CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 gennaio 2012
587.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 10 gennaio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Gianclaudio BRESSA (PD), relatore per la I Commissione, premesso che la sua relazione introduttiva avrà ad oggetto una parte degli articoli del provvedimento in esame e che la rimanente parte sarà illustrata dal relatore per la Commissione bilancio, deputato Gioacchino Alfano, avverte che, prima di descrivere il contenuto del testo, richiamerà l'attenzione su alcuni punti sui quali, d'accordo con il collega Alfano, ritiene utile che il Governo fornisca un chiarimento.
  Rileva innanzitutto che il decreto-legge contiene alcune disposizioni che non sembrano pertinenti al suo ambito di intervento in quanto non recano proroghe di termini ma deroghe a norme vigenti. Si riferisce, in particolare, per quanto riguarda le disposizioni sulle quali verte la sua relazione introduttiva, agli articoli 1, comma 4, in materia di durata delle graduatorie concorsuali; 15, comma 7, in materia di prevenzione incendi; 20, in materia di conservazione di somme in bilancio; e 21, comma 3, in materia di tariffe postali agevolate.
  Quanto all'articolo 2, che proroga al 30 settembre 2012 l'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI), rileva che sarebbe auspicabile addivenire a una soluzione definitiva dei problemi della Croce rossa, il cui commissariamento si trascina ormai da molti anni.Pag. 9
  Ritiene poi necessario un chiarimento del Governo in merito all'articolo 11, comma 5, che contiene una disposizione sostanziale in base alla quale si prevede la soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) nel caso in cui, alla data del 31 marzo 2012, non siano stati adottati lo statuto dell'Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia medesima.
  Con riferimento, infine, al comma 5 dell'articolo 13 – che proroga il termine allo scadere del quale i comuni della Campania avrebbero dovuto cessare di esercitare le funzioni in materia di attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata e le stesse funzioni avrebbero dovuto essere attribuite alle province – esprime l'avviso che su questo punto si debba tenere presente che sul ruolo delle province nel sistema delle autonomie locali è in corso una riflessione.
  Passa quindi all'illustrazione degli articoli del provvedimento. L'articolo 1, ai commi da 1 a 3 e al comma 5, dispone la proroga di una serie di termini previsti dalla legislazione vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nell'ambito dei limiti previsti per il turn over. Le pubbliche amministrazioni interessate dalle varie norme in questione sono, in particolare, quelle statali, compreso il personale del comparto sicurezza, le agenzie e gli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca.
  Sempre l'articolo 1, ai commi 4 e 6, proroga l'efficacia di alcune graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato relative alle pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  In particolare, per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, si prevede l'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2012, dei termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato già prorogati al 31 dicembre 2011 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2011.
  Con l'articolo 2 viene prorogato al 30 settembre 2012 l'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI). La proroga si rende necessaria in quanto non è stato ancora adottato il decreto legislativo di riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa, il cui schema è attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari. Tale decreto prevede adempimenti a carico del commissario straordinario, come l'approvazione dello statuto provvisorio dell'ente, la soppressione o la fusione dei comitati locali o provinciali e altro.
  L'articolo 3 proroga di un altro anno le attività connesse con le verifiche sismiche previste dal decreto-legge n. 269 del 2003, che ha istituito un fondo per interventi infrastrutturali connessi alla riduzione del rischio sismico. L'articolo proroga altresì il termine per le verifiche sul rischio sismico relative alle grandi dighe, in quanto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali tali verifiche dovranno essere effettuate.
  L'articolo 4 estende anche all'anno 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, la destinazione dello 0,6 per cento del contributo finanziario assicurato dalle medesime province, ai sensi dell'articolo 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009, all'organismo di indirizzo (ODI) di cui al comma 118 del citato articolo 2, per il finanziamento delle spese di istruttoria e di verifica dei progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano.
  L'articolo 5 proroga al 31 gennaio 2012 il termine per il trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra a favore della regione Campania o di un altro ente pubblico o di un soggetto privato ovvero al Dipartimento della protezione civile della Pag. 10Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga si è resa necessaria in quanto non si sono ancora perfezionate le numerose procedure preliminari al trasferimento e non è ancora stato definito il contenzioso giudiziario pendente riguardo all'impianto in questione.
  Dell'articolo 6 parlerà il collega Alfano, relatore per la Commissione bilancio.
  L'articolo 7 proroga a tutto il 2012 la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi emanati dalle autorità giudiziarie nei confronti di Stati esteri nel caso in cui questi abbiano presentato ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.
  L'articolo 8 proroga una serie di termini di interesse dell'amministrazione della difesa.
  In particolare, la proroga di un anno di cui al comma 1, lettera a), serve a consentire il completamento delle procedure concorsuali relative al transito nel ruolo tecnico- logistico dell'Arma dei carabinieri di un limitato numero di ufficiali provenienti dall'Esercito e dall'Aeronautica militare. La proroga di cui comma 1, lettera b), estende a tutto il 2012 il periodo in cui l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per gli ufficiali con il grado di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non si applica nel caso in cui l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado in un altro ruolo. La proroga di cui al comma 1, lettera c), sospende per un altro anno rispetto a quanto previsto (e quindi non solo per 2012, ma anche per il 2013) l'applicazione del comma 1 dell'articolo 2243 del codice dell'ordinamento militare relativo all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale. Il rinvio dell'introduzione del cosiddetto «avanzamento a fasce» e il conseguente differimento di un anno dell'attuale regime transitorio è necessario – secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame – in quanto si è evidenziata la necessità di coordinare meglio il citato comma 1 dell'articolo 2243 con l'articolo 2248 del medesimo codice dell'ordinamento militare.
  Sempre l'articolo 8, al comma 2, proroga per l'anno accademico 2013-2014 l'esenzione dei vincitori dei concorsi per aspiranti ufficiali medici banditi dall'Accademia militare dell'Esercito, dall'Accademia navale e dall'Accademia aeronautica dalle disposizioni vigenti in materia di accessi ai corsi universitari in base alle quali per l'accesso programmato nelle facoltà a numero chiuso si considera, oltre ai risultati dei test di ammissione, anche uno specifico punteggio basato sui risultati scolastici conseguiti dal candidato nell'ultimo triennio di scuola superiore. Tali disposizioni risultano – secondo quanto chiarisce la relazione di accompagnamento al disegno di legge – inconciliabili con le procedure concorsuali per l'accesso alle accademie militari, in quanto queste devono concludersi entro il mese di settembre di ogni anno.
  L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2012 la validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009 – già prorogata per il 2010 e per il 2011 – per consentire la realizzazione delle azioni a sostegno del settore della pesca previste dal programma stesso e nel contempo per rinviare l'adozione del nuovo programma a dopo che sarà stata completata in sede europea la riforma in atto della Politica comune della pesca (PCP).
  L'articolo 10, comma 1, posticipa ulteriormente (dal 1o gennaio di quest'anno al 3 luglio del prossimo) il termine a partire dal quale si applicherà la disciplina prevista dall'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006. Tale comma ha stabilito che per utilizzare in Italia come materia prima per la produzione di medicinali sostanze attive importate da Paesi terzi occorre acquisire, da parte delle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea, un certificato di conformità di tali sostanze alle norme di buona fabbricazione. La disposizione è stata originariamente sospesa fino al 31 dicembre del 2011 (e avrebbe quindi dovuto applicarsi dal 1o gennaio di quest'anno) in quanto – come chiarisce la relazione introduttiva – la Commissione europea la ha Pag. 11ritenuta di ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il decreto in esame differisce l'applicazione della disposizione in questione a partire dal 3 luglio del 2013, in quanto – come chiarisce sempre la relazione introduttiva – quella è la data entro cui dovranno essere applicate negli Stati membri dell'Unione europea le nuove disposizioni concernenti le norme di buona fabbricazione delle materie prime previste dalla recente direttiva 2011/62 dell'8 giugno 2011.
  Sempre l'articolo 10, al comma 2, proroga di un anno, e quindi per tutto il 2012, la vigente disciplina in materia di esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Viene infatti prorogato di un anno il termine entro cui le aziende sanitarie locali e le regioni devono porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge n. 120 del 2007 e dal successivo accordo del 18 novembre 2010 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per consentire l'esercizio della libera professione intramuraria con le nuove modalità previste dalla legge stessa. La proroga – secondo quanto chiarisce la relazione introduttiva – si rende necessaria in quanto non tutte le regioni sono state in grado di garantire gli adempimenti in questione entro il termine del 31 dicembre 2011.
  Il comma 3 dell'articolo 10 interviene in materia di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria, posticipando di due anni (dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014) il termine entro cui le regioni, per non incorrere nella revoca dei finanziamenti statali previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al programma per la libera professione intramuraria, devono aver conseguito i relativi collaudi. Come chiarisce la relazione introduttiva, la proroga si rende necessaria in quanto allo stato non si ha certezza riguardo alle disponibilità finanziarie da destinare al finanziamento del programma in questione.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 10 prorogano di un anno (fino al 31 dicembre 2012) il termine per la adesione delle aziende farmaceutiche al cosiddetto «sistema pay back» sui farmaci, istituito dalla legge n. 296 del 2006. Tale sistema prevede che le singole aziende farmaceutiche possano chiedere la sospensione, nei confronti dei propri farmaci, della misura della riduzione del 5 per cento dei prezzi disposta dall'Agenzia italiana del farmaco nel 2006, impegnandosi nel contempo a versare alle regioni gli importi equivalenti. Secondo il Governo, che in tal senso si esprime nella relazione introduttiva al disegno di legge, questo sistema è risultato conveniente per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per le aziende farmaceutiche.
  L'articolo 11, comma 1, proroga al 1o gennaio 2013 il termine per l'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi e conseguentemente allunga il periodo sperimentale previsto dal decreto-legge n. 194 del 2009, durante il quale le autorità portuali, nelle more del completamento dell'autonomia finanziaria, possono stabilire l'importo delle tasse da applicare operando, solo in caso di riduzione della tassazione, anche sino all'azzeramento, una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero un corrispondente aumento delle altre entrate attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria. La relazione di accompagnamento chiarisce che la misura si rende necessaria in considerazione delle difficoltà degli operatori a far fronte ad aumenti tariffari in un periodo in cui si riscontra una sostenuta diminuzione di tutte le tipologie di traffico nei porti nazionali.
  I commi 2 e 3 dell'articolo 11 prevedono proroghe in materia di concessioni aeroportuali e diritti aeroportuali. Per quanto riguarda le concessioni, il decreto legislativo n. 96 del 2005, recante revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, ha previsto che la concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale sia rilasciata, per massimo quaranta anni, all'esito di selezione con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa dell'Unione europea, e non più attraverso le generiche «procedure concorrenziali» di cui alla precedente Pag. 12normativa. Nel contempo il decreto legislativo citato ha fissato un termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di concessioni aeroportuali pendenti all'entrata in vigore della nuova disciplina: tale termine è stato in seguito prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2011. Il decreto-legge in esame dispone una nuova proroga del termine in questione, fino al 30 giugno 2012.
  Il comma 3 dell'articolo 11 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'adozione dei decreti di determinazione della misura dei diritti aeroportuali previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993, nonché, conseguentemente, il termine di vigenza della connessa disciplina transitoria che prevede che fino all'emanazione dei decreti suddetti i diritti aeroportuali siano aggiornati al tasso di inflazione programmato e che l'aggiornamento in questione decada qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine. La relazione di accompagnamento riferisce che il complesso iter istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e la società di gestione aeroportuale ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti stessi e che d'altra parte è in itinere il provvedimento di recepimento della direttiva 12/2009/CE, che introduce nuove disposizioni in materia di diritti aeroportuali. Quindi, considerato che i contratti di programma rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti, il Governo ha ritenuto necessario spostare al 31 dicembre 2012 il termine per l'adozione dei decreti di determinazione della misura dei diritti aeroportuali di cui si è detto.
  Il comma 4 dell'articolo 11 dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine per l'emanazione del decreto attuativo di quanto previsto dal decreto-legge n. 40 del 2010 in materia di contrasto alle pratiche di esercizio abusivo dei servizi di taxi e di noleggio con conducente. La relazione di accompagnamento rileva che la proroga si rende necessaria in quanto la normativa vigente in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui il servizio di taxi con autovettura e quello di noleggio con conducente, presenta profili di criticità sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta inoltre di problematica attuazione. La relazione precisa che il Governo sta lavorando per trovare una soluzione condivisa e a tal fine ha istituito un tavolo tecnico cui partecipano sia istituzioni interessate (regioni, comuni e province) sia le associazioni di categoria del settore taxi e del noleggio con conducente.
  Con il comma 5 dell'articolo 11 si dispone che, fino all'adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e comunque non oltre il 31 marzo 2012, i compiti e le funzioni assegnate all'Agenzia stessa continuino ad essere svolte dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa. Si prevede inoltre – come già accennato all'inizio – che in caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto dell'Agenzia e del decreto relativo alle unità di personale da trasferire, l'Agenzia sia soppressa e le relative attività e compiti siano trasferiti, unitamente al personale e alle risorse, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1o aprile 2012.
  Il comma 6 dell'articolo 11 prevede che il subentro dell'Agenzia ad ANAS Spa nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012, fermo restando quanto stabilito dal comma 5.
  Dell'articolo 12 dirà il collega Alfano, relatore per la Commissione bilancio.
  L'articolo 13, comma 1, prevede che per il 2012 non si applica ai presidenti degli enti parco la disposizione (articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010) che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché della titolarità di organi dei predetti enti. Pag. 13
  L'articolo 13, comma 2, prevede una proroga volta a garantire la funzionalità delle autorità d'ambito territoriale (ATO) nella fase transitoria in vista della loro soppressione ai sensi della legge n. 191 del 2009. In particolare, si aumenta il tempo per il passaggio di funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti che devono essere individuati dalle regioni. La relazione del Governo chiarisce che la proroga serve a scongiurare il blocco dell'attività di pianificazione d'ambito e di gestione del servizio idrico che si potrebbe determinare in ragione dei ritardi nell'adozione delle leggi regionali in materia di adeguamento delle strutture di governo del servizio idrico.
  L'articolo 13, comma 3, proroga dal 9 febbraio al 2 aprile 2012 il termine generale per l'iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di tutti i soggetti a ciò obbligati. Il comma 4 a sua volta proroga dal 1o gennaio al 2 luglio 2012 il termine per l'iscrizione al SISTRI per le piccole imprese agricole che producono e trasportano modesti quantitativi di rifiuti: in questo modo viene mantenuto per questa categoria un termine di iscrizione posticipato rispetto a quello delle altre categorie.
  Il comma 5 dell'articolo 13 prevede una proroga del termine del 31 dicembre 2011 allo scadere del quale i comuni della Campania cessano di esercitare le funzioni in materia di attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata e le stesse funzioni sono attribuite alle province. La relazione rileva che tali funzioni sono connesse a quelle in materia di tariffa del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che, a seguito dell'istituzione del nuovo tributo comunale unico sui rifiuti e servizi, previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, ritornano ad essere incardinate in capo ai comuni.
  Il comma 6 dell'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2012 la possibilità di recupero o di smaltimento, presso idonei impianti ubicati nel territorio nazionale, dei rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani. Il comma 7 proroga il termine di applicazione del divieto di immissione sul mercato di prodotti vernicianti contenenti composti organici volatili (COV) in misura superiore a quella consentita nell'ambito dell'Unione europea anche quando destinati esclusivamente a Paesi extra Unione europea. La relazione introduttiva chiarisce che il divieto non comporta alcun vantaggio in termini ambientali in quanto l'esportazione di tali prodotti è verso Paesi che per ragioni diverse non possono utilizzare prodotti a ridotto contenuto di COV. Il divieto è stato fatto quindi oggetto di ripetute proroghe. Nella relazione di accompagnamento si ricorda che nel 2011 è stato esaminato in sede parlamentare un emendamento, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole, che prevedeva la soppressione del divieto in questione.
  L'articolo 14, commi 1 e 2, prevedono misure per assicurare il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. In particolare, in attesa di una riforma degli organi collegiali della scuola viene prorogato l'attuale Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Viene inoltre prorogato l'attuale Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, in attesa del completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale in modo da procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla sua composizione necessarie per assicurare la rappresentanza dei nuovi settori scientifico-disciplinari.
  L'articolo 15, comma 1, proroga di sei mesi la durata dei contratti a tempo determinato delle 650 unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questure: questo al fine di garantire la piena operatività degli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni in materia di immigrazione, i quali sono impegnati nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare e saranno ulteriormente impegnati nell'attuazione dell'accordo di integrazione che entrerà in vigore a marzo.Pag. 14
  L'articolo 15, comma 2, proroga al 31 dicembre 2012 le norme concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali.
  Il comma 3 proroga a tutto il 2012 il termine di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
  Il comma 4 dell'articolo 15 proroga al 31 dicembre 2012 il termine, previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, per l'inserimento dei dati biometrici delle carte di identità.
  L'articolo 15, comma 5, proroga il termine per la soppressione dei contributi a favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali a carico degli enti locali, in attesa del trasferimento delle risorse della suddetta Agenzia al Ministero dell'Interno.
  Dell'articolo 16 parlerà il collega Alfano.
  L'articolo 17 proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle disposizioni che attribuiscono al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria speciali poteri per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento di capienza di quelle esistenti.
  L'articolo 18 interviene per assicurare la funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), prevedendo il mantenimento dell'organo di controllo già operante fino alla nomina del nuovo organo di controllo.
  Degli articoli 19 e 20 parlerà il collega Alfano.
  L'articolo 21, comma 1, prevede un'ulteriore proroga dei comandi in atto per il personale di Poste italiane Spa presso pubbliche amministrazioni o enti in attesa del definitivo inserimento del personale in questione (un numero molto limitato di persone) nei ruoli organici delle amministrazioni di destinazione, come previsto dalla legge finanziaria per il 2008.
  Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2013 l'applicazione delle tariffe postali massime per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici e dalle imprese editrici di libri.
  Il comma 3 autorizza l'applicazione di apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e delle associazioni d'arma e combattentistiche, per il periodo compreso tra il 29 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013.
  Degli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 parlerà il collega Alfano.
  Con l'articolo 28 viene prorogata per il 2012 la Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione spa in modo da garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari che Radio radicale cura da diversi anni.
  Il comma 11 dell'articolo 29, infine, proroga i termini dati ai comuni per adempiere all'obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata – a scelta nella forma della convenzione o in quella dell'unione. Tale obbligo è stato introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2010 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti. Più precisamente, i comuni avranno tempo fino al 30 giugno 2012 per avviare l'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, e fino al 30 giugno 2013 con riguardo a tutte le funzioni fondamentali.

  Gioacchino ALFANO, relatore per la V Commissione, nel trattare il provvedimento in esame, desidera sottolineare preliminarmente che esso prevede complessivamente una portata finanziaria contenuta, concentrandosi essenzialmente sulla proroga di termini relativi a disposizione di carattere ordinamentale o procedurale. Tratterà quindi, oltre le disposizioni più strettamente attinenti alla competenza della Commissione bilancio, anche quelle che hanno un maggiore impatto su questioni economiche.Pag. 15
  In linea generale, osserva come, ancora una volta, il Governo abbia ravvisato l'esigenza di un provvedimento che, attraverso il differimento dei termini, è volto sostanzialmente a constatare l'impossibilità di dare attuazione, quanto meno nell'arco temporale originariamente previsto, ad una serie di disposizioni legislative attinenti a una pluralità di settori del nostro ordinamento. È chiaro come persista un problema che attiene fondamentalmente alla qualità della legislazione e che finisce per avere conseguenze anche sulla gestione della finanza pubblica e, in ogni caso, sul buon funzionamento della pubblica amministrazione. Rileva che non può in questa sede soffermarsi sul punto, ma ritiene che le norme legislative dovrebbero essere più attentamente valutate in tutti i loro aspetti, verificandone ex ante l'impatto sull'ordinamento ed i relativi effetti sull'attività delle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese, oltre che le ricadute sulla finanza pubblica. Tale genere di valutazioni è del resto contemplato dalla legislazione vigente ma sovente non viene effettuato o viene svolto in maniera formale e ripetitiva. Occorre a suo avviso prendere atto che il costo di una assente o carente analisi di impatto della normazione è di molto superiore al supposto beneficio di una più accelerata produzione legislativa che poi, a posteriori, si rivela superflua o comunque scarsamente incisiva. Aggiunge anche che, quantomeno sul versante della finanza pubblica, un significativo passo in avanti appare rappresentato dalla costituzione di un organismo indipendente presso il Parlamento prevista dalla proposta di legge costituzionale, approvata in identico testo da entrambe le Camere, in materia di pareggio di bilancio, che potrà fornire un importante contributo in materia di valutazione delle politiche pubbliche.
  Con riferimento all'articolo 6, rileva che esso è volto a prorogare al 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, in scadenza al 31 dicembre 2011, a valere peraltro su risorse già stanziate dalla legislazione vigente. In particolare, il comma 1, lettera a), è volto a prorogare al 2012 la concessione dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, misura che attualmente è prevista «in via sperimentale per il triennio 2009-2011». La lettera b) dispone la proroga, al 2012, della disposizione che prevede l'equiparazione della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati, al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19, comma 8, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, pari all'80 per cento della retribuzione. Ricorda che tale misura era stata già prorogata al 31 marzo 2011 dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e che successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, ne è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011. La lettera c) è finalizzata a prorogare al 2012 la liquidazione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di una somma in un'unica soluzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma. Ricorda che tale misura era stata riconosciuta inizialmente per l'anno 2009. Successivamente, l'articolo 2, comma 130, della legge finanziaria 2010, ha ampliato, per il biennio 2010-2011, sia i requisiti che la misura della prestazione.
  Rileva che il comma 2 dell'articolo 6 è volto a prorogare al 31 dicembre 2012 le disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio che consentono ai lavoratori con rapporto a tempo parziale e ai percettori di prestazioni di sostegno del reddito di essere impiegati con i buoni lavoro. Essa è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l'anno 2012, in ragione della particolare congiuntura economica, l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare. Ricorda che tali interventi Pag. 16erano già stati prorogati al 31 marzo 2011 dal decreto «mille proroghe 2010» e, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, ne è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011. Anche in riferimento alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 6, la relazione tecnica conferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria è assicurata nei limiti delle risorse già previste per l'anno 2012 dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.
  Con riferimento all'articolo 12, rileva che esso modifica, prorogandolo al 31 dicembre 2012, il termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis. La disposizione prevede la proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis, di cui all'articolo 38 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Fa presente che tale proroga si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto, attualmente in corso, e rappresenta l'elemento giustificativo della fattibilità del progetto e sul quale si decideranno le adesioni alla gara stessa. La relazione tecnica, evidenziando la natura ordinamentale della disposizione, conferma che dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 16, fa presente che esso interviene in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo, disponendo il proseguimento delle relative iniziative di investimento in quella regione previste dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base delle verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica previste dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il comma 2 precisa che gli investimenti di cui al comma 1 sono individuati con le ordinanze del Presidente del Consiglio, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 39 del 2009. La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 16, tenuto conto del fatto che gli investimenti dovranno essere sottoposti alle verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica entro il tetto di spesa pluriennale definito dal Ministero dell'economia e delle finanze, non sono idonee a comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Relativamente all'articolo 19, rileva che esso proroga al 31 dicembre 2012 i termini per l'emanazione dei provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili. Tali proroghe, come si evince anche dalla relazione illustrativa, si rendono necessarie al fine di tenere conto di due importanti novità legislative che hanno modificato profondamente il contesto nel quale devono collocarsi i decreti attuativi da emanare ai sensi del richiamato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. In proposito, ricorda la direttiva 2011/85/UE dell'8 novembre 2011, che stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri e fissa precetti su contabilità e statistiche, regole di bilancio numeriche, quadri di bilancio a medio termine nonché su trasparenza delle finanze dell'amministrazione pubblica, in senso lato, il cui recepimento, inizialmente fissato al 31 dicembre 2013, è stato anticipato al 31 dicembre 2012. Ricorda inoltre il disegno di legge costituzionale recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», già approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento, che novella gli articoli 81, 100, 117 e 119 della Costituzione, incidendo peraltro sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali. Attesa la natura delle disposizioni testé richiamate, la relazione tecnica ne conferma la non idoneità ad incidere negativamente sui saldi di finanza pubblica.Pag. 17
  Con riferimento all'articolo 20, fa presente che esso interviene in materia di conservazione delle somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), disponendone la conservazione in bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, al fine di consentirne la riutilizzazione in conto residui nel successivo esercizio, per finalità di sostegno al volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali, nelle more del completamento delle relative procedure per l'erogazione dei contributi. Fa presente che la relazione illustrativa precisa che la necessità della conservazione dei predetti fondi deriva in sostanza dalla complessità delle procedure, da definire sulla base di specifica segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari. Sottolinea peraltro che la relazione tecnica conferma che, tenuto conto che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell'anno in cui era stato appostato lo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le suddette risorse non utilizzate nel 2011 sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 22, rileva che esso prevede misure finalizzate a garantire la continuità degli interventi a favore delle imprese colpite da calamità naturali erogate dal fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, attualmente gestito, sulla base di una convenzione, dal Mediocredito centrale. Ricorda che l'articolo 5, comma 5-sexies, della legge n. 225 del 1992 ha previsto, infatti, una complessa rivisitazione ed efficientamento della disciplina secondaria del Fondo di garanzia, rimessa a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Fa presente che il Governo ha chiarito, in sede di relazione illustrativa che, malgrado lo schema del decreto attuativo sia già stato elaborato e sia in corso di finalizzazione; pur tuttavia appare assai improbabile che lo stesso possa essere emanato prima dello scadere del termine della convenzione con l'attuale gestore fissato al 31 dicembre 2011. Rileva che lo spirare di tale termine del 31 dicembre 2011 per le convenzioni regolatrici dell'attività di gestione del Fondo di garanzia, avrebbe posto a rischio la continuità operativa dello strumento, proprio nel momento critico dell'avvio della nuova disciplina operativa a beneficio delle imprese colpite da eventi calamitosi, avvio più volte richiesto dalle regioni di recente investite da calamità naturali e dal Dipartimento della protezione civile. La disposizione in esame conferma comunque la riduzione, pari ad almeno il 10 per cento, dell'importo delle commissioni in favore del gestore. La relazione tecnica precisa che le richiamate disposizioni, trovando copertura a valere su risorse già stanziate, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rileva che l'articolo 23 interviene in materia di esercizio dell'attività di consulenza finanziaria. In proposito ricorda che l'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Tale limite temporale originario è stato dapprima prorogato al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, successivamente, al 31 dicembre 2011, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e Pag. 18del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011. Segnala che, poiché a tutt'oggi l'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, condizionante l'operatività della normativa di cui alle predette disposizioni, non è stato ancora istituito, si pone la necessità di prevedere un ulteriore termine per l'esercizio della predetta attività di consulenza in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo competente. Anche in tal caso, la relazione tecnica precisa che le richiamate disposizioni non comportano effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 24, rileva che esso proroga dal 31 gennaio al 31 luglio 2012 il termine per la trasmissione al Dipartimento del tesoro da parte delle amministrazioni pubbliche delle comunicazioni relative alle variazioni intervenute rispetto all'elenco dei beni immobili di proprietà pubblica, necessaria ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Nella relazione illustrativa si evidenzia che la proroga dei termini è necessaria per i cambiamenti recentemente apportati al sistema telematico di rilevazione ed è volta a introdurre miglioramenti nel processo di censimento, osservandosi altresì che essa consentirà di disporre di informazioni più aggiornate.
  Fa presente che l'articolo 25 prevede la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria attraverso la stipula di un accordo di prestito bilaterale e provvede all'estensione della linea di credito già esistente, dando seguito ad una proroga già disposta dall'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 102. Come indicato nella relazione illustrativa, l'accordo si sostanzia nella concessione da parte dei Paesi dell'area dell'euro di risorse addizionali al Fondo monetario internazionale per un ammontare di 150 miliardi di euro nella forma di prestiti bilaterali. Tali risorse si aggiungerebbero alle risorse ordinarie del Fondo per conferirgli la capacità finanziaria necessaria a fronteggiare la crisi. Rileva che la ripartizione del contributo finanziario è fondata sulle quote di partecipazione al capitale Fondo medesimo risultanti dall'entrata in vigore del quattordicesimo aumento generale delle quote deciso nel 2010, ratificato con la legge 31 ottobre 2011, n. 190. Sulla base di tali disposizioni, il contributo italiano è pari al 15,66 per cento del totale europeo e ammonta, quindi, a 23,48 miliardi di euro. Sul prestito, che sarà negoziato dalla Banca d'Italia, è accordata la garanzia dello Stato e, pertanto, è previsto un incremento di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, attraverso una corrispondente riduzione dell'autorizzazione del fondo per interventi urgenti e indifferibili.
  Per quanto riguarda l'articolo 26, ricorda che esso proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 il termine per l'utilizzo di quota delle risorse destinate alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di attuazione del federalismo fiscale, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica. La disposizione prevede inoltre che tali somme possano essere finalizzate ad assicurare la formazione specialistica e la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipula di apposite convenzioni in materia.
  Con riferimento all'articolo 27, rileva che esso reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 1915 luglio 2011, n. 111, modificando la disciplina per la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Al riguardo, si prevede che i criteri per la ripartizione siano definiti, entro il mese di febbraio 2012, nell'ambito di una intesa tra Stato e regioni, che definisca anche gli obiettivi complessivi di efficientamento e razionalizzazione del settore, le misure da adottare nel primo trimestre del 2012, nonché le modalità di monitoraggio, che saranno affidate all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui operano tutti i soggetti istituzionali interessati al settore. Ricorda che il comma 2 è finalizzato a rendere graduale l'applicazione del nuovo limite di indebitamento per le spese di investimento delle regioni e delle province autonome, prevedendo che si applichi il limite del 25 per cento, e non quello del 20 per cento, introdotto dalla legge di stabilità per il 2012, limitatamente agli impegni per le spese di investimento assunti alla data del 14 novembre 2011.
  Per quanto riguarda l'articolo 29, esso reca una serie di proroghe di termini in materia fiscale. In particolare, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 aprile 2012 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali dei medesimi enti. I commi 2 e 3 disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, relative all'incremento al 20 per cento della tassazione delle rendite finanziarie. In particolare, il comma 2 precisa che la nuova tassazione si applichi dal 1o gennaio 2012 con riferimento agli interessi e ai proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali e dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1o gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi. Analogamente, il comma 3 precisa che la nuova misura delle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale decorra dal 1o gennaio 2012, con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla medesima data. Rileva che i commi 4 e 5 recano disposizioni in materia di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione, prevedendo una proroga dei termini per tali comunicazioni riferite alla società Equitalia e alle società partecipate dalla società Riscossione S.p.a.. Il comma 6 prevede una riapertura dei termini per la sanatoria, attraverso il versamento della sanzione minima, della mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA, disponendo che tale sanatoria possa essere effettuata entro il 31 marzo 2012. Il comma 7 proroga fino al mese di gennaio 2014 i termini per l'applicazione della disciplina semplificata in materia di dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Il comma 8 stabilisce che le domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, permangano efficaci anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché siano effettuate entro il 31 marzo 2012. Tale proroga, che non determina effetti finanziari, è prevista in considerazione della circostanza che il comma 21 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha già differito al 31 marzo 2012 il termine, in origine previsto al 30 settembre 2011, per la presentazione delle predette domande. Ricorda che il comma 9 proroga dal 1o gennaio al 30 giugno 2012 il termine di applicazione della disciplina di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come sostituiti dalla legge di stabilità per il 2012, Pag. 20con riferimento ai certificati relativi all'esecuzione di formalità ipotecarie e a quelli ipotecari e castali. La relazione tecnica rappresenta che tale proroga è finalizzata a verificare se la normativa volta a sostituire le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione con dichiarazioni sostitutive sia effettivamente applicabile, senza conseguenze negative, anche all'ambito ipotecario e catastale. Il comma 10 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2012, il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa di cui all'articolo 2, commi 195 e seguenti, della legge finanziaria per il 2010, i cui proventi sono parzialmente destinati al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricorda, poi, che del comma 11, in materia di proroga dei termini per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni ha già riferito il collega Bressa.
  Segnala, inoltre, che il comma 12 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'applicazione della disciplina sperimentale relativa alla destinazione delle giocate del gioco del bingo, già prorogata, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che anche il successivo comma 13 reca una proroga in materia di giochi, prevedendo il differimento al 30 giugno 2012 dei termini per bandire le gare relative a concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo e per l'attuazione delle procedure selettive per la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
  Segnala che il comma 14 determina una riapertura dei termini per la deliberazione in ordine alla misura delle addizionali regionali all'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2011, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011, che hanno portato all'1,23 per cento l'aliquota ordinaria di base dell'addizionale. Fa presente che, per effetto del comma in esame, le regioni potranno deliberare l'aumento o la diminuzione dell'addizionale entro il 31 dicembre del 2011, fermo restando che le maggiorazioni già previste si intendono applicate sulla nuova aliquota ordinaria. Il comma 15 proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimento tributari e contributivi per i soggetti interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre nelle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova. La proroga si applica nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2011 e i beneficiari sono individuati sulla base di criteri stabiliti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Agli oneri derivanti dalla proroga si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Fa presente che il comma 16 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2012, l'applicazione della disciplina relativa all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa nelle grandi città. La sospensione era stata già introdotta, fino al 30 giugno 2009, dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, ed è già stata oggetto di precedenti proroghe. Agli oneri derivanti dalla disposizione, conseguenti all'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 86 del 2006, si provvede riducendo la somma riassegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 238, della legge finanziaria per il 205. Dal punto di vista finanziario, rileva che la norma, pur essendo formulata in Pag. 21termini di previsione di spesa, non è corredata di una clausola di salvaguardia.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 10 gennaio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.