CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2012
590.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.
  
La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato).
  Avverte che gli emendamenti Bruno 8.2, Boccia 1.10, Fiorio 29.145, Mattesini 1.27 e 1.28 e l'articolo aggiuntivo Laffranco 28.016 sono stati ritirati dai presentatori prima dell'inizio della seduta.
  Con riguardo alle 837 proposte emendative presentate al testo del decreto-legge n. 216 del 2011, fa presente che alcune presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria Pag. 5legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Con riferimento al provvedimento in esame – in conformità con le valutazioni di ammissibilità svolte da questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative – fa presente che sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroga di termini previsti da disposizioni di rango legislativo ovvero emendamenti strettamente attinenti o consequenziali a disposizioni previste nel testo del decreto-legge.
  Alla luce dei richiamanti criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano né proroghe di termini né disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Cesare Marini 1.2, volto a stabilire che gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente;
   Fallica 1.4 che interviene sul periodo lavorativo prescritto dalla legge per poter procedere alla stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale, con una disposizione specifica per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e per gli educatori degli asili nido;
   Fallica 1.43, volto ad attivare la procedura di stabilizzazione del personale operante presso le Regioni e gli enti locali ai sensi delle ordinanze della protezione civile n. 3253 del 2002 e n. 3279 del 2003;
   Laffranco 1.20, volto a prevedere la facoltà per le Università di procedere alla chiamate di docenti interni;
   Anna Teresa Formisano 1.35, volto a prevedere deroghe ai limiti delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle Università statali rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   Borghesi 1.34, volto a prevedere disposizioni finalizzate a superare la precarietà nella pubblica amministrazione;
   Paladini 1.41 e 1.40. (limitatamente al secondo periodo del comma 6-bis e ai commi 6-ter e 6-quater), e Giovanelli 1.25 (limitatamente al secondo e terzo periodo), in materia di dotazione organica degli enti soppressi dal decreto-legge n. 138 del 2011;
   Lolli 1.23, volto a modificare le disposizioni in materia di riserve di posti per la nomina a vigile del fuoco;
   Ciccanti 1.37, volto a salvare la graduatoria del concorso pubblico per l'ICE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2010;
   Lolli 1.29, volto a prevedere la facoltà per il comune de L'Aquila di stipulare contratti di lavoro per gli anni 2012-2014, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010;
   Lolli 1.22, volto a prevedere la facoltà per il comune de L'Aquila di stipulare contratti di lavoro finalizzati agli inquadramenti del personale risultato idoneo nei concorsi per la progressione di carriera;
   Di Pietro 1.39, volto a prevedere disposizioni per la stabilizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
   Fallica 1.45, volto a prevedere la facoltà per i professori universitari di restare in servizio per tre anni dopo il collocamento a riposo in posizione di fuori ruolo e senza oneri per l'ateneo di appartenenza;Pag. 6
   Esposito 1.16, in materia di stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni;
   Fallica 1.5, volto a prevedere autorizzazioni ad enti di definire le misure di politica attiva del lavoro di cui ai commi 550 e 551 della legge n. 244 del 2007;
   Catone 1.7, volto ad equiparare i periodi temporali per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza a quelli degli altri corpi militarizzati;
   Calvisi 1.11. e Ghizzoni 1.14, volti a prevedere deroghe per gli enti locali alle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di utilizzo di personale a tempo determinato;
   Distaso 1.42, volto a fare salve le procedure concorsuali definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali;
   gli identici Fallica 1.01, Fontanelli 1.05 e Bitonci 1.010, volti a prevedere assunzioni per i corpi di Polizia locale;
   Goisis 1.02, in materia di assunzioni di personale nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale;
   Goisis 1.03, volto a prevedere la riduzione del numero dei componenti del collegio dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche;
   Goisis 1.04, (limitatamente alle parole da «le parole: ”devono essere costituiti”» fino alla fine dell'articolo), volto a modificare la disciplina in materia di istituti comprensivi prevista dall'articolo 19 del decreto-legge n.98;
   Goisis 1.06, volto a integrare le disposizioni della legge n. 40 del 2010, in materia di riforma dell'università;
   Grimoldi 1.07, volto a introdurre l'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;
   Caparini 1.08, volto a prevedere modifiche alla legge n. 390 del 1991, in materia di interventi delle province e dei comuni a sostegno del diritto agli studi universitari;
   Grimoldi 1.09, volto ad abolire il valore legale del titolo di studio;
   Rivolta 1.011, volto a modificare la disciplina prevista dall'articolo 282 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
   Goisis 1.012, in materia di reclutamento degli idonei alla dirigenza scolastica di un concorso indetto con delibera della giunta provinciale di Trento;
   Goisis 1.013, in materia di inquadramento di personale non docente transitato dagli enti locali allo Stato.
   gli identici Ceroni 2.1 e Margiotta 2.3, limitatamente al comma 1-ter, volti a sopprimere la previsione della responsabilità da danno erariale per la fissazione di compensi a commissari straordinari;
   Farina Coscioni 2.2, limitatamente al secondo periodo, che riduce il compenso del commissario straordinario della Croce rossa italiana in proroga alla metà del suo ammontare;
   Barbaro 2.02, volto a fissare il termine per l'inizio dello svolgimento dei compiti istituzionali della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici;
   Borghesi 3.1 volto a definire improrogabile il termine di cui all'articolo 3 per l'individuazione delle grandi dighe da sottoporre a verifica sismica;
   Gibiino 3.4 inteso a concedere ai titolari di concessioni relative a infrastrutture colpite da eventi vulcanici dell'Etna del 2001 e 2002 la facoltà di chiedere la proroga delle rispettive concessioni (comma 1-bis) e a dettare la relativa disciplina sostanziale sull'adeguamento dei canoni concessori ai soggetti beneficiari della proroga (comma 1-ter);Pag. 7
   Lanzillotta 3.2 volto a prevedere una relazione sull'attuazione delle norme sulle verifiche sismiche prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
   Mario Pepe (Misto-R-A) 3.3 volto ad estendere all'anno 2012 il contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
   Fallica 4.02 e Fallica 4.01, limitatamente al secondo periodo, volto a modificare la disciplina generale di cui alla legge n. 157 del 1999 – in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici;
   Bitonci 4.03, volto a prevedere l'istituzione di due fondi in favore, rispettivamente, delle regioni confinanti con l'Austria e di quelle con la Repubblica di San Marino per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione;
   Fedriga 6.3, volto a prevedere la facoltà per le società appaltatrici di servizi di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale accessorio presso impianti fieristici e per eventi culturali nonché presso tutti gli impianti sportivi;
   Fallica 6.1, volto ad introdurre tra le finalità cui destinare le risorse del fondo di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011, la proroga dei rapporti convenzionali in essere, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato;
   Caparini 6.7, volto ad elevare il contributo concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli acquisti di materiale da destinare al soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   gli identici Bitonci 6.11 e Vincenzo Antonio Fontana 6.45, volti a consentire l'applicazione del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei dipendenti delle ferrovie dello stato;
   Zampa 6.13, volto a stabilire le modalità di copertura dei maggiori oneri derivanti dalle deroghe previste dal comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 riguardanti le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni;
   Sbrollini 6.14, finalizzato a specificare le modalità di valutazione della durata del rapporto di lavoro per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
   Lenzi 6.17, che prevede l'estensione ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico della proroga del regime previdenziale stabilita in via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
   Boccuzzi 6.21, che dispone la reviviscenza delle disposizioni di cui all'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, già abrogato dal decreto-legge n. 201 del 2011;
   Fallica 6.52 e Bitonci 6.024, volti a specificare – nella disposizione di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 che riguarda la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa – che per le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve alcune categorie di spese;
   Bitonci 6.26, che introduce la deducibilità delle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
   Bitonci 6.27, concernente le modalità per il deposito ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese dei contratti di cui all'articolo 2556 del codice civile;Pag. 8
   Bitonci 6.28, che fissa un limite per il trattamento economico di chi riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni;
   Bitonci 6.29, che interviene sulla procedura per l'autorizzazione per il commercio ambulante;
   Bitonci 6.30 che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per modificare la normativa relativa all'assunzione ed al licenziamento dei dirigenti pubblici;
   Bitonci 6.31 riguardante la procedura per la domanda di attribuzione del numero di partita IVA da parte dei cittadini stranieri;
   Paladini 6.33 volto ad aggiungere all'elenco ivi previsto lo stabilimento Ferrania di Cairo Montenotte;
   Delfino 6.34, volto a specificare che è fatta salva la buona fede dei soggetti che abbiano maturato i requisiti pensionistici previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011;
   Ciccanti 6.36, volto ad estendere ai corpi e servizi di polizia locale la non applicabilità delle disposizioni che abrogano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata;
   Marinello 6.47 che estende la non applicabilità della disposizione che abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, a determinate ipotesi di presentazione della domanda;
   Borghesi 6.37 che prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata con un'anzianità contributiva di 40 anni senza penalizzazioni per soggetti che abbiano determinati requisiti;
   Borghesi 6.38 e Fedriga 6.4 che sopprimono la disposizione relativa alle penalizzazioni per il pensionamento di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;
   Borghesi 6.39, volto a specificare che la riduzione di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 non si applica a determinati soggetti;
   Fallica 6.43, che dispone l'applicazione al personale del comparto scuola delle disposizioni che prevedono una disciplina per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
   Berretta 6.6, che riconosce la qualifica di infortunati sul lavoro ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza di determinati eventi sismici;
   Marinello 6.09, che interviene sulla disciplina relativa all'applicazione della nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici per quanto riguarda le società totalmente partecipate dallo Stato;
   D'Amico 6.011, volto a prevedere il limite di un solo incarico dirigenziale per determinate categorie di dipendenti delle pubbliche amministrazione;
   Montagnoli 6.012 che interviene sul tetto previsto per l'applicazione di un contributo di solidarietà pari al 3 per cento;
   Baretta 6.014, che interviene sulla disciplina delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
   Tullo 6.015, che prevede la validità dei provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL ai fini della successiva disciplina;
   Bertolini 7.1, che interviene in materia di requisiti del personale esterno all'amministrazione degli affari esteri;
   Marinello 7.2, limitatamente alla lettera b), volta a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico;Pag. 9
   Maurizio Turco 8.3, volto a rideterminare l'anzianità di grado degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'arma dei Carabinieri in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni di anzianità stabilite dal decreto legislativo n. 66 del 2010;
   Di Biagio 8.1, volto a prevedere l'adozione da parte del Ministro della difesa di un decreto che disciplina termini e modalità di sospensione dei recuperi forzosi degli alloggi dei sine titulo del Ministero della difesa;
   Marinello 9.1, limitatamente alla lettera b) del comma 1-bis, e al comma 1-ter, volti a prevedere, rispettivamente, apposite convenzioni per l'assegnazione delle risorse all'AGEA per le attività di controllo della qualità e del monitoraggio della filiera ittica, nonché teso a sospendere le azioni giudiziarie nei confronti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI);
   gli identici Fallica 9.9, Marinello 9.15, Agostini 9.8 e Ruvolo 9.2, volti a prevedere che le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi permangano nel patrimonio dei beneficiari con il vincolo di destinazione per la filiera ittica;
   gli identici Fallica 9.10, Marinello 9.14, Agostini 9.7 e Ruvolo 9.3, volti ad incrementare di 10 milioni di euro la dotazione delle risorse destinate all'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima;
   gli identici Fallica 9.11, Sani 9.6, Marinello 9.16 e Ruvolo 9.4, volti a prevedere il finanziamento degli interventi strumentali alla piena attuazione del programma triennale della pesca a valere sulle risorse recate dal fondo centrale per il credito peschereccio;
   gli identici Fallica 9.12, Ruvolo 9.5 e Marinello 9.17, volti a precisare la destinazione del finanziamento di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, a favore delle azioni di sviluppo delle imprese di pesca nazionali;
   gli identici Ruvolo 9.01, Marinello 9.06, Fallica 9.09 e Agostini 9.03, volti ad escludere dal novero delle provviste di bordo delle navi il carburante per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera;
   gli identici Ruvolo 9.02, Sani 9.010, Marinello 9.07 e Fallica 9.05, volti ad estendere al settore della pesca marittima le disposizioni relative alla cassa integrazione guadagni previste in agricoltura;
   Delfino 9.04, volto a rendere applicabili agevolazioni in materia di accisa sul gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra, non più in vigore dall'anno 2009, estendendone l'efficacia anche agli olii di origine vegetale;
   Fallica 9.012, limitatamente ai commi 2 e seguenti, recanti modifiche alla disciplina di riliquidazione del credito pregresso riferito ai contributi previdenziali agricoli;
   Fallica 9.013, volto a disporre la moratoria delle esposizioni debitorie di ogni natura e origine verso enti pubblici;
   D'Anna 10.4, che reca disposizioni in materia di sconto per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio;
   Polledri 10.6, che abroga l'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011 recante disposizioni in materia di blocco del turn over del personale del servizio sanitario regionale nelle regioni sottoposte a piani di rientro;
   Bitonci 10.7, che reca disposizioni in materia di certificazione degli infermieri e di attivazione dei percorsi brevi a gestione infermieristica;
   Mario Pepe (Misto-R-A) 10.10, il quale prevede che, nelle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, le funzioni e i compiti del direttore sanitario siano svolti dal dirigente medico;
   gli identici Mario Pepe (Misto-R-A) 10.11 e Marinello 10.12, che recano disposizioni Pag. 10in materia di razionalizzazione dell'utilizzazione del personale addetto alle attività sanitarie nelle aziende ospedaliero-universitarie;
   Ceroni 10.13, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, recante disposizioni in materia di valutazione dei servizi e dei titoli equiparabili per la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
   Vincenzo Antonio Fontana 10.01, che estende a determinate condizioni, ai lavoratori alcune disposizioni in materia pensionistica previste per le lavoratrici dal decreto-legge n. 201 del 2011;
   Dozzo 11.43, volto a modificare l'articolo 702 del codice della navigazione in materia di progettazione delle infrastrutture aeroportuali;
   Lovelli 11.30, in materia di adeguamento dei diritti aeroportuali;
   Bitonci 11.22, volto ad estendere al triennio 2012-2014 i contributi per la continuità territoriale per Trapani, Pantelleria e Lampedusa;
   Faenzi 11.6, volto a specificare che si applica ai soli comuni con popolazione superiore dei 100.000 abitanti la disposizione in base alla quale il Ministro dei trasporti stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi;
   Ruvolo 11.16, volto a modificare le modalità di collocazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulle strade;
   gli identici Velo 11.7 e Desiderati 11.47, volti a modificare il codice della strada al fine di predisporre un nuovo calendario per la circolazione dei mezzi pesanti;
   Braga 11.11, volto ad estendere all'anno 2012 il contributo per il servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
   Nicola Molteni 11.23, volto ad aumentare le agevolazioni fiscali per i carburanti per autotrazione;
   Mattesini 11.25, volto a modificare il regime relativo agli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 18, del decreto-legge n. 152 del 1991;
   Miccichè 11.39, volto ad escludere il personale della polizia stradale dall'applicazione delle norme relative ai limiti assunzionali di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010;
   Brugger 11.44 e 11.45, recanti modifiche al regime delle distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati;
   Velo 11.46, volto prevedere l'emanazione di un regolamento in materia di rimborsi degli incrementi dell'accisa sul gasolio per autotrazione;
   gli identici Fallica 11.02, Bitonci 11.04 e De Micheli 11.08, volti ad incidere sulla destinazione contabile dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri;
   Velo 11.03, recante la disciplina per l'accesso alla professione di trasportatore su strada;
   Montagnoli 11.06, volto a disciplinare l'aggiornamento dei canoni dovuti all'ANAS;
   Montagnoli 11.07, volto a modificare l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla liberalizzazione dei servizi locali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011;
   Vannucci 12.01, che modifica il decreto legislativo n. 28 del 2011, disponendo che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di qualsiasi potenza possono essere realizzati da detti enti su edifici ed aree sia di proprietà sia in possesso
   Taddei 13.27, che modifica la disciplina del procedimento di nomina dei direttori degli Enti parco;
   Bratti 13.43, limitatamente alla parte consequenziale, che rimette al Ministro Pag. 11dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di modificare il regolamento riguardante il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
   Benamati 13.1, che, in relazione alla proroga del termine per l'entrata in attività del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, reca disposizioni di carattere ordinamentale relative alle competenze e alle attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ISPRA e di DigitPA;
   Togni 13.31, che reca una revisione della disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti,
   Brugger 13.8, che prevede un esonero dall'iscrizione al SISTRI degli imprenditori agricoli;
   gli identici Fallica 13.7 e Fontanelli 13.23, che affidano ai comuni delle Regione Campania le attività in materia di gestione dei rifiuti fino all'introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre n. 214 del 2011;
   Iannuzzi 13.5, che affida in via definitiva ai comuni della Regione Campania le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori;
   Chiappori 13.18, che reca disposizioni in materia di adeguamento di remunerazione del servizio idrico integrato;
   Sereni 13.22 e Alessandri 13.29 che introducono una nuova disciplina per il divieto di utilizzo di sacchi non biodegradabili per l'asporto di merci;
   Guido Dussin 13.33, che esclude per il 2011 e per il 2012 l'applicazione di sanzioni concernenti l'incremento dell'efficienza energetica;
   Goisis 13.34, che reca disposizioni in materia di valori limite di emissione per i cementifici che utilizzino combustibili provenienti da rifiuti;
   Togni 13.35, che estende la detrazione del 36 per cento anche alle spese sostenute dalle giovani famiglie per l'acquisto di determinate tipologie di mobili;
   Guido Dussin 13.36, che – nel fissare un termine per l'adozione della normativa statale relativa alle sostanze contenute nei rifiuti – prevede che nelle more dell'adozione di tale normativa si applichi la normativa regionale;
   Bitonci 13.37, che reca una disposizione interpretativa in materia di dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato;
   gli identici De Micheli 13.41 e Ciccanti 13.48, limitatamente alla lettera b), che disciplina i dati che devono accompagnare la domanda di autorizzazione all'emissione in atmosfera;
   Zucchi 13.45, che modifica la definizione di bosco contenuta nel decreto legislativo n. 227 del 2001;
   Saglia 13.05, che al comma 1 modifica la disciplina del calcolo del sovracanone per le concessioni idroelettriche, al comma 2 sopprime l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al comma 3 sopprime le disposizioni dell'articolo 21, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, relative all'istituzione del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini;
   Saglia 13.02, che sopprime le disposizioni dell'articolo 21, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, relative all'istituzione del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini;
   Saglia 13.03, che modifica la disciplina del calcolo del sovracanone per le concessioni idroelettriche;
   Di Biagio 13.04, che reca disposizioni in materia di realizzazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili;
   Goisis 13.06, che prevede un censimento dei beni culturali e ambientali costieri;Pag. 12
   Oliverio 13.07, limitatamente al comma 2, che reca disposizioni relative alle modalità di assegnazione delle risorse riferite ad iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e della filiera ittica;
   Borghesi 13.08, che dispone la revoca del bando e della gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive e l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica competitiva;
   Tassone 14.17, Vannucci 14.1, Frassinetti 14.21, Aniello Formisano 14.22, che recano una disciplina transitoria in materia di organizzazione dei corsi di didattica della musica nei conservatori;
   Levi 14.10, che modifica la disciplina vigente in materia di cadenza nell'adozione dei libri di testo nelle scuole dell'obbligo;
   Bocci 14.16, che reca una norma derogatoria alle disposizioni vigenti in materia di vincoli di ammontare delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario;
   Froner 14.013, che esonera il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti dalle disposizioni vigenti in materia di soppressione degli organi collegiali o di riduzione dei relativi componenti;
   Baccini 14.3, Vannucci 14.2, Frassinetti 14.24, Bossa 14.15, che esonerano alcuni soggetti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di rieleggibilità agli organi necessari delle istituzioni artistiche e musicali contenuta in un regolamento di delegificazione (articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 132 del 2003);
   Quartiani 15.1, che prevede un finanziamento, a decorrere dal 2012, per l'integrazione del contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi;
   Graziano 15.7, che integra l'elenco (di cui alla legge n. 350 del 2003) delle attività che costituiscono investimenti ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione;
   Vannucci 15.16, che detta una disciplina speciale ai fini dell'iscrizione d'ufficio all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali dei segretari delle comunità montane in possesso di determinati requisiti;
   Caparini 15.12, che sopprime le prefetture-uffici territoriali del Governo;
   Caparini 15.15, che reca norme in materia di formazione del personale volontario operante presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   Giammanco 15.01, che reca modifiche alle norme sul patto di stabilità in materia di copertura degli oneri per il personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia pubblici;
   Castiello 15.02, che reca norme in materia di assunzione di personale comunale per lo svolgimento di servizi essenziali;
   Lolli 16.5, che esclude il comune dell'Aquila dall'applicabilità della normativa sulla riduzione delle spese per missioni delle amministrazioni pubbliche;
   Lolli 16.6, che esclude il comune dell'Aquila dall'applicabilità della normativa sulla riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture delle amministrazioni pubbliche;
   Lolli 16.3, che esclude il comune dell'Aquila dall'applicabilità delle norme sulle spese per il personale;
   Lolli 16.2, che esclude il comune dell'Aquila dall'applicabilità delle norme sul divieto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;Pag. 13
   Lolli 16.4, che esclude il comune dell'Aquila dall'applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese dei Ministeri;
   Lolli 16.1, che esclude il comune dell'Aquila dall'applicabilità del patto di stabilità interno;
   Rivolta 16.02, che modifica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, prevedendo lo stanziamento, da parte delle commissioni aggiudicatrici, di risorse a favore del recupero dei beni ambientali;
   Rivolta 16.03, che reca una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, in materia di interventi finanziari a favore della cultura;
   Goisis 16.04, che modifica il comma 2-bis dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente l'uso individuale di beni culturali;
   Goisis 16.05, che reca una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, in materia di interventi finanziari a favore della cultura;
   Laffranco 16.07, concernente la soppressione di organi enti pubblici di previdenza e assistenza;
   Sereni 16.08, che prevede uno stanziamento per il 2012 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Umbria;
   Lanzillotta 17.01, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 1972 in materia di esenzione d'imposta per le locazioni e le cessioni di fabbricati relativi all'attuazione di piani di edilizia abitativa o residenziale convenzionata;
   Polledri 18.1, recante disposizioni relative alla durata del consiglio di amministrazione della SOGIN S.p.A e in materia di emolumenti spettanti ai relativi componenti;
   Marinello 18.01, che reca disposizioni transitorie in relazione alla disciplina di razionalizzazione degli enti di previdenza contenuti nel decreto-legge cosiddetto Salva Italia.
   Ciccanti 19.1, che, oltre a prorogare i termini, scaduti dal 1998, previsti dalla legge finanziaria per il 1998 in materia di agevolazioni fiscali nei casi di assegnazione ai soci di beni non utilizzati come beni strumentali d'impresa, integra la disciplina medesima estendendola a fattispecie non originariamente previste;
   Marinello 19.4, con riferimento alla istituzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito con la legge finanziaria per il 2009, ne estende la possibilità di utilizzo anche per l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
   gli identici Aracu 19.01, La Loggia 19.03, Baccini 19.04, Polledri 19.06, Duilio 19.07, Marsilio 19.08, Laffranco 19.09 e Bianconi 19.010 in materia di valutazione delle eventuali minusvalenze e plusvalenze sui titoli di debito posseduti da imprese di assicurazione ai fini della verifica della loro solvibilità;
   Fallica 21.1 e Giovanelli 21.2, volti a stabilizzare il personale non dirigenziale in comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri riducendo, in maniera corrispondente, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza;
   Fallica 21.6 e Zazzera 21.024, volti a destinare alle emittenti televisive locali tre delle sei frequenze digitali nazionali;
   De Biasi 21.026, che contiene una disposizione di interpretazione autentica del decreto del Ministero delle comunicazioni del 2004, concernente i requisiti di regolarità contributiva necessari ai fini dell'erogazione dei contributi alle imprese televisive in ambito locale;
   Di Biagio 21.01, volto ad abrogare alcune disposizioni restrittive in materia di erogazione di contributi all'editoria;
   Fallica 21.7 e 21.8, Fallica 21.03, 21.04, 21.05, 21.07, 21.09, 21.010, 21.013 e Pag. 1421.014, Distaso 21.015, 21.016 e 21.017, Zazzera 21.018, 21.019, 21.020, 21.021, 21.022, 21.023 e 21.025, recanti misure volte a favorire l'emittenza televisiva locale;
   Fallica 21.011 e 21.012, volti a modificare o integrare la delibera n. 366/10/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante disposizioni in materia di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre;
   Fallica 21.08, volto a modificare la delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, peraltro sostituita dalla delibera n. 353/11/CONS;
   Ceroni 22.2, che modifica il codice civile al fine di semplificare la procedura in materia di trasferimento di aziende e di costituzione di società di persone;
   Di Caterina 22.3, limitatamente agli ultimi tre periodi del capoverso 9-ter, che reca disposizioni sostanziali in materia di programmazione negoziale;
   Montagnoli 22.5, che modifica l'importo di una sanzione;
   Lolli 22.6, che disciplina l'erogazione di finanziamenti a favore di PMI;
   Bitonci 22.7, in materia di procedure fallimentari;
   Bitonci 22.8, che reca una moratoria sui pagamenti dovuti dalle imprese al sistema creditizio;
   Bitonci 22.9, recante disposizioni in materia di studi di settore;
   Bitonci 22.10, recante disposizioni in materia di partita IVA;
   Simonetti 22.11, in materia di limiti di indebitamento degli enti locali;
   gli identici De Micheli 22.12 e Ciccanti 22.15, limitatamente alla lettera b), recanti disposizioni in materia di confidi;
   Bitonci 22.13, in materia di crediti verso la pubblica amministrazione;
   Oliverio 22.14, in materia di energia elettrica prodotta da biomasse;
   Caparini 22.17, in materia di concorrenza;
   Catone 22.02, in materia di interventi per il sistema agroalimentare italiano;
   Servodio 22.03, in materia di promozione all'estero delle produzioni nazionali;
   Bitonci 22.05, in materia di liberalizzazioni di esercizi commerciali;
   Polledri 22.08, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari;
   Bitonci 22.010, in materia di tassazione degli aeromobili privati;
   Bitonci 22.011, recante disposizioni in materia di convenzioni autostradali;
   Bitonci 22.012, in materia di tassazione di mezzi di trasporto;
   Montagnoli 22.016, in materia di distribuzione del gas naturale;
   Fugatti 22.017 e Bitonci 22.018, in materia di scontrini fiscali;
   Bitonci 22.019, relativo alle imprese italiane in Libia;
   Montagnoli 22.020, 22.021 e 22.022, in materia di imposta sul money transfer;
   Bitonci 22.023, in materia di adempimenti amministrativi delle imprese;
   Montagnoli 22.024, in materia di contratti pubblici.
   Marsilio 25.1, il quale dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2012, le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati vengono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze al loro valore nominale;
   La Loggia 25.01, recante disposizioni di semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie;
   Marsilio 25.02, che estende al triennio 2012-2014 il riconoscimento dell'indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti Pag. 15e interessi sottoposti in Libia a misure limitative di cui all'articolo 4 della legge n. 7 del 2009;
   gli identici D'Antoni 26.01, Lanzillotta 26.04 e Distaso 26.02, volti ad integrare di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un contributo allo SVIMEZ;
   Leo 26.03, volto a definire finalità e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità:
   gli identici Velo 27.7 e Montagnoli 27.2, volti a modificare la lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone;
   Vannucci 27.5, volto a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzare le regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità interno per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità, a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza;
   Marsilio 27.8, volto modificare l'articolo 4, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo che se al momento della cessazione della gestione del servizio pubblico locale i beni strumentali non sono stati ammortizzati, il subentrante gestore corrisponde al precedente un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato;
   Osvaldo Napoli 27.14, volto a prevedere modalità di ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio per il triennio 2012-2014 in materia di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale;
   Osvaldo Napoli 27.15, volto a verificare, tramite accordo in conferenza Stato-Città e fino all'entrata in vigore del regime definitivo delle entrate comunali di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011, le differenze tra stime di gettito dell'IMU ed i gettiti ad aliquota di base in ciascun comune;
   Osvaldo Napoli 27.13, volto a sopprimere, dal 1 gennaio 2013, i punti 1 e 3 della lettera gg-septies, comma 2, articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, che abrogano puntuali norme in materia di semplificazioni fiscali;
   Osvaldo Napoli 27.16, volto ad escludere dall'applicazione dell'IMU gli immobili posseduti dai comuni;
   Osvaldo Napoli 27.17, volto a disciplinare la dichiarazione di possesso di immobili nel territorio statale;
   Osvaldo Napoli 27.18, volto ad apportare modifiche alla disciplina dell'imposta di scopo;
   Osvaldo Napoli 27.20, volto a consentire ai comuni di istituire e regolare le modalità applicative dell'imposta di soggiorno;
   Osvaldo Napoli 27.21, volto ad estendere la disciplina di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo n. 23 del 2011 alle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati;
   Fallica 27.03, recante interpretazione autentica del comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge n.78 del 2010, in materia di dismissione delle società partecipate dai comuni;
   Taddei 27.05, volto a disciplinare le modalità di attuazione del risanamento finanziario dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia;
   Taddei 27.07, volto a prevedere il trasferimento delle risorse del soppresso EIPLI ad un nuovo soggetto che sarà istituito dal Governo;
   Taddei 27.06, volto a prevedere il trasferimento delle risorse del soppresso EIPLI ad un nuovo soggetto;
   Velo 27.010, teso a stabilire disposizioni in materia di veicoli a metano, GPL e altri veicoli ecologici;Pag. 16
   Fontanelli 27.08, in materia di dismissione delle società partecipate dai comuni.
   gli identici Fallica 28.10, Distaso 28.4, Boccia 28.13, Zazzera 28.11, limitatamente alla lettera b) del comma 1-bis, che prevede l'esclusione della revisione delle disposizioni del Capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
   gli identici Giulietti 28.03, Pizzolante 28.08, Polledri 28.028 e De Biasi 28.015, gli identici Pizzolante 28.09, Giulietti 28.02, Albonetti 28.012, Polledri 28.027, De Biasi 28.014 e Comaroli 28.022, gli identici Giulietti 28.01, Gozi 28.017, Pizzolante 28.010, Polledri 28.029, Albonetti 28.011, De Biasi 28.013 e Comaroli 28.024, gli articoli aggiuntivi Comaroli 28.021 e 28.023, che stanziano risorse per il sostegno finanziario all'editoria;
   Barbaro 28.020, volto a estendere per il 2012 l'erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali;
   Quartiani 28.06, in materia di destinazione di risorse per l'efficientamento energetico;
   Boccia 28.019 in materia di attribuzione di canali digitali terrestri;
   Abrignani 28.05 in materia di applicazione delle norme per la definizione di violazioni in materia di affissione e pubblicità;
   Quartiani 28.04, che dispone un'integrazione del contributo finanziario in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
   Marchi 29.68, volto ad estendere alle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati l'ambito della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo;
   Marchi 29.65, recante modifiche al decreto legislativo in materia di federalismo municipale relativamente alla ripartizione del fondo di riequilibrio;
   Marchi 29.66, recante modifiche al decreto legislativo in materia di federalismo municipale in materia di esenzioni dall'applicazione dell'IMU;
   Causi 29.67, volto a modificare le modalità applicative dell'IMU;
   Pagano 29.189 in materia di riscossione delle imposte degli enti locali;
   Di Biagio 29.16 volto ad estendere al 2012 la disciplina in materia di esenzione dei carichi di famiglia per i lavoratori italiani all'estero;
   Rubinato 29.43, volto a disciplinare le eventuali conseguenze in termini di gettito sui comuni in ragione dell'anticipazione in via sperimentale dell'IMU;
   Boccia 29.45, che stabilisce per la Cassa depositi e prestiti destini annualmente parte della propria raccolta per l'acquisizione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti locali;
   Boccia 29.46, volto a prevedere che i proventi delle operazioni di dismissione di terreni agricoli pubblici di cui all'articolo 7 della legge di stabilità 2012 siano destinati all'abbattimento del debito pubblico;
   Bitonci 29.48, recante interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di partecipazione dei comuni alle società municipalizzate;
   Montagnoli 29.71, in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
   Brandolini 29.142 e 29.143, volti a modificare le modalità di finanziamento dell'UNIRE;
   Strizzolo 29.39, volto all'assegnazione al Friuli di quote ulteriori di accisa;
   Laffranco 29.116 e 29.117, volti ad estendere rispettivamente fino al 2017 e al 2022 il contributo previsto dall'articolo 1, comma 84, della legge di stabilità 2011 in favore dei territori dell'Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2009;Pag. 17
   Compagnon 29.147, volto a concedere una sospensione dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi per i soggetti che hanno operato in Libia alla data del 17 febbraio 2011;
   Costa 29.4 e 29.5, in materia di località montane turistiche;
   Brugger 29.13, in materia di regolarizzazione di edifici o manufatti;
   Fallica 29.14, limitatamente al primo e al terzo periodo del comma 1, che reca norme fiscali di semplificazione;
   Vaccaro 29.17, limitatamente alle parole da: «alle lettere a e b» sino alla fine del comma 16-bis, che modificano disposizioni di carattere fiscale;
   Margiotta 29.22, che reca disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato;
   Marinello 29.30, in materia di previdenza agricola;
   Fedi 29.35, in materia di detrazioni per carichi di famiglia;
   Duilio 29.36, che modifica una disposizione contenuta in un diverso decreto-legge;
   Rubinato 29.41, che attribuisce un diritto di prelazione agli istituti autonomi per le case popolari su determinate categorie di immobili;
   De Micheli 29.44, che prevede una procedura per correggere le differenze tra le stime di gettito ed i gettiti di imposte comunali;
   Rossa 29.49, volto a fare salvi determinati benefici pensionistici;
   Rossa 29.50, 29.51, 29.52, 29.53 e 29.54, in materia di trattamento previdenziale delle vittime di atti di terrorismo;
   Esposito 29.60, recante disposizioni fiscali relativi agli istituti autonomi case popolari e alle cooperative edilizie;
   Marchi 29.61, in materia di imposta di scopo;
   Fontanelli 29.63, in materia di imposta di soggiorno;
   Marchignoli 29.74 in materia di cessioni all'esportazione e traffici internazionali;
   Letta 29.75, in materia di benefici fiscali in favore di cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto in Italia;
   Nicco 29.79, in materia di comunicazione di minusvalenze;
   Brugger 29.80, che abroga una disposizione in materia di accertamento e riscossione dei tributi provinciali;
   Abrignani 29.88 che abroga una norma in materia di riscossione;
   identici Abrignani 29.89 e Polledri 29.190, che prevedono l'abrogazione di disposizioni in materia di semplificazione fiscale;
   Abrignani 29.90, che fa salvi gli effetti di determinate deliberazioni adottate dagli enti locali;
   Ciccanti 29.148, volto a modificare la disciplina in materia di riscossione dei comuni;
   Fallica 29.168 e 29.169, volti a prevedere la concessione di crediti di imposta per i datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
   Fallica 29.170, volto a prevedere la concessione di un credito di imposta alle imprese agricole che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri;
   Fallica 29.171, volto a preservare le zone franche urbane, istituite dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006;
   Fallica 29.172, volto a prevedere l'emanazione annuale di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di contratto di inserimento delle donne nel mondo del lavoro;
   Pagano 29.182, volto a prevedere un termine riferito alle deliberazione adottate Pag. 18da una disposizione, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011, abrogata dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 138 del 2011;
   Fallica 29.173, volto a prorogare il termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 323 del 1993;
   Maggioni 29.191, che introduce disposizioni volte obbligare i titolari di cariche elettive degli enti locali che siano contemporaneamente anche titolari di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ad optare tra indennità di funzione e compenso previsto per l'espletamento dell'incarico;
   Bitonci 29.193, volto ad estendere l'applicazione dell'imposta municipale propria anche ai proprietari di abitazioni principali iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;
   Lanzarin 29.194, volto ad esentare dall'applicazione dall'imposta municipale propria gli alloggi sociali di edilizia residenziale e pubblica;
   Bitonci 29.197, volto ad introdurre nuove disposizioni in materia di determinazione da parte dei comuni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
   Callegari 29.199, volto ad esentare dall'applicazione dell'IMU gli alloggi di proprietà regionale destinati ad edilizia residenziale e pubblica;
   Caparini 29.200, in materia di soppressione delle comunità montane;
   Bitonci 29.201, volto a includere le risorse di cui al fondo perequativo di cui alla legge n. 549 del 1995 tra i trasferimenti erariali oggetto di riduzione ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010;
   Bitonci 29.132, che esclude dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per le attività del sociale;
   Bitonci 29.133, che esclude dal patto di stabilità le spese per i voucher;
   Bitonci 29.134, che esclude dal patto di stabilità le spese per la sicurezza;
   Bitonci 29.135, che esclude dal patto di stabilità le spese per le energie rinnovabili;
   Bitonci 29.136, che reca una disposizione in materia di rieleggibilità dei revisori contabili;
   Bitonci 29.137, che reca norme in materia di soggetti abilitati a svolgere le funzioni di segretario comunale e provinciale;
   Marinello 29.138, che modifica la disciplina in materia fiscale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, in materia di Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia;
   Morassut 29.96, che consente la definizione bonaria delle posizioni debitorie dei conduttori degli immobili ad uso abitativo degli enti previdenziali maturate al 30 dicembre 2010, anziché al 30 dicembre 2004, come attualmente previsto;
   Morassut 29.97, ai sensi del quale entro il 30 giugno 2012 gli enti previdenziali pubblici devono avviare le procedure di vendita degli immobili ad uso abitativo a favore dei conduttori;
   Di Caterina 29.100, limitatamente al secondo periodo, che ribadisce una proroga in materia di programmazione negoziata già disposta dall'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, introducendo una ulteriore disciplina relativa alla rideterminazione delle agevolazioni;
   Montagnoli 29.101, che sopprime le disposizioni dell'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, relative alla destinazione allo Stato di quota parte delle entrate derivanti dall'imposta municipale propria;
   Montagnoli 29.104, che sopprime le disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha istituito la tassa di stazionamento per le unità da diporto;Pag. 19
   Bitonci 29.106, che sopprime le disposizioni dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di selezione dei revisori dei conti degli enti locali;
   Bitonci 29.108 e 29.131, che modificano la disciplina del Patto di stabilità interno;
   Lanzarin 29.109, relativo all'assoggettamento delle società «in house» al patto di stabilità interno;
   Bitonci 29.110, in materia di diritti per il rilascio di certificati anagrafici;
   Polledri 29.111, che sopprime disposizioni del decreto-legge n. 138 del 2011, relative alla gestione commissariale di Roma Capitale;
   Simonetti 29.112, che modifica la disciplina dei limiti di indebitamento degli enti locali;
   Comaroli 29.113, che prevede il trasferimento delle funzioni di polizia provinciale alle Regioni;
   Esposito 29.120, che, modificando una norma di rango secondario, modifica la disciplina della cauzione per l'autorizzazione all'esercizio dei depositi fiscali;
   Laffranco 29.122, che rinvia al 1o gennaio 2013 l'applicazione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti della pubblica amministrazione, limitatamente alle parole: «per importi superiori a 2.500 euro», che innalzano la soglia per l'applicazione della disciplina prevista;
   Vanalli 29.124, che modifica la disciplina in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali;
   Bitonci 29.125, in materia di destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno;
   Bitonci 29.126, che modifica la disciplina del federalismo fiscale municipale;
   Bitonci 29.127, volto a consentire il finanziamento da parte di enti pubblici diversi dallo Stato delle associazioni tra cittadini che possono collaborare alla segnalazione alle Forze di polizia di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;
   De Micheli 29.130, che reca un differimento della facoltà di esclusione degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale con pagamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento del valore, prevedendo una nuova agevolazione di carattere fiscale;
   gli identici Stradella 29.01 e Savino 29.013, che prevedono una modifica di una definizione in materia di interventi edilizi fino al 2013;
   Moroni 29.02 volto a sospendere l'applicazione della disposizione che sancisce la gratuità delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro;
   Baccini 29.012, volto ad inserire anche le imprese di assicurazioni tra i soggetti richiamati dall'articolo 11-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 con riguardo alle modalità per l'espletamento delle procedure per le richieste di informazioni e di copia della documentazione;
   gli identici Aracu 29.07, Laffranco 29.054 e Bianconi 29.055, i quali includono le imprese di assicurazioni tra i soggetti destinatari delle norme concernenti semplificazione degli adempienti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie;
   Fallica 29.010, che prevede che in sede di Conferenza Stato-Città abbia luogo un confronto tra le stime delle nuove entrate ed i gettiti effettivi ad aliquota base entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello d'imposta;
   Brugger 29.011, che autorizza le province di Trento e di Bolzano, a regolarizzare, in via transitoria ed a determinate condizioni, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti posti lungo l'autostrada del Brennero;Pag. 20
   Baccini 29.014, che prevede disposizioni in materia di tutela di dati personali e sensibili;
   Baccini 29.015, che consente al Comune di Fiumicino di incrementare il personale di polizia locale in deroga al patto di stabilità interno;
   gli identici Marinello 29.016 e Polledri 29.017, i quali abrogano la norma che ha inibito ai comuni di effettuare l'ingiunzione fiscale;
   Baretta 29.019, che reca modifiche ad un decreto del Ministero delle finanze, in materia di assistenza fiscale;
   Baretta 29.020, che al comma 3 modifica una disposizione di un decreto legislativo in materia di assistenza fiscale;
   Baretta 29.021, che aggiunge l'area ricadente nel centro storico di Sottomarina a quelle a cui si applica una normativa in materia di aree demaniali in determinate province;
   Scilipoti 29.025, che, al comma 2, prevede le modalità di attuazione della legge n. 247 del 2007, in materia di lavoro e previdenza locale;
   Lussana 29.029, che disciplina i casi di improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti;
   Miotto 29.031, che disciplina gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
   Livia Turco 29.032, che esclude dall'obbligo di soppressione i consorzi costituiti tra gli enti locali che esercitano funzioni socio-assistenziali;
   Distaso 29.037, che disciplina l'attribuzione di numerazioni automatiche nel sistema digitale terrestre;
   Distaso 29.038, che include il mezzo televisivo nella norma del codice di procedura civile concernente la pubblicità delle aste giudiziarie;
   Distaso 29.039, che disciplina la copertura che deve essere assicurata dalle frequenze digitali;
   Distaso 29.040, che prevede che almeno tre delle sei frequenze digitali nazionali del Beauty Contest vengano destinate alle emittenti televisive locali;
   Osvaldo Napoli 29.041, che include gli enti locali tra le amministrazioni pubbliche che effettuano attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali;
   Levi 29.044, che modifica la normativa concernente l'adozione dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;
   Santelli 29.045, limitatamente alle lettere b) e c), e 29.046, limitatamente ai numeri 2) e 3) e alla lettera b) – in materia di esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;
   Santelli 29.047, che sopprime la norma che prevede la possibilità di deroghe motivate per le posizioni apicali delle amministrazioni;
   gli identici Fontanelli 29.026 e Osvaldo Napoli 29.048, volti a modificare la disciplina della gestione associata delle funzioni comunali;
   Negro 29.049, recante esenzioni in materia di IMU per i fabbricati rurali;
   Fogliato 29.050, in materia di compensazioni tra aziende nel settore lattiero per i pagamenti sul prelievo effettuato in eccesso;
   Callegari 29.051, in materia di livello produttivo per il settore caseario;
   Fogliato 29.052, volto a mantenere al 5 per cento le trattenute e i versamenti per i produttori di latte;
   Callegari 29.053, volto a modificare i termini di pagamento per le multe relative al mancato rispetto delle quote latte;
   Laffranco 29.057, in materia di applicazione del tetto per i compensi per i dirigenti pubblici di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011;Pag. 21
   Gozi 29.058, in materia di deroga al limite dell'uso del contante per i cambiavalute.
   Rileva che sono, inoltre, da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che, non essendo strettamente connesse e consequenziali a disposizioni previste nel testo del decreto-legge prorogano termini non legislativi:
   Ciccanti 1.36, volto a prorogare la graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di personale dell'ICE, approvata con atto non legislativo;
   Borghesi 1.33, volto a prevedere la facoltà per le amministrazioni pubbliche di prorogare il personale assunto a tempo determinato e in servizio al 1o gennaio 2011;
   Moffa 6.42, che reca una proroga di un termine non legislativo, facendo riferimento al decreto ministeriale 11 aprile 2011;
   Marinello 6.49 che proroga il termine di validità di un concorso pubblico.
   gli identici Vannucci 11.3, Stradella 11.4, Lanzarin 11.17 e Mariani 11.31, volti a prorogare il termine per l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori di cui all'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, servizi e forniture relative al sistema di garanzia globale;
   gli identici Stradella 11.5, Savino 11.8 e Mariani 11.32, limitatamente ai primi due periodi recanti la proroga di disposizioni in materia di inizio lavori in seguito a permesso di costruire di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di natura regolamentare;
   gli identici De Micheli 11.12 e Fogliardi 11.13 volti a prorogare i termini previsti per la vita tecnica degli impianti destinati ai servizi di pubblico trasporto di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985;
   Polledri 11.19, volto a prorogare la scadenza della vita tecnica della sciovia a fune alta «Residenza II» di Piacenza;
   Occhiuto 11.05, volto a prorogare al 30 giugno 2013 il processo di attuazione degli accordi di programma per il risanamento delle società di gestione dei servizi ferroviari e a disciplinare il relativo trasferimento delle quote alle regioni;
   Vannucci 12.03, che reca disposizioni in materia di autorizzazioni di allaccio alla rete elettrica nazionale;
   Vaccaro 13.11, che proroga il Commissariato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, istituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2003;
   Siragusa 14.8, che differisce il termine di decorrenza dell'efficacia di una disposizione in materia di insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria contenuta in un regolamento di delegificazione (articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 81 del 2009);
   Siragusa 14.9, che proroga termini contenuti in un decreto ministeriale in materia di riserva di posti di lavoro nella scuola in favore di persone con disabilità;
   Germanà 14.01 e Mario Pepe (Misto-R-A) 14.05, che prorogano il termine di validità delle tabelle ministeriali triennali per l'assegnazione di finanziamenti a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica;
   Gibiino 14.04, che proroga la validità dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione i quali soddisfino determinati altri requisiti;
   Rosato 15.8, limitatamente alla parte che proroga la validità di una graduatoria concorsuale emanata con decreto ministeriale;
   Marinello 15.23 e Ciccanti 15.27, che prorogano un termine contenuto nel regolamento Pag. 22di delegificazione recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
   Marinello 15.24, che proroga termini contenuti in un decreto ministeriale;
   Fluvi 20.1, recante la proroga dei termini – contenuti in decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – per l'iscrizione dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille.
   Aracu 21.02, volto a modificare i termini contenuti nel D.P.C.M. 14 ottobre 2011, in materia di autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza;
   Fallica 21.06, volto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, recante il regolamento per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di IVA e imposte dirette;
   Rubinato 29.40, volto a prorogare le procedure amministrative per la dismissione degli immobili di proprietà dell'INPDAP.
   Dichiara inoltre l'inammissibilità dell'emendamento Froner Dis. 1.1, che modifica il termine per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi di cu all'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005;
   Fa infine presente che non sono riferibili – e non potranno pertanto essere posti in votazione – i seguenti emendamenti: la prima parte dell'emendamento Margiotta 6.2; l'articolo aggiuntivo Fogliato 29.018; l'articolo aggiuntivo Distaso 29.036.

  Comunica, quindi, che la Presidenza segnalerà, prima che siano messi in votazione, gli emendamenti che, secondo le valutazioni degli uffici, risultino problematici dal punto di vista finanziario.
  Avverte, infine, d'intesa con il Presidente della V Commissione, che entro le ore 16 della giornata odierna è possibile chiedere l'eventuale riesame della dichiarazione di inammissibilità testè comunicata, fornendo adeguata motivazione.
  Fa inoltre presente che, tenuto conto che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento è previsto da lunedì 23 gennaio prossimo e che sul testo sono chiamate ad esprimersi le competenti Commissioni in sede consultiva, l'esame in sede referente dovrà concludersi nella giornata di giovedì 19 gennaio.

  Antonio BORGHESI (IdV) in relazione all'articolazione dei lavori prospettata dal presidente, chiede quando si svolgeranno le votazioni degli emendamenti ammessi.

  Donato BRUNO, presidente, fa presente che, tenuto conto che l'esame degli emendamenti dovrebbe svolgersi e concludersi nella giornata di domani o, al più tardi, nella mattina di giovedì 19 gennaio.

  David FAVIA (IdV) fa presente che il proprio emendamento 8.5 è stato sottoscritto anche dal collega Paladini.

  Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiede se la richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità testè comunicata debba essere rivolta ai presidenti delle Commissioni ovvero al Presidente della Camera.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) prospetta l'opportunità di disporre di un tempo maggiore per formulare le richieste di riesame della dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti.

  Donato BRUNO, presidente, fa presente che, in questa fase, la richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità sarà rivolta ai presidenti delle Commissioni. Quindi, alla luce di quanto evidenziato, avverte che la richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità testè comunicata, potrà essere presentata entro le ore 17 della giornata odierna.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

  La seduta termina alle 14.10.

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