CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 febbraio 2012
606.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematofrafiche.
Nuovo testo C. 3428 Aprea.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo della proposta di legge C. 3428 Aprea, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività teatrali e cinematografiche.
L'articolo 1 sancisce il principio secondo cui la Repubblica italiana riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo

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dello spettacolo viaggiante, dei parchi permanenti di divertimento e dei circhi e ne sostiene le attività.
L'articolo 2 esclude le attività di spettacolo di strada dall'applicazione delle previsioni in materia di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante recate dal decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.
L'articolo 3 novella gli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978, in materia di durata dei contratti di locazione relativi ad immobili di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
In particolare, la lettera a), numero 1), modifica il primo commaall'articolo 27 nel senso di prevedere che la disciplina sulla durata (non inferiore a sei anni) dei contratti di locazione o di affitto di immobili destinati attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, si applica sia che l'immobile venga condotto a titolo di locazione, sia che venga condotto a diverso titolo.
Il numero 2) della lettera a) sostituisce invece il terzo comma del medesimo articolo 27, estendendo l'applicazione del termine di durata novennale dei contratti di conduzione di immobili o di azienda adibiti o aventi ad oggetto attività teatrale o cinematografica, ad ogni tipologia di contratto, e non più solo ai contratti di locazione di immobili urbani.
Inoltre, rispetto alla formulazione vigente della disposizione, non si fa più riferimento alle attività alberghiere.
La lettera b) novella il primo comma dell'articolo 28, relativamente alla disciplina sulla rinnovazione del contratto.
In dettaglio, si prevede che il meccanismo di rinnovazione tacita (prevista di sei anni in sei anni per le attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, nonché per le attività di lavoro autonomo, e di nove anni in nove anni per le attività alberghiere e teatrali, salva disdetta) si applichi non solo ai contratti di locazione, ma a qualsiasi contratto di conduzione di immobili o di aziende.
Inoltre si estende la rinnovazione novennale anche alle attività cinematografiche.
L'articolo 4, comma 1, esclude le strutture tradizionali di pubblico spettacolo ove si svolgano attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e circense, dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge n. 94 del 2009.
Al riguardo ricorda che le richiamate disposizioni disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, prevedendo che il personale utilizzato a tali fini debba essere iscritto in apposito elenco, sulla base di specifici requisiti, e sia sottoposto ad obblighi di formazione.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione delle modalità di svolgimento delle attività musicali effettuate in spazi non tradizionali aperti al pubblico, con specifico riferimento all'individuazione delle modalità per la selezione, la formazione e il relativo impiego del personale addetto ai servizi di controllo.
L'articolo 5 reca una previsione di carattere transitorio, ai sensi della quale i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, decorrente dalla data di scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza.
La disposizione specifica che alla scadenza della predetta proroga, o del maggior termine fissato dalle parti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento.
In merito alla formulazione della norma, evidenzia come essa non indichi esplicitamente a quali contratti si riferisca, potendosi pertanto anche intendere che

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essa rechi una generalizzata proroga di diritto di tutti i contratti di locazione.
L'articolo 6 reca la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Prospetta, quindi, l'esigenza di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, al fine di consentire un ulteriore approfondimento del suo contenuto.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide l'esigenza, prospettata dal relatore, di approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio scorso.

Tea ALBINI (PD), relatore, alla luce delle considerazioni svolte nel corso delle precedenti seduta di esame del provvedimento, formula una proposta di pare favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato), volte a migliorare il testo all'esame della Commissione, con riferimento alle criticità che esso presenta sotto il profilo tributario.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Testo unificato C. 4116 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Cesario, ne aveva illustrato il contenuto.
Al fine di consentire che l'esame del provvedimento prosegua in maniera proficua, ritiene opportuno attendere la prossima presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, del programma per la riorganizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale dovrà prevedere, tra l'altro, le linee guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.25.

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Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.
Atto n. 441.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (Atto n. 441), osservando, preliminarmente, come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto ai sensi della norma di delega contenuta nell'articolo 6 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ne prevede l'attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore, senza peraltro indicare specifici criteri di delega.
Per quanto riguarda la direttiva 2009/110/CE, evidenzia come essa sia stata adottata in vista dell'esigenza di aggiornare la precedente direttiva 2000/46/CE (riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica) alla luce della direttiva 2007/64/CE (PSD, sui servizi di pagamento, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 11 del 2010) la quale ha creato un quadro giuridico coerente per i servizi di pagamento, prevedendo il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti prudenziali per una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento.
Al fine di eliminare gli ostacoli all'entrata sul mercato e agevolare l'avvio e l'esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica, la direttiva rivede la disciplina degli istituti di moneta elettronica (IMEL), in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento.
In tale prospettiva è stata introdotta una definizione di moneta elettronica tecnicamente neutra, in modo tale da coprire tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento poiché è accettato da terzi come pagamento. La moneta elettronica può essere detenuta su un dispositivo di pagamento in possesso del detentore di moneta elettronica o memorizzata a distanza su un server e gestita dal detentore tramite un conto specifico per la moneta elettronica. Tale definizione è volta a includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato, ma anche i prodotti che potrebbero essere sviluppati in futuro.
La direttiva 2009/110/CE si pone inoltre l'obiettivo di rivedere il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, adeguandolo ai rischi propri di tali istituti e armonizzandolo al regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento, disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE (PSD). A tal fine, un certo numero di articoli di detta direttiva si applicano, in quanto compatibili, agli istituti di moneta elettronica (articolo 3.1).
Al riguardo si prevede che gli istituti di moneta elettronica distribuiscono moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome conformemente ai requisiti dei rispettivi modelli commerciali, tra l'altro mediante la vendita o la rivendita al pubblico di prodotti di moneta elettronica, l'offerta di uno strumento di distribuzione di moneta elettronica ai clienti o il rimborso di moneta elettronica su richiesta dei clienti o l'apporto di un'integrazione ai prodotti di moneta elettronica dei clienti. Sebbene gli istituti di moneta elettronica non sono autorizzati a emettere moneta elettronica tramite agenti, essi possono tuttavia essere autorizzati a fornire i servizi di pagamento elencati all'allegato della direttiva 2007/64/CE tramite agenti, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 17 di tale ultima direttiva. Viene specificato, inoltre, che l'attività di gestione dei

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sistemi di pagamento può anche essere svolta dagli istituti di moneta elettronica.
Si precisa altresì che l'emissione di moneta elettronica non costituisce un'attività di raccolta di depositi ai sensi della direttiva 2006/48/CE (direttiva sugli enti creditizi) e che gli istituti di moneta elettronica non possono concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti o detenuti al fine di emettere moneta elettronica. Inoltre, gli emittenti di moneta elettronica non sono autorizzati a concedere interessi o altri benefici a meno che tali benefici non siano legati al periodo durante il quale il detentore di moneta elettronica detiene moneta elettronica.
Al riguardo la direttiva modifica la definizione di ente creditizio prevista nella direttiva 2006/48/CE: in tal modo gli istituti di moneta elettronica non sono considerati enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero, tuttavia, conservare il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta la Comunità, su riserva del riconoscimento reciproco e dell'applicazione a questi enti del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie. Tuttavia, al fine di mantenere condizioni di parità, gli enti creditizi dovrebbero, in alternativa, poter esercitare questa attività attraverso un'impresa figlia nel quadro del regime di vigilanza prudenziale della direttiva in esame, anziché della direttiva 2006/48/CE.
Passando quindi ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva come l'articolo 1 contenga una serie di modifiche al Testo Unico delle legge in materia bancaria e creditizia (TUB), che reca, al Titolo V-bis, il nucleo essenziale della normativa italiana sugli istituti di moneta elettronica, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE.
In sostanza, le modifiche recate a tale disciplina intendono rendere tale regolamentazione, la quale prevede requisiti più stringenti rispetto al dettato comunitario, conforme alla normativa comunitaria, sia sotto il profilo prudenziale, sia sotto quello della trasparenza, oltre a promuovere lo sviluppo del mercato della moneta elettronica, al fine di favorire la tracciabilità dei flussi finanziari e di ridurre l'utilizzo del contante, nonché i costi ad esso connesso.
In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 integra la definizione di «prestazione di servizi di pagamento» facendo riferimento al decreto legislativo n. 11 del 2010, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (PSD), in cui tale definizione è prevista.
Il comma 2 introduce la nuova definizione di moneta elettronica prevista dall'articolo 2.2 della direttiva 2009/110/CE, ai sensi del quale essa corrisponde al valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.
A differenza delle definizione della direttiva, ma conformemente al suo contenuto normativo, la definizione recata dallo schema di decreto individua anche gli strumenti e le operazioni che non sono da considerarsi moneta elettronica:
a) gli strumenti a spendibilità limitata (servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi);
b) le operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi.

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Il comma 3 riformula l'intero Titolo V-bis del TUB, sostituendo gli articoli da 114-bis a 114-quinquies ed introducendo quattro nuovi articoli (da 114-quinquies.1 a 114-quinquies.4).
La nuova formulazione dell'articolo 114-bis, nel recepire l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, individua, al comma 1, i soggetti ai quali è riservata l'emissione di moneta elettronica: le banche e gli istituti di moneta elettronica.
Ai sensi del comma 2 possono inoltre emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad esse applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane. I soggetti pubblici, pertanto, possono emettere moneta elettronica soltanto se le disposizioni di settore che li disciplinano consentono tale forma di operatività; in mancanza di tale autorizzazione ex lege anche i soggetti di natura pubblica dovranno costituire un IMEL per svolgere la relativa attività.
In tale ambito non è stata esercitata l'opzione, prevista dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, che dava facoltà al legislatore nazionale di dettare una specifica regolamentazione per consentire a Cassa Depositi e Prestiti di emettere moneta elettronica, attesa l'estraneità di tale attività rispetto all'operatività tipica della Cassa.
Il comma 3 dell'articolo 114-bis, che dà attuazione all'articolo 12 della direttiva 2009/110/CE, sancisce il divieto per gli IMEL di corrispondere interessi, in considerazione della funzione economica svolta dalla moneta elettronica, che è uno strumento destinato ad effettuare pagamenti generalmente di piccolo importo in sostituzione di monete o banconote e non può essere utilizzato come deposito con finalità di risparmio.
La nuova formulazione dell'articolo 114-ter, comma 1, dà attuazione al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE, prevedendo il diritto del detentore di moneta elettronica di ottenere, su richiesta dagli emittenti, il rimborso della moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità indicate espressamente nel contratto di emissione. La disposizione integra l'assetto normativo attuale che, in linea con le disposizioni della previgente direttiva IMEL 2000/46/CE, stabiliva il solo principio del rimborso al valore nominale della moneta elettronica.
Sono inoltre espressamente disciplinati i termini di prescrizione con riferimento all'estinzione del diritto al rimborso, anche se in assenza di specifiche indicazioni da parte della direttiva. Al fine di evitare l'elusione dei principi sanciti dalla direttiva in materia di diritto al rimborso, è stato precisato che l'estinzione del diritto al rimborso è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all'articolo 2946 del codice civile.
Il comma 2 (in attuazione di quanto indicato dai paragrafi 5 e 6, articolo 11 della direttiva) detta alcune regole specifiche sul rimborso totale o parziale della moneta elettronica detenuta a seconda che il contratto di emissione sia ancora in corso di validità ovvero sia già scaduto. In particolare, si specifica la disciplina applicabile quando il rimborso venga chiesto successivamente alla scadenza del contratto e fino al maturare del termine di prescrizione decennale: in tal caso il detentore ha comunque il diritto di ottenere il rimborso del valore monetario totale ovvero nella misura richiesta se l'emittente è un IMEL che svolge anche altre attività imprenditoriali.
Il comma 3 recepisce il paragrafo 7, dell'articolo 11 della direttiva, consentendo all'emittente e ai soggetti diversi dal consumatore che accettino in pagamento la moneta elettronica di derogare alle condizioni fissate per il rimborso, sia sotto il profilo dell'ammontare totale o parziale, sia sotto quello delle commissioni applicabili sulla base di un accordo contrattuale.
La nuova formulazione dell'articolo 114-quater riguarda specificatamente la disciplina degli IMEL, ribadendo l'obbligo di iscrizione in un apposito albo presso la Banca d'Italia degli IMEL autorizzati.

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Il comma 1 riprende il terzo comma dell'articolo 114-bis vigente, introducendo l'obbligo di dare notizia, nell'albo, anche delle succursali in Italia di IMEL italiani, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE, che richiama, tra gli altri, l'articolo 13 della direttiva PSD.
Il comma 2, dando attuazione ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva, prevede innanzitutto che gli IMEL sono tenuti a scambiare immediatamente i fondi ricevuti in moneta elettronica.
La seconda parte del comma 2, in attuazione del paragrafo 4 dell'articolo 3 della direttiva, autorizza gli IMEL a distribuire e rimborsare la moneta elettronica anche indirettamente, tramite soggetti che agiscano a loro nome.
Il comma 3 dà attuazione all'articolo 6 della direttiva, riconoscendo, alla lettera a), la possibilità, per gli istituti di moneta elettronica, di esercitare tutti i servizi di pagamento senza necessità di ottenere un'apposita autorizzazione.
Con riferimento ai soggetti attraverso i quali sono prestati i servizi di pagamento, coerentemente a quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva, gli IMEL italiani dovranno avvalersi di agenti in attività finanziaria, per effetto di quanto previsto dall'articolo 128-quater, comma 1, del TUB.
Al riguardo evidenzia come, a differenza degli istituti di pagamento, per i quali è richiesta un'autorizzazione specifica per ciascun servizio di pagamento che si intende prestare, l'autorizzazione degli IMEL sia omnicomprensiva e riguardi, quindi, oltre alla moneta elettronica, tutti i servizi di pagamento. Gli IMEL, senza necessità di apposita autorizzazione della Banca d'Italia, possono dunque svolgere le seguenti attività accessorie ai servizi di pagamento: a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia; b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati; c) gestire sistemi di pagamento.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, la lettera b) del comma 3 stabilisce che gli IMEL possano inoltre prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.
La nuova formulazione dell'articolo 114-quinquies disciplina il regime autorizzatorio e operativo a livello transfrontaliero.
In particolare, il comma 1, che riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 14 del TUB in materia di requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività bancaria, recepisce il paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva, che a sua volta rinvia all'articolo 10 della direttiva PSD relativo ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione agli istituti di pagamento (IP), che sono analoghi a quelli che la normativa comunitaria impone agli IP.
I commi 2 e 3 (che riprendono anch'essi il dettato dell'articolo 14 del TUB) disciplinano i criteri di valutazione dell'istanza di autorizzazione (la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti), la procedura autorizzativa, nonché i casi di revoca e decadenza dell'autorizzazione stessa.
Il comma 4 recepisce la previsione comunitaria (di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva) che consente agli IMEL di esercitare anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, analogamente a quanto già previsto per gli istituti di pagamento.
In particolare, la disposizione, analogamente a quanto già previsto per gli IP ibridi, introduce alcuni requisiti aggiuntivi per la società, già operativa in altri settori imprenditoriali che intenda prestare servizi di pagamento. I requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1 (ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali)

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sono: a) la costituzione di un patrimonio destinato; b) la nomina di uno più responsabili, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai quali è affidata la gestione del patrimonio medesimo.
In tale ambito il comma 5 prevede che la Banca d'Italia, quando lo ritenga opportuno per garantire la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica ovvero per assicurare l'esercizio effettivo della vigilanza, può imporre la costituzione di una società separata.
I commi 6 e 7 disciplinano l'operatività transfrontaliera degli IMEL, introducendo il principio del mutuo riconoscimento degli IMEL autorizzati in uno Stato comunitario, nonché la libera prestazione di servizi (ai sensi dell'articolo 25 della direttiva PSD, richiamato dall'articolo 3 della direttiva IMEL).
Il comma 8 dà attuazione all'articolo 8 della direttiva 2009/110/CE, il quale richiede che le succursali di IMEL extracomunitari non abbiano un trattamento più favorevole di quello previsto per gli IMEL comunitari.
La disposizione ricalca la disciplina prevista per le banche, salvo il rinvio al parere del Ministero degli Affari Esteri.
Il comma 9 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni per regolare gli aspetti di dettaglio della disciplina.
Il nuovo articolo 114-quinquies.1, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2009/110/CE, disciplina le forme di tutela dei fondi ricevuti dagli IMEL a fronte dell'emissione di moneta elettronica.
In particolare, il comma 1 stabilisce l'obbligo per gli IMEL di registrare in poste del passivo, per ciascun cliente, le somme ricevute per l'emissione di moneta elettronica.
Il comma 2 prevede che le somme ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'IMEL e, nel caso siano prestati anche servizi di pagamento, dalle attività in cui sono investite le somme di denaro registrate nei conti di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate.
Il comma 3 estende ai detentori della moneta elettronica le regole attualmente previste per i titolari dei conti di pagamento in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario.
Il comma 4 precisa che, per quanto riguarda i servizi di pagamento diversi da quelli collegati all'attività principale di emissione di moneta elettronica, trovano applicazione le medesime disposizioni previste per gli istituti di pagamento.
Ai sensi del comma 5 gli IMEL che, oltre ad emettere moneta elettronica, svolgono anche attività imprenditoriali diverse (IMEL ibridi) hanno l'obbligo di costituire un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali.
Il nuovo articolo 114-quinquies.2 riguarda la vigilanza sugli istituti di moneta elettronica.
Al riguardo rammenta che, per assicurare la sana e prudente gestione degli IMEL, la direttiva 2009/110/CE, agli articoli 3, paragrafo 1, e 5, paragrafi da 1 a 6, delinea un regime prudenziale analogo a quello previsto per gli istituti di pagamento. Sono previsti: requisiti patrimoniali proporzionati ai rischi operativi e finanziari a cui sono esposti gli IMEL; regole di natura organizzativa che prescrivono l'adozione di dispositivi di governo societario, procedure amministrative e contabili, nonché sistemi di controllo e di gestione del rischio adeguati; cautele per assicurare che l'esternalizzazione di funzioni aziendali non attenui l'efficacia dei controlli interni e di quelli esercitati dalle autorità di vigilanza.
Per l'esercizio della vigilanza, la direttiva prevede che le autorità di controllo abbiano il potere di: 1) chiedere informazioni all'IMEL; 2) effettuare ispezioni

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presso lo stesso, le sue succursali, gli agenti, i soggetti presso i quali sono state esternalizzate attività; 3) emanare raccomandazioni, linee guida e provvedimenti amministrativi vincolanti.
Per dare attuazione a tali previsioni si introducono alcune disposizioni che, sulla falsariga di quanto previsto dalla direttiva, prevede poteri di vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva della Banca d'Italia.
In particolare, il comma 1 prevede che gli IMEL inviino alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato, e trasmettano alla stessa Banca i propri bilanci.
Ai sensi dei commi da 2 a 4 la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, l'organizzazione, i controlli interni; la Banca può inoltre convocare gli amministratori, ordinare la convocazione degli organi collegiali o convocarli direttamente, adottare provvedimenti specifici nei confronti di singoli IMEL (compreso il divieto di effettuare determinate operazioni, di distribuire utili o di pagare interessi), nonché effettuare ispezioni.
Il comma 5 consente alle autorità competenti di altro Stato membro dell'UE di ispezionare gli IMEL comunitari che operano in territorio italiano.
Con riferimento agli IMEL ibridi, il comma 6 circoscrive i poteri di vigilanza della Banca d'Italia alla sola emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e relative attività accessorie.
Il nuovo articolo 114-quinquies.3 contiene un rinvio a diversi articoli del TUB, al fine di allineare la normativa degli IMEL a quella degli intermediari nei servizi di pagamento, sulla base di quanto previsto dalla direttiva.
Al comma 1 sono richiamate le disposizioni riguardanti: la disciplina degli assetti proprietari già prevista per le banche; gli obblighi di comunicazione da parte del Collegio sindacale; i requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali; le sanzioni amministrative nelle ipotesi di violazioni relative alle partecipazioni al capitale in un IMEL e agli obblighi di comunicazione delle stesse.
Il rinvio all'intero Titolo VI del TUB, recante disposizioni in materia di trasparenza, tiene conto della circostanza che, da un lato, l'emissione di moneta elettronica è già assoggettata alla disciplina di trasparenza in base al decreto legislativo n. 11 del 2010 e, dall'altro, che in base alla nuova direttiva gli IMEL possono concedere finanziamenti connessi con i servizi di pagamento. Esso consente, inoltre, di dare attuazione all'articolo 13 della direttiva, che estende agli emittenti di moneta elettronica l'obbligo di istituire idonee procedure di reclamo alle autorità competenti e di aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti per i prestatori di servizi di pagamento dalla direttiva PSD.
Anche nei confronti degli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano le regole in materia di condizioni e modalità del rimborso della moneta elettronica, inclusi i profili di trasparenza informativa, nonché la disciplina in tema di esposti e di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 11 del 2010, limitatamente alla materia del rimborso.
Il comma 2 definisce la procedura di gestione delle crisi applicabile agli IMEL puri (che non esercitano altre attività imprenditoriali), effettuando un rinvio alle norme che regolano la fuoriuscita dal mercato degli intermediari finanziari.
La disposizione configura un regime semplificato rispetto all'attuale (che prevede invece la sottoposizione alle procedure di gestione delle crisi previste per le banche), congruente con la nuova impostazione in materia della direttiva, che non qualifica più gli IMEL come enti creditizi.
Il nuovo articolo 114-quinquies.4 contiene alcune disposizioni di carattere speciale.
Il comma 1, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, consente alla Banca d'Italia di esentare gli IMEL dall'applicazione di alcune

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disposizioni della disciplina di riferimento quando ricorrono congiuntamente due condizioni:
a) le attività complessive generino una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia (non superiore ai 5 milioni di euro);
b) gli amministratori dell'IMEL non abbiano subito condanne per riciclaggio o finanziamento del terrorismo o per altri reati finanziari. Spetta alle disposizioni di attuazione individuare quali norme potranno essere derogate.

Il comma 2 consente alla Banca d'Italia di stabilire limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi dagli IMEL che si avvalgano delle deroghe stabilite dal comma 1; i predetti istituti non beneficiano inoltre, ai sensi del comma 3 delle disposizioni in materia di mutuo riconoscimento.
Ai sensi del comma 4 i predetti IMEL comunicano alla Banca d'Italia ogni variazione delle condizioni stabilite dal comma 1 per fruire delle predette deroghe, nonché i volumi di moneta elettronica mediamente emessi.
In base al comma 5 del nuovo articolo 114-quinquies.4 gli IMEL esentati possono prestare servizi di pagamento solo qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 114-sexiesdecies del TUB in materia di deroga all'obbligo di iscrizione nell'albo degli istituti di pagamento.
Il comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo prevede che, qualora lo Stato italiano, gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, emettano moneta elettronica in veste di pubblica autorità, ad essi si applichino solo le norme di cui al nuovo articolo 126-novies del TUB, inserito dall'articolo 1, comma 5, dello schema.
Il predetto comma 5 dell'articolo 1, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva, introduce appunto nel TUB il nuovo articolo 126-novies, il quale disciplina, al comma 1, gli unici casi in cui, se previsto dal contratto, gli emittenti possono derogare al principio della gratuità del diritto al rimborso della moneta elettronica e applicare una commissione «adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti».
Tale possibilità è riconosciuta nei seguenti casi:
a) il rimborso sia chiesto prima della scadenza del contratto;
b) il detentore di moneta elettronica receda dal contratto prima della scadenza;
c) il rimborso sia chiesto oltre un anno dopo la scadenza del contratto.

Ciò costituisce una novità rispetto alla direttiva previgente che si limitava a prevedere il solo diritto di rimborso al valore nominale a richiesta del detentore della moneta elettronica.
Il comma 2 del nuovo articolo 126-novies sancisce la possibilità, per i soggetti diversi dai consumatori, di regolare in via contrattuale le condizioni di rimborso, anche in deroga al comma 1.
Il comma 3 del nuovo articolo 126-novies sancisce l'obbligo per gli emittenti di fornire al detentore l'informativa precontrattuale sulle modalità e le condizioni del rimborso, secondo le ulteriori precisazioni che potranno essere definite dalla Banca d'Italia nelle disposizioni di trasparenza.
Il comma 4 del nuovo articolo 126-novies dà attuazione all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva, nella parte in cui richiede che il contratto indichi chiaramente le condizioni del rimborso.
L'articolo 2 dello schema di decreto contiene altre modifiche al TUB necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE.
In particolare il comma 1 abroga, per coerenza sistematica, il comma 1-bis dell'articolo 59 del TUB, in tema di vigilanza consolidata sui gruppi.
Il comma 2 modifica l'articolo 106, comma 2, del TUB, per prevedere che gli intermediari finanziari iscritti al relativo albo possono essere autorizzati all'emissione di moneta elettronica.

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L'impostazione della nuova disposizione è analoga a quella già adottata per la prestazione dei servizi di pagamento: l'intermediario finanziario è equiparato agli altri emittenti di moneta elettronica ibridi ed assoggettato alla medesima disciplina (obbligo di costituzione di un patrimonio destinato e nomina di un responsabile).
I commi 3, 4, 5 e 6 modificano, rispettivamente, limitatamente all'adeguamento dei riferimenti normativi, gli articoli 131-bis, 131-ter, 144 primo e secondo comma, del TUB, recanti norme di carattere sanzionatorio.
Il comma 7 integra l'articolo 144, comma 3, del TUB, al fine di assicurare un'adeguata copertura sanzionatoria alla violazione della disposizione sull'obbligo di informativa precontrattuale sulle modalità e condizioni del rimborso, di cui all'articolo 126-novies, comma 3 (introdotto dal comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto).
Il comma 8 modifica l'articolo 144, comma 5, del TUB, al fine di includervi anche il caso di collaboratori degli IMEL e IP.
L'articolo 3 dello schema di decreto apporta al decreto legislativo n. 231 del 2007, recante disposizioni in materia di antiriciclaggio, alcuni adeguamenti conseguenti alla trasposizione della direttiva IMEL.
In particolare, si aggiorna, in connessione con la modifica dell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, operata dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo, la definizione di moneta elettronica recata dal predetto decreto legislativo n. 231, ai fini della disapplicazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela.
In particolare, rispetto alla vigente formulazione, viene innalzato da 150 a 250 euro l'importo massimo memorizzato su carte non ricaricabili, aumentato ulteriormente a 500 euro per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali.
L'articolo 4 dello schema contiene le disposizioni transitorie necessarie per assicurare l'ordinata entrata in vigore delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo.
In particolare, il comma 1 prevede che gli IMEL iscritti prima del 30 aprile 2011 (termine di recepimento della direttiva) nell'albo previsto dal vigente articolo 114-bis del TUB, possano proseguire nell'attività fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dello decreto legislativo, trascorsi i quali cessano l'attività, salvo che non siano iscritti, ovvero siano in corso di iscrizione, nel nuovo albo di cui all'articolo 114-quater del TUB.
Il comma 2 esercita la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva, di prevedere l'iscrizione automatica nel nuovo albo degli IMEL, già autorizzati alla data del 30 aprile 2011, a condizione che le autorità competenti siano in possesso delle informazioni necessarie per valutare se rispettano i requisiti in materia di capitale minimo, fondi propri e requisiti di tutela.
Al fine di verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di forme di tutela, la lettera b) del comma 2 prevede che sia presentata alla Banca d'Italia un'apposita relazione circa il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 114-quinquies.1 del TUB.
Coerentemente al dettato della direttiva, il comma 3 prevede che, anche in mancanza dell'iscrizione ai sensi del comma 1, gli IMEL autorizzati in Italia prima del 30 aprile 2011, possono continuare ad operare fino al 30 aprile 2012, ovvero fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dello decreto legislativo.
Decorso tale termine gli IMEL cessano dall'attività, salvo che non siano iscritti nell'albo degli IMEL di cui all'articolo 114-quater del TUB, ovvero sia in corso il procedimento di autorizzazione dell'articolo 114-quinquies del TUB, anche per valutare se presentare istanza per avvalersi della deroga prevista dall'articolo 114-quinquies.4.
Il comma 4 detta invece il regime transitorio applicabile agli IMEL iscritti

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nell'albo successivamente alla data di recepimento fissata dalla direttiva (30 aprile 2011), prevedendo che essi presentino istanza di autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dello decreto legislativo, corredata dalla documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti. In mancanza dei requisiti, ovvero in caso di mancata presentazione dell'istanza, gli IMEL possono proseguire l'attività solo fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, salvo che non sia in corso il procedimento di autorizzazione.
Il comma 5 abroga la delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di regolamentazione prudenziale degli IMEL, prevedendone tuttavia l'ultrattività sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della nuova disciplina.
L'articolo 5 reca, al comma 1, la clausola di invarianza degli oneri finanziari, prevedendo, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.