CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2012
590.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 331

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'11 gennaio 2012 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2012

Gennaio.

Sede referente:
  Seguito dei seguenti provvedimenti già iniziati:
  Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A);
  Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, Pag. 332C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci);
  Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa);
  Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi (C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto);
  Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita (C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni e C. 4800 Bocciardo);
  Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private (C. 4269 D'Anna);
  Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professione dei chiropratici (C. 1287 Di Centa);
  Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana (C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli);
  Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago);
  Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri);
  Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale (C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto);
  Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti);
  Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà);
  Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale (C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella, c. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza);
  Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza);
  Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili (C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti).

Sede referente (Commissioni riunite)
  Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale (C. 4566 Governo) (Comm. riunite VI e XII).

Pag. 333

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Febbraio.

Sede referente:
  
Seguito dei provvedimenti già iniziati.
  Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Marzo.

Sede referente:
  Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:
  Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro (C. 4771 Di Virgilio);
  Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante (C. 3367) Codurelli;
  Istituzione e disciplina dell'indagine farmaco genetica (C. 4083 Laura Molteni).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.
  Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.
  Gli orari complessivi da dedicare ai lavori della Commissione nelle singole giornate saranno definiti alla luce dei tempi effettivamente disponibili in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo considerato.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI

  Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 13.45.

5-04653 Contento: Ritardi nel rilascio di certificati di idoneità alla guida da parte delle commissioni mediche provinciali.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, su richiesta del rappresentante del Governo e acquisita la disponibilità dell'interrogante, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo alla seduta di domani, mercoledì 18 gennaio 2011, alle ore 10.15.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luciana PEDOTO (PD), relatore, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I e V sul decreto-legge 216/2011 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», che si compone di 30 articoli.
  Con riferimento alle disposizioni concernenti profili di competenza della XII Pag. 334Commissione, richiama, in primo luogo, l'articolo 2, recante una proroga dell'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI) fino al 30 settembre 2012.
  Ricorda che la CRI è stata commissariata dall'ottobre del 2002 fino alla fine del 2005. In seguito, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2008, considerate le gravi carenze e irregolarità di gestione dell'Associazione, ha nuovamente commissariato la CRI. Successivamente, il mandato del commissario straordinario è stato prorogato con diversi atti normativi; da ultimo, la durata della proroga è stata fissata fino al 31 dicembre 2011. L'incarico del commissario straordinario è stato prorogato anche in considerazione degli adempimenti richiesti dallo schema di decreto legislativo in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, il cui iter non è ancora concluso.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 10 del decreto-legge dispone la proroga di diversi termini in materia sanitaria. In particolare, il comma 1 proroga dal 1o gennaio 2012 al 3 luglio 2013 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali. L'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006 ha stabilito che per utilizzare in Italia come materia prima per la produzione di medicinali sostanze attive importate da Paesi terzi occorre acquisire, da parte delle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea, un certificato di conformità di tali sostanze alle norme di buona fabbricazione. La disposizione è stata originariamente sospesa fino al 31 dicembre del 2011 (e avrebbe quindi dovuto applicarsi dal 1o gennaio di quest'anno) in quanto – come chiarisce la relazione introduttiva – la Commissione europea la ha ritenuta di ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il decreto in esame differisce l'applicazione della disposizione in questione a partire dal 3 luglio del 2013, in quanto – come chiarisce sempre la relazione introduttiva – quella è la data entro cui dovranno essere applicate negli Stati membri dell'Unione europea le nuove disposizioni concernenti le norme di buona fabbricazione delle materie prime previste dalla recente direttiva 2011/62 dell'8 giugno 2011.
  Osserva, poi, che il comma 2 proroga al 31 dicembre 2012 la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale, naturalmente nelle ipotesi in cui non siano ancora stati completati gli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria. La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere «all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria».
  Rileva, quindi, che il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale le regioni e le province autonome, per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.
  Ricorda, poi, come evidenziato dalla relazione illustrativa il termine, il cui mancato rispetto comporta la revoca della copertura finanziaria delle risorse statali assegnate agli interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati al programma per la Pag. 335libera professione intramuraria, per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo, era stato inizialmente rideterminato al 31 dicembre 2012. La proroga si era resa necessaria per consentire a ciascuna regione interessata di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria in coerenza con i piani di riorganizzazione delle reti ospedaliera e territoriale conseguenti all'adozione del Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario regionale e di rientro del disavanzo. La relazione sottolinea ancora che gli effetti della manovra economico-finanziaria di cui al decreto legge n. 78 del 2010 non hanno consentito al momento l'adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento degli interventi richiesti dalle singole regioni. Pertanto, considerato che, in conseguenza dell'ulteriore manovra di cui al decreto legge n. 98 del 2011, non si ha ancora certezza delle disponibilità finanziarie da destinare al finanziamento del programma in questione, si è ritenuto necessario prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo delle opere e per le attrezzature al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il decreto legislativo n. 254 del 2000.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 10 dispongono la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini in materia di adesione al sistema pay back sui farmaci. In tal modo le aziende farmaceutiche possono, fino al 31 dicembre 2012, non applicare lo sconto del 5 per cento su taluni farmaci a carico del SSN, a fronte di un rimborso diretto alle singole regioni, corrispondente al risparmio atteso con la riduzione del 5 per cento per ciascun medicinale, in relazione ai suoi volumi di vendita.
  Negli ultimi anni, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha provveduto ad emanare provvedimenti volti a completare il recupero dello sfondamento del tetto previsto per la spesa farmaceutica. In particolare, la Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 ha applicato una ulteriore riduzione del 5 per cento sul prezzo al pubblico, comprensivo di IVA, di tutti i farmaci rimborsabili dal SSN. In seguito, la finanziaria 2007 ha disposto misure di contenimento della spesa farmaceutica per il periodo dal 1 marzo 2007 al 29 febbraio 2008, limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, prevedendo la possibilità, per le aziende farmaceutiche, di chiedere all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la sospensione della riduzione dei prezzi, a fronte del contestuale versamento alle singole regioni del relativo valore in tre rate annuali. Tale misura, inizialmente estesa per tutto il 2007, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011. Successivamente, l'articolo 64 della legge 99/2009 ha disposto che la disposizione contenuta nella finanziaria 2007 si applicasse, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Anche tale disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011. Pertanto, la proroga combinata delle due disposizioni rende applicabile il meccanismo del pay back sia sul prezzo dei farmaci immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006, sia sul prezzo di quelli immessi successivamente.
  Osserva, poi, come illustrato dalla relazione al provvedimento, dal 2007 al 2009 le aziende farmaceutiche hanno anticipato alle regioni 732 milioni di euro sotto forma di pay back, con un incremento di fatturato di 106 milioni di euro. La relazione stima inoltre che tale incremento sia stato compensato dalla misura combinata dell'extrasconto dello 0,6 per cento a carico del farmacista e del grossista, generando risparmi per il SSN di 138,9 milioni di euro. In assenza del meccanismo del pay back, la sola riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico avrebbe portato a un contenimento della spesa farmaceutica per soli 593,1 milioni di euro.
  La determina AIFA 27 settembre 2006, in occasione della riduzione del prezzo del 5 per cento dei medicinali erogati dal SSN, ha rideterminato, a carico dell'industria Pag. 336farmaceutica, lo sconto al produttore dello 0,6 per cento, già disposto con la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 sul prezzo al pubblico dei medicinali erogati in regime SSN (vale a dire su tutti i medicinali di classe A compresi emoderivati, vaccini, medicinali inseriti nelle liste di trasparenza generici-equivalenti e i medicinali di prezzo uguale o inferiore a 5 euro). Il grossista trasferisce tale sconto alle farmacie, le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il Servizio sanitario nazionale, le farmacie applicano all'acquirente il medesimo sconto. La successiva Determina AIFA del 9 febbraio 2007, con la quale è stata data la facoltà alle aziende farmaceutiche di non ridurre del 5 per cento il prezzo dei propri medicinali a fronte del sistema pay back, ha disposto che il SSN nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie trattenga, a titolo di sconto, l'importo corrispondente allo 0,6 per cento del prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA.
  In conclusione, pur valutando favorevolmente le proroghe testé illustrate, si riserva tuttavia di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), in riferimento all'articolo 10, commi 2 e 3, ritiene opportuno che il Governo fornisca alla Commissione dati in merito alla situazione aggiornata degli investimenti per interventi di ristrutturazione edilizia effettuati dalle regioni per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, giudicando di particolare importanza i dati relativi all'entità dei fondi – distinta per regione – che non sono stati spesi per tali finalità.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, assicura che rappresenterà al Ministro della salute la richiesta testé avanzata, auspicando che nella seduta di domani il rappresentante del Governo che parteciperà ai lavori della Commissione possa fornire le informazioni richieste. In conclusione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il Ministro della salute Renato Balduzzi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2011.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che nella seduta odierna avrà inizio l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 21 dicembre 2011.

  Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.9, 1.11, 1.1 e 1.5, altrimenti il suo parere è contrario. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01, a condizione che sia riformulato come segue: «Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. (Autonomia e responsabilità del medico).
  Le attività mediche e sanitarie sono dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività.
  Tali attività sono erogate nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, diretta e non delegabile, dei medici, e dei Pag. 337professionisti sanitari nell'ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte.
  Le norme, emanate sia a livello nazionale che regionale, connesse alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi sanitari e socio-sanitari e di ogni altra attività esercitata da questi professionisti si applicano nell'ambito di tali principi di autonomia e responsabilità.»
  Avverte, infine, di aver presentato nuovi emendamenti (vedi allegato 1).

  Il Ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme al relatore su tutti gli emendamenti ad eccezione degli identici emendamenti 1.1 e 1.5, su cui si rimette alla Commissione.

  Nunzio Francesco TESTA (UdCpTP) ritira il suo emendamento 1.9.

  La Commissione approva l'emendamento Nunzio Francesco Testa 1.10 (vedi allegato 2).

  Nunzio Francesco TESTA (UdCpTP) ritira il suo emendamento 1.11.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiede al relatore le ragioni del suo parere contrario sul suo emendamento 1.5.

  Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, fa presente che la disposizione che gli identici emendamenti 1.1 e 1.5 mirano ad introdurre è pleonastica, essendo assodato che sono fatte comunque salve le competenze delle regioni a statuto speciale che provvedono alle finalità della legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali.

  Il Ministro Renato BALDUZZI osserva che, nella sostanza, condivide il principio affermato negli identici emendamenti in oggetto, sebbene ritenga non appropriata la collocazione degli stessi riferita all'articolo 1.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rileva che l'emendamento è stato riferito all'articolo 1 in quanto relativo alle finalità generali della legge e che, quindi, la disposizione che mira ad introdurre riguarda l'intero articolato e non solo l'articolo 1.

  Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, fa presente che si potrebbe riformulare, come articolo aggiuntivo da collocare alla fine del testo.

  Carmine Santo PATARINO (FLpTP) osserva che la norma oggetto degli emendamenti 1.1 e 1.5 è, a suo avviso, talmente assodata che non è necessario reintrodurla in ogni testo legislativo.

  Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, propone di accantonare gli identici emendamenti 1.1 e 1.5.

  La Commissione delibera di accantonare gli identici emendamenti Froner 1.1. e Zeller 1.5.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 1.01 nel senso indicato dal relatore.
  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Miotto 1.01 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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