CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2012
605.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 9 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
Nuovo testo C. 4933 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, che reca disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, nel testo elaborato dalla Commissione di merito.
Formula, per i profili di competenza, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.
C. 4866 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.
Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
C. 4935 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

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Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.
Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2012.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 31 gennaio 2012 la relatrice ha presentato emendamenti ed ha espresso il proprio parere sugli emendamenti presentati e che nella medesima seduta il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione sulle proposte emendative. Avverte quindi che la deputata Amici ha ritirato i propri emendamenti sui quali la relatrice ha espresso parere contrario. Comunica inoltre che gli altri emendamenti su cui la relatrice ha espresso parere contrario si intendono ritirati, ferma la possibilità dei proponenti di ripresentarli all'Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.50 e 2.51 della relatrice (vedi allegato 4).

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento Calderisi 2.15 risulta precluso dalla precedenti votazioni. Ricorda che sull'articolo aggiuntivo Amici 2.01 il parere della relatrice è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini indicati dalla relatrice stessa nella precedente seduta.

Sesa AMICI (PD) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo Amici 2.01, proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Amici 2.01 (nuova formulazione) e 2.02, nonché gli emendamenti Calabria 3.1 e Tit.1 della relatrice (vedi allegato 4).

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva che l'articolo aggiuntivo Amici 2.01 (nuova formulazione) testé approvato dalla Commissione detta alle regioni un principio di legislazione su questa materia che contempla anche la possibilità di prevedere la nullità delle liste presentate che non presentino l'equilibrio tra i generi. A suo avviso, si tratta di una misura sanzionatoria non ragionevole, sia perché è sufficiente, nell'ottica della conservazione di una lista nei limiti del possibile, prevedere la cancellazione, dalla fine della lista, di candidati dell'uno o dell'altro genere fino a ripristinare l'equilibrio di genere prescritto, analogamente a quanto previsto in caso di liste troppo lunghe; sia perché per le elezioni comunali viene prevista una sanzione diversa dalla nullità della lista. Preso atto che l'articolo aggiuntivo in questione è già stato votato, auspica che la relatrice voglia proporre una modifica al testo nella fase di discussione in Assemblea.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, premesso che quella cui fa riferimento il deputato Calderisi è soltanto una norma di principio, in quanto nella materia elettorale regionale la Costituzione prevede una riserva di legge regionale, nei limiti dei principi stabiliti con legge dello Stato, e che la norma di principio è d'altra parte

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formulata nel senso che le regioni possano «anche» prevedere la nullità della lista non conforme alle prescrizioni di legge in materia di equilibrio di genere, si dichiara in ogni caso disponibile a proporre al comitato dei nove un emendamento per uniformare il principio dettato per il legislatore regionale su questo punto alla norma prevista dal testo base per le elezioni comunali.

Sesa AMICI (PD), premesso che quella dettata dal suo articolo aggiuntivo 2.01 (nuova formulazione) è soltanto una norma di principio e che esistono già leggi elettorali regionali che prevedono la nullità della lista che non rispetti l'equilibrio di genere, si dichiara non contraria a una modifica del testo in Assemblea per uniformare su questo punto la disciplina di principio per le regioni a quella dettata dal testo base per i comuni.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide l'osservazione del deputato Calderisi, sia nell'ottica di tendere il più possibile alla conservazione della lista presentata, limitando quindi la sanzione alle modifiche necessarie per renderla conforme alle prescrizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, sia anche nell'ottica di utilizzare un criterio normativo uniforme per le elezioni regionali e per quelle comunali.

Mario TASSONE (UdCpTP) rileva che la cancellazione dei nomi dalla fine della lista proposta dal deputato Calderisi potrebbe non essere una soluzione in caso di liste che non rispettino la proporzione di genere, atteso che la posizione dei candidati nella lista non rappresenta necessariamente una gerarchia, potendo la lista essere ordinata alfabeticamente o secondo altro criterio.

Donato BRUNO, presidente, rileva che la questione posta dal collega Calderisi potrà dunque essere affrontata nell'ambito del Comitato dei nove. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature.
Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o febbraio 2012.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che, alla luce degli emendamenti presentati, vi è a suo avviso il rischio che la finalità alla base della proposta di legge C. 4294 - ovvero moralizzare il procedimento di raccolta delle firme - possa essere travolta. La suddetta proposta di legge era infatti volta, dopo le numerose contestazioni emerse in sede di raccolta di firme, a riprendere la precedente disciplina che consentiva solo ad alcuni, limitati soggetti di procedere alla autenticazione in questione.
Ritiene che alcune proposte possano essere anche condivisibili, come quella contenuta nell'emendamento Calderisi 1.12 relativamente all'utilizzo di fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio della prima facciata, a stampa o con stampigliatura, l'elenco dei candidati. Resta tuttavia il problema che ha originato la proposta di legge, ovvero il fatto che troppo spesso nella raccolta delle firme si è proceduto con comportamenti eccessivamente disinvolti.
Fa quindi presente che se la finalità del provvedimento sarà stravolta dal contenuto degli emendamenti che saranno approvati, preannuncia sin d'ora che i proponenti ritireranno la firma.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ricorda che il suo gruppo non ha presentato

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emendamenti, riservandosi di intervenire nella fase di esame degli stessi per proporre punti di incontro rispetto alle questioni rimaste aperte. Ricorda che queste riguardano, da una parte, un'esigenza di moralizzazione del procedimento di raccolta delle firme, con una definizione più chiara dei soggetti competenti all'autenticazione. Altre questioni da definire attengono alla proposta volta a prevedere che la presentazione delle sottoscrizioni relative alle candidature avvenga successivamente alla presentazione delle candidature e della relativa documentazione ed, infine, il tema del numero delle sottoscrizioni necessarie.
Rileva come sulle prime due questioni vi siano alcuni elementi utili nel testo base adottato dalla Commissione e vi è comunque la possibilità di individuare ulteriori punti di intesa sulla base degli emendamenti presentati, vista la finalità comune.
Per quanto attiene al numero delle sottoscrizioni necessarie, si tratta di un tema che investe la stessa concezione della democrazia, considerato che esentare completamente alcuni e non altri crea una distanza troppo forte tra i diversi partecipanti alla competizione elettorale. Prospetta quindi la possibilità di una congrua riduzione del numero delle sottoscrizioni necessarie.
Auspica quindi che l'iter dei provvedimenti non venga abbandonato e che sia possibile lavorare in Commissione, visti gli intenti comuni, per giungere alla definizione di punti condivisi.

Giorgio CONTE (FLpTP) ricorda che la discussione sulle proposte di legge in titolo era stata avviata dalla Commissione con spirito nobile, sulla base di una volontà di moralizzare e responsabilizzare le forze politiche, anche di fronte ad alcuni scenari futuri. L'auspicio è quindi che, con uno sforzo da parte di tutti, si possa trovare un comune denominatore che lanci un messaggio di legalità all'esterno e che possa essere l'avvio di una discussione che porti fino alla riforma della legge elettorale.

Giuseppe CALDERISI (PdL) esprime sorpresa per la posizione assunta dal gruppo del Partito democratico, rilevando come i problemi cui le proposte di legge in titolo tentano di trovare soluzione siano riconosciuti da tutti e come la discussione svolta e gli emendamenti presentati non tendessero a snaturare le proposte stesse, bensì solo a trovare la soluzione più adatta alla luce di tutte le implicazioni delle diverse ipotesi di modifica della legislazione vigente. Lo stesso deputato Bressa, del resto, ha riconosciuto che la sua proposta di raccogliere le sottoscrizioni su fogli convalidati dagli uffici competenti e recanti le liste di candidati è una soluzione parziale ai problemi evidenziati.
Quanto alla esenzione dalla raccolta delle firme per le liste già rappresentate in organi elettivi, premesso che si tratta di un principio già contenuto nell'ordinamento, dichiara che, in ogni caso, non si tratta di un punto pregiudiziale per il suo gruppo, che è fermo soltanto nella contrarietà alla riduzione del numero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni: e questo in considerazione del fatto che, come accennato nel corso del dibattito, vi sono aree del Paese nelle quali alcune forze politiche devono già scontrarsi contro una forte resistenza delle autorità e delle amministrazioni locali e si troverebbero quindi in maggiore difficoltà se il novero degli autenticatori fosse ridotto nel senso indicato dalle proposte di legge in titolo.
Invita pertanto il presidente a valutare la possibilità di rimettere il seguito dell'esame ad un comitato ristretto in modo da poter valutare in modo più diretto la possibilità di superare le obiezioni del gruppo del Partito democratico per cercare di arrivare ad un testo condiviso.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ricorda come la ratio dell'istituto della raccolta delle firme sia quella di evitare la proliferazione di liste prive della minima rappresentatività. È quindi una proposta di buon senso quella di esentare dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni le forze politiche che sono già presenti in organi rappresentativi, siano il Parlamento o i

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Consigli. Questo determinerebbe oltretutto un minore aggravio di lavoro per i funzionari pubblici ed una riduzione delle spese.
Resta fermo che chi procede all'autenticazione con leggerezza si assumerà la proprie responsabilità, anche di carattere penale. Non per questo tuttavia si deve impedire ai volontari di dare un aiuto alla pubblica amministrazione.

Pierguido VANALLI (LNP) non si stupisce della posizione espressa dal Partito democratico, che di fatto ormai decide al posto del Governo. Ritiene peraltro opportuno che la Commissione proceda ad esaminare gli emendamenti presentati, sulla base dei pareri del relatore e del Governo. Qualora alcuni deputati non fossero poi d'accordo sul testo finale della Commissione, avranno chiaramente la possibilità di votare in senso contrario, ma non per questo devono impedire lo svolgimento del dibattito.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda al collega Vanalli che le proposte di legge in titolo sono state sottoscritte solo da deputati appartenenti al suo gruppo.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che sia stata sbagliata l'impostazione di partenza: si trattava di un tema da affrontare nel suo insieme mentre i presentatori delle proposte di legge hanno deciso di concentrare l'attenzione su una questione che, pur essendo certamente sentita, riguarda un profilo specifico.
Per quanto riguarda i temi in discussione, ritiene che chi non è già presente negli organi elettivi sia tenuto a dimostrare un certo grado di rappresentatività. Richiama però i sistemi adottati in altri paesi, in cui sono sufficienti le sottoscrizioni di pochi elettori per presentare una candidatura; ricorda che in Italia erano originariamente necessarie solo 50 firme mentre successivamente vi è stata una progressione continua. Rileva come sarebbe molto più opportuno un forte innalzamento delle pene per le autenticazioni fatte con leggerezza anziché un aumento smisurato del numero delle sottoscrizioni richieste.
Auspica quindi che l'iter dei progetti di legge possa proseguire.

Andrea ORSINI (PT), relatore, ritiene che il breve dibattito svolto nella seduta odierna abbia consentito di chiarire ulteriormente la posizione dei diversi gruppi e di evidenziare, a prescindere dalle posizioni differenziate, la disponibilità di tutti ad intervenire sulla materia della raccolta delle sottoscrizioni, in merito alla quale si sono verificate spesso situazioni equivoche.
Condivide quanto evidenziato dal collega Giorgio Conte, essendo importante che i gruppi politici dimostrino di poter intervenire su questi aspetti per poi poter procedere anche ad una revisione più complessiva della materia elettorale.
Prende comunque atto dell'orientamento, sicuramente legittimo, dei proponenti delle proposte di legge ma precisa che la finalità del relatore non è quella di stravolgere la ratio che è alla base delle proposte.

Donato BRUNO, presidente, alla luce delle questioni poste e considerato quanto emerso dal dibattito, propone di procedere alla nomina di un comitato ristretto per il seguito dell'esame dei progetti di legge in titolo, alle cui riunioni auspica che possa essere presente anche il rappresentante del Governo.

La Commissione delibera di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'esame dei progetti di legge in sede referente.

Donato BRUNO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Giovanni Ferrara e Saverio Ruperto

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 435.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2012.

Donato BRUNO, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, ricorda che nella seduta di martedì prossimo, 23 febbraio, avranno luogo le audizioni informali del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e di rappresentanti di organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Mario TASSONE (UdCpTP), relatore, si riserva di fare il punto delle questioni dopo lo svolgimento delle audizioni informali programmate.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425
(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a disciplinare il conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale in ossequio a quanto disposto dall'articolo 24, commi 3 e 5, lettera a), della cosiddetta legge delega sul federalismo fiscale.
Si tratta del secondo decreto legislativo riguardante Roma Capitale in attuazione della suddetta delega. Il primo decreto infatti (n. 156 del 17 settembre 2010), contiene esclusivamente la regolamentazione degli organi di governo del nuovo ente territoriale; per rendere quest'ultimo realmente operante è quindi necessario il trasferimento di funzioni nelle materie previste dallo stesso articolo 24 della legge n. 42 del 2009.
Il provvedimento in esame quindi, nel completare la normativa già introdotta in materia dal decreto legislativo istitutivo del nuovo assetto ordinamentale di Roma Capitale, disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al nuovo ente, ad eccezione degli aspetti rientranti nella competenza legislativa della regione Lazio, che saranno definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con apposita legge regionale.
In nome della tutela dell'autonomia regionale, il decreto statale disciplina quindi il trasferimento di funzioni a Roma capitale solo in alcune materie (concorso

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alla valorizzazione dei beni culturali, sviluppo economico e sociale, protezione civile), lasciando alla Regione il compito di disciplinare il trasferimento di funzioni nelle restanti materie.
Pertanto, rimane demandato alla disciplina della regione Lazio il conferimento delle ulteriori funzioni relative allo sviluppo urbano e pianificazione territoriale, all'edilizia pubblica e privata, all'organizzazione e funzionamento dei servizi urbani di trasporto e mobilità.
Viene così attuata la delega prevista dall'articolo 24, comma 5, lettera a), mentre non trova esecuzione la delega stabilita dalla lett. b) della stessa disposizione, relativa all'assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, né quelle stabilite dal comma 7 del medesimo articolo 24, relative all'attribuzione di un proprio patrimonio a tale ente ed al trasferimento a titolo gratuito di beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale.
La necessità di una sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti ordinamentali determinati dal provvedimento trova riscontro nella istituzione di una apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata, il cui scopo è quello di assicurare il «raccordo istituzionale» tra Roma Capitale, Stato, regione Lazio e provincia di Roma. Si dispone inoltre che il sindaco di Roma Capitale partecipi, in qualità di componente, alle sedute della Conferenza unificata in tutti i casi in cui questa debba esprimersi su materie e compiti di interessi di Roma Capitale medesima (articolo 2 commi 1 e 2).
Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, il conferimento concerne in particolare le funzioni amministrative inerenti il concorso, con le autorità statali di settore, alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali.
L'attribuzione a Roma capitale di tali funzioni amministrative, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali è declinata, nel presente schema di decreto legislativo, negli articoli da 2 (commi 3-6) a 4, nonché nell'articolo 6, che riguarda specificamente l'attribuzione di funzioni e compiti in materia di beni paesaggistici, non specificamente menzionati nel citato comma 3, lettera a), dell'articolo 24 della legge delega.
In particolare l'articolo 3, comma 1, conferisce a Roma capitale - attraverso le forme di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 2, comma 3, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali specificate dallo schema di decreto legislativo.
I commi da 3 a 6 dell'articolo 2 riguardano la nuova Conferenza delle soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per assicurare la funzione amministrativa del concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici. Ai sensi del comma 4, componenti della Conferenza sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale (cosiddetta Sovraintendenza capitolina) e le Soprintendenze statali che hanno competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese. Peraltro, il comma 7 dispone che tutte le attività di cui all'articolo 2 sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Quanto ai compiti della Conferenza, si prevede che essa, nel rispetto del principio di leale collaborazione, definisca le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabori piani strategici e programmi di sviluppo culturale, in relazione ai beni culturali di pertinenza pubblica; eserciti funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali che sono rimessi alle rispettive competenze; promuova la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione dei predetti beni.

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La relazione illustrativa sottolinea che l'istituzione della Conferenza delle Soprintendenze rappresenta la risposta alla norma di delega nella parte in cui essa ha inteso conferire a Roma Capitale non tanto il compito di valorizzare tutti i beni del patrimonio culturale presenti sul suo territorio, bensì il concorso nell'esercizio dei compiti di valorizzazione spettanti allo Stato sui beni di propria pertinenza, previo accordo con il competente Ministero per i beni e le attività culturali.
I soggetti che possono indire la Conferenza delle Soprintendenze sono il Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, ovvero del Sovraintendente dei beni culturali di Roma capitale. Si prevede inoltre l'eventuale stipula di accordi tra Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali volti a definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza stessa.
Le funzioni e i compiti amministrativi conferiti a Roma capitale in materia di beni culturali, secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza sopra citata, sono individuati dall'articolo 4, comma 2.
In particolare, è previsto il conferimento delle seguenti funzioni: il concorso di Roma capitale nella valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e appartenenti allo Stato, attraverso la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze; il concorso con i competenti uffici ministeriali, nel caso di realizzazione di opere pubbliche all'interno di aree di interesse archeologico, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal Codice dei contratti pubblici, attraverso la conclusione degli accordi previsti dall'articolo 96, comma 7, del medesimo codice, ai quali Roma capitale partecipa anche qualora non rivesta il ruolo di stazione appaltante; il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi, limitatamente agli interventi di valorizzazione specificatamente concordati; la definizione di procedure condivise tra lo Stato, la regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi relativi ai beni vincolati.
Roma capitale, limitatamente a ciò che concerne il patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre inoltre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Lazio ed altri enti preposti all'esercizio di una serie di attività (articolo 4, comma 3). In particolare, sono richiamate le funzioni inerenti alla catalogazione dei beni culturali e alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione; alla definizione di linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali; alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, nonché di accordi, anche con altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica; alla realizzazione e alla promozione di ricerche, studi ed altre attività conoscitive concernenti il patrimonio culturale, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
Dalle funzioni conferite a Roma capitale sono escluse le attività connesse alla tutela e valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC). In base alla formulazione del testo, dunque, mentre i compiti relativi ai beni amministrati dal FEC sono esclusi dal conferimento a Roma capitale, per gli altri beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose sembra restare ferma la disciplina prevista dall'articolo 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
L'articolo 6 dispone che Roma Capitale concorra, limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, con il Ministero per i beni e attività

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culturali, la regione Lazio e gli altri enti preposti, all'esercizio di una serie di funzioni relative agli stessi beni ambientali e paesaggistici. In particolare Roma Capitale concorre ai seguenti compiti: definizione di politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenendo in considerazione anche gli studi e le proposte dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché degli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma Capitale con le medesime finalità ai sensi dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; determinazione di criteri ed indirizzi relativi all'attività di tutela, recupero, riqualificazione, valorizzazione e pianificazione del paesaggio, nonché la gestione dei conseguenti interventi; attività di formazione e di educazione volte alla diffusione e all'incremento della conoscenza del paesaggio; attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati.
L'articolo 5 dispone il conferimento a Roma capitale delle funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, senza precisare puntualmente quali siano le funzioni trasferite. Quanto al finanziamento dell'ente, si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, siamo definite le modalità di determinazione della quota di risorse da attribuire annualmente a valere sul Fondo unico per lo spettacolo. In connessione con il trasferimento delle funzioni, si prevede inoltre che lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma sia adeguato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, assicurando la separazione tra le funzioni di vigilanza e di gestione.
Va rilevato che, rispetto all'assetto normativo vigente, non si prevede l'intesa con la Conferenza unificata. Si evidenzia inoltre che la nota della Ragioneria generale dello Stato, allegata allo schema, segnala che, al fine di rendere la disposizione più coerente e funzionale all'obiettivo di separare i compiti di vigilanza e di gestione del Teatro dell'Opera di Roma, dovrebbe prevedersi che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definite anche le modalità di attuazione del comma 1.
L'articolo 7 attribuisce a Roma Capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'individuazione e alla gestione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, sulla base dei criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato.
Al riguardo sembrerebbero opportuni alcuni chiarimenti in ordine alla portata della norma ed alla sua applicazione, con riguardo in particolare alla procedura di individuazione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, atteso che l'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998 detta una procedura generale volta alla individuazione delle riserve medesime, mentre la norma in commento sembrerebbe riferirsi ad una fattispecie più circoscritta, concernente le (nuove) funzioni affidate a Roma capitale rispetto al vigente potere statale di indirizzo e coordinamento; e alla concreta attuazione della disposizione, considerato che l'unica riserva statale interessata dalla norma risulterebbe essere (a parte la Tenuta di Castelporziano) la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, ricadente già in parte nel territorio e nella gestione del Comune di Roma.
Il comma unico dell'articolo 8 provvede a conferire a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 112 del 1998, promosse sul relativo territorio.
L'articolo 9 reca un conferimento di funzioni e compiti in materia di turismo, assegnando a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, riguardanti l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero di Roma Capitale, sottraendole

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alla competenza statale. Tali funzioni, inoltre, devono essere svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Lo stesso articolo inoltre reca alcune modifiche ed integrazioni all'articolo 56 del Codice del turismo prevedendo che il sindaco di Roma sia tra i soggetti convocati per la Conferenza nazionale del turismo (comma 2); che le linee guida del piano strategico nazionale abbiano una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma Capitale; dette linee guida siano attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni sentite anche le associazioni che partecipano alla Conferenza nazionale del turismo (comma 3).
L'articolo 10 conferisce a Roma Capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti agli eventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a condizione che essi si verifichino nell'ambito del proprio territorio e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si tratta sostanzialmente di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati dalle amministrazioni competenti in via ordinaria e non le calamità naturali che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari. Restano comunque salve le competenze attribuite, in tali circostanze, al prefetto di Roma ai sensi dell'articolo 14 della stessa legge n. 225.
Si rammenta che l'articolo 24, comma 3, lettera f), della legge n. 42 del 2009 prevede l'attribuzione a Roma Capitale delle funzioni amministrative riguardanti la protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio.
Si ricorda che il citato articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 225 del 1992 considera, ai fini dell'attività di protezione civile, una serie di eventi, tra i quali: gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (lettera a)); gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (lettera b)).
Occorre rammentare che la successiva lettera c) riguarda, invece, le calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e che vengono esclusi dall'applicabilità dell'articolo in esame.
L'articolo 11 reca disposizioni in materia di organizzazione e personale. Il comma 1 dispone l'obbligo, per Roma capitale, di disciplinare, con propri regolamenti ed in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi di professionalità e responsabilità. L'adozione dei regolamenti presuppone dunque la previa adozione dello Statuto di Roma capitale. Il medesimo comma 1, al secondo periodo, demanda ad appositi regolamenti adottati dall'Assemblea capitolina, la disciplina dell'ordinamento del personale delle polizie locali nonché dell'organizzazione dei relativi uffici, sulla base delle norme di indirizzo recate dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.
Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire il richiamo del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Tale comma infatti attribuisce alla legge statale la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni in determinate materie di competenza esclusiva statale: immigrazione e ordine pubblico e sicurezza, con espressa esclusione della polizia amministrativa locale. Il medesimo comma attribuisce alla legge statale la disciplina di forme di intesa e coordinamento nella

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specifica materia della tutela dei beni culturali. Non appare dunque chiaro il riferimento, effettuato nel testo in esame, a norme di indirizzo statale sulla base del terzo comma dell'articolo 118, in merito all'ordinamento del personale della polizia locale.
Il comma 2 stabilisce che l'esercizio della potestà regolamentare attribuita a Roma capitale in materia di organizzazione del personale e di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, avviene nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale. Il comma 3, infine, prevede l'obbligo, per la Giunta - nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa di Roma capitale - di provvedere alla determinazione di fabbisogno di personale nonché della relativa dotazione organica, in relazione alle funzioni conferite a Roma capitale nel rispetto della vigente normativa sul personale degli enti locali.
L'articolo 12, infine, demanda le modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite da provvedimento in esame ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (comma 1). Allo stesso provvedimento è rimandata altresì la definizione delle forme e dei meccanismi procedurali del trasferimento. È inoltre fatto obbligo alle amministrazioni interessate al trasferimento provvedere alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale. Ai sensi del successivo comma 2, viene rimessa alla Regione Lazio la disciplina del trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione. Le funzioni di coordinamento per il trasferimento dei compiti in precedenza individuati sono demandate ad un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 3).
Infine, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge n. 42 del 2009, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Enrico LA LOGGIA (PdL), avverte - in qualità di presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - che, a causa delle avversità meteorologiche dei giorni scorse, le audizioni previste questa settimana nella Commissione di merito sullo schema di decreto in titolo non hanno avuto luogo e sono state rinviate alla prossima settimana. Aggiunge che la Commissione è quindi orientata a chiedere al Governo la disponibilità ad attendere il parere parlamentare anche oltre il termine previsto dalla legge.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, allo stato, il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 19 febbraio prossimo. Ove il Governo acconsentisse ad attendere oltre tale data, ritiene che anche la Commissione affari costituzionali potrà avvantaggiarsi del maggior tempo disponibile.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede alla presidenza di chiarire in che modo si procederà, onde evitare che la Commissione affari costituzionali si esprima su un testo che la Commissione di merito intende modificare in modo sensibile. Sottolinea inoltre che sarebbe opportuno un chiarimento del Governo sul disegno complessivo che sta dietro lo schema in esame, atteso che quest'ultimo va valutato nel quadro di una strategia generale di riforma del sistema degli enti locali.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, a norma di regolamento, i rilievi della Commissione affari costituzionali dovranno

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avere ad oggetto necessariamente il testo dello schema trasmesso dal Governo, e non l'eventuale nuovo testo che dovesse risultare da eventuali proposte di modifica che la Commissione di merito prospetterà al Governo nel suo parere.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con il deputato Tassone sul fatto che sarebbe opportuno che il Governo chiarisse gli orientamenti che hanno ispirato la definizione dello schema in esame, che, a suo avviso, costituisce potenzialmente un passo importante in quanto rappresenta il primo esperimento di disegno del sistema di governo di una città metropolitana e quindi richiede un ragionamento e una strategia complessiva in materia di ordinamento del sistema delle autonomie locali. A fronte di questo, lo schema presentato risulta, a suo avviso, piuttosto deludente.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa alla richiesta di un chiarimento da parte del Governo, anche perché il precedente Governo aveva incontrato alcune difficoltà nella definizione di questo provvedimento e sarebbe quindi importante, a suo avviso, comprendere in che modo il nuovo Governo ha ritenuto di risolverle.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 9 febbraio 2012.

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.
C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli.

Il Comitato si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.