CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2012
608.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinate.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 febbraio 2012.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole che nella premessa tiene conto di quanto emerso nell'ultima seduta (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.35.

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Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo avere ricordato che il relatore ha illustrato le proposte di legge abbinate, rileva come nessuno intenda intervenire.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, nell'invitare i colleghi ad approfondire le complesse tematiche oggetto di esame, al fine di apportare i loro contributi per l'eventuale predisposizione di un testo unificato, rappresenta l'opportunità di procedere comunque ad alcune audizioni che potranno servire per approfondire tali tematiche.

Giulia BONGIORNO, presidente, facendo riferimento all'intervento del relatore, specifica che la questione delle audizioni nonché della loro programmazione sarà affrontata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.
C. 2996 Reguzzoni.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 31 agosto 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, prendendo atto che nessuno chiede di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sospende quindi la seduta in attesa del parere della I Commissione sulla proposta di legge C. 2094.

La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 13.55.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
C. 2094 Tenaglia.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 15 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, nel dar conto del parere favorevole con condizioni ed una osservazione espresso dalla I Commissione sul testo della proposta di legge in esame, così come risultante dagli emendamenti approvati, esprime delle perplessità sull'osservazione volta ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di escludere l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto per i reati contro la persona, ritenendo che nell'ambito di alcuni reati contro la persona si dovrebbe verificare caso per caso la reale offensività della condotta.

Lanfranco TENAGLIA (PD), relatore, si sofferma sul parere evidenziando in primo luogo come la condizione volta a sottolineare l'esigenza di coordinare il nuovo articolo 530-bis del codice di procedura penale con le fattispecie penali in cui la particolare tenuità del fatto è causa di attenuazione della pena anziché di proscioglimento sia in realtà non condivisibile, secondo quanto emerso nei lavori sia della Commissione che del Comitato ristretto. A tale proposito ricorda che nel testo base era stato inserito, su sua proposta, l'articolo 12 volto proprio a coordinare il nuovo istituto della particolare tenuità con una serie di circostanze attenuanti relative proprio ai casi di tenuità del danno. Tuttavia è stato evidenziato come in realtà non sussista tale esigenza di coordinamento, la quale peraltro dovrebbe eventualmente già sussistere a legislazione vigente, considerato che l'istituto della particolare tenuità del fatto è già previsto per i reati di competenza del giudice di pace nonché per i reati commessi da minori. Inoltre non si può non tener conto che gli specifici reati per i quali sono previste

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circostanze attenuanti relative alla tenuità del fatto sono reati la cui offensività è di per sé così grave da dover escludere tendenzialmente la possibilità di applicare il nuovo istituto processuale della particolare tenuità del fatto. Per tale ragione sono stati ieri approvati gli emendamenti soppressivi dell'articolo 12.
Per quanto attiene la condizione relativa alla necessità che siano specificati gli effetti dell'opposizione presentata dalla persona offesa in caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, rilevando come questi effetti siano gli stessi che il codice di procedura penale già prevede per altri casi di opposizione all'archiviazione.
In relazione all'osservazione, dichiara di condividere pienamente le perplessità del Presidente.

Federico PALOMBA (IdV), pur non condividendo la formulazione dell'osservazione, sottolinea come questa centri uno dei principali problemi che pone il provvedimento in esame, che a torto non circoscrive l'applicazione del nuovo istituto ad una cerchia di reati, come ad esempio quelli per i quali si prevede la citazione diretta. Condivide invece pienamente la prima condizione laddove viene invitata la Commissione di merito a considerare la tenuità del fatto come una causa di non punibilità. A tale proposito ricorda di aver presentato un emendamento proprio diretto ad inserire l'istituto nel diritto penale sostanziale, qualificandolo come una causa di non punibilità.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere il parere espresso dalla I Commissione in quanto non tiene adeguatamente conto che il nuovo istituto è diretto a consentire al magistrato di valutare la particolare tenuità nel caso concreto, secondo i parametri individuati dall'articolo 530-bis del codice di procedura penale. Condivide pienamente quanto affermato dal relatore in merito sia alla prima che alla seconda condizione, sottolineando in relazione a quest'ultima come in realtà sia già il codice di procedura penale a specificare gli effetti dell'opposizione presentata dalla persona offesa in caso di richiesta di archiviazione.

Manlio CONTENTO (PdL), dopo aver dichiarato di condividere pienamente l'intervento del relatore, ribadisce quanto già da lui espresso nella seduta di ieri in merito all'esigenza di sopprimere le norme volte a coordinare l'istituto della particolare tenuità con le circostanze attenuanti relative ad ipotesi di particolare tenuità, sottolineando come le norme sulle circostanze attenuanti debbano considerarsi di carattere speciale rispetto a quelle sulla particolare tenuità. Non ritiene che la parte offesa non sia tutelata sufficientemente, prevedendosi anche che debba comunque essere informata qualora il giudice intendesse procedere all'archiviazione per particolare tenuità.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva l'assoluta infondatezza della seconda condizione, rilevando come quanto chiesto dalla Commissione affari costituzionali trovi già risposta nei principi generali nonché nelle specifiche norme del codice di procedura penale. Dichiara inoltre di condividere pienamente la scelta della Commissione di non prevedere un coordinamento specifico tra il nuovo istituto e le circostanze attenuanti relative alla tenuità del fatto.

Nicola MOLTENI (LNP) ribadisce la totale contrarietà del gruppo della Lega all'introduzione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, ritenendo che, anche a causa della eccessiva genericità dei parametri che devono essere utilizzati dal magistrato, sia una forma di amnistia mascherata ovvero una vera e propria depenalizzazione. Non ritiene che per ragioni deflattive del carico di lavoro dei magistrati e degli uffici giudiziari debbano essere prosciolte persone che comunque un reato lo hanno commesso. Non condivide neanche l'atteggiamento di totale chiusura della Commissione rispetto al parere della I Commissione che pone una serie di questioni che non dovrebbero essere sottovalutate. Nel concludere preannuncia

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il voto contrario del gruppo della Lega al conferimento al relatore del mandato a riferire in senso favorevole in Aula.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto che non vi sono proposte di modifica del testo alla luce del parere della I Commissione, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo, ritenendo che l'istituto della particolare tenuità del fatto non possa essere applicato in maniera generalizzata a tutti i reati, essendo necessario circoscriverlo a reati di minor gravità.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Tenaglia, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.