CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2012
603.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva preliminarmente come l'esame in sede consultiva sul provvedimento debba concludersi nella seduta odierna, atteso che la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella seduta pomeridiana di oggi.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), relatore, rileva come la Commissione sia

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chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 4909, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 211 del 2011, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
L'articolo 1, comma 01, integra il dettato del comma 4 dell'articolo 386 del codice di procedura penale, il quale prevede che la polizia giudiziaria debba porre il soggetto arrestato o fermato a disposizione del pubblico ministero, precisando che sono fatte salve le disposizioni, di cui all'articolo 558 del medesimo codice, relative alla convalida dell'arresto e al giudizio direttissimo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, le quali prevedono, tra l'altro, che, in tal caso, non si applichi la previsione del predetto articolo 386, comma 4, recante l'obbligo di condurre il soggetto arrestato o fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
Il comma 1 novella dell'articolo 558 del codice di procedura penale.
In particolare, la lettera a) riformula il comma 4 del predetto articolo 558, in materia di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica, dimezzando da 96 a 48 ore i tempi massimi previsti per la convalida dell'arresto.
La lettera b) aggiunge due nuovi commi 4-bis e 4-ter nell'articolo 558, stabilendo, come regola generale, al nuovo comma 4-bis, che il pubblico ministero disponga la custodia dell'arrestato presso il domicilio (ovvero in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza). Per gli stessi reati, di competenza del tribunale in composizione monocratica, il pubblico ministero dovrà, invece, ordinare la custodia del soggetto in idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, nel caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità dell'abitazione, ovvero nel caso in cui l'abitazione sia ubicata fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto ovvero ancora qualora l'arrestato sia ritenuto pericoloso.
Si prevede la custodia nel carcere circondariale di esecuzione dell'arresto nei casi di mancanza, indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria, ovvero se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza.
Il nuovo comma 4-ter prevede invece il ricorso alla custodia dell'arrestato in flagranza presso le camere di sicurezza del circondario quando la misura debba essere disposta per i delitti di scippo e furto in abitazione, salvo ricorra l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, nonché di rapina ed estorsione.
L'articolo 2 reca, al comma 1, alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.
In particolare, la lettera a) sostituisce l'articolo 123 del predetto decreto legislativo, in materia di luogo di svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo.
A tale riguardo, rispetto alla previgente formulazione dell'articolo, si prevede che anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (e quindi non più soltanto l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo) debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita, salvo il caso in cui l'arrestato sia custodito presso la propria abitazione.
Inoltre viene aggiunta la previsione secondo cui il Procuratore capo della Repubblica deve predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei tempi previsti dall'articolo 558, in materia di convalida dell'arresto, novellato dall'articolo 1 del decreto-legge.
La lettera b-bis, introdotta dal Senato, introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in tema di partecipazione al dibattimento a distanza. A tale riguardo si prevede che la partecipazione a distanza al dibattimento avviene anche quando si proceda nei confronti di detenuti sottoposti al regime

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speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975. La norma prevede inoltre che tale modalità sia utilizzata, ove possibile e salva diversa motivata disposizione del giudice, quando si tratti di audire in dibattimento testimoni a qualunque titolo detenuti presso un istituto penitenziario.
Il comma 1-bis dell'articolo 2 prevede che l'arrestato o fermato, ove abbia bisogno di assistenza medica o psichiatrica, debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare le risorse finanziarie da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia a quello del Ministero dell'interno per far fronte alle maggiori spese sostenute da quest'ultimo per l'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto.
L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, modifica, alla lettera a) del comma 1, l'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, recante l'ordinamento penitenziario, inserendo i membri del Parlamento europeo tra i soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione.
La lettera b) del comma introduce nella predetta legge n. 354 un nuovo articolo 67-bis, il quale precisa che la disciplina delle visite prevista dal novellato articolo 67 si applica anche alle camere di sicurezza.
L'articolo 2-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso una modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 2006, integra l'elenco degli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni, prevedendo tra tali illeciti anche l'inosservanza, da parte del giudice della disciplina in materia di udienza di convalida dell'arresto e dell'interrogatorio, recata dall'articolo 123 alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, novellato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge.
L'articolo 3, reca alcune modifiche alla legge n. 199 del 2010, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive.
In particolare, la lettera b) innalza da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio e stabilisce che il magistrato di sorveglianza provveda senza indugio sulla richiesta di applicazione di tale modalità di pena, qualora già disponga delle informazioni occorrenti.
La lettera c) stabilisce inoltre che la relazione del Ministro della Giustizia al Parlamento sulle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, prevista dalla citata legge n. 199, deve riguardare anche il numero dei detenuti e la tipologia dei reati cui si applica il beneficio della detenzione domiciliare introdotto dalla legge.
L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende, al comma 1, la disciplina sull'ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989), purché con sentenza passata in giudicato dal 1o luglio 1988.
Il comma 2 stabilisce in sei mesi il termine per la proposizione della domanda di riparazione, mentre il comma 3 sancisce l'intrasmissibilità agli eredi del diritto alla riparazione.
Il comma 5 reca la copertura finanziaria per il 2012 degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, che sono quantificati in 5 milioni di euro.
L'articolo 3-ter, a sua volta inserito durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dispone, al comma 1, la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1o febbraio 2013, prevedendo che il processo di trasferimento delle funzioni sia costantemente seguito dalla Conferenza unificata rapporti tra lo Stato-regioni-città ed autonomie locali.

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Ai sensi del comma 2 spetta al Ministro della salute individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, sulla base dei criteri indicati dal comma 3.
Il comma 4 specifica che, a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali. A partire da tale data, le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali. In tale contesto il comma 5 autorizza tutte le regioni e le province autonome ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
I commi 6 e 7 recano la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, prevedendo un'autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro, da destinare alle regioni e province autonome, per la realizzazione e la riconversione delle strutture, e autorizzazioni di spesa di 38 milioni di euro nel 2012 e di 55 milioni nel 2013.
Il comma 8 affida al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dell'articolo, mentre il comma 9 prevede un intervento sostitutivo del Governo in caso di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonomie, del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici fissato dal comma 1.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 10, il quale stabilisce che gli immobili già sede di ospedali psichiatrici giudiziari da dismettere saranno destinati a nuova funzione, d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'Agenzia del demanio e le regioni interessate.
L'articolo 4 dispone in merito all'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie, autorizzando, al comma 1, la spesa di circa 57,2 milioni di euro per far fronte alle necessità di edilizia carceraria e ridurre il sovrappopolamento del carceri.
Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale reca la clausola di copertura finanziaria dei relativi oneri, prevedendo a tal fine la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille destinata allo Stato.
L'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria delle norme del decreto, ad eccezione di quella dell'articolo 4, per la quale lo stesso articolo 4 prevede autonome forme di copertura. Per quanto riguarda le restanti previsioni l'articolo 5 specifica che esse dovranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
Esprime quindi fin d'ora una valutazione sostanzialmente positiva sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento al comma 10 dell'articolo 3-ter del provvedimento, il quale dispone che la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati, ritiene che la determinazione relativa alla predetta destinazione debba essere adottata acquisendo anche il parere dei comuni nei cui territori tali immobili hanno sede, in considerazione dell'impatto che simili strutture possono avere sugli strumenti urbanistici comunali.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) esprime, a nome del proprio gruppo, una valutazione negativa sul provvedimento in esame, evidenziando, con particolare riferimento

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agli ambiti di competenza della Commissione, come appaia discutibile, nel merito, la scelta di assicurare il potenziamento delle strutture penitenziarie mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille destinata allo Stato, come disposto dal comma 2 dell'articolo 4, il quale, peraltro, presenta profili di criticità anche dal punto di vista della congruità della modalità di copertura individuata.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che le considerazioni sviluppate dai deputati Fluvi e Comaroli, con riferimento, rispettivamente, all'articolo 3-ter, comma 10, e all'articolo 4, comma 2, del provvedimento, possano formare oggetto di due osservazioni, di cui suggerisce l'inserimento nella proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), relatore, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato), le quali riprendono le considerazioni svolta dai deputati Fluvi e Comaroli.

Cosimo VENTUCCI (PdL) esprime la piena condivisione del provvedimento da parte del gruppo del Popolo della Libertà, rafforzata dalle considerazioni svolte dal Ministro della giustizia in occasione della seduta di ieri della Commissione Giustizia.
Pur associandosi alle preoccupazioni manifestate dal deputato Fluvi e, per quanto riguarda le modalità di copertura, dal deputato Comaroli, preannuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo una valutazione contraria sul complesso del decreto-legge, sia in quanto le misure in esso contenute appaiono del tutto insoddisfacenti nel merito, sia in quanto le modalità di copertura dei relativi oneri determineranno una decurtazione delle risorse per la destinazione di una quota dell'otto per mille in favore dello Stato, con conseguente riduzione degli interventi per la salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico, che dovrebbe invece essere maggiormente tutelato, in quanto costituisce una ricchezza fondamentale per il futuro del Paese.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tea ALBINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, il testo unificato delle proposte di legge C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
L'articolo 1 sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, prevedendo che gli sgravi contributivi (consistenti nella riduzione a zero delle aliquote contributive ed assistenziali) previsti dal comma 3 del medesimo articolo 4 in favore delle cooperative sociali che impiegano persone svantaggiate, tra cui le persone detenute o internate, anche ammesse alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione, se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno,

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ovvero per un periodo di ventiquattro mesi, qualora il detenuto non abbia beneficiato di tali misure.
La vigente formulazione del comma 3-bis prevede che gli sgravi contributivi sopra richiamati si applicano per i soli sei mesi successivi alla cessazione della detenzione.
L'articolo 2 sostituisce invece l'articolo 2 della legge n. 193 del 2000, al fine di estendere l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dal già citato articolo 4, commi 3 e 3-bis, della legge n. 381 del 1991, alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione, o al lavoro all'esterno degli istituti di pena.
La norma precisa che l'estensione del beneficio riguarda i soli contributi dovuti per tali soggetti e che la definizione del loro trattamento retributivo, il quale non deve comunque essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario, è effettuata mediante convenzioni con l'amministrazione penitenziaria.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia l'articolo 3, il quale sostituisce l'articolo 3 della richiamata legge n. 193 del 2000 con tre articoli, relativi ai crediti d'imposta riconosciuti per incentivare l'attività lavorativa dei detenuti.
La nuova formulazione dell'articolo 3, riconosce, al comma 1, un credito d'imposta in favore delle cooperative sociali accreditate e delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla detenzione (la norma, per mero errore materiale, utilizza il termine «determinazione»), ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate mensile, in misura pari ad almeno 1.000 euro per ogni lavoratore assunto.
Il comma 2 specifica che, per i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.
Il comma 3 prevede che il credito d'imposta sia concesso nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione, o del lavoro all'esterno, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi, qualora il detenuto non abbia beneficiato delle predette misure.
In merito alla formulazione del comma 3 segnala l'opportunità di chiarire esplicitamente (come fa il secondo periodo dell'attuale formulazione dell'articolo 3) che la previsione ivi contenuta, relativa all'applicazione del credito d'imposta nel periodo successivo alla cessazione della detenzione, costituisce una fattispecie aggiuntiva rispetto a quella indicata dal comma 1 dell'articolo.
Il comma 4 rinvia alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 del regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti, di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2002, n. 87.
Al riguardo ricorda che l'articolo 2 del predetto regolamento prevede l'applicazione del credito d'imposta anche alle imprese che svolgono attività di formazione con detenuti internati o ammessi al lavoro all'esterno. L'articolo 3 subordina l'agevolazione al fatto che le imprese assumano i predetti soggetti con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni e corrispondano loro un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. L'articolo 5 specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, non è rimborsabile e non è cumulabile con altri benefìci.

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Le modifiche proposte dalla nuova formulazione dell'articolo 3 rispetto al testo vigente dell'articolo riguardano innanzitutto l'incremento della misura del beneficio, che passa da 516 (secondo quanto indicato dall'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 87 del 2002) a 1.000 euro mensili.
Inoltre si estende la durata del beneficio, nel caso di applicazione dopo la cessazione della detenzione, che attualmente è fissata in 6 mesi: in particolare, il beneficio spetta per 12 o 24 mesi a seconda che si assumano, rispettivamente, ex detenuti che abbiano beneficiato delle misure alternative o del lavoro esterno ovvero ex detenuti o ex internati presso istituti penitenziari.
La nuova norma amplia altresì l'ambito di applicazione del beneficio, in quanto il diritto all'agevolazione è riconosciuto, oltre che ai soggetti detenuti o internati o ammessi al lavoro all'esterno (sempre ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento), anche in caso di assunzione di soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione presso gli istituti penitenziari.
Il nuovo articolo3-bis della legge n. 193 introduce un credito mensile d'imposta in favore delle imprese che affidino a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi «costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti», sia all'interno sia all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza.
La disposizione specifica che il credito d'imposta è concesso «in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata».
Il nuovo articolo3-ter della citata legge n. 193 introduce un credito d'imposta, sempre su base mensile, per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscano in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
In merito a tali previsioni rileva come le disposizioni di cui ai nuovi articoli 3-bis e 3-ter risultino formulate in termini piuttosto generici, e non indichino con precisione l'oggetto del credito d'imposta, né le condizioni per la fruizione dello stesso.
Rientra negli ambiti di competenza della Commissione Finanze anche l'articolo 4, il quale, sostituendo l'articolo 4 della citata legge n. 193 del 2000, prevede che «le modalità» e l'entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter della stessa legge n. 193, come sostituiti o introdotti dal provvedimento, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto del limite minimo di 1.000 euro di ammontare del credito d'imposta stabilito dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 193.
Sullo schema di decreto si prevede l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
In merito alla formulazione della disposizione segnala l'opportunità di prevedere che il decreto interministeriale sia adottato dal Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stante il contenuto eminentemente tributario del provvedimento, nonché di specificare che il predetto decreto definisce le modalità di fruizione del credito d'imposta.
Non considera inoltre chiaro il motivo per il quale si ritiene necessario prevedere l'emanazione di un decreto interministeriale in materia ogni anno, atteso che la continua modifica della disciplina relativa potrebbe costituire un ostacolo all'effettiva fruibilità dell'agevolazione.
L'articolo 5 inserisce due nuovi articoli dopo l'articolo 5 della più volte richiamata legge n. 193.
Il nuovo articolo 5-bis prevede, al comma 1, l'accreditamento presso il Ministero della giustizia, in un registro apposito, dellecooperative sociali che assumono

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lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, evidenzia come il comma 2 preveda che il credito d'imposta previsto dall'articolo 3 della legge n. 193 sia «suddiviso in parti uguali» tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.
In merito alla formulazione del comma 2 segnala come non risulti chiaro in che modo si intenda suddividere il credito d'imposta tra tali due categorie di beneficiari, in assenza di un meccanismo di previa prenotazione - autorizzazione alla fruizione del beneficio. Inoltre segnala l'opportunità di chiarire che il riparto riguarda le cooperative sociali accreditate le quali assumano i lavoratori, al fine di assicurare l'assoluta coerenza della norma con quella del comma 1 dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 3 del provvedimento.
Sotto un profilo redazionale rileva comunque l'opportunità di ricollocare la disposizione nel corpo del nuovo articolo 3 della legge n. 193.
Il comma 3 consente agli enti pubblici, anche economici, e alle società di capitali a partecipazione pubblica, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro istituito dal comma 1 presso il Ministero della giustizia, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. La norma subordina l'applicazione della previsione alla condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.
Ai sensi del comma 4 le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il nuovo articolo 5-ter della legge n. 193 del 2000, il quale riconosce alle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, l'applicazione, «per le attività affidate», di un'aliquota IVA agevolata stabilita nella misura del 4 per cento «o nella diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia», comunque in misura non inferiore al 4 per cento.
In merito alla formulazione della disposizione rileva come anche tale norma appaia formulata in termini non del tutto perspicui, in quanto l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata potrebbe, casomai, riguardare le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dalle cooperative sociali o dalle altre imprese cui le amministrazioni pubbliche affidino lo svolgimento di attività produttive svolte all'interno degli istituti penitenziari che costituiscono occasioni di inserimento lavorativo per detenuti. In tale ambito appare comunque opportuno rinviare la definizione delle modalità attuative ad un atto di normativa secondaria.
Inoltre evidenzia come non sia possibile, per il legislatore nazionale, prevedere autonomamente una riduzione dell'aliquota IVA, la quale è definita in termini tassativi dal legislatore comunitario: occorrerebbe pertanto stabilire, quantomeno, che l'attuazione della normativa sia subordinata alla previa autorizzazione degli organi comunitari, anche per quanto riguarda la sua compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

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L'articolo 6 stabilisce che «l'amministrazione», presumibilmente da intendersi come l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti, per favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari.
L'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, stabiliti nel limite di spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
In merito a tale disposizione segnala come l'indicazione del limite di spesa abbia carattere solo previsionale, e non sia indicato come si intenda assicurare il rispetto di tale limite per quanto riguarda la fruizione dei crediti d'imposta previsti dal provvedimento, in quanto non si prevede alcun meccanismo di previa prenotazione - autorizzazione alla fruizione di tali benefici, che segnali l'eventuale superamento del limite stesso e ne interrompa l'utilizzabilità.
A tale onere si provvede parzialmente utilizzando, quanto a 3.077.000 euro, le risorse già disponibili per il finanziamento della legge n. 193 del 2000, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, e, quanto a 3.423.000 euro, le risorse derivanti dal Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione della presenza nel provvedimento di alcuni aspetti problematici per i profili di competenza della Commissione Finanze, che è necessario approfondire anche acquisendo l'avviso in merito del Governo, propone, concorde la Commissione, di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Testo unificato C. 4116 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola e C. 4455 Di Pietro, recante disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
Il provvedimento, che si compone di un articolo unico, stabilisce, al comma 1, che nel triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie), nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, utilizzano per il proprio fabbisogno di personale le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento

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di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime.
Le amministrazioni pubbliche, comprese le Agenzie fiscali, che non dispongano di graduatorie utili possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate: tali amministrazioni attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e che esso non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato.
La disposizione fa inoltre salve le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, e prevede che il Dipartimento della funzione pubblica rediga un elenco delle graduatorie vigenti pubblicandolo sul proprio sito istituzionale.
In connessione con le previsioni del comma 1, il comma 2 proroga fino al 31 dicembre l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003. Inoltre la disposizione detta un articolato regime, sostanzialmente volto a favorire il completo esaurimento delle graduatorie dei concorsi già svolti. In particolare si prevede che, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, provvedano al reclutamento dei vincitori di concorso e che, limitatamente al biennio 2012-2013, esse debbano attingere agli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità.
Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti deve avvenire in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti.
Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, esse sono tenute a trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle loro graduatorie vigenti e ad adottare le misure necessarie per attuare i principi di cui ai commi 1 e 2 del provvedimento, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche.
Ai sensi del comma 3 il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre 2013, una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni del provvedimento, nonché dei vincitori e degli idonei dei concorsi.
Il comma 4 introduce, a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'obbligo, per tutte le tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le agenzie, di reclutare i dirigenti e le figure professionali comuni mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.
Tali concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno di personale esistente presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso - concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
La disposizione specifica che le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore a 200 unità, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo

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a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.
Ai sensi del comma 7, i bandi dei concorsi unici di cui al comma 4 possono prevedere un contributo di ammissione a carico di ogni singolo candidato, in misura non superiore ai 10 euro.
In deroga all'obbligo introdotto dal comma 4, il comma 5 prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Al riguardo ricorda come la disposizione richiamata del decreto legislativo n. 165 del 2001 preveda che le singole amministrazioni avviino le loro procedure di reclutamento sulla base di un meccanismo di programmazione triennale e che le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore a 200 unità, possono avviare le predette procedure solo previa emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 6 consente alle regioni e agli enti locali di aderire alla ricognizione del fabbisogno di personale svolto dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del comma 4, prevedendo in tal caso che i predetti enti siano tenuti ad attingere alle graduatorie dei concorsi unici, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni vigenti nei loro confronti.
Il comma 8 affida al Dipartimento della funzione pubblica il compito di garantire, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, la diffusione di tutte le informazioni utili sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
Il comma 9 reca una serie di novelle all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia.
In particolare, la lettera a) precisa che il corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'accesso alla predetta qualifica deve avvenire per titoli ed esami.
La lettera b) sostituisce il comma 3 del citato articolo 28, relativo ai titoli di accesso al predetto corso-concorso.
Rispetto alla vigente formulazione della norma si specifica che le modalità di accesso sono stabilite con regolamento ministeriale da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Inoltre si prevede che al corso-concorso possono essere ammessi soggetti muniti di laurea, eliminando invece le previsioni che contemplano tra i titoli anche i titoli post- laurea rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private riconosciute.
È mantenuta la possibilità di accedere al corso - concorso per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, mentre tale possibilità viene eliminata per i dipendenti di strutture private.
La lettera c) sostituisce invece il comma 4 dell'articolo 28, relativo allo svolgimento del corso - concorso.
Rispetto alla previsione vigente, che stabilisce la durata del corso in dodici mesi, cui fa seguito, previo esame, un semestre di applicazione dei partecipanti presso amministrazioni pubbliche o private, la nuova formulazione definisce la durata in diciotto mesi, comprensivi di un periodo di applicazione che potrà avvenire, oltre che presso amministrazioni pubbliche o private, anche presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate con regolamento governativo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

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Viene meno l'esplicita previsione secondo cui al termine del corso i partecipanti sono sottoposti ad un esame - concorso finale.
Rimane invece ferma la previsione secondo cui ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
La lettera d) integra la lettera a) del comma 5 dell'articolo 28, innalzando dal 30 al 50 per cento la quota minima di posti di dirigente cui si accede mediante il corso-concorso.
Il comma 10 autorizza il Governo a modificare il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, al fine di adeguarne il contenuto alle modifiche recate dal provvedimento alla normativa in materia.
Complessivamente, segnala come l'unico profilo di interesse per la Commissione Finanze riguardi l'applicabilità delle norme di cui ai commi da 1 a 8 all'amministrazione finanziaria, comprese le Agenzie fiscali.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).
Audizione del Dottor Gianluca De Candia, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Gianluca DE CANDIA, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV) e Alberto FLUVI (PD), ai quali replicano Gianluca DE CANDIA, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing, e Beatrice TIBUZZI, Responsabile Relazioni istituzionali, Vigilanza, Studi e Statistiche dell'Associazione Italiana Leasing.

Pone un quesito il deputato Cosimo VENTUCCI (PdL), al quale risponde Gianluca DE CANDIA, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing.

Interviene il deputato Ignazio ABRIGNANI (PdL), al quale replicano Gianluca DE CANDIA, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing, e Beatrice TIBUZZI, Responsabile Relazioni istituzionali, Vigilanza, Studi e Statistiche dell'Associazione Italiana Leasing.

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Gianfranco CONTE, presidente, pone alcune domande cui risponde Gianluca DE CANDIA, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing.

Dopo alcune considerazioni di Giampaolo FOGLIARDI (PD) interviene Gianluca DE CANDIA, Direttore generale dell'Associazione Italiana Leasing.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il dottor De Candia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.