CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2012
607.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il Ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 12.15.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
C. 2094 Tenaglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal Governo, non potendosi considerare ricevibili, secondo una prassi costante, quelli meramente soppressivi. Oggi pertanto si procederà all'esame delle proposte emendative presentate (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14 febbraio 2012) per poi trasmettere il testo risultante dall'eventuale approvazione degli emendamenti alla Commissione Affari costituzionali per l'espressione del parere e quindi, una volta espresso tale parere, conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di essere favorevole a che nell'ordinamento siano introdotte misure deflattive volte

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anche a riequilibrare l'ipertrofia del sistema penale, come può essere considerato l'istituto della particolare tenuità del fatto, che peraltro trova già accoglimento nell'ordinamento penale minorile. Tuttavia ritiene che tale istituto non possa essere mutuato dall'ordinamento minorile senza che sia in maniera significativa adattato ai principi che regolano il processo penale, inserendo quindi limiti specifici che ne riducano la portata applicativa. Ciò che egli non condivide assolutamente sono le modifiche all'ordinamento minorile contenute dall'articolo 10 del provvedimento in esame, in quanto non trovano alcuna giustificazione nelle esigenze proprie di tale ordinamento. Passando all'illustrazione del suo articolo premissivo 1.01, evidenzia come questo sia volto ad introdurre nell'ordinamento penale sostanziale, anziché unicamente in quello processuale, il principio della tenuità dell'offesa, stabilendo che non sia punibile chi abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, la cui offesa sia tenue ed il comportamento occasionale. L'emendamento inoltre restringe la platea dei reati ai quali può essere applicato l'istituto della tenuità dell'offesa, escludendo i reati più gravi e limitandolo ai reati a citazione diretta. Nel concludere, sottolinea l'esigenza di limitare il nuovo istituto a reati di non particolare gravità, ritenendo che in caso contrario vi possa essere anche il rischio di incostituzionalità della nuova normativa.

Mario CAVALLARO (PD) preliminarmente, facendo riferimento all'intervento dell'onorevole Palomba, dichiara di non essere favorevole all'inserimento dell'istituto della particolare tenuità del fatto nell'ordinamento penale sostanziale, trattandosi di una condizione di non procedibilità, che trova giustamente la propria disciplina in primo luogo negli articoli 129 e 530-bis del codice di procedura penale. Non condivide neanche l'emendamento 3.20 volto a sostituire la nozione di particolare tenuità con quella di modesta rilevanza, ricordando che la nozione che si intenderebbe sostituire è oggetto di interpretazione giurisprudenziale consolidata sia pure riferita ai reati di competenza del giudice di pace nonché al processo minorile. Esprime infine la propria contrarietà agli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, considerato che questo è volto a prevedere delle garanzie a favore della parte offesa che viene messa nelle condizioni di opporsi alla richiesta di archiviazione del fatto per la sua particolare tenuità.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di non condividere neanche lei la trasposizione nel diritto penale sostanziale dell'istituto della particolare tenuità del fatto, trattandosi di un istituto meramente processuale. Auspica piuttosto che anche nel diritto penale si intervenga con finalità deflattive.

Luigi VITALI (PdL) dichiara di condividere pienamente il provvedimento in esame, ritenendo che i magistrati debbano essere messi nelle condizioni di soffermarsi con particolare attenzione su quei reati che ledono la sicurezza sociale. Auspica pertanto che non si proceda, attraverso l'attività emendativa allo svuotamento di un provvedimento altamente efficace, come quello in esame. Esprime quindi un giudizio positivo sull'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto in ambito minorile.

Lanfranco TENAGLIA (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Palomba 1.01 qualora riformulato nel senso di limitarlo unicamente all'aggiunta, all'articolo 10, di un ulteriore comma volto a prevedere che all'articolo 3(L), comma 1, del testo unico di cui a decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) sia inserita la seguente: «i-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice proscioglie l'imputato per particolare tenuità del fatto»; esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 1.21, invita al ritiro dell'emendamento Contento 1.20, esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 2.20 e 3.21, invita a riformulare gli emendamenti 3.100 del Governo

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e Contento 3.20 nel senso di sostituire, al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole «solo quando il suo autore» con le parole «quando il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero»; esprime parere favorevole sull'emendamento Molteni 4.20, parere contrario sugli identici emendamenti 5.100 del Governo e Molteni 5.20, sugli emendamenti Molteni 6.20, 7.20, 8.20, 9.20 e 10.20; invita il Governo a riformulare l'emendamento 10.100 nel senso di limitarlo unicamente alla modifica del comma 4 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituendo quindi il comma 2 dell'articolo 10; esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 11.20, parere favorevole sull'emendamento Governo 11.100 e sugli identici emendamenti Contento 12.20, Molteni 12.21 e Di Pietro 12.22; invita al ritiro dell'emendamento 12.100 del Governo.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO nell'esprimere parere conforme ai pareri del relatore, riformula gli emendamenti 3.100 e 10.100, nel senso proposto dal relatore (vedi allegato 1), nonché ritira gli emendamenti 5.100 e 12.100 del Governo.

Federico PALOMBA (IdV) nel raccomandare l'approvazione del proprio articolo premissivo 1.01, dichiara di non accogliere la proposta di riformulazione del relatore, che peraltro non determinerebbe la sostituzione dell'articolo 10, che interferisce in maniera inaccettabile sul processo minorile. Chiede in fine che l'articolo premissivo sia votato per parti separate.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di non poter accogliere la richiesta di votazione per parti separate, considerata la stretta connessione delle diverse parti dell'articolo premissivo 1.01.

Lanfranco TENAGLIA (PD), relatore, prendendo atto che l'onorevole Palomba non ha inteso riformulare l'articolo premissivo 1.01, presenta l'emendamento 10. 200 (vedi allegato 1)

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 1.20 e riformula il suo emendamento 3.20 secondo quanto proposto dal relatore (vedi allegato 1)

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo premissivo Palomba 1.01, gli emendamenti Nicola Molteni 1.21, 2.20 e 3.21, approva gli identici emendamenti 3.100 (nuova formulazione) del Governo e Contento 3.20 (nuova formulazione) (vedi allegato 1) nonché l'emendamento Nicola Molteni 4.20, respinge gli emendamenti Nicola Molteni 5.20, 6.20, 7.20, 8.20 e 9.20.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere l'emendamento 10.20, essendo volto a sopprimere l'articolo 10 che incide in maniera estremamente negativa sul processo minorile nonché su una consolidata giurisprudenza del tribunale dei minorenni. Dichiara di essere assolutamente contrario nella scelta di parificare l'istituto minorile della particolare tenuità del fatto a quello previsto per i maggiorenni dal provvedimento in esame, in quanto in tal modo non si tiene conto di alcune esigenze dell'ordinamento minorile che trovano la propria giustificazione nei principi costituzionali, in quanto è del tutto irragionevole parificare il minore al maggiorenne. Dichiara ad esempio di essere del tutto contrario ad inserire nell'ordinamento minorile la nozione di occasionalità, che invece è del tutto giustificata se riferita al comportamento di soggetti maggiorenni. Non comprende le ragioni per le quali i gruppi di maggioranza non tengano conto di questi suoi rilievi che hanno natura unicamente tecnica.
Dichiara di sottoscrivere l'emendamento Nicola Molteni 10.20.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che quanto sottolineato dall'onorevole Palomba possa essere oggetto di attenta riflessione da parte della Commissione,

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senza per questo ritardare l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di essere disponibile a valutare quanto appena evidenziato dall'onorevole Palomba.

Lanfranco TENAGLIA (PD), relatore, ritiene che la questione debba essere sicuramente approfondita e che quindi si possa per il momento non procedere all'approvazione di modifiche all'ordinamento minorile se non in riferimento ad una specifica modifica del comma 4 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, diretta a recepire quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2003. Si tratterebbe in sostanza di un emendamento sostitutivo dell'articolo 10, nel quale inserirebbe anche quanto previsto dal suo emendamento 10.200, da poco presentato.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara di condividere l'esigenza di riflessione sulle questioni sollevate dall'onorevole Palomba.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che per procedere a quanto prospettato dal relatore occorre che il medesimo presenti uno specifico emendamento sostitutivo dell'articolo 10.

Lanfranco TENAGLIA (PD), relatore, ritira l'emendamento 10.200 e presenta l'emendamento 10.201 (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 10.201 e ritira l'emendamento del Governo 10.100 (nuova formulazione).

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Nicola Molteni 10.20 e approva l'emendamento del relatore 10.201 (vedi allegato 1), respinge l'emendamento Nicola Molteni 11.20 e approva l'emendamento del Governo 11.100 (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL) raccomanda l'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 12, aventi ad oggetto modifiche ad una serie di circostanze attenuanti previste per specifici reati nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità. Ricorda che l'esigenza di procedere a tali modifiche era stata dettata dalla considerazione che si sarebbe potuto creare un conflitto tra norme che prevedono che la particolare tenuità del fatto costituisca una circostanza attenuante del reato base e norme, come l'articolo 530-bis del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, secondo le quali invece alla particolare tenuità del fatto dovrebbe conseguire il proscioglimento dell'imputato. Pur comprendendo tale preoccupazione, ritiene che la medesima sia infondata trattandosi di istituti del tutto diversi tra loro, l'uno di natura sostanziale l'altro di natura processuale. A tale proposito evidenzia come l'istituto della particolare tenuità del fatto non sia una novità per l'ordinamento, essendo già previsto per i reati di competenza del giudice di pace e per il processo minorile senza che sia stata mai posta la questione della compatibilità con le predette circostanze attenuanti. Ritiene che in realtà non sussista alcuna incompatibilità in quanto l'istituto processuale delinea la particolare tenuità del fatto in maniera più estesa e complessa rispetto alla medesima nozione di diritto penale sostanziale. Nel primo caso la valutazione tiene conto, ad esempio, non solo del grado di offensività della condotta ma anche della sua modalità ed occasionalità. Per tale ragione ritiene che non si debba procedere alle modifiche di cui all'articolo 12.

La Commissione approva gli identici emendamenti Contento 12.20, Nicola Molteni 12.21 e Di Pietro 12.22 (vedi allegato 1).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alla Commissione affari costituzionali per l'espressione

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del parere di competenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 18 gennaio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo unificato (vedi allegato 2).
Avverte altresì che gli articoli aggiuntivi Bernardini 1.01, 1.02, 1.03 e Palomba 2.01 sono da considerare inammissibili per estraneità di materia, la quale deve essere individuata con riferimento a quella delle proposte di legge abbinate. Queste, come il testo unificato delle medesime, vertono sulla durata della separazione giudiziale, mentre i predetti articoli aggiuntivi incidono su altri aspetti del procedimento per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo che la relativa domanda possa essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale ovvero introducendo una nuova causa di ammissibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio consistente nell'effettuazione, con esito negativo, di un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice civile.
Ricorda che la questione è stata già affrontata nelle prime tre sedute dell'esame preliminare (12, 21 e 26 gennaio 2010), in quanto l'onorevole Bernardini aveva contestato il mancato abbinamento d'ufficio della proposta di legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni, il cui contenuto è il medesimo degli emendamenti presentati dall'onorevole Bernardini.
In quella occasione ha precisato in primo luogo che non ricorrevano i requisiti previsti dall'articolo 77 del Regolamento, quali l'identicità delle proposte di legge o della materia trattata, per procedervi. Tuttavia feci anche presente che la materia in senso lato oggetto delle proposte di legge già abbinate e della proposta di legge presentata dall'onorevole Farina Coscioni è pur sempre quella del divorzio e che, pertanto, un abbinamento sarebbe stato possibile qualora venisse specificatamente deliberato dalla Commissione. Al di fuori del caso in cui l'esame in sede referente abbia per oggetto un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, la Commissione ha la piena disponibilità nell'individuare la materia oggetto del suo esame. Nel caso di specie la materia era stata già individuata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella durata della separazione giudiziale. Per quanto attiene agli abbinamenti delle proposte di legge, tale delimitazione di materia si sarebbe potuta quindi superare solo attraverso una apposita deliberazione da parte della Commissione.
L'onorevole Bernardini ha insistito nella sua richiesta di abbinamento, evidenziando come sussistessero a suo parere i requisiti richiesti dall'articolo 77 del Regolamento per procedere all'abbinamento d'ufficio, ritenendo che vi sia sostanziale identità di materia tra la proposta di legge n. 248 e quelle già abbinate, essendo anche quella volta a trovare una soluzione normativa per giungere più rapidamente al divorzio.
Nella seduta del 26 gennaio 2010 la Commissione ha respinto la proposta dell'onorevole Bernardini di procedere all'abbinamento.
Facendo oggi riferimento a tale decisione della Commissione, che ha ulteriormente demarcato i confini della materia oggetto di esame, dichiara di non potere che considerare inammissibili gli emendamenti che non attengono direttamente ai tempi di durata della separazione.
Sono quindi inammissibili gli articoli aggiuntivi Bernardini 1.01, 1.02, 1.03 (di contenuto identico alla proposta di legge C. 248) e Palomba 2.01.

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Federico PALOMBA (IdV) osserva come il proprio articolo aggiuntivo 2.01, dichiarato inammissibile, riproduce il contenuto di disposizioni della abbinata proposta di legge C. 3248 Borghesi. Esprime quindi perplessità in ordine alla valutazione di inammissibilità della predetta proposta emendativa.

Rita BERNARDINI (PD) esaminato il contenuto della proposta di legge C. 3248 Borghesi, che è stata abbinata d'ufficio, esprime perplessità sul mancato abbinamento d'ufficio della proposta di legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la questione sollevata dall'onorevole Bernardini è stata già affrontata nella seduta del 14 settembre 2010. In quell'occasione fu precisato che la proposta C. 248 ha un contenuto del tutto eterogeneo rispetto all'oggetto delle proposte di legge già abbinate, come individuato con apposita votazione dalla Commissione, al contrario della proposta di legge C. 3248 Borghesi, che ha un contenuto in parte coincidente con quell'oggetto. In particolare la proposta di legge C. 3248 è volta a modificare, alla lettera a) del comma 1, l'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, relativo alla durata dei tempi della separazione, che, come si è detto costituisce la materia di esame. Tale proposta di legge inoltre alla lettera b) del medesimo comma 1 interviene anche sulla disciplina del procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo che la domanda possa essere proposta anche in assenza della richiesta di separazione personale. In sostanza l'abbinamento della proposta di legge C. 3248 trova la propria giustificazione nella lettera a) del comma 1. La circostanza che tale proposta di legge intervenga anche su un'altra questione rispetto a quella della durata dei tempi della separazione non sta a significare che dal suo abbinamento derivi necessariamente un ampliamento della materia oggetto di esame. Questo contrasterebbe con la scelta della Commissione di circoscrivere in maniera specifica la materia di esame. Ricollegandosi a tale scelta si è ritenuto di considerare inammissibile anche l'articolo aggiuntivo Palomba 2. 01.
Invita quindi il relatore e il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, dopo avere ricordato come il testo unificato costituisca la sintesi di una pluralità di posizioni e di diverse sensibilità sul tema, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO si rimette alla Commissione.

Rita BERNARDINI (PD) contesta che il testo base debba essere considerato immodificabile solo perché costituisce il risultato di una mediazione, poiché il compito del legislatore dovrebbe essere quello di produrre delle norme che rispondano alle esigenze concrete della società civile. Sottolinea quindi come il testo dovrebbe essere modificato nel senso di introdurre consistenti semplificazioni al procedimento di separazione giudiziale, atteso che l'esperienza concreta ha dimostrato quanto sia lungo e costoso il percorso che consente di arrivare al divorzio tramite il procedimento di separazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicola Molteni 1.1 e 1.2 e l'emendamento Binetti 1.14.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.5, volto a prevedere che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato quando sono decorsi due mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, giudiziale o consensuale. Ritiene che l'emendamento debba essere approvato per le stesse ragioni esposte nella seduta del 13 aprile 2010 dall'onorevole Capano, secondo la quale, in considerazione dei tempi processuali estremamente lunghi, la

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mera riduzione dei termini per la presentazione della domanda di divorzio potrebbe rivelarsi sostanzialmente inefficace se non si introducesse un meccanismo processuale che consenta di presentare la domanda di divorzio già in pendenza del procedimento di separazione.

Cinzia CAPANO (PD) dopo avere sottolineato come l'emendamento 1.5 non tenga conto che dopo due mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale il ricorso per la separazione non è stato ancora assegnato al giudice istruttore, dichiara di ritenere in ogni caso più opportuno approvare il testo unificato senza modifiche ed esaminare le questioni che attengono ai tempi e alle fasi del procedimento di separazione in un autonomo provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 1.5.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.6 e ne raccomanda l'approvazione.

Donatella FERRANTI (PD) osserva come anche l'emendamento 1.6 sia volto ad incidere sul procedimento di separazione, riducendolo ai minimi termini. Sottolinea come invece la separazione svolga una funzione ineludibile e necessaria, soprattutto in presenza di figli. Preannuncia il voto contrario su tale emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 1.6.

Nicola MOLTENI (LNP) osserva come l'esame del provvedimento sia pendente da molto tempo e come il tema attenga alla coscienza di ciascuno. Fa presente come il proprio gruppo abbia presentato, oltre all'emendamento 1.1, interamente soppressivo dell'articolo 1 e respinto dalla Commissione, anche gli emendamenti parzialmente soppressivi 1.3 e 1.4, quali soluzioni di compromesso. Non esclude comunque diverse valutazioni in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Nicola Molteni 1.3.

Giulia BONGIORNO, presidente, al fine di consentire lo svolgimento della seduta delle Commissioni riunite I e II, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinate.