CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2012
605.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
C. 3070, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 17 gennaio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il testo sarà inviato alla I Commissione per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 1o febbraio 2012.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, integrando la propria relazione, rileva come la proposta di legge Di Pietro C.1777

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riproponga sostanzialmente il disegno di legge C. 3243, presentato nel corso della XV legislatura, recante «Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi», il cui esame non si è concluso a causa della conclusione anticipata della legislatura.
Secondo il presentatore della proposta di legge, le modifiche introdotte nell'ordinamento con il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, hanno prestato il fianco, nell'attuazione pratica, a numerose critiche da parte della giurisprudenza e della dottrina.
Le modifiche alla normativa vigente sarebbero finalizzate a rispondere a quelle che per il presentatore sarebbero le principali critiche rivolte a tale normativa, quali: 1) l'eliminazione delle fattispecie contravvenzionali; 2) l'eliminazione della procedibilità a querela; 3) la creazione di due distinte fattispecie di false comunicazioni sociali: una per le società non quotate, l'altra per le società quotate in mercati regolamentati, riformulando la determinazione normativa della condotta sanzionata; 4) la riformulazione della fattispecie di falsità nelle comunicazioni delle società di revisione; 5) l'eliminazione delle soglie di esclusione della punibilità; 6) la previsione di una specifica circostanza aggravante per tutti i casi di false comunicazioni sociali che arrechino grave nocumento ai risparmiatori o alla società.
In tale ottica si è provveduto a far nuovamente confluire nell'alveo delle fattispecie delittuose tutte le ipotesi di false comunicazioni sociali, con la conseguente eliminazione di ogni ipotesi contravvenzionale; detta previsione si è ritenuta essenziale per il ripristino di una sanzione efficace, effettiva e dissuasiva, in linea con gli obblighi, sopra meglio descritti, assunti nell'ambito dell'ordinamento internazionale.
La condotta di cui all'articolo 2621 del codice civile viene riferita alle sole società non quotate, mentre in relazione alle società quotate in mercati regolamentati è stata disegnata una apposita fattispecie, collocata nell'articolo 2622 del codice civile. Si è, pertanto, superata la distinzione introdotta nel 2002, che prevedeva una fattispecie generale di pericolo (articolo 2621) e una fattispecie di danno (articolo 2622); le nuove fattispecie sono, infatti, entrambe strutturate come reati di pericolo.
Viene poi rimodulata anche la consistenza dell'elemento soggettivo nei delitti di falso. Entrambe le fattispecie di reato, infatti, prevedono la sussistenza di un dolo specifico, incentrato sul fine di trarre ingiusto profitto dall'esposizione di false comunicazioni; si è, pertanto, eliminato il riferimento al dolo intenzionale che le caratterizzava, ritenendosi l'intenzionalità della condotta certamente ricompresa nel perseguimento dello specifico intento di profitto e reputandosi, viceversa, l'ulteriore indicazione della «intenzione di ingannare i soci o il pubblico» inutile quale metro di valutazione del disvalore penale della condotta, oltre che foriera di possibili dubbi interpretativi e di sicure difficoltà probatorie.
Parimenti allo scopo di ricostituire una sanzione efficace, effettiva e dissuasiva, è stata altresì rimossa la condizione della querela di parte in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 2622 e - modifica di rilevanza forse anche maggiore - sono state eliminate tutte le soglie di punibilità introdotte nel 2002.
È stata disegnata, inoltre, una specifica circostanza aggravante in relazione ai reati di cui agli articoli 2621 e 2622 per i casi in cui il fatto determini un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, con la conseguente estensione dell'aggravante già prevista dal vigente articolo 2622 per le sole società quotate in mercati regolamentati.
In conseguenza dell'eliminazione delle soglie di punibilità, infine, è stata espunta la previsione di apposite sanzioni amministrative per i casi nei quali non fosse raggiunta la soglia della rilevanza penale.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.50.

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DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
C. 4933 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, dà atto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti. Ricorda come nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia deciso di nominare tre relatori per l'esame del provvedimento, per poi conferire ad un solo relatore, l'onorevole Cilluffo, il mandato a riferire all'Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNP) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore. Infatti, pur esprimendo apprezzamento per la decisione unanime dei gruppi di sopprimere le disposizioni dei Capi I e I-bis, ritiene tuttavia inaccettabile il metodo seguito dal Governo nell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza e la conseguente compressione del tempi per l'esame del provvedimento alla Camera. Ritiene inoltre opportuna la disposizione relativa alla proroga dei magistrati onorari, ma sottolinea la necessità che il Governo predisponga una riforma organica in materia.

Federico PALOMBA (IdV) pur mantenendo le perplessità sul metodo seguito dal Governo, in considerazione della soppressione delle disposizioni dei Capi I e I-bis, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cilluffo, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Atto n. 434.
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, osserva come lo schema di regolamento novelli le attuali procedure previste dal titolo X del decreto per il Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 per modificare il nome ed il cognome.
Ricorda come attualmente gli articoli 84 e seguenti del predetto regolamento delineino un procedimento in tre fasi che coinvolge le competenze del Ministero dell'Interno.
In particolare, il Titolo X prevede: la presentazione dell'istanza di modifica del nome o del cognome al prefetto territorialmente competente, che ne cura l'istruttoria. Il prefetto valuta se la questione sia di sua esclusiva competenza (come nel

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caso di richiesta di cambiamento del cognome che appaia ridicolo o riveli l'origine naturale) trasmettendo, in caso negativo, gli atti al Ministero dell'interno (competente a decidere sulla richiesta di cambiamento nei casi in cui si renda necessario ponderare l'interesse pubblico con quello privato); l'acquisizione della documentazione da parte del Ministero che può chiedere integrazioni ovvero inoltrare alla prefettura una relazione ed un decreto provvisorio del quale dovrà essere assicurata pubblicità (affissione per 30 giorni, per eventuale opposizione di terzi); decorso il termine per la pubblicità il Ministero dell'interno adotta il decreto finale e lo invia alla prefettura per la registrazione presso gli uffici dello stato civile.
Dalle relazioni di accompagnamento dello schema di regolamento si ricava che la costante crescita delle domande (soprattutto legate a richieste di aggiunta del cognome materno al cognome paterno) ha determinato un allungamento nei tempi della decisione. Attualmente le istanze giacenti sarebbero circa 1.100.
Ciò ha indotto il Governo a presentare le modifiche, per semplificare l'iter attribuendo ogni competenza alle prefetture e dunque evitando il coinvolgimento diretto del Ministero dell'Interno.
L'obiettivo viene raggiunto abrogando gli articoli da 84 a 88 del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 e novellando gli articoli 89, 90 e 91.
Propone di esprimere parere favorevole con condizione (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.