CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2012
599.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO, indi del vicepresidente Laura FRONER.

  La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.
Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti e SACE.
(Svolgimento e conclusione).

  Manuela DAL LAGO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Franco BASSANINI, Presidente di Cassa depositi e prestiti, e Giovanni GORNO TEMPINI, Amministratore delegato di SACE, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti formulare osservazioni, i deputati Alberto TORAZZI (LNP) e Ludovico VICO (PD), cui rispondono Franco BASSANINI, Presidente di Cassa depositi e prestiti, e Giovanni GORNO TEMPINI, Pag. 76Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti.

  Alessandro CASTELLANO, Amministratore delegato di SACE, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti formulare osservazioni, i deputati Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) e Ludovico VICO (PD), cui rispondono Alessandro CASTELLANO, Amministratore delegato di SACE e Rodolfo MANCINI, Direttore affari legali e generali di SACE.

  Laura FRONER, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.35.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

  La seduta comincia alle 13.

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.
Audizione di rappresentanti di Europia.
(Svolgimento e conclusione).

  Laura FRONER, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Alessandro BARTELLONI, Responsabile del settore trasporto e prodotti petroliferi di Europia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Savino PEZZOTTA (UdCpTP), Alberto TORAZZI (LNP), Stefano SAGLIA (PdL) e Ludovico VICO (PD), cui risponde Alessandro BARTELLONI, Responsabile del settore trasporto e prodotti petroliferi di Europia.

  Laura FRONER, presidente, ringrazia il dottor Bartelloni per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER, indi del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sui lavori della Commissione.

  Laura FRONER presidente, comunica che è pervenuta dalla Commissione Ambiente la richiesta di parere sul nuovo testo di una proposta di legge Lanzarin C. 4240 che potrebbe essere calendarizzata in Assemblea sin dalla prossima settimana. Ritiene quindi, ove la Commissione convenisse, di porre all'ordine del giorno anche l'esame di tale proposta.

  La Commissione concorda.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, illustra il provvedimento volto a favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti, modificando in più parti la legge n. 193 del 2000 che ha dettato la disciplina generale della materia, ampliando la portata e gli effetti di talune misure agevolative ivi previste.
  L'articolo 1 del testo in esame, sostituendo il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, dispone che gli sgravi contributivi sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali siano applicati per un periodo di 12 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, a seconda che il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere.
  L'articolo 2, sostituendo l'articolo 2 della legge n. 193 del 2000, dispone l'estensione delle agevolazioni alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o al lavoro all'esterno, limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti.
  L'articolo 3, sostituendo il vigente articolo 3 della legge n. 193 del 2000 con gli articoli da 3 a 3-ter, da un lato, modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti detenuti, dall'altro, introduce due ulteriori tipologie di credito d'imposta finalizzate ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei medesimi soggetti. In particolare si prevede: l'incremento da 516 a 1.000 euro mensili della misura del credito d'imposta spettante per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale al numero delle giornate lavorate; l'estensione della durata del beneficio per 12 o 24 mesi a seconda che si assumano, rispettivamente, detenuti che abbiano beneficiato delle misure alternative o del lavoro esterno, ovvero detenuti o internati presso istituti penitenziari; l'ampliamento dell'ambito di applicazione, in quanto il diritto all'agevolazione è riconosciuto anche in caso di assunzione di soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione presso gli istituti penitenziari.
  I nuovi articoli 3-bis e 3-ter prevedono un credito d'imposta in favore delle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende l'esecuzione di attività o servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, e in favore delle cooperative sociali e delle comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
  L'articolo 4 sostituisce il vigente articolo 4 della legge n. 193 del 2000, confermando il rinvio ad un decreto interministeriale, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, per la definizione delle modalità e delle misure dei crediti d'imposta sopra illustrati.
  L'articolo 5, che inserisce due nuovi articoli 5-bis e 5-ter nella legge n. 193 del 2000, prevede l'accreditamento presso il Ministero della giustizia e l'iscrizione in un registro apposito per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il credito d'imposta viene suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate. Si prevede, inoltre, che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sopra esaminato, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. Tali convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti. Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro vengono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende (istituita dall'articolo 4 della legge n. 547 del 1932 e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti Pag. 78del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.
  Infine, il nuovo articolo 5-ter, introdotto dall'articolo 5 del testo in esame, prevede un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento (o in una diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, ma comunque non inferiore al 4 per cento) a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti
  Le disposizioni dell'articolo 6 sono volte a favorire esperienze di autoimprenditorialità dei detenuti mediante la realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale da parte dell'Amministrazione giudiziaria.
  L'articolo 7 dispone in merito alla copertura degli oneri finanziari previsti dalle disposizioni sopra illustrate.
  Osserva, infine, che il contenuto della proposta in esame è del tutto condivisibile in considerazione del fatto che il tasso di recidiva si attesta al 5 per cento per i detenuti che seguono programmi di reinserimento lavorativo e sale drammaticamente all'80 per cento per quelli che ne restano esclusi.

  Laura FRONER, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 3461 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lella GOLFO (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo osservando che l'articolo 1, recante i principi generali, dispone che la Repubblica ha il compito di riconoscere, tutelare e valorizzare le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, quali componente rilevante del patrimonio culturale, sociale, economico e turistico del Paese; in relazione a tale connessione è previsto, fra gli altri, il parere della nostra Commissione.
  L'articolo 2, nell'enunciare le finalità del provvedimento, individua il quadro delle competenze, prevedendo la collaborazione dello Stato con le regioni e gli enti locali e facendo esplicitamente salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano per promuovere: la diffusione e lo svolgimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello locale, nazionale e internazionale; la promozione e il sostegno finanziario; la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali; la cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per lo svolgimento di iniziative volte all'approfondimento della conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
  L'articolo 3 prevede la costituzione di un albo presso ogni regione; i requisiti e le modalità per l'iscrizione agli albi sono determinati dalla legge regionale. I requisiti essenziali per l'ammissione agli albi sono l'effettiva rappresentazione della tradizione storico-culturale e l'effettivo radicamento della manifestazione nella tradizione storica locale.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, presieduto dal Ministro e composto da tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da un esperto designato dal Pag. 79Ministro per i beni e le attività culturali; il Consiglio in particolare ha i seguenti compiti: istituzione di una banca dati generale delle manifestazioni dei cortei in costume e dei giochi storici; censimento delle manifestazioni; pubblicazione e aggiornamento annuale, sul sito internet istituzionale, della banca dati delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, promozione e sostegno finanziario delle manifestazioni nei limiti delle riforme finanziarie di cui all'articolo 5.
  L'articolo 4-bis dispone che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministro dell'interno, con proprio decreto indica i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni.
  Infine, l'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria.

  Laura FRONER, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie».
Nuovo testo C. 4240 Lanzarin.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DAL LAGO presidente e relatore, illustra il provvedimento in titolo rilevando che l'articolo 1 reca una modifica all'articolo 185, comma 1, del Codice ambientale, che prevede l'ambito di applicazione del decreto relativamente alla gestione dei rifiuti; la disposizione, con una modifica alla lettera f) del comma 1, esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni della parte quarta del Codice (quella appunto relativa alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche ambientali) anche i materiali verdi derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato utilizzati per la produzione di energia tramite metodiche che garantiscono la salvaguardia dell'ambiente e la salute umana.
  L'articolo 2, relativo alla miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, introduce con il comma 1 un comma 2-bis all'articolo 187 del Codice ambientale recante una norma transitoria che dovrebbe consentire agli enti competenti di adeguare tempestivamente le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere, per operare in piena legalità relativamente alle nuove norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali. A tal fine, il citato comma 2-bis dispone che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell'articolo 187 e dell'allegato G nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205/2010, restino in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
  Le modifiche apportate dal comma 2 all'articolo 216-bis del Codice ambientale sono collegate a quelle recate dal comma 1. Anche in tal caso, infatti, seppure la norma ha un ambito applicativo limitato al settore degli oli usati, l'obiettivo è quello di consentire «di ripristinare la piena operatività di un sistema di recupero collaudato ed efficiente da anni ai fini della salvaguardia dell'ambiente». Il citato comma 2 dell'articolo 2 provvede, quindi, a riscrivere il comma 2 dell'articolo 216-bis del Codice ambientale in modo da consentire che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 187, comma 1, cercando comunque di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. Viene inoltre ribadito Pag. 80il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente.
  L'articolo 3, al fine di incrementare la raccolta differenziata, prevede una modifica all'articolo 205 del Codice ambientale, con l'introduzione di una comma 3-bis che consente alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di oggetti o indumenti destinati al riutilizzo, fatto l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati dei materiali residui ai fini del loro smaltimento, prevedendo altresì che tali materiali residui rientrino nelle percentuali di raccolta differenziata minima che gli ambiti territoriali sono tenuti ad assicurare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 205.
  Sottolineando che il provvedimento risulta largamente condiviso nella Commissione di merito, formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Ludovico VICO (PD) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.