CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2012
607.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
C. 3409 Gatti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa BELLANOVA (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame si pone l'obiettivo di contrastare la pratica di far sottoscrivere al lavoratore le cosiddette «dimissioni in bianco» al momento dell'assunzione e, dunque, nella fase in cui la posizione dello stesso lavoratore è più debole: si tratta di una pratica riguardante prevalentemente le donne lavoratrici, in ordine alla cui diffusione quantitativa non

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esistono dati universalmente riconosciuti, ma che è di certo un fenomeno che gli addetti ai lavori (e, in particolare, le organizzazioni sindacali) considerano assolutamente allarmante. Fa notare che l'ISTAT stima che nel biennio 2008-2009, quindi nel periodo immediatamente successivo all'abrogazione della legge che aveva definito precise procedure di contrasto del fenomeno, circa 800 mila madri hanno dichiarato che nel corso della loro vita lavorativa, in occasione di una gravidanza, sono state licenziate o messe in condizione di doversi dimettere; a subire più spesso questo trattamento non sono le donne delle generazioni più anziane, ma le più giovani (il 13,1 per cento delle madri nate dopo il 1973), le residenti nel Mezzogiorno (10,5 per cento) e le donne con un titolo di studio basso (10,4 per cento), le donne che lavorano o lavoravano come operaie (11,8 per cento), quelle impiegate nell'industria (11,4 per cento), con un partner anch'esso operaio (11,0 per cento) e con un basso livello d'istruzione (10,6 per cento); tra le madri costrette a lasciare il lavoro in occasione o a seguito di una gravidanza, solo il 40,7 per cento ha poi ripreso l'attività, e le opportunità di riprendere a lavorare non sono le stesse in tutto il Paese: su 100 madri licenziate o indotte a dimettersi, riprendono a lavorare 51 nel Nord e soltanto 23 nel Mezzogiorno.
Osserva che il fenomeno delle dimissioni in bianco costituisce un'arma di ricatto permanente nel corso del rapporto di lavoro e ha un'ampiezza difficilmente determinabile nella sua dimensione reale, trattandosi di un fenomeno che emerge solo a dimissioni avvenute, quando cioè il lavoratore o la lavoratrice cercano di far valere il proprio diritto in sede giudiziaria, con gli scarsi strumenti probatori a loro disposizione. Fa presente che si tratta di una pratica che aggira ogni interpretazione possibile del concetto di «giusta causa» del licenziamento, lasciando inoltre il lavoratore privo perfino del sostegno di eventuali ammortizzatori sociali: la pratica, infatti, dice che oggi in Italia si può essere «dimissionati» per i più svariati motivi, dai più frequenti come la maternità o gli infortuni, alla malattia e all'età, ma si presta anche a strumento di vere e proprie discriminazioni riguardo ai rapporti con le organizzazioni sindacali o addirittura alle opinioni politiche. Ritiene che si tratti, in sostanza, di una pratica che pone il lavoratore in condizione di totale subordinazione rispetto al datore di lavoro, quando invece il diritto del lavoro italiano, e prima ancora la stessa Costituzione, si sono sempre posti il problema del riequilibrio dei rapporti di forza nel rapporto di lavoro, naturalmente squilibrati, onde prevenire l'abuso di potere e la lesione della dignità e libertà delle persone. Evidenzia, inoltre, come il ripristino di una norma che vieti questa pratica rappresenti un interesse comune dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche della maggioranza dei datori di lavoro, che applicano correttamente le leggi e i contratti e che subiscono la concorrenza sleale di coloro che abbattono i costi di produzione, evadendo obblighi e responsabilità sociali: risulta, infatti, che la pratica delle dimissioni in bianco viene utilizzata, per esempio, anche per poter lucrare su eventuali benefici fiscali che determinati provvedimenti di legge riconoscono in caso di nuove assunzioni.
Ricorda che, proprio per fronteggiare il fenomeno delle «dimissioni in bianco», il Parlamento aveva approvato, in modo sostanzialmente unanime, la legge n. 188 del 2007, la quale - prima che l'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 ne prevedesse l'esplicita abrogazione - aveva introdotto un meccanismo procedurale semplice ed efficace diretto a porre un rimedio a questa pratica, tenuto conto anche che nell'ordinamento erano già presenti specifiche tutele per i lavoratori dipendenti contro il fenomeno delle false dimissioni: infatti, l'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,

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debba essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio; inoltre, l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 2006 stabilisce la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio - purché segua la celebrazione - ad un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla lavoratrice medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.
In tal senso rammenta che, in risposta ad una specifica interrogazione presso la XI Commissione (ottobre 2011), il Governo ha fornito dati dai quali emergerebbe che le mancate convalide delle dimissioni da parte degli Uffici Territoriali del Lavoro siano state soltanto 29 nell'anno 2010 e 30 nel corso dell'anno precedente; tuttavia, nell'anno 2010 «sono state accertate 1.280 violazioni amministrative in ordine alla tutela economica delle lavoratrici madri a fronte delle 406 rilevate nel 2009, con un incremento percentuale pari al 215 per cento rispetto all'anno precedente». Al contempo, rileva che i dati concernenti il numero delle donne che si dimettono volontariamente nel primo anno di vita del bambino sarebbero pari a quasi 18.000 nel 2009 e più di 19.000 nel 2010, un dato che ritiene altrettanto significativo - rispetto al numero totale delle mancate convalide - per spiegare la potenziale entità del fenomeno.
Per queste ragioni, fa notare che il provvedimento in esame, che si compone di 2 articoli, è sostanzialmente volto a ripristinare quanto previsto dalla legge n. 188 del 2007 (ampliandone, peraltro, l'ambito applicativo anche alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro), successivamente abrogata dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva che l'articolo 1 definisce l'oggetto della proposta di legge, ossia le modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da utilizzare in tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro. Segnala poi che all'articolo 2, che si compone di otto commi, il comma 1 prevede che, fermi restando i termini di preavviso di cui all'articolo 2118 del Codice civile, la lettera di dimissioni volontarie deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli, resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego. In proposito, ricorda che il richiamato articolo 2118 prevede che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità; in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Sottolinea che il comma 2 dello stesso articolo 2 prevede che la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli, resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego; la disposizione richiama l'articolo 1372 del Codice civile, ove si prevede che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Evidenzia che il comma 3 elenca le tipologie di contratti di lavoro ai quali si applica la legge, segnalando che si tratta dei casi seguenti: tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata; i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; i contratti di collaborazione di natura occasionale; i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del Codice civile, per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e quindi i suoi compensi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi da

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lavoro autonomo; i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci. Segnala, altresì, che il comma 4 dispone che i richiamati moduli, realizzati secondo specifiche direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, devono in ogni caso riportare: un codice alfanumerico progressivo di identificazione; la data di emissione; appositi spazi, da compilare a cura dei firmatari, dedicati all'identificazione del lavoratore, del prestatore d'opera, del datore di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ogni altro elemento utile. Evidenzia che i moduli hanno comunque una validità temporale massima di 15 giorni dalla data di emissione, a garanzia della veridicità e autenticità della volontà del lavoratore, facendo così venir meno la condizione di «coercizione» che si può determinare all'atto dell'assunzione.
Si sofferma poi sul comma 5, che rinvia al decreto attuativo di cui al comma 4 anche la definizione delle modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, mentre il comma 6 prevede che i moduli siano resi disponibili anche attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto attuativo di cui al comma 4; in ogni caso, la pubblicazione sulla rete deve garantire allo stesso tempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di quindici giorni richiamato in precedenza. Segnala, quindi, che il comma 7 dispone che con apposite convenzioni a titolo gratuito, definite con decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità mediante le quali sia possibile al lavoratore acquisire gratuitamente i moduli, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i patronati e le organizzazioni dei datori di lavoro. Fa presente, infine, che il comma 8 dispone che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In conclusione, ritiene opportuno sottolineare che il fenomeno delle dimissioni in bianco non è un'invenzione mediatica, ma un fenomeno reale che - sebbene sia difficile (se non impossibile) da definire nelle sue dimensioni - esiste e rappresenta una grave distorsione della sfera giuridica del lavoratore. Nel ritenere che non ci si possa limitare a negarlo o a ritenerlo non meritevole di intervento legislativo, manifesta apprezzamento per l'interessamento e la volontà espressa al riguardo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella sua recente audizione. Ritiene pertanto, necessaria la reintroduzione di tutele della dignità delle persone e del lavoro, contro il ricatto delle dimissioni in bianco, giudicando inoltre necessario, data la rilevanza del fenomeno specifico, riconoscere e tutelare concretamente, in ogni occasione, il valore sociale della maternità e dell'occupazione femminile. Evidenzia la necessità di essere consapevoli che, in assoluto, le dimissioni in bianco rappresentano una forma di violenza, non fisica ma subdola, di cui purtroppo le lavoratrici ed i lavoratori italiani sono stati e continuano ad essere vittime: il ripristino della legge contro questa pratica, quindi, rappresenta, a suo avviso, una imprescindibile scelta di civiltà. Nel citare una recente inchiesta giornalistica svolta sull'argomento, riporta le considerazioni di un operaia, spinta dalla necessità (due figlie piccole, un mutuo e il bisogno, disperato, di uno stipendio) a firmare, allo stesso tempo, la propria assunzione e le proprie dimissioni, così alimentando la propria speranza e sancendo, contestualmente, la propria condanna, pur nella consapevolezza di essere di fronte ad un ricatto illegale. Auspica che le considerazioni, che giudica semplici ma molto amare, di tale operaia rimangano scolpite nella mente di tutti.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), relatore, nell'affermare preliminarmente di

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avere ritenuto doveroso che l'onorevole Bellanova, con cui condivide l'incarico di relatore sul provvedimento in esame, illustrasse integralmente l'unico progetto di legge in materia attualmente assegnato alla Commissione e riservandosi di valutare anche le ulteriori proposte di legge sull'argomento (alcune delle quali già preannunciate in sede informale da diversi gruppi), dichiara di concordare nella sostanza sulle questioni fondamentali poste nella relazione introduttiva, di cui apprezza il significativo lavoro di approfondimento, esprimendo il proprio sostegno a favore di opportune iniziative normative tese a contrastare ogni forma di discriminazione sui luoghi di lavoro, come quella posta in essere - soprattutto ai danni delle donne - attraverso l'odiosa pratica delle dimissioni in bianco. Nel fare presente, peraltro, che il fenomeno è già disciplinato da specifiche norme dell'ordinamento, che ritiene sufficientemente chiare, prospetta la possibilità di rendere ancora più efficace la normativa di contrasto ai fenomeni di discriminazione, secondo una linea di individuazione delle soluzioni più adeguate, che passi attraverso il più ampio confronto politico.
Ricorda, quindi, l'impegno profuso dall'intera Commissione sul versante della tutela delle donne lavoratrici, in particolare in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo - sul quale ha svolto l'incarico di relatore - per il recepimento della direttiva comunitaria riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, durante il quale si è svolto un lavoro proficuo, che ha portato all'espressione di un parere parlamentare che, tra l'altro, ha anche chiesto il rafforzamento del quadro sanzionatorio.
Nel ribadire l'esigenza di essere inflessibili contro qualsiasi forma di discriminazione e nel riservarsi di valutare ogni altra proposta normativa che i gruppi intenderanno presentare nel prosieguo dell'iter, auspica che anche in questa occasione si possa avviare un confronto ampio, serio e approfondito, in vista dell'elaborazione di un testo condiviso, che sappia operare un giusto contemperamento delle esigenze in gioco. Si augura, in tal senso, che il dibattito, che ha avuto inizio oggi, possa proseguire attraverso la presentazione, in tempi certi, delle ulteriori proposte di legge preannunziate, rimettendo alle valutazioni che svolgerà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il compito di definire il successivo percorso di esame del provvedimento.

Luigi MURO (FLpTP), nel condividere la ratio del provvedimento in esame, osserva che l'avvio di qualsiasi iniziativa legislativa sulla tematica dovrebbe essere preceduta dall'analisi circa le concrete possibilità di applicazione della normativa vigente, al fine di incidere realmente sulla sostanza del fenomeno. Preannuncia, quindi, l'avvenuta presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge sull'argomento, sottoscritta anche dall'onorevole Perina, auspicandone un sollecito abbinamento al provvedimento in esame, non appena essa sarà assegnata alla Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), nel preannunciare l'imminente presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge sull'argomento, di cui auspica un sollecito abbinamento al provvedimento in esame, rileva l'esigenza di approfondire la tematica in questione, nell'ottica di realizzare un intervento legislativo che miri a contrastare severamente il fenomeno in esame, senza, tuttavia, appesantire indiscriminatamente il carico di oneri burocratici gravanti sulle imprese che operano nella legalità. A suo avviso, dunque, occorre approfondire attentamente il problema, evitando di commettere errori che potrebbero seriamente compromettere la funzionalità del sistema.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), annunciata la presentazione, a breve, di una proposta di legge sull'argomento anche da parte del suo gruppo, si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Poli,

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richiamando l'attenzione sull'esigenza di intervenire con durezza e in modo esemplare per reprimere il fenomeno delle dimissioni in bianco nei casi di effettiva violazione della legge, senza tuttavia accrescere gli adempimenti burocratici che gravano sulle imprese oneste, di cui ritiene importante salvaguardare la produttività. Fatto notare che l'ordinamento vigente già contiene disposizioni che prevedono forme di contrasto al fenomeno in questione, prospetta le necessità di assicurarne una efficace applicazione, eventualmente verificando il corretto operato degli uffici pubblici chiamati a svolgere le relative attività ispettive, che evidentemente non riescono a lavorare secondo i necessari criteri di efficienza.

Giuliano CAZZOLA (PdL), pur riservandosi di approfondire la tematica in discussione, ritiene doveroso svolgere un intervento di natura personale - in attesa di verificare quale sarà l'orientamento del suo gruppo - richiamando la necessità di avviare una riflessione circa la reale portata del fenomeno in questione, atteso che le stime citate dall'onorevole Bellanova nella propria relazione introduttiva, a suo avviso, non appaiono del tutto fondate, soprattutto per quanto concerne l'arco temporale di riferimento, tanto che riconosce allo stesso relatore l'onestà intellettuale di aver voluto precisare che non si conoscono ancora le esatte dimensioni del fenomeno. Pur sottolineando l'esigenza di contrastare una pratica illegittima di cui non intende disconoscere l'esistenza, ritiene importante svolgere una completa attività istruttoria, ricordando che, su questo tema, il Governo precedente era già intervenuto, abrogando la legge sul divieto delle dimissioni in bianco, nel presupposto di una più intensa attività di controllo da svolgere sul versante amministrativo, a fronte dell'esistenza di strumenti di tutela giuridici già vigenti nell'ordinamento. Nel riservarsi, dunque, di valutare le ulteriori iniziative normative che gli altri gruppi intenderanno intraprendere sul tema, ritiene altresì opportuno valutare con attenzione la giurisprudenza formatasi sull'argomento, dalla quale, a suo avviso, non emergerebbe una precisa rilevanza giuridica del fenomeno.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA, osservato che il suo dicastero annette un forte interesse alle modalità tecniche più appropriate per evitare il fenomeno delle dimissioni in bianco, auspica che si possa dar vita a un lavoro serio e costruttivo in Parlamento, rispetto al quale il Governo cercherà di dare il proprio contributo.

Silvano MOFFA, presidente, fa presente che nella seduta odierna si è avviato un percorso laborioso e complicato, in ordine al quale è opportuno che i gruppi collaborino, in stretto contatto con il Governo, in vista della possibile elaborazione di soluzioni condivise, che sappiano contemperare le varie esigenze in campo. Ritiene pertanto opportuno dedicare, nella prossima settimana, una nuova seduta allo svolgimento del dibattito di carattere generale, anche in modo da attendere - auspicabilmente entro l'inizio del mese di marzo - l'eventuale presentazione e assegnazione delle ulteriori proposte di legge preannunziate oggi da diversi gruppi, per verificare le più idonee modalità di prosecuzione dell'iter.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2012.

Silvano MOFFA, presidente, comunica preliminarmente che - secondo quanto convenuto nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dell'8 febbraio scorso - l'inizio della discussione in Assemblea

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del provvedimento in titolo, già fissato per lunedì 13 febbraio, è stato rinviato a lunedì 27 febbraio, in attesa dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari sul testo unificato dei progetti di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati. Al riguardo, segnala che le Commissioni I (Affari costituzionali), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno espresso parere favorevole e le Commissioni II (Giustizia), III (Esteri), VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali) hanno espresso parere favorevole con osservazioni; la VI Commissione (Finanze) ha, a sua volta, formulato un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Fa presente, invece, che la V Commissione (Bilancio) ha formulato al Governo - nella seduta del 1o febbraio 2012 - la richiesta di relazione tecnica, da trasmettere entro 15 giorni: alla luce di tale termine, la relazione tecnica dovrebbe essere trasmessa entro la giornata di domani, giovedì 16 febbraio.
Per tali ragioni, avverte che la Commissione sarà nuovamente convocata sull'argomento nella prossima settimana; in quella sede si potrà verificare il contenuto dei pareri già espressi e l'eventuale formulazione del parere della V Commissione, al fine di concordare le modalità di conclusione dell'esame del testo unificato in titolo.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2012.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di sollecitare l'espressione del parere, sul testo unificato dei progetti di legge in esame, da parte della V Commissione (Bilancio), che ha richiesto al Governo - ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - la predisposizione della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. Al riguardo, fa presente che la V Commissione, riunitasi nella giornata di ieri, non ha espresso il prescritto parere, a causa della ricezione dal Governo di una relazione tecnica negativamente verificata: la stessa Commissione, pertanto, piuttosto che procedere all'espressione di un parere contrario, ha ravvisato l'opportunità che siano ulteriormente approfonditi i profili di carattere finanziario, come risulta dalla lettera inviata ieri dal presidente della V Commissione.
Considerato che il provvedimento in esame risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il prossimo lunedì 20 febbraio, prende atto dell'opportunità di verificare - secondo quanto già anticipato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi in precedenza - le più idonee modalità di definizione del testo unificato in esame, anche alla luce del contenuto della predetta relazione tecnica.
Per tali ragioni, propone - se non vi sono obiezioni - di rappresentare al Presidente della Camera l'esigenza di rinviare l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in esame.

La Commissione conviene.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, pur ritenendo discutibili taluni passaggi della relazione tecnica trasmessa dal Governo alla V Commissione, osserva di avere concordato con l'esigenza di richiedere un differimento dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, a condizione che esso sia limitato ad un periodo di una settimana, durante il quale potranno essere individuate eventuali soluzioni volte a rendere concretamente applicabile

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il testo in esame. Per tali ragioni, fa presente che il suo gruppo ha accolto la proposta di prospettare il rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea soltanto se tale discussione sarà nuovamente prevista a partire da lunedì 27 febbraio.

Luigi BOBBA (PD) si associa alle considerazioni svolte dal relatore, facendo notare che il suo gruppo subordina lo slittamento dei termini per l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alla condizione che esso abbia luogo a partire da lunedì 27 febbraio.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che trasmetterà immediatamente al Presidente della Camera la richiesta di rinvio della discussione in Assemblea del provvedimento in esame, indicando in modo esplicito l'esigenza che il suo inizio sia previsto per lunedì 27 febbraio.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.
Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore se vi siano le condizioni per la presentazione di una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Luigi MURO (FLpTP), preso atto che i gruppi sembrano avere condiviso le considerazioni svolte nella sua relazione introduttiva, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), di cui illustra sinteticamente il contenuto, soffermandosi, in particolare, su talune questioni, riguardanti l'esigenza di favorire la più ampia partecipazione possibile alla competizione elettorale e di approntare le necessarie tutele nei confronti dei partecipanti ai concorsi pubblici.

Teresa BELLANOVA (PD) osserva che il suo gruppo giudica di rilevante importanza il provvedimento in esame, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto presso la Commissione di merito, che sembra essere stato positivamente valutato dallo stesso relatore. Giudicata, quindi, appropriata la proposta di parere, che ritiene contenga osservazioni pertinenti e puntuali, preannuncia su di essa il voto favorevole del suo gruppo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia l'astensione del suo gruppo nella votazione della proposta di parere del relatore. Pur osservando, infatti, di non potersi che definire favorevole a una maggiore partecipazione delle donne all'attività politica, ritiene che la proposta normativa in esame, che giudica demagogica e offensiva nei confronti delle donne stesse, rischia di introdurre nell'ordinamento misure inefficaci e impossibili da applicare sul piano pratico, ponendo altresì in difficoltà gli stessi dirigenti di partito incaricati di formare le liste elettorali. Ritiene, pertanto, che, piuttosto che realizzare interventi legislativi astratti e privi di reale impatto sulla realtà sociale esistente, che, in assenza di candidature femminili effettivamente

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disponibili, rischiano soltanto di rendere ingestibile la compilazione delle liste da parte dei responsabili politici a livello locale, sia necessario concentrarsi su altre forme di intervento, quali, ad esempio, l'implementazione dei servizi pubblici a sostegno della maternità o la promozione della pari responsabilità genitoriale: solo in questo modo sarà possibile creare vere opportunità, in termini di tempo e di disponibilità, nei confronti delle donne.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.