CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2011
580.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 131

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca.

  La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006.
COM(2011)615 def.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato).

Pag. 132

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 novembre 2011.

  Mario PESCANTE, presidente, ringrazia vivamente il Ministro Barca per il suo intervento alla seduta odierna, che costituisce la prima occasione di incontro con la XIV Commissione. Coglie pertanto l'occasione per augurargli buon lavoro, consapevole della complessità e della delicatezza del suo incarico ma anche della sua considerevole competenza ed esperienza nel settore. È certo che saprà contribuire sia a migliorare la capacità delle regioni italiane di utilizzare efficacemente i fondi nell'attuale programmazione sia ad assicurare stanziamenti adeguati per il nostro Paese nella prossimo quadro finanziario 2014-2020.
  Evidenzia che i dati forniti dal Ministro nel corso dell'audizione dello scorso 6 dicembre presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato sono eloquenti: i pagamenti eseguiti sinora rispetto alle risorse programmate per il 2007-2013 sono pari per l'Italia al 12 per cento, meno della metà della media europea del 24,6 per cento: solo la Romania, con il 5,4 per cento, e la Bulgaria con l'11,9 per cento registrano una performance peggiore. Nel corso della medesima audizione il Ministro ha illustrato in dettaglio le cause e soprattutto le azioni che intende portate avanti per rimediare a questa situazione ed evitare la perdita di risorse in base al meccanismo del disimpegno automatico.
  Si potranno approfondire questi aspetti – sui quali la Commissione ha concentrato la sua attenzione sin dall'inizio della legislatura – nell'ambito di una specifica audizione che auspica possa essere fissata quanto prima.
  La Commissione ha chiesto l'intervento del Ministro alla seduta odierna per l'esame di una questione specifica ma cruciale delle proposte presentate dalla Commissione europea per la riforma della politica di coesione: la previsione di condizionalità legate al rispetto da parte degli Stati beneficiari dei fondi dei parametri macroeconomici e di finanza pubblica e delle relative decisioni.
  Sia il precedente Governo sia quello in carica hanno manifestato la loro opposizione a tale tipo di condizionalità che sembrano perseguire obiettivi francamente estranei a quelli della politica di coesione. L'effetto delle condizionalità sarebbe infatti non certo quello di assicurare l'adozione di politiche economiche idonee a garantire un'efficace utilizzo dei fondi strutturali quanto piuttosto quello di subordinare l'accesso a risorse per lo sviluppo delle regioni svantaggiate di Paesi in difficile situazione economica al pieno rispetto delle regole rigorose introdotte nell'ambito della nuova governance economica. Si tratta, in altri termini, di una ulteriore ed implicita sanzione posta a presidio dei vincoli per la stabilità delle finanze pubbliche.
  Il relatore Formichella ha prospettato la possibilità di tradurre queste perplessità di ordine politico in termini giuridici rilevando che, in quanto estranee alle finalità proprie della politica di coesione, le condizionalità macroeconomiche eccederebbero la base giuridica della proposta di regolamento recante regole comuni sui fondi. Ciò giustificherebbe l'adozione da parte della nostra Commissione di un parere motivato ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
  Si tratta di una decisione molto delicata che potrebbe naturalmente avere un forte impatto anche sulla condotta negoziale del Governo. Non a caso la nostra Commissione ha adottato, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ad oggi, solo un parere motivato, sul brevetto unico. Prima di esprimerci intendiamo pertanto acquisire le valutazioni del Ministro.
  Ringrazia nuovamente il Ministro per il suo intervento che – intende sottolinearlo – costituisce una «buona prassi» ai fini della creazione di un raccordo stabile tra Parlamento e Governo in materia europea.

  Fabrizio BARCA, Ministro per la coesione territoriale, sottolinea innanzitutto Pag. 133l'importanza della politica di coesione, che, oltre a fornire importanti risorse, costituisce per l'Italia un riferimento ed una guida per orientare gli interventi a livello nazionale. Ritiene che nel complesso la proposta di regolamento in esame rappresenti una base assai buona per una riforma radicale della politica di coesione, che offre all'Italia strumenti per una migliore qualità della spesa e che, nel contempo consente al Paese di avere piena conoscenza – ciò che è particolarmente rilevante in qualità di contributori netti – di quanto avviene negli altri Paesi europei. È vero, infatti, che l'Italia non eccelle sotto il profilo della quantità di risorse utilizzate, ma diversi altri importanti Paesi membri dell'Unione europea presentano profili di criticità sotto il profilo della qualità della spesa.
  Malgrado questa valutazione in linea di massima positiva della proposta, ritiene tuttavia opportuno sottolineare – ciò che ribadirà in sede di Consiglio Affari Generali del 16 dicembre prossimo, dedicato alla politica di coesione – alcuni aspetti problematici.
  Si sofferma in primo luogo sul fatto che il regolamento prevede la costruzione di un sistema focalizzato sui risultati attesi, rovesciando il criterio che vedeva la Commissione attenta alla quantità della spesa ma non ai suoi obiettivi e motivazioni. Tuttavia tale costruzione non risulta adeguatamente strutturata, anche per complicazione delle procedure previste. Si tratta di un aspetto che il Governo ritiene opportuno modificare.
  Osserva, in secondo luogo che il regolamento opportunamente richiede – ciò che sinora non è mai avvenuto – che il Parlamento europeo sia informato dei risultati effettivamente raggiunti, non solamente delle irregolarità di spesa o dei default. Le modalità di tale previsione sono tuttavia, a suo avviso, eccessivamente farraginose e non consentono di creare una effettiva sessione dedicata alla politica di coesione.
  Quanto poi ai requisiti per l'attribuzione dei fondi, la valutazione del Governo italiano è che sia troppo poco quanto previsto per le condizionalità ex ante e troppo quanto previsto per le condizionalità ex post. Infatti, ex ante, i Paesi non sono tenuti a operare modifiche che garantiscano la capacità istituzionale necessaria per dare attuazione ai programmi, ma unicamente a predisporre piani che prevedano tali modifiche: si tratta di requisiti non sufficientemente cogenti.
  Le condizionalità ex post appaiono invece eccessive, sino a giungere alla sanzione della sospensione dei programmi per i Paesi che non rispondano alle raccomandazioni relative al Patto di stabilità. Si tratta di un punto delicato per l'Italia, tenuto conto delle difficoltà della nostra finanza pubblica. Il Governo è pertanto critico su tale meccanismo che ritiene incongruente con un sistema d'investimenti pubblici ed anche non proporzionale. Se infatti in Italia i fondi costituiscono lo 0,3 per cento del PIL in un altro Paese dell'Unione tale percentuale può essere pari allo 0,03; la sanzione dovrebbe dunque essere commisurata a tali entità.
  Quanto alla possibilità di «attaccare» il provvedimento anche sotto il profilo giuridico ritiene opportuno muoversi con estrema cautela affinché tale azione, ove non risulti vincente, non indebolisca i negoziati in corso sul merito delle questioni.
  Si dichiara comunque disponibile ad un approfondimento dei temi in questione.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il ministro Barca sarà audito quanto prima sullo stato e le prospettive del negoziato sulla riforma della coesione, congiuntamente con la Commissione Bilancio, ai fini dell'adozione di un documento d'indirizzo. Gli interventi nella seduta odierna vanno pertanto focalizzati unicamente sulla questione delle condizionalità macroeconomiche ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, comprende gli inviti alla cautela del Ministro Barca ai fini della tutela della posizione negoziale italiana. Vuole tuttavia ricordare che la Commissione è oggi chiamata Pag. 134ad esprimersi esclusivamente sulla compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà entro il termine di 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2.
  Successivamente potrà essere adottato un parere sul merito delle proposte legislative in materia di fondi strutturali nell'ambito del quale si terrà conto, in modo più articolato, delle varie sfumature poste in rilievo dal Ministro Barca.
  Ritiene dunque opportuno che la Commissione si esprima con un documento recante un parere motivato, in quanto ritiene che le condizionalità macroeconomiche previste dalla proposta di regolamento in esame non rientrino nella competenza dell'Unione europea in materia di politica di coesione. La previsione di condizionalità non è infatti strumentale ad un efficace utilizzo dei fondi strutturali ma, al contrario, a prevedere una sorta di sanzione per il mancato rispetto dei parametri del Patto di stabilità e di quelli macroeconomici. Si tratta, in altri termini, di un tentativo di riaffermare persino nell'ambito della politica di coesione la logica tedesca del rigore a detrimento della crescita.
  Il parere motivato non concernerebbe quindi la proposta di regolamento generale sui fondi nel suo complesso ma soltanto la specifica questione delle condizionalità macroeconomiche. Ritiene che in tal modo il Parlamento darebbe un segnale importante alle istituzioni europee in vista del prosieguo del negoziato.

  Sandro GOZI (PD) saluta e ringrazia il ministro Barca per la sua presenza e dichiara di condividere la posizione del Governo sulle criticità delle condizionalità previste, come anche la posizione del relatore circa l'opportunità di adottare un parere motivato. Sotto tale ultimo profilo sottolinea come l'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda che gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174, ma che, invece, nella proposta della Commissione si parte dal presupposto inverso, nel senso che dovrebbe essere la politica di coesione a dover assicurare il raggiungimento degli obiettivi macroeconomici. L'articolo 175 invece, non solamente precisa che devono essere le misure di politica economica a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione, ma se letto in combinato con l'articolo 120 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, implica che siano le politiche economiche a dover concorrere agli obiettivi politica di coesione.
  Comprende l'invito alla prudenza rivolto alla Commissione dal Ministro ma ritiene che la valutazione della conformità al principio di sussidiarietà sia una valutazione che impegna il Parlamento e non il Governo. Riterrebbe in ogni caso opportuno, dato il rilevo delle questioni in esame, approfondire ulteriormente i temi che potranno essere oggetto della proposta di parere motivato.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) rivolge un saluto al Ministro ed evidenzia preliminarmente l'opportunità di sottolineare l'assoluta insoddisfazione per la disastrosa gestione, in Italia, della politica di coesione, che ha alimentato una dispendiosa rete di consulenze, di servizi, di società. Ritiene anche che sul punto occorrerebbe un segnale drastico, che, a suo avviso, il Governo attuale si può permettere e che dovrebbe divenire parte integrante del negoziato europeo. Occorre recuperare la cultura alla base della politica di coesione, che è il principio della condivisione e del cofinanziamento. A tal fine particolarmente utile potrebbe essere una misura premiale a favore di coloro che utilizzano risorse proprie per cofinanziare progetti sostenuti dai fondi europei.

  Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) esprime soddisfazione per la presenza del Ministro e sottolinea come il punto nodale del dibattito sia a suo avviso il rapporto tra gli articoli 174 e 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispetto ai quali occorre procedere con grande cautela. È infatti vero che l'articolo 175 prevede che il coordinamento delle Pag. 135politiche economiche sia finalizzato al raggiungimento dell'articolo 174, ma è altrettanto vero che la politica di coesione territoriale è realizzabile solo nel quadro di stabilità. Anche il mancato rispetto del principio di addizionalità pregiudica alla radice il perseguimento degli obiettivi della politica di coesione. In tale quadro potrebbe essere obiettato che le sanzioni ipotizzate sono giustificate dall'assenza di stabilità, poiché non si destinano risorse ad un Paese senza alcuna garanzia di un uso efficace dei fondi; prima di imbarcarsi in un simile contenzioso occorre avere ben chiare le motivazioni da addurre a fronte di simili obiezioni.

  Nunziante CONSIGLIO (LNP) rivolge un benvenuto al Ministro Barca, rilevando che le condizionalità macroeconomiche hanno un ulteriore effetto perverso: colpiscono il Paese nel suo complesso, mentre la politica di coesione ha carattere regionale. In altri termini, la Lombardia e le altre regioni del Nord avrebbero private dei fondi per parametri di finanza pubblica relativi non alla specifica regione ma all'Italia nel suo complesso. Persino i länder tedeschi hanno sollevato la questione.

  Fabrizio BARCA, Ministro per la coesione territoriale, rileva che un forte segnale di discontinuità è stato offerto dal Governo italiano con la lettera trasmessa lo scorso 16 ottobre al presidente Barroso dall'ex Presidente del Consiglio e l'attuale Governo continua a lavorare nella medesima direzione. Condivide le osservazioni del presidente Buttiglione, alle quali si può aggiungere che la continua violazione da parte dell'Italia del principio di addizionalità indica l'impossibilità del Paese di corrispondere alle richieste fatte e si domanda pertanto se l'Italia è pronta a controbattere a tali obiezioni.

  Mario PESCANTE, presidente, rileva che il termine di otto settimane previsto per l'espressione del parere da parte della Commissione sotto il profilo della conformità della proposta di regolamento al principio di sussidiarietà scade oggi stesso e che la possibile apposizione della questione di fiducia questo pomeriggio renderebbe impossibile una convocazione pomeridiana della Commissione. Occorrerebbe pertanto che la Commissione si esprima nella corrente seduta.

  Marco MAGGIONI (LNP) ritiene anch'egli opportuno esprimere nella seduta corrente il parere previsto.

  Sandro GOZI (PD) ribadisce la necessità di svolgere adeguati approfondimenti, al fine di concordare il parere su una tematica di così grande rilievo.

  Mario PESCANTE, presidente, al fine di consentire a tutti i gruppi di definire una proposta di documento condiviso, propone di sospendere la seduta che potrà essere ripresa al termine dell'esame degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

  La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 16.05.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi e tenuto conto delle osservazioni dei colleghi, formula una proposta di documento recante un parere motivato (vedi allegato 1).

  Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per la proposta di documento formulata, che tiene conto delle osservazioni espresse dal suo gruppo. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo della Lega Nord sulla proposta di documento formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento recante un parere motivato formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.10.

Pag. 136

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.
C. 4710 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Massimo POMPILI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento ricordando che i rapporti tra la Fondazione europea per la formazione professionale, agenzia specializzata dell'Unione europea e l'Italia, che ne ospita la sede, sono regolati dall'Accordo di sede fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 7 aprile 1997, n. 111, nonché dalle intese amministrative concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, di cui all'allegato 1 del suddetto Accordo.
  La relazione illustrativa segnala come, in seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, sia emersa la necessità di una revisione dell'Accordo di sede tra l'Italia e la Fondazione. Il nuovo Statuto, entrato in vigore nel 2004 ha infatti introdotto la categoria di agente contrattuale, che al termine del 2007 ha completamente sostituito la preesistente figura dell'agente ausiliario. A seguito di tale modifica, la Fondazione ha richiesto all'Italia il riconoscimento di privilegi e di immunità al personale assunto in qualità di agente contrattuale.
  Il nuovo accordo di sede ricalca il modello dell'Accordo sottoscritto tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, il 27 aprile 2004 e ratificato dall'Italia con la legge n. 17/2006. La relazione precisa che si è ritenuto che tale modello rappresenti una versione aggiornata dell'attuale quadro regolamentare italiano in materia di accordi di sede e che, pertanto, possa maggiormente prestarsi a regolare i rapporti tra le Parti.
  Il nuovo Accordo di sede con la Fondazione europea per la formazione professionale, che ha lo scopo di disciplinare lo status giuridico della Fondazione e dei suoi funzionari in territorio italiano, si compone di un preambolo e di 15 articoli.
  Con l'articolo 1, comma 1, l'Italia mette a disposizione, quale sede della Fondazione a Torino il complesso di Villa Gualino. Il comma 2 del medesimo articolo (mutuato dall'articolo 7 dell'Accordo vigente) reca la definizione di «sede» ai fini del presente Accordo.
  Con l'articolo 2, introdotto ex novo, l'Italia riconosce alla Fondazione personalità giuridica e, in particolare, la capacità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili e immobili e di stare in giudizio; attribuisce inoltre al Direttore la rappresentanza della Fondazione per le finalità dell'Accordo di sede.
  L'articolo 3, come già previsto dall'articolo 2 del vigente Accordo di sede, impegna l'Italia a sostenere la Fondazione al fine dell'insediamento e del mantenimento in buono stato di funzionamento delle sue strutture in Italia. Alla Fondazione sono concesse, quanto alla fornitura dei servizi necessari al funzionamento della sede, le medesime condizioni garantite alle Amministrazioni pubbliche italiane.
  L'articolo 4 riproduce l'articolo 3 del vigente Accordo e prevede che l'Italia agevoli la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di sistemi di telecomunicazione e che ne tuteli la libertà di corrispondenza in ogni sua forma. Il comma 3 Pag. 137ha equiparato il trattamento in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, ecc. a quello accordato dall'Italia alle altre sedi diplomatiche.
  L'articolo 5, mutuato dall'articolo 4 del vigente Accordo, esonera l'Italia da ogni responsabilità giuridica internazionale imputabile alla Fondazione in conseguenza delle sue attività sul territorio italiano o di quelle di suoi rappresentanti.
  L'articolo 6, come già previsto dall'articolo 5 del vigente Accordo, stabilisce che la Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia, precisando che, pur essendo tale responsabilità in principio disciplinata dal diritto italiano, la Fondazione mantiene la prerogativa di scegliere il diritto applicabile ai contratti.
  L'articolo 7 conferma le disposizioni dell'articolo 6 del vigente Accordo, disponendo l'applicazione alla Fondazione dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.
  L'articolo 8, derivato dall'articolo 7 dell'Accordo in vigore, dispone, al comma 1, che la Fondazione, i suoi beni, i suoi averi e i suoi archivi non possano essere oggetto di provvedimenti coercitivi, amministrativi o giudiziari, salvo sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee. Rispetto alla disposizione vigente, l'immunità è stata estesa agli archivi. Il comma 2 sancisce l'inviolabilità dei locali e degli edifici utilizzati dalla Fondazione, cui le autorità italiane potranno accedere soltanto con il consenso del suo Direttore. Viene fatta eccezione nei casi di incendio o altra situazione di emergenza. Il comma 3, inserito ex novo, individua i casi di limitazione dell'immunità di cui gode la Fondazione, in particolare in relazione a: danni causati da un veicolo della Fondazione o a violazioni del codice della strada; contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale; domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione; alcune tipologie di controversie tra la Fondazione ed il proprio personale statutario. Il comma 4 impegna il Direttore della Fondazione affinché i suoi locali non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate ai fini dell'estradizione in un altro Paese. I commi 5 e 6, mutuati dall'articolo 7 del vigente Accordo riconoscono il diritto della Fondazione di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane e l'impegno dell'Italia a garantire al personale della Fondazione il libero accesso alle aree da essa utilizzate.
  L'articolo 9, mutuato dall'articolo 8 del vigente Accordo, disciplina le agevolazioni finanziarie della Fondazione. Il comma 1 estende ai redditi della Fondazione l'esenzione da imposte e tasse dovute a Stato, regioni, province e comuni, già prevista per i suoi averi e beni in relazione. Il comma 2 concede alla Fondazione gli stessi esoneri e concessioni accordati alla pubblica amministrazione per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali. Il comma 3 concede alla Fondazione l'esenzione dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo, ossia «superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia». Nei commi successivi è prevista, tra l'altro, l'esenzione della Fondazione dalle imposte e sovrattasse sul consumo di elettricità, metano e altri combustibili, dai dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni importati o esportati di rilevante importo, che rimangono comunque sottoposti ai dovuti controlli sanitari, nonché il diritto della Fondazione di ricevere o detenere fondi, valuta o contanti e conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
  L'articolo 10 dispone l'esenzione da imposte, dazi e ogni altra imposizione o restrizione sull'importazione sui veicoli e relativi pezzi di ricambio destinati alle attività ufficiali della Fondazione, nonché dei carburanti e lubrificanti entro i limiti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali. Pag. 138
  L'articolo 11 definisce le categorie in cui si distingue il personale della Fondazione, essenzialmente come personale statutario sottoposto al regime dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, da un lato, e come personale esterno, dall'altro. Il primo gruppo comprende i funzionari e gli agenti temporanei, a contratto o ausiliari; il secondo gruppo include esperti nazionali distaccati, gli esperti nazionali in formazione professionale e i tirocinanti. I privilegi e le immunità riconosciute ai membri del personale statutario della Fondazione, esclusi gli agenti locali – fatte salve le previsioni di cui agli articoli 12-15 del Protocollo del 1965 – consistono principalmente nell'immunità giurisdizionale per quanto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre essi sono esenti da imposizione sulle diverse spettanze versate dalla Fondazione a fronte della loro opera, e godono delle stesse agevolazioni, accordate ai funzionari di pari grado delle rappresentanze diplomatiche in Italia, per ciò che concerne la disciplina valutaria. Completano il quadro dei privilegi le agevolazioni nell'importazione e riesportazione di effetti personali e veicoli, nonché, per un periodo di un anno, dell'esenzione dall'IVA per acquisti o importazioni di ammontare superiore al limite stabilito per le organizzazioni internazionali operanti nel nostro Paese. Infine, al Direttore della Fondazione, nonché quattro suoi dirigenti e loro familiari, sono attribuite le stesse agevolazioni e immunità di cui godono i componenti di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.
  L'articolo 12 concerne il regime di sicurezza sociale del personale statutario della Fondazione. Per i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto è prevista l'iscrizione al regime dell'Unione europea; per gli agenti a contratto con durata inferiore ad un anno si prevede l'opzione tra l'iscrizione al regime dell'Unione europea e il regime di sicurezza sociale dell'ultimo paese di iscrizione; mentre agli agenti locali riserva l'iscrizione al regime italiano, con versamento dei contributi previsti da parte della Fondazione. È questo l'unico caso di non esenzione dell'Autorità dai contributi previdenziali e di malattia nei confronti degli Istituti italiani, che l'Autorità non è tenuta a versare e che semmai, nel caso di personale italiano, sono a carico dello stesso.
  L'articolo 13, mutuato dall'articolo 13 del vigente Accordo, contiene una serie di disposizioni particolari: La Fondazione si impegna ad informare le autorità italiane circa le assegnazioni o trasferimenti del proprio personale e, sulla base dell'elenco fornito dalla stessa, il Ministero degli affari esteri rilascia al personale ed ai loro familiari uno speciale documento d'identità (commi 1 e 2).
  Le immunità del personale sono revocate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione qualora possano ostacolare il corso della giustizia; la Fondazione si impegna inoltre a cooperare con le autorità italiane al fine di prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dall'Accordo (commi 3 e 4).
  Il personale della Fondazione, fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base all'Accordo, ha l'obbligo di conformarsi alla legislazione e ai regolamenti vigenti in Italia (comma 5).
  L'articolo 14, identico all'articolo 14 dell'Accordo vigente, prevede la soluzione negoziale tra le Parti in caso di controversie relative all'applicazione dell'Accordo e, in caso di esito negativo, la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  L'articolo 15 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
  Quanto ai contenuti del disegno di legge, esso consta di quattro articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria del provvedimento e la norma sull'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione Pag. 139nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, l'articolo 3, prevede un'autorizzazione di spesa di 40.000 euro annui a decorrere dal 2011, a cui si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011. Si segnala che la relazione tecnica configura una perdita di gettito dell'IVA a regime pari a circa 40.000 euro annui a causa dell'esenzione dall'IVA su acquisti e importazioni di mobilia ed effetti personali per il personale assunto dalla Fondazione. La stessa relazione esclude nuovi o maggiori oneri derivanti dall'impegno italiano a fornire una istruzione plurilingue ai figli del personale, in quanto a tal fine verranno utilizzate le istituzioni scolastiche esistenti nella città di Torino.
  Ricorda, con riferimento alla normativa europea, che la Fondazione europea per la formazione professionale (European Training Foundation – ETF) è un'agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, adottato il 7 maggio 1990, e divenuta operativa nel 1994.
  La base giuridica della Fondazione, modificata più volte nel corso del tempo, è stata da ultimo rivista dal regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008. Il nuovo regolamento conferisce alla Fondazione una più ampia competenza per materia (estesa dall'istruzione professionale al capitale umano) e per aree geografiche e modifica la struttura degli organismi di gestione interna. La Fondazione svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro. L'ETF è dotata di un bilancio autonomo di circa 20 milioni di euro annui, con entrate che provengono essenzialmente da un contributo dell'Unione europea. L'Italia sostiene le attività della Fondazione tramite contributi volontari a valere sui fondi della cooperazione allo sviluppo. L'ETF ha iniziato le proprie attività nei Paesi allora candidati all'adesione all'Unione europea, per poi estenderle ai Paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (1994), del Mediterraneo (1998) e dei Balcani occidentali (2000). In base al nuovo regolamento, l'attività della Fondazione è indirizzata ai Paesi destinatari dei programmi di assistenza dell'Unione europea di preadesione (IPA), di vicinato e partenariato (ENPI) e di cooperazione allo sviluppo (DCI). La Fondazione, che ha sede a Torino, è dotata di personalità giuridica e impiega circa 120 unità di personale; i suoi organi statutari sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore. Il Consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da tre rappresentanti della Commissione europea e da tre esperti senza diritto di voto nominati dal Parlamento europeo, cui si possono unire, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei Paesi beneficiari delle attività della Fondazione. I membri hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Tra i poteri del Consiglio, che delibera a maggioranza dei due terzi dei propri membri aventi diritto di voto, vi è quello di adottare il programma di lavoro ed il bilancio annuali, nonché di valutare ed adottare la relazione annuale d'attività della Fondazione. Il Direttore, nominato dal Consiglio con un mandato di cinque anni rinnovabile, è il rappresentante giuridico della Fondazione ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, della gestione degli affari correnti e delle questioni attinenti al personale, inclusa la definizione della struttura organizzativa della Fondazione.
  Come già sopra si è ricordato, in seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 Pag. 140del Consiglio, del 22 marzo 2004, sia emersa la necessità di una revisione dell'Accordo di sede tra l'Italia e la Fondazione. Il nuovo Statuto, entrato in vigore nel 2004 ha infatti introdotto la categoria di agente contrattuale, che al termine del 2007 ha completamente sostituito la preesistente figura dell'agente ausiliario. Questa circostanza ha determinato l'adozione dell'accordo in commento.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
Testo unificato C. 1934 Froner e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 1934, C. 2077, C. 3131, C. 3488 e C. 3917 che disciplina l'istituzione di associazioni di professionisti non organizzati in ordini o collegi e di forme aggregative tra tali associazioni.
  In particolare, l'articolo 1 del provvedimento in esame definisce l'ambito di applicazione del provvedimento attraverso un criterio «residuale», in virtù del quale l'oggetto delle proposte di legge è costituito da tutte le professioni, sia intellettuali che non, per le quali non sia stata prevista espressamente la riserva di legge a favore delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 2229 c.c., con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da leggi in vigore.
  La disciplina si applica, pertanto, alle cosiddette attività professionali non regolamentate, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea in materia di concorrenza e libertà di circolazione. Per professione non regolamentata si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il suo concorso.
  Viene inoltre introdotto il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista (comma 3), mentre il comma 4 consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale sia in forma associata o societaria. L'esercizio della professione può altresì prefigurarsi come lavoro dipendente.
  L'articolo 2 disciplina le associazioni professionali garantendone la libertà di costituzione e individuandole quali soggetti giuridici di diritto privato, fondati su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. Gli statuti delle associazioni devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici. Le associazioni sono tenute a Pag. 141garantire la formazione permanente, l'adozione di un codice deontologico, la vigilanza sul comportamento degli associati e la definizione di sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le violazioni del codice deontologico. Le associazioni devono altresì promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti, tra le quali viene prevista l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori. Viene fatto divieto alle associazioni di adottare e usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. I professionisti iscritti alle associazioni non possono esercitare le attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie, tranne nel caso in cui posseggano i requisiti richiesti e siano iscritti al relativo albo professionale.
  Alle associazioni viene consentita (articolo 3) la costituzione di forme di aggregazione, aventi funzioni sia di promozione e qualificazione delle attività professionali da esse rappresentate, sia di rappresentanza e controllo.
  L'articolo 4 obbliga le associazioni professionali e le loro forme aggregative a pubblicare, sul proprio sito web, tutti gli elementi informativi utili per il consumatore che vengono così indicati dall'articolo 5: atto costitutivo e statuto; identificazione delle attività professionali; composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali; struttura organizzativa dell'associazione; eventuali requisiti per la partecipazione, compresi titolo di studio e aggiornamento professionale costante; assenza di scopo di lucro.
  Nel caso in cui gli associati possano utilizzare il riferimento all'associazione quale marchio o attestato di qualità per i propri servizi, viene richiesto di indicare anche il codice di condotta, l'elenco aggiornato degli iscritti, le sedi dell'associazione in almeno tre regioni, la struttura tecnico-scientifica, il possesso del sistema certificato di qualità secondo le norme UNI per il settore di competenza e le garanzia attivate a tutela dell'utente.
  Il provvedimento in esame intende anche promuovere l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività svolta dai professionisti. A tal fine l'articolo 6 specifica che la qualificazione della prestazione professionale si intende basata sulla conformità alle norme tecniche UNI e sulla base delle Linee Guida CEN 14 del 2010.
  Gli articoli 7 ed 8 disciplinano il rilascio agli iscritti dell'attestato di competenza, comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti, tra i quali il possesso della polizza assicurativa. L'attestato di competenza non è però requisito necessario ai fini dell'esercizio della professione. L'attestato di competenza è valido per il periodo di iscrizione del professionista all'associazione.
  Con le disposizioni dell'articolo 9 si precisa che le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano all'elaborazione della normativa UNI e possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza.
  L'articolo 10 reca, infine, la previsione di sanzioni nel caso di false informazioni pubblicate sul sito dell'associazione o sul sistema di attestazione. La vigilanza sull'operato delle associazioni professionali per verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dal provvedimento in esame spetta al Ministero dello sviluppo economico.
  Con riferimento ai profili di interesse della XIV Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 1, richiama il rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione. Questi principi sono affermati nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente all'articolo 107 (divieto di aiuti di Stato) e all'articolo 45 (libera circolazione dei lavoratori), 49 (libertà di stabilimento) 56 (libera prestazione dei servizi) e 63 (libera circolazione dei servizi). In verità, considerato il contenuto del provvedimento, si potrebbe valutare se richiamare, anziché in senso generico la libertà di circolazione, la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 e la libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 63.Pag. 142
  Segnala poi che il comma 1 dell'articolo 9 prevede la possibilità delle associazioni istituite dal provvedimento di partecipare ai lavori degli specifici organi tecnici per l'elaborazione della normativa tecnica UNI. Al riguardo, andrebbe approfondito se il riferimento alla partecipazione ai lavori degli organi tecnici prefiguri per i professionisti organizzatisi in associazioni ai sensi della presente legge un vantaggio competitivo non compatibile con la disciplina europea in materia di concorrenza.
  Il comma 2 del medesimo articolo 9 richiama la possibilità di rilascio del certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione da parte degli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. In proposito, ricorda che tale regolamento istituisce un unico organo di accreditamento nazionale ai fini delle procedure di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Tale funzione è svolta in Italia dall'associazione senza scopo di lucro «Accredia».

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Atto n. 426.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame consta di 28 articoli suddivisi in tre titoli: il Titolo I (artt. 1-6) relativo all'attività di pesca ed acquacoltura, il Titolo II riferito alle sanzioni (artt. 7-24) e il Titolo III recante le disposizioni finali (artt. 25-28).
  Gli articoli del Titolo I relativi all'attività di pesca ed acquacoltura rivedono talune definizioni relative alla pesca professionale (articolo 2), acquacoltura (articolo 3), imprenditore ittico (articolo 4), giovane imprenditore ittico (articolo 5) pesca non professionale (articolo 6).
  Quanto alla pesca professionale, l'articolo 2 fornisce al comma 1 la relativa definizione, ripresa dall'articolo 4 del reg. 1224/2009 secondo il quale sono da considerarsi attività di pesca le attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. In tal modo, l'attività di prima lavorazione dei prodotti del mare e la conservazione a bordo non sono più considerate attività connesse, essendo ricomprese nella definizione di pesca professionale, come indicato nel successivo comma 2.
  L'articolo 3 fornisce una definizione dell'attività di acquacoltura e delle relative attività connesse. In particolare il comma 1 specifica che per acquacoltura si intende un'attività economica svolta professionalmente, diretta all'allevamento o alla cultura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico svolta in acque dolci, salmastre o marine. Il comma 2 definisce per la prima volta in maniera autonoma le attività connesse, differenziandole da quelle riguardanti la pesca.Pag. 143
  L'articolo 4 definisce come imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente l'attività di pesca professionale. Viene poi equiparato all'imprenditore ittico l'acquacoltore, al quale si considerano applicabili le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.
  L'articolo 5 definisce per la prima volta il giovane imprenditore ittico come colui che svolge le attività indicate dall'articolo 4 e che non ha un'età superiore ai 40 anni. Il comma 2 definisce le imprese ittiche giovanili. Il comma 3 inserisce la pesca tra gli ambiti di intervento dell'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura e le associazioni rappresentative del settore. Con il comma 4 viene prevista una riserva del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura a favore del ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.
  Con l'articolo 6 si introduce nell'ordinamento la definizione di pesca non professionale, diretta a fini ricreativi, turistici, sportivi o scientifici, mutuata dall'articolo 4 del reg. (CE) 1224/2009 (punto 28) che definisce come pesca ricreativa le «attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi». Il comma 2 precisa cosa sia la pesca scientifica. Con apposito provvedimento ministeriale sarà regolamentata la pesca a fini ricreativi, turistici, sportivi. In merito va ricordato che attualmente è disciplinata la sola pesca subacquea.
  Il Titolo II definisce il sistema sanzionatorio, distinguendo tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (artt. 7-9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (artt. 10-13), stabilendo per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano «infrazioni gravi», sanzionate con il sistema a punti introdotto dall'articolo 14. Per le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi la sanzione è esclusivamente pecuniaria.
  Le contravvenzioni definite dall'articolo 7 riguardano, in particolare, la pesca di esemplari inferiori alla taglia minima consentita o di specie di cui sia vietata la cattura; l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche; la pesca in acque sotto la sovranità di altri Stati, o sotto la competenza di un'Organizzazione regionale e senza possedere la bandiera di uno degli Stati membri; la sottrazione dell'oggetto della pesca d'altri anche solo violando le distanze di rispetto stabilite, o esercitandola nelle acque riservate agli stabilimenti di pesca.
  L'articolo 8 quantifica le pene principali da applicare alle contravvenzioni, la cui intensità viene aumentata adeguandola a quanto previsto dal reg. (CE) n. 1005/2008 (artt. 41-47).
  L'articolo 9 definisce le sanzioni accessorie, che consistono sostanzialmente nella confisca del pescato e degli attrezzi, non essendo più ammessa la restituzione del pescato previo deposito dell'equivalente valore in denaro.
  L'articolo 10, comma 1, definisce gli illeciti amministrativi sostituendo ed aggiornando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 963/1965, alla luce delle disposizioni europee contenute nel reg. (CE) 1005/2008. Il comma 2 prevede che taluni divieti non si applichino alla pesca sportiva e ad altre attività consentite espressamente dalla normativa europea e nazionale. In tali casi resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione del pescato. Il comma 3 prevede poi che gli illeciti previsti nell'articolo in esame non si applichino ai prodotti dell'acquacoltura, salvo quanto previsto dall'articolo 16 del reg. 1967/2006.
  L'articolo 11 reca le sanzioni amministrative principali aggiornandole rispetto a quanto previsto attualmente dall'articolo 26 della L. 963/1965, mentre l'articolo 12 reca le sanzioni amministrative accessorie, attualmente disciplinate nell'articolo 27 della L. 963/1965, confermandone sostanzialmente il dispositivo.
  L'articolo 13 reca talune disposizioni di carattere procedurale, prevedendo: al comma 1, il rinvio alla legge n. 689 del Pag. 1441981 relativamente alle modalità di applicazione delle sanzioni; al comma 2, quanto già previsto dall'articolo 9 del D.Lgs 153/2004, secondo il quale il Capo del compartimento marittimo è l'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni accertate.
  L'articolo 14 istituisce il sistema di punti per infrazioni gravi, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea (articolo 92 reg CE 1224/2009 e artt. 125 e seguenti, e reg (UE) 404/2011. Il meccanismo, secondo il comma 3, dà luogo all'assegnazione di numero di punti alla licenza di pesca secondo lo schema individuato nell'Allegato I. Un successivo decreto (comma 4) del Ministro delle politiche agricole determinerà le modalità, i tempi e le procedure di applicazione del sistema, fermo restando la competenza della Direzione generale della pesca in ordine alla revoca della licenza.
  Con l'articolo 15 viene istituito il Registro nazionale delle infrazioni presso il Centro controllo nazionale del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture.
  Gli articoli 16 e 17 definiscono più dettagliatamente, in linea con le disposizioni europee, la sospensione e la revoca definitiva della licenza, connesse all'accumulo di punti per la commissione di infrazioni, nonché l'adozione di misure di esecuzione immediata nel caso in cui il peschereccio, la cui licenza è stata sospesa o revocata continui a svolgere attività di pesca.
  L'articolo 18 prevede che possano essere cancellati due punti nel caso in cui: il peschereccio utilizzi il VSM (vessel monitoring system) o proceda alla trasmissione elettronica dei dati o partecipi ad una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca; il titolare della licenza sia membro di un organizzazione dei produttori ed accetti un piano di riduzione del 10 per cento del pescato o partecipi ad un programma di etichettatura ecologica. Nel caso in cui non commetta alcuna ulteriore infrazione nei tre anni successivi all'ultima infrazione, vengono annullati tutti i punti assegnati.
  Gli articoli 19 e 20 istituiscono un sistema di punti per i comandanti dei pescherecci prevedendone le sanzioni da applicare.
  L'articolo 21, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 31 della L. 963/1965, prevede che nel caso in cui l'infrazione sia commessa dal personale marittimo, possono essere applicate le sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dagli artt. 1249 e ss del codice della navigazione.
  L'articolo 22, relativo ai poteri di vigilanza e controllo, riprende quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 153 del 2004 e dagli articoli 21 22 e 23 della legge n. 963/1965: le funzioni di coordinamento restano in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, al quale è affidato il coordinamento dell'attività di vigilanza svolto dai vari organi di polizia. Le regioni possono nominare agenti giurati da adibire al controllo ai quali è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.
  L'articolo 23, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 29 della L. 963/1965 prevede che lo Stato e non più il Ministro della Marina mercantile possa costituirsi parte civile nel giudizio penale riguardante i reati previsti dal provvedimento.
  L'articolo 24 ripropone quanto già previsto dall'articolo 32 della legge 963/1965, in ordine al potere di deroga del Ministro delle politiche agricole per adeguare le regole nazionali al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Lo stesso Ministro potrà sospendere con proprio decreto l'attività di pesca per conservare e gestire le risorse della pesca.
  Il Titolo III, infine, detta talune disposizioni finali relative, alle norme attuative (articolo 25), alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 26), alle abrogazioni (articolo 27) e all'entrata in vigore (articolo 28).
  Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricordo – come evidenziato nella relazione illustrativa, che il provvedimento costituisce l'attuazione della delega contenuta all'articolo 28 della Pag. 145legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009), volto al riordino e all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura. La necessità dell'intervento normativo emerge alla luce dell'esigenza di introdurre nella normativa nazionale alcune fattispecie previste dal legislatore dell'Unione europea, in particolare con riferimento ai regolamenti (CE) n. 1005/2008 (regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) e n. 1224/2009 (regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; le modalità di applicazione del regolamento sono state stabilite con il regolamento (UE) n. 404/2011).
  In particolare, nella parte relativa alle definizioni, è stato ripreso l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Si segnala tuttavia che tale disposizione non reca, a differenza dello schema di decreto legislativo, definizioni specifiche di «attività connessa alle attività di pesca professionale» e di «acquacoltura».
  Inoltre, si è provveduto all'adeguamento alla legislazione europea del sistema sanzionatorio e di controllo, attraverso l'introduzione della fattispecie di «infrazioni gravi». Merita segnalare che, rispetto a quelle indicate a titolo esemplificativo dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le pene accessorie previste dall'articolo 9 dello schema di decreto non appaiono contemplare il sequestro del peschereccio coinvolto nell'infrazione; l'immobilizzazione temporanea del peschereccio; il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche. Nel medesimo ambito, in coerenza con l'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è prevista l'istituzione di un sistema a punti per infrazioni gravi. Il provvedimento non appare quindi presentare significativi profili problematici per quel che attiene la compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
  Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il 13 luglio la Commissione europea ha adottato i seguenti atti relativi alla riforma della politica comune della pesca (PCP): comunicazione COM(2011)417 sulla riforma della PCP; proposta di regolamento (COM(2011)425) sulla riforma della PCP; proposta di regolamento (COM(2011)416) sull'organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura; comunicazione (COM(2011)424) sulla dimensione esterna della politica comune della pesca; relazione (COM(2011)418) sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP. Il pacchetto di documenti segue la procedura legislativa ordinaria. La riforma nel suo complesso entrerà in vigore nel 2013.
  Inoltre, l'assemblea plenaria del Parlamento europeo del 17 novembre ha approvato la risoluzione di iniziativa sulla «lotta contro la pesca illegale a livello internazionale – il ruolo dell'UE» che, tra l'altro, propone la registrazione obbligatoria delle navi da pesca, un programma mondiale di certificazione delle catture, il controllo delle importazioni e un accordo per il blocco sui mercati del prodotto illegale.
  Circa le procedure di contenzioso, ricorda infine che con sentenza del 29 settembre 2009 (causa C-249/08), la Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia per non avere provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca. In particolare, il riferimento è fatto al mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l'impiego delle reti da posta derivanti e alla mancata adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti.
  Le norme disattese sarebbero l'articolo 1, par. 1, del Reg. (CEE) 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, nonché gli articoli 2, par. 1, e 31, par. 1 e 2, del Reg. (CEE) 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce Pag. 146un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, e successive modificazioni.
  A seguito di due ispezioni effettuate nel 1992 e nel 1993 dalla Commissione europea, sarebbero state rilevate carenze da parte delle autorità italiane nell'uso delle reti da posta derivanti. Pertanto la Commissione il 14 marzo 1994 inviava all'Italia una lettera di messa in mora in cui richiamava l'esigenza di garantire, ai sensi del regolamento n.2241/87, mediante controlli e l'irrogazione di sanzioni, il rispetto della normativa concernente la lunghezza delle reti da posta derivanti. Dopo la replica del Governo italiano con lettera dell'11 maggio 1994 venivano effettuate ripetute ispezioni tra i mesi di luglio 1994 e giugno 1996 che avrebbero rilevato la persistenza di numerose infrazioni alla normativa che vieta il possesso di reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km nonché l'insufficienza dell'intervento delle autorità italiane in materia.
  Il 23 ottobre 1996, la Commissione inviava pertanto alla Repubblica italiana una lettera di messa complementare. Le ispezioni si susseguivano poi fino al mese di giugno 2001 e un nuovo sollecito veniva inviato all'Italia il 18 luglio 2001. Dopo ulteriori controlli e ispezioni il 16 marzo 2005, la Commissione trasmetteva alla Repubblica italiana un parere motivato.
  Poiché la Commissione non si riteneva soddisfatta dagli elementi di risposta forniti dalle autorità italiane, il 5 giugno 2008 decideva di proporre il ricorso alla Corte di giustizia.

  Sandro GOZI (PD) si sofferma su alcuni aspetti problematici che riguardano la conformità dello schema di decreto in esame con la normativa comunitaria. Obiettivo della normativa europea oggetto di recepimento è quello di creare un sistema sanzionatorio e di controlli per combattere efficacemente la pesca illegale, puntando su infrazioni gravi a cui devono essere comminate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
  Il Regolamento 1005/2008 elenca all'articolo 3 i casi di pesca illegale, considerati tali dalle autorità nazionali sulla base del danno arrecato, del valore, della portata dell'infrazione o del suo ripetersi. L'articolo 42 dello schema di decreto stabilisce che sono considerate infrazioni gravi quelle previste all'articolo 3 del Regolamento e altre riguardanti operazioni commerciali con barche che hanno effettuato pesca illegale. Inoltre l'articolo 90 del Regolamento 1224/2009 ribadisce le infrazioni gravi di cui al Regolamento 1005/2008 e inserisce ulteriori fattispecie. La norma di recepimento non appare dunque conforme agli articoli 3 e 42 del Regolamento 1005/2008 e all'articolo 90 del Regolamento 1224/2009; lo schema di Decreto inserisce infatti tra le fattispecie sanzionate solo a livello amministrativo (articolo 10) gravi infrazioni come i casi di pesca senza licenza o senza autorizzazione, pesca di specie di cui è esaurito il contingente, o dopo che il medesimo è esaurito, pesca di specie vietate, pesca nei tempi e negli spazi vietati, pesca con attrezzi o strumenti vietati. Si tratta di fattispecie che, tenuto il danno che arrecano, il valore e la portata, dovrebbero rientrare tra le contravvenzioni (articolo 7 dello schema di decreto).
  All'articolo 14 dello schema di decreto vengono poi elencati i casi di infrazione grave, trascurando completamente quanto previsto dai citati Regolamenti.
  Quanto alle sanzioni, i Regolamenti comunitari prevedono la possibilità di applicazione di sanzioni amministrative o penali purché efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare, l'articolo 44 del Regolamento CE 1005/2008 prevede che le sanzioni per infrazioni gravi debbano essere, al massimo, pari a 5 volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione. La sanzione viene aumentata di a 8 volte il valore dei prodotti della pesca se reiterata entro 5 anni. L'applicazione della sanzione deve tenere conto del valore del pescato, del danno arrecato alle risorse della pesca e all'ambiente marino.
  Inoltre l'articolo 90 del Regolamento CE 1224/2009 prevede che la sanzione deve tenere conto della gravità dell'infrazione, Pag. 147della natura del danno arrecato, del suo valore, della situazione economica del trasgressore, della portata dell'infrazione o sua reiterazione.
  Lo schema di decreto non appare conforme a tali previsioni, perché per quanto riguarda le sanzioni penali è prevista un'ammenda che va da un minimo di 2.000 ad un massimo di 12.000 euro (in alternativa all'arresto), mentre le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 12.000 euro senza dunque prendere in considerazione i parametri e criteri dei citati Regolamenti.
  In ordine infine alle sanzioni accessorie, i regolamenti (articolo 45 del Regolamento CE 1005/2008 e articolo 91 del Regolamento CE 1224/2009) prevedono che oltre al sequestro del pescato e alla confisca degli attrezzi vi sia anche l'immobilizzazione dell'imbarcazione, la sospensione o revoca dell'autorizzazione o dei diritti di pesca, il divieto di usufruire di aiuti finanziari o sovvenzioni pubbliche.
  Lo schema di decreto in esame prevede invece (artt. 9 e 12) la possibilità di sospensione della licenza da tre mesi a sei mesi solo per l'uso illecito di reti da posta derivanti. Mentre per le altre infrazioni la sospensione della licenza scatta solo al conseguimento di un minimo di 18 punti sulla licenza (come previsto dal sistema di licenza a punti le cui modalità di applicazione verranno individuate con decreti attuativi futuri e quindi non immediatamente applicabile).
  Lo schema di decreto non appare quindi conforme alla normativa dell'Unione europea, perché non prevede la sospensione della licenza o revoca della stessa in caso di recidiva in ogni caso di infrazione grave e neanche la misura accessoria immediata dell'immobilizzazione del mezzo previsti dall'articolo 45, comma 4, del Regolamento CE 1005/2008.
  Non è infine prevista alcuna sanzione riferita alla sospensione di aiuti finanziari e di sovvenzioni nei confronti delle imbarcazioni che hanno commesso pesca illegale, come previsto dai Regolamenti CE.
  Da ultimo, il sistema a punti (articoli da 14 a 20 dello schema di decreto), che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2012 come previsto dai Regolamenti, non è invece immediatamente attivabile in quanto lo schema di decreto (articolo 14, comma 4) rimette ad un decreto ministeriale successivo le modalità, i termini e le procedure per l'applicazione del sistema stesso. Anche in questo caso lo schema di decreto non è conforme ai dettami dell'Unione europea.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. Interviene il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

  La seduta comincia alle 15.05.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2011.

  Mario PESCANTE, presidente, rivolge un saluto ed il proprio benvenuto al Ministro, che per la prima volta prende parte ai lavori della Commissione.

  Enzo MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei, sottolinea di essere particolarmente lieto di partecipare ai lavori della XIV Commissione con la quale desidera instaurare un rapporto di lavoro costante e intenso. La delega a lui attribuita da Presidente del Consiglio è quella per gli affari europei, anche con compiti di Pag. 148coordinamento nei rapporti con l'Unione, compito nel quale sarà coadiuvato oltre che dalle strutture del Dipartimento, anche dalle strutture del Ministero degli affari esteri, fermo restando il rispetto delle prerogative proprie di tale dicastero.
  Coglie l'occasione della sua presenza in Commissione per illustrare in sintesi le risultanze del Consiglio europeo dello scorso 9 dicembre, sul quale nella giornata odierna il Presidente del Consiglio Monti ha riferito all'Assemblea del Senato.
  Sottolinea preliminarmente come lo svolgimento del Consiglio europeo e le sue conclusioni siano giudicate, sostanzialmente, in modo positivo dal Governo italiano.
  Ricorda che prima dello svolgimento del Consiglio si potevano individuare tre fondamentali posizioni. La prima posizione, di matrice franco-tedesca, mirava a una modifica dei Trattati volta a rafforzare le lacune della politica economica e monetaria ancora derivanti dal Trattato di Maastricht, al fine di rendere l'Europa più convincente nei confronti dei mercati. La seconda posizione era quella che si poteva individuare nella linea assunta dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e dal Presidente della Commissione europea Barroso, per i quali non si poteva pensare a una riforma dei Trattati se non nel quadro istituzionale dell'Unione europea. In base a tale posizione si doveva dunque prevedere un lavoro a 27, prevedendo tuttavia un meccanismo di riforma dei Trattati snello che intervenisse attraverso la modifica delle disposizioni recate dal Protocollo n. 12, allegato al TFUE, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi. Tale modalità, sebbene recasse un indubbio vantaggio procedurale, prevedeva in ogni caso la decisione unanime in seno al Consiglio dell'UE non è stata accolta dalla Francia e dalla Germania, rivelandosi dunque non praticabile per motivi di scelta politica dei Governi. La terza posizione individuabile è stata quella assunta dalla Gran Bretagna, non pregiudizialmente contraria ad un processo di riforma economica e monetaria ma volta a intervenire con l'occasione su alcuni temi di specifico interesse. In particolare si ipotizzava di introdurre clausole di salvaguardia relativamente ad alcuni profili del mercato interno, con particolare riferimento ai servizi finanziari.
  Si trattava di tre posizioni tra loro non incompatibili, ma di difficile conciliazione e che rischiavano di portare ad uno stallo in seno al Consiglio.
  In tale quadro la posizione assunta dall'Italia è stata quella, in prima battuta di avviare il discorso nel quadro istituzionale dell'Unione, e di puntare in primo luogo sul risultato affinché dal Consiglio europeo potesse emergere una indicazione convincente per i mercati, che contemporaneamente non vanificasse l'imponente sforzo fatto dall'Italia in questa ultima fase. La posizione italiana si è concretizzata nella proposta di avviare la discussione dagli elementi sostanziali, ovvero dagli obiettivi che si intendevano raggiungere per affrontare in un secondo momento il metodo da seguire.
  La Gran Bretagna ha in tale contesto confermato la richiesta di procedere anche sulle versante delle guarentigie per la libera circolazione dei servizi finanziari, mentre le restanti 26 delegazioni nazionali si sono espresse in modo aperto sulla riforma dei Trattati focalizzata sulla politica economica e monetaria. Sottolinea come non si possa che salutare positivamente il fatto che 26 Paesi membri su 27 concordino nel procedere ad una modifica dei Trattati e auspica che la posizione della Gran Bretagna possa non mantenersi eccessivamente rigida.
  Quanto al contenuto delle decisioni assunte precisa che non si è aggiunto per il sistema Paese alcun onere supplementare rispetto a quelli già discussi e decisi in precedenza; non si sono, ad esempio, previsti criteri più restrittivi o automatismi sanzionatori con riferimento al debito pubblico. L'attenzione si è maggiormente focalizzata sul fronte del deficit, al fine di intervenire sulle lacune e le rigidità derivanti dal Trattato di Maastricht.
  Ritiene in conclusione positivo che il Consiglio europeo abbia trovato la strada per procedere a misure urgenti per rispondere Pag. 149ai mercati nazionali e internazionali, in un contesto nel quale l'Italia ha finalmente svolto un ruolo adeguato.

  Mario PESCANTE, presidente, rivolge al Ministro un quesito riguardante gli euro bond, chiedendo se si tratta di una ipotesi ancora attuale, malgrado la forte opposizione tedesca.

  Sandro GOZI (PD) nel rivolgere il proprio benvenuto al Ministro sottolinea con particolare apprezzamento il ruolo di coordinamento che gli è stato attribuito in stretto rapporto con il Presidente del Consiglio. Si tratta di una indicazione già esplicitata nella proposta di legge di riforma della legge n. 11 del 2005 e contenuta nel Testo unificato approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. Coglie dunque l'occasione per sottolineare l'importanza di un rapido esame del provvedimento che costituirà un utile strumento per il Paese nei rapporti con l'Unione europea.
  In ordine al negoziato illustrato dal Ministro, ritiene opportuno evidenziarne luci ed ombre. Valuta certamente positivo il ritrovato ruolo e credibilità dell'Italia, acquisito anche grazie all'intervento del Governo, che sarà utile per spingere le istituzioni europee ed i Governi verso un metodo comunitario. Esprime tuttavia alcune perplessità in ordine ai risultati raggiunti. Si chiede infatti come un accordo intergovernativo assunto fuori dal quadro istituzionale dell'Unione europea possa fare ricorso ad istituzioni europee e chiede al Ministro per quale motivo non si sia ipotizzato di ricorrere alla clausola delle cooperazioni rafforzate. Alcune perplessità politiche emergono anche alla luce della lettura della recente intervista del Presidente Sarkozy, pubblicata oggi dalla stampa italiana. Un ulteriore aspetto particolarmente critico, a suo avviso, è quello della permanenza di squilibri tra elementi di rigore e stabilità ed elementi di crescita, come fatto rilevare ieri dallo stesso Presidente Barroso.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia il Ministro per la sua presenza e ricordando il clima di collaborazione che ha sempre caratterizzato il lavori della XIV Commissione lo invita a farsi parte attiva affinché il processo di riforma della legge n. 11 del 2005 – approvata dalla Camera all'unanimità – possa concludersi il più rapidamente possibile.

  Enrico FARINONE (PD) si associa al richiamo fatto dal collega Formichella, come anche alla sottolineatura di luci ed ombre del Consiglio europeo, con particolare riferimento alla posizione della Gran Bretagna. Rileva in proposito come negli ultimi mesi sia prevalso un metodo di lavoro intergovernativo più che comunitario, che certo non aiuta i negoziati. Evidenzia peraltro che l'accordo a 26 dovrà passare attraverso le ratifiche dei rispettivi Parlamenti e in alcuni casi anche attraverso referendum. Si chiede pertanto come si possano raggiungere risultati in tempi brevi, con la conseguenza di un ulteriore allontanamento dei cittadini dall'Unione europea.

  Marco MAGGIONI (LNP), relatore, rivolge un saluto al Ministro e auspica che sul Consiglio europeo possa esserci una ulteriore occasione di discussione e di approfondimento.

  Enzo MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei, evidenzia, in ordine agli euro bond, evocati dal Presidente Pescante, che si è trattato di un tema assai spesso richiamato nel corso del Consiglio, presentati dal Presidente Van Rompuy come una soluzione da tenere pronta non nell'immediato ma nel breve lungo termine. Si tratta di fatto di una mutualizzazione del debito pubblico, che rappresenta una vera e propria svolta federale dell'Unione e sotto tale profilo si può comprendere – non condividere, ma comprendere – la riluttanza della Germania ad adottare tale strumento, come anche ad accettare un accresciuto ruolo della BCE. Si tratta, in ogni caso, di un tema tutt'altro che scomparso dal dibattito politico europeo. Pag. 150
  In ordine poi alle questioni sollevate dall'onorevole Gozi sottolinea innanzitutto come un codificazione del ruolo del Ministro per gli affari europei potrà avvenire con l'approvazione della riforma della legge n. 11 del 2005 ma ha già assunto rilievo legislativo con la delega approvata ieri dal Consiglio dei ministri.
  In ordine al Consiglio europeo ribadisce la sostanziale soddisfazione del Governo, pur in presenza di ombre, che tuttavia sconsiglierebbe di aggravare. Valuta infatti estremamente positivo individuare un veicolo giuridico che consenta di procedere a meno di 27: si tratta di un processo nuovo. La cooperazione rafforzata è certamente ipotizzabile, ma appare che ciò che si vuole fare vada ben oltre tale procedura. Segnala peraltro che la possibilità di ricorrere ad uno strumento giuridico estraneo ai Trattati sia anche stata ribadita in un parere del Servizio giuridico del Consiglio.
  Non si esprime sulla intervista rilasciata dal presidente Sarkozy e sottolinea come effettivamente ci sia uno squilibrio tra rigore e crescita. Un passo nella direzione auspicata dall'onorevole Gozi è tuttavia il richiamo, nelle conclusioni del Consiglio, al mercato interno e al Single Market Act, inserito su proposta italiana.
  L'adozione di un nuovo Trattato ha certamente delle incognite, come rilevato dall'onorevole Farinone; si tratta tuttavia di un passaggio indispensabile che come Italia non abbiamo promosso ma al quale collaboreremo. Certamente la Gran Bretagna è un attore fondamentale che, a suo personale avviso parteciperà a questo processo più di quanto dichiara di voler fare, anche tenuto conto delle reazioni dell'opinione pubblica britannica rispetto alla posizione assunta dal Premier Cameron. 
  Quanto, infine, al processo di riforma della Legge 11 del 2005, ritiene che si tratti di un passaggio molto importante e si farà certamente carico di promuoverne una rapida approvazione.

  Mario PESCANTE, presidente, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e passa quindi all'esame della Legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4).
  Ricorda che nella seduta dello scorso 26 ottobre si è concluso l'esame preliminare dei provvedimento e che sono stati trasmessi alla XIV Commissione i pareri sul provvedimento da parte di tutte le Commissioni di settore, della Commissione per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione. In quella occasione le Commissioni hanno approvato 15 emendamenti.
  Successivamente, a seguito del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato il 9 dicembre scorso, sono pervenuti ulteriori 33 emendamenti. In totale gli emendamenti ed articoli aggiuntivi pervenuti sono 48, e sono riportati nel fascicolo, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).
  Ha già provveduto a trasmettere tali proposte emendative alle Commissioni competenti ai fini dell'espressione del prescritto parere, salvo quelle che sono da ritenersi inammissibili, in quanto estranee al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria, poiché non rispondono ad esigenze di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.
  Si tratta dei seguenti 13 emendamenti ed articoli aggiuntivi:
   3. 1. Pizzolante, che modifica la legge comunitaria per il 2010 con riferimento alla delega ivi prevista (articolo 11) in materia di concessioni demaniali marittime;
   5. 017. Gottardo, Vignali, che modifica il decreto legislativo 219 del 2006 (recante attuazione delle direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE) in materia di requisiti professionali della figura del responsabile di depositi che trattano gas medicinali;
   5. 018. Gottardo, Vignali, che reca modifiche al decreto legislativo 161 del Pag. 1512006, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, introducendo una disciplina derogatoria ai valori limite previsti per alcune categorie di prodotti;
   5. 020. Luongo, che modifica il decreto legislativo 59 del 2010 (recante attuazione della direttive 2005/123/CE, cosiddetta ’direttiva Servizi) in materia di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
   5. 021. Razzi, Marmo, che introduce una modifica al codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche;
   5. 023 e 5.024 Formichella, riguardanti la proroga di incarichi dirigenziali presso l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura);
   5. 028. Governo recante modifiche alle legge n. 88 del 2009 in materia di commercializzazione delle uova;
   5. 029. Governo recante una delega al Governo per la revisione della disciplina sanzionatoria relativamente all'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi;
   5. 030. Governo, che modifica il decreto legislativo n. 88 del 2009, introducendo deroghe in materia di etichettatura dei vini DOCG e DOC;
   5. 041. Governo, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, con particolare riferimento agli allergeni;
   5. 035. Governo, che reca una delega al Governo per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 in materia di commercializzazione dei funghi;
   5. 044. Governo, che reca una delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche.

  Quanto all'emendamento 5. 014. Fava, in materia di commercio elettronico, la Presidenza si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine alla sua compatibilità.
  Rileva infine che è pervenuta alla Presidenza da alcuni rappresentanti dei gruppi la richiesta di svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni oggetto del disegno di legge comunitaria. Tenuto altresì conto del fatto che non sono ancora pervenuti da parte di numerose Commissioni i pareri sugli emendamenti loro trasmessi, la XIV Commissione si trova nell'impossibilità di concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento. Ritiene pertanto opportuno rinviarne ulteriormente l'esame in Commissione.

  Enzo MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei, condivide le valutazioni da ultimo svolte da presidente Pescante.

  Marco MAGGIONI (LNP), relatore, ritiene anch'egli opportuno un prolungamento dei tempi di esame del provvedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti e di acquisire i pareri delle Commissioni di settore sugli emendamenti loro trasmessi.

  Mario PESCANTE, presidente, alla luce di tali indicazioni propone di chiedere alla Presidenza della Camera di consentire un rinvio dell'esame del provvedimento – come anche della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010 – in Assemblea, già previsto per il prossimo 20 dicembre, al mese di gennaio 2012.

  La Commissione concorda.

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  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

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