CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2012
591.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2012. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2012.

Manuela GHIZZONI (PD), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), nel sottolineare l'importanza della condizione, inserita nella proposta di parere, riguardante il riordino del sistema di interventi in favore dell'editoria, auspica che le Commissioni di merito ed il Governo pervengano presto alla definizione dell'impegno finanziario in tale settore. Nel richiamare che l'articolo 29 del decreto contenente la manovra finanziaria ha stabilito l'abolizione del Fondo per l'editoria, ricorda che il sottosegretario Malinconico aveva sostenuto che, a fronte di un fabbisogno minimo per il 2011 di 160 milioni di euro, fossero a disposizione del Fondo per l'editoria soltanto 50 milioni di euro. Aggiunge, quindi, che risulta incomprensibile come tutte le proposte emendative presentate al testo siano state dichiarate inammissibili. In primo luogo, pertanto, ribadisce la necessità di una rapida sostituzione del sottosegretario Malinconico; in secondo luogo, sottolinea la necessità che la Commissione cultura inoltri una richiesta specifica in tal senso al Presidente del Consiglio, che ora è titolare della materia concernente l'editoria. Osserva, inoltre, che l'attuale situazione del credito fa sì che molte testate paghino interessi altissimi alle banche e che, quindi, molte di esse siano già state costrette a chiudere. Nello stigmatizzare la discrezionalità che finora ha caratterizzato la distribuzione delle risorse in tale settore, auspica che siano adottati interventi radicali che possano stimolare il pluralismo dell'informazione.

Valentina APREA, presidente, avverte di aver già provveduto a contattare il sottosegretario Catricalà al fine di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda assumere per la sostituzione del sottosegretario Malinconico.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), nel sottolineare l'estrema impopolarità delle tematiche inerenti alla materia dell'editoria, preannuncia la sua astensione sul provvedimento in esame in assenza di una netta presa di posizione da parte del Governo. Ricordando che anche il Presidente Napolitano ha riconosciuto e più volte ribadito il valore e l'importanza della libertà di informazione e dell'articolo 21 della Costituzione, osservando l'estrema pericolosità dei tagli lineari, richiama, altresì, l'intervento del Presidente del Consiglio Monti, in occasione della conferenza stampa di fine anno, nel quale è stata segnalata la necessità di una riforma radicale del settore, al fine di evitare la chiusura delle testate. Pur confermando la disponibilità della Commissione ad affrontare la questione, è costretto a constatare l'inerzia del Governo nel formulare una riforma radicale del settore. Auspica, pertanto, che la presidente Aprea possa rappresentare tempestivamente tale situazione al Governo, al fine di evitare la chiusura di molte testate.

Ricardo Franco LEVI (PD), pur condividendo le osservazioni formulate dagli onorevoli De Biasi e Giulietti, ritiene prioritario sottoporre all'attenzione del presidente della Commissione alcune considerazioni inerenti alle attribuzioni del Parlamento. Osserva, infatti, come il taglio

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delle sovvenzioni pubbliche in un settore, come quello dell'editoria, deputato a garantire il pluralismo delle informazioni, produca, come conseguenza, il trasferimento in capo all'Esecutivo della garanzia costituzionale del valore rappresentato dall'informazione. Sottolinea che gli enormi tagli deliberati dall'Esecutivo, modificando in radice la possibilità di una difesa istituzionale di valori costituzionali posti a garanzia del Parlamento e della legge, ne alterano la qualità. Sottolinea, infine, che, in assenza del sottosegretario per l'editoria e nelle more della nomina del sostituto del sottosegretario Malinconico, dimessosi la settimana scorsa, l'interlocutore della Commissione dovrà essere il Presidente del Consiglio, titolare della materia concernente l'editoria, affinché non sia pregiudicata la difesa dei citati valori costituzionali.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) condivide le osservazioni degli onorevoli intervenuti, ribadendo, altresì, la necessità di una riqualificazione dei tagli e, quindi, di una ridefinizione dei contributi da assegnare alle singole testate, con specifica indicazione dei giornali e delle testate che occorre sostenere, per evitare di compromettere il futuro della stampa. Sollecita, pertanto, un intervento in tale direzione della presidente Aprea nei confronti del Governo.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi, auspica lo stanziamento di risorse a garanzia del pluralismo delle informazioni. Rileva come il valore del pluralismo delle informazioni sia oggi messo in pericolo dalla dipendenza di molte testate, ai fini della propria sopravvivenza, dalla pubblicità, fenomeno che potrebbe determinare l'affermazione di situazioni di monopolio delle informazioni da parte di grandi finanziatori.

Bruno MURGIA (PdL), nel ricordare di aver stigmatizzato i tagli all'editoria nel suo ruolo di relatore di alcuni provvedimenti in materia di editoria, concorda sulla necessità di una riqualificazione legislativa dell'intero settore.

Enzo CARRA (UdCpTP), nel dichiararsi favorevole alla proposta di parere con condizioni formulata dalla relatrice, si associa alla richiesta formulata dai suoi colleghi in merito alla necessità di nomina del nuovo sottosegretario per l'editoria.

Alessandra SIRAGUSA (PD), nel richiamare una risoluzione da lei presentata ed approvata con il consenso unanime di tutti i gruppi, chiede che sia prevista la possibilità, per i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e di cui alla legge n. 80 del 2006, di inserire annualmente il titolo nelle graduatorie. Con riferimento a tali soggetti, tiene a precisare che non intende richiedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, bensì che siano riconosciute le riserve di legge.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, tiene a precisare l'opportunità che la presidente Aprea e la relatrice, dopo aver raccolto le istanze di tutti i gruppi, elaborino una proposta condivisa da presentare al Presidente del Consiglio.

Valentina APREA, presidente, ribadisce che la presidenza si è già fatta carico di contattare il sottosegretario Catricalà.

Giuseppe GIANNI (PT) dichiara di condividere pienamente le osservazioni formulate dall'onorevole Barbieri.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, in quanto il disegno di legge presentato dal Governo contiene norme rientranti nei limiti di competenza del decreto cosiddetto milleproroghe, non inserendo altre tipologie di norme. Dichiara di apprezzare la proposta di parere formulata dell'onorevole Ghizzoni, contenente questioni che pongono criticità da risolvere e che rimangono ancora aperte, come lo sblocco del turnover

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o l'introduzione di meccanismi di flessibilità nel rapporto tra il Fondo di funzionamento ordinario e le spese ordinarie per la formazione. Relativamente alla problematica dell'editoria, si associa alle preoccupazioni esposte dall'onorevole Giulietti, pur confermando la regolarità e la correttezza del finanziamento erogato nei confronti di Radio Radicale. Ribadisce, altresì, la sua preoccupazione, in virtù del fatto che i tagli effettuati possono compromettere un'informazione libera e plurale. Sottolinea che sarà compito della Commissione promuovere una discussione complessiva sul tema dell'editoria e sui metodi di assegnazione dei finanziamenti alle testate, al fine di consentire una gestione trasparente degli stessi.

Paola GOISIS (LNP), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, dichiara di condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Barbieri in merito all'editoria. Nel ribadire l'opportunità di un contatto diretto della presidente della Commissione con il Governo, ringrazia l'onorevole Ghizzoni per il lavoro profuso nella stesura della sua proposta di parere.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), associandosi ai ringraziamenti all'onorevole Ghizzoni per l'impegno profuso nella stesura della proposta di parere, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla medesima proposta di parere. Auspica che il presidente della Commissione solleciti il Ministro Profumo a tenere nel debito conto le condizioni contenute nella proposta di parere, con le quali non si intende in alcun modo attribuire un privilegio particolare al comparto scuola. Non concorda con l'onorevole Zazzera in merito alle sue osservazioni concernenti l'editoria, in quanto si dichiara contraria all'attribuzione di sovvenzioni acritiche, giustificate da privilegi pregressi ed acquisiti. Invita, pertanto, a svolgere le opportune riflessioni sull'erogazione di finanziamenti a favore di Radio Radicale, nel rispetto della pluralità delle esperienze editoriali.

Valentina APREA, presidente, ricorda che la Commissione, riunendosi in sede consultiva, è comunque tenuta a fornire alle Commissioni di merito solo un parere.

Manuela GHIZZONI (PD), ringraziando preliminarmente i colleghi per gli spunti ed i suggerimenti ricevuti nel corso della discussione, si dichiara favorevole a recepire come ulteriore condizione la proposta formulata dall'onorevole Siragusa con riferimento ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e di cui alla legge n. 80 del 2006. Propone, pertanto, di aggiungere alla proposta di parere, come ulteriore condizione, il seguente periodo: «si preveda la possibilità per i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2006, di inserire annualmente nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, il titolo e di veder riconosciute le riserve di legge». Relativamente al tema dell'editoria, sottolinea la necessità di raccogliere le idee, gli spunti e le riflessioni di tutti, al fine di pervenire ad una decisione collegiale. Rivolgendosi all'onorevole Zazzera, gli ricorda che il cosiddetto «decretone», ossia l'ultimo decreto attuativo della legge n. 240 del 2010, sarà presto posto all'attenzione della Commissione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole come riformulata dalla relatrice (vedi allegato 2).

Valentina APREA, presidente, comunica che la presidenza è stata informata che la nomina del nuovo sottosegretario per l'editoria è stata sottoposta alla firma del Presidente del Consiglio dei ministri.

La seduta termina alle 10.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2012. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 10.35.

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Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa).
Nomina n. 133.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Sui lavori della Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) chiede di sospendere l'esame della richiesta di parere sulla proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS s.p.a.), in quanto il ministro Ornaghi, nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione cultura, ha preannunciato l'intendimento di procedere a una riforma complessiva della società ARCUS. Chiede, peraltro, che venga resa nota la reale situazione finanziaria di bilancio in cui versa la società, prima di procedere all'esame della proposta di nomina.

Valentina APREA, presidente, propone, con riguardo alla richiesta dell'onorevole De Biasi, di iniziare l'esame della proposta di nomina pervenuta dal Ministero, senza tuttavia procedere ad alcuna votazione della stessa, prima del seguito dell'audizione del ministro Ornaghi, già programmata per la prossima settimana.

Enzo CARRA (UdCpTP) si associa alla richiesta dell'onorevole De Biasi, proponendo di chiedere allo stesso ministro Ornaghi di sospendere la nomina alla carica di presidente della società ARCUS.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) condivide la richiesta dell'onorevole De Biasi, tendente prima a conoscere la reale situazione della società ARCUS e, solo successivamente, a esaminare la proposta di nomina alla carica di presidente della stessa società.

Valentina APREA, presidente, rinnova la rassicurazione sul fatto che non ci sarà alcuna votazione sulla proposta di nomina prima di aver sentito, in merito, il ministro Ornaghi nel corso della prossima audizione già programmata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rileva, fra l'altro, che fin quando non sarà nominato il presidente di ARCUS s.p.a., tale società non potrà adottare alcun atto ufficiale nello svolgimento delle funzioni proprie.

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, rileva innanzitutto che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina in oggetto è pervenuta con lettera del 30 dicembre 2011, che il ministro per i Beni e le attività culturali ha trasmesso ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Ricorda, al riguardo, che l'ambasciatore Ludovico Ortona ha ricoperto già la carica di presidente di ARCUS s.p.a dal luglio 2010. Nel corso del suo mandato, il presidente Ortona ha agito nell'interesse esclusivo del Paese, garantendo la massima collaborazione con le istituzioni, nonché un'assoluta trasparenza, indipendenza e imparzialità di giudizio. Dopo aver trovato, al momento dell'insediamento, una struttura professionale snella, efficiente e con un utile operativo, la sua azione si è concentrata, in particolare, sul recupero di immagine, sull'innovazione progettuale e sull'efficienza gestionale. In particolare, in termini di recupero di immagine il presidente Ortona ha promosso un'azione di assoluta trasparenza sull'operato della società, rinnovando il sito web e pubblicando tutti gli atti necessari alla sua comprensione. Con riguardo alle azioni di innovazione progettuale, osserva che il presidente Ortona ha promosso la costituzione di un'associazione parchi e giardini d'Italia (APGI), che ha raccolto l'adesione di istituzioni pubbliche e private attive in questo settore, rappresentando il Paese in seno alla Federazione europea per i parchi e giardini (Parks and Gardens of Europe). Altro esempio di innovazione progettuale consiste

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nella collaborazione strategica con la Direzione generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali nella realizzazione di un importante progetto pilota con l'archivio di Verona. Infine, con riguardo all'efficienza gestionale, il presidente Ortona ha provveduto a coordinare l'attività del consiglio di amministrazione della società in modo da esaminare il maggior numero possibile di progetti.
In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sulla nomina dell'ambasciatore Ortona a presidente di ARCUS s.p.a., al fine di poter consolidare, in un'ottica di continuità, i risultati da lui ottenuti in modo da posizionare sempre più la società come veicolo istituzionale strategico di coordinamento e di sviluppo di linee progettuali innovative di particolare valenza culturale e sociale.
Al fine di ridurre eventuali costi della struttura organizzativa della società ARCUS, osserva infine che si potrebbe considerare anche l'ipotesi di ridurre dagli attuali sette a cinque o a tre i membri del consiglio di amministrazione della medesima società.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 gennaio 2012. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 10.45.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge n. 4822, finalizzata alla valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, è stata trasmessa dal Senato il 1o dicembre 2011, dopo essere stata approvata dall'Assemblea in prima lettura (A.S. 1693) il 30 novembre 2011, a seguito dell'esame in sede referente, iniziato il 28 luglio 2009, presso la 7a Commissione. La relazione illustrativa dell'A.S. 1693 evidenziava che, dopo l'approvazione della legge n. 508 del 1999 - che ha riordinato il settore dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale - sono stati rilevati numerosi problemi sul piano applicativo: pertanto, sottolineava che, «in assenza dei previsti regolamenti attuativi, si impone un intervento a livello legislativo che regoli una volta per tutte la materia, assicurando certezza e dignità al comparto». In particolare, dalla stessa relazione e dal dibattito parlamentare emerge che le norme sono volte in primo luogo a realizzare l'effettiva equiparazione dei diritti degli studenti italiani delle accademie e dei conservatori con i corrispondenti europei, considerando i risultati del cosiddetto «processo di Bologna» finalizzati alla messa a regime di un sistema di titoli comparabili, dando in tal modo piena e completa attuazione alla riforma disposta dalla legge n. 508 del 1999.
Al riguardo, la relazione evidenziava che già nel 2006 il Presidente della Commissione per le petizioni, Marcin Libicki, in relazione ad alcune petizioni avverso i ritardi nel dare completa esecuzione alla legge n. 508 del 1999, con particolare riferimento al riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da accademie e conservatori, aveva sollecitato le competenti autorità italiane. Gran parte dei contenuti della proposta di legge intervengono, pertanto, in ambiti che erano stati rimessi a regolamentazione con fonti normative di livello inferiore a quello legislativo. In alcuni casi, inoltre, intervengono a modificare questioni già regolate con fonti

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normative secondarie. Per entrambe le fattispecie si procede, dunque, a rilegificazioni.
Osserva che la proposta di legge risulta abbinata alla proposta n. 814 - diretta, fra l'altro, ad equiparare lo status giuridico dei docenti delle Istituzioni AFAM a quello del personale universitario - e alla proposta n. 3808 - che detta disposizioni in materia di ordinamento degli studi e di validità dei diplomi delle istituzioni AFAM. Segnala che gli articoli della proposta di legge n. 814 non sono rubricati come, invece, suggerito dal paragrafo 5 della Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio 20 aprile 2001, recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi.
Ricorda, quindi, che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della proposta di legge n. 4822 definiscono un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Il sistema è in parte definito direttamente a livello legislativo, per tutti i diplomi accademici di primo livello e per i diplomi accademici di secondo livello rilasciati da Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Istituti musicali pareggiati, Istituti superiori per le industrie artistiche; in parte è rimesso ad un decreto ministeriale, per i diplomi accademici di secondo livello rilasciati da Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di arte drammatica. Sostanzialmente si supera, quanto al livello di intervento normativo previsto, ciò che era stato disposto dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 508 del 1999, definendo con legge quanto dovrebbe essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tema di equipollenza di titoli di studio intervengono anche i commi 4 e 5, mentre i commi 3 e 6 concernono problematiche diverse. Il comma 4 prevede che i titoli sperimentali conseguiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al termine di percorsi AFAM validati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello di cui ai commi 1 e 2. Il comma 5 stabilisce che i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM al termine dei percorsi formativi compiuti secondo le norme del previgente ordinamento sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 2. Tale previsione sembra essere tesa a superare quanto disposto dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 508 del 1999, che, come si è visto ante, ha sancito l'equiparazione dei diplomi del previgente ordinamento alle lauree, esclusivamente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Rileva che occorre valutare la differente condizione che, a seguito della novità proposta, si verrebbe a determinare tra i soggetti che, sulla base del decreto legge n 212 del 2002, hanno frequentato un corso accademico di secondo livello, ai fini del conseguimento del relativo titolo, e i soggetti che non lo hanno fatto, il cui titolo di studio verrebbe ora dichiarato equipollente al diploma accademico di secondo livello in via legislativa. Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, ove si intenda confermare il disposto del comma 5, rileva che occorrerebbe abrogare la norma previgente. Anche la proposta di legge n. 3808 affronta, fra l'altro, la questione della validità dei diplomi accademici delle istituzioni AFAM, introducendo, con un unico articolo, due novelle alla legge n. 508 del 1999. Il comma 1, lettera a), infatti, inserisce nell'articolo 4 della predetta legge il comma 2-bis, in base a cui si dispone che i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM agli studenti che hanno intrapreso il relativo percorso formativo sperimentale prima dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, ai diplomi dell'ordinamento

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previgente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 508 del 1999. La norma fa pertanto riferimento agli studenti che hanno effettuato il loro percorso formativo dopo l'introduzione della legge n. 508 del 1999, ma prima dell'intervento del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005.
Rileva che appare quindi opportuno esplicitare la finalità della disposizione, che non risulta dalla relazione illustrativa. I commi 3 e 6 della proposta di legge n. 4822 affrontano problematiche diverse da quelle relative ai titoli di studio. In particolare, il comma 3 attribuisce direttamente alle istituzioni AFAM la conclusione della messa ad ordinamento dei corsi accademici di secondo livello, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Dunque, le istituzioni, autorizzate alla sperimentazione con decreti ministeriali, terminerebbero la stessa sperimentazione ciascuna autonomamente. Il comma 6 della proposta di legge n. 4822 dispone che agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è consentita la frequenza di non più di due corsi nell'ambito dei corsi di vario livello afferenti alle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. In materia relativa ai Conservatori interviene anche il comma 1, lettera b), della proposta n. 3808, che aggiunge all'articolo 7 della legge n. 508 del 1999 il comma 1-bis, in base al quale è data facoltà ai candidati privatisti dei conservatori di musica che hanno superato, entro l'anno accademico 2009-2010, un esame di compimento che dava accesso al periodo superiore di studi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della stessa legge, di concludere gli studi in base alle norme del medesimo ordinamento entro l'anno accademico 2011-2012.
Osserva, poi, che l'articolo 2 della proposta di legge n. 4822 istituisce e disciplina il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), quale organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni AFAM (comma 1). Si determina, in tal modo, un allineamento con quanto previsto per gli studenti universitari. Infatti, nell'ordinamento universitario vigente è istituito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 491 del 1997 e successive modificazioni. Rileva che occorre coordinare la previsione in base alla quale il nuovo organismo è organo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi delle istituzioni AFAM, con la sua denominazione, che fa riferimento solo agli studenti delle Accademie e dei Conservatori. Il comma 2 stabilisce le funzioni del Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). In particolare, la lettera a) prevede che il Consiglio formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riguardo a progetti di riordino del sistema formativo, in relazione ai quali sembrerebbe opportuno sostituire le parole «sistema formativo» con le parole «sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale»; decreti ministeriali volti a definire i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti; criteri per l'assegnazione e l'utilizzo del «fondo di finanziamento ordinario» e della sua quota di riparto per le istituzioni AFAM. In particolare, si stabilisce che l'organo è composto da dieci membri eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni AFAM, a seguito di elezioni su base nazionale, così derivanti: quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali; un rappresentante degli studenti per ciascuna delle seguenti istituzioni: Istituti superiori per le industrie artistiche, Accademia nazionale di arte drammatica, Accademia nazionale di danza, Accademie di belle arti legalmente riconosciute. Il comma 5

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demanda la definizione delle modalità di elezione e del funzionamento del Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC) a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per l'emanazione di tale atto non è previsto un termine. Rileva che occorrerebbe chiarire se con l'espressione «modalità di elezione» si intenda fare riferimento anche alla determinazione dei requisiti di elettorato passivo. Il comma 6 contiene la clausola di invarianza degli oneri prevedendo che per la partecipazione alle attività di cui all'articolo in commento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In particolare, la partecipazione al Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC) non prevede la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. L'articolo 3 della proposta di legge n. 4822 prevede nuove norme che disciplinano la composizione e le modalità di designazione e di elezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), istituito dall'articolo 3 della legge n. 508 del 1999 e disciplinato, quanto a composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione, dal decreto ministeriale n. 236 del 2005. Il nuovo Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) avrebbe un numero di componenti inferiore di 11 unità rispetto all'attuale. Sarebbe poi superata la previsione di impossibilità di riconferma per i membri del CNAM, disponendosi che i componenti sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. Al riguardo rileva che è necessario chiarire se la previsione di due mandati consecutivi riguardi solo i componenti eletti, ovvero anche quelli designati. Sarebbe, inoltre, superata la previsione di equilibrata rappresentanza di tutte le discipline presenti nelle istituzioni, accorpate in aree omogenee, disponendosi che le elezioni avvengono indipendentemente dai settori disciplinari di appartenenza definiti ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto legge. 180 del 2008. Al riguardo, rileva che appare opportuna una riflessione in ragione delle competenze tecniche del CNAM (sull'argomento, specularmente, si veda quanto dispone l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 del 2006, relativa al CUN). Conclusivamente, rileva che la disposizione in esame interviene su aspetti già disciplinati dal decreto ministeriale n. 16 settembre 2005, n. 236, indirettamente superandoli e rilegificando parzialmente la materia che, per altri aspetti, continuerebbe ad essere disciplinata con fonte secondaria.
Ricorda, quindi, che l'articolo 4 della proposta di legge n. 4822 dispone, al comma 1, che le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado. La formulazione, utilizzando l'espressione «del personale docente», fa intendere che ci si voglia riferire alla formazione e all'aggiornamento in servizio. Rileva che sembrerebbe, tuttavia, opportuno un chiarimento, anche alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo durante l'esame al Senato. Il comma 2 prevede che tra i titoli validi per accedere all'insegnamento del canto nei Conservatori di musica può esservi anche una comprovata esperienza in una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Su tematiche parzialmente analoghe a quelle trattate dalla proposta di legge n. 4822 intervengono gli articoli 1 e 2 della proposta n. 814 che, tuttavia, in parte disciplinano questioni già trattate nell'ambito della legge n. 508 del 1999, in parte intervengono su questioni oggetto di iniziative di riforma successive alla data di presentazione della proposta di legge. In particolare, l'articolo 1, novellando l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, dispone che le istituzioni AFAM istituiscono corsi di formazione con valore abilitante per l'insegnamento delle discipline artistiche e musicali, nonché corsi di aggiornamento e formazione in servizio per gli stessi insegnanti, e corsi di formazione permanente per gli adulti. L'articolo 2 dispone l'istituzione

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di una classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, con ripetizione di un concetto esposto in termini generali nel comma 1, che l'abilitazione al relativo insegnamento è rilasciata esclusivamente dalle istituzioni prima citate. L'articolo 5 della proposta n. 4822 dispone la possibilità, per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado o dei licei ad indirizzo musicale che manifestano particolari attitudini per lo studio della musica, di essere contemporaneamente ammessi alla frequenza di un Conservatorio di musica, su segnalazione da parte dell'istituto scolastico.
In tal caso, le due istituzioni devono raggiungere un accordo riguardo ai carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio, in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso la scuola. A fronte del quadro normativo attuale, dal quale emerge che l'articolo 5 interviene in un ambito già regolato da disposizioni vigenti, la necessità dello stesso potrebbe essere rinvenuta nello specifico riferimento agli studenti dei corsi di istruzione secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e dei licei musicali, e nella previsione di un raccordo scuola-Conservatorio ai fini della individuazione della divisione dell'impegno formativo fra le due istituzioni. L'articolo 6 della proposta di legge n. 4822 dispone il comando presso l'Accademia di Santa Cecilia di docenti dei Conservatori di musica, al fine generale di valorizzare le specificità culturali presenti nel sistema dell'alta formazione artistica e musicale e le attività di didattica specialistica, e al fine specifico, ai sensi del comma 1, dell'attivazione dei corsi di perfezionamento. Il comando che, sempre ai sensi del comma 1, può riguardare fino a 5 docenti con contratto a tempo indeterminato, è disposto, in base al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su richiesta motivata dell'Accademia di Santa Cecilia, previo assenso dell'interessato, ed è rinnovabile. I docenti comandati continuano a percepire presso il Conservatorio di appartenenza il trattamento economico in godimento. In base al comma 3, i posti lasciati liberi a seguito dei comandi sono resi indisponibili. Segnala che in relazione alla previsione di rinnovabilità del comando, si segnala che non è disposta la durata dello stesso.
Osserva, poi, che il comma 1 dell'articolo 7 della proposta di legge n. 4822 concerne l'istituzione di Politecnici delle arti, da attuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esclusivamente mediante accorpamento, su base regionale o interregionale, delle istituzioni AFAM ricadenti nel medesimo territorio che ne facciano richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 stabilisce che i Politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare e che ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003. Essi subentrano, dalla data della loro costituzione, in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, le quali, tuttavia, mantengono la loro denominazione. I Politecnici si articolano in un massimo di cinque facoltà: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica, design. Ai sensi del comma 4, l'organizzazione e il funzionamento di tali organi vengono stabiliti, tenuto conto delle specificità delle istituzioni, «in analogia» con quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 168 del 1989 e dall'articolo 2 della legge n. 240 del 2010. In effetti, il sistema di governance indicato si presenta pressoché analogo - fatta eccezione per la figura del direttore amministrativo - a quello previsto per le università statali dalla legge di riforma n. 240 del 2010, risultando invece in parte diverso da quello delineato per le istituzioni AFAM dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, che prevede, come visto ante, presidente, direttore, consiglio di amministrazione, consiglio accademico, collegio dei revisori, nucleo di valutazione, collegio dei professori,

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consulta degli studenti. Il comma 5 prevede che i titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono «equivalenti» ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - sono istituite idonee classi di laurea o è stabilita l'equipollenza con le classi di laurea dell'area umanistica e dell'area scientifica già esistenti. Il comma 6 dispone che dall'applicazione delle norme dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ribadisce, pertanto, quanto già derivante da analoghe specifiche presenti nel comma 1 e nel comma 3. L'articolo 3, unico comma, della proposta di legge n. 814 sostituisce il comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, in materia di rapporto di lavoro del personale delle istituzioni AFAM. A seguito della tecnica di novella utilizzata, le disposizioni troverebbero quindi applicazione dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 508 del 1999. In particolare, l'articolo 3 prevede che lo status giuridico ed economico dei docenti delle Istituzioni AFAM, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori, è regolato in analogia con quello previsto per i docenti universitari. Rispetto all'assetto derivante dalla legge n. 508 del 1999, ciò comporta l'assoggettabilità dei docenti delle istituzioni AFAM al regime di diritto pubblico e l'uscita dalla regolazione contrattuale prevista dall'articolo 6, comma 2, della stessa legge 508.
Prevede, altresì, che, in una prima fase di attuazione, sia il personale docente in servizio nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della disposizione, sia quello successivamente assunto, è inquadrato nelle tre fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti. Al riguardo, ricorda che i docenti universitari sono inquadrati in due fasce. Con riferimento alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili, la proposta conferma anzitutto il meccanismo già previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n 508 del 1999, in base al quale si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, come integrate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 124 del 1999, che sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Introduce, poi, la specifica che, una volta esaurite le graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti attraverso procedure concorsuali nazionali, al riguardo richiamando la previsione di adozione di un regolamento di delegificazione in materia di procedure di reclutamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della stessa legge n. 508 del 1999. Con riferimento alle esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, la proposta conferma il ricorso agli incarichi di insegnamento, ma ne riduce la durata massima da 5 a 3 anni, disponendo peraltro che il rinnovo può essere anche a tempo indeterminato. La previsione, contenuta nel testo vigente dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999, in base alla quale il personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge è inquadrato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento economico complessivo in godimento, viene modificata riferendola esclusivamente al personale non docente. Per quest'ultimo, si conferma la previsione di regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro. La proposta prevede, infine, l'attribuzione della dirigenza ai direttori amministrativi che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della disposizione e stabilisce che i direttori amministrativi, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico, assumono tutte le funzioni attribuite al presidente dalla legislazione previgente ed esercitano funzioni ed attribuzioni dirigenziali. Rileva che potrebbe essere opportuno esplicitare meglio il riferimento all'assunzione, da parte del direttore amministrativo, delle funzioni previste per il presidente dalla legislazione precedente rispetto all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999. L'articolo 4,

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unico comma, della proposta di legge n. 814 modifica l'articolo 2 della L. 508 del 1999, disponendo l'istituzione di un Comitato nazionale specificamente dedicato alla valutazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. A tal fine, dispone anzitutto l'abrogazione di una delle norme generali regolatrici della materia previste dall'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione. Si tratta della lettera l) del comma 8, che prevede la verifica periodica, da parte dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario sostituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 370 del 1999, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - CNSVU, del mantenimento, da parte di ogni istituzione, degli standard e dei requisiti prescritti, stabilendo che, in caso di non mantenimento: le istituzioni statali sono trasformate con decreto ministeriale in sedi distaccate di altre istituzioni, ovvero, se le carenze sono gravi, sono soppresse; le istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute perdono, con decreto ministeriale, il pareggiamento o il riconoscimento. Dispone, quindi, l'istituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con funzioni analoghe a quelle del CNVSU. Il Comitato, in particolare, ha il compito di procedere alla verifica periodica del mantenimento, da parte di ogni istituzione, degli standard e dei requisiti prescritti.
L'articolo 5, unico comma, della proposta di legge n. 814 abroga la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, in materia di edilizia relativa a Conservatori di musica e Accademie, nonché di edilizia scolastica, e dispone che i fondi relativi all'edilizia scolastica degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e i fondi relativi all'edilizia di Conservatori di musica e di Accademie, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, sono trasferiti in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
Con riguardo al seguito dell'esame del provvedimento, propone quindi di procedere ad una serie di audizioni di soggetti interessati alle tematiche trattate nello stesso provvedimento.

Valentina APREA, presidente, con riguardo alla proposta del relatore, osserva che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi potrà valutare l'opportunità di procedere ad una serie di audizioni nel corso dell'esame del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.
Nuovo testo C. 3555 Moffa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2011.

Valentina APREA, presidente, avverte che il relatore ha presentato un nuovo emendamento, interamente sostitutivo del comma 4 dell'articolo 2, alla proposta di legge in esame (vedi allegato 3).

Enzo CARRA (UdCpTP), relatore, osserva che le due condizioni poste nel parere rilasciato sul provvedimento in esame dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali esorbitano dalla competenza di tale Commissione, proponendo fra l'altro modifiche aggiuntive molto estese al provvedimento stesso.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide le osservazioni dell'onorevole Carra, con riferimento alle condizioni poste dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

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Enzo CARRA (UdCpTP), relatore, illustra quindi il suo emendamento 2.1, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 2.1 del relatore.

Paola GOISIS (LNP), con riguardo al problema sollevato dai colleghi Carra e Giulietti in relazione alle condizioni poste dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, si riserva di verificare quale sia l'avviso del rappresentante del suo gruppo in tale Commissione.

Giuseppe SCALERA (PdL) auspica che, quale membro della Commissione parlamentare per le questioni regionali, la questione sia chiarita al più presto.

Valentina APREA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, onde consentire le verifiche che si rendano necessarie in relazione alle condizioni poste dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2011.

Valentina APREA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo unificato in esame (vedi allegato 4).

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Frassinetti 4.01 e chiede all'onorevole Scalera di ritirare gli emendamenti da lui presentati. In particolare, motiva la richiesta di ritiro dell'emendamento Scalera 1.1 con l'esigenza di non appesantire il testo dal punto di vista letterale, ripetendo l'aggettivo «storici», mentre la richiesta di ritirare l'emendamento Scalera 3.1 è motivata dall'esigenza di non entrare nella sfera di autonomia dell'organo regionale, in relazione alla scelta della struttura cui assegnare la competenza sulla materia oggetto del provvedimento.

Giuseppe SCALERA (PdL) segnala, innanzitutto, di essersi confrontato con l'onorevole Realacci, quale presentatore della proposta di legge, prima di presentare gli emendamenti in esame. In relazione al suo emendamento 1.1, rileva come non possa lasciarsi in sospeso il concetto di rievocazione, poiché, se questa non viene circoscritta alla dimensione storica, potrebbero rientrarci moltissime altre manifestazioni di carattere rievocativo. Con riguardo, invece, al suo emendamento 3.1, ritiene che l'organo cui, nell'ambito della struttura regionale, viene affidata la competenza esecutiva della legge, debba avere una connotazione culturale, non potendo, ad esempio, essere tale materia affidata all'assessorato per gli enti locali.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ricorda come vi è stata una lunga discussione sul provvedimento in esame, anche in sede di Comitato ristretto, che ha trovato il punto di equilibrio nell'alleggerimento del provvedimento, nell'ambito del quale sono formulate solo norme di principio, lasciando correttamente ad ogni regione l'autonomia di scegliere la struttura esecutiva più appropriata per la materia in esame. Sull'emendamento Scalera 1.1, rileva come tale modifica appesantirebbe il testo dal punto di vista letterale. Osserva, fra l'altro, come tutti questi temi siano stati già affrontati durante i lavori del Comitato ristretto, chiedendo infine all'onorevole Frassinetti di riformulare in forma più sintetica l'articolo aggiuntivo 4.01 da lei proposto:

Paola FRASSINETTI (PdL) accoglie l'invito dell'onorevole De Biasi, proponendo una nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 4.01.

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Giuseppe GIANNI (PT), esprime perplessità sulla consultazione da parte dell'onorevole Scalera dell'onorevole Realacci in merito agli emendamenti da lui presentati.

Giuseppe SCALERA (PdL) chiarisce di aver semplicemente consultato il collega Realacci sul contenuto degli emendamenti presentati. Con riguardo al suo emendamento 3.1, comprende le motivazioni concernenti l'esigenza di non invadere l'autonomia regionale in relazione alla individuazione della struttura deputata all'esecuzione della legge, volendo solo preservare la competenza in capo ad un organo che tratti in ogni caso la materia dei beni e delle attività culturali; ritira quindi i suoi emendamenti 1.1 e 3.1, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.2.

Paola GOISIS (LNP) dichiarando che avrebbe espresso voto contrario sull'emendamento Scalera 3.1, si compiace del suo ritiro. Preannuncia voto contrario sull'emendamento Scalera 3.2, poiché anche questo invade la sfera decisionale autonoma del deputato regionale nella formazione delle sue valutazioni sui criteri da seguire nell'attuazione della legge.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Scalera 3.2 e sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Frassinetti 4.01.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Scalera 3.2 e la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Frassinetti 4.01.

Valentina APREA, presidente, avverte che il testo in esame, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni di merito per l'espressione dei pareri di competenza.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione.
C. 4117 Frassinetti.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2135 Coscia - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Valentina APREA, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2135 Coscia ed altri. Vertendo su analoga materia, ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 2135 Coscia.

Valentina APREA, presidente, propone altresì la costituzione di un Comitato ristretto, per la prosecuzione dell'esame delle abbinate proposte di legge.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominare i componenti sulla base della designazione dei gruppi

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2011.

Valentina APREA, presidente, comunica che, sul nuovo testo della proposta di legge in esame, la Commissione V (Bilancio) ha espresso nulla osta, la XIV (Unione europea) ha espresso parere favorevole con

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osservazioni, e la I (Affari costituzionali) ha espresso un parere favorevole con condizione ed osservazioni. Si è in attesa del parere delle Commissioni II (Giustizia) e III (Esteri).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana.
C. 4698 Narducci.
(Esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona - Adozione del testo base C. 4698 - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge in esame è volta a garantire al Museo nazionale dell'emigrazione italiana una copertura finanziaria stabile e una localizzazione definitiva. Ricorda che l'articolo 2, comma 70, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha autorizzato per l'anno 2008 la spesa di 14 milioni di euro - poi ridotti a 4 milioni di euro dall'elenco 1 di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008 - destinati, tra l'altro, alla realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, del Museo della emigrazione italiana. La relazione illustrativa chiarisce che lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2008 ha coperto la realizzazione e il funzionamento del Museo fino a fine 2011 e che, in assenza di ulteriori provvedimenti, si rischia la chiusura e lo smantellamento dell'istituto.
Ricorda che l'articolo 1 riconosce innanzitutto l'alto valore culturale dell'azione di sensibilizzazione svolta dal Museo e ne fissa la sede espositiva in Roma. Con riguardo alla specifica localizzazione, la norma dà preferenza all'attuale sede dell'istituto, al fine di dare continuità all'originaria progettazione del complesso espositivo. Ove si renda indispensabile una diversa collocazione, la valutazione deve essere effettuata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali. Ai medesimi soggetti, infatti, l'articolo 3 attribuisce la responsabilità del Museo, «in particolare per quanto riguarda la sua localizzazione». Segnala che non è indicata, tuttavia, la tipologia di atto con cui si provvede alla eventuale scelta di una sede diversa del Museo. L'articolo 2 concerne funzioni e finalità dell'istituto, riproducendo molti dei compiti già individuati dall'articolo 2 del d.m. 3 dicembre 2008. In particolare, richiamando la definizione recata all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Museo è identificato quale struttura permanente del Ministero degli affari esteri, che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio dell'emigrazione italiana. Il comma 2 specifica che l'istituto recupera la memoria dell'esperienza migratoria italiana; ripercorre le diverse realtà locali che hanno fatto da sfondo al fenomeno dell'emigrazione, nella sua evoluzione storica, fino all'età contemporanea; realizza un collegamento in rete tra musei dell'emigrazione italiani ed esteri, consentendo la consultazione delle banche dati esistenti presso le diverse strutture. La medesima disposizione attribuisce al Museo, rispetto al suo decreto istitutivo, nuove funzioni. Si tratta, in particolare, di: elaborare studi e ricerche sull'evoluzione dei flussi migratori, dei processi di integrazione e delle azioni di cooperazione e valorizzazione culturale che interessano l'Italia, in uscita e in entrata; promuovere incontri internazionali di interscambio culturale, in Italia e all'estero, anche ai fini di una migliore conoscenza dell'Italia da parte dei cittadini italiani emigrati e degli immigrati in Italia.
Osserva, quindi, che l'articolo 4, riprendendo disposizioni pressoché analoghe presenti nell'articolo 4 del d.m. 3 dicembre 2008, prevede, al comma 1, l'istituzione di un comitato scientifico, presieduto da un Sottosegretario di Stato agli affari esteri,

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designato dal Ministro degli affari esteri. Il comitato scientifico è composto dal direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e da sette esperti di chiara fama nominati dal presidente del comitato. Gli esperti sono scelti: tre nell'ambito delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale che studiano il fenomeno dell'emigrazione; due tra i direttori dei musei dell'emigrazione a livello locale o regionale; due tra professori universitari e studiosi della materia. Segnala che non è indicato se l'istituzione del comitato sarà formalizzata con un atto unitario. I commi da 2 a 4 stabiliscono, in particolare, che il comitato scientifico - che si riunisce almeno due volte l'anno, su iniziativa del presidente - esprime proposte e pareri sulla ricerca e sulla scelta del materiale espositivo, formula proposte al direttore del Museo in merito alle attività scientifiche e didattiche ed esprime pareri sui progetti di sviluppo della struttura museale. Ricorda, al riguardo, che l'attuale assetto governativo include un dicastero specifico per la cooperazione internazionale e l'integrazione. Rileva, quindi, che occorre valutare, pertanto, viste in particolare le nuove funzioni attribuite al Museo dall'articolo 2 della proposta di legge in esame, l'opportunità di prevedere nell'ambito del comitato scientifico un rappresentante del suddetto dicastero. Parimenti, considerata la competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali, nonché l'attribuzione a Roma capitale di funzioni amministrative in materia di concorso alla valorizzazione di beni storici, rileva che occorre considerare l'opportunità di prevedere nell'ambito del comitato scientifico rappresentanti della regione e di Roma capitale.
Ricorda, poi, che l'articolo 5, comma 1, riprendendo disposizioni pressoché analoghe presenti nell'articolo 5 del d.m. 3 dicembre 2008, concerne la figura del direttore del Museo. Nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato scientifico, il direttore sovrintende all'organizzazione e alla gestione del Museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche e amministrative. Rileva che anche in tal caso non è specificato con quale tipologia di atto si provvede alla nomina. Il comma 2 riguarda, invece, l'organizzazione e la gestione dei servizi del Museo, che sono definite da un accordo di programma stipulato tra i due ministeri. Il comma 2 dell'articolo 5 precisa - con una novità rispetto al decreto istitutivo del Museo -, che l'accordo di programma definisce anche gli eventuali importi da corrispondere ai componenti degli organi consultivi e di gestione dell'istituto. L'articolo 6 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della proposta in esame, destinato all'esercizio ordinario e al mantenimento del Museo, in 500 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2012, stabilendo che alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. La norma autorizza, altresì, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Segnala, al riguardo, che la norma di copertura deve essere aggiornata facendo riferimento al Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, iscritto nel bilancio triennale 2012-2014. Segnala, peraltro, che, sulla base di quanto previsto dalla Tabella A della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel fondo speciale di conto corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2012-2014 non è presente alcun accantonamento per il Ministero per i beni e le attività culturali. Con riguardo al coordinamento con la normativa vigente, segnala inoltre che occorrerebbe abrogare gli articoli 2, 4 e 5 del decreto ministeriale 3 dicembre 2008. Con riguardo, infine alla formulazione del testo, all'articolo 1, invita

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a valutare l'opportunità di sostituire la rubrica come segue: «Riconoscimento del valore del Museo nazionale dell'emigrazione italiana e sua localizzazione». Al medesimo articolo, al comma 2, rileva che si potrebbero sopprimere le parole «piazza Venezia,» nonché uno dei due aggettivi utilizzati («indispensabile» e «necessaria»). All'articolo 4, comma 1, invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole «designato» con «designato e nominato». Al comma 2, segnala che il riferimento corretto è all'articolo 5. Infine, invita a valutare la possibilità di sostituire le parole «formula iniziative e proposte» con le parole «formula proposte». All'articolo 5, infine, invita a valutare l'opportunità di sostituire la rubrica come segue: «Organizzazione e gestione del Museo». Inoltre, al comma 2, rileva che occorre sostituire le parole «è definita da» con le parole «sono definite da» e la parola «oneri» con la parola «importi».

Valentina APREA, presidente, comunica che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona. Vertendo su analoga materia, ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge n. 4698 Narducci. Riterrebbe altresì opportuno procedere all'istituzione di un Comitato ristretto, manifestando la propria disponibilità a definire un nuovo testo che sia concordato tra tutte le forze politiche.

Valentina APREA, presidente, propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 4698 Narducci.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, propone altresì la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge C. 4698 Narducci, adottato come testo base, e delle abbinate proposte di legge.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominare i componenti sulla base delle designazioni.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Ricardo Franco LEVI (PD) intende informare la Commissione con riguardo agli sviluppi giudiziari della vicenda di Angelo Rizzoli, già proprietario del giornale quotidiano «Corriere della Sera», che aveva intentato causa nei confronti dei componenti della cordata che nel 1984 assunse il controllo della Rizzoli Editore, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità dei contratti che portarono all'acquisto delle partecipazioni azionarie per coartazione della volontà del venditore di tali partecipazioni sociali. Per tale vicenda, che aveva impegnato in più di una seduta la Commissione Cultura, era stata presentata e discussa dalla Commissione anche una richiesta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta. Nel dettaglio, segnala quindi che il tribunale civile di Milano ha ora rigettato tutte le richieste avanzate da Angelo Rizzoli e l'ha inoltre condannato per «lite temeraria» al pagamento alle controparti di un importo di 6,5 milioni di euro, corrispondenti all'uno per cento dell'ingiusto profitto che egli intendeva come misura minima ricavare, oltre che al rimborso di tutte le spese di lite.

Caterina PES (PD) intende far presente alla Commissione le difficoltà di presenziare

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ai lavori della stessa Commissione da parte sua e del collega Murgia, entrambi provenienti dalla Sardegna, in relazione alla nuova programmazione dei lavori della Commissione. In particolare, segnala come sia stato soppresso il volo aereo del martedì mattina, con conseguente difficoltà di collegamento fra l'isola e la capitale.

Valentina APREA, presidente, rassicura l'onorevole Pes che la programmazione dei lavori verrà effettuata, compatibilmente con tutte le esigenze di esame dei provvedimenti e dei lavori dell'Assemblea, tenendo conto della situazione testé segnalata.

La seduta termina alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 gennaio 2012.

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.