CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2012
608.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Oriano GIOVANELLI (PD) relatore per la I Commissione, fa presente che, nell'illustrazione del contenuto del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, si soffermerà sugli articoli che attengono maggiormente alle competenze della I Commissione, mentre il collega relatore per la X Commissione, onorevole Saglia, illustrerà le altre disposizioni.
Fa presente che, al Titolo I, recante disposizioni in materia di semplificazioni, l'articolo 1 modifica la legge n. 241 del 1990 con la finalità di rendere più efficaci i rimedi avverso la mancata o tardiva conclusione dei procedimenti amministrativi, prevedendo poteri sostitutivi, facilmente attivabili a richiesta dei privati, in caso di inerzia dell'amministrazione, con conseguente previsione di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per chi ha posto in essere il comportamento omissivo.
L'articolo 2, è volto a prevedere che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo ove sia espressamente previsto dalla vigente normativa di settore.
Ricorda che l'articolo 3, sul quale si soffermerà più diffusamente il relatore della X Commissione, prevede l'introduzione del cosiddetto «regulatory budget»: al fine di prevenire l'introduzione di maggiori oneri amministrativi e in risposta alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è infatti prevista una valutazione periodica, condotta

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in contraddittorio con le organizzazioni degli imprenditori e dei consumatori, degli oneri introdotti e di quelli eliminati da ciascuna amministrazione statale; in caso di saldo negativo, il Governo adotta uno o più regolamenti di semplificazione.
L'articolo 4, nell'ambito delle misure di semplificazione previste dal Capo II in favore dei cittadini, dispone l'eliminazione di duplicazioni delle certificazioni mediche e di adempimenti ancora richiesti alle persone con disabilità per l'accesso ai benefìci loro spettanti. Viene altresì autorizzata una somma pari a 6 milioni di euro per il 2012 in favore del Comitato italiano paralimpico per dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012.
L'articolo 5, a sua volta, consente l'effettuazione di cambi di residenza in tempo reale e con efficacia immediata. Viene quindi prevista l'adozione di un regolamento per apportare alla disciplina vigente le necessarie modifiche al fine di adeguarla alle misure ivi previste e di semplificarne le procedure.
L'articolo 6 è finalizzato a velocizzare le comunicazioni tra amministrazioni per le procedure anagrafiche e di stato civile, che dovranno a tal fine essere effettuate esclusivamente per via telematica, dando così operatività ai principi contenuti nel codice dell'amministrazione digitale di cui agli articoli 12, comma 2, e 47, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. In base alla relazione di accompagnamento, tale norma consentirebbe un risparmio stimato in 10 milioni di euro l'anno.
L'articolo 7 dispone l'unificazione delle date di scadenza di tutti i documenti di riconoscimento, attraverso il differimento della scadenza alla data del compleanno del titolare del documento immediatamente successiva; è altresì stabilita l'estensione della durata decennale dei documenti d'identità alle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato.
L'articolo 8 interviene con la finalità di semplificazione delle procedure per la partecipazione a concorsi e a prove selettive, attraverso l'eliminazione del materiale cartaceo e l'obbligo di invio telematico di tutte le domande per la partecipazione a selezioni e a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali. Ricorda come nella relazione tecnica si evidenzia come un'ampia sperimentazione abbia, in particolare, dimostrato la minore onerosità, con tali modalità, per la ricezione, la gestione e l'archiviazione delle domande per l'amministrazione ricevente. Si introduce inoltre la possibilità che rivestano la qualità di componente titolare o supplente nelle commissioni esaminatrici per l'abilitazione alla professione di avvocato anche i ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica o un istituto superiore.
L'articolo 10, con lo scopo di ottimizzare il sistema dei parcheggi di proprietà privata, prevede la possibilità di cedere il posto auto a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per i quali è preclusa la possibilità di cessione separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
L'articolo 11 reca alcune modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di razionalizzare le procedure per l'abilitazione alla guida. Da una parte, si prevede che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici sia effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali; dall'altra parte, si stabilisce la sostituzione, per il rinnovo biennale della validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti ultraottantenni, della visita presso una commissione medica locale con la visita presso uno dei medici monocratici. Al contempo, è prevista la semplificazione per l'accesso alla professione di autotrasportatore su strada, attraverso l'eliminazione dell'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione, preliminare all'esame di idoneità professionale, per coloro che hanno assolto all'obbligo

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scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado e per coloro che hanno diretto per dieci anni in maniera continuativa l'attività in una o più imprese di trasporto. Infine, viene disposta l'eliminazione dell'obbligo della certificazione annuale relativa ai gas di combustione (cosiddetto «bollino blu»), con la previsione che tale controllo sia effettuato esclusivamente in sede di revisione periodica del mezzo.
Al Capo III, l'articolo 11 reca alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e al relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto n. 635 del 1940, con lo scopo di ridurre alcuni adempimenti burocratici ritenuti gravosi e superflui nonché di contemperare le esigenze della pubblica sicurezza con i valori di cui all'articolo 41, secondo comma, della Costituzione. In particolare, viene prolungata la validità di alcune autorizzazioni, quali l'autorizzazione di polizia (prolungata da un anno a tre anni); il porto d'armi (validità annuale), l'autorizzazione alla detenzione delle sostanze esplodenti (validità biennale), nonché dell'iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi (validità triennale in luogo della validità annuale). Inoltre, vengono eliminate numerose previsioni ritenute ormai non più necessarie a salvaguardare esigenze di sicurezza, quali il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia a chi non abbia rispettato l'obbligo di provvedere all'istruzione dei figli; l'obbligo della licenza per la vendita di bevande alcoliche nei circoli privati; l'obbligo di denuncia al prefetto dell'apertura e della chiusura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche; la licenza del questore per le agenzie di recupero dei crediti; la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza del regolamento di gioco per le gare sportive e l'avviso alla medesima autorità per lo svolgimento di attività sportive con carattere educativo; la licenza per lo svolgimento, nei pubblici esercizi, di spettacoli di qualsiasi genere; la determinazione da parte del sindaco degli orari di apertura degli esercizi pubblici.
L'articolo 16 interviene sulle modalità di scambio di dati tra amministrazioni con la finalità di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali degli enti erogatori di interventi e di servizi sociali mediante invio di tutte le informazioni possedute all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); si prevede, inoltre, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento che, a decorrere dal 1o maggio 2012, tutti i pagamenti effettuati presso le sedi dell'INPS siano effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali. Richiama l'attenzione della Commissione su tale previsione, auspicando una riflessione sulla suddetta banca dati, che può avere un grande rilievo per le politiche future, e sulla conseguente discrezionalità in capo all'INPS.
L'articolo 17 reca disposizioni concernenti l'assunzione dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, prevedendo in particolare l'estensione dell'efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno; la procedura agevolata del silenzio-assenso per l'assunzione di lavoratori stagionali; la possibilità di concedere l'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi.
L'articolo 18 dispone alcune misure di semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio, con particolare riguardo al settore dei pubblici servizi ed alla comunicazione gravante sul datore di lavoro per le ipotesi di sospensione degli obblighi di avviamento al lavoro dei disabili.
La Sezione VII del Capo III reca, all'articolo 35, nuove norme in materia di controllo societario mediante l'attribuzione, nelle società per azioni, delle funzioni del collegio sindacale a un sindaco unico ove ricorrano le condizioni per la

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redazione del bilancio in forma abbreviata e attraverso la previsione della facoltà, per le società a responsabilità limitata, di nominare un organo di controllo o un revisore anche monocratico, con applicazione, in tal caso, delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Esso reca altresì l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la quale, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 195 e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
L'articolo 36 dispone il coordinamento della norma del codice civile in materia di privilegi generali sui beni mobili (articolo 2751-bis, comma 1, n. 5) con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore.
L'articolo 43, che andrà valutato con grande attenzione, interviene al fine di ridurre i tempi della necessaria verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione degli immobili pubblici.
L'articolo 44 prevede l'emanazione entro un anno di disposizioni relative alle procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità.
L'articolo 45 interviene sulla disciplina del trattamento dei dati personali allo scopo di rafforzare l'azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali, particolarmente di criminalità organizzata; inoltre, viene meno l'obbligo di predisporre e di aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che, oltre a non essere previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, rappresenta un adempimento ritenuto meramente superfluo dalla relazione di accompagnamento e non in grado di realizzare un'effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici.
L'articolo 46 prevede che, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si possa procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa. Si stabilisce inoltre che al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti non si applicano le norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti.
Ricorda che l'articolo 47, sul quale si soffermerà più diffusamente il relatore della X Commissione, prevede, nel settore dell'innovazione tecnologica, l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, che attiene a profili di grande rilievo anche per la I Commissione. Ricorda altresì che si è provveduto ad istituire sei gruppi di lavoro, suddivisi in base ai principali obiettivi della strategia, i quali agiranno in raccordo diretto con i ministri.
Al Titolo II «Disposizioni in materia di sviluppo», le sezioni II (artt. 48-49) e III (artt. 50-52) riguardano disposizioni, rispettivamente, in materia di università e di istruzione.
Ricorda, in particolare, che l'articolo 48 riguarda il processo di dematerializzazione delle procedure di iscrizione alle università e di verbalizzazione e registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea. Si prevede, con l'introduzione di un articolo 5-bis alla legge n. 264 del 1999, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari. che tali procedure avvengano, con riguardo alle iscrizioni, per via telematica e, con riguardo alla verbalizzazione e registrazione degli esami, che avvengano, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, con modalità informatiche. Per le iscrizioni si prevede che il MIUR elabori un portale unico che aiuti gli studenti nella scelta. Per le verbalizzazioni saranno le università a dotarsi di un software applicativo ma in realtà molte di esse hanno già adottato modalità informatiche

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per la gestione delle procedure di esame. Come d'altronde, è operativo presso il MIUR il portale «Universo», che permette agli studenti di procedere con la pre-iscrizione per via informatica. Si tratta, quindi, di interventi che non comporterebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 49, al comma 1 introduce disposizioni di semplificazione mediante modifiche di carattere ordinamentale alla legge n. 240 del 2010 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Si tratta di misure che incidono sulla disciplina dei contratti per attività di insegnamento e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato; in relazione a questi ultimi si stabilisce che per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza Si segnalano inoltre la soppressione della disposizione che prevedeva la possibilità di uno scambio contestuale di docenti con la medesima qualifica tra due sedi universitarie consenzienti e la limitazione delle procedure di mobilità interregionale ai professori che prestano servizio presso sedi soppresse e non presso corsi di laurea soppressi in quanto, in quest'ultimo caso, può essere prevista una procedura di ricollocazione all'interno della medesima università di appartenenza; l'introduzione di meccanismi di maggiore pubblicità dei procedimenti di chiamata attraverso la pubblicizzazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale; la previsione di meccanismi di garanzia della copertura dei costi della chiamata di professori o di contratti di ricerca da parte di soggetti diversi dall'università e che, infine, amplia la platea degli aspiranti a partecipare a progetti di ricerca. Altre modifiche alla citata legge n. 240 del 2010 riguardano la stipula di contratti con soggetti di particolare qualificazione e la chiamata come professori associati di studiosi stranieri o italiani residenti all'estero, nonché una maggiore pubblicità dei bandi da ricercatore. Anche tali misure non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala infine che con le modifiche apportate alla legge n. 240 del 2010 vengono recepite le indicazioni formulate dal Presidente della Repubblica nella lettera al Presidente del Consiglio dei ministri che aveva accompagnato la promulgazione della medesima legge.
L'articolo 50 prevede l'emanazione di linee guida, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tese a favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche, nell'ottica di dare vita a un sistema di «autonomia responsabile delle medesime istituzioni. Tali linee guida devono conseguire l'introduzione nel sistema scolastico di un organico dell'autonomia, ovvero di personale docente, educativo ed ATA assegnato a ciascuna istituzione scolastica. È prevista la costituzione di reti territoriali delle istituzioni scolastiche, definite a livello nazionale, d'intesa con la Conferenza unificata, al fine di conseguire un'ottimale gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, dei processi di integrazione degli alunni disabili e del contrasto all'abbandono e all'insuccesso scolastico. È previsto che l'organico complessivo sia definito sulla base di vincoli posti dalla legislazione vigente, con riferimento alle esigenze da coprire stabilmente per un triennio. Le dotazioni organiche, poi, devono essere stabilite nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. L'articolo reca infine un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 51, nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università e della ricerca, attribuisce all'INVALSI il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione, con

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la possibilità di avvalersi, in via sperimentale, dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione: La nuova funzione deve essere attuata nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. È previsto poi l'obbligo per le istituzioni scolastiche di partecipare alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, in collegamento con l'INVALSI.
L'articolo 52 prevede misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori. In particolare si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano adottate linee guida tese a realizzare un coordinamento tra l'offerta statale e quella regionale di istruzione e formazione professionale, la promozione dei poli tecnico-professionali che favoriscano la costituzione di sedi di raccordo tra istituti tecnici, professionali, strutture accreditate dalle regioni e il mondo del lavoro, nonché la diffusione di percorsi di apprendistato. Con un ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite linee guida per evitare la frammentazione sul territorio degli istituti tecnici superiori, stabilendone la formazione di non più di uno su base regionale, e la semplificazione degli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti degli ITS.
La sezione IV riguarda altre disposizioni in materia università. L'articolo 54 prevede la possibilità per le università di avvalersi di tecnologi a tempo determinato, il cui trattamento economico è posto a carico dei finanziamenti destinati alla ricerca, non comportando quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 55 prevede la possibilità di applicazione delle disposizioni in materia di utilizzo comune di professori e ricercatori a tempo pieno da parte di più università anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e fra enti pubblici di ricerca tra di loro, senza modifiche al trattamento economico goduto nell'amministrazione di appartenenza.
Passo, infine, ad illustrare il Titolo III che reca una disciplina transitoria e abrogazioni di disposizioni normative.
L'articolo 61 reca norme transitorie. In particolare, al comma 1 si dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali disciplini, con proprio decreto, le linee guida applicative delle procedure per la selezione di sponsor introdotte con l'articolo 199-bis del codice dei contratti pubblici, si cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Il comma 2 reca una norma transitoria sulle modalità di redazione dei certificati di esecuzione dei lavori richiesti al contraente generale per la qualificazione. I commi 3 e 4 prevedono infine una disciplina sostitutiva in caso di mancato raggiungimento di intesa con le regioni quando l'intesa stessa è richiesta per l'adozione di atti amministrativi dello Stato. Sui meccanismi di questa disciplina sostitutiva occorrerà soffermarsi per valutarli alla luce della legislazione vigente e della giurisprudenza costituzionale in materia.
L'articolo 62 prevede l'abrogazione, parziale o integrale, di 15 atti normativi di varia natura (leggi, regi decreti, regolamenti) di elencati nella tabella A allegata al disegno di legge e riguardanti diverse materie tra cui quelle relative alle università, all'organizzazione del personale dei vari dicasteri, alla regolamentazione di settori produttivi. Si tratta di un proseguimento dell'attività di riduzione dello stock normativo mediante l'abrogazione di leggi e di regolamenti, già compiuto con il decreto-legge n. 112 del 2008 con il decreto-legge n. 200 del 2008, che avevano abrogato rispettivamente 3.370 e 28.889 disposizioni legislative. Nel provvedimento in esame si prevede che gli atti contenuti nell'allegato A dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, «sono o restano abrogate». Si segnala che alcune di queste disposizioni contengono novelle ad altre disposizioni legislative di cui non si prevede l'abrogazione espressa.

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Rileva, in conclusione, come ci si trovi di fronte ad un provvedimento complesso e diversificato, in merito al quale occorre la consapevolezza, se si vuole portare a termine un buon lavoro, di dovere evitare di inserire troppe ed ulteriori questioni nel corso dell'esame in sede referente.
Occorre dunque considerare il testo in esame come un punto di partenza e compiere un'attenta valutazione e selezione degli emendamenti che saranno presentati in modo da non compromettere il contributo utile che il provvedimento potrà dare.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, ricorda che il provvedimento in esame, che si compone di 62 articoli suddivisi in tre Titoli, reca un'ampia serie di provvedimenti di semplificazione e altre disposizioni di sostegno e di impulso allo sviluppo del sistema economico al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno ed impulso al sistema produttivo del paese.
Come si legge nella relazione illustrativa le analisi condotte dalle principali organizzazioni internazionali individuano nella complessità e nei costi della burocrazia per le imprese una delle prime cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale.
Alla materia della semplificazione sono dedicati gli articoli contenuti nel titolo I, che, oltre a stabilire disposizioni di carattere generale (articoli 1-3), contengono interventi di semplificazione per i cittadini (articoli 4-11) e per le imprese (articoli 12-14). Nello stesso titolo, sono stabiliti interventi di semplificazione in materia di lavoro (articoli 15-19), di appalti pubblici (articoli 20- 22), ambiente (articoli 23-24), agricoltura (articoli 25-29), ricerca (articoli 30-33), nonché ulteriori interventi contenuti negli articoli 34-46.
Allo sviluppo è dedicato il titolo II (articoli 47-60) le cui disposizioni intervengono in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture energetiche, nonché di proroga per il credito d'imposta per lavoro nel Mezzogiorno e del programma «carta acquisti» per cittadini meno abbienti.
Il titolo III dispone, in via transitoria, in tema di sponsorizzazione di interventi, redazione di certificati di esecuzione di lavori e mancato raggiungimento di intese con le regioni per l'adozione di atti amministrativi statali (articolo 61) e prevede altresì l'abrogazione di quindici atti, o parti di atti, normativi indicati nella tabella allegata al provvedimento (articolo 62) e l'entrata in vigore (articolo 63).
Dà quindi conto sinteticamente delle disposizioni maggiormente riconducibili alle competenze della X Commissione attività produttive.
L'articolo 3, comma 1, stabilisce un procedimento a cadenza annuale per la riduzione di oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, previsti da atti normativi. A tal fine, è prevista: una relazione da parte di ciascuna amministrazione statale entro il 31 gennaio; una relazione generale a cura della Presidenza del Consiglio entro il 31 marzo; l'adozione di conseguenti misure normative di riduzione degli oneri.
Il comma 2 elimina l'obbligo di periodicità biennale della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).
L'articolo 9, in materia di dichiarazione unica di conformità degli impianti termici, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale volto ad approvare il modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata saranno conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli, fermo restando l'obbligo di comunicazione per il rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o l'allaccio di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
L'articolo 12 del provvedimento in esame reca una serie di misure volte alla semplificazione delle procedure relative agli impianti produttivi e alle iniziative e attività delle imprese.
Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che le misure per semplificare i procedimenti

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possano essere attivate attraverso un insieme di regole nella forma della convenzione. Tale convenzione è proposta dai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali.
Il comma 2 prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa. Tali regolamenti devono essere emanati nel rispetto del principio costituzionale di libertà d'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti. Viene precisato, inoltre, che tale principio ammette limitazioni e controlli solo al fine di evitare danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, per non contrastare con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali.
Tali regolamenti devono essere adottati tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità non simultanea; previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio; individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.
Il comma 3 prevede che i regolamenti di cui al comma precedente siano adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I regolamenti, inoltre, sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto anche dei risultati dei percorsi sperimentali di semplificazione normativa previsti al comma 1.
Il comma 4 estende la portata dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1/2012, attualmente all'esame della Commissione industria del Senato, prevedendo che con i regolamenti ivi previsti siano altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni, a SCIA senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
Ricorda in proposito che il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 1/2012 prevede che il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
Il comma 5 prevede che le Regioni, nel disciplinare la materia oggetto dell'articolo in esame, siano tenute al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 L. 241/1990, dall'articolo 3 del decreto-legge 138/2011 e dall'articolo 34 del decreto-legge 201/2011.
A tal fine, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono. anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.

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Il comma 6 dell'articolo 12 esclude specifici settori (servizi finanziari, procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici) dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dal presente articolo.
L'articolo 14 detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, comprese quelle agricole, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.
Il comma 1 prevede che tali principi siano la semplicità, la proporzionalità rispetto alla tutela del rischio ed il coordinamento dell'azione svolta dai diversi livelli dell'amministrazione pubblica: statale, regionale e locale.
Il comma 2 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 siano obbligate a pubblicare la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese, sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it. Inoltre è previsto che per ciascuno di tali controlli devono essere indicati i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.
Il comma 3 prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i suddetti controlli, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Ricorda che l'articolo 25 del decreto-legge 112/2008 prevede l'approvazione di un programma, da parte dei ministri competenti, per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea.
Il comma 4 prevede che i regolamenti siano emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali.
Tali regolamenti devono essere adottati nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi: proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative secondo la disciplina del Decreto legislativo 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
Il comma 5 prevede che le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle attività di controllo di loro competenza si conformano ai principi elencati dal comma 4; a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto adottano apposite linee guida mediante intesa in conferenza unificata.

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Infine il comma 6 prede l'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme del presente articolo le attività di controllo in materia fiscale e finanziaria.
L'articolo 15 attribuisce, con effetto a decorrere dal 1o aprile 2012, la competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
L'articolo 19 precisa le nozioni di omessa ed infedele registrazione di dati nel libro unico del lavoro, al fine di chiarire l'ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative.
L'articolo 20 reca una serie di disposizioni volte a introdurre semplificazioni in materia di appalti pubblici, tra le quali le più rilevanti riguardano l'introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, le procedure per la selezione di sponsor, nonché i criteri di accertamento e di valutazione per i lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane.
L'articolo 21 introduce la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, disponendo che le retribuzioni dei lavoratori siano comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto, che debbano essere corrisposti i premi assicurativi e che si escluda qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
L'articolo 22 reca modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali
Il comma 1, in particolare, interviene sulla procedura di adozione delle delibere del CIPE, estendendo ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico la procedura recentemente introdotta dall'articolo 41, comma 4, del decreto legge 201 del 2011 per l'approvazione delle delibere CIPE relative alle opere pubbliche.
Il comma 2 in relazione al recepimento della direttiva 2009/12/CE ad opera del decreto-legge n. 1 del 2012, fa salvo il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma in corso, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012.
Il comma 3 conferma la misura dei diritti aeroportuali determinata dai contratti di programma già stipulati, prevedendo l'applicazione della normativa introdotta dal citato decreto-legge n. 1 del 2012 a partire dalla scadenza di detti contratti.
L'articolo 23, in materia di autorizzazione unica ambientale, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI), prevede l'emanazione (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto) di un regolamento di delegificazione volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI. Tale autorizzazione sarà rilasciata da un unico ente e sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale.
L'articolo 24 reca una serie di novelle alle disposizioni del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152 del 2006). In particolare viene previsto l'assoggettamento ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) dei terminali di rigassificazione e degli altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore e la modifica dell'articolo 109 relativo alle procedure autorizzatorie per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo. In materia di oli usati una disposizione transitoria consente alle operazioni di rigenerazione degli oli usati di derogare ai limiti vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria, fermi restando quelli stabiliti per il parametro PCB/PCT, mentre una novella all'articolo 228 ridisciplina la procedura per la determinazione del contributo ambientale per il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU).
L'articolo 25 reca misure di semplificazione per il mondo agricolo prevedendo che i diversi soggetti pubblici, custodi di

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informazioni organizzate in banche dati - segnatamente AGEA e organismi pagatori, Agenzia delle entrate, INPS, Camere di commercio - possano entrare in connessione.
L'articolo 26 novella l'articolo 2 del Decreto legislativo 227 del 2001, c.d. legge di orientamento del settore forestale, rivedendo la definizione di bosco e di arboricoltura da legno in modo da escludere talune superfici (pascoli, prati, pascoli arborati, formazioni forestali di origine artificiale, terrazzamenti, paesaggi agrari e pastorali di interesse storico) dal regime vincolistico che si applica i territori coperti da foreste e da boschi.
L'articolo 27 interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli prevedendo, a parziale modifica della normativa in vigore (primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) che l'obbligo di comunicazione al comune non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione e non più decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa.
L'articolo 28, in tema di modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo, novella l'articolo 193 del decreto legislativo 152 del 2006 al fine di specificare quando talune operazioni di movimentazione dei rifiuti verso il deposito temporaneo da parte delle imprese agricole non devono essere considerate trasporto ai fini della gestione dei rifiuti medesimi e reca conseguenti disposizioni alla definizione di deposito temporaneo di cui all'articolo 183 del citato decreto.
L'articolo 29 dispone che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n.2 del 2006, rivestano «carattere di interesse nazionale» - anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio - e che tali progetti possa essere nominato un commissario ad acta per garantirne l'esecutività.
L'articolo 30 novella il decreto legislativo 297 del 1999 in materia di riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di facilitare i rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca; estendere i finanziamenti alle attività svolte sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale; semplificare gli adempimenti in ordine alla valutazione dei progetti da parte dei soggetti preposti e all'accesso alle agevolazioni previste dalla legge.
In particolare i partecipanti a ciascun progetto possono individuare tra di loro un soggetto capofila, che svolge compiti di: rappresentanza di imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni; presentazione della proposta o progetto di ricerca; richiesta delle erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti; monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.
Si consente la variazione dei progetti in termini soggettivi ed oggettivi, nel limite del venti per cento, rispettivamente, dei soggetti partecipanti e del valore del progetto, salva la qualità del progetto e il raggiungimento degli obiettivi.
La lettera b) dell'articolo 30 novella l'articolo 3 del decreto legislativo 297 del 1999 citato, in materia di attività finanziabili, estendendo il finanziamento alle attività svolte sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale.
La lettera c) novella, invece, l'articolo 6 del decreto più volte citato, relativo alle modalità di attuazione, prevedendo che tra le spese ammissibili, da definire con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'università, siano comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto.

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La lettera d), infine, novella l'articolo 7 del citato decreto n. 297, relativo a servizi e consulenza, aggiungendo sei nuovi commi dopo il comma 4.
Sono esclusi dalla valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici e dal parere del Comitato tecnico scientifico i progetti già selezionati nell'ambito dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, e sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca (FAR).
Per velocizzare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale, le imprese, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, possono verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria o la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, con una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.
Per favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, quando le imprese proponenti siano carenti dei requisiti economico-finanziari, è ugualmente possibile l'accesso alle agevolazioni a condizione che: venga prodotta una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione; vi siano specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finali dei risultati del progetto.
Se la concessione degli incentivi è subordinata allo svolgimento di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, possono aver luogo dopo l'ammissione alle agevolazioni, essendo sufficienti le sole risultanze documentali e una copertura assicurativa. L'esito negativo del sopralluogo comporterà la risoluzione del rapporto e la revoca dell'agevolazione (comma 4-sexies).
Si rinvia infine ad un decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università l'individuazione delle modalità di attuazione degli interventi.
L'articolo 31 dispone che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca di base sono effettuate solo al termine dei progetti stessi. Conferma, inoltre, che il 10 per cento del FIRST è destinato ad interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, innovando, però, la procedura.
L'articolo 32 stabilisce misure di semplificazione in materia di ricerca ulteriori rispetto a quelle recate dall'articolo 31, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo. In particolare, dispone l'utilizzo di valutazioni e graduatorie già adottate in sede comunitaria in relazione a progetti a esclusiva ricaduta nazionale, e l'introduzione di alcune novità relative al FIRST, tra le quali la rimodulazione delle modalità di utilizzazione.
L'articolo 33 prevede la possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali.
L'articolo 34 estende l'abilitazione concessa alle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti negli edifici a tutte le tipologie di edifici, a prescindere dalla loro specifica destinazione d'uso, alle condizioni indicate dalla legge.
L'articolo 37 impone alle imprese costituite in forma societaria che ancora non vi abbiano provveduto, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, entro il termine del 30 giugno 2012.
L'articolo 38 consente anche ai laureati in discipline diverse da quelle attualmente previste a regime di svolgere le funzioni di responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali.
Ai sensi dell'articolo 39 non è più richiesto ai responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione di essere fisicamente idonei all'esercizio dell'attività.

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L'articolo 40 sopprime l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.
L'articolo 41 semplifica l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, prevedendo che possa essere iniziata con la semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e senza che sia necessario il possesso di specifici requisiti previsti dalla legge.
L'articolo 42 prevede che l'ammissione dell'intervento conservativo volontario su beni culturali ai contributi statali stabiliti agli articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate.
L'articolo 47 contiene indicazioni di principio relative alle azioni che il Governo assumerà per il perseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale europea. Si prevede in particolare l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, al fine di modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese attraverso azioni coordinate.
L'istituzione della richiamata cabina di regia è prevista senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di coordinare gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.
L'articolo 53 prevede l'approvazione di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» e, nelle more, di un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca.
Il comma 1 dispone dunque - al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento - l'approvazione da parte del CIPE di un Piano nazionale di edilizia scolastica.
Il comma 2 specifica in dettaglio gli interventi da realizzare attraverso il Piano, nonché i criteri da seguire e gli strumenti da utilizzare per la loro realizzazione. Viene infatti statuito che il Piano ha ad oggetto la realizzazione di interventi: di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici; di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici.
Il comma 3 prevede che, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dell'ambiente promuovano congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei relativi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e di promuovere e valorizzare la partecipazione di soggetti pubblici e privati per sviluppare utili sinergie.
Il comma 4 prevede che nella delibera CIPE di approvazione del Piano siano altresì disciplinati modalità e termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie.
Tale verifica, in base al medesimo comma, sarà finalizzata anche a consentire, in caso di scostamenti, di destinare le risorse finanziarie pubbliche a modalità di attuazione più efficienti.
Il comma 5 individua gli interventi urgenti da attuare nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
Il comma 6, al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni presenti nell'articolo, disciplina l'acquisizione e la cessazione del vincolo di destinazione a uso scolastico. Viene infatti previsto che tale vincolo: sia acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera;

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cessi per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.
Il comma 7 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale recante le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia (anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetici e produzione da fonti energetiche rinnovabili) e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
Il comma 8 dispone che all'attuazione dell'articolo si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 9 prevede l'adozione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, di misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, da parte di enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca vigilati dal MIUR.
L'articolo 56, comma 1, novella il Codice del turismo, prevedendo la promozione del turismo accessibile per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, e che il «Fondo buoni vacanze» non sia più alimentato anche da parte dei proventi dell'8 per mille devoluto allo Stato. Il comma 2 consente di dare in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a trentacinque anni i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata che abbiano caratteristiche tali da consentirne l'uso per scopi turistici.
Il comma 3 eleva la quota massima delle risorse utilizzabili per il finanziamento delle attività di organizzazione e gestione dell'Expo 2015.
L'articolo 57 reca disposizioni in materia di infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio.
In particolare i commi 1-4, qualificano direttamente come «strategici» una serie di infrastrutture e insediamenti del settore energetico. Inoltre, si trasferisce dalle Regioni allo Stato (d'intesa con le Regioni interessate) la competenza alle autorizzazioni concernenti la relativa realizzazione e si abbrevia a 180 giorni il relativo procedimento, inclusa la procedura di VIA.
I commi 7-9 semplificano le procedure per la modifica degli stabilimenti/insediamenti esistenti, prevedendo accordi di programma tra le amministrazioni interessate e il mantenimento di validità di autorizzazioni esistenti. I commi 5, 6 e 10 armonizzano su 10 anni la durata minima delle nuove concessioni demaniali concernenti i depositi costieri. Il comma 11 abolisce l'obbligo di colorazione della benzina senza piombo. Il comma 12 rinvia al momento dell'effettiva entrata in esercizio dell'impianto quello da cui inizia a decorrere termine di 12 anni per la durata delle concessioni concernenti la realizzazione/gestione delle reti di gas naturale nel Mezzogiorno.
Il comma 13 fa salve le disposizione tributarie in materia di accisa.
Si tratta di una norma di salvaguardia avente lo scopo di continuare ad applicare la normativa sulle accise, in particolare l'istituto del deposito fiscale, ai siti (stabilimenti, depositi, eccetera) indicati quali «infrastrutture e insediamenti strategici» dal comma 1 dell'articolo in esame.
Il comma 14 rinvia ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con cui definire: la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto per distinte operazioni di rifornimento; l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio; la possibilità di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle 24 ore con controllo su base documentale da effettuare successivamente.
Ai sensi del comma 15 dall'attuazione del presente articolo 57 non derivano nuovi o maggiori oneri, o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 58 integra il sistema delle sanzioni amministrative di competenza

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dell'Autorità per l'energia e il gas - disciplinato principalmente dall'articolo 2, comma 20, lett. a) della Legge 481 del 1995 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 93 del 2011 - ed introduce la possibilità di adottare misure cautelari.
L'articolo 59, novellando l'articolo 2 del decreto-legge 70 del 2011 (c.d. decreto sviluppo), proroga di un anno il credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, ponendo la copertura dell'onere a carico dei Programmi Operativi Regionali (POR) cofinanziati dal Fondo sociale europeo.
L'articolo 60 prevede l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno. Viene rimessa ad un successivo decreto ministeriale la definizione precisa delle caratteristiche della sperimentazione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa presente come il Governo abbia cercato di ascoltare tutte le parti sociali della definizione del provvedimento in esame. L'attenzione si è focalizzata sul tentativo di coniugare l'esigenza di semplificazione in senso lato con l'utilizzo della tecnologia dell'informazione.
Rileva altresì come per alcuni settori sia stato possibile quantificare nel dettaglio i risparmi previsti con gli interventi di semplificazione posti in essere.
Pur trattandosi di interventi variegati, al limite della frammentazione, ricorda come questo abbia caratterizzato anche analoghe misure di semplificazione assunte in passato e come la forza sia costituita dal disegno di insieme.
Auspica, infine, che sia possibile la più ampia convergenza tra il Governo ed il Parlamento nell'iter parlamentare del provvedimento in esame.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, in base a quanto convenuto nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite I e X, nelle sedute di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio si svolgerà la discussione generale e avranno luogo eventuali audizioni.
Il termine per gli emendamenti è fissato per venerdì 24 febbraio, alle ore 12.
Nella seduta di martedì 28 febbraio avrà luogo l'esame degli emendamenti e dopo l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, nella giornata di giovedì 1o marzo, sarà conferito il mandato ai relatori.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.