CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2012
599.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 435.
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario TASSONE (UdCpTP), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame intende apportare alcune modifiche agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 (Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85 (Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), allo scopo di ridefinire le competenze delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
  Rileva che l'esercizio del potere regolamentare in materia si fonda sul combinato disposto degli articoli 15 e 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). L'articolo 15 prevede che l'organizzazione periferica del Ministero dell'interno sia costituita, fra l'altro, dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco mentre l'articolo 4 demanda ai regolamenti, di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 di stabilire l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti. Osserva che le predette disposizioni trovano una conferma nell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 139 del 2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), che demanda ad un regolamento di organizzazione, ex articolo 17, comma 4-bis legge n. 400 del 1988, la determinazione dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dirigenziali di livello generale dei Vigili del Fuoco. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, osserva, il provvedimento, seguendo la tecnica novellistica, riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'amministrazione. L'obiettivo delle novelle, secondo quanto espresso nella relazione illustrativa, è quello di conferire alle direzioni regionali ed interregionali un ruolo effettivo di coordinamento delle attività dei Comandi provinciali e di intermediazione tra questi ultimi e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
  In sintesi rileva che gli aspetti più significativi delle modifiche concernono: il coordinamento delle strutture periferiche nel processo di programmazione operativa degli obiettivi annuali; l'ottimizzazione nella gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale; il coordinamento generale delle attività dei Comandi provinciali, tramite il raccordo con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; la razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali.
  Ricorda che sullo schema in esame si è espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva con tre pareri piuttosto articolati. In adesione alle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, il Governo ha espresso l'intenzione di riformulare il testo dello schema di regolamento. Accanto al testo nella sua formulazione originaria il Governo ha quindi inviato informalmente alle Camere le riformulazioni che si intendono apportare in conseguenza dell'espressione dei pareri del Consiglio di Stato.
  Per quanto attiene al contenuto, l'articolo 1, comma 1, integrando l'articolo 2, comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002, specifica la denominazione del dirigente generale preposto alla Direzione regionale o interregionale. Il comma 2, inserendo, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002, un nuovo comma 1-bis, stabilizza i compiti di raccordo tra le strutture centrali Pag. 10del Dipartimento ed i Comandi provinciali appartenenti al territorio di competenza; di tal guisa il Direttore regionale pianifica, coordina e controlla le attività dei Comandi provinciali di propria competenza prevedendosi, altresì, che in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore regionale o interregionale sia sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione. Segnala, al riguardo, che il comma 2 nel testo riformulato in seguito al parere del Consiglio di Stato, non dovrebbe essere più presente, in quanto il contenuto di esso dovrebbe andare a confluire nel comma 2 dell'articolo 2 del nuovo testo, ai fini, secondo quanto espresso nella relazione illustrativa di una maggiore «semplificazione e scorrevolezza» del testo.
  Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, assegna al Direttore regionale ulteriori funzioni e compiti propulsivi circa gli obiettivi che il Dipartimento fissa per i Comandanti provinciali; il comma 2 prevede la modifica del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002, inserendo nuove lettere nel suddetto testo al fine di prevedere: la facoltà dei Direttori regionali, previa autorizzazione del Capo Dipartimento, di assegnare ai Comandanti provinciali, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, incarichi e responsabilità di specifici progetti con l'assegnazione delle eventuali risorse, al fine di rispondere con immediatezza e maggiore aderenza alle esigenze del territorio; la partecipazione del Direttore regionale nell'ambito del soccorso tecnico, anche mediante la gestione ed il coordinamento operativo della colonna mobile regionale; l'assegnazione al Direttore regionale di compiti gestionali (esplicitati nei punti da 1) a 7)) nell'ambito delle risorse umane, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari; l'affidamento della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, ai Direttori regionali, nell'ambito territoriale di competenza, al fine di conseguire l'autonomia gestionale della propria struttura, nonché la riduzione degli oneri istruttori di alcune procedure contrattuali; il monitoraggio nell'ambito dei servizi di prevenzione incendi; l'affidamento ai Direttori regionali dell'azione di coordinamento dei Comandi provinciali nell'individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari; la gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro. Sottolinea che il comma 3 conferisce al Direttore regionale il coordinamento di tutte le componenti specialistiche e specializzate che operano nel territorio di competenza; il comma 4 prevede la rappresentanza in sede regionale del Dipartimento per gli aspetti operativi e tecnici, oltre a quella nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo Nazionale; il comma 5 inserisce la possibilità, per i Direttori regionali, di svolgere atti gestionali necessari ai fini della pianificazione della formazione da effettuarsi in ambito regionale del personale permanente e volontario e delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale; il comma 6 prevede l'assegnazione al Direttore regionale della facoltà di esprimere pareri e formulare proposte al Dipartimento in ordine alle materie di competenza. Rileva, al riguardo, che il Governo in seguito alle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, ha espresso l'intenzione di riformulare il testo dell'articolo 2 al fine di meglio distinguere le funzioni e i compiti delle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (Direzioni regionali e interregionali) dalle funzioni specificamente attribuite ai titolari dei rispettivi uffici dirigenziali generali. Il Consiglio di Stato ha infatti sottolineato l'opportunità di operare una ricognizione del complesso delle competenze, proprio al fine di distinguere tra le funzioni da attribuire alla struttura organizzativa «Direzione regionale» o «Direzione interregionale» e quelle da attribuire, invece, al titolare dello specifico ufficio. Ciò in particolare al fine di chiarire se talune funzioni attribuite alle singole Direzioni regionali o interregionali dovessero essere sottratte, poi, al Dipartimento dell'Amministrazione centrale ed alle sue articolazioni interne.Pag. 11
  Fa notare che nel testo trasmesso informalmente dal Governo, che tiene conto delle riformulazioni, dunque, l'articolo 2, comma 2, dovrebbe individuare analiticamente funzioni e compiti delle Direzioni regionali, mentre un nuovo articolo 3 dovrebbe introdurre nel decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002 un'ulteriore disposizione (articolo 3-bis) che individui le funzioni e i compiti dei direttori regionali e interregionali che coordinano e controllano le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.
  Più nel dettaglio, l'articolo 2, al comma 2, del testo riformulato prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 3, del decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002, che individua analiticamente funzioni e compiti delle Direzioni regionali. Il nuovo articolo 3 dello schema riformulato introduce invece, dopo l'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica n. 314 del 2002, l'articolo 3-bis che individua le funzioni ed i compiti dei direttori regionali ed interregionali. Questi, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, pianificano, coordinano e controllano le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento. L'articolo 3 prevede che le disposizioni del regolamento in esame operino nel rispetto dei procedimenti negoziali adottati ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252). L'articolo 4 reca la norma di invarianza della spesa.
  In conclusione, ribadisce l'esigenza che le modifiche che si intendono apportare alla disciplina del corpo dei Vigili del fuoco siano inquadrate in una più ampia strategia di riassetto degli organismi preposti alla prevenzione e alla sicurezza connesse ad eventi calamitosi riformando il sistema della Protezione civile, al fine di superare talune discrasie e criticità che sono emerse, in talune occasioni, nelle fasi operative di svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Ritiene altresì opportuno che sia riconosciuta una effettiva potestà di coordinamento ai comandi regionali ed interregionali, soprattutto nell'ambito della prevenzione, che rappresenta uno dei compiti più delicati e peculiari del corpo dei Vigili del fuoco. Ravvisa la necessità che sia più puntualmente precisato nel testo a chi debba spettare il potere di coordinamento nel caso di eventi calamitosi: osserva che allo stato vi sono diversi soggetti che intervengono al riguardo, tra cui i comuni, il volontariato e certamente la Protezione civile. Il ruolo del Prefetto, al verificarsi degli eventi calamitosi, si delinea principalmente sotto il profilo gerarchico; tuttavia l'esercizio della funzione del coordinamento dovrebbe attenere anche ad aspetti che non siano relativi alla mera distribuzione delle competenze ed all'assetto gerarchico delle funzioni. Ribadisce che occorre realizzare una effettiva modifica della normativa che non si traduca in modulazioni meramente burocratiche degli attuali assetti organizzativi.

  Il sottosegretario Giovanni FERRARA sottolinea che l'intervento di modifica del regolamento che disciplina il corpo dei Vigili del fuoco appare necessario, se pur nel suo contenuto circoscritto, per definire con maggiore precisione le funzioni di coordinamento svolte dai diversi comandi nell'ambito del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Per quanto riguarda invece le altre questioni poste, fa presente che il Ministero si sta adoperando per individuare adeguate soluzioni con riferimento all'assetto del personale, con particolare riguardo alla disciplina dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui. Allo stesso tempo il Ministero è impegnato nella ricerca di un nuovo quadro normativo relativo alla protezione civile, rispetto alla quale occorre, a suo giudizio, da una parte rivedere l'assetto di vertice, dall'altra riconoscere un adeguato ruolo al corpo dei vigili del fuoco, considerata la sua elevata professionalità. Segnala altresì che il settore degli incendi boschivi patisce una non Pag. 12congrua distribuzione di competenze e allo stato non appare peraltro definito in modo soddisfacente il ruolo attribuito ai Vigili del fuoco.

  Ettore ROSATO (PD) richiama l'attenzione del relatore e del Governo su un elemento di criticità del provvedimento che, a suo avviso, rischia di minare l'efficacia dell'articolato. In particolare, valuta negativamente le previsioni tese a trasferire le competenze del capo dei Vigili del fuoco al capo del dipartimento; paventa che tale modifica possa alterare un assetto che andrebbe invece consolidato e reso strutturale.

  Sesa AMICI (PD), pur apprezzando la relazione svolta dal collega Tassone, segnala che diverse pronunce del Consiglio di Stato hanno evidenziato talune lacune della disciplina che non sono sanate dallo schema in esame; di tali profili ritiene si debba tener conto in sede di modifica del testo. Avanza quindi la richiesta di procedere ad un'audizione del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che la richiesta di audizione testé formulata sarà valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.
Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2011.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 2.50, 2.51 e Tit. 1 che sono in distribuzione (vedi allegato). Avverte che è stato ritirato l'emendamento Amici 2.9.

  Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Amici 2.1, Zeller 2.2, Amici 2.3, Anna Teresa Formisano 2.4, Amici 2.5, Zeller 2.6, Amici 2.7 e 2.10, Anna Teresa Formisano 2.8 e 2.11, Calderisi 2.15, Zeller 2.12, Amici 2.13 e 2.14. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Amici 2.01, qualora il presentatore acceda alla sua proposta di riformularlo sopprimendo le parole da «in particolare» fino a «due terzi». Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Amici 2.02 e sull'emendamento Calabria 3.1. Raccomanda quindi l'approvazione dei propri emendamenti 2.50, 2.51 e Tit. 1.

  Sesa AMICI (PD) accede alla proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 2.01 avanzata dal relatore.

  Il sottosegretario Cecilia GUERRA dichiara di apprezzare l'articolato in esame, in quanto contribuisce ad affermare un cambiamento culturale nel senso di promuovere una più equilibrata rappresentanza di genere nelle istituzioni. Nel considerare proficuo il lavoro fin qui svolto nell'esame del provvedimento, si rimette alle decisioni della Commissione in ordine alla valutazione dei contenuti delle proposte emendative.

  Mario TASSONE (UdCpTP) manifesta perplessità sulla scelta del Governo di Pag. 13rimettersi alla Commissione in ordine alla valutazione degli emendamenti.

  Giuseppe CALDERISI (PdL), sottolineando che si tratta di un provvedimento che riveste un forte rilievo per i contenuti che esprime, ritiene necessario che vi sia un ampio consenso sul testo da parte di tutti i gruppi parlamentari. Al riguardo, avanza la richiesta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire una maggiore riflessione sui contenuti e rendere più spedito e condiviso il successivo esame in Assemblea.

  Sesa AMICI (PD), dichiara l'orientamento del suo gruppo di aderire all'invito del relatore al ritiro dei propri emendamenti sui quali non vi è un parere favorevole, al fine di una ripresentazione dei medesimi in Assemblea. Sostiene che gli emendamenti presentati dal suo gruppo riguardano in particolare la composizione degli organismi istituzionali, tra cui le Giunte, nelle quali appare opportuno realizzare un maggiore equilibrio della rappresentanza di genere. Rileva che la richiesta del collega Calderisi, condivisibile se volta a sanare profili di dissenso in seno ai gruppi parlamentari su talune previsioni del testo, non preclude affatto alla Commissione di proseguire nell'esame dell'articolato che potrebbe essere sottoposto ad ulteriori riflessioni prima del suo passaggio in Aula. Ritiene pertanto inopportuno interrompere in questa fase l’iter del provvedimento.

  Jole SANTELLI (PdL), nel rilevare la sussistenza di un accordo di massima tra i gruppi parlamentari sui contenuti del testo, ravvisa peraltro che la posizione espressa dal deputato Calderisi appare corretta e condivisibile in quanto potrebbe consentire un più agevole esame da parte dell'Assemblea.

  Donato BRUNO, presidente, valutate le posizioni emerse dal dibattito, propone di rinviare la votazione delle proposte emendative alla giornata di martedì 7 febbraio, fermo restando l'impegno della Commissione a concludere i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea entro la giornata di giovedì 9 febbraio, una volta acquisiti i pareri della Commissioni competenti.

  La Commissione concorda.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4887).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2012.

  Donato BRUNO, presidente e relatore, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale n. 4887 del deputato Lanzillotta, recante «Modifiche agli articoli 114, 118, 119 e 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Illustra quindi il contenuto della proposta di legge costituzionale 4887 Lanzillotta, la quale si propone di razionalizzare l'assetto istituzionale della Repubblica, nel senso di un ripensamento del sistema di governo a tre punte, introdotto dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, in base al quale insistono sul medesimo territorio le regioni, le province e Pag. 14i comuni, tutti in rapporto paritario con lo Stato e senza relazione gerarchica tra loro. L'ottica della proposta di legge n. 4887 è invece quella di un'articolazione per sistemi regionali all'interno dei quali i comuni siano le «unità amministrative di base», che si associano, dando vita a enti di area vasta (province o città metropolitane) che hanno il compito di governare le funzioni di programmazione del territorio e di gestione dei servizi a rete, con una conseguente ridefinizione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle province e delle città metropolitane medesime.
  Gli articoli da 1 a 5 della proposta di legge costituzionale intervengono, quindi, sull'impostazione del titolo V della parte seconda della Costituzione per gli aspetti che costituiscono l'indispensabile presupposto costituzionale delle nuove norme in materia di enti intermedi (cioè province e città metropolitane).
  In particolare l'articolo 1 riformula la rubrica del titolo V, con la soppressione del riferimento alle Province.
   L'articolo 2 modifica i commi primo e secondo dell'articolo 114 della Costituzione nel senso di semplificare i livelli istituzionali, conservando come organi della Repubblica solamente lo Stato, le regioni e i comuni e cambiando anche l'ordine di elencazione dei livelli anteponendo lo Stato. Regioni e comuni mantengono la previsione vigente della propria autonomia, con statuti, poteri e funzioni propri. È soppresso, quindi, il riferimento a province e città metropolitane quali enti costitutivi della Repubblica. In questo nuovo assetto la regione diviene, pur nel rispetto dell'autonomia comunale, l'ambito di riferimento del coordinamento del governo dei territori. In virtù di tale considerazione la proposta di legge costituzionale inserisce un nuovo terzo comma dell'articolo 114, in cui si prevede la facoltà per le regioni, con propria legge, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge dello Stato, di istituire enti di «area vasta», vale a dire le province o le città metropolitane, stabilendo tuttavia una soglia minima di 500.000 abitanti per le prime e di un milione di abitanti per le seconde, con l'effetto di una consistente riduzione degli enti attualmente esistenti.
  L'articolo 3 modifica nel senso sopra indicato l'articolo 118 della Costituzione. Il primo comma del nuovo articolo 118 statuisce che la titolarità delle funzioni amministrative resta attribuita ai soli comuni. Il secondo comma specifica che le regioni possono istituire province o città metropolitane al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni sovracomunali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza delle funzioni. È attribuita alle regioni anche la facoltà di soppressione delle province. Il terzo comma precisa che i comuni sono titolari di proprie funzioni amministrative e di quelle conferite dalla legge statale o regionale e che quando la gestione delle funzioni comunali è attribuita alle province o alle città metropolitane, queste la esercitano in via esclusiva. Come conseguenza della modifica dell'articolo 114, all'ultimo comma dell'articolo 118 è soppresso il riferimento a Province e Città metropolitane.
  L'articolo 4 adegua l'articolo 119 della Costituzione, relativo all'autonomia finanziaria e fiscale dei diversi livelli di governo, alla nuova struttura istituzionale. Viene, quindi, soppresso, al primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma il riferimento a Province e Città metropolitane. L'autonomia costituzionalmente garantita in materia di entrata e di spesa viene così riservata solo a regioni e comuni. Con una novella al secondo comma dell'articolo 119, si rinvia alla legge statale la determinazione delle modalità di finanziamento delle funzioni assegnate in gestione agli enti intermedi, cioè Province e Città metropolitane.
  L'articolo 5 dispone l'abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione relativo alla procedura per l'istituzione e la mutazione delle circoscrizioni delle province, come conseguenza dell'attribuzione di tale potere alle Regioni.
  L'articolo 6 rinvia ad una legge, anch'essa di rango costituzionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta dal progetto Pag. 15n. 4887, la disciplina delle modalità di transizione dal vecchio al nuovo sistema e la determinazione delle funzioni che i comuni potranno gestire solo attraverso gli enti intermedi. Tale legge dovrà determinare i criteri per la definizione degli ambiti territoriali di Province e Città metropolitane, le modalità di elezione indiretta dei loro organi di Governo e le funzioni comunali attribuite ad esse in via esclusiva, nonché disciplinare il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province soppresse.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 31 gennaio 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 31 gennaio 2012.

  L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 31 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.
Emendamenti C. 4864-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2011.
Emendamenti C. 4623-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

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