CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 febbraio 2012
606.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 febbraio 2012.

Audizione del Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006, Domenico Arcidiacono, e di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'esame in sede consultiva del progetto di legge recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
C. 4933-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia l'esame del provvedimento ad una seduta da convocare prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
C. 4933-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile; il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato sono state approvate numerose modifiche, corredate di relazione tecnica, sulle quali l'Agenzia delle entrate, mediante Note tecniche, ha formulato una serie di rilievi. Successivamente la Commissione giustizia della Camera, cui il provvedimento è assegnato in sede referente in seconda lettura, ha approvato emendamenti soppressivi di gran parte degli articoli del provvedimento. Il testo, pertanto, così come derivante dalle modifiche approvate in sede referente alla Camera, risulta composto da soli 5 articoli (dall'articolo 13 all'articolo 17). Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario di cui all'articolo 15, osserva come le norme dispongano la proroga al 31 dicembre 2012 del termine entro il quale i magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario ed alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e si stabilisca, altresì, che i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici di pace, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma, siano prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni, a far data dal 1o gennaio 2012, fino

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alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. Osserva che la relazione tecnica, allegata al disegno di legge originario, afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché ai giudici di pace, sono iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1362 che già prevede, a legislazione vigente, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio. Tali stanziamenti sono confermati nella legge di bilancio per l'anno 2012; la relazione tecnica segnala, inoltre, che nella citata legge di bilancio 2012 il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 145,72 milioni di euro. Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui le dotazioni di bilancio recano le disponibilità necessarie alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere ai magistrati onorari. Rileva, peraltro, che le dotazioni in questione sembrano essere state determinate secondo il criterio delle politiche invariate dal momento che, in base alla legislazione previgente l'emanazione del decreto in esame, non risultava ancora disposta la proroga dei giudici e vice procuratori onorari. Sul punto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, trasmesso dall'Assemblea, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Rao 15.2, che prevede il rinnovo nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno per i giudici di pace in servizio che hanno ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità.Al riguardo, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se gli oneri derivanti dal rinnovo possano trovare copertura con le risorse previste a legislazione vigente per la proroga dei magistrati onorari. Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore relativamente all'articolo 15 del provvedimento, conferma che le dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1362 sono determinate annualmente secondo il criterio delle politiche invariate, sulla base dell'organico della magistratura onoraria effettivamente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno. Al riguardo, ribadisce la congruità delle risorse finanziarie necessarie alla proroga dei magistrati onorari per l'anno 2012, ammontanti a 145,72 milioni di euro. Con riferimento alle proposte emendative, esprime un parere contrario sull'emendamento Rao 15.2.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4933-A di conversione del decreto-legge n. 212 del 2011, recante disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, confermando la disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei magistrati onorari di cui all'articolo 15, ha precisato che le relative dotazioni di bilancio per l'anno 2012 sono determinate secondo il criterio delle politiche invariate,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

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sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 15.2, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.
C. 4240-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2012. Fa presente che, in quell'occasione, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato come il comma 2 dell'articolo 2 - il quale prevede che la gestione degli oli usati possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - ponga problemi di compatibilità con la direttiva comunitaria 2008/98/CE, che richiama, invece, la necessità di tenere costantemente separate le tipologie di oli usati, qualora ciò sia tecnicamente possibile. Rileva, peraltro, che nel corso della predetta seduta, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha trasmesso una nota in merito al comma 2 dell'articolo 2, nella quale, tuttavia, non erano contenute valutazioni definitive ed inequivocabili in merito alla compatibilità della norma in esame con il diritto comunitario. Segnala che la Commissione ha ritenuto, inoltre, opportuno apportare modifiche all'articolo 3, al fine di prevedere che le convenzioni ivi previste tra le associazioni di volontariato e i comuni per la raccolta di oggetti e indumenti ceduti da privati, vengano stipulate a titolo non oneroso. Ricorda che, alla luce degli elementi di valutazione emersi nel corso della predetta seduta, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole sul provvedimento, formulando una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a stabilire che le convenzioni di cui all'articolo 3 vengano stipulato a titolo non oneroso, mentre, con riferimento alle disposizioni in materia di miscelazioni di oli, di cui al comma 2 dell'articolo 2, ha ritenuto opportuno formulare una osservazione nella quale si richiede alla Commissione di merito di valutare se tali disposizioni siano pienamente conformi alla direttiva 2008/98/CE, al fine di evitare possibili effetti negativi per la finanza pubblica connessi all'applicazione di sanzioni al nostro Paese. Rileva che la Commissione ambiente, nella seduta del 9 febbraio 2012, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo. Segnala che, con riferimento all'osservazione formulata dalla Commissione bilancio, la Commissione ambiente ha ritenuto opportuno riservare alla fase dell'esame dell'Assemblea la valutazione in ordine alla compatibilità dell'articolo 2, comma 2, con la normativa dell'Unione europea. Ritiene, pertanto, che

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il testo all'esame dell'Assemblea non presenti profili finanziari problematici.
Per quanto concerne il fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, ritiene in primo luogo opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'articolo aggiuntivo Lanzarin 01.010, che introduce modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la gestione del compost da rifiuti. In particolare, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea dei commi 2 e 3 della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo anche per fini agronomici delle sostanze ivi indicate. Segnala, inoltre, l'emendamento Di Biagio 2.2, che prevede che, limitatamente agli impianti di raffinazione e rigenerazione, sia sempre possibile effettuare all'interno del ciclo produttivo la miscelazione di oli di diversa natura purché con caratteristiche chimiche o fisiche analoghe e compatibili. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità di tale previsione con la direttiva comunitaria 2008/98/CE. Da ultimo, con riferimento all'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.011, che esclude gli imprenditori agricoli dall'iscrizione in apposita sezione dell'albo nazionale dei gestori ambientali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa considerato che l'iscrizione all'albo comporta la corresponsione di diritti di segreteria e di diritti annuali, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con le considerazioni del presidente sul testo del provvedimento ed esprime un parere contrario sull'emendamento Di Biagio 2.2 e sugli articoli aggiuntivi Lanzarin 01.010 e 3.011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 4240-A recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.2 e sugli articoli aggiuntivi 01.010 e 3.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
C. 4805.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2012.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, dà conto di quanto emerso nell'odierna audizione informale del Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e di rappresentanti della Ragioneria generale

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dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, evidenziando come, nell'ambito dell'audizione, il commissario liquidatore abbia fornito dati puntuali con riferimento alle disponibilità di cassa dell'Agenzia, all'importo complessivo del contenzioso alla data odierna, valutabile in una somma massima di circa 43 milioni di euro, e ai residui limiti di impegno, che ammontano a oltre 83 milioni di euro. Fa presente, inoltre, che, alla luce di quanto rappresentato dal commissario liquidatore, è possibile concludere nel senso della compatibilità della destinazione delle somme residue agli interventi previsti dal provvedimento in esame con le spese per il contenzioso, che - come già evidenziato - sono frutto di una stima prudenziale, che rappresenta un limite non superabile. Segnala, peraltro, che i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro hanno evidenziato l'esigenza di una verifica delle condizioni per esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento ed auspica che questo ulteriore supplemento di istruttoria possa completarsi in poche ore.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede quali ulteriori elementi dovrebbe chiarire l'attesa nota della ragioneria generale dello Stato, ed in particolare se essa si atterrà a profili di merito sull'allocazione delle risorse in questione ovvero ad aspetti più squisitamente contabili.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il Governo aveva fatto presente che una precisa valutazione del provvedimento sarebbe stata possibile solo dopo i chiarimenti da parte del Commissario liquidatore sull'effettiva portata del contenzioso in essere. Rileva come, essendo stati forniti tali chiarimenti nel corso dell'odierna audizione, la Ragioneria generale dello Stato sia ora in grado di esprimere una valutazione più compiuta sul provvedimento, che auspica possa pervenire con celerità. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.
Testo unificato C. 3391 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2012.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, ricorda che, nella seduta del 21 dicembre 2011, la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione, entro il termine ordinario di trenta giorni, della relazione tecnica sul testo unificato della proposta di legge C. 3391 e delle proposte abbinate, recante trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Fa presente che, con lettera in data 13 febbraio 2012, è stata trasmessa la relazione tecnica predisposta dall'INPS, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, sia con riferimento alla copertura finanziaria sia con riferimento alla quantificazione degli oneri. Rileva, in particolare, che per quanto attiene alla copertura finanziaria, la Ragioneria generale dello Stato evidenzia che la relazione tecnica elaborata dall'INPS non indica i mezzi di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, sottolineando che l'utilizzo delle risorse della gestione separata non costituisce una fonte di copertura, atteso che gli equilibri della gestione stessa rientrano negli equilibri generali dell'INPS e, più in generale, del comparto delle pubbliche amministrazioni. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato rileva, peraltro, che negli ultimi due anni la gestione separata ha registrato una spesa per prestazioni superiore al gettito contributivo. Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, osserva che la Ragioneria generale dello Stato rileva, tra l'altro, che gli effetti finanziari delle disposizioni di

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cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono quantificati solo per il 2012, mentre le modifiche sono introdotte a regime, che non è individuato il numero dei potenziali beneficiari della misura e che non si chiarisce se le quantificazioni tengano conto del maggior ricorso agli ammortizzatori sociali dovuto al periodo di crisi economica. Evidenzia, inoltre, che non vengono quantificati gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera d). Alla luce di tali considerazioni, rileva che allo stato la Commissione non potrebbe che esprimere un parere negativo sul provvedimento. Conformemente a quanto avvenuto in passato in analoghe circostanze, propone, pertanto, di inviare una lettera al Presidente della Commissione di merito per informarlo della trasmissione della relazione tecnica e delle valutazioni critiche della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire a tale Commissione di assumere ogni opportuna decisione al riguardo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI conferma le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Franco NARDUCCI (PD) esprime un giudizio critico sulla contrarietà espressa dalla Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica predisposta dall'INPS, osservando come la situazione dei lavoratori frontalieri sia particolarmente difficile, anche in considerazione del fatto che non è stato rinnovato l'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria delle quote di contribuzione versate per la copertura del rischio di disoccupazione dei lavoratori italiani in Svizzera. Evidenzia come tale situazione determini una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori italiani residenti in Svizzera e i lavoratori frontalieri, che stanno pagando a caro prezzo le conseguenze della difficile congiuntura economica e finanziaria e sono sostanzialmente abbandonati a sé stessi. Sottolinea, inoltre, che la proposta in esame troverebbe copertura nell'ambito delle risorse della gestione speciale costituita presso l'INPS e, pertanto, dichiara di non condividere le valutazioni critiche espresse dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine all'assenza di copertura finanziaria. Osserva, peraltro, come su questi temi dovrebbe intervenire un accordo tra i Paesi dell'Unione europea e la Svizzera, segnalando tuttavia come le trattative non registrino progressi anche per la sostanziale inerzia del nostro Paese. Ritiene, pertanto, necessario farsi carico della difficile situazione di circa 55.000 concittadini che lavorano in Svizzera, auspicando che possano superarsi le criticità, che giudica infondate, rappresentate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come, poiché i contributi versati dai lavoratori transfrontalieri confluiscono in una gestione separata essi, secondo gli interessati, dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per coprire i trattamenti oggetto del provvedimento. Rileva invece come tali contributi affluiscano comunque al sistema generale secondo il criterio della ripartizione. Sottolinea quindi come la questione non sia solo di tipo ragionieristico. Allo stato, ritiene inevitabile, salvo che non si voglia esprimere un parere contrario, procedere nel senso indicato dal relatore, inviando alla Commissione di merito una lettera, al fine di rappresentare le criticità evidenziate nella relazione tecnica.

La Commissione concorda con la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.35.

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Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2012.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime perplessità sulla formulazione di alcune disposizioni dello schema in esame, segnalando l'opportunità di procedere ad audizioni di esperti nelle diverse materie interessate dal provvedimento al fine di perfezionarne la stesura. In particolare, sottolinea come il provvedimento intervenga su materie assai delicate, come la tutela del paesaggio, ritenendo che, specialmente in un contesto ad elevata densità urbanistica, si debba evitare il rischio della speculazione edilizia. Rileva, inoltre, la necessità di sciogliere le ambiguità testuali presenti nel provvedimento, rilevando che in alcune disposizioni si menzionano contestualmente la «tutela» e la «valorizzazione» di beni culturali, funzioni assai diverse tra loro, la prima delle quali è rimessa alla competenza legislativa esclusiva statale, mentre la seconda è rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Roberto SIMONETTI (LNP), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Borghesi, fa presente come, nel corso delle audizioni svoltesi presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sono emerse criticità nella distinzione tra il concetto di tutela e quello di valorizzazione del patrimonio culturale, ricordando come la prima attività sia di esclusiva competenza pubblica, mentre la seconda potrebbe essere delegata. Ricorda inoltre che la delega di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 42 del 2009 prevedeva un concorso di Roma capitale nella valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali, mentre l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame disporrebbe un'attribuzione diretta di tale competenza a Roma capitale. Richiama quindi la Commissione a valutare eventuali profili di incostituzionalità per eccesso di delega.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, confermando quanto rappresentato dall'onorevole Simonetti, fa presente che i componenti della Commissione potranno avvalersi degli approfondimenti istruttori svolti nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e che, come avvenuto in occasione dell'esame dei precedenti schemi di decreto legislativo attuativi della delega di cui alla legge n. 42 del 2009, la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere contestualmente alla Commissione bicamerale.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, nel condividere le perplessità espresse dai deputati intervenuti, rileva come occorrerebbe svolgere un'audizione al fine di precisare gli aspetti relativi alla distinzione tra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Maino MARCHI (PD), condividendo le perplessità evidenziate con riferimento alla formulazione del provvedimento, ribadisce l'opportunità che vi sia una sostanziale coincidenza nell'espressione dei pareri della Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Osserva, peraltro, come gli aspetti segnalati nel dibattito attengano essenzialmente al merito del provvedimento, in quanto si riferiscono a questioni eminentemente ordinamentali, e, pertanto, siano riferibili principalmente alle competenze della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, rileva come occorra anche valutare gli eventuali effetti finanziari del trasferimento di personale.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che potrebbe valutarsi la possibilità di acquisire le valutazioni di rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Atto n. 439.
(Rilievi alle Commissioni I e XI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, premette che, in via generale, dal provvedimento, pur non corredato da relazione tecnica, dovrebbero derivare risparmi, sia pure non quantificati né preventivamente scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, bensì destinati, a consuntivo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Rileva comunque che la scelta di non predisporre una relazione tecnica appare verosimilmente dovuta alla difficoltà di quantificare l'impatto del provvedimento su di una platea assai eterogenea e la cui esatta individuazione appare di una certa complessità. Fa presente che lo schema di decreto è infatti adottato sulla base di una norma di legge, l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, formulata in termini alquanto sintetici ma che è destinata ad intervenire in una materia non semplice, anche dal punto di vista del quadro normativo previgente, facendo i conti con una giurisprudenza, a partire da quella costituzionale, copiosa e non sempre univoca. Tali profili del provvedimento appaiono incidere anche sulla relativa dimensione finanziaria e sulle conseguenze che lo stesso è destinato a produrre sui conti pubblici. In particolare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca alla Commissione taluni profili dello schema di decreto dai quali appare dipendere in misura non marginale l'impatto del provvedimento sulla finanza pubblica. Con riferimento all'ambito di applicazione, osserva, in primo luogo, che l'articolo 2, in coerenza con il citato articolo 23-ter, individua, in particolare, i soggetti destinatari nelle persone fisiche che ricevono emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165. Segnala che, ai sensi del citato comma, le amministrazioni dello Stato sono un sottosettore delle amministrazioni pubbliche che include gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, non comprendendo invece, oltre alle autonomie territoriali, «le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, l'Aran e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». Pur rilevando come, a suo giudizio, le predette amministrazioni dovrebbero, invece, essere oggetto del provvedimento, ritiene che il Governo dovrebbe

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comunque in primo luogo chiarire se il provvedimento debba effettivamente ritenersi applicabile al personale di tale insieme di enti, tra l'altro di dimensioni affatto trascurabili, che pur facendo parte del complesso delle amministrazioni pubbliche ed essendo in molti casi finanziati a valere sul bilancio dello Stato, non sono compresi nel perimetro definito dall'articolo 23-ter. Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 2 del provvedimento, fa presente che esso estende l'applicazione del provvedimento alle autorità amministrative indipendenti, mentre il citato articolo 23-ter non contiene tale previsione e, attraverso il rinvio all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sembra riferirsi esclusivamente ai dipendenti del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - ora soppresso ed i cui dipendenti sono transitati nella Banca d'Italia - della Consob e dell'Antitrust, e non ai componenti di tali istituzioni. Riguardo alle Autorità appare inoltre necessario considerare che le spese di funzionamento di alcune di esse, come la Consob, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Pur condividendo la scelta di applicare il provvedimento a tutte le autorità indipendenti, ritiene quindi opportuno che il Governo chiarisca se ritiene possibile, senza esporsi a successivi contenziosi, estendere la disciplina in esame ai dipendenti di tutte le Autorità indipendenti, nonché ai Presidenti e ai componenti di tali Autorità che sono nominati o eletti e non hanno lo status di dipendenti pubblici, mentre l'articolo 23-bis individua come destinatario del precetto esclusivamente «il personale» delle istituzioni alle quali ha fatto riferimento. Segnala che quanto appena osservato rispetto alle autorità indipendenti ha peraltro una valenza più generale. Il provvedimento in esame appare infatti destinato a trovare applicazione esclusivamente rispetto ad emolumenti, a qualsiasi titolo percepiti e comunque denominati, corrisposti a carico della finanza pubblica e non sembrerebbe pertanto poter trovare applicazione qualora gli emolumenti medesimi non siano o siano solo in parte a carico dell'erario. Il Governo dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di chiarire che il provvedimento in esame non trova applicazione qualora gli emolumenti percepiti siano solo in parte a carico della finanza pubblica e gravino per il resto su contribuzioni esterne al perimetro delle pubbliche amministrazioni. Relativamente all'articolo 5, fa presente che esso prevede che, per il personale con qualifica dirigenziale il cui trattamento economico non raggiunge il limite massimo individuato, le pubbliche amministrazioni valutino se provvedere o meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico. Osserva che tale previsione appare condivisibile, in quanto volta ad assicurare la coerenza dell'intervento in questione, conferendo alle amministrazioni la possibilità di definire le retribuzioni di tutto il personale dirigente. Tuttavia, poiché la stessa non figura nell'articolo 23-ter, il Governo dovrebbe chiarire se in tal modo le amministrazioni debbano ritenersi in ogni caso autorizzate a ridurre i trattamenti economici in essere del predetto personale, ovvero se non si tratti di un mero riferimento alla facoltà, sempre esercitabile dalle amministrazioni in sede di rinnovi contrattuali, di rivedere i trattamenti economici in essere. Nel primo caso andrebbe precisato il contenuto precettivo della norma ed il suo prevedibile impatto finanziario (ma anche chiarito come ciò possa essere ritenuto compatibile con il disposto legislativo), nel secondo la norma sembrerebbe di contenuto meramente ricognitivo e priva di un effettivo contenuto precettivo. Rileva che gli effetti finanziari del provvedimento appaiono, infine, connessi a due questioni di carattere generale che potrebbero condizionare l'applicazione della disciplina in esame.Segnala innanzitutto il principio del divieto di reformatio in peius elaborato dalla giurisprudenza sulla base dell'articolo 202 del

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decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che si traduce nel diritto del pubblico dipendente alla conservazione della retribuzione in godimento. La Corte costituzionale ha chiarito come tale principio vada temperato con il criterio della ragionevolezza e non possa pertanto considerarsi preclusa al legislatore la facoltà di approvare norme le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di lavoro purché tali modifiche non risultino irrazionali o arbitrarie. In altri termini, come precisato nella documentazione predisposta dagli uffici, dalla giurisprudenza costituzionale si evince che il legislatore può ritenersi autorizzato a ridurre unilateralmente le retribuzioni in atto in relazione ad «una oggettiva modificazione della prestazione lavorativa, o ad una nuova non arbitraria valutazione della qualità della stessa». Ritiene che il Governo dovrebbe pertanto chiarire se nel predisporre il provvedimento in esame ha tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale alla quale ho accennato o se ritiene che interventi volti a incidere in via permanente sui trattamenti retributivi possano essere giustificati esclusivamente dalla necessità di ridurre la spesa pubblica senza dare luogo a contenziosi. Segnala che l'attuazione del disposto legislativo di cui all'articolo 23-ter più volte richiamato appare, da ultimo, dipendere dalle modalità di coordinamento che si intendono stabilire tra la disciplina in esame e le preesistenti normative di grado primario, non espressamente abrogate, volte a perseguire con modalità diverse l'obiettivo del contenimento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Senza soffermarsi sul complesso di tali normative, per le quali rinvia al fascicolo di documentazione predisposto dagli uffici, richiama la disciplina prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha introdotto, anche per alcune categorie di pubblici dipendenti, il cosiddetto livellamento remunerativo Italia - Europa con riferimento al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto. Chiede pertanto al Governo di chiarire in che misura intenda tenere conto della normativa da ultimo richiamata e se ritenga che il provvedimento in esame debba essere attuato con priorità rispetto a tale normativa e, ancora, se ritenga che ambedue le discipline in questione debbano trovare applicazione con riferimento alle medesime categorie di personale pubblico, posto che, ad esempio, il «livellamento remunerativo Italia - Europa» potrebbe comportare una riduzione delle retribuzioni al di sotto del limite massimo individuato dal provvedimento in esame.

Massimo BITONCI (LNP) rileva come il relatore abbia sostanzialmente, a suo avviso, demolito il provvedimento in esame e sottolinea la necessità di una relazione tecnica al fine di valutare compiutamente i profili finanziari del provvedimento e l'effettivo ambito applicativo. Rileva inoltre come un'eventuale applicazione anche agli organi di vertice di talune autorità indipendenti, che non possono essere considerati giuridicamente dipendenti di tali amministrazioni, potrebbe dare luogo a contenziosi. Per tali ragioni invita ad un adeguato approfondimento.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che sia necessario chiarire alcuni aspetti del provvedimento, osservando in particolare che l'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che sia stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese, mentre lo schema non prevede alcuna disposizione al riguardo. Reputa, inoltre, che vi sia l'esigenza di chiarire la portata dell'articolo 5 dello schema, nonché di acquisire una stima dei possibili risparmi derivanti dal provvedimento. A suo avviso, dovrebbe altresì precisarsi la decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina e chiarire se essa si applichi anche a contratti di lavoro con professionisti esterni alle pubbliche amministrazioni.

Claudio D'AMICO (LNP), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Bitonci,

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rileva che, pur condividendo la previsione di un tetto massimo alle retribuzioni dei dirigenti pubblici, sarebbe stato meglio, a suo avviso, utilizzare come parametro l'indennità parlamentare, atteso che essa è generalmente considerata molto elevata, ma che è nettamente inferiore all'importo lordo previsto dal provvedimento. Condivide quindi la scelta di non prevedere alcuna deroga e rileva in proposito come sarebbe stato più opportuno estendere l'ambito di applicazione anche ai dipendenti delle società controllate dallo Stato o che comunque, come la RAI, ricevono finanziamenti pubblici. Chiede quindi al Governo di intraprendere iniziative più incisive in tale senso. Con riferimento all'articolo 5, suggerisce di precisare che le eventuali rideterminazioni delle retribuzioni per il personale dirigenziale non al di sopra del tetto dovranno comunque essere effettuate in diminuzione per evitare il rischio di una riapertura delle procedure contrattuali bloccate dalle recenti manovre economiche.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ricorda come l'articolo 23-ter fu introdotto nel decreto-legge n. 201 del 2011, a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa presentata dai relatori sulla quale si pervenne ad un voto trasversale, nel quale si registrarono orientamenti contrastanti anche all'interno di un medesimo gruppo. Nel dichiarare di non ricordare quale fosse stato all'epoca l'orientamento della Lega Nord Padania, osserva che si considerò a lungo se prevedere l'applicazione del limite anche agli emolumenti spettanti a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni che intrattengano con la stessa rapporti di consulenza o di lavoro autonomo ovvero a soggetti che effettuino prestazioni artistiche. Ritiene, in proposito, corretta la scelta compiuta di limitare l'intervento ai soli pubblici dipendenti, osservando che una diversa estensione del limite ai trattamenti economici avrebbe avuto finalità essenzialmente propagandistiche e avrebbe presentato rilevanti problemi applicativi. Sottolinea, inoltre, che evidentemente l'applicazione del limite ai trattamenti economici non determina nell'immediato effetti finanziari, che si potranno verificare solo a consuntivo, osservando altresì che non è opportuno ipotizzare un rapporto tra l'importo dell'indennità parlamentare e il tetto massimo delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, in quanto nel primo caso si tratta di un emolumento corrisposto in relazione all'esercizio pro tempore di una funzione pubblica elettiva, mentre nel secondo caso si fa riferimento a rapporti di lavoro i cui aspetti retributivi sono definiti, a seconda delle fattispecie, dalla contrattazione individuale o collettiva. Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame sia pienamente coerente con gli sforzi di contenimento della spesa pubblica e imponga un contributo ai sacrifici che reputa sostanzialmente equo. Rileva, peraltro, che il limite dei trattamenti non può applicarsi agli organi costituzionali, in ragione dell'autonomia loro riconosciuta dal nostro ordinamento costituzionale, osservando tuttavia che esso opera nei loro confronti una sorta di moral suasion, affinché essi, nella loro autonomia, decidano in ordine al recepimento del contenuto del provvedimento in esame. Conclusivamente, pur rilevando come le disposizioni dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 fossero per molti versi contraddittorie e sicuramente perfettibili, esprime una valutazione complessivamente positiva sullo schema in esame.

Guido CROSETTO (PdL) nel richiamate la genesi dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, rileva come il testo in esame non corrisponda esattamente agli effetti che le Commissioni volevano conseguire. In particolare, sottolinea come nessuno abbia mai pensato di legare la moralità della pubblica amministrazione al livello massimo stipendiale. Al contrario, sottolinea come la finalità fosse quella di realizzare un maggiore collegamento tra la retribuzione e i risultati effettivamente conseguiti dal dipendente. Ricorda in proposito come nel corso della discussione della norma fosse stata stigmatizzata la facoltà di cumulare alle retribuzioni di

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taluni soggetti anche proventi derivanti da arbitrati o incarichi ulteriori. Evidenzia come sarebbe invece opportuno inserire un diverso meccanismo e come non sia corretto nemmeno considerare il primo presidente della Corte di cassazione come il dipendente che svolge, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, la funzione che merita la più alta retribuzione. Aggiunge che il limite massimo dovrebbe riguardare la parte fissa della retribuzione, legando eventuali maggiori emolumenti ai risultati effettivamente conseguiti, sottolineando come l'introduzione di un livellamento nel massimo uguale per tutti sia proprio di una società che ha perso ogni spinta propulsiva verso la crescita. Chiede quindi di conoscere la reale portata finanziaria della norma.

Lino DUILIO (PD) ritiene che sia interesse della Commissione acquisire una quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, osservando come altre considerazioni, pure interessanti, quali quelle relative all'estensione del limite, attengano essenzialmente ad aspetti di competenza delle Commissioni di merito. Osserva, peraltro, che la rilevanza degli aspetti finanziari avrebbe potuto far ritenere opportuna l'assegnazione del provvedimento alla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 143, comma 4, anziché ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento. Quanto al contenuto dello schema, ritiene che sia senza dubbio da condividere il principio della fissazione di un limite massimo ai trattamenti economici, osservando tuttavia come, analogamente a quanto osservato dall'onorevole Crosetto, sia opportuno tenere nel dovuto conto la correlazione tra i trattamenti riconosciuti e il raggiungimenti di specifici risultati. A suo avviso, quindi, si tratta di un provvedimento non banale ed auspica che anche l'esame nelle Commissioni di merito sia svolto con il dovuto approfondimento.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Bitonci, precisa che nella propria relazione non ha inteso rivolgere alcuna critica al provvedimento in esame, che giudica invece positivamente, ma ha esclusivamente invitato il Governo a precisare la portata applicativa di alcune disposizioni, anche al fine di chiarire in modo univoco il perimetro di applicazione del limite dei trattamenti economici. Quanto alle osservazioni in ordine ad eventuali deroghe, osserva come il Governo non abbia inteso esercitare la facoltà prevista al riguardo dall'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 e come, anzi, abbia dato un'interpretazione estremamente rigorosa delle disposizioni del medesimo articolo 23-ter. Ritiene, infine, che, ancorché il provvedimento non presenti profili finanziari problematici, potrebbe comunque essere utile acquisire precise indicazioni dal Governo in ordine alla quantificazione dei risparmi derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame.

Roberto SIMONETTI (LNP) chiede che il Governo chiarisca esattamente a quanti e a quali soggetti si applicherebbe il provvedimento, anche al fine della previsione di eventuali deroghe.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come il provvedimento in esame desti un grande interesse e si ponga, pertanto, l'esigenza di approfondire adeguatamente le sue implicazioni finanziarie. Ritiene, pertanto, che la Commissione dovrebbe richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica che chiarisca l'ambito di applicazione del decreto in questione e i relativi effetti finanziari. Avverte, tuttavia, che, essendo già scaduto il termine per l'espressione dei rilievi, la Commissione dovrebbe comunque concludere l'esame del provvedimento entro la giornata di giovedì, anche qualora la relazione tecnica non fosse trasmessa.

Claudio D'AMICO (LNP) sottolinea come sia opportuno insistere nella richiesta di relazione tecnica, senza dare per scontato che si possa procedere ugualmente anche senza.

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Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) osserva come il provvedimento in esame non rientri tra quelli per i quali le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ritiene, tuttavia, che il Governo potrebbe eventualmente fornire in una relazione tecnica i chiarimenti richiesti nel corso del dibattito con riferimento all'ambito di applicazione del decreto in questione e ai suoi effetti finanziari.

La Commissione concorda sull'opportunità che il Governo fornisca, entro la giornata di giovedì 16 febbraio 2012, una relazione tecnica che quantifichi i risparmi che deriverebbero dall'applicazione del provvedimento in esame, anche individuando la platea dei soggetti ai quali si applicherebbe il limite massimo dei trattamenti economici.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV), associandosi alle considerazioni dell'onorevole D'Amico chiede se sia disponibile l'aggiornamento della relazione tecnica, da trasmettere ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sul decreto-legge n. 211 del 2011recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che l'aggiornamento è stato effettivamente trasmesso alla Camera nel pomeriggio del 7 febbraio 2012 e che di tale trasmissione ha dato conto nella seduta della Commissione dell'8 febbraio scorso. Avverte, pertanto, che tale documento è già agli atti della Commissione.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ricorda che nella seduta del 20 febbraio 2011 la Commissione aveva deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, la trasmissione, entro venti giorni, di una relazione tecnica sul nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Segnala, inoltre, che, essendo scaduto tale termine, il presidente, nella seduta del 31 gennaio 2012, ha sollecitato il Governo a procedere ai necessari adempimenti, in modo da consentire alla Commissione di esprimere i pareri di competenza. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia posto all'ordine del giorno nella prossima settimana, ritenendo che, anche qualora la relazione richiesta non fosse ancora trasmessa, la Commissione dovrebbe comunque esprimere il prescritto parere.

La seduta termina alle 15.25.