CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2012
605.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 10.10.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
C. 4935 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia l'esame del provvedimento alla odierna seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.35.

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Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
C. 4935 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ritiene che non vi sia nulla da osservare sotto il profilo finanziario, alla luce di quanto precisato dalla relazione illustrativa e in coerenza con i precedenti Atti di adesione alla UE di nuovi Stati membri. Osserva tuttavia come in una situazione caratterizzata dalla scarsezza delle risorse finanziarie disponibili, l'ingresso di nuovi membri nell'Unione europea comporti inevitabilmente una riduzione del sostegno nei confronti dei membri attuali. Auspica quindi per il futuro un'attenta riflessione sui nuovi ingressi, ritenendo insostenibile un allargamento illimitato.

Il sottosegretario Marta DASSÙ conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed esprime nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento. In relazione alle osservazioni da ultimo formulate dal relatore, fa presente che, dal punto di vista dell'Italia, la stabilità dell'area dei Balcani, anche attraverso l'ingresso della Croazia nell'Unione europea, avrà un impatto positivo dal punto di vista finanziario, potendosi in tal modo risparmiare onerosi interventi bilaterali.

Renato CAMBURSANO (Misto) concorda con la posizione espressa dal rappresentante del Governo sia sotto il profilo finanziario, sia con riferimento all'opportunità di favorire un rapido ingresso della Croazia nell'Unione europea.

Ivano STRIZZOLO (PD) preannuncia un orientamento favorevole del suo gruppo sull'ulteriore corso del provvedimento in esame, non solo per l'assenza di oneri finanziari, ma anche perché esso rappresenta una fondamentale scelta strategica nelle relazioni con l'area balcanica, già teatro di gravi episodi di guerra. Sottolinea come, con l'ingresso della Croazia nell'Unione europea, si conferma una linea di supporto al consolidamento delle istituzioni democratiche, sostenuta dall'Italia. In proposito, richiama i rapporti particolarmente saldi del Friuli-Venezia Giulia con la Croazia, specialmente nel campo della cooperazione sociale, culturale ed economica.

Antonio BORGHESI (IdV), pur apprezzando l'intenzione di promuovere la definitiva stabilizzazione dell'area balcanica, ritiene che non ci si debba comunque dimenticare in questa sede della questione, ancora aperta, dei beni sottratti ai cittadini italiani residenti nella ex Jugoslavia.

Claudio D'AMICO (LNP) precisa che il suo invito alla riflessione non atteneva tanto alla posizione della Croazia, per la quale auspica un rapido ingresso nell'Unione europea, come per la Serbia, ma per le eventuali adesioni future di altri paesi. Propone quindi di esprimere nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

Il sottosegretario Marta DASSÙ concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.
Nuovo testo C. 4240.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2012.

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Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, dando conto di una nota elaborata dal Ministero dell'ambiente con riferimento all'articolo 2, comma 1, volto ad inserire all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-bis, fa presente che la norme ha lo scopo di chiarire qual è il regime al quale si devono attenere le attività già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Osserva che la citata modifica normativa non fa venire meno le autorizzazioni già in essere che, in applicazione del principio generale del tempus regit actum sono pienamente in vigore, non essendo stata prevista positivamente una revoca automatica delle stesse. Ritiene, quindi, congrua e proporzionata la previsione di un periodo transitorio che in ogni caso garantisce la continuità dell'attività di impresa e l'adeguamento a quanto stabilito dalla nuova normativa nel momento del rinnovo dell'autorizzazione stessa. Con riferimento alla proposta volta ad introdurre il divieto generalizzato di miscelare tra loro i rifiuti, rileva che essa non sembra essere del tutto in linea con la direttiva 2008/98/CE, la quale non prevede un divieto generalizzato di miscelazione, ma contiene una serie di disposizioni dalle quali è ricavabile invece la conclusione secondo la quale in alcuni casi la miscelazione è consentita. Osserva che fra tali disposizioni si può in primo luogo richiamare l'articolo 18, comma 1, della predetta direttiva, la quale vieta che i rifiuti pericolosi siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze e materiali, consentendo quindi che si possa procedere ad una miscelazione di rifiuti pericolosi appartenenti a categorie differenti tra loro. A tale riguardo, rileva che la stessa direttiva nulla dispone circa le cosiddette categorie di rifiuti, nozione che, dopo l'abrogazione del precedente allegato I della direttiva 2006/12/CE e dell'allegato IA della direttiva 91/689/CEE, risulta avere un significato non univoco nel diritto comunitario, considerato altresì che la Commissione europea sta attualmente predisponendo apposito linee guida in proposito. In attesa di ricevere i necessari chiarimenti da parte della Commissione europea e non essendosi ancora consolidata a livello comunitario l'interpretazione dell'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE, fa presente che il legislatore italiano, nella stesura del decreto legislativo 205/2010 di recepimento della stessa, ha aderito ad un'interpretazione della citata norma comunitaria volta a riferire il divieto in questione alla miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, oltre che alla miscelazione di rifiuti pericolosi con non pericolosi. Precisa che, nell'operare tale scelta, è stato tenuto conto della ratio sottostante al divieto di miscelazione. Evidenzia, quindi, come, da quanto si evince dall'articolo 7, comma 4, della direttiva 2008/98/CE, il primo obiettivo del divieto in questione è quello di scongiurare la declassificazione di un rifiuto da pericoloso a non pericoloso. Rappresenta che il secondo obiettivo, desumibile invece dall'articolo 10, comma 2 della direttiva 2008/98/CE, è quello di evitare che la miscelazione di rifiuti aventi diverse proprietà di pericolosità possa rendere più difficoltoso l'iter di trattamento di un rifiuto che, in considerazione della sua pericolosità, già in origine presenta difficoltà. Sottolinea come da tale ricostruzione discenderebbe quindi la conseguenza secondo la quale la miscelazione di rifiuti pericolosi sarebbe consentita ogni volta che essa non comporta la declassificazione in rifiuti non pericolosi o non ostacola, ma anzi favorisce, il loro recupero, in perfetta consonanza con uno dei fondamentali principi ispiratori della direttiva e cioè quello di favorire la realizzazione di una società del riciclo e del recupero e il risparmio delle risorse. Osserva quindi che il divieto posto dall'articolo 18 sopra richiamato tutto è meno che un divieto di carattere assoluto, ma bensì relativo, come si può desumere dal secondo comma del medesimo, che prevede un'ampia possibilità di deroga al ricorrere delle condizioni ivi previste, puntualmente

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recepite dal legislatore italiano con il secondo comma dell'articolo 1857 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Con riferimento all'articolo 3, fa presente che la norma relativa alla raccolta di oggetti o indumenti ceduti da privati per destinarli al riutilizzo ha lo scopo di rendere possibile lo sviluppo di una prassi già consolidata sul territorio nazionale volta ad evitare che alcuni oggetti vadano in discarica ma vengano avviati immediatamente al riutilizzo con un evidente risparmio sulle attività di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e con un evidente scopo sociale di riutilizzo degli stessi. Sulla base di numerose esperienze già maturate in Italia, risulta che è possibile recuperare, togliendo dallo smaltimento finale, circa 5.000 chilogrammi all'anno di abiti dismessi ogni 3.000 abitanti serviti, cioè poco meno di 2 chilogrammi all'anno per abitante. Precisa che questa massa di «rifiuti» incide per almeno l'1 per cento di tutta la spazzatura domestica prodotta.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, alla luce di quanto chiarito dal sottosegretario, osserva che non vi sarebbe un evidente conflitto con la direttiva 2008/98/CE, ma ravvisa comunque l'opportunità di formulare un'osservazione volta a suggerire alla Commissione di merito di valutare se le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, siano pienamente conformi alla richiamata direttiva, al fine di evitare possibili effetti finanziari negativi connessi all'applicazione di sanzioni. Per quanto attiene all'articolo 3, ritiene invece che, per maggior chiarezza, dovrebbe precisarsi che le convenzioni con i comuni ivi previste non debbano avere carattere oneroso.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che né il relatore né il rappresentante del Governo hanno fatto riferimento nei rispettivi interventi alle implicazioni finanziarie dell'articolo 1, che, a suo avviso, non solo non determina oneri per la finanza pubblica, ma consente anche di risolvere un problema assai delicato relativo alla manutenzione del verde pubblico e privato e alla potatura delle siepi. Fa presente, infatti, che sulla base della vigente normativa sono considerati rifiuti anche i materiali derivanti dagli sfalci e dalle potature, osservando che tale previsione rende di fatto estremamente difficile il loro smaltimento. Rileva, inoltre, che anche l'articolo 3 non determina aggravi per la finanza pubblica, dal momento che si tratta di attività già di fatto esercitate dalle associazioni di volontariato, mentre, con riferimento all'articolo 2, ritiene opportuno l'inserimento nel parere di un'osservazione volta a sollecitare un approfondimento sulla conformità alla normativa dell'Unione europea delle modifiche proposte.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4240 recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata;
rilevato che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, ha evidenziato che:
le modifiche contenute nel comma 1 dell'articolo 2 potrebbero essere oggetto di censure da parte delle competenti istituzioni comunitarie, atteso l'eccessivo protrarsi degli effetti di quelle autorizzazioni non più conformi al nuovo dettato normativo introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010;
le disposizioni del comma 2 dell'articolo 2, nel consentire di miscelare gli oli usati, non sembrano in linea con la direttiva comunitaria 2008/98/CE che richiama, invece, la necessità di tenere costantemente separate le tipologie di oli usati, qualora ciò sia tecnicamente possibile, come peraltro previsto dalla vigente formulazione del comma in questione;

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sarebbe stato comunque opportuno acquisire elementi di valutazione da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
considerato che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con nota trasmessa in data odierna:
ha ritenuto congrua e proporzionata la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento;
con riferimento alla compatibilità delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, con la normativa dell'Unione europea, non ha espresso valutazioni definitive ed inequivoche, evidenziando che la direttiva 2008/98/CE non prevede un divieto generalizzato di miscelazione, ma contiene una serie di disposizioni dalla quali è ricavabile invece la conclusione secondo la quale in alcuni casi la miscelazione è consentita;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: previa convenzione aggiungere le seguenti: a titolo non oneroso;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, siano pienamente conformi alla direttiva 2008/98/CE, al fine di evitare possibili effetti finanziari negativi connessi all'applicazione di sanzioni.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
C. 4805.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2012.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, nel richiamare il dibattito svoltosi nelle precedenti sedute e le incertezze manifestate con riferimenti all'entità delle risorse interessate dal provvedimento, osserva che in base ai dati disponibili risulta che la gestione liquidatoria dispone di circa 55 milioni di euro, 15 dei quali sono destinate all'estinzione dei contenziosi in essere. Ritiene, pertanto, che si debbano tempestivamente destinare le somme residue ad interventi coerenti con le finalità per le quali esse furono inizialmente stanziate.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, in relazione all'esecuzione degli interventi connessi alla realizzazione degli impianti connessi alle Olimpiadi invernali «Torino 2006», osserva che si è resa necessaria la nomina di un Commissario liquidatore per far fronte al contenzioso ancora pendente derivante dalle attività di stazione appaltante poste in essere dall'Agenzia Torino 2006. In tal senso ricorda che è intervenuto l'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007, prevedendo altresì, che il Commissario si avvalesse di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006, precisando che le disponibilità che eventualmente residuino alla fine della gestione liquidatoria siano versate all'entrata del bilancio dello Stato. Osserva che la gestione commissariale è stata da ultimo prorogata, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010, sino alla completa definizione delle operazioni residue, e comunque non oltre il

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termine ultimo del 31 dicembre 2014. Fa comunque presente che eventuali proposte di utilizzo delle eventuali disponibilità residue potranno essere utilmente avanzate solo dopo la completa e definitiva conclusione del contenzioso ancora in essere, tenuto conto dei limiti finanziari stabiliti per l'esecuzione dello stesso dettati dal citato articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007. Condivide l'esigenza di chiarimenti in ordine alle somme interessate dal provvedimento interessato, posto che non si dispone di elementi atti a confermare l'importo di 40 milioni indicato nella relazione illustrativa. A tal fine fa presente che il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 dovrebbe produrre apposita relazione, che dia conto dell'ammontare delle risorse non utilizzate che risultano nelle disponibilità della gestione liquidatoria, nonché dello stato del contenzioso in essere, fermo restando che ulteriori diversi utilizzi di tali residue disponibilità potranno essere presi in considerazione solo successivamente alla definitiva chiusura di tutti i contenziosi pendenti. In proposito, fa presente che il Dipartimento del Tesoro provvede al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti a valere sui limiti di impegno scritti in bilancio, per l'esecuzione degli interventi connessi alla realizzazione degli impianti necessari per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali «Torino 2006», per la completa definizione delle attività residue affidate al Commissario liquidatore, la cui gestione è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2014. Rileva che i contributi residui, a partire dall'anno 2015 e fino all'anno 2018, ammontano complessivamente a circa 55 milioni di euro. Per quanto riguarda l'importo di euro 40 milioni indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame, ogni elemento utile potrà essere fornito dal Commissario liquidatore dell'Agenzia in grado di quantificare l'ammontare delle risorse non utilizzate che risultano nella disponibilità della gestione liquidatoria e di indicare lo stato del contenzioso in essere. Ritiene, pertanto, che il parere della Commissione debba contenere una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a stabilire che la destinazione delle risorse residue agli interventi indicati nella proposta è subordinata alla previa definizione del contenzioso in essere.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che la dimensione del contenzioso ancora in essere dovrebbe già essere nota alle amministrazioni interessate e domanda per quale ragione non si possa quindi determinare il suo impatto finanziario. Ritiene, pertanto, che il relatore ed il Governo debbano adoperarsi per definire rapidamente le questioni ancora in sospeso, al fine di consentire di utilizzare finalmente risorse da tempo disponibili.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) sottolinea la necessità di attribuire le risorse individuate dalla proposta di legge in esame con trasparenza e, alla luce delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, ritiene ineludibile la conoscenza esatta del contenzioso in essere. Al fine di una gestione trasparente, evidenzia quindi l'esigenza che sia chiarito meglio il soggetto beneficiario del finanziamento, rilevando come esso dovrebbe essere la regione Piemonte e non la società di committenza regionale, in quanto le risorse derivano da economie di gestione realizzate dagli enti locali.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce le proprie perplessità sulla proposta in esame, già espresse dal suo gruppo nel corso della discussione, osservando che appare assai discutibile ipotizzare lo stanziamento di 40 milioni di euro per la promozione turistica di territori che già hanno tratto beneficio dallo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», proprio nel giorno in cui la Camera approva la questione di fiducia sul decreto-legge n. 211 del 2011, che prevede la riduzione per 24 milioni di euro annui dell'autorizzazione di spesa riferita alle transazioni con i soggetti danneggiati dal sangue infetto. Rileva, peraltro, che -

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anche in occasione dell'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera degli atti di indirizzo sulla questione in esame - si era prospettato l'utilizzo delle risorse disponibili per la manutenzione delle opere realizzate, piuttosto che per la realizzazione di nuovi interventi. Anche alla luce dei chiarimenti forniti nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, ritiene comunque che non si possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento, neppure subordinatamente all'introduzione della condizione prospettata dal sottosegretario D'Andrea.

Renato CAMBURSANO (Misto) fa presente che, sulla base dei dati forniti dal commissario, il contenzioso sarebbe stato già definito per otre l'80 per cento dei casi e che le somme accantonate a tale fine, diverse dal contributo in questione, sarebbero abbondantemente idonee coprire i costi derivanti dalla definizione del restante contenzioso. Ritiene quindi strumentale l'argomentazione addotta dalla nota della Ragioneria generale dello Stato e richiamata dal rappresentante del Governo. Con riferimento alle osservazioni svolte dall'onorevole Armosino, rileva come non sussista alcuna incertezza in ordine ai soggetti beneficiari, definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2. In relazione alle considerazioni dell'onorevole Borghesi, sottolinea come le risorse in questione siano vincolate da norme di legge alle finalità oggetto del provvedimento e come quindi le medesime non potrebbero essere in ogni caso utilizzate per altre finalità, senza una modifica legislativa. Ricorda infine come tale destinazione sia stata condivisa unanimemente dalla Camera, evidenziando che ogni giorno di ritardo causerà danni ai territori interessati.

Stefano ESPOSITO (PD) fa presente che, nel mese di giugno del 2011, il Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ha rappresentato in un documento verificato dalla Ragioneria generale dello Stato che delle risorse residue circa 14,5 milioni di euro sono destinate all'estinzione del contenzioso in essere, mentre risultano disponibili per ulteriori utilizzi circa 40 milioni di euro. Ritiene, pertanto, che il Parlamento disponga di tutte le informazioni necessarie per deliberare e si chiede quindi quali siano i residui margini di intervento normativo per le Camere. Assicura, inoltre, che la gestione delle risorse è assolutamente trasparente e ricorda come nella Fondazione 20 marzo 2006 siano rappresentati la Regione Piemonte, la Provincia e il Comune di Torino, il CONI e gli altri enti territoriali interessati dallo svolgimento dei Giochi olimpici invernali del 2006. Ritiene, pertanto, che nella presente vicenda non debbano prevalere considerazioni contingenti, connesse, ad esempio, alla proposta di liquidare la società di committenza Regione Piemonte Spa, ma si debba considerare come il testo in esame non sia il frutto di un'iniziativa estemporanea, ma è sostenuto dal consenso dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari e di tutti gli enti territoriali interessati. In ogni caso, ritiene che, al fine di superare i residui dubbi manifestati dal rappresentante del Governo, possa ipotizzarsi un'audizione del commissario liquidatore dell'Agenzia «Torino 2006» per chiarire l'entità delle risorse disponibili.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare come le riserve espresse dalla Ragioneria generale dello Stato si basino sull'entità del contenzioso in essere, rileva l'opportunità di svolgere un'audizione informale del commissario liquidatore per acquisire informazioni utili sull'effettivo livello del contenzioso in essere ai fini di una più consapevole deliberazione della Commissione.

Marco CALGARO (UdCpTP) osserva come possa essere utile procedere all'audizione congiunta del commissario liquidatore dell'Agenzia «Torino 2006» e di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.

Renato CAMBURSANO (Misto) si associa alla richiesta del collega Calgaro.

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Maino MARCHI (PD) ricorda come le mozioni concernenti iniziative per destinare le risorse disponibili presso l'Agenzia olimpica «Torino 2006» a favore della regione Piemonte furono approvate dall'Assemblea della Camera il 28 luglio 2011 con 445 voti favorevoli e un solo voto contrario e osserva che, in quella sede, il rappresentante del Governo espresse parere favorevole sugli atti di indirizzo, senza esprimere perplessità rispetto alle conseguenze finanziarie della destinazione delle risorse. Con riferimento alle criticità testé evidenziate dal rappresentante del Governo, osserva che esse potrebbero essere superabili, in quanto la proposta di legge prudentemente non indica l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi, mentre tale dato è riportato nella relazione illustrativa, sulla base delle più aggiornate indicazioni disponibili. Ritiene, pertanto, che sia necessario che tutti si impegnino per la rapida conclusione dell'iter del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, fa presente che sottoporrà all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di svolgere un'audizione informale del commissario liquidatore e di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).
Audizione di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Gianfelice ROCCA, presidente del Gruppo Techint, Emanuele CARPANZANO, Primo ricercatore del CNR e direttore del consorzio europeo Synesis, Giovanni PARESCHI, Direttore dell'INAF - Osservatorio astronomico di Brera, Giorgio PETRONI, Rettore dell'Università di San Marino, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maino MARCHI (PD), Lino DUILIO (PD), Claudio D'AMICO (LNP), Simonetta RUBINATO (PD), ai quali replicano Giorgio PETRONI, Rettore dell'Università di San Marino, Giovanni PARESCHI, Direttore dell'INAF - Osservatorio astronomico di Brera, Emanuele CARPANZANO, Primo ricercatore del CNR e direttore del consorzio europeo Synesis.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva.Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.