spesa perseguita dal Governo e che andrebbe comunque ulteriormente valutata la dotazione finanziaria dell'istituenda Commissione, con particolare riferimento alle remunerazioni che si propone di riconoscere ai componenti della medesima ed alle previste spese per il personale.
Al contempo, è stata segnalata la necessità di valutare attentamente se la suddetta risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 imponga effettivamente la costituzione di un nuovo organismo, rilevando come già a legislazione vigente nel nostro Paese operino istituzioni preposte alla tutela dei diritti umani. È stato chiesto, in particolare, di procedere ad una ricognizione delle strutture già esistenti e delle risorse già stanziate, tenendo in particolare conto dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazione fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR), con cui l'istituenda Commissione dovrebbe collaborare. Riguardo a quest'ultimo proposito rileva tuttavia come l'UNAR, essendo incardinato presso la struttura governativa, non potrebbe rispondere ai requisiti di autonomia ed indipendenza dall'Esecutivo richiesti dai principi di Parigi per l'istituzione della Commissione in questione.
In conclusione, considerata l'incisività e la rilevanza delle questioni poste dalle Commissioni competenti in sede consultiva ritiene opportuno, in questa fase dell'iter parlamentare, senza che questo comporti un eccessivo allungamento dei tempi di esame, acquisire l'orientamento dei gruppi prima di procedere alla eventuale formulazione di un nuovo testo, anche ai fini della richiesta al Governo di trasmettere una relazione tecnica aggiornata.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva come l'intervento del collega Volpi abbia richiamato le criticità che sono emerse con riguardo al provvedimento in esame. Tuttavia, se si valutano attentamente gli elementi richiamati dal relatore, si comprende

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come non vi siano profili insuperabili.
Rileva infatti come, nel prosieguo dell'iter parlamentare, si potranno eventualmente rivedere la composizione della Commissione ed i relativi costi di funzionamento, ferma restando la necessità di una sostenibilità finanziaria.
Al contempo, si potrà chiedere al Governo di trasmettere la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame.
Ritiene inoltre che i rilievi della III Commissione investano piuttosto questioni connesse agli ambiti di competenza.
Infine, sottolinea come alla base vi sia una questione politica da porsi, ovvero se l'istituenda Commissione sia un organismo che, in tempi di rigore finanziario, debba essere o meno sacrificata. Sottolinea come sia importante non farsi trascinare eccessivamente dalle necessità connesse al rigore finanziario imposto dalla recente crisi economica di fronte ad una precisa risoluzione dell'ONU che investe il tema dei diritti umani, il quale costituisce parte integrante delle risposte che occorre dare alla crisi economica nella sua dimensione globale. Diversamente, vi è il rischio di una ulteriore diffusione dello sfruttamento della mano d'opera, della produzione a basso costo a discapito dei diritti umani, senza che venga individuata una soluzione.
Rileva pertanto come ci si trovi di fronte ad obiezioni superabili anche sulla base degli elementi forniti dal relatore. Da parte del suo gruppo vi è quindi la volontà di proseguire nell'iter parlamentare del provvedimento e di giungere quanto prima alla sua definitiva approvazione, anche considerato che i diversi profili che investe sono stati oggetto di attento esame parlamentare.

Maurizio TURCO (PD) rileva che, come si evince anche dai pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, il testo elaborato dal Senato ha in alcuni aspetti snaturato l'istituendo organismo, come inteso negli altri paesi e nelle organizzazioni internazionali.
Evidenzia quindi l'opportunità di configurare una Commissione dotata di una struttura leggera, ferma restando l'assoluta opportunità di procedere alla sua istituzione considerato che, soprattutto nei momenti di crisi, i primi diritti violati sono quelli fondamentali.
Ritiene quindi che si possa tenere conto dei rilievi formulati dalle Commissioni competenti in sede consultiva rivedendo il testo elaborato dalla Commissione al fine di evitare quegli elementi pletorici che non ne consentono un efficace funzionamento.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, fa presente di aver ritenuto opportuno rappresentare in Commissione, in maniera organica, le questioni evidenziate dalle Commissioni competenti in sede consultiva così da poter individuare elementi di sintesi con il contributo di tutti i gruppi.
Richiama quindi i profili che attengono ad alcune sovrapposizioni ed all'organizzazione, ritenuta molto strutturata, prevista per l'organismo in esame. Rileva altresì come non possa non essere tenuta in considerazione l'attività che attualmente svolge l'UNAR, ferme restando le differenze tra i due organismi. Ricorda altresì che da parte della Commissione Affari Esteri sono state espresse vive perplessità sull'articolato del provvedimento in esame.
Evidenzia altresì che più volte in passato, così come nella legislatura in corso, è stata sollevata l'opportunità di istituire una Commissione parlamentare bicamerale sul tema dei diritti umani.
Rileva infine l'opportunità che, su tematiche come quella in discussione, sia raggiunta la massima convergenza - tenendo conto delle richieste che pervengono anche attraverso i pareri delle Commissioni - tra i componenti della Commissione di merito nonché, per quanto possibile, tra i membri dell'intera Camera.

Donato BRUNO, presidente, rileva l'opportunità di acquisire anche l'orientamento del Governo sulle questioni emerse nei pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per giovedì 23 febbraio.

La seduta termina alle 15.30.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.30

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.
Atto n. 438.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio 2012.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la II Commissione giustizia è stata autorizzata dalla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, ad esprimere i propri rilievi sullo schema di decreto del presidente della Repubblica in oggetto.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2012.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che il Governo ha espresso la propria disponibilità ad attendere ulteriormente il parere parlamentare sul provvedimento in esame; chiede peraltro quale sia il termine ultimo per la Commissione per esprimersi.
Richiama quindi la disposizione del provvedimento in esame che attribuisce a Roma capitale le funzioni e le competenze in materia di protezione civile. Ritiene che, anche alla luce di quanto accaduto a Roma in occasione delle recenti nevicate, tale previsione debba essere valutata attentamente.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatrice, fa presente al collega Vanalli che la disposizione da lui richiamata sarà certamente oggetto di attenta analisi. Ritiene tuttavia opportuno precisare che la disposizione richiamata riguarda le funzioni ordinarie di protezione civile e, in proposito, andrà quindi adeguatamente valutato cosa si intenda per ordinarie. Apprezza quindi l'intervento del collega Vanalli che ha posto l'attenzione su una questione che dovrà essere oggetto di approfondimento.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che da sempre ai comuni competono le funzioni ordinarie di protezione civile, come ad esempio i lavori da svolgere di fronte ad eventi meteorologici avversi, come le nevicate, che peraltro nel nord d'Italia avvengono frequentemente nel periodo invernale. L'intervento della protezione civile è invece previsto di fronte al verificarsi di calamità naturali.
Comprende che per la città di Roma una intensa nevicata rappresenti un evento eccezionale ma sottolinea come o questa viene definita come evento straordinario o, come avviene in tutti gli altri comuni, anche Roma capitale si debba dotare del personale e delle strutture che dovrebbe

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già avere per svolgere le funzioni ordinarie di protezione civile.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che il presidente della Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale aveva già preannunciato l'intenzione di disporre di tempi ulteriori per l'espressione del parere al Governo sul provvedimento in esame.
Rileva quindi, rispetto alle questioni poste nel dibattito odierno, come a suo avviso non vi sia un problema relativo alle funzioni di protezione civile in relazione a Roma capitale, trattandosi di un tema che deve necessariamente riguardare l'intera organizzazione nazionale. Non è infatti possibile differenziare un comune da un altro sotto questo profilo.
Sottolinea come si sia infatti passati da un eccesso ad un altro: in passato, la protezione civile aveva ogni genere di competenze, che esercitava in particolare attraverso lo strumento dell'ordinanza; attualmente invece vi sono tempi burocratici che comportano evidenti lungaggini. Ciò è in contraddizione con la circostanza in base alla quale negli interventi di protezione civile i tempi svolgono un ruolo fondamentale e a questo era legato l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza.
Ribadisce pertanto l'opportunità di non limitare il tema della protezione civile alla sola città di Roma e di non farsi trascinare dalle recenti polemiche seguite agli eventi meteorologici che si sono verificati nella capitale di recente.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che il presidente della Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale ha evidenziato al Governo la necessità di disporre di un ulteriore lasso di tempo per esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame. È stata quindi acquisita la disponibilità del Governo ad attendere il parere parlamentare prima di procedere nell'iter del provvedimento. La I Commissione è dunque chiamata a concludere l'esame del provvedimento in esame entro i primi giorni della prossima settimana.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 21 febbraio. 2012 - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.40.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
Emendamenti C. 2094-A Tenaglia.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e l'emendamento 9.100 della Commissione, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
Testo unificato C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, illustra il provvedimento in esame, che dispone l'estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense (Napoli) ed il trasferimento del relativo patrimonio all'amministrazione comunale, alla luce del venir meno della funzione educativa svolta dall'ente e con la grave situazione finanziaria
Si prevede, quindi, che il patrimonio dell'ente è utilizzato dal comune di Vico Equense per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto medesimo.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.
Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente relatore, illustra il testo unificato in esame. Ricorda che il comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività volte all'acquisizione delle competenze e delle conoscenze relative a Cittadinanza e Costituzione, sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati a informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento, nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'Inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione.
Il comma 2 dispone che nell'ambito delle iniziative è previsto l'insegnamento dell'Inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.
Il comma 3 prevede che per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Repubblica riconosce il 17 marzo «Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», senza effetti civili. Il riconoscimento è operato allo scopo di promuove i valori di cittadinanza e di riaffermare l'identità nazionale
Il comma 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, in particolare disponendo che le attività indicate sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente

Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea come, a quanto gli risulta, l'inno di Mameli non è mai stato riconosciuto né nella Costituzione né in una legge come inno ufficiale dell'Italia. Non comprende pertanto su quali basi si fondino le relative previsioni contenute nel testo elaborato dalla Commissione di merito.
Al contempo, ritiene sia un controsenso istituire la giornata in questione e poi relegarla ad una celebrazione senza effetti civili. Se, infatti, si ritiene fondamentale la giornata in questione sarebbe certamente più opportuno attribuirle effetti civili provvedendo eventualmente a sopprimere altre giornate che attualmente hanno tali effetti.
Sottolinea quindi la confusione che emerge dal testo in discussione e la discontinuità degli interventi previsti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) nell'evidenziare come la prima questione posta dal collega Vanalli investa soprattutto le competenze di merito della VII Commissione, sottolinea come vi sia peraltro una questione connessa all'eccessiva indeterminatezza dell'oggetto, che va segnalata alla Commissione Cultura.
Ricorda che è già prevista nel calendario la festa della Repubblica nonché altre festività che richiamano i valori dell'unità nazionale e della patria. Vi è quindi l'esigenza di determinare ulteriormente i profili che attengono alla giornata in questione, per evitare le discrasie che sottolineava il collega Vanalli. Rileva infatti che

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una celebrazione che volesse mettere insieme tutti i suddetti elementi rischierebbe di essere di «serie B».
Ritiene altresì opportuno un chiarimento anche in ordine alla riconducibilità delle disposizioni in esame agli ambiti di competenza legislativa dello Stato.

Maria Piera PASTORE (LNP) richiama i principi dell'autonomia scolastica e la materia dell'istruzione, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce agli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.
Sottolinea inoltre come tutti già conoscano le parole dell'inno di Mameli, anche se questo non rientra tra gli insegnamenti obbligatori nelle scuole.
Ritiene quindi superflue le previsioni del testo in esame, sottolineando come sarebbe sicuramente più opportuno, vista la finalità delle proposte di legge, valorizzare la giornata del 2 giugno.

Beatrice LORENZIN (PdL) concorda anch'essa sull'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sul testo unificato in esame. Ritiene che il rischio dell'istituzione della giornata in questione sia quello di snaturare il senso delle celebrazioni relative alla bandiera, all'inno, all'unità nazionale e alla Costituzione. Rileva altresì che il testo attualmente prescriva l'organizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado di percorsi didattici, delle iniziative e degli incontri celebrativi in questione, prevedendo in tale ambito l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.
Ribadisce quindi l'esigenza di un'ulteriore riflessione per evitare che le disposizioni in questione, pur avendo certamente una ratio condivisibile ed uno spirito positivo, possano poi avere un risultato differente da quello che vogliono invece raggiungere.

Isabella BERTOLINI, presidente, preso atto delle osservazioni emerse nel dibattito, preannuncia la propria intenzione di presentare, nella prossima seduta, una proposta di parere che ne tenga conto.
Ricorda altresì che il 7 gennaio è già stato dichiarato giornata nazionale della bandiera, ai sensi della legge n. 671 del 1996.
Ricorda infine che le disposizioni recate dal testo in esame risultano riconducibili alle materie «norme generali in materia di istruzione» e «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Nuovo testo unificato C. 3681 Velo ed altri e C. 4296 Nastri.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri, recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche», come risultante dalle proposte emendative approvate.
Rileva che il provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e navigazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.
Ricorda che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti, così come la previsione del comma 1 dell'articolo 8, vanno ricondotte alla materia «governo del territorio», attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente.
Rileva che, per quanto attiene alla programmazione delle strutture, è previsto che il Piano generale per l'intermodalità sia approvato con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata.

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Evidenzia che l'articolo 8, comma 1, prevede che al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai Piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali come definite all'articolo 1, comma 3, lettera a).
Ricorda che i suddetti progetti sono elaborati sulla base di uno strumento programmatorio - il Piano per l'intermodalità - per l'adozione del quale è previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, tramite l'intesa in Conferenza unificata.
Evidenzia, peraltro, che la definizione del procedimento di adozione dei singoli progetti, che valgono a tutti gli effetti quali varianti urbanistiche, non è passibile di ulteriore svolgimento da parte del legislatore regionale, con possibile conseguente compromissione delle competenze che alle Regioni spettano in materia di urbanistica e, quindi, di assetto del territorio.
Segnalata inoltre, accanto al carattere di dettaglio della previsione statale, la possibile compressione dei poteri regionali di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e di verifica della conformità dei piani urbanistici comunali agli strumenti urbanistici regionali sovraordinati.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2), in cui si evidenzia alla Commissione di merito la necessità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, tenendo conto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) nel concordare con quanto evidenziato dal relatore, prospetta tuttavia l'opportunità di formulare il rilievo attinente al comma 1 dell'articolo 8 come osservazione anziché come condizione.
Sottolinea infatti come il tema in esame sia più complesso di quanto appaia. Richiama, ad esempio, quanto evidenziato in proposito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 340 del 2009.
Ritiene in particolare deprecabile che la realizzazione dei grandi nodi infrastrutturali del Paese e delle grandi reti logistiche sia, di fatto, rimessa alle decisioni dei comuni e del sistema delle autonomie. Sottolinea come ciò non avvenga in nessun Paese dell'Europa. Rileva infatti come prevedere meccanismi quali l'intesa con la Conferenza unificata sia sicuramente importante ma debba essere comunque assicurata l'ultima parola allo Stato sulle grandi opere di interesse statale.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, rileva come il testo in esame fa riferimento alla disciplina normativa generale per la realizzazione degli interporti e delle piattaforme logistiche.
Ritiene quindi condivisibili alcune delle osservazioni evidenziate dal collega Mantini ma ricorda come la giurisprudenza costituzionale in materia di gestione del territorio sia consolidata sul punto, come si evince proprio dalla già richiamata sentenza n. 340 del 2009. Con tale sentenza infatti la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di dismissione di beni pubblici, nella parte in cui tale norma, attribuendo l'effetto di variante alla deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l'eccezione dei casi previsti nell'ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d'intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione.

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Ritiene quindi opportuno mantenere come condizione la questione posta nel parere, essendo il problema posto di portata reale, pur formulandola in termini generali così da consentire alla Commissione di merito di intervenire con i modi e le forme che riterrà più opportuni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Nuovo testo unificato C. 746 Grassi ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame e rilevato che la Commissione di merito ha recepito le osservazioni espresse dal Comitato sul precedente testo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.