CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2012
605.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 212/2011 Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
Nuovo testo C. 4933 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che la Commissione Giustizia ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento, risultante dall'esame degli emendamenti, che modifica profondamente sia il testo originario del Governo sia il testo approvato dal Senato.
Intervenendo quindi in sostituzione del relatore, ricostruisce il complessivo iter del disegno di legge, ricordando che il decreto-legge n. 212, nel testo del Governo, si compone di due capi.
Il Capo I contiene un complesso di norme finalizzate a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento di soggetti - persone fisiche ed enti collettivi - a cui non sono applicabili le vigenti procedure concorsuali e ai quali viene offerta la possibilità di una ristrutturazione dei debiti, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso civile. Tale parte ricalcava, nella sostanza, il corrispondente testo del disegno di legge atto Senato n. 307-B (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), allora pendente in terza lettura presso il Senato. Il Capo II contiene una serie di misure relative al processo civile e alla mediazione civile, ispirate alla medesima ratio deflattiva del contenzioso.

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Presso il Senato, la Commissione Giustizia ha convenuto, con l'accordo dell'Esecutivo, di approvare in via definitiva il disegno di legge n. 307-B (divenuto la legge 27 gennaio 2012, n. 3) e di procedere successivamente alla sua correzione in sede di esame del decreto-legge. In tale direzione, il Senato ha previsto due diverse discipline delle crisi da sovraindebitamento, una riservata al solo consumatore e una seconda per tutti i soggetti non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali (tra i quali sono ricompresi gli imprenditori agricoli). Questa seconda parte è introdotta come Capo I-bis del decreto-legge, che modifica la citata legge n. 3 del 2012. Ulteriori modifiche sono state apportate al capo II.
La Commissione Giustizia della Camera ha a sua volta modificato il testo trasmesso dal Senato. In particolare, sulla base di un accordo unanime tra i gruppi, ha deciso di sopprimere integralmente tutte le disposizioni relative alla composizione delle crisi da sovraindebitamento (Capi I e I-bis), ritenendo che la complessa riforma della legge n. 3 del 2012 approvata dal Senato non possa essere affrontata in sede di conversione di un decreto-legge. Per quanto riguarda il capo II, resta invece confermato il testo già approvato dal Senato.
Il Capo II del testo approvato dal Senato reca modifiche alla normativa del processo civile ed ulteriori disposizioni concernenti il valore soglia per la competenza del giudice di pace (portato da 516,46 a 1.100 euro) e il limite per le spese di giudizio davanti al medesimo giudice; l'inventario nel procedimento di apertura delle successioni; l'abrogazione della disposizione recata dalla legge di stabilità per il 2012, relativa alle misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello (la cosiddetta istanza di trattazione); la proroga dei magistrati onorari; modifiche alla disciplina dei collegi sindacali nelle società di capitali. È stata inoltre confermata la soppressione, disposta dal Senato, dell'articolo 12, che recava le modifiche alla normativa sulla mediazione civile, sulla quale è attesa una pronuncia della Corte costituzionale.
Rilevando pertanto che il nuovo testo del provvedimento non contiene più disposizioni che investono la competenza della Commissione Agricoltura, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
C. 4935 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luciano AGOSTINI (PD), relatore, osserva che il trattato di adesione della Croazia all'Unione europea rappresenta l'atto conclusivo di un lungo e complesso negoziato, di cui ricostruisce le principale tappe. La Croazia potrà quindi diventare, completati tutti i procedimenti di ratifica, il ventottesimo Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.
Passa quindi ad illustrare i diversi atti che compongono l'accordo di adesione, ovvero il Trattato di adesione vero e proprio, l'Atto relativo alle condizioni di adesione, con relativi allegati e protocollo, e l'Atto finale, con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia.
Il Trattato di adesione contiene le disposizioni procedurali fondamentali che regolano l'adesione della Croazia all'Unione europea.
L'Atto di adesione disciplina invece le condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e gli adattamenti del Trattato sull'Unione europea (TUE), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Trattato che istituisce la

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Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), che si rendono a tal fine necessari.
Nella parte prima dell'Atto di adesione figurano i principi generali, che ribadiscono il carattere vincolante delle disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione.
La parte seconda, suddivisa in due titoli, concerne gli adattamenti dei trattati resi necessari a seguito dell'ingresso di Zagabria nell'Unione europea.
Il titolo I (articoli 9-11) contiene le disposizioni che disciplinano la nuova composizione di alcune istituzioni dell'Unione europea a seguito della partecipazione della Croazia (Corte europea di giustizia, Banca europea per gli investimenti, CEEA).
Il titolo II (articoli 12-14), relativo ad altri adattamenti, definisce invece il nuovo ambito territoriale di applicazione dei Trattati, includendovi la Croazia, e inserisce il croato fra le lingue ufficiali previste dal trattato che istituisce la CEEA.
La parte terza (articoli 15-17) concerne le disposizioni permanenti, che comprendono gli adattamenti degli atti delle istituzioni in materia di libera prestazione dei servizi, diritto della proprietà intellettuale, servizi finanziari, agricoltura, pesca, fiscalità, politiche regionali e coordinamento degli strumenti strutturali (elencati nell'allegato III richiamato dall'articolo 15), nonché ulteriori misure speciali in materia di proprietà intellettuale, concorrenza, agricoltura, pesca, unione doganale e regole di origine (elencate nell'allegato IV richiamato dall'articolo 16).
Le modifiche agli atti dell'Unione europea conseguenti agli adattamenti di cui all'articolo 15 e al relativo allegato III comprendono modifiche concernenti ambiti territoriali, denominazioni, prodotti specifici, indicazione di parametri nazionali e di quote di risorse finanziarie strettamente conseguenti all'adesione, nonché alcune disposizioni transitorie che graduano nel tempo e nelle modalità l'applicabilità degli atti medesimi alla Croazia. Le modifiche riguardano in particolare, per i settori dell'agricoltura e della pesca, i seguenti atti (indicati nell'allegato III):
regolamento (CE) n. 1610/96, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari;
regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (previsione di una riserva speciale di quote latte per la ristrutturazione del settore lattiero-caseario croato, termini di presentazione e di applicazione del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, adattamento dei riferimenti temporali delle campagne di commercializzazione per le raffinerie di zucchero, modifiche a tabelle contenenti parametri nazionali);
regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (mantenimento dei terreni a pascolo, applicazione dei regimi di pagamento, istituzione di una riserva nazionale speciale per aiuti per lo sminamento dei terreni agricoli, introduzione dei pagamenti diretti);
regolamento (CE) n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (in materia di accesso alle acque costiere slovene e croate e un connesso regime di aiuti e di individuazione di isole croate equiparate alle regioni ultraperiferiche);
regolamento (CE) n. 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (importi spettanti alla Croazia).

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Le ulteriori misure di adattamento di interesse della Commissione Agricoltura sono indicate nell'articolo 16 e nel relativo allegato IV e riguardano il regime delle scorte pubbliche di prodotti agricoli della Croazia e la disciplina degli aiuti di Stato esistenti in Croazia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca.
Per quanto concerne in particolare la politica agricola comune, l'articolo 17 prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, possa effettuare gli adattamenti delle disposizioni del Trattato che si dovessero rendere necessari a seguito di una modifica delle regole dell'Unione.
La parte quarta è dedicata alle disposizioni temporanee, riguardanti in particolare le misure transitorie applicabili alla Croazia nei diversi settori ed elencate nell'allegato V (titolo I, articolo 18).
Tra le disposizioni temporanee di interesse della Commissione agricoltura si segnalano quelle relative alle seguenti normative:
direttiva 2001/113/CE, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (deroga transitoria per un prodotto croato);
regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (termini per l'applicazione e regime transitorio per le protezioni nazionali);
regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (regime transitorio per i vini);
regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (regime transitorio di applicabilità dei criteri di gestione obbligatori nel campo della condizionalità);
contingente di importazione di zucchero da raffinare;
misure temporanee in materia di pagamenti diretti per la Croazia;
direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
normative sugli stabilimenti nei settori delle carni, del latte, dei prodotti ittici e dei sottoprodotti di origine animale;
commercializzazione delle sementi;
regolamento (CE) n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

A tale ultimo proposito, fa presente, in particolare, che fino al 30 giugno 2014 è temporaneamente consentito l'utilizzo di reti a strascico da parte di navi immatricolate e operanti solo in Istria occidentale, a profondità inferiori a 50 metri e a una distanza minima di 1,5 miglia nautiche dalla costa. Tale deroga si applica nella regione indicata come Istria occidentale. Per navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, fino al 30 giugno 2014 la Croazia è temporaneamente autorizzata a utilizzare reti a strascico in acque di profondità superiore a 50 metri e a una distanza minima di 1 miglio nautico dalla costa, mantenendo tutte le altre restrizioni spaziali e temporali applicate alla data di adesione. Fino al 31 dicembre 2014 un numero limitato di navi, non superiore a 2 000, comprese nella categoria specifica della pesca non commerciale «piccola pesca artigianale per il fabbisogno personale», è autorizzato a utilizzare 200 metri al massimo di reti da imbrocco, purché continuino ad applicarsi tutte le altre restrizioni in vigore alla data di adesione. Entro e non oltre la data di adesione la Croazia presenterà alla Commissione

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l'elenco delle navi interessate da tale periodo transitorio, indicandone caratteristiche e capacità espresse in GT e kW.
Segnala poi che, nella parte relativa alla libera circolazione dei capitali, è previsto che la Croazia può mantenere in vigore in via transitoria le restrizioni previste in ordine all'acquisizione di terreni agricoli da parte di cittadini di un altro Stato membro.
Nella parte quarta, al titolo II, figurano alcune disposizioni istituzionali concernenti la mutata composizione e il conseguente nuovo calcolo di maggioranze di voto delle principali istituzioni dell'Unione europea nel periodo intercorrente tra la data di adesione e alcune scadenze rilevanti, come ad esempio lo spirare della legislatura nel 2014 o la naturale fine dei rispettivi mandati.
Il titolo III comprende le disposizioni finanziarie. In tale ambito, l'articolo 35, paragrafo 2, e il relativo Allegato VI, disciplinano alcune misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale, concernenti, in particolare: un sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione; un sostegno speciale per favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori; il contributo minimo del FEASR al programma Leader; un sostegno agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o agli aiuti diretti nazionali integrativi; uno strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale; l'intensità massima dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole; il calendario di applicazione dei criteri di gestione obbligatori per il periodo di programmazione 2014-2020.
Il Titolo IV disciplina il monitoraggio da parte dell'Unione dell'attuazione degli impegni assunti dalla Croazia nei negoziati di adesione, nonché le clausole di salvaguardia generali e specifiche, che consentono il ricorso sia da parte dell'Unione europea che della Croazia a misure di carattere eccezionale e transitorio a tutela dell'economia e del mercato interno.
Nella parte quinta figurano le disposizioni applicative (con la disciplina degli adattamenti dei regolamenti interni e di procedura delle istituzioni dell'Unione europea) e quelle finali.
Completano l'insieme degli accordi di adesione l'Atto finale, le dichiarazioni dei Paesi firmatari e uno scambio di lettere.
Ricorda quindi che, per quanto riguarda i settori dell'agricoltura e della pesca, essi hanno costituito elementi di particolare importanza durante i negoziati per l'adesione della Croazia all'Unione europea e che soprattutto la pesca soprattutto è stata oggetto di un dossier piuttosto contrastato, spesso venuto in discussione anche presso la Camera.
Durante i negoziati, le riforme e gli adempimenti richiesti alla Croazia per prepararsi all'adesione sono stati costantemente monitorati dall'Unione europea. In particolare, fermo restando che nei settori dell'agricoltura e della pesca l'Unione europea interviene soprattutto con regolamenti, quindi con atti direttamente applicabili che non richiedono norme nazionali di attuazione, sono stati monitorati i profili della gestione amministrativa e dei controlli. In merito, la Commissione europea, nella sua ultima relazione sul monitoraggio, ha segnalato complessivamente buoni progressi da parte della Croazia, pur evidenziando alcuni punti sui quali saranno necessari ulteriori sforzi.
Presenta conclusivamente una proposta di parere favorevole, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Corrado CALLEGARI (LNP) osserva che dai documenti recenti della Commissione europea relativi all'esame dei progressi compiuti nel settore agricolo dalla Croazia quale Paese candidato, emergono ancora alcune criticità.
Per quanto riguarda la politica agricola, le criticità investono l'efficienza della pubblica amministrazione, cosa che

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potrebbe negativamente impattare sull'applicazione della politica agricola comune (PAC), il cui funzionamento si basa su elementi essenziali, quali la buona ed efficace applicazione delle regole. Ritiene pertanto auspicabile il conseguimento di ulteriori progressi nell'attuazione dei sistemi di gestione, quali gli organismi pagatori e i sistemi integrati di gestione e di controllo, nonché nella capacità di realizzare le azioni di sviluppo rurale.
Per quanto concerne la pesca, poi, osserva che i regolamenti che compongono l'acquis relativo alla pesca obbligano gli operatori a partecipare alla politica comune della pesca (politica di mercato, gestione delle risorse e della flotta, ispezioni e controlli, azioni strutturali e aiuti di Stato) e ad adeguare gli eventuali accordi conclusi con Paesi terzi. In particolare, con riferimento alla gestione delle risorse, è auspicabile la piena collaborazione della Croazia, anche prima della sua adesione all'Unione prevista per il 1o luglio 2103, nella corretta gestione dei fermi di pesca biologici al fine di salvaguardare il patrimonio ittico del bacino Adriatico.
In materia di politica veterinaria e fitosanitaria e di sicurezza alimentare, la Commissione europea ha infine rilevato i buoni progressi compiuti dalla Croazia in termini di allineamento, in particolare grazie all'adozione e all'attuazione del diritto derivato, nonché all'adozione del programma nazionale per il potenziamento degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti alimentari di origine animale e dei sottoprodotti di origine animale, che rappresenta un passo in avanti considerevole. La Commissione evidenzia in ogni caso la necessità di mantenere un impegno costante da parte della Croazia per l'attuazione del programma, il rafforzamento della capacità amministrativa e di controllo e la creazione di posti d'ispezione frontalieri.
In conclusione, invita il relatore ad integrare la sua proposta di parere con rilievi sulle tre questioni illustrate, nella forma di osservazioni o condizioni.

Teresio DELFINO (UdCpTP) fa presente che il suo gruppo è in linea di principio favorevole alla ratifica del trattato di adesione della Croazia all'Unione europea, al di là degli aspetti di competenza specifica della Commissione Agricoltura.
Per quanto riguarda questi ultimi, deve tuttavia sottolineare l'esigenza che l'Italia e L'unione europea seguano con attenzione il processo di adeguamento della Croazia all'ordinamento dell'Unione. Infatti, occorre fugare ogni dubbio su un eventuale atteggiamento di «lassismo» di fronte agli agricoltori e ai pescatori italiani che lamentano che l'Europa procede ad accordi che poi li espongono ad una situazione di concorrenza con operatori che hanno vincoli ben diversi da quelli che essi sono invece tenuti a rispettare.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea che la sua parte politica è favorevole all'adesione della Croazia all'Unione europea, sulla quale di recente i cittadini croati si sono pronunciati in apposito referendum. Ricorda infatti che tale adesione contribuirà all'equilibrio dell'area balcanica, verso la quale l'Europa ha sempre manifestato particolare attenzione.
Ricorda infine che le istituzioni europee dovranno vigilare sul pieno rispetto delle regole comuni anche da parte della Croazia, quale nuovo Stato membro.

Luciano AGOSTINI (PD), relatore, fa presente che è disponibile a riformulare la sua proposta di parere sulla base del dibattito svoltosi.

Paolo RUSSO, presidente, sospende brevemente la seduta per consentire al relatore di predisporre la riformulazione della sua proposta, avvertendo che nel frattempo si riunirà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 10.20, riprende alle 10.30.

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Luciano AGOSTINI (PD), relatore, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere (vedi allegato 2).

Corrado CALLEGARI (LNP) invita il relatore a recepire anche i suoi rilievi concernenti i profili di carattere sanitario e di sicurezza alimentare.

Luciano AGOSTINI (PD), relatore, ritiene che per tale parte gli accordi di adesione offrano sufficienti garanzie.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 10.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.30.