CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2012
603.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 7 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 6 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Nicola MOLTENI (LNP) coglie l'occasione per rivolgere alla relatrice Ferranti le scuse dell'onorevole Volpi per alcune parole pronunciate nella seduta di ieri che potrebbero risultare offensive. Precisa che il collega Volpi avrebbe voluto scusarsi personalmente, ma è impossibilitato a partecipare alla seduta.

Donatella FERRANTI, relatore, ringrazia l'onorevole Nicola Molteni, ritenendo comunque che sia stata la stanchezza dovuta al prolungarsi della seduta a determinare qualche comprensibile situazione di tensione.

Federico PALOMBA (IdV) propone al gruppo della Lega di ritirare l'emendamento

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soppressivo Nicola Molteni 2-bis.60, al fine di poter valutare la possibilità di apportare modifiche condivise alla disposizione in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicola Molteni 2-bis.60 e 2-bis.61.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda di avere ritirato, nella seduta di ieri, il proprio emendamento aggiuntivo 2-bis.10.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 2-bis.9, volto a sopprimere la disposizione che autorizza a visitare le camere di sicurezza senza alcuna autorizzazione i medesimi soggetti indicati dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, in materia di visita delle carceri.

Guido MELIS (PD) dichiara di non condividere l'emendamento Di Pietro 2-bis.9, ricordando che si sono verificati, anche in Sardegna, casi eclatanti di violazione dei diritti umani, tali da giustificare la norma in questione. Ritiene, anzi, che sarebbe opportuno identificare dei soggetti che garantiscano i diritti delle persone custodite nelle camere di sicurezza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Nicola Molteni 2-bis.62 e Di Pietro 2-bis.9.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 2-ter.61, volto a sopprimere l'articolo 2-ter.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Nicola Molteni 2-ter.60 e Di Pietro 2-ter.61.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 3.8, volto a rendere più efficaci le disposizioni di cui all'articolo 3, prevedendo, tra l'altro, l'estensione della soglia di pena detentiva per l'accesso alla detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199 del 2010. Dichiara comunque di ritirare l'emendamento per le ragioni più volte esposte nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO sottolinea come gli emendamenti Bernardini 3.8 e Nicola Molteni 3.60 riguardino dei temi di grande interesse per il Governo, che tuttavia debbono più opportunamente essere esaminati nell'ambito di provvedimenti diversi da quello in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.66 volto a sopprimere la norma che estende la soglia di pena detentiva per l'accesso alla detenzione domiciliare. Ricorda, infatti, come da parte del gruppo della Lega vi sia sul punto una preclusione insuperabile. Ringrazia il sottosegretario per la manifestazione di interesse per l'emendamento 3.60, ma ritiene che occorresse una presa di posizione più decisa che portasse all'approvazione dello stesso.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce come l'articolo 3 costituisca una delle principali ragioni della contrarietà del gruppo dell'Italia dei Valori al provvedimento, poiché la disposizione contiene a suo giudizio un indulto mascherato. Precisa come su questa ratio si basano gli emendamenti del gruppo dell'Italia dei Valori riferiti all'articolo 3.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 3 non risolvano alcun problema, comportando anzi l'impunità di fatto per reati anche rilevanti. Si tratta, a suo parere, di un indulto mascherato che il Governo «tecnico» in carica vuole fare approvare, confidando di non doverne rispondere ai cittadini.

Donatella FERRANTI, relatore, rileva come le questioni sollevate dai colleghi siano molto rilevanti e che probabilmente occorrerebbe un intervento organico sulle

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norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative al carcere, auspicando che la Commissione possa intraprendere questo percorso. Quanto alle critiche sull'ampliamento della soglia di pena detentiva per l'accesso alla detenzione domiciliare, ricorda come la legge di riferimento sia stata voluta dal precedente Governo e come i primi dati sulla sua applicazione dati ne dimostrano l'efficacia.

Rita BERNARDINI (PD) sottolinea come le carceri italiane siano luoghi dove avvengono gravissime violazione dei diritti umani, dei veri e propri luoghi di tortura. Occorre quindi intervenire subito, come già affermato dal Presidente della Repubblica e, più di recente, anche dal Ministro Severino e dal Presidente del Senato. A suo giudizio sarebbero quindi necessari interventi ben più energici di quelli previsti dal provvedimento in esame e, in particolare, un'amnistia.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato assunto l'impegno di concludere l'esame degli emendamenti entro le ore 10.30.

Federico PALOMBA (IdV) evidenzia come la drammatica situazione delle carceri non sia una novità, anche se sembra che qualcuno se sia reso conto solo da poco tempo. Data la situazione, ritiene evidente che non sia corretto né tagliare fondi né procedere ad amnistie o peggio ancora a forme di indulto mascherati.

Luigi VITALI, relatore, ricorda il dovere dello Stato di perseguire i reati, ma anche il dovere di garantire il rispetto dei diritti dei detenuti. Oggi nei Paesi occidentali, ed in particolare in Italia, vi è una difficoltà a garantire questi diritti. Il provvedimento in esame, per quanto non risolutivo, sembra andare nella giusta direzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicola Molteni 3.60, gli identici emendamenti Nicola Molteni 3.66 e Di Pietro 3.1, nonché l'emendamento Di Pietro 3.2.

Rita BERNARDINI (PD) ritira il proprio emendamento 3.9.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che dall'emendamento Nicola Molteni 3.85 all'emendamento Nicola Molteni 3.69, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Ricorda che in questi casi il Presidente della Commissione, per motivi di economia procedurale, può porre in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originario e quello che più vi si avvicina ed eventualmente un numero di emendamenti intermedi. Qualora tali emendamenti risultino respinti, si intenderanno respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie, mentre in caso di approvazione di uno degli emendamenti saranno posti conseguentemente in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie. Nel caso di specie porrà in votazione i due emendamenti all'inizio ed alla fine della serie a scalare. Pone quindi in votazione prima l'emendamento Nicola Molteni 3.85 e quindi l'emendamento Nicola Molteni 3.69.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 3.85 e 3.69, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie; respinge altresì gli emendamenti Nicola Molteni 3.67, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64 e 3.68.

Rita BERNARDINI (PD) illustra i propri emendamenti 3.10 e 3.11, e li ritira ribadendo l'esigenza prevalente di approvare il provvedimento senza modifiche.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 3.3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, respinge altresì

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l'articolo aggiuntivo Nicola Molteni 3.01 e gli emendamenti Nicola Molteni 3-bis.62, 3-bis.60 e 3-bis.61.

Nicola MOLTENI (LNP) illustra il proprio emendamento 3-bis.63 e ne raccomanda l'approvazione, rinnovando al Governo la richiesta di chiarire il senso e la portata dell'articolo 3-bis e, in particolare, della data ivi prevista del 1o luglio 1988, che appare incomprensibile.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO dichiara di condividere le perplessità dell'onorevole Nicola Molteni, ricordando peraltro come la disposizione sia stata inserita dal Senato su iniziativa parlamentare.

Nicola MOLTENI (LNP) ritiene che la risposta del rappresentante del Governo sia del tutto insoddisfacente e tale da rafforzare il sospetto che dietro la norma in questione si celi qualche interesse particolare.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO dichiara di non poter conoscere quali siano gli eventuali obiettivi non manifesti di chi ha elaborato la norma, potendosi solo limitare ad osservare che la data nella stessa indicata è quella dell'approvazione del codice di procedura penale.

Luigi VITALI, relatore, precisa come anche i relatori si sentano indignati per l'introduzione nel testo di una norma come quella dell'articolo 3-bis. Tuttavia, per le ragioni già precisate, ritiene che sia prevalente l'esigenza di approvare senza modifiche il provvedimento, al fine di evitarne la decadenza. Ritiene, comunque, che sarebbe assolutamente opportuno un intervento normativo successivo che incida sulla norma in questione. In tal senso preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che l'articolo 3-bis sia assolutamente lineare e condivisibile, essendo ispirato ad un principio di civiltà giuridica secondo cui chi sia stato ingiustamente detenuto sia poi risarcito anche qualora la sentenza sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Federico PALOMBA (IdV) osserva come l'introduzione della norma in questione sia imputabile ai due partiti maggiori, che l'hanno approvata al Senato, ritenendo, quindi, che i colleghi appartenenti i predetti partiti, quali li stessi relatore, dovrebbero tenere presente questo fatto ed assumere una chiara e precisa posizione al riguardo.

Donatella FERRANTI, relatore, esprime serie perplessità sull'articolo 3-bis, con particolare riferimento al previsto effetto retroattivo che determinerà la riapertura dei termini relativi a molti processi. Ricorda d'altra parte come molti ritengano che lo stanziamento di 5 milioni di euro previsto nella norma potesse essere più utilmente destinato a supporto delle esigenze delle forze dell'ordine e della polizia penitenziaria, anche in considerazione dei nuovi compiti attribuiti dal provvedimento in esame. Come anticipato dal collega Luigi Vitali, ritiene che l'esigenza di approvare il provvedimento nel suo complesso sia comunque prevalente rispetto a quella di superare le criticità del solo articolo 3-bis, per quanto esprima l'auspicio che successivi interventi legislativi possano apportare le dovute correzioni. Ricorda, infine, come il Ministro della giustizia abbia comunque dato una risposta ai quesiti posti dai colleghi del gruppo della Lega, precisando come la data indicata nella norma in esame sia quella del varo di codice di procedura penale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la previsione della data del 1o luglio 1988 sia priva di qualsiasi giustificazione.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che la disposizione di cui all'articolo 3-bis sia del tutto inaccettabile, così come il comportamento del Governo che, astenendosi

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dall'esplicarne la ratio, dimostra di mancare gravemente di rispetto al Parlamento. Osserva, peraltro, come il Parlamento si dimostri pavido ed indeciso di fronte a gravissime lesioni delle sue prerogative.

Nicola MOLTENI (LNP) avverte che il gruppo della Lega non è disposto a tollerare ulteriormente il comportamento omertoso del Governo. Preannuncia, quindi, la presentazione di una relazione di minoranza in Assemblea sul provvedimento in oggetto e dichiara che il gruppo della Lega ha deciso di abbandonare i lavori della Commissione Giustizia.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver preso atto che i commissari del gruppo della Lega hanno abbandonato l'aula della Commissione, dà la parola al sottosegretario Mazzamuto che ne ha fatto richiesta.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO ribadisce che il Governo, per le ragioni più volte esposte, non può esprimere un parere favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 3-bis. Ciononostante è pienamente consapevole delle problematiche poste dalla norma ed assume il formale impegno ad un ripensamento della stessa, che potrà concretizzarsi dopo l'approvazione definitiva del provvedimento. Di fronte a questa situazione, non ritiene che il comportamento della Lega sia particolarmente brillante.

Rita BERNARDINI (PD) osserva che, se il principio alla base dell'articolo 3-bis è condiviso, l'esame della sua proposta di legge C. 3158 in tema di applicabilità retroattiva dell'istituto dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione potrebbe essere l'occasione per una puntuale definizione della materia, eliminando incomprensibili limitazioni temporali e, per ridurre l'eccessivo impatto economico-finanziario, introducendo requisiti soggettivi relativi ai destinatari.

Federico PALOMBA (IdV) dopo avere ribadito come, a suo giudizio, la responsabilità della norma in questione sia dei partiti che l'hanno voluta ed approvata, pur rilevando la grave violazione delle prerogative di questo ramo del Parlamento, precisa che l'Italia dei Valori non abbandonerà i lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in seguito all'abbandono dei lavori della Commissione da parte dei commissari del gruppo della Lega Nord, gli emendamenti presentati da costoro non saranno posti in votazione ritenendo che vi abbiano rinunciato. Per mancanza dei presentatori non saranno altresì posti in votazione gli emendamenti Tempestini 3-ter.1 e Miotto 3-ter.2 ritenendo che vi abbiano rinunciato. Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento rimasto.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 4.1.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo sarà trasmesso alla Commissioni per i pareri di competenza. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 13 di oggi.

La seduta termina alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.50.

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DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Giulia BONGIORNO, presidente, dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni, avvertendo che la Commissione Bilancio esprimerà il parere all'Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNP) ricorda come il gruppo della Lega abbia condotto un'opposizione molto dura, che si è spinta fino all'abbandono dei lavori della Commissione, contro un provvedimento che considera inutile per quanto concerne la soluzione del problema del sovraffollamento delle carceri e dannoso perché riduce la sicurezza dei cittadini, introducendo una forma di indulto mascherato. Auspica che il Governo, che è apparso silente e omertoso, intenda quantomeno rimediare all'introduzione della disposizione, assolutamente inaccettabile, di cui all'articolo 3-bis del provvedimento, introdotta al Senato in seguito all'approvazione di una proposta emendativa a prima firma del senatore Lusi. A tale proposito osserva come il parere condizionato della I Commissione ponga, sull'articolo 3-bis, le stesse questioni sollevate dal gruppo della Lega Nord.
Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori di riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame. Ribadisce, inoltre, che presenterà una relazione di minoranza in Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV) dopo avere annunciato il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori di riferire in senso favorevole, si limita ad evidenziare come il tempo a disposizione della Camera per l'esame del provvedimento sia del tutto incongruo.

Rita BERNARDINI (PD) ribadisce come per i Radicali il provvedimento sia troppo debole ed inefficace, essendo ben altri, come ha più volte chiarito, gli interventi che sarebbero necessari per affrontare seriamente il problema del sovraffollamento delle carceri. Ciononostante, tenuto conto di talune novità non trascurabili presenti nel provvedimento e dell'effetto, seppure minimo, che questo produrrà in termini di riduzione del numero dei detenuti, annuncia il voto favorevole sul conferimento del mandato ai relatori di riferire in senso favorevole.

Giancarlo LEHNER (PT) evidenzia come rientri nella natura del Governo «tecnico» decidere con speditezza e risolutezza, anche se questo può determinare delle frizioni con la politica. Ritiene quindi coerente con il voto di fiducia espresso dal proprio gruppo al Governo in carica esprimere il voto favorevole sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole.

Anna ROSSOMANDO (PD) preannuncia, a nome del gruppo del PD, il voto favorevole sul conferimento del mandato ai relatori di riferire in senso favorevole. Per quanto il provvedimento non sia privo di problematiche e criticità, ritiene che nel Paese esistano alcune emergenze, come quella delle carceri, che devono essere affrontate con il necessario realismo. Sottolinea, infine, come nei pareri espressi dalle Commissioni vi siano dei rilievi degni di una approfondita analisi da parte dei relatori e del Governo.

Luigi VITALI (PDL), relatore, ricorda come il provvedimento presenti luci ed ombre e come i relatori abbiano cercato di evidenziarne gli aspetti positivi, senza peraltro tacere le perplessità. Esprime quindi l'auspicio che l'iter di approvazione possa proseguire senza ostacoli e che possano essere superati i rilievi presenti in alcuni pareri delle Commissioni.

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Enrico COSTA (PdL) sottolinea come il gruppo del PdL non abbia presentato proposte emendative perché ritiene che non vi siano disposizioni migliorabili, ma perché ha inteso in questo modo accelerare i tempi di approvazione di un provvedimento che presenta anche elementi di continuità con provvedimenti del precedente Governo. Osserva come al Senato siano state apportate delle modifiche tramite l'approvazione di emendamenti che, se presentati alla Camera, sarebbero stati dichiarati inammissibili. Auspica che con questo provvedimento il Parlamento abbia iniziato un percorso che porti anche ad una riforma delle misura cautelari personali. Preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole.

Roberto RAO (UdCpTP) dopo avere dichiarato il voto favorevole sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame, ricorda come anche l'UdC non abbia presentato proposte emendative. Auspica che l'esame del provvedimento possa proseguire senza inutili battaglie propagandistiche e tenendo presente che la situazione delle carceri è assolutamente intollerabile e impone un ritorno alla legalità e alla civiltà. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori e per la loro disponibilità, osservando altresì come il gruppo della Lega, fatta eccezione per alcuni estremismi, abbia comunque sollevato delle questioni di interesse.

Angela NAPOLI (FLpTP) esprime perplessità sul parere condizionato espresso dalla I Commissione, tenuto conto che tale parere è stato verosimilmente approvato dalla stessa maggioranza che al Senato ha introdotto l'articolo 3-bis. Sottolinea, in particolare, come l'introduzione della predetta norma sia il frutto di una iniziativa parlamentare e non del Governo. Pur mantenendo le perplessità da lei evidenziate nel corso dell'esame, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Donatella Ferranti e Luigi Vitali, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
C. 4933 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che oggi la Commissione inizia l'esame del disegno di legge n. 4933, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, il cui termine di conversione scade il 20 febbraio prossimo.
In ragione di tale scadenza, il provvedimento è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Ciò significa che la Commissione per rispettare tale data, che è quasi obbligata se si vuole dare alla Camera almeno la possibilità di modificare il testo e quindi di trasmetterlo al Senato, dovrebbe concludere l'esame entro giovedì prossimo,

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avendo acquisito i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni competenti.
Considerato che il provvedimento è stato approvato solo giovedì, trasmesso alla Camera e quindi assegnato alla Commissione giustizia solo ieri, è evidente che i tempi di esame sono veramente ristretti, se non addirittura, come evidenziato all'unanimità dai gruppi nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, azzerato alla luce dell'entità della portata normativa del testo, che peraltro incidono in maniera rilevante sulla materia della composizione delle crisi da sovraindebitamento, che per tanto tempo è stata all'esame della Commissione per essere poi disciplinata dalla legge n. 3 del 2012.
Si è ritenuto nella predetta riunione, al fine di salvaguardare le prerogative della Camera, di sopprimere tutti gli articoli del decreto relativi a tale materia, lasciando quindi unicamente gli articoli da 13 a 16, tra i quali vi è anche la proroga dei giudici onorari.
La particolarità della situazione ha determinato l'esigenza di affiancare alla relatrice, on. Cilluffo, il presidente della commissione e l'onorevole Contento, quale esponente del maggior gruppo in Parlamento.
Dà quindi la parola all'onorevole Cilluffo e successivamente all'onorevole Contento

Francesca CILLUFFO (PD), relatore, con riferimento all'iter del provvedimento in Senato, osserva come il 22 dicembre 2011 sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Il decreto legge si divideva in due capi.
Il decreto-legge 212/2011 viene emanato al fine di rimediare a gravi situazioni di sovraindebitamento che colpiscono soggetti non sottoponibili alle ordinarie procedure concorsuali. Situazioni che nell'attuale contesto di crisi economica sono di molto aumentate. Preme infatti ricordare che un recente studio realizzato dal Forum ANIA-Consumatori insieme all'Università degli studi di Milano, intitolato «La vulnerabilità economica delle famiglie», ha evidenziato come il 94 per cento delle famiglie sia in condizioni di debolezza economica e il 24 per cento abbia difficoltà nelle spese impreviste.
Il Capo I era relativo alla materia del cosiddetto «sovra indebitamento» e si rivolgeva a due categorie di soggetti colpiti dal sovraindebitamento: 1) debitore generico non in grado di adempiere alle obbligazioni contratte; 2) il consumatore, inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Era previsto un accordo tra debitore e creditori (almeno il 70 per cento per il debitore generico ed il 50 per cento per i consumatori) raggiunto con l'intervento di organismi di composizione della crisi appositamente creati. L'accordo necessitava di omologa da parte del Tribunale per produrre effetti, che potevano consistere nella dilazione dei termini di pagamento, nella cessione dei beni o nella stipulazione di nuovi mutui per adempiere ai debiti precedenti, ed in alcuni casi era prevista la nomina di un fiduciario o di un liquidatore per raggiungere il risultato. Risultato che, tuttavia, non portava mai alla esdebitazione del debitore.
Il decreto-legge originario riprendeva in larga parte quanto già contenuto nell'atto senato 307-B ovvero un disegno di legge parlamentare sulla medesima materia che, al momento dell'assegnazione del decreto legge al Senato nel dicembre 2011 era in terza lettura.
Il disegno di legge 307-B (ex atto Camera 2364) aveva già ricevuto alla Camera in II Commissione in sede legislativa il voto favorevole del gruppo PD (26 ottobre 2011).
Il Capo II recava invece una serie di modifiche alla disciplina del processo civile, al fine di ridurre il contenzioso civile, andando principalmente a modificare la legge sulla mediazione civile (decreto

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legislativo 28/2010) ed alcune norme del codice di procedura civile.
In particolare in relazione alla mediazione civile l'articolo 12 modificava la disciplina della mediazione (decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28), rendendo più veloce la sanzione nel caso di ingiustificata mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore (ordinanza pronunciata dal giudice alla prima udienza di comparizione invece che con la sentenza che definisce il giudizio).
Poiché il disegno di legge 307-B raccoglieva un ampio consenso della maggioranza, i gruppi parlamentari sono giunti ad un accordo inteso a favorire la rapida approvazione definitiva del disegno di legge n. 307-B, avente contenuto pressoché corrispondente al Capo I del decreto legge in esame. In questa parte del provvedimento d'urgenza, in effetti, il Governo aveva fatto confluire le disposizioni del disegno di legge n. 307, approvato dal Senato quasi tre anni prima, ed in seguito modificato dalla Camera. Il Capo I del decreto legge e il ddl 307-B erano sovrapponibili per quanto riguardava la parte relativa alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Entrambi i provvedimenti intendevano porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento di soggetti - persone fisiche ed enti collettivi - a cui non sono applicabili le disposizioni in materia di procedure concorsuali, e ai quali viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.
L'ordine degli interventi è stato il seguente:
a) Il 12 gennaio 2012 il presidente Berselli fece presente che era intendimento della Commissione, con l'accordo dell'Esecutivo, di approvare rapidamente, in sede deliberante, il disegno di legge n. 307-B e di procedere successivamente in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 212 alla eventuale modifica o correzione anche del testo di iniziativa parlamentare medio tempore pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
b) Il 17 gennaio 2012 il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Centaro, è stato approvato definitivamente in Commissione giustizia in sede deliberante. Trattandosi di una terza lettura in sede deliberante, il ddl è divenuto legge (legge 27 gennaio 2012, n. 3; entrata in vigore il 29 febbraio).
c) Il 1o febbraio 2012 l'accordo cui si è fatto cenno in apertura, si è concretizzato nell'approvazione, da parte della Commissione (a cui l'Aula aveva rinviato i soli articoli da 1 a 11), dell'emendamento 1.1000 (testo 2) che sostituisce i primi 11 articoli - quelli contenuti nel capo I del decreto-legge - con ventuno articoli che, dall'articolo 1 all'articolo 11-undecies, disciplinano le composizioni delle crisi da sovraindebitamento soltanto del consumatore, definito come dal codice del consumatore «persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta», nonché nella profonda modifica della legge 3/2012.
d) Il 2 febbraio 2012 l'Assemblea del Senato approva definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto legge come sopra modificato.

Occorre tuttavia chiarire il rapporto tra la nuova legge 3/2012 (Centaro) e il decreto legge così come modificato: il decreto legge contiene la disciplina specifica per il consumatore e si pone come normativa speciale rispetto a quella generale prevista dalla legge Centaro. Ovvero se l'impianto sostanziale della disciplina è il medesimo, il decreto-legge si differenzia per enucleare la situazione del debitore-consumatore all'interno della categoria generale del debitore non assoggettabile a fallimento; un'enucleazione che il testo dell'atto Senato n. 307-B non effettuava.
Per essere ancor più chiari sul punto, alla Commissione Giustizia del Senato il Governo ha proposto un emendamento, approvato, che sostituisce i primi undici articoli con ventuno articoli che disciplinano

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la composizione delle crisi del solo consumatore, mentre la legge Centaro si occupa del debitore in genere che non può essere assoggettato alle vigenti procedure concorsuali. Si conferma quindi l'idea che quella del decreto legge si pone come normativa speciale rispetto quella generale contenuta nel legge Centaro.
Al fine di armonizzare le due procedure l'emendamento 11.0.700 ha modificato la legge Centaro ed ha introdotto una sezione seconda contenente le norme relative alla liquidazione del patrimonio del debitore, una terza sezione sugli organismi di composizione della crisi e l'articolo 11-decies che prevede la vera e propria esdebitazione.
Una modifica rilevante apportata al Senato riguarda la natura dell'esito della procedura che nell'impianto originario era un «accordo» tra debitore e creditori, mentre ora è diventato un «piano» ossia un atto unilaterale del debitore; nella legge Centaro è rimasto l'accordo.
Inoltre, sempre anticipando delle considerazioni di carattere generale, si è regolato, sia nel decreto legge che nella legge Centaro, il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore e si è aggiunto l'articolo 11-decies (e 16 legge Centaro) portante la vera e propria «esdebitazione».
Anche la seconda parte del provvedimento è stata oggetto, in sede di conversione, di un approfondito esame da parte della Commissione giustizia. Per esempio, l'opportunità di una meditata riflessione sull'istituto della mediazione, che sarà oggetto di un atteso pronunciamento del giudice delle leggi, ha indotto la Commissione ad approvare l'emendamento 12.1 che, come si anticipava, ha soppresso l'articolo.
Passa quindi all'analisi del testo all'esame della Camera dei deputati così come risultante dalle modifiche apportate in Senato.
Il testo attualmente all'esame della Camera si compone complessivamente di 29 articoli.
Il Capo I è quello che ha subito maggiori modifiche nel corso dell'esame in Senato. Esso contiene le disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevedendo una disciplina che vuol porre rimedio a situazioni di indebitamento della persona fisica consumatore cui non sono applicabili le procedure concorsuali. Tutto ciò nell'ottica sia della deflazione del contenzioso civile derivante dall'attività di recupero forzoso dei crediti, che in quella di prendere atto delle condizioni di debolezza economica del consumatore e in particolare delle famiglie italiane.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni chiarendo che per «sovraindebitamento del consumatore» debba intendersi il una situazione di definitiva incapacità della persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
L'articolo 2 definisce i presupposti di ammissibilità della procedura di rientro dal sovraindebitamento. La proposta non è ammissibile: a) quando il consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) quando nei confronti del consumatore e stato adottato uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 8 per sanzionare il dolo o l'inadempienza del debitore; c) quando la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
Inoltre il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina sul fallimento).
L'articolo 3 specifica il contenuto dell'accordo (ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri). È altresì prevista una garanzia nei casi in cui i beni o i redditi

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del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano. In questo caso la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che fungano da garanti del piano. Nella proposta vanno indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
La proposta di accordo, l'elenco di tutti i creditori unitamente alla relazione di uno degli organismi di conciliazione sono depositati, secondo l'articolo 4, presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza.
L'articolo 5 stabilisce che l'omologazione dell'accordo sia effettuata da un giudice (Tribunale monocratico in Camera di Consiglio). La principale conseguenza dell'omologa è l'impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né sequestri conservativi, né acquistare diritti di prelazione.
L'articolo 6 chiarisce che per tre anni dalla omologazione dell'accordo i creditori non possono intraprendere cause individuali e che eventuali creditori subentrati successivamente alla stipula del Piano non possono procedere esecutivamente sui beni e i crediti oggetto del piano.
L'articolo 7 in materia di esecuzione del piano omologato specifica che il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate, qualora per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento.
L'articolo 8 reca disposizioni relative a revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione. La revoca è disposta d'ufficio dal giudice quando le obbligazioni assunte nel piano non vengano soddisfatte entro 90 giorni dalla scadenza o nel caso in cui si accerti che il debitore abbia compiuto, nel corso della procedura, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o se, in qualunque momento risulti che manchino le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta.
La cessazione degli effetti della omologazione è pronunciata dal giudice su istanza dei creditori al verificarsi di determinati presupposti.
La sezione II del Capo I è relativa alla liquidazione del patrimonio (articoli 9-11-octies) come procedura alternativa a quella della composizione della crisi in alcune ipotesi. Gli articoli fino all'11-octies disciplinano tutti i passaggi della procedura tramite la figura centrale del liquidatore.
L'articolo 9 stabilisce che, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il consumatore colpito da sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta, se non ha fatto ricorso alla procedura di sovra indebitamento nei cinque anni precedenti, o se c'è stata revoca o cessazione degli effetti dell'omologa.
Sono tuttavia esclusi dalla procedura di liquidazione alcune categorie di beni: a) i crediti impignorabili (545 del codice di procedura civile); b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile (La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.); d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
L'articolo 10 chiarisce le modalità di passaggio dalla procedura di rientro dal sovraindebitamento a quella di liquidazione.
L'articolo 11 stabilisce le caratteristiche del decreto di apertura della liquidazione che il giudice adotta. Il decreto conterrà: a) la nomina del liquidatore; b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore

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da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; c) le forme di pubblicità della domanda e del decreto; d) l'ordine di trascrizione del decreto a cura del liquidatore nei registri immobiliari o mobiliari; e) l'ordine di consegna o rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
I rimanenti articoli di questa sezione sono relativi all'inventario ed elenco dei creditori (il cui controllo spetta al liquidatore, articolo 11-bis), la domanda di partecipazione alla liquidazione (che è proposta dal creditore tramite ricorso, articolo 11-ter), alle modalità di predisposizione del progetto di stato passivo. (articolo 11-quater).
L'articolo 11-quinquies stabilisce che il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice. Il liquidatore è colui che detiene l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il giudice ha facoltà di sospendere la procedura di liquidazione con decreto motivato. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi. L'articolo 11-sexies dispone in materia di azioni del liquidatore.
L'articolo 11-septies e 11-octies dispongono in materia di beni, crediti e creditori sopravvenuti In particolare si chiarisce che ibeni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 9 non costituiscono oggetto della stessa, così come i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità della procedura sono esclusi dalla stessa.
L'articolo 11-novies stabilisce che potranno costituirsi organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati che saranno individuati da un decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione. Gli organismi di composizione saranno iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. A tali organismi spetterà sovraintendere alla predisposizione del piano, all'esecuzione dello stesso, verificano la veridicità dei dati contenuti nei documenti a supporto della richiesta o ove il giudice lo disponga possono svolgere le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione.
L'articolo 11-decies in materia di esdebitazione (trova un'affinità con l'articolo 16 della Legge Centaro) stabilisce che il consumatore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e non soddisfatti a condizione che abbia mostrato di cooperare alla procedura, non ne abbia usufruito negli otto anni precedenti alla domanda e non sia riconosciuto passibile di una delle sanzioni previste all'articolo 11-undecies.
L'articolo 11-undecies prevede poi delle sanzioni per il debitore, per gli organismi di composizione della crisi e per il liquidatore.
Come si anticipava, è stato infine approvato in Aula l'emendamento 11.0.700 (testo 2) della Commissione che apporta una serie di modifiche alla legge 3/2012 volte ad armonizzare la Legge Centaro al testo del decreto-legge in esame.
Le modificazioni apportate alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, dal comma 1 del presente articolo (11-bis) entrano in vigore il 29 febbraio. Quest'ultima disposizione si è resa necessaria per coordinare l'entrata in vigore della legge di conversione (21 febbraio) che sarebbe andato a modificare una legge non ancora entrata in vigore.

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Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva come il Capo II rechi disposizioni per l'efficienza della giustizia civile.
Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'articolo 12 del decreto-legge. Composta da un unico comma, la norma introduceva modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
L'articolo 13, comma 1, interviene sulle disposizioni del codice di procedura civile relative alle cause dinanzi al giudice di pace in cui le parti possono stare in giudizio personalmente.
In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 82 c.p.c. per elevare da 516,16 a 1.100 euro il valore soglia delle cause in cui le parti possono stare in giudizio personalmente davanti al giudice di pace.
Il testo iniziale dell'articolo 13 recava un aumento a 1.000 euro; l'ulteriore elevazione a 1.100 è frutto di un emendamento approvato dal Senato.
In riferimento a tali cause, la lettera b), modificando all'articolo 91 c.p.c., stabilisce che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
Il Senato ha, poi, introdotto un nuovo comma (1-bis) all'articolo 13 che - in materia di apertura delle successioni - novella l'articolo 769 del codice di rito civile relativo all'inventario.
Il nuovo comma 1-bis aggiunge all'articolo 769 c.p.c un ulteriore comma dopo il terzo con cui si stabilisce che l'istanza di inventario del defunto nel caso in cui non siano stati apposti i sigilli può essere avanzata, dalla parte che ne assume l'iniziativa, direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.
L'articolo 14 del provvedimento, sostituito dal Senato, abroga l'articolo 26 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011).
Tale ultima disposizione ha previsto misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile della Cassazione e delle Corti di appello. A tal fine ha introdotto la cosiddetta istanza di trattazione nei procedimenti civili pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 - per le quali non trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'articolo 47 della citata legge n. 69 - e in quelli pendenti davanti alle corti d'appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità.
In base all'articolo 26 previgente, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti ne chiede la trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso che la cancelleria avrebbe dovuto inviare a tal fine alle parti costituite, con l'avvertimento delle conseguenze di legge.
In tal caso il presidente dichiara l'estinzione del processo con decreto.
Le modifiche introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge all'articolo 26 della legge 183/2011 - norma quest'ultima, come detto, abrogata in sede di conversione al Senato - sono qui di seguito sintetizzate.
La lettera a), modificando il comma 1 dell'articolo 26, prevede che la disciplina dell'istanza di trattazione trovi applicazione nei procedimenti pendenti da oltre tre anni (in luogo dei due anni previsti dal testo originario) prima della data in vigore della legge di stabilità 2012 (1o gennaio 2012).
La stessa lettera a) elimina dal comma 1 dell'articolo 26 l'obbligo di invio alle parti costituite, da parte della cancelleria, dell'avviso relativo all'onere di presentare istanza di trattazione. Le impugnazioni in questione si intenderanno quindi decadute se nessuna delle parti dichiarerà, con apposita istanza da inviare perentoriamente entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, la persistenza all'interesse alla loro trattazione. L'istanza dovrà essere sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti, prevista dall'articolo 83 del codice di procedura civile, e autenticata dal difensore.

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La lettera b) sostituisce poi il comma 2 dell'articolo 26. Richiamando l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il nuovo comma 2 dell'articolo 26 prevede che il periodo di sei mesi di cui al precedente comma 1 non sia computato ai fini della ragionevole durata del processo.
La lettera c) introduce infine una modifica di coordinamento formale al comma 3 dell'articolo 26 che rimane invariato nella sostanza.
L'articolo 15 - non modificato nel corso dell'esame in Senato - dispone la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.
In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo sul giudice unico (n. 51/1998) - che a sua volta ha novellato l'ordinamento giudiziario - prorogando l'applicabilità delle disposizioni che consentono ai magistrati onorari di essere addetti al tribunale ordinario (GOT) e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario (VPO).
Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Il comma 2 interviene più specificamente sui giudici onorari il cui mandato era in scadenza al 31 dicembre scorso o avrebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2012. In entrambi i casi la proroga nelle funzioni opera fino a tutto il 31 dicembre 2012. Analiticamente, la disposizione: proroga al 31 dicembre 2012 i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2011 (e che non erano ulteriormente confermabili dell'ordinamento giudiziario); proroga a tutto il 31 dicembre 2012 i giudici di pace il cui mandato sarebbe scaduto entro il 31 dicembre 2012 (e per i quali non era consentita un'ulteriore conferma ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991).
La proroga opera a far data dal 1o gennaio 2012 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
L'articolo 16 è stato oggetto di modifiche da parte del Senato.
Il comma 1 novella l'articolo 14 della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), adeguandolo a talune disposizioni introdotte dalla medesima legge di stabilità (in particolare, l'introduzione del cosiddetto «sindaco unico») ed introducendo una disposizione di carattere transitorio.
Conseguentemente, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 - ora oggetto di una modifica soppressiva del Senato - sostituisce anche nel comma 9 del medesimo articolo 14 della stessa legge di stabilità il termine «sindaco» in luogo di «collegio sindacale». Tale comma prevede così che, a partire dal 1o gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il sindaco possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato, la cui struttura, unitamente alle modalità di attuazione di tale disposizione, verrà fissata con DM economia e finanze da emanarsi entro 90 giorni dal 1o gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità.
La successiva lettera b) introduce un nuovo comma 13-bis all'articolo 14 della legge 183/2011 che prevede la permanenza in carica dei collegi sindacali delle società a responsabilità limitata, nominati entro il 31 dicembre 2011, fino alla loro naturale scadenza deliberata dall'assemblea che li ha nominati. Sulla base delle modifiche introdotte dal Senato, a tale organo - anziché al sindaco - spetterà di redigere il bilancio semplificato delle società a responsabilità limitata.
Per le medesime esigenze di coordinamento, il comma 2 dell'articolo 16 inserisce la parola «sindaco» all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Dalla soppressione della sopracitata lettera a) è derivata, per analoghi motivi

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di coordinamento, la soppressione in sede di conversione al Senato anche del comma 2 dell'articolo 16.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI osserva, in primo luogo, come l'Italia sia l'unico Paese dell'Unione europea senza una disciplina relativa all'esdebitazione della persona fisica, che in caso di sovraindebitamento può trovarsi in una condizione analoga alla morte civile, intollerabile sotto il profilo del rispetto dei diritti civili. Partendo da questo presupposto, ritiene quindi che il Governo abbia seguito un percorso assolutamente rispettoso delle prerogative del Parlamento e del principio di leale collaborazione tra Governo e Parlamento, prendendo come base un testo parlamentare ormai consolidato che, tuttavia, prevedeva una soglia di soddisfazione dei creditori altissima, quasi irraggiungibile. Sono stati quindi previsti due complessi di discipline. Una prima parte della disciplina, specifica per il consumatore, è ispirato ad una logica diversa da quella della cosiddetta «Legge Centaro»: questa nuova disciplina si basa infatti sulla ragionevolezza delle scelte compiute ex ante, con la possibilità che il giudice conceda al soggetto sovraindebitato una «seconda possibilità». Si tratta di disposizioni pensate per soggetti con reddito non elevato, che in seguito ad alcune vicende avverse della vita quali, ad esempio, la perdita del lavoro o la separazione dal coniuge, possono trovarsi in serie difficoltà economiche che pregiudicano la capacità di soddisfare i bisogni elementari della persona fisica. L'altra parte della disciplina incide sul lavoro già svolto dalle Camere, che si è tradotto con l'approvazione della legge n. 3 del 2012, apportando delle modifiche che al Senato sono state concordate con il relatore e condivise dalla Commissione e dall'Aula. Si introduce, segnatamente, la possibilità della liquidazione dei beni e l'effetto esdebitativo, che deve ritenersi essenziale. Vi è quindi una parte di disciplina nuova ed autonoma ed una parte di coordinamento che si rimette alla valutazione di questa Commissione.

Cinzia CAPANO (PD) non ritiene corretto affermare che non esista in Italia una procedura per il cosiddetto «fallimento civile», atteso che la legge Centaro è applicabile a tutti i debitori, compresi i consumatori, che non siano assoggettabili alle procedure concorsuali. A suo giudizio, pertanto, non sussisteva alcun vuoto normativo che rendesse necessario l'intervento del Governo nella materia in questione.
Ritiene, inoltre, che il merito di tale intervento desti non poche perplessità poiché si tratta, a suo parere, di una disciplina che sembra tutelare più il creditore che il debitore. Non condivide, in particolare, che sparisca l'accordo e compaia il «piano»; che si attribuisca al creditore un potere che non aveva nella legge n. 3 del 2012, ovvero il potere di convertire la procedure di composizione del debito in una vera e propria liquidazione; che si sia introdotto il riferimento ai debiti contratti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ritenendo preferibile il criterio oggettivo riferito alla situazione di sovraindebitamento; che gli organismi di composizione possano essere enti privati, privi di adeguati controlli, confermandosi in tal modo una inaccettabile tendenza alla privatizzazione del conflitto giurisdizionale. Esprime inoltre forti perplessità sul coordinamento tra la disciplina in esame e quella della legge n. 3 del 2012.
Ritiene conclusivamente che la soluzione preferibile sia quella di sopprimere tutte le disposizioni del Capo I e del Capo I-bis.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che i tempi a disposizione non consentano assolutamente di esaminare in modo appropriato il provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli

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emendamenti alle ore 18 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.
C. 4866 Governo.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinate.