CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2011
580.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 108

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Atto n. 428.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

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  Silvano MOFFA, presidente, comunica che il Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento in titolo alla Commissione, sebbene tale atto non sia corredato dai prescritti pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo quanto disposto dalla legge di delegazione; infatti, lo stesso Presidente della Camera ha ritenuto di procedere all'assegnazione, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, richiamando tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Maria Grazia GATTI (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare piena attuazione alla Direttiva 2008/104/CE, relativa alla tutela dei lavoratori dipendenti da agenzie di lavoro interinale (o agenzie di somministrazione) da queste inviati in missione presso imprese utilizzatrici. Rileva che l'attuazione della Direttiva 2008/104/CE è prevista dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha inserito la direttiva in questione nell'Allegato B, recante l'elenco delle direttive da recepire tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Fa presente, in particolare, che il provvedimento, che si compone di otto articoli, modifica e integra in più parti il decreto legislativo n. 276 del 2003, che già prevede una disciplina dell'attività delle agenzie di somministrazione.
  Segnala che l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento e prevede che i contratti collettivi nazionali possano comunque introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto a quelle contenute nel provvedimento, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introducendo le nuove definizioni di «missione» (ossia il periodo durante il quale il lavoratore è messo a disposizione di un utilizzatore) e «condizioni di base di lavoro e di occupazione» (ossia le condizioni in vigore presso l'utilizzatore), mutuandole dalla direttiva comunitaria.
  Evidenzia che l'articolo 3 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, riguardante le sanzioni; in primo luogo, la disposizione estende la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro (già prevista per le violazioni delle norme attinenti i limiti per il ricorso alla somministrazione e la forma dei contratti), alle norme riguardanti il principio di parità di trattamento (articolo 23, comma 1, del decreto), l'obbligo di informativa con riferimento ai posti di lavoro vacanti (articolo 23, comma 7-bis, del decreto), l'accesso alle strutture o attrezzature collettive dell'impresa utilizzatrice e l'informazione ai rappresentanti dei lavoratori (articolo 23, comma 4, del decreto); inoltre, essa introduce sanzioni penali e la cancellazione dall'albo per le agenzie che violano il divieto di esigere o percepire compensi dai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice.
  Osserva che gli articoli 4 e 5 modificano gli articoli 20 e 21 (riguardanti, rispettivamente le condizioni di liceità e la forma del contratto di somministrazione) del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di apportare correzioni meramente formali a seguito dell'introduzione della nuova definizione di «missione». Mette in evidenza che l'articolo 6 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di prevedere che il contratto di somministrazione può prevedere l'assunzione anche a tempo parziale. Segnala poi che l'articolo 7 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di meglio specificare il principio di parità di trattamento tra lavoratori dipendenti dal somministratore e lavoratori di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte: la norma, in particolare, è volta a prevedere che la parità di trattamento riguardi non solo il «trattamento economico e normativo» (come attualmente previsto) ma, più in generale, «le condizioni di base di lavoro e d'occupazione»; la disposizione, inoltre, introduce Pag. 110una norma volta a stabilire che i lavoratori dipendenti dal somministratore devono essere informati dei posti vacanti presso l'utilizzatore, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti di quest'ultimo, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Fa presente che tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo i lavoratori prestano la loro opera; inoltre, la disposizione prevede che la nullità di clausole dirette a limitare la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della missione abbia portata generale e non sia limitata (come attualmente previsto) ai soli casi di somministrazione a tempo determinato.
  Rilevato che l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, ribadisce che – come già anticipato dalla presidenza – nella lettera di trasmissione del provvedimento alle Camere il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, segnala che il provvedimento è stato trasmesso privo dei pareri della Conferenza unificata e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, riservandosi di trasmetterli non appena acquisiti. Per questa ragione, ritiene essenziale attendere, prima che la Commissione si esprima, i pareri richiamati precedentemente.
  Svolgendo, infine, considerazioni di carattere conclusivo sul provvedimento, esprime su di esso un orientamento favorevole, facendo notare che le stesse associazioni di rappresentanza delle agenzie di somministrazione, ascoltate nel corso dell'indagine conoscitiva sul mercato del lavoro, avevano segnalato l'esigenza di una omogeneizzazione della normativa a livello europeo, tenuto conto dell'importanza assunta da tale tipologia contrattuale.
  Evidenzia, peraltro, l'esigenza di approfondire alcuni punti del testo. Soffermandosi su taluni profili del provvedimento, infatti, rileva l'esigenza – anche al fine di prevenire possibili contenziosi – di rendere esplicito il riferimento alla parità di trattamento economico e normativo dei lavoratori somministrati, in maniera da ricondurre espressamente tale principio nella definizione di «condizioni di base di lavoro e di occupazione», introdotta dallo schema di decreto in esame e che, al momento, potrebbe apparire troppo restrittiva. Ritiene, altresì, necessario svolgere un approfondimento sul combinato disposto dei commi 8 e 9 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di operare un efficace coordinamento tra le norme in questione, considerato che esse, nella loro attuale formulazione, potrebbero limitare in misura eccessiva la libertà del lavoratore di scegliere un impiego meglio remunerato.

  Il sottosegretario Michel MARTONE, nel prendere atto della relazione introduttiva svolta e delle richieste di natura procedurale avanzate dal relatore, avverte che è in corso di svolgimento un tavolo di consultazione con le parti sociali sugli argomenti oggetto del presente provvedimento, finalizzato ad adempiere alle prescrizioni della legge di delegazione. Si riserva, pertanto, di portare a conoscenza della Commissione – una volta esaurito il lavoro del tavolo – gli esiti di tale attività di consultazione.

  Silvano MOFFA, presidente, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire chiarimenti anche in ordine ai tempi necessari per l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata.

  Il sottosegretario Michel MARTONE assicura che anche la Conferenza unificata è stata attivata ai fini dell'espressione del parere di competenza, riservandosi di aggiornare la Commissione sui relativi esiti.

  Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 12.20.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.
Parere alla I Commissione.
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), relatore, evidenzia che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sulla proposta di legge n. 4534, riguardante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. In proposito, segnala che il presente provvedimento – approvato in un testo unificato dal Senato a seguito di un iter parlamentare articolato, che ha avuto ad oggetto l'esame di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare (S. 1223 e S. 1431) e del disegno di legge del Governo (S. 2720) – è stato adottato dalla I Commissione come testo base nella seduta del 3 novembre 2011: la Commissione, dunque, è oggi chiamata ad esprimersi sul testo come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, svoltosi nella seduta dello scorso 9 novembre.
  Osserva, in linea generale, che la proposta in esame mira a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ricorda, in premessa, che in Italia attualmente esistono alcuni organismi, per lo più organizzazioni non governative, che, pur svolgendo attività in materia di diritti umani a livello nazionale, non rivestono i requisiti indicati dalla citata risoluzione, tra cui indipendenza e autonomia (operativa e finanziaria) dal Governo, pluralismo, ampio mandato basato sugli standard universali sui diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse adeguate; tra questi giudica opportuno citare la Commissione straordinaria del Senato della Repubblica per la tutela e la promozione dei diritti umani e il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, che opera presso il Ministero degli affari esteri. Fa notare, pertanto, che il presente provvedimento persegue l'obiettivo di dotare l'Italia di un organismo di tutela dei diritti umani – nel rispetto dei principi sanciti dalle Nazioni Unite nella predetta risoluzione e di quelli contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali – che viene denominato «Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani».
  Passando a esaminare il contenuto del provvedimento, per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 2, che, nel disciplinare la composizione della Commissione, al comma 6 prevede un regime di incompatibilità per i suoi componenti (un presidente e due componenti scelti tra persone qualificate e con esperienza nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani), i quali per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; si prevede, inoltre, che il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non possa essere sostituito e che, all'atto del Pag. 112collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.
  Sempre con riferimento ai componenti della Commissione, osserva che l'articolo 2, ai commi 7 ed 8, detta importanti disposizioni in materia di indennità di funzione e di sostituzione in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. Sottolinea, poi, che l'articolo 3, nel prevedere le competenze della Commissione, al comma 8 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, oltre che la disciplina della sua organizzazione interna e del suo funzionamento, anche la regolamentazione del trattamento economico e giuridico del personale (non più di dieci unità) del relativo ufficio, nonché delle procedure e modalità di reclutamento. È previsto, inoltre, che l'ufficio della Commissione, al fine di consentire l'avvio delle attività amministrative si avvalga, in sede di prima applicazione, di personale proveniente dalla pubblica amministrazione collocato fuori ruolo – le cui modalità di reclutamento sono stabilite con apposito regolamento – in numero massimo di sei unità, selezionate fra il personale in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari. Si prevede, altresì, che il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e che all'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.
  Segnala, altresì, l'articolo 5, che, disciplinando proprio nel dettaglio l'ufficio di cui si avvale la Commissione per l'espletamento delle proprie funzioni, istituisce il ruolo organico del personale dipendente, la cui composizione – come già detto – è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici. Fa notare, peraltro, che un nuovo comma 5 di tale articolo – inserito sulla base di un apposito emendamento votato in I Commissione – disciplina le modalità di conferimento dell'incarico di direttore da parte del presidente della Commissione istituita con il provvedimento in esame. Infine, rileva che l'articolo 6 prevede anche la creazione di un «Consiglio», del quale si avvale la Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni, che è costituito da non più di 40 componenti nominati secondo le modalità indicate dallo stesso articolo.
  Rispetto al complesso del provvedimento, pur prendendo atto dell'importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani, ritiene tuttavia che non possa non rimarcarsi, in primo luogo, un'assoluta complessità dell'impianto complessivo, che vede la creazione di una serie di sedi che potrebbero dare luogo – soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale – a talune perplessità in termini di oneri finanziari. Per quanto concerne, poi, gli aspetti di più immediata competenza della XI Commissione, mette in evidenza come l'articolo 5, ai commi 1 e 2, disponga la creazione di un apposito ufficio, guidato da un direttore e composto da ulteriori dieci unità; in proposito, peraltro, fa notare che il citato comma 2 prevede addirittura l'istituzione di un ruolo organico del personale dipendente della Commissione, che tuttavia sarebbe creato per un numero molto esiguo di dipendenti. In tal senso, giudica opportuno che – pur nel prevedere un parere favorevole rispetto alle finalità sottese all'istituzione del nuovo organismo – si chieda alla Commissione di merito di riformulare gli articoli 5, 6 e 7, nel senso di renderli maggiormente compatibili con la normativa vigente in tema di disciplina dei rapporti di lavoro del personale pubblico e con i vincoli di finanza pubblica.
  Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

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  Donella MATTESINI (PD) ritiene preliminarmente opportuno dichiarare che il suo gruppo giudica necessario – al fine di colmare una lacuna normativa dell'ordinamento – provvedere all'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, in ottemperanza a precisi impegni di carattere internazionale assunti dall'Italia. Al contempo, reputa condivisibili le considerazioni espresse dal relatore circa l'esigenza di superare taluni elementi di criticità presenti nel testo, riferiti, in particolare, alla significativa ridondanza organizzativa e finanziaria della Commissione in questione. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, formulata dal relatore, ricordando l'importante ruolo svolto dal Paese nell'ambito delle missioni umanitarie, nonché l'azione positiva svolta dall'Italia sul versante della lotta alla pena di morte.

  Massimiliano FEDRIGA (LNP) stigmatizza anzitutto – a livello personale e a nome del suo gruppo – la tendenza eccessiva del legislatore a istituire nuovi organismi, più o meno indipendenti, che rischiano spesso di apparire pletorici, soprattutto laddove intervengono in settori già ampiamente garantiti da adeguati strumenti di controllo. Ritiene altresì inaccettabile che, in un momento di crisi come quello attuale, in cui i cittadini sono chiamati a sostenere rilevanti sacrifici economici, si pensi di investire risorse pubbliche nell'istituzione di ruoli organici speciali di personale pubblico e nel conferimento di nuovi incarichi, giudicati chiaramente incompatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. Si dichiara, pertanto, pronto a votare a favore della proposta di parere formulata dal relatore, purché lo stesso relatore si renda disponibile a trasformare le osservazioni in essa contenute in altrettante condizioni, al fine di indirizzare in modo più vincolante il lavoro della Commissione di merito.

  Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), relatore, alla luce della richiesta del deputato Fedriga, che giudica ampiamente accettabile, presenta una nuova versione della propria proposta di parere (vedi allegato 2), nella quale le osservazioni vengono trasformate in apposite condizioni.

  Il sottosegretario Michel MARTONE prende atto del lavoro svolto dalla Commissione, richiamando l'alto senso di responsabilità mostrato, nell'attuale momento di emergenza economica, con la predisposizione della nuova versione della proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 12.35.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

  Silvano MOFFA, presidente, comunica che, in esito ai lavori svolti nell'ambito del Comitato ristretto, è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo (vedi allegato 3), che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

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  Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia la contrarietà del suo gruppo rispetto alla proposta del relatore di adottare come testo base il testo unificato in esame, riservandosi di presentare emendamenti volti a modificarne il contenuto.

  Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 124, 859, 937 e 3010, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 124, 859, 937 e 3010, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  Silvano MOFFA, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, appena adottato come testo base, per le ore 12 di martedì 20 dicembre.

  La Commissione concorda.

  Il sottosegretario Michel MARTONE fa presente che il Governo si riserva di pronunciarsi sul provvedimento in esame anche in relazione agli emendamenti che saranno presentati.

  Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2011.

  Silvano MOFFA, presidente, comunica che sono stati presentati taluni emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato 4).

  Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), relatore, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti – in un confronto costruttivo con il Governo – sulle proposte emendative presentate, anche alla luce delle importanti novità introdotte dallo stesso Governo nel decreto-legge in materia economico-finanziaria, attualmente all'esame della Camera, che ha previsto misure relative alle casse cosiddette «privatizzate». Prospetta, in tal senso, di aggiornare i lavori della Commissione sul punto al prossimo mese di gennaio.

  Il sottosegretario Michel MARTONE giudica condivisibile e opportuna la richiesta di approfondimento formulata dal relatore, considerata la necessità di valutare attentamente gli effetti delle scelte assunte dal Governo nella manovra economica in corso di approvazione.

  Silvano MOFFA, presidente, alla luce degli orientamenti emersi, ritiene che si registri un sostanziale consenso tra i gruppi rispetto alla proposta testé formulata dal relatore. Avverte, quindi, che il testo unificato in titolo, essendo stato adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, sarà nel frattempo trasmesso al Comitato per la legislazione, per l'espressione del prescritto parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2011.

  Silvano MOFFA, presidente, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.
  Nel preannunciare, quindi, che la presidenza si farà carico di sollecitare l'espressione dei predetti pareri, la cui richiesta originaria risale ormai al 9 novembre scorso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 14 dicembre 2011.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.05.

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