CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2011
584.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 dicembre 2011.

Audizione di rappresentanti della provincia di Potenza, dell'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAB) e dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale sul ciclo integrato dei rifiuti della Basilicata (AATO), nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00706 Zamparutti e n. 7-00722 Margiotta sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore «Fenice» di Melfi.

  Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.05 alle 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

  La seduta comincia alle 12.50.

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Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico».
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
(Svolgimento e conclusione).

  Salvatore MARGIOTTA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Andrea CAMANZI, consigliere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

  Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Ermete REALACCI (PD) e Raffaella MARIANI (PD).

  Andrea CAMANZI, consigliere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, risponde ai quesiti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Salvatore MARGIOTTA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Gruppo 183 Onlus.
(Svolgimento e conclusione).

  Salvatore MARGIOTTA, presidente, introduce l'audizione.

  Giuseppe GAVIOLI e Bruno MICCIO, membri del Comitato direttivo del Gruppo 183 Onlus, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

  Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Mauro LIBÈ (UdCpTP), Ermete REALACCI (PD), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) e Raffaella MARIANI (PD).

  Giuseppe GAVIOLI, Bruno MICCIO e Francesco LETTERA, membri del Comitato direttivo del Gruppo 183 Onlus, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

  Salvatore MARGIOTTA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

  La seduta comincia alle 14.20.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4716 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mauro LIBÈ (UdCpTP), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 4716, che reca le norme per regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni ed è stata siglata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della confessione religiosa. Pag. 103
  Ricorda che la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, meglio conosciuta come Chiesa mormone, è stata fondata nel 1830 a Fayette, nello Stato di New York (USA), da Joseph Smith. Oggi i Mormoni nel mondo sono quasi 12 milioni: i massimi organismi della confessione si trovano a Salt Lake City (Utah). La Chiesa mormone è presente in tutta Italia, concentrata soprattutto nelle grandi città: Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e conta oltre 20.000 fedeli.
  Con riferimento al contenuto dell'intesa, ricordo che l'articolo 2 riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, assicurando la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa prevedendo che le richieste delle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale devono essere tenute in considerazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
  L'articolo 3 riconosce l'autonomia della Chiesa, che può liberamente organizzarsi secondo i propri ordinamenti e disciplinarsi in base al proprio statuto. È prevista, altresì, la non ingerenza dello Stato relativamente a tutto quello che afferisce l'organizzazione interna della Chiesa garantendole, tra l'altro, la libera comunicazione e collaborazione con qualsiasi altro proprio ente nazionale od internazionale.
  L'articolo 4 individua i ministri di culto della Chiesa nei presidenti di palo e di distretto; i vescovi e i presidenti di ramo, del tempio e di missione. Essi svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso; è loro riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso in ragione del proprio ministero.
  L'articolo 5 concerne l'attività dei missionari e dei presidenti di missione cui è assicurato il libero svolgimento delle proprie attività, secondo la vigente disciplina sul volontariato. Ai missionari stranieri vengono concessi permessi di soggiorno della durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi, che vengono rinnovati per una volta, purché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione rilasciata dall'autorità religiosa competente. Quest'ultima ha l'obbligo di fornire tempestiva notizia delle eventuali variazioni che possano intervenire.
  L'articolo 6 prevede che i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possono ottenere, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi.
  Gli articoli 7-11 recano norme volte a assicurare che l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché l'assistenza spirituale siano pienamente garantiti, così come agli appartenenti alle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati oppure sia ricoverato in ospedale o detenuto in istituti di pena.
  L'articolo 12, in tema di istruzione, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tale fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli studenti effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, inoltre, il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.
  L'articolo 13 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.Pag. 104
  L'articolo 14 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa.
  Gli articoli 15 e 16 tutelano, rispettivamente, gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, e la tutela dei beni culturali.
  Con particolare riferimento all'articolo 15, che investe la competenza della VIII Commissione, fa quindi presente che, a norma del comma 1, gli edifici aperti al culto pubblico, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della Chiesa. In particolare, l'articolo dispone in ordine all'esonero dal contributo di costruzione per nuovi edifici di culto della Chiesa, prevedendo l'applicabilità dell'articolo 17, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), ai sensi del quale il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
  Gli articoli 17-23 disciplinano il regime degli enti religiosi avuto riguardo al riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti. Più specificamente, i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore di enti della Chiesa purché effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, sono esenti da tributi ed oneri.
  L'articolo 24 dispone che la Chiesa si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti; introduce la detraibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa mormona, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.
  L'articolo 25 reca norme concernenti i riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.
  Ai sensi degli articoli 26 e 28, eventuali esigenze fatte presenti dalla Chiesa nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa, saranno tenute in considerazione dalle competenti autorità. In occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa mormone saranno promosse opportune intese. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore dalla legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.
  L'articolo 27 dispone che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, le relative norme di attuazione approvato con il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
  L'articolo 29 prevede infine la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.
  Ciò premesso, valutato positivamente, per gli aspetti di competenza, il testo del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole, ferma restando la sua disponibilità a valutare tutte le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla portata e agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 25 del provvedimento in Pag. 105esame che, a suo avviso, presentano taluni profili di problematicità in relazione sia alla durata delle concessioni per le sepolture cimiteriali ivi disciplinate che all'automaticità del loro rinnovo alla prevista scadenza novantanovennale. Ritiene, infatti, che ambedue i citati profili potrebbero comportare – soprattutto se replicate nei confronti delle maggiori confessioni religiose – rigidità eccessive per quanto riguarda l'azione degli amministratori locali in materia di governo del territorio.

  Mauro LIBÈ (UdCpTP), relatore, fornisce i chiarimenti richiesti dal collega Piffari, sottolineando, anzitutto, che le disposizioni di cui al citato articolo 25 riproducono alla lettera il contenuto dell'articolo 24 dell'Intesa stipulata il 4 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, fra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Aggiunge, inoltre, che le medesime disposizioni sono da ritenersi pienamente conformi alla disciplina recata dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione del Senato, ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

  Renato Walter TOGNI (LNP), relatore, nel richiamare il contenuto del dibattito svolto nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime il proprio rammarico per il fatto che, al di là del contenuto specifico del provvedimento in esame, ci sia bisogno di una legge per perseguire l'obiettivo di buon senso indicato nel titolo del provvedimento medesimo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.