CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 dicembre 2011
574.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 dicembre 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Vittorio Malaschini.

  La seduta comincia alle 9.35.

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
C. 4829 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, invita i deputati ad una maggiore prudenza nel rilasciare dichiarazioni alla stampa, con particolare riferimento alla questione della deindicizzazione delle pensioni oltre il doppio dell'importo minimo. Sottolinea in proposito come, in una materia così sensibile, che riguarda milioni di cittadini, occorra evitare di ingenerare aspettative senza avere la certezza di poterle soddisfare. In particolare, rileva come dare per acquisito il recepimento del contenuto del parere reso dalla Commissione lavoro possa risultare fuorviante.

  Massimiliano FEDRIGA (LNP) sottolinea in proposito che la Commissione lavoro, di cui è membro, ha ritenuto di formulare solo osservazioni e non condizioni, proprio in considerazione della delicatezza della materia.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il Governo ha trasmesso alla Camera una relazione in attuazione dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica. A questo proposito, ricorda che in base alla richiamata disposizione, introdotta dalla legge n. 39 del 2011, il Governo è tenuto a trasmettere una relazione al Parlamento qualora intenda modificare gli obiettivi di finanza pubblica precedentemente individuati in ragione dell'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche o di finanza pubblica o del verificarsi di eventi eccezionali, ovvero quando intervengano scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai precedenti obiettivi che rendano necessari interventi correttivi. Ricorda che, nella relazione, il Governo deve indicare le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, Pag. 4nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare. Nel rilevare che si tratta della prima applicazione della nuova normativa, che disciplina in sostanza l'aggiornamento delle previsioni del DEF e della relativa Nota di aggiornamento, segnala che nella relazione si dà conto dei riflessi sull'evoluzione tendenziale della finanza pubblica dovuti sia al ribasso delle prospettive di crescita dell'economia italiana per il periodo 2011-2014 sia alle recenti tensioni sui mercati finanziari, mantenendo fermo l'obiettivo del pareggio del bilancio pubblico nel 2013, in linea con gli obiettivi individuati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011 e nelle relative risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato. In relazione a tale deterioramento delle prospettive di finanza pubblica, la relazione evidenzia come si renda necessaria una manovra correttiva equivalente a circa l'1,3 per cento del prodotto interno lordo per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011, del quale le Commissioni oggi avviano l'esame. Fa presente che, in ragione della stretta finalizzazione di tale ultimo provvedimento al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il Governo ha quindi evidenziato l'intenzione di considerarlo collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 e che, a tale riguardo, il Governo ha altresì segnalato come esso intervenga sulle tre direttrici di intervento – infrastrutture, liberalizzazioni e privatizzazioni, nonché interventi in favore del Sud – indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011 e nelle relative risoluzioni parlamentari come materie dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica. Avverte che al decreto-legge in esame dovranno, pertanto, applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento relative al regime di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica.

  Gioacchino ALFANO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di rinviare il termine già fissato per la presentazione degli emendamenti, in ragione della complessità della materia.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'Assemblea deve iniziare la discussione del provvedimento nella giornata di martedì 12 dicembre e che quindi la Commissione ne deve concludere l'esame entro le ore 14 della giornata di lunedì 11 dicembre. Osserva altresì che, in ragione della richiamata applicazione del regime di ammissibilità delle proposte emendative di cui all'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, occorre altresì riservare un congruo lasso di tempo per le relative valutazioni. Si riserva quindi di modificare il termine per la presentazione degli emendamenti in relazione alle rappresentate esigenze, acquisiti per le vie brevi anche gli orientamenti dei gruppi in ordine al numero di proposte emendative che intendono presentare.

  Pier Paolo BARETTA, relatore, fa presente che la pesante crisi economica e finanziaria che, ormai da alcuni anni, il Paese sta attraversando, ha subito, negli ultimi tempi, una brusca accelerazione che ha messo in discussione la tenuta di molti Stati sovrani, in particolare dell'area euro, raggiungendo pericolosi livelli di implosione e colpendo in maniera virulenta il nostro Paese. Da alcuni mesi le dinamiche in atto sui mercati mettono a rischio la tenuta della finanza pubblica e del sistema creditizio e minacciano di travolgere, in virtù di un devastante effetto domino, l'intera struttura economica e sociale del Paese: il sistema delle imprese, i redditi delle famiglie, le forme di protezione sociale. In questo contesto, era inevitabile che, per queste ed altre ragioni più volte dibattute anche in Parlamento, vi fossero le conseguenze politiche che hanno portato alla crisi del precedente Governo.
  Rileva che le forze politiche, convenendo sulla drammaticità della situazione, hanno, a larga maggioranza, ritenuto Pag. 5di sostenere un Governo che non esita a definire di «emergenza nazionale», affidandogli il compito di fronteggiare la crisi con tutti gli strumenti a sua disposizione e in piena sintonia con l'Unione europea. Il nuovo Governo, in ragione dell'eterogeneità della coalizione di forze che lo sostengono e della sua caratteristica tecnica, condizioni, entrambe, perseguite, nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali, dal Presidente della Repubblica, non può che agire, nello svolgimento del suo mandato di legislatura, esercitando un significativo margine di autonomia decisionale, pur in correlazione agli orientamenti delle forze politiche che gli hanno dato una amplissima fiducia parlamentare.
  Fa presente che il decreto-legge si giustifica solo alla luce di questo particolare quadro politico e istituzionale. Occorre anche tenere conto che è in questo contesto che il Governo, non appena costituito, è stato costretto in tempi brevissimi, a fronte di sollecitazioni e pressioni interne, europee e internazionali, ad elaborare una terapia d'urto, operando sull'orlo di un abisso ancora incombente e che se, ora, ci può apparire meno minaccioso è in virtù di una manovra finanziaria rigorosa, dolorosa ed estremamente esigente nei confronti di tutte le categorie sociali. La risposta positiva, almeno nel breve periodo, dei mercati e l'apprezzamento manifestato dalle istituzioni e dai partner europei appare dovuto alla natura strutturale degli interventi operati, alla certezza e stabilità degli effetti finanziari e alla immediata applicazione delle misure in cui si sostanzia il decreto-legge. Rileva, peraltro, come l'effettiva possibilità che il provvedimento incida realmente su una situazione che resta estremamente grave e preoccupante, dipenda, in larga misura, dalle decisioni che verranno assunte oggi dal Consiglio della Banca centrale europea e, soprattutto, domani dal Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea. Se è, infatti, ben vero che il ruolo dell'Italia appare decisivo ai fini delle prospettive della zona euro, è del tutto limitativo affermare, come è stato detto, che tutto il futuro dell'Europa è nelle nostre mani, perché il futuro dell'Europa dipende, innanzitutto, dalle scelte che l'Unione europea saprà compiere, assumendo quel profilo politico alto e ambizioso che ha contraddistinto la sua nascita e tutte le fasi qualificanti della sua storia, ma che sembra in tempi recenti avere smarrito, con conseguenze nefaste per la costruzione europea.
  Rileva come la funzione di stabilizzazione finanziaria assolta dal decreto-legge sia bene evidenziata dalla relazione al Parlamento presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri al Consiglio dei Ministri del 4 dicembre scorso e pervenuta alla Camera nella giornata di ieri. Ritiene che con tale relazione il Governo abbia ottemperato al disposto dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009, che lo vincola a trasmettere una relazione al Parlamento ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi programmatici, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi, che rendano necessari interventi correttivi. Nella relazione devono essere indicate le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare. Nella fattispecie, la relazione dà atto degli scostamenti verificatisi rispetto agli obiettivi e degli interventi correttivi che si ritiene di adottare al fine di mantenere fermo l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013. Tuttavia la relazione, invece di precedere e di illustrare gli intendimenti del Governo, a motivo del brevissimo lasso di tempo entro il quale lo stesso Governo è stato chiamato ad intervenire, aggiorna il quadro macroeconomico ed il conto delle pubbliche amministrazioni a legislazione vigente, per poi passare all'illustrazione dettagliata degli effetti correttivi del decreto-legge, che comportano una manovra fiscale netta pari all'1,3 per cento circa in rapporto al PIL per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
  Premesso che sulle singole misure oggetto del provvedimento di competenza Pag. 6della Commissione bilancio si soffermerà nel seguito del suo intervento, ritiene tuttavia opportuno sottolineare un profilo generale del decreto-legge che è stato sino ad oggi trascurato nel dibattito politico e dai media e che, invece, vada a suo avviso adeguatamente valorizzato. Rileva quindi come quello in esame non sia solo un decreto di tagli, che aumenta le tasse e riduce le spese, ma è anche, ed in misura percentualmente rilevante, un provvedimento che persegue obiettivi di sviluppo e di crescita, per reagire alla stagnazione e contrastare la recessione. A fronte, infatti, di una manovra netta di 20 miliardi di euro, risorse pari a 12 miliardi vengono destinate ad interventi di stimolo all'economia, in favore delle imprese e del lavoro. Ricorda la deducibilità integrale dell'IRAP dall'IRES e dall'IRPEF, relativa ai costi per il personale in favore delle imprese che assumono lavoratori e lavoratrici, che comporta un onere pari a 5,3 miliardi di euro nel triennio; la deduzione dell'IRAP per favorire l'assunzione di donne e giovani, con un impegno finanziario pari a 2,9 miliardi di euro nel triennio; l'introduzione di un meccanismo di favore fiscale per le imprese, denominato ACE, ai fini di una loro maggiore capitalizzazione, che comporta un onere pari a 5,3 miliardi di euro nel triennio; il rifinanziamento del trasporto pubblico locale regionale, per un importo pari a 800 milioni di euro annui; l'accelerazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei, attuata garantendo l'immediata disponibilità di cofinanziamenti nazionali nella misura di 3 miliardi nel triennio, il rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che, come rilevato da Confindustria, sarà così in grado di erogare finanziamenti per circa 20 miliardi di euro. Accanto a queste importanti novità che avviano una inversione di tendenza verso la necessaria ripresa economica, pur nel quadro di pesantezza che ancora caratterizzerà il 2012, ricorda che il provvedimento interviene drasticamente sulla stabilità finanziaria dei nostri conti pubblici allo scopo di assicurare il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013. Ritiene doveroso, a questo proposito, ricordare che la Camera ha approvato nei giorni scorsi, alla unanimità, l'introduzione dell'equilibrio dei conti nella Costituzione attraverso la modifica dell'articolo 81. Si tratta di un contributo fondamentale che viene dato ad una nuova cultura del bilancio. Per raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013 ed ottemperare ai vincoli comunitari, nonché per corrispondere alle attese dei mercati, il Governo interviene, con questo decreto-legge, con una manovra di circa 30 miliardi lordi che comporta, come affermato dallo stesso Presidente del Consiglio, effetti pesanti sui cittadini che sono chiamati a contribuire in prima persona a questo delicato passaggio. Ritiene pertanto che il Parlamento debba, mentre esamina il decreto in oggetto e ne apprezza il rigore e l'efficacia degli interventi ai fini della stabilità finanziaria, tenere bene a mente questo aspetto e debba, proprio nel vaglio dei provvedimenti, nel rispetto e a parità di saldi e pur nei ristretti ambiti che questa manovra consente, anche in relazione ai vincoli europei, assumere il principio dell'equità, che, assieme al rigore e allo sviluppo, sta alla base delle dichiarazioni programmatiche del Governo e della maggioranza che lo sostiene.
  Per queste ragioni, ritiene che la Commissione debba affrontare esplicitamente alcuni elementi di criticità presenti nelle scelte del Governo ed intervenire, nel più ampio spirito di collaborazione con l'esecutivo, per proporre quei miglioramenti che, pur confermando e sostenendo l'impianto e la struttura delle misure adottate, alzino il tasso di equità di questa importante manovra correttiva. Ritiene infatti che alcuni interventi proposti, probabilmente anche per i tempi estremamente contenuti entro i quali si sono dovuti predisporre, appaiono senz'altro perfettibili e meritano di essere corretti proprio per quelle ragioni di equità e di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini meno abbienti che sono alla base Pag. 7della nostra idea democratica. Fa presente come la prima di queste strettoie sia contenuta all'interno della riforma della Previdenza che interviene strutturalmente e, questa volta, auspica definitivamente, sul riassetto del sistema pensionistico. Ricorda che nell'audizione svolta nella giornata di ieri le organizzazioni sindacali hanno depositato un documento unitario, fatto che merita un apprezzamento in sé, nel quale sono contenute severe critiche al provvedimento; nondimeno, hanno, tutte, dichiarato di condividere gli obiettivi di correzione della manovra e di non ritenere quindi opportuno un ridimensionamento dei relativi effetti sulla finanza pubblica. Ciò dimostra a suo avviso come sia diffusa e condivisa nel Paese la consapevolezza di essere impegnati in un passaggio cruciale che impone sacrifici e rinunce diffusi ed estremamente consistenti. Nell'ambito di una riforma delle pensioni, che contribuisce notevolmente al risanamento del sistema, vanno evidenziate alcune conseguenze particolarmente delicate. Sotto questo profilo, considera prioritario ridimensionare il blocco dell'indicizzazione delle pensioni. Ritiene a riguardo necessario garantire che dall'applicazione di tale misura siano esclusi tutti i pensionati a rischio di povertà secondo le stime dell'ISTAT. Non si possono creare nuovi poveri, sarebbe un effetto perverso per ragioni di principio e controproducente sotto il profilo economico. Ritiene pertanto auspicabile che si ampli la platea di pensionati esclusi dal blocco della indicizzazione.
  Sottolinea quindi come anche il brusco e drastico aumento dell'età pensionabile minima possa avere pesanti conseguenze sui lavoratori più anziani già ai margini del sistema produttivo e che rischiano di essere esclusi, a breve e in via definitiva, dal mercato del lavoro e di rimanere, per un periodo di tempo anche considerevole, senza retribuzione e senza pensione. È un rischio incombente evidenziato sia dai sindacati che da Confindustria. Senza un'adeguata rete di protezione sociale una simile misura può avere effetti sociali perversi ed occorre quindi farsi carico della condizione di estrema fragilità di questi cittadini. Un terzo punto riguarda l'ICI. La prima casa non è un bene di lusso e tra le persone a rischio di povertà vi sono ben 1.600.000 famiglie proprietarie di casa. Bisogna quindi evitare che la reintroduzione dell'ICI aggravi la posizione di soggetti già deboli ed in particolare di famiglie anziane. Propone pertanto di verificare la possibilità di ridefinire l'attuale franchigia finalizzandola ad affrontare questa criticità. Il problema non è di facile soluzione e non sa se sarà possibile basarsi solo sul valore catastale degli immobili, ma ritiene necessario risolverlo.
  Fa presente che una misura concreta di contrasto all'evasione fiscale è rappresentata dalla riduzione della soglia massima per i pagamenti in contanti, che forse si può ulteriormente ridurre, ma ad una condizione. Occorre vincolare, anche con questo provvedimento, l'ABI a stipulare con le organizzazioni di categoria un accordo per ridurre il costo dell'utilizzo di bancomat e carte di credito, prevedendo, in caso contrario, un intervento pubblico di carattere autoritativo, anche se ritiene che non ve ne sarà bisogno. L'aumento del volume delle transazioni tracciate porterà ad un notevole incremento delle operazioni per gli Istituti di credito che sono, quindi, chiamati a collaborare e a rendere effettivamente praticato dalla popolazione questo strumento, così utile, assieme al contrasto di interessi, che, purtroppo non è stato previsto, ai fini del perseguimento di una più rapida ed incisiva lotta alla evasione fiscale. Ritiene che sulla lotta all'evasione si possa tuttavia fare anche di più e si chiede se non sia questa l'occasione per avviare una svolta negli studi di settore, priva di ogni accento vessatorio, ma diretta piuttosto ad affinare gli strumenti tecnici, sviluppando ad esempio le attività che, come ci ha ricordato il Presidente dell'ISTAT, in parte sono state già avviate dalla SOSE.
  Richiama inoltre l'attenzione sulla annosa questione del patto di stabilità che Pag. 8penalizza i Comuni, soprattutto quelli virtuosi, raccomandando al nuovo Governo di non perdere tempo. Auspica che sia realizzato un allentamento del Patto prevedendo di non contabilizzarvi gli interventi, ad esempio, per la manutenzione degli edifici scolastici, il dissesto idrogeologico, gli investimenti infrastrutturali. Nella stessa ottica raccomanda al Governo un ripristino pieno della norma universalmente conosciuta come «il 55 per cento».
  Pensa che questi siano temi centrali sui quali nelle Commissioni si possa utilmente lavorare, d'intesa con il Governo, per individuare soluzioni condivise nel rispetto delle finalità e dello spirito dichiarato di una manovra finanziaria che gode di un ampio sostegno.
  Passa quindi ad illustrare i contenuti delle disposizioni riconducibili alla competenza della Commissione bilancio. Con riferimento all'articolo 3, rileva che lo stesso, ai commi da 1 a 3, al fine di sostenere la crescita economica, esclude dal computo dell'applicazione delle regole del patto di stabilità per le regioni a statuto ordinario anche le spese effettuate per gli anni 2012, 2013 e 2014 a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nel limite di un miliardo di euro per ciascuna annualità considerata. Al fine di compensarne gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, viene istituito un «Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo», con una dotazione, in termini di sola cassa, di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Il richiamato fondo verrà ripartito tra le singole regioni sulla base del riparto dei fondi strutturali 2007-2013. Osserva che la relazione tecnica precisa come le disposizioni siano volte ad accelerare le spese che le amministrazioni titolari dei programmi comunitari sono tenute ad effettuare e certificare alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse comunitarie, garantendo così un significativo miglioramento delle capacità di tiraggio dei fondi strutturali a disposizione nel triennio 2012/2014. Il comma 4 incrementa di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese. Il comma 5 riassegna 300 milioni di euro al fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.
  Relativamente all'articolo 6, evidenzia che, ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e con riferimento ai procedimenti in corso. Osserva che la relazione tecnica precisa che gli effetti finanziari positivi della disposizione saranno quantificabili solo a consuntivo in ragione della esclusione di talune categorie nonché della prevista gradualità di applicazione.
  Relativamente all'articolo 7, evidenzia che il comma 1 autorizza l'accettazione e l'esecuzione di due emendamenti all'Accordo istitutivo della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), adottati allo scopo di estendere le potenzialità di azione della Banca anche ai Paesi membri appartenenti all'area del Mediterraneo orientale e meridionale, nonché, con riferimento ai Fondi speciali, di ampliarne le possibilità di utilizzazione al novero dei potenziali Paesi di operazione. Osserva che la relazione tecnica precisa che dalla norma non deriveranno nuovi o maggiori oneri in quanto le attività conseguenti alle modifiche saranno affrontate con risorse proprie della Banca; il comma 2, al fine di rendere possibile l'adempimento degli impegni dell'Italia per la partecipazione a banche e fondi internazionali di sviluppo, autorizza Pag. 9per il 2012, 2013 e 2014 rispettivamente la spesa di 87,642 milioni, di 125,061 milioni e di 121,726 milioni di euro. La relazione tecnica precisa che alla relativa copertura si provvede con corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze; il comma 3, per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo, dispone l'utilizzazione di 226 milioni di euro, nella misura di 26 milioni nel 2012, 45 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni nel 2016 e 29,5 milioni nel 2017. Osserva che, come precisato dalla relazione tecnica, tale disposizione non reca effetti negativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di acquisizioni di attività finanziarie.
  Passando all'articolo 21, afferma che reca disposizioni volte alla soppressione di enti ed organismi al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, nonché a contenere i relativi costi di funzionamento. In particolare, rileva che i commi da 1 a 9 dell'articolo 21 dispongono la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS, in considerazione del processo di armonizzazione e convergenza del sistema pensionistico nel metodo contributivo. È opportuno, però, sottolineare che questi processi di razionalizzazione rendono ancora urgente raccomandare al Governo la ridefinizione della governance degli Istituti pubblici, questione tutt'ora irrisolta. La relazione tecnica evidenzia che dall'operazione di accorpamento deriveranno risparmi pari ad almeno 20 milioni di euro nel 2012, a 50 milioni nel 2013 e a 100 milioni nel 2014; i commi 10 e 11 dispongono la soppressione, da realizzarsi entro 180 giorni, e messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). Alle regioni interessate spetterà il compito di individuare o costituire il soggetto al quale saranno trasferite le funzioni dell'ente disciolto, con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, garantendo l'occupazione dei titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso; il comma 12 dispone l'istituzione, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame, del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riunificando in un unico consorzio nazionale le funzioni dei tre consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda; i commi da 13 a 21 disciplinano la soppressione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale e gli adempimenti conseguenti alla soppressione dei predetti enti.
  Con riferimento all'articolo 22, rileva che il comma 1 obbliga gli enti e organismi pubblici anche con personalità di diritto privato, ad esclusione delle società, percettori di apporti statali, di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze – RGS, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione dei medesimi. Sottolinea come tale disposizione sia finalizzata ad un più efficace monitoraggio della spesa pubblica e preciso che non si applica alle società; i commi 2 e 4 prevedono il riordino, con regolamenti di delegificazione, degli organi collegiali delle Agenzie, incluse quelle fiscali, ed enti e organismi strumentali, che assicuri la riduzione del numero complessivo dei componenti gli organi medesimi. Il comma 3 estende alle agenzie e agli altri organismi sottoposti alla vigilanza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Il comma 5 posticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione finalizzati a revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, destinato a spirare a Pag. 10fine 2011 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 64 del 2010. I commi da 6 a 9 sostituiscono i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, che avevano soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) trasferendone funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, e istituisce un nuovo organismo denominato «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane». Vengono definite le funzioni e gli organi del nuovo ente, e si disciplina il passaggio di personale al Ministero dello sviluppo economico e alla nuova Agenzia. La relazione tecnica precisa che da tali disposizioni non deriveranno nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni faranno fronte alla spesa relativa ai trattamenti economici con le risorse trasferite dall'ente soppresso e a ciò destinate.
  In merito all'articolo 23, sottolinea che reca disposizioni per la riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province. I commi 1 e 2 prevedono la riduzione, a partire dai rinnovi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, dei componenti delle autorità amministrative indipendenti. In particolare, la norma di cui al comma 1 riduce da nove a cinque il numero dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, e da sette a tre quello dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo e da cinque a tre membri quello dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per la società e la borsa, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Il comma 3 esclude la possibilità di conferma dei membri di tutte le Authorities alla cessazione del mandato. Ai sensi dei commi 4 e 5, per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2012, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. Il comma 6 reca una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che nel calcolo del trattamento economico del dipendente pubblico, non parlamentare, nominato ministro o sottosegretario, devono essere comprese anche le componenti accessorie e variabile della retribuzione, ai fini del calcolo del limite, pari all'indennità parlamentare, oltre al quale detto trattamento economico non spetta. La disposizione, inoltre, stabilisce che per il calcolo ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, del periodo di aspettativa deve farsi riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato. Il comma 7 prevede che, qualora la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro il termine di legge, fissato al 31 dicembre 2011, alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza. I commi da 8 a 13 intervengono sull'organizzazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro provvedendo, tra l'altro, a ridurne il numero dei componenti. Ritiene che sia opportuno chiedere al Governo di approfondire meglio l'esito di tale operazione, in ordine agli equilibri di rappresentanza tra le diverse componenti che fanno parte dell'organismo. I commi da 14 a 21 Pag. 11riordinano il sistema delle province con l'obiettivo di ridurre i costi degli organi elettivi. Ad esse sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. Inoltre, si dispone la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali. A tali disposizioni la relazione tecnica attribuisce prudenzialmente un valore in termini di risparmio di spesa pari a 65 milioni di euro lordi a decorrere dal 2013. Sempre al fine di ridurre i costi della politica, il comma 22 stabilisce che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può dare luogo ad alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.
  Relativamente all'articolo 24, sottolinea che esso reca numerose e sostanziali modifiche alla normativa previdenziale vigente: ai sensi del comma 1, le disposizioni dell'articolo 24 hanno lo scopo di garantire il rispetto, nel tempo, dei vincoli di bilancio, della stabilità economico-finanziaria nonché di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, sulla base dei seguenti principi e criteri:
   a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
   b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
   c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
   d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

  Le disposizioni di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012. In primo luogo, il comma 2 introduce il sistema di calcolo contributivo pro-rata per le quote di pensioni con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data, quindi anche per i lavoratori che possedevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1o gennaio 1996. Contemporaneamente il comma 3 riconosce la certezza, attraverso un'apposita certificazione, dei diritti dei lavoratori che abbiano già raggiunto, al 31 dicembre 2011, i requisiti al pensionamento ai sensi della normativa previgente cui si applicherà integralmente tale disciplina. Il comma 4 dispone che la pensione di vecchiaia possa conseguirsi all'età in cui operano i requisiti minimi di cui ai successivi commi 6, 7 e 9, disponendo altresì un incentivo al proseguimento dell'attività lavorativa attraverso una riparametrazione dei coefficienti di trasformazione, calcolati fino all'età di 70 anni. Il comma 5 sopprime il regime delle cosiddette «finestre» annuali per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento per il pensionamento di vecchiaia ed il pensionamento anticipato. I commi 6 e 7 dispongono una revisione complessiva del sistema pensionistico, in particolare accelerando il processo di allineamento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti private, che entrerà in vigore dal 1o gennaio 2018. Allo stesso tempo, il comma 9 introduce un limite anagrafico minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia tale da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Il comma 8 dispone altresì l'incremento di un anno, a partire dal 2018, del requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale e ad altre provvidenze specifiche. Il comma 10 prevede la razionalizzazione della possibilità di accesso al pensionamento anticipato attraverso l'introduzione della pensione anticipata per i soggetti che accedano al trattamento pensionistico con età inferiori ai requisiti richiesti in precedenza esclusivamente con una specifica anzianità contributiva, prevedendo altresì Pag. 12la possibilità – per i soggetti con una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo – di accedere al pensionamento con un'età inferiore ai 62 anni ma con una riduzione del 2 per cento di tale quota. In particolare, il comma 11 dispone per tali soggetti una riduzione percentuale della quota di pensione nel caso in cui questi ultimi accedano al pensionamento anticipato con un'età inferiore ai 63 anni. Nel merito, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una maggiore gradualità per attenuare l'impatto del combinato disposto del superamento del regime delle cosiddette «finestre» e della penalizzazione economica per la pensione anticipata, in linea con il parere espresso dalla Commissione lavoro nella seduta del 7 dicembre. Il comma 12 dispone quindi il coordinamento dell'aggiornamento con cadenza triennale dei requisiti anagrafici e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per l'accesso ai trattamenti pensionistici anche del requisito contributivo della pensione anticipata. Allo stesso tempo, il comma 13 prevede che gli adeguamenti successivi a quello del 1o gennaio 2019 abbiano cadenza biennale. I commi 14 e 15 dispongono specifiche esenzioni all'applicazione della nuova normativa per determinate categorie di lavoratori, nel limite di un contingente di 50.000 soggetti, prevedendo altresì il monitoraggio, da parte degli enti previdenziali, delle domande di pensione presentate dai lavoratori interessati. Il comma 16 dispone l'estensione dei coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo per età fino a 70 anni a decorrere dal 1o gennaio 2013. Il comma 17 prevede alcune modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 che riducono il periodo transitorio per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ferma restando la previsione dei commi 10 e 11 in tema di pensione anticipata. Il comma 18 stabilisce l'adozione di un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012, per l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, compresi alcuni tipologie di lavoratori come quelli del settore minerario, il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei vigili del fuoco e relativi dirigenti e gli iscritti ai dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. Il comma 19, introduce la facoltà, in materia di totalizzazione, per i soggetti interessati, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Il comma 20 conferma l'applicazione degli istituti dell'esonero dal servizio, della permanenza in servizio oltre i limiti di età, del collocamento a riposo e della risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici, con specifiche eccezioni per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla medesima data. Il comma 21 dispone quindi l'introduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo, secondo un ammontare definito. I commi 22 e 23 dispongono rispettivamente l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche, di finanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS nella misura dello 0,3 per cento annuo, fino a raggiungere il livello del 22 per cento e la rideterminazione delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS. Il comma 24 prevede quindi l'adozione, entro e non oltre il 31 marzo 2012, ai fini dell'equilibrio finanziario delle gestioni degli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici Pag. 13riferiti ad un arco temporale di 50 anni, sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, con specifiche sanzioni in assenza di tali provvedimenti. Sul punto, faccio presente che la Commissione lavoro ha rilevato l'opportunità di prevedere un termine più ampio per l'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio gestionale di lungo periodo dei citati enti. Il comma 25 prevede il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici solamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo INPS. Auspica che si possa addivenire ad una modifica di tale disposizione nel senso auspicato anche nel richiamato parere della Commissione lavoro, individuando forme alternative di copertura che non penalizzino i ceti più deboli della popolazione. Il comma 26 dispone quindi l'estensione ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, delle tutele in materia di malattia e maternità.
  Segnala anche l'istituzione, ai sensi del comma 27, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il comma 28 istituisce una specifica Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, incaricata di svolgere entro il 31 dicembre 2012 un'analisi su possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico ed eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi. Il comma 29 prevede inoltre l'elaborazione, a cadenza annuale, da parte del Ministero del lavoro e della politiche sociali, assieme agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, di un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale, finalizzato anche a diffondere tra le giovani generazioni la consapevolezza della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali. Il comma 30 dispone quindi la promozione da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2011, di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. Infine il comma 31 prevede la disapplicazione, per la quota di alcune tipologie di indennità di fine rapporto previste nel testo unico delle imposte sui redditi, di importo eccedente euro 1.000.000,00, del regime di tassazione separata e l'assoggettamento alla tassazione ordinaria.
  Quanto ai principali effetti finanziari lordi, osserva come la relazione tecnica, con riferimento al complesso delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 20, faccia registrare, a fronte di maggiori oneri per il 2012 pari a 230 milioni di euro, un saldo positivo per il 2013 pari a 871 milioni, a 3.269 nel 2014 e a 6.551 nel 2015 fino ad arrivare a 14.381 nel 2018. Gli effetti connessi alla mancata indicizzazione delle pensioni di cui al comma 25 invece produrrebbe effetti positivi pari a 3.850 milioni nel 2012, a 6.700 nel 2013 e nel 2014, a 6.633 nel 2015 fino a 6.436 nel 2018. Il contributo di solidarietà di cui al comma 21 invece produrrebbe maggiori entrate pari a 115 milioni nel 2012, a 116 nel 2013 e a 117 nel 2014 fino ai 120 del 2017. Gli incrementi contributivi di cui ai commi 22 e 23 avrebbero effetti positivi crescenti pari a 245 milioni nel 2012, a 501 milioni nel 2013 fino ai 1.904 milioni del 2018.
  Passando all'illustrazione dell'articolo 25, rileva che esso destina al Fondo ammortamento titoli di Stato una quota dei proventi della vendita all'asta dei diritti di emissione di CO2. La quota sarà stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Evidenzia, quindi, che l'articolo 26 prevede la prescrizione a favore dell'erario delle banconote, dei biglietti e delle Pag. 14monete in lire ancora in circolazione e destina il relativo controvalore al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
  Relativamente all'articolo 28, che reca disposizioni per il Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese, sottolinea, in particolare, che i commi 1 e 2 dispongono l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale dallo 0,9 allo 1,23 per cento e, per un importo corrispondente all'aumento, per le regioni a statuto ordinario la riduzione della compartecipazione all'IVA, anch'essa destinata al finanziamento della sanità, ai sensi del comma 5 e per le regioni a statuto speciale, ai sensi dei commi 3 e 4, – nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione – l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali ad esse spettanti. Disposizioni specifiche riguardano la Regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale. Il comma 6 reca una disposizione ordinamentale in relazione ai conti di tesoreria ed alle erogazioni alle regioni per il finanziamento della sanità. I commi 7 e 8 recano la riduzione dei Fondi sperimentali di riequilibrio e dei Fondi perequativi dei comuni e delle province, come determinati dai provvedimenti attuativi della legge n. 42 del 2011 sul federalismo fiscale, nonché dei tradizionali trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, nell'importo di 1.450 milioni di euro per i comuni e di 415 milioni di euro per le province a decorrere dall'anno 2012. Per i comuni, ai sensi del comma 9, la riduzione è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del decreto. Per le province, il comma 10 dispone che la riduzione è ripartita proporzionalmente. Il comma 11 sopprime una disposizione del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di possibili effetti di gettito derivanti dalla soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica.
  Passando all'articolo 29, rileva che i commi 1 e 2 prevedono la facoltà, per le amministrazioni pubbliche centrali e per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, di avvalersi di CONSIP per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza. Il comma 3 dispone la cessazione dell'attuale sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria di cui alla legge. n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla «gestione 2013», allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine del 2013. La norma dispone, inoltre, che il Governo provvede alla revisione del regolamento di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2012, disciplinando quindi un nuovo sistema di contribuzione idoneo a determinare risparmi di spesa che non vengono tuttavia quantificati.
  Con riguardo all'articolo 30, che reca disposizioni di contenuto eterogeneo, volte a garantire il finanziamento di una pluralità di interventi riconducibili, sul piano sostanziale, ad esigenze indifferibili, evidenzia che, in particolare, il comma 1, novellando l'articolo 33, comma 18, della legge di stabilità per il 2012, dispone un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, destinando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. Il comma 2, primo periodo, prevede che le risorse del fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. possano essere utilizzate, per l'anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario. Il comma 2, secondo periodo, sopprime il comma 6 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011, che reca disposizioni per la ripartizione Pag. 15tra le regioni delle risorse per il trasporto pubblico ferroviario locale e regionale di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008. Il comma 3 incrementa di 800 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, stabilendo che a decorrere dal 2013 il fondo sia alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti di cui all'articolo 15. Sono conseguentemente abrogate le norme del decreto legislativo n. 68 del 2011, che dispongono la soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. Il comma 4 incrementa di 40 milioni di euro le risorse destinate nel 2012 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il comma 5 incrementa di 57 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per la protezione civile, disponendo una corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2012. Il comma 6 autorizza la concessione di un contributo annuo, a decorrere dal 2012, in favore dell'Accademia dei Lincei, per 1,3 milioni di euro, e dell'Accademia della Crusca, per 700 mila euro, riducendo corrispondentemente, al comma 7, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2011. Il comma 8 conferma che al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni che vietano assunzioni in assenza delle riduzioni organiche prescritte, autorizzando inoltre l'assunzione di personale, anche dirigenziale, presso il medesimo Ministero, per gli anni 2012 e 2013, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, comunque nei limiti delle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente.
  Illustrando l'articolo 31, che reca disposizioni in materia di esercizi commerciali, prevedendo al comma 1 un'integrale liberalizzazione dei loro orari di apertura e, al comma 2, affermando il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, con l'esclusione di vincoli non connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Il medesimo comma 2 prevede che gli enti territoriali adeguino il proprio ordinamento al predetto principio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Riguardo all'articolo 32, volto a consentire la vendita dei farmaci rientranti nella cosiddetta fascia C, per i quali è richiesta la prescrizione medica, ma non è previsto il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, anche presso le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata, evidenzia che si prevede l'applicazione della disciplina in materia di pratiche commerciale sleali nei confronti delle aziende produttrici o distributrici di farmaci che discriminano nella svolgimento della loro attività tra farmacie e parafarmacie, autorizzando le farmacie, le parafarmacie e i corner della grande distribuzione a praticare liberamente sconti sui prodotti venduti.
  Riferendosi all'articolo 33, che interviene sulla riforma degli ordinamenti professionali prevista dalla legge di stabilità per il 2012, rileva che esso prevede che – a prescindere dall'effettiva emanazione del regolamento di delegificazione previsto dalla medesima legge – alla data del 13 agosto 2012 saranno abrogate tutte le disposizioni vigenti sugli ordinamenti professionali. Dispone, inoltre, che la riforma degli ordinamenti professionali limiti a 18 mesi la durata massima del tirocinio.
  Illustrando l'articolo 34, che tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche in generale, escludendo le professioni, i servizi finanziari ed i servizi di comunicazione, imponendo alle regioni di adeguare la propria legislazione ai principi che vengono introdotti. A tal fine, dispone la soppressione delle restrizioni disposte dalla normativa vigente che limitino l'esercizio della attività a determinate aree geografiche, a determinati prodotti o a soggetti che presentino una determinata forma giuridica, ovvero impongano prezzi Pag. 16minimi o commissioni ovvero la prestazione di servizi complementari. Stabilisce inoltre che assensi, autorizzazioni e controlli preventivi per l'esercizio di attività economiche sono ammissibili solo per esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, nonché nel rispetto del principio di proporzionalità, che dovrà essere valutato, con riferimento ai provvedimenti normativi di iniziativa governativa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Pone infine l'obbligo per le regioni di adeguare le rispettive legislazioni ai principi e regole descritti.
  In merito all'articolo 35, segnala che esso è volto ad ampliare i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, conferendole anche la legittimazione ad agire nei confronti dei regolamenti, atti generali e provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione che determinino una distorsione della concorrenza.
  L'articolo 36, al fine di rafforzare la concorrenza tra le imprese e i gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, pone il divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e nonché ai funzionari di tali imprese o gruppi di imprese di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
  L'articolo 37 prevede che il Governo, mediante regolamenti di delegificazione, adotti misure per la completa liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo. Individuando i principi e criteri direttivi per tale delegificazione. In particolare, si prevede che le funzioni di regolazione nei predetti settori vengano attribuite ad una delle Autorità indipendenti esistenti, individuando i compiti che l'Autorità potrà esercitare nell'ambito delle proprie competenze. Restano ferme le competenze, diverse da quelle disciplinate dall'articolo stesso, attualmente attribuite ad altre autorità e amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 38 modifica la disciplina relativa al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca contenuta nella legge finanziaria per il 2005, estendendone l'ambito di operatività alle iniziative e ai programmi di ricerca realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale.
  Passando all'illustrazione dell'articolo 40, che reca disposizioni volte a semplificare gli adempimenti amministrativi per le imprese, attraverso una pluralità di interventi in materia, segnala, in particolare, che il comma 1 è finalizzato alla semplificazione degli adempimenti relativi alla registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie da parte dei gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, prevedendo come unica modalità di trasferimento dei dati quella informatica o telematica; il comma 2 modifica il Codice in materia di protezione dei dati personali, escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali; il comma 3 interviene in materia di disciplina dell'immigrazione consentendo al lavoratore straniero lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno; il comma 4 modifica una disposizione concernente la tenuta del libro unico del lavoro, disponendo che la compilazione del libro debba avvenire entro la fine del mese successivo e non più entro il giorno 16 del mese successivo; il comma 5 detta disposizioni finalizzate a semplificare gli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti inquinati; il comma 6 abroga il regolamento che obbliga le imprese di autoriparazione ad essere in possesso delle attrezzature e strumentazioni elencate nel decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 406 del 1997; il comma 7 modifica la definizione di «immissione sul mercato» di prodotti contenenti composti organici volatili, eliminando dalla stessa l'operazione di messa a disposizione del prodotto per gli utenti; il comma 8 è volto a semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali Pag. 17prodotti da talune attività quali quelle di estetista, acconciatore, pedicure ed altro; il comma 9 dispone che la documentazione e le certificazioni attualmente richieste per il conseguimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
  Relativamente al Capo IV del provvedimento, che reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo delle infrastrutture, rileva che l'articolo 41 reca una serie di norme volte ad accelerare la realizzazione delle opere strategiche, intervenendo in primo luogo, al comma 1, sull'articolo 161 del codice dei contratti pubblici, con una modifica delle modalità e dei criteri di programmazione delle opere strategiche per permettere la selezione delle opere prioritarie; il comma 2, lettera a), è volto a semplificare la procedura di approvazione dei progetti delle opere strategiche, prevedendo che il CIPE possa procedere all'approvazione del solo progetto preliminare, eliminando l'esame del progetto definitivo qualora sia verificata la coerenza dello stesso rispetto al progetto preliminare. In tal caso il progetto definitivo verrà approvato con decreto interministeriale. Il comma 2, lettera b) attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di verificare lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati; i commi 3, 4 e 5, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere strategiche, introducono termini certi per l'adozione delle delibere del CIPE e dei conseguenti decreti ministeriali di autorizzazione delle risorse per la loro realizzazione.
  Con riferimento all'articolo 42, recante disposizioni volte a favorire il ricorso a capitali privati per la realizzazione di opere pubbliche, evidenzia, in particolare, che i commi da 1 a 5 provvedono a novellare il Codice dei contratti pubblici prevedendo misure volte a consentire un maggiore ricorso alla cessione di immobili nelle concessioni, ad estendere la gestione a opere connesse all'oggetto della concessione e a permettere di fissare un fissare un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro; i commi 6 e 7, al fine di attrarre capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, introducono la possibilità per le imprese di assicurazione di utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, anche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture; il comma 8 estende al settore delle infrastrutture ferroviarie metropolitane e delle infrastrutture portuali l'applicazione della norma in materia di project financing, prevista nella legge di stabilità 2012, che ha introdotto la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto; il comma 9 è finalizzato a consentire la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali delle somme derivanti da elargizioni allo Stato da parte di soggetti pubblici e privati per attività o interventi culturali.
  In merito all'articolo 43, recante ulteriori disposizioni in materia di semplificazione delle procedure in materia infrastrutturale e una nuova disciplina in materia di messa in sicurezza delle grandi dighe, segnala, in particolare, che i commi da 1 a 4 introducono una procedura semplificata per l'approvazione degli aggiornamenti o delle revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali. Al riguardo, si prevede che essi siano approvati con decreto interministeriale entro 30 giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Il parere del CIPE è richiesto solo in casi particolari disciplinati dai medesimi commi. Il comma 5 dispone che qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola gestione dell'infrastruttura e dia luogo ad un contratto di servizi, l'affidamento debba comunque avvenire secondo le procedure di gara previste dal Pag. 18codice dei contratti pubblici, mentre il comma 6 reca una norma che semplifica le procedure per la realizzazione di impianti tecnologici autostradali. I commi da 7 a 15 recano disposizioni finalizzate al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe attraverso l'individuazione delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza o di rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Viene poi prevista la revisione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta», nonché obblighi di monitoraggio in capo a concessionari e gestori. È infine prevista l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di poteri sostitutivi nei confronti dei concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza.
  Passando all'illustrazione dell'articolo 44, recante ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici, in parte volte a chiarire norme introdotte recentemente con il decreto-legge n. 70 del 2011, in parte finalizzate a facilitare la realizzazione delle opere nei tempi preventivati, sottolinea, in particolare, che mentre il comma 1 richiama le disposizioni vigenti nell'ordinamento volte a garantire la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, il comma 2 abroga le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 3-bis, del codice degli appalti pubblici, relativa all'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici; i commi 3 e 4 recano alcune disposizioni transitorie rispettivamente in materia di varianti e di Conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare, introdotte dal decreto legge n. 70 del 2011, mentre il comma 5 sopprime le disposizioni recentemente introdotte dal cosiddetto statuto delle imprese, volte a consentire l'affidamento senza gara dei contratti pubblici di architettura ed ingegneria fino alla soglia massima consentita dalla normativa dell'Unione europea; il comma 6 estende ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dall'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici la possibilità di procedere all'affidamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, evitando di bandire una nuova gara; il comma 7 è volto a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, anche attraverso la suddivisione degli appalti in lotti funzionali; i commi 8 e 9 introducono, per le opere di importo superiore ai 20 milioni di euro, una fase di consultazione preliminare volta a garantire il contraddittorio tra le parti al fine di consentire che la realizzazione dell'opera avvenga nei tempi e nei costi preventivati.
  Con riguardo all'articolo 45, introduce alcune norme relative al comparto edilizio, volte a favorire gli investimenti privati e a snellire alcune procedure; il comma 1 prevede, in presenza di precise condizioni, che le opere di urbanizzazione a scomputo siano a carico del permesso di costruire, escludendole dalle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici; il comma 2 è volto a semplificare alcune procedure autorizzative relative a progetti realizzati con materiali innovativi; i commi 3 e 4 semplificano la procedura relativa agli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal cosiddetto «Piano casa» prevedendo che essi siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anziché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Riguardo all'articolo 46, evidenzia che prevede che le autorità portuali possono costituire sistemi logistici, attraverso atti di intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, e con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.
  Illustrando l'articolo 47, segnala che il comma 1 prevede che le risorse del Fondo per le infrastrutture stradali e ferroviarie possano essere utilizzate anche Pag. 19per il finanziamento di opere di interesse strategico diverse dalle suddette infrastrutture, come il MOSE; il comma 2 autorizza la corresponsione a Trenitalia S.p.A. delle somme stanziate nel 2011 dal bilancio dello Stato per lo svolgimento degli obblighi di servizi pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico.
  Relativamente all'articolo 48, rileva che esso riserva le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento all'Erario, per un periodo di cinque anni, destinandole alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, prevedendo che con un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso una separata contabilizzazione.
  Rileva, infine, che l'articolo 49 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge, prevedendo che ad essi si faccia fronte con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dallo stesso decreto, e l'articolo 50 disciplina, come di consueto, l'entrata in vigore del decreto.
  In conclusione, afferma che dalla lettura del testo risulta evidente che si tratta di un provvedimento complesso, di fronte al quale le forze politiche che hanno espresso la loro fiducia al governo Monti sono chiamate ad assumersi completa responsabilità.

  Maurizio LEO (PdL), relatore per la VI Commissione, si associa alle considerazioni del Presidente circa l'opportunità di tenere un atteggiamento di riservatezza e cautela nelle dichiarazioni relative ai complessi temi oggetto del provvedimento in esame.
  Passando quindi agli aspetti di merito del provvedimento, ricorda che il Presidente del Consiglio ha chiarito come il decreto-legge adottato dal Governo poggi su tre pilastri fondamentali, rappresentanti dal rigore, dall'equità e dal sostegno alla crescita.
  Sul primo aspetto il decreto-legge è sicuramente in linea con gli obiettivi fissati, mentre sugli altri due si dovranno probabilmente compiere ulteriori riflessioni, al fine di migliorare, nel limite del possibile, il testo.
  Per quanto riguarda le norme contenute nel provvedimento rientranti negli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come esse possano essere raggruppate in cinque gruppi.
  Misure per il sostegno alla crescita; misure per il contrasto all'evasione fiscale e misure premiali nei confronti delle imprese; interventi per la tassazione della prima casa con particolare riferimento all'anticipazione dell'imposta municipale propria; incrementi di tassazione ed introduzione di nuovi tributi; misure di riduzione del debito pubblico, in particolare attraverso strumenti finanziari, quali i fondi immobiliari, per la valorizzazione dei beni del patrimonio pubblico.
  Con riferimento al primo aspetto risultano fondamentali l'introduzione dello strumento dell'aiuto alla crescita economica (ACE) e la riduzione dell'IRAP sul costo del lavoro disposte, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2.
  Attraverso l'ACE si allinea il regime di tassazione tra capitale di rischio e capitale di debito, eliminando una distorsione del sistema tributario che, nonostante alcuni correttivi apportati in anni recenti, favoriva maggiormente, attraverso la deduzione dei relativi oneri, il ricorso al finanziamento attraverso il debito. Al contrario, con l'ACE il meccanismo di sostegno tributario alle imprese viene connesso alla maggiore capitalizzazione ed al rafforzamento patrimoniale delle imprese stesse. A tale proposito rileva, tuttavia, come la misura riguardi le imprese in contabilità ordinaria, sottolineando quindi l'opportunità di verificare l'estensione dell'agevolazione anche alle imprese di minore dimensioni, nonché, evidentemente attraverso un diverso meccanismo, alle imprese agricole.
  Con riferimento agli interventi sull'IRAP, evidenzia come l'introduzione Pag. 20della deducibilità integrale, ai fini delle imposte dirette, della quota di IRAP relativa al costo del lavoro, dia una risposta concreta alla sentenza della Corte Costituzionale in materia, tema che era stato del resto oggetto anche di una norma, adottata dal precedente Governo, con la quale si era introdotta la deducibilità dall'IRES del 10 per cento dell'IRAP riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e delle spese per il personale.
  Considera inoltre positivamente le misure volte a rendere strutturale, attraverso il loro inserimento nel corpo del Testo unico delle imposte sui redditi, della disciplina relativa alla detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili. In tale contesto evidenzia come sarebbe opportuno operare un analogo intervento anche con riferimento alla disciplina sulla detrazione del 55 per cento delle spese per interventi di risparmio energetico, per la quale il decreto-legge prevede la proroga al 2012, con successiva riduzione della quota di detraibilità al 36 per cento.
  Parimenti orientata ad una opportuna razionalizzazione del sistema tributario ed assistenziale appare la misura di cui all'articolo 5, che dispone la revisione delle modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dando maggiore rilevanza alla ricchezza patrimoniale della famiglia ed ai trasferimenti monetari.
  Per quanto riguarda le problematiche attinenti al settore creditizio, che assumono evidentemente un rilievo cruciale ai fini delle prospettive economiche delle imprese italiane, rileva come le misure di cui all'articolo 8 volte a prevedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane possano opportunamente consentire di favorire una maggiore erogazione del credito da parte degli istituti di credito dando dunque respiro alle imprese produttive, la cui sopravvivenza dipende, come è noto, dalla disponibilità di adeguate fonti di finanziamento.
  Ritiene altresì importante la norma di cui all'articolo 9, che, attraverso un'integrazione della normativa introdotta dal precedente Governo relativa alla trasformazione in crediti d'imposta delle attività per le imposte anticipate iscritte in bilancio dal sistema bancario, estende tale meccanismo di trasformazione in credito d'imposta anche alle perdite riportate.
  In merito alle previsioni dell'articolo 10, volte a promuovere la trasparenza e l'emersione di basi imponibili, sottolinea come la disposizione introduca un importante meccanismo di premialità nei confronti dei contribuenti che assicurino un regime di assoluta trasparenza nelle proprie transazioni economiche e finanziarie, al quale sono connessi importanti semplificazioni sotto il profilo contabile, nonché l'introduzione, in deroga ai principi vigenti, di un sistema di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata. La norma prevede inoltre notevoli semplificazioni in materia di studi di settore, introducendo limiti all'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti di quei contribuenti che risultino congrui e coerenti rispetto ai ricavi o compensi risultanti dall'applicazione degli studi, in particolare escludendo tali soggetti dagli accertamenti basati su presunzioni semplici e dal meccanismo di determinazione sintetica del reddito. A tale proposito rileva come l'applicazione di tali benefici sia collegata alla corretta compilazione, da parte dei contribuenti interessati, dei modelli relativi agli studi di settore, i quali presentano profili di notevole complessità che si prestino quindi facilmente al rischio di errori involontari da parte dei contribuenti stessi: ritiene quindi opportuno introdurre una soglia di tolleranza, prevedendo che al predetto regime possano accedere anche i soggetti per i quali si riscontrino scostamenti non superiori al 10 per cento nonché innalzando dal 10 al 50 per cento la soglia degli scostamenti entro i quali sono possibili accertamenti di tipo induttivo puro.Pag. 21
  Con riferimento alle misure contenute dall'articolo 11, rileva come le nuove norme completino gli interventi adottati dal precedente Governo volti ad implementare gli strumenti attribuiti all'Amministrazione finanziaria per il contrasto all'evasione tributaria. In particolare un passo avanti che il provvedimento compie è quello di acquisire all'anagrafe tributaria i dati relativi a tutte le transazioni finanziarie, introducendo un ulteriore mezzo di indagine che si affianca a quelli, già vigenti, relativi ai dati reddituali e patrimoniali dei contribuenti oggetto di indagine.
  Per quanto riguarda i temi delle imposizioni sugli immobili, gli articoli 13 e 14, rispettivamente anticipano l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ed introducono il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
  Rispetto all'IMU ritiene che il dato più preoccupante sia costituito dalla reintroduzione del prelievo sulla casa di prima abitazione, dichiarandosi a tale proposito d'accordo con il relatore per la V Commissione circa la necessità di alleggerire l'imposizione su tale cespite, o attraverso un incremento della franchigia di 200 euro prevista dal decreto, ovvero attraverso misure compensative di natura transitoria, ad esempio rinviando la tassazione sulla prima casa ad una fase economica meno critica per le famiglie.
  Con riferimento alla nuova imposta sui rifiuti, evidenzia come essa dia soluzione al problema insorto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito il carattere di tributo delle precedenti forme impositive in materia (TARSU e TIA), con conseguente esclusione dall'IVA delle somme dovute a tale titolo. A questo proposito ritiene che occorre approfondire il problema relativo alle fattispecie nelle quali il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sia affidato dai comuni a società partecipate, in quanto, in tal caso, le fatturazioni intercorrenti tra comuni e società dovrebbero essere assoggettate ad IVA, che graverebbe sui comuni, i quali non potrebbero detrarla in alcun modo. Considera pertanto necessario escludere ulteriori oneri per gli enti locali i quali sono già stati pesantemente incisi dalle manovre economiche finora adottate.
  Evidenzia quindi come le misure di cui agli articoli 16 e 19, recanti, rispettivamente, aggravi di tassazione sulle auto di lusso, nuove imposte sulle imbarcazioni e gli aeromobili privati, nonché modifiche dell'imposta di bollo applicabile agli strumenti finanziari, prefigurino una sorta di imposizione patrimoniale che, nell'attuale, difficilissima fase dei conti pubblici, presentano una loro ragionevolezza. In tale contesto evidenzia, con riferimento alle modifiche all'imposta di bollo, la necessità di apportare taluni correttivi per i portafogli di minore entità, ad esempio inferiori a 50.000 euro, prevedendo su di essi una minore incidenza dell'imposta, al fine di evitare aggravi eccessivi su di essi.
  Rileva quindi gli effetti positivi, ai fini della riduzione del debito pubblico, delle misure contenute nell'articolo 27 concernenti la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari volti a valorizzare ed alienare il patrimonio immobiliare dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
  Passando quindi ad analizzare specificamente le singole norme del decreto-legge attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 1, il quale, al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, introduce l'ACE, consentendo di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio.
  La disposizione intende contribuire a rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita, mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.Pag. 22
  La norma riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 7 del disegno di legge C. 4566, recante delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali, il quale prevede l'introduzione di un aiuto alla crescita economica nella disciplina relativa alla tassazione del reddito di impresa.
  In particolare, tale disposizione prevede la deducibilità del rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio.
  Il predetto articolo 7 introduce quindi un sistema premiante per le imprese virtuose volto a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese italiane che, attraverso un meccanismo simile a quello previsto dal meccanismo della dual income tax (DIT), fornisce un incentivo alle imprese che decidono di trattenere in azienda gli utili conseguiti anziché distribuirli fra la base partecipativa.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, il comma 1 definisce l'ambito soggettivo di applicazione del regime ACE, che riguarda:
   le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
   gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali;
   le società e gli enti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

  Ai sensi del comma 7, le norme si applicano anche ad alcuni soggetti IRPEF, e in particolare al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Le modalità di applicazione a tali soggetti sono affidate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione, in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti IRES cui è concessa l'agevolazione.
  Per quanto concerne le modalità di calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, il comma 2 prevede che esso è dato dalla applicazione di un'aliquota percentuale, individuata ai sensi del comma 3, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
  In particolare, il comma 3 stabilisce che, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. La determinazione dell'aliquota percentuale è effettuata tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
  Ai sensi del comma 4, in caso di eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato nel periodo d'imposta, viene reso possibile computare la parte eccedente in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
  Il comma 5 disciplina le modalità di computo del capitale proprio e delle variazioni in aumento e in diminuzione.
  In particolare, relativamente al solo primo anno di applicazione della disposizione in esame, il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.Pag. 23
  Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
  Rilevano invece come variazioni in diminuzione:
   le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
   gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
   gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

  Il comma 6 specifica l'operatività temporale degli incrementi e dei decrementi di capitale.
  In particolare, per quanto attiene agli incrementi:
   quelli derivanti da conferimenti in denaro, la rilevanza è fissata a partire dalla data del versamento;
   per quelli derivanti dall'accantonamento di utili, la rilevanza è fissata a partire dall'inizio dell'esercizio in cui sono formate le relative riserve;
   per le aziende e le società di nuova costituzione, è considerato incremento tutto il patrimonio conferito.

  Per quanto concerne i decrementi, essi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.
  Il comma 8 affida le disposizioni di attuazione della norma in esame a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; lo stesso provvedimento può stabilire disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
  Il comma 9 stabilisce che le disposizioni dell'articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
  L'articolo 2, in deroga al principio generale di indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali, rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro, ovvero la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti per legge.
  Il comma 1 prevede che la quota di deducibilità venga applicata all'imposta dovuta dai soggetti passivi che viene calcolata sul valore delle produzione netta di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 (si tratta di: società di capitali e gli enti commerciali; società di persone e imprese individuali; banche e altri enti e società finanziari; imprese di assicurazione; imprese esercenti arti e professioni.
  Tale deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 99, comma 1, del TUIR.
  Ai sensi del comma 1, la quota deducibile determinata in via forfetaria è relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  Al riguardo ricorda che le disposizioni da ultimo citate prevedono specifiche deduzioni per il personale dipendente fruibili dai soggetti passivi IRAP, nonché (al comma 4-bis) deduzioni forfetarie stabilite in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarati, indipendentemente dalla presenza o assenza di spese di personale.
  Il comma 2 reca modifiche alla disciplina delle deduzioni IRAP, al fine di agevolare l'assunzione di lavoratrici e di giovani di età inferiore ai 35 anni.
  In particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, modificato dal comma, consente ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, Pag. 24in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti), di dedurre un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Per effetto di tali modifiche, l'importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è aumentato a 10.600 euro in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
  L'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3, del citato decreto legislativo n. 446 consente invece ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni ed enti finanziari; imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) di dedurre un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa a quella sopra illustrata e fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni. Sono inoltre deducibili, per tutti i soggetti passivi, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.
  Per effetto di tale modifica, l'importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è innalzato a 15.200 euro in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
  Il comma 3 fissa la decorrenza delle previsioni del comma 2 al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
  L'articolo 4, ai commi da 1 a 3 e 5, introduce a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La norma è inserita in un nuovo articolo 16-bis del TUIR, che riepiloga la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ora contenuta all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, la cui vigenza viene limitata all'anno 2011.
  Gli interventi per i quali è concessa la detrazione sono:
   a) gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali;
   b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
   c) quelli volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);
   d) quelli volti alla realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
   e) quelli finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche;
   f) gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;
   g) gli interventi per la realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;Pag. 25
   h) gli interventi volti al conseguimento di risparmi energetici;
   i) quelli relativi all'adozione di misure antisismiche;
   l) gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

  Rispetto alla disciplina attuale segnala l'inserimento, tra gli interventi per i quali è ammessa la detrazione, di quelli volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  Il comma 6 del nuovo articolo 16-bis del TUIR stabilisce che la detrazione IRPEF del 36 per cento è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte del 50 per cento.
  Il comma 2 dell'articolo 4 reca norme di coordinamento con la legge n. 244 del 2007, la quale stabiliva la proroga, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, sono espunti i riferimenti all'anno 2012. Ciò in quanto, come previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal 1o gennaio 2012, entrano in vigore le disposizioni previste dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 la detraibilità IRPEF delle spese per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55 per cento), mentre, a decorrere dal 1o gennaio 2013 alle predette spese si applica la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.
  Ai sensi del comma 5 le disposizioni dell'articolo entrano in vigore il 1o gennaio 2012.
  L'articolo 5 rivede le modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prevedendo a tal fine il rafforzamento della rilevanza degli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale.
  Tale revisione sarà realizzata attraverso un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012.
  Il decreto avrà inoltre il compito di individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dallo stesso decreto. Restano comunque salvi i requisiti reddituali previsti a normativa vigente.
  In merito ricorda che il già citato disegno di legge C. 4566, recante delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, all'esame delle Commissioni riunite VI e XII, indica fra gli interventi di riordino e riqualificazione della spesa sociale anche la revisione dell'ISEE, in particolare la revisione della componente riferita alla composizione del nucleo familiare.
  La norma specifica che i risparmi così ottenuti a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sono versati all'entrata dello Stato e riassegnati al Fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.
  L'articolo 8 reca misure di stabilizzazione del sistema creditizio volte a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane.
  In particolare, il comma 1 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, a concedere – in conformità alla normativa europea in materia – una garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane (che, ai sensi del comma 5, sono individuate in quelle aventi sede legale in Italia) con scadenza da tre mesi fino a cinque anni, nonché, a partire dal 1o gennaio 2012, sulle obbligazioni bancarie garantite con Pag. 26scadenza fino a sette anni (prorogabili con DPCM) emesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Tale garanzia è, ai sensi del comma 3, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta:
  Al riguardo ricorda che tale facoltà era già prevista, fino al 31 dicembre 2009, per le passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni ed emesse successivamente alla data del 13 ottobre 2008, da una norma di contenuto sostanzialmente identico contenuta nel decreto-legge n. 155 del 2008.
  La concessione della garanzia è effettuata sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte – sulla base dei coefficienti patrimoniali e della capacità reddituale della banca – ed è limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.
  In base al comma 9 l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente decreto non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, compreso il patrimonio di terzo livello.
  Ai sensi del comma 4 la garanzia, per la quale è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016, viene elencata in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli eventuali ulteriori oneri sono posti a carico del Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
  Il comma 6 stabilisce che l'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, i cui risultati sono comunicati alla Commissione europea; insieme con eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche.
  Il comma 8 prevede che, su segnalazione della Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze può escludere una banca dall'ammissione alla garanzia dandone comunicazione alla Commissione europea.
  Ai sensi del comma 10, la garanzia dello Stato, la quale riguarda, secondo il comma 11, sia il capitale sia gli interessi, può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che, oltre alle caratteristiche sopra descritte, prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza; sono a tasso fisso; sono denominati in euro; rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi; non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.
  Il comma 12 specifica che non possono in alcun caso essere assistite dalla garanzia dello Stato le passività computabili nel patrimonio di vigilanza, mentre il comma 13 stabilisce che il volume complessivo di strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa.
  I commi da 14 a 18 definiscono le modalità di calcolo delle commissioni a carico delle banche beneficiarie della garanzia il cui ammontare, ai sensi del comma 32, è comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Commissione europea con riferimento a ciascuna emissione.
  In estrema sintesi, le commissioni applicate per le banche saranno in media dell'1 per cento, a cui si aggiunge un costo ulteriore in relazione al rischio che tenga conto dei CDS (credit default swap) senior a 5 anni relativi alla capogruppo. Pag. 27Per le obbligazioni bancarie garantite la commissione basata sul rischio è computata per la metà.
  Ai sensi del comma 19 le commissioni sono applicate in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca e sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il comma 20 consente al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, d variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato, precisando che tali variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.
  I commi da 21 a 27 definiscono le modalità di presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro, nonché i criteri che la Banca d'Italia deve adottare per valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
  In base al comma 28 a seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso nonché a presentare un piano di ristrutturazione da trasmettere alla Commissione europea, dal quale risulti che la banca è fermamente decisa a intraprendere gli sforzi di ristrutturazione necessari e a ripristinare la redditività senza ritardi.
  Il comma 29 precisa che, qualora la banca sia posta in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Titolo IV del Testo unico bancario in conseguenza della escussione della garanzia, il relativo provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
  Il comma 30 estende la deroga alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d'Italia, contenuta nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 155 del 2008 – applicabile ai contratti di garanzia stipulati fino al 31 dicembre 2011 – ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2012.
  Nel dettaglio, la norma stabilisce che qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile (che disciplinano gli effetti della cessione del credito nei confronti, rispettivamente, del debitore ceduto e dei terzi, nonché gli effetti del pegno di un credito) e all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 170, del 2004.
  In base al comma 31, se il totale delle passività garantite eccede sia il 5 per cento delle passività totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria avente ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, in conformità dei criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009.
  Ai sensi del comma 33, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione.
  Il comma 34 riconosce al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando in particolare i cosiddetti casi di emergency liquidity assistance (cioè di offerta di liquidità di ultima istanza). Pag. 28
  In merito ricorda che tale facoltà era già prevista, fino al 31 dicembre 2009, da una norma di contenuto sostanzialmente identico di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 155 del 2008.
  L'articolo 9 modifica e integra la disciplina che ha riconosciuto come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (Deferred Tax Asset), relativa al sistema bancario, introdotta dall'articolo 2, commi da 55 a 61, del decreto legge n. 225 del 2010, estendendola anche alle perdite riportate. In tale ambito si prevede che la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di un periodo d'imposta e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito si trasformi per intero in crediti d'imposta.
  In particolare, la lettera a) integra il comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, facendo riferimento, ai fini della decorrenza della predetta trasformazione, all'approvazione del bilancio da parte dei soci ovvero dei diversi organi competenti per legge.
  La lettera b) introduce nel citato articolo 2 i commi 56-bis e 56-ter.
  Il nuovo comma 56-bis prevede che la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di un periodo d'imposta e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito si trasformi per intero in crediti d'imposta.
  Il nuovo comma 56-ter dispone che la disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applichi anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate. Alle operazioni di liquidazione volontaria si applicano le disposizioni antielusive previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  La lettera c) modifica il comma 57 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225, prevedendo che il credito d'imposta può essere ceduto al valore nominale nell'ambito dello stesso gruppo, secondo le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile.
  L'articolo 10 reca disposizioni volte a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile.
  Il comma 1 introduce, a decorrere dal 1o gennaio 2013, benefici fiscali e amministrativi nei confronti dei soggetti che svolgono attività artistica o professionale, attività di impresa individuale o attività di impresa nella forma delle società di persone, a condizione che adempiano a determinati obblighi di trasparenza:
  I benefici riconosciuti consistono:
   a) nella semplificazione degli adempimenti amministrativi;
   b) nell'assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria;
   c) nell'accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
   d) per i contribuenti non soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore, nell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
   e) nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA (in proposito ricorda che gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette, nonché gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti effettuati in materia di Pag. 29IVA, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

  La disposizione premiale non si applica, tuttavia, se la violazione contestata ai contribuenti comporta obbligo di denuncia penale per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto contemplati dal decreto legislativo n. 74 del 2000.
  Il comma 2 riconosce i predetti benefici alle seguenti condizioni:
   a) il contribuente deve provvedere all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
   b) il contribuente deve altresì istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

  Il comma 3 affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei benefici relativi alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, all'assistenza da parte dell'Amministrazione finanziaria e all'accelerazione di rimborso e compensazione dei crediti IVA, con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta.
  In particolare, col provvedimento potranno essere previste:
   la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
   la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
   la soppressione, nei confronti dei beneficiari, dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
   l'anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

  Secondo il comma 4, qualora i soggetti beneficiari delle suddette misure non siano in regime di contabilità ordinaria e rispettino le condizioni di cui al già commentato comma 2, sono riconosciuti ulteriori benefici:
   a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (ovvero determinazione in base alla differenza tra elementi attivi e passivi effettivamente percepiti/sostenuti nel periodo di riferimento) e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
   b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
   c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

  Il comma 5 demanda la definizione delle norme di attuazione a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.Pag. 30
  Il comma 6 prevede che le disposizioni premiali operino previa esplicita opzione dei contribuenti, da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
  Inoltre, ai sensi del comma 7, il contribuente può adempiere agli obblighi di trasparenza direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).
  In base al comma 8, qualora i soggetti beneficiari non adempiano ai predetti obblighi di trasparenza (di cui al comma 2), ovvero quelli fissati dalla disciplina antiriciclaggio (decreto legislativo n.231 del 2007), essi perdono i suddetti benefici e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 1.500 a 4.000 euro.
  Nel caso di adempimento degli obblighi di invio di informazioni (di cui al comma 2, lettera a) con ritardo non superiore a 90 giorni, non vi è decadenza dai benefici medesimi, ma solo applicazione della sanzione amministrativa. È possibile avvalersi dell'istituto del «ravvedimento operoso», di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
  I commi da 9 a 13 novellano la disciplina relativa ai limiti dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti «congrui» agli studi di settore, purché questi abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti dell'amministrazione medesima.
  In particolare, la nuova disciplina di cui al comma 9 prevede limitazioni ai poteri di accertamento del fisco nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore, purché adempiano ai seguenti, specifici doveri di comunicazione e di trasparenza stabiliti dal comma 10:
   abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
   sulla base di tali dati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

  Nei confronti dei predetti soggetti:
   a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
   b) è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA;
   c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto, come previsto dal sesto comma del citato articolo 38).

  Per quanto concerne i termini di applicazione della nuova disciplina, il comma 13 prevede che i citati commi 9 e 10 si applichino con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive, ferma restando l'applicazione – per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 – del previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter della legge n. 146 del 1998.
  Ai sensi del comma 11, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo sui contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali non sono applicabili le predette norme che limitano la potestà accertativa.
  Tali controlli sono articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e sono basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria Pag. 31di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973.
  In particolare, nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e che non abbiano una posizione coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili, lo svolgimento dei controlli avviene prioritariamente con l'utilizzo dei poteri di indagine finanziaria attribuiti all'Amministrazione in materia di imposte dirette e di IVA.
  Il comma 12 abroga il già citato comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge n. 146 del 1998. Inoltre la norma prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla nuova disciplina, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
  L'articolo 11 reca disposizioni volte, nel complesso, a favorire l'emersione di base imponibile.
  Il comma 1 introduce la fattispecie criminosa di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero, in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA, disponendo che ad essa si applichino le norme penali contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
  I commi da 2 a 5 modificano la disciplina degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari, disciplinati dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, rendendoli più stringenti.
  Inoltre, si prevede che le predette informazioni siano utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo, oltre che per le finalità individuate dall'articolo 7, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973.
  Contestualmente, viene abrogata la disposizione che autorizzava l'Agenzia delle entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari.
  Nel dettaglio, il comma 2 impone agli operatori finanziari, dal 1o gennaio 2012, di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria anche tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari già oggetto di specifici obblighi di evidenziazione e comunicazione, ai sensi del sesto comma del citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973.
  Ai sensi del comma 3, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo tale obbligo anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.
  Il comma 4 specifica che le predette informazioni sulle operazioni, sui rapporti finanziari e sui relativi importi possano essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate anche per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
  Di conseguenza, il comma 5 abroga l'articolo 2, comma 36-undevicies, del decreto-legge n. 138 del 2011, che aveva autorizzato l'Agenzia delle entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le Associazioni di Pag. 32categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire.
  Il comma 6 prevede che, nell'ambito dell'attività di scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e INPS relativamente ai soggetti non residenti ed ai percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, l'INPS fornisca all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
  Il comma 7 reca modifiche alla disciplina dei controlli amministrativi effettuati in forma di accesso. In particolare, i predetti controlli sono resi oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Vengono poi eliminate le disposizioni relative alla durata massima dei predetti controlli, nonché quelle che qualificavano come illecito disciplinare, per i dipendenti pubblici, la violazione dei principi in materia di controllo amministrativo.
  Nel dettaglio, il comma 7, lettera a), novellando l'articolo 7 comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 70 del 2011, dispone che i controlli amministrativi effettuati in forma di accesso sono oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo.
  In sostanza, dunque, sono eliminate le disposizioni che rendevano obbligatoria l'unificazione dei controlli; che ponevano limiti alla loro durata (al massimo con cadenza semestrale, per non può più di quindici giorni); che qualificavano gli atti compiuti in violazione dei suddetti principi, per i dipendenti pubblici, come illecito disciplinare.
  Di conseguenza, il comma 7, lettera b), sopprime i numeri 3) e 4) dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 70, che prescrivevano uno svolgimento degli accessi nell'osservanza del principio della «contestualità» e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre, qualificando le violazioni dei principi codificati in materia di controlli, per i dipendenti pubblici, come illecito disciplinare.
  I commi da 8 a 10 sopprimono i consigli tributari.
  In particolare, il comma 8 dell'articolo 11 elimina ogni riferimento ai Consigli tributari contenuto nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che reca la disciplina della partecipazione dei comuni all'accertamento.
  Il comma 9 abroga le illustrate disposizioni contenute al citato articolo 18, commi 2, 2-bis e 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
  Il comma 10 abroga l'articolo 1, comma 12-quater, del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011, che condizionava l'applicazione di alcune disposizioni attributive di risorse ai Comuni all'istituzione dei Consigli tributari entro il 31 dicembre 2011.
  L'articolo 12, comma 1, interviene sull'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, riducendo da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.
  Inoltre la disposizione interviene sul comma 13 del medesimo articolo 49, posticipando di 3 mesi (dal 30 settembre 2011 al 31 dicembre 2011) il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo).
  Il comma 2, inserendo un nuovo comma 4-bis, nell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, impone alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l'utilizzo di strumenti telematici. Le Pubbliche Amministrazioni, pertanto, sono obbligate ad Pag. 33avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei.
  I pagamenti delle PA devono essere effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 500 euro.
  La norma prescrive che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante: mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate.
  Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il limite di importo di cinquecento euro può essere modificato.
  La norma specifica che i rapporti recanti gli accrediti di stipendi, pensioni e compensi sono esenti dall'imposta di bollo: per tali rapporti le banche e agli altri intermediari finanziari non possono addebitare alcun costo.
  Anche sul fronte delle entrate è incentivato l'utilizzo di strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché le pubbliche amministrazioni possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l'ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.
  I commi da 3 a 8 demandano ad un'apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, il compito di definire le caratteristiche di un conto corrente di base che le banche sono tenute ad offrire.
  La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
   a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito;
   b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
   c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;
   d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.

  Il rapporto del conto corrente di base è esente dall'imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate di clientela.
  Nel caso in cui la convenzione prevista dal comma 3 non sia stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.
  I commi 9 e 10 attribuiscono all'Associazione Bancaria Italiana e alle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale il compito di definire, entro tre mesi dalla data di entrata in Pag. 34vigore del decreto-legge, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
  Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, verifica l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti (gratuite sia per l'acquirente che per il venditore per gli importi inferiore ai 100 euro).
  Il comma 11 integra l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevedendo che la comunicazione della infrazione da parte di coloro che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, ne riferiscono entro trenta giorni, oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione, anche alla Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
  L'articolo 13 anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale.
  In tale contesto il comma 1 prevede un periodo di applicazione sperimentale dell'IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, dal 2012 al 2014, nel corso del quale si applicherà la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili, e le disposizioni contenute nell'articolo 13.
  L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015.
  Il comma 2 fissa il presupposto dell'imposta municipale propria nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. La disposizione specifica che per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito; stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro; tettoie chiuse od aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
  Al riguardo rammenta che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008 ha introdotto, a decorrere dal 2008, l'esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo.
  Il comma 3 dispone che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile, richiamando a tal fine la disciplina che consente di determinare la base imponibile dell'ICI (articolo 5, commi 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992) relativa ai fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e le aree fabbricabili.
  I commi 4 e 5 disciplinano invece la determinazione del valore dei fabbricati e dei terreni agricoli. Rispetto alla disciplina vigente a fini ICI, le disposizioni in commento modificano, aumentandoli, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali.
  In particolare, per i fabbricati il comma 4 prevede che il valore sia costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
   160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali Pag. 35C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
   140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
   80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
   60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, eccetera);
   55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

  Per i terreni agricoli il comma 5 specifica che il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 120.
  Il comma 6 fissa l'aliquota dell'imposta in una misura di base pari allo 0,76 per cento, lasciando comunque ai comuni, con deliberazione del consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
  I commi 7 e 8 disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta ex lege, prevedendo che, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta sia ridotta allo 0,4 per cento, con facoltà per i comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.
  Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è invece ridotta allo 0,4 per cento, con facoltà per i comuni di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.
  Il comma 9 consente inoltre i comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TUIR (immobili relativi ad imprese commerciali ed immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
  Il comma 10 introduce una detrazione pari a 200 euro dall'l’imposta dovuta sull'abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
  Ove l'immobile costituisca «prima casa» per più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. È data facoltà ai comuni di elevare il predetto importo, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
  La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione.
  La norma specifica che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario.
  Il comma 11 disciplina il riparto del gettito dell'IMU, per il periodo sperimentale, tra i diversi livelli di governo (Stato e Regioni), prevedendo l'assegnazione, dal 2012, allo Stato della quota pari alla metà dell'importo ottenuto applicando l'aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l'abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali.
  La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Alla quota statale Pag. 36non si applicano le misure agevolative previste dalle norme in esame, ovvero le detrazioni fissate ex lege e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni.
  La disposizione rinvia alla disciplina del già citato decreto legislativo n. 23 del 2011 (che a sua volta richiama la disciplina ICI e la disciplina sull'accertamento e la riscossione dei tributi locali) per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso.
  Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono affidate al Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddetta attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
  Ai sensi del comma 12, il versamento dell'imposta è effettuato, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 446 del 1997 (in base al quale il comune delibera i propri regolamenti in materia tributaria) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Il comma 13 mantiene ferme alcune disposizioni del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di applicazione dell'imposta di indeducibilità dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive, nonché di potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali.
  La norma modifica inoltre l'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, norma che assicura all'Associazione Nazionale dei comuni italiani (ANCI) le risorse necessarie al perseguimento delle sue finalità istituzionali, anche al fine di assistere i comuni nella lotta all'evasione fiscale.
  La disposizione reca anche disposizioni in materia di sanzioni, disponendo l'applicazione delle misure (anche ridotte) stabilite in via generale dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 alle violazioni connesse a tributi di carattere locale (tra cui l'IMU).
  Con norma interpretativa si prevede poi che, ai fini dell'attribuzione di privilegio generale sui mobili del debitore per i crediti relativi a imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province (di cui al quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile) il riferimento alle forme di prelievo stabilite, tra l'altro, dalla «legge per la finanza locale» si intenda effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.
  Il comma 14 abroga alcune disposizioni in materia di esenzione dell'ICI sulla «prima casa»; di potestà dei Comuni in materia di ICI; di applicazione dell'aliquota IMU e di modalità di corresponsione dell'imposta; di riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini ICI.
  Il comma 15 interviene in ordine alla potestà regolamentare generale degli enti locali in materia tributaria, prevedendo che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie dei comuni e delle province relative alle entrate tributarie debbano essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze (MEF) entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni sono divenute esecutive ovvero comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'ente interessato. Si dispone infine che le deliberazioni in questione siano pubblicate nel sito del MEF, in sostituzione della pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale.
  Il comma 16 interviene in ordine all'addizionale IRPEF comunale, al fine di anticipare dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro il quale i comuni possono deliberare la variazione della relativa aliquota o dell'eventuale soglia di esenzione.
  La norma interviene inoltre sui criteri relativi alle eventuali differenziazioni di aliquote dell'addizionale IRPEF comunale, stabilendo che i comuni possano differenziare le aliquote dell'addizionale «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito» stabiliti dalla legge statale.
  Il comma 17 riduce il Fondo sperimentale di riequilibrio istituito dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo Pag. 37n. 23 del 2011 per realizzare in forma progressiva, fino a quando non verrà attivato il Fondo perequativo, la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare ed il Fondo perequativo di cui, all'articolo 13 del decreto legislativo n.23 del 2011, nonché i trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in misura corrispondente al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale recata dai commi da 1 a 14.
  I commi 18 e 19 intervengono sui cespiti che alimentano il predetto Fondo sperimentale di riequilibrio.
  In particolare, il comma 18 amplia il novero dei gettiti che confluiscono al Fondo, includendovi anche la compartecipazione all'IVA prevista dal comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011. Tale inclusione opera per gli anni dal 2012 al 2014.
  Al riguardo ricorda che la citata norma attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la cui misura deve essere fissata in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento del gettito dell'imposta sulle persone fisiche. Fino a che non saranno disponibili le informazioni necessarie per attribuire tale compartecipazione sulla base del gettito IVA per provincia, l'articolo 2, comma 4, nonché l'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 23 del 2011 dispongono che l'attribuzione avvenga sulla base del gettito IVA per regione, suddiviso per il numero di abitanti del comune.
  In conseguenza di quanto disposto dal comma 18, il comma 19 stabilisce che per il medesimo triennio non si applichino le sopra illustrate disposizioni dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 23 del 2011, nella parte in cui le stesse stabiliscono il gettito IVA avvenga sulla base del gettito dell'imposta per regione, suddiviso per il numero di abitanti del comune.
  Il comma 20 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, il quale fornisce sostegno ai mutuatari di contratti di mutuo relativi all'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione, che chiedono, in determinate, fattispecie la sospensione del pagamento delle rate.
  Il comma 21 proroga i termini per la procedura di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati.
  In particolare:
   la lettera a) posticipa dal 30 settembre 2011 al 31 marzo 2012 il termine per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati all'Agenzia del territorio;
   la lettera b) stabilisce che l'Agenzia del territorio debba procede all'assegnazione della categoria catastale entro il 30 giugno 2012 (invece del 20 novembre 2011);
   la lettera c) posticipa dal 20 novembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine entro il quale l'amministrazione può negare l'attribuzione della richiesta categoria catastale, obbligando il richiedente al versamento delle dovute imposte, interessi e sanzioni.

  L'articolo 14 istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
  Al riguardo segnala, in linea generale, come la norma sia volta a risolvere le questioni relative alla qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti, che assume rilevanza rispetto all'obbligo di assoggettare o meno le somme all'IVA e che è stata oggetto di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, sul quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale.
  Ai sensi del comma 1, tale tributo copre i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni ed i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.Pag. 38
  Il comma 2 specifica che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
  Il tributo, ai sensi del comma 3, è dovuto; da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In tale ambito il comma 5 specifica che sussiste, rispetto all'obbligazione tributaria, un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
  Il comma 4 esclude dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
  Il comma 6 specifica che, in caso di utilizzi temporanei dell'immobile di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, mentre, ai sensi del comma 7, per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune.
  Ai sensi dei commi 8 e 9, la tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, nonché alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
  La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale: in tale ambito il comma 10 specifica che nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  La normativa specifica che i comuni possono modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale dell'80 per cento, a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del territorio. Qualora manchino gli elementi per determinare la superficie catastale gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
  Il comma 11 prevede che la tariffa, la quale deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è composta da:
   una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
   una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
   i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

  Ai sensi del comma 12 la definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa è demandata ad un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. In via transitoria, a decorrere dal 1o gennaio 2013 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 (recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
  In base al comma 13, alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo Pag. 39massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  In connessione con l'introduzione del nuovo tributo, il comma 13-bis riduce, in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione prevista dal comma 13, il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.
  Il comma 14 fa salva la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.
  I commi da 15 a 21 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.
  Ai sensi dei commi 22 e 23 il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
  I commi da 24 a 27 regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
  Il comma 28 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
  I commi da 29 a 32 stabiliscono che i comuni i quali hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
  I commi da 33 a 44 disciplinano gli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l'accertamento, statuendo anche in ordine alle relative sanzioni.
  Il comma 45 rinvia alle disposizioni relative all'accertamento e alla riscossione, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza, di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006, nonché alle norme in materia di potestà regolamentare delle province e dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate.
  Ai sensi del comma 46, a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
  Il comma 47 abroga, sempre a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, il quale, sino alla revisione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani, confermava la vigenza dei regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale nonché la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
  L'articolo 15, ai commi 1 e 2, dispone l'aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio usato come carburante, sul gas di petrolio liquefatto (GPL) e sul gas naturale per autotrazione.
  In particolare, l'ammontare dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo passerà da 622,10 euro per mille litri a 704,20 euro dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ed a 704,70 euro dal 1o gennaio 2013.
  Per il gasolio per autotrazione l'accisa passerà da 481,10 euro per mille litri a 593,20 euro dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ed a 593,70 euro dal 1o gennaio 2013.
  Per il GPL l'accisa passerà da 227,77 euro per mille chili a 267,77 euro, mentre per il Gas naturale da autotrazione Pag. 40l'accisa passerà da 0,00291 euro per metro cubo a 0,00331 euro per metro cubo.
  Ai sensi del comma 3, per l'aumento dell'accisa erariale sulla benzina non trovano applicazione i limiti di cui all'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996 (il quale stabilisce che eventuali aumenti erariali dell'accisa abbiano effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l'aumento erariale e la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione). In conseguenza di tale disapplicazione, i predetti aumenti si sommano ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario.
  Il comma 4 dispone il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio, previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2, nei confronti:
   dei soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
   gli enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale;
   le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
   gli enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

  L'articolo 16, comma 1, novellando l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, introduce, a decorrere dal 2012, un'addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.
  Ricorda in merito che il richiamato comma 21 ha introdotto, a decorrere dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, nella misura di 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt.
  Il comma 2 introduce, a decorrere dal 1o maggio 2012, una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.
  La tassa di stazionamento viene calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure:
   di 5 euro al giorno per le imbarcazioni di lunghezza da 10,01 a 12 metri;
   di 8 euro al giorno per le imbarcazioni di lunghezza da 12,01 a 14 metri;
   di 10 euro al giorno per le imbarcazioni di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
   di 30 euro al giorno per le imbarcazioni di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
   di 90 euro al giorno per le imbarcazioni di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
   di 207 euro al giorno per le imbarcazioni di lunghezza da 34,01 a 44 metri
   di 372 euro al giorno per le imbarcazioni di lunghezza da 44,01 a 54 metri
   di 521 euro al giorno per le imbarcazioni di lunghezza da 54,01 a 64 metri
   di 703 euro al giorno per le imbarcazioni di lunghezza superiore a 64 metri.

  Il comma 3 riduce la tassa al 50 per cento per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario, mentre il comma 4 stabilisce l'esclusione per le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, per quelle obbligatorie di salvataggio; per i battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti Pag. 41e per le unità di indicate al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
  Il comma 5 stabilisce l'esenzione per le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
  Il comma 6 specifica che la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto dovrà essere effettuata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666
  Il comma 7 assoggetta al pagamento della tassa di stazionamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
  La norma precisa inoltre che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, che possono essere eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo.
  Inoltre si specifica che il gettito della tassa affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
  Il comma 8 prevede che la ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa sia esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
  Il comma 9 prevede che le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilino sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dai commi da 2 a 7 ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle stesse.
  La disposizione specifica che per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi, con la precisazione che le controversie relative sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
  Per quanto attiene ai profili sanzionatori, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997, esclusa la definizione ivi prevista e si prevede inoltre una definizione agevolata delle violazioni entro 60 giorni dall'elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima, ridotta al 50 per cento.
  Il comma 10 stabilisce che per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applichi una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.
  Il comma 11 istituisce l'imposta erariale sugli aeromobili privati, applicabile agli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale.
  L'imposta erariale si applica ai velivoli (aeroplani, idrovolanti e anfibi) e agli elicotteri in misura proporzionale al loro peso massimo al decollo, mentre agli alianti, motoalianti, autorigi e aerostati si applica in misura annuale fissa, pari a 450 euro.
  La misura annuale dell'imposta applicabile ai velivoli è di:
   fino a 1.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 1,50 al kg;
   fino a 2.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 2,45 al kg;
   fino a 4.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 4,25 al kg;
   fino a 6.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 5,75 al kg;
   fino a 8.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 6,65 al kg;Pag. 42
   fino a 10.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 7,10 al kg;
   oltre 10.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 7,55 al kg.

  L'imposta dovuta per gli elicotteri è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso.
  Il comma 12 stabilisce che l'imposta è dovuta dal soggetto che, nel registro aeronautico nazionale, in relazione all'aeromobile, risulta essere il proprietario; l'usufruttuario; l'acquirente con patto di riservato dominio; l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. La norma specifica che l'imposta è corrisposta al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità, in relazione all'intero periodo di validità di tale certificato. Qualora il certificato abbia validità inferiore a un anno, l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo dell'importo annuale, moltiplicato per i mesi di validità del certificato.
  Il comma 13 prevede che per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuale, moltiplicato per il numero di mesi compresi tra quello in corso alla suddetta data e quello in cui scade la validità del certificato.
  Il comma 14 esenta dall'applicazione dell'imposta: gli aeromobili di Stato ed equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
  Il comma 15 rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la determinazione delle modalità di versamento dell'imposta.
  L'articolo 17 intende facilitare la verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, prevedendo che le imprese e le società devono indicare, nella dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi.
  L'articolo 18 è volto a sterilizzare gli effetti dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, che aveva previsto la riduzione del 5 per cento nel 2012 e del 20 per cento a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-bis al medesimo decreto-legge n. 98.
  In particolare, la lettera a) sostituisce il comma 1-ter del citato articolo 40, prevedendo, in luogo della riduzione dei predetti regimi, che, a decorrere dal 1o settembre 2012, le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali.
  Inoltre la norma stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le richiamate aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.
  La lettera b) modifica il comma 1-quater dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo che i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale (previsti dal già citato disegno di legge C. 4566, recante delega al Governo per la riforma Pag. 43fiscale e assistenziale, attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali) siano effettivamente entrati in vigore (e non solo adottati) alla data del 30 settembre 2012.
  La lettera modifica inoltre gli effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, derivanti dal predetto articolo 40, che vengono rideterminati in 13,1 miliardi di euro per l'anno 2013 ed in 16,4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
  L'articolo 19, ai commi da 1 a 3, interviene sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo un'imposizione su base proporzionale pari allo 0,1 per cento per il 2012 e allo 0,15 per cento dal 2013 e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l'imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito.
  Al riguardo ricorda che il comma 7 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha incrementato l'ammontare dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari.
  Innanzitutto la lettera a) del comma 7 ha modificato il comma 2-bis del citato articolo 13, in modo da espungere le comunicazioni relative ai depositi di titoli dal novero dei documenti sottoposti a imposta di bollo nella misura fissa di 22,80 euro per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale (ossia 11,40 euro con periodicità semestrale, 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile).
  La lettera b) del citato comma 7 ha quindi inserito il comma 2-ter nell'articolo 13, al fine di prevedere che le comunicazioni relative ai depositi di titoli sono sottoposte a imposta di bollo secondo le seguenti modalità:
   per le comunicazioni concernenti i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro, dal 2011 l'imposta ammonta, per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale, a 34,20 euro (ossia 17,1 euro con periodicità semestrale, 8,55 euro con periodicità trimestrale e 2,85 euro con periodicità mensile);
   per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla predetta soglia di 50.000 euro, le norme dispongono un graduale aumento dell'imposta nel tempo, variabile secondo l'entità dei depositi.

  Ai sensi della nuova formulazione del comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa prevista dal comma 1 dell'articolo 19 le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, sono assoggettate ad una imposta proporzionale pari allo 0,1 per cento annuo per il 2012 e 0,15 per cento a decorrere dal 2013.
  Il comma 2 modifica invece la nota 3-ter del già citato articolo 13: in dettaglio, la lettera a) chiarisce che, qualora le comunicazioni siano inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato, mentre la lettera b) stabilisce gli importi minimi e massimi dell'imposta rispettivamente in 34,20 e in 1.200 euro.
  Il comma 3 specifica che la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 a titolo di acconto è ridotta al 50 per cento.
  I commi da 4 a 10 prevedono invece l'applicazione di un'imposta dell'1,5 per cento sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 (cosiddetto «scudo fiscale»).
  In dettaglio, il comma 4 assoggetta le predette attività a un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento. Ai sensi del comma 9 l'imposta è dovuta anche per le attività attualmente dismesse o che sono state prelevate (in tutto o in parte) dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione. Pag. 44
  Il comma 5 prevede che il versamento avvenga per il tramite degli intermediari finanziari, che provvederanno a trattenere l'imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero riceveranno la provvista necessaria dal contribuente. Sono previste due rate di pari importo, di cui la prima da versarsi entro il 16 febbraio 2012 e la seconda entro il 16 febbraio 2013.
  Ai sensi del comma 6, gli intermediari finanziari segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta a causa dell'intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista. Nei confronti dei contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo.
  I commi 7 e 8 disciplinano i profili sanzionatori, stabilendo che per l'omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato, mentre per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  Il comma 10 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate le relative disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 9.
  L'articolo 20 estende anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di «affrancare» fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.
  Al riguardo rammenta che l'articolo 15, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha introdotto, per le imprese coinvolte del coinvolte in operazioni straordinarie, la facoltà di «affrancare» fiscalmente i maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali, limitatamente alle voci relative all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva in misura pari al 16 per cento e con un riconoscimento fiscale dei maggiori valori che decorre dal periodo d'imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva.
  In seguito l'articolo 23, commi 12 e seguenti, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha esteso tale facoltà di affrancamento ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.
  Il comma 1 dell'articolo 20 amplia l'operatività temporale di tale disciplina la quale era finora limitata alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e a quelle effettuate nei periodi di imposta precedenti. A tal fine si stabilisce che il versamento dell'imposta sostitutiva del 16 per cento, richiesto per ottenere il predetto affrancamento, sia effettuato in tre rate di pari importo, da versare:
   a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
   b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

  Per quanto concerne invece gli effetti del riallineamento effettuato ai sensi del comma 1, il comma 2 precisa che questi decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
  Il comma 3 dispone l'applicazione, ove compatibili, delle modalità attuative già previste dai commi da 12 a 14 del citato articolo 23 del decreto-legge n. 98, già disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.
  L'articolo 27, comma 1, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 33-bis nel Pag. 45decreto-legge n. 98 del 2011, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. Qualora si costituiscano delle società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l'Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.
  Il nuovo articolo 33-bis, inoltre, modifica i primi due commi dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo al «Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari» con il quale le Regioni, gli enti locali e, a seguito della modifica introdotta, anche gli enti a totale partecipazione degli stessi, individuano gli immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Con tale modifica l'approvazione del Piano da parte del consiglio comunale non costituisce più automaticamente una variante allo strumento urbanistico generale: l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio è disciplinata dalle Regioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma.
  Il nuovo articolo 33-bis prevede l'istituzione di strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici. La costituzione, ad iniziativa dell'Agenzia del demanio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari ha lo scopo di valorizzare, trasformare, gestire e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali.
  Il comma 2 dell'articolo 33-bis dispone che l'avvio della verifica di fattibilità delle iniziative sopra menzionate è promosso dall'Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 351 del 2001 (introdotto dal decreto-legge), ai sensi del quale l'Agenzia e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali possono individuare le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma.
  Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. In caso di mancata espressione entro il termine, la proposta deve essere considerata inattuabile.
  Nel caso in cui vengano istituite delle società l'Agenzia del demanio vi aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti e, per lo svolgimento delle attività relative all'attuazione del presente articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento di tali attività deve avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria.
  I rapporti tra l'Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, Pag. 46prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.
  I nuovi primo e secondo comma dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, inseriti dal comma 7 del nuovo articolo 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011, sembrano porre rimedio alla pronuncia di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale in materia, prevedendo in particolare che nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
  Inoltre, fermo restando che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele ambientali e paesaggistiche, si prevede che il piano sia trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione.
  Il comma 2, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 3-ter nel decreto-legge n. 351 del 2001, nell'ambito di un complessivo processo di valorizzazione degli immobili pubblici, disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione previste dal federalismo demaniale.
  I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono concepiti come strumenti volti a promuovere un processo di valorizzazione unico degli immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica, fungendo anche da elemento di stimolo e di attrazione di investimenti.
  Il compito di promuovere l'iniziativa per la formazione del programma in esame è attribuito di norma al Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati, attraverso lo strumento degli accordi fra amministrazioni, disciplinato dall'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Tuttavia, qualora i programmi coinvolgano un livello di governo diverso (solo alcuni enti territoriali ovvero amministrazioni centrali) il potere d'impulso può essere esercitato dall'ente interessato ovvero dall'Agenzia del demanio.
  Dal punto di vista dei principi applicabili, la norma ispira l'attività degli enti territoriali e dello Stato ai principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione e al rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché di leale collaborazione tra le istituzioni.
  Per attuare tali piani l'Agenzia del demanio e le strutture tecniche degli enti territoriali coinvolti possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti e le risorse che saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, potendo costituire una struttura unica di attuazione del programma anche nelle forme (società, consorzi o fondi immobiliari) disciplinate dall'articolo 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, Pag. 47ovvero l'organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma, nell'ambito del quale può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5 e il 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi è definita nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessità dell'intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento. I suddetti importi sono versati all'ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati. Sono, infine, previste norme volte a garantire la conclusione in tempi certi dell'accordo di programma.
  Per la realizzazione dei programmi unitari di valorizzazione territoriale è possibile avvalersi di quanto previsto dagli articoli 33 (società di gestione del risparmio) e 33-bis (società, consorzi o fondi immobiliari) del decreto-legge n. 98 del 2011 e delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  Il comma 9 del nuovo articolo 3-ter dispone che il Presidente della giunta regionale, le province e i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine di supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, procedendo alla identificazione degli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria ed attuativa del programma stesso.
  Il comma 10 prevede che gli organi periferici dello Stato preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo di programma volto alla definizione e all'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici.
  Qualora l'espressione sul predetto accordo non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma , il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sé la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del Codice dei beni culturali, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. La norma riserva analoga facoltà al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
  In relazione alla valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della Difesa, il comma 12 dell'articolo 3-ter introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata dal comma 2 in relazione Pag. 48alla valorizzazione degli immobili pubblici, mentre il comma 13 dell'articolo 3-ter prevede la possibilità di far ricorso all'istituto della concessione di valorizzazione al fine di procedere alle attività di conservazione, recupero e riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità della difesa. Per quanto riguarda, poi, gli adempimenti che gravano sul titolare della concessione, la disposizione in esame prevede espressamente l'obbligo di ripristinare l'originario stato dei luoghi al termine della concessione o della locazione, ove richiesto. La disposizione riconosce poi al Comune, in aggiunta a quanto percepito in virtù della concessione, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo alla concessione.
  Il comma 3 dell'articolo 27 novella l'articolo 7 della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), che ha introdotto disposizioni volte alla dismissioni di terreni agricoli dello Stato o di enti pubblici nazionali, attribuendo ai giovani un diritto di prelazione nel processo di alienazione.
  In particolare, la modifica apportata al comma 1 ed al comma 4 rendono omogenea la definizione dell'oggetto dell'alienazione che viene individuato nei terreni a vocazione agricola e agricoli, siano essi statali o degli enti territoriali;
  La modifica apportata al comma 2 chiarisce che la devoluzione allo Stato di una quota della eventuale rivalutazione dei terreni alienati va applicata alle sole dismissioni operate in base allo stesso articolo 7;
  Il capoverso aggiunto al comma 1 stabilisce che il prezzo dei terreni da alienare, che determina il ricorso alla procedura dell'asta pubblica e della trattativa privata, va determinato sulla base di valori di agricoli medi.
  Il comma 4, modificando la normativa in materia di locazioni passive di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, sostituisce le lettere c) e d) dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, prevedendo che la stipula dei contratti di locazione sia effettuata dalle singole amministrazioni, previo nulla osta dell'Agenzia del demanio, la quale pertanto non riveste più la funzione di «conduttore unico». Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità ed onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione.
  Si stabilisce inoltre la nullità di ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Si prevede altresì che le amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione trasmettendone copia, con gli estremi della registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
  Le modifiche apportate dal comma 4 sopprimono infine il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato.
  Il comma 5, modificando la normativa in materia di manutenzione degli immobili pubblici, posticipa al 1o gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, e gli altri adempimenti in materia.
  Si prevede, inoltre, che gli interventi manutentivi curati dalle singole amministrazioni siano comunicati all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria allorché siano ricompresi nel piano generale degli interventi.
  La norma attribuisce altresì dell'Agenzia del demanio al 1o gennaio 2013, la facoltà di dotarsi proprie professionalità e di strutture interne dedicate al fine di Pag. 49verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendo i relativi oneri con le risorse previste dalla norma nella misura massima dello 0,5 per cento. In alternativa l'Agenzia può avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può selezionare società specializzate ed indipendenti.
  Il comma 6 prevede il diretto coinvolgimento dei comuni nella gestione di alloggi costruiti a favore di chi occupava originariamente abitazioni malsane. In particolare la norma abroga una disposizione di interpretazione autentica, rendendo conseguentemente applicabile a queste abitazioni la norma che prevede che gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati.
  Il comma 7 abroga alcune disposizioni relative a Roma Capitale che devono intendersi ormai superate per effetto dell'entrata in vigore di leggi ordinarie di epoca successiva volte ad innovare la disciplina relativa alla razionalizzazione degli spazi allocativi utilizzati dalle Amministrazioni sia a titolo di locazioni passive che di usi governativi.
  Il comma 8 modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale relativo ai beni culturali, eliminando alcuni vincoli temporali che non apparivano chiari, superando la prescrizione secondo cui la possibilità di devoluzione agli enti territoriali di beni immobili statali appartenenti al patrimonio culturale indicati in specifici accordi di valorizzazione è applicabile una sola volta.
  Al fine di risolvere i problemi legati all'eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari, il comma 9 consente al Ministero della Giustizia di individuare propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti pubblici e privati in favore dei quali possono essere dismessi gli immobili non devono essere inclusi nella lista delle amministrazioni pubbliche redatta dall'ISTAT.
  Ai sensi del comma 10 il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, individua i comuni nel cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare. Il comma 1 prevede che il Ministero affidi a società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di contraente generale il compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie privilegiando le proposte conformi alla disciplina urbanistico – edilizia vigente. In base al comma 12 il contraente generale può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
  Il comma 13 disciplina le procedure in base alle quali il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione.
  Il comma 14 pone a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società.
  Ai sensi del comma 15, in caso di immobili di nuova realizzazione, i soggetti Pag. 50pubblici e privati devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione.
  In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi e gli accordi di programma sono conclusi rispettivamente entro il termine di quindici giorni e di trenta giorni dal loro avvio. In base al comma 16, ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
  Il comma 17 fa salvo quanto previsto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.
  L'articolo 39 interviene sulla disciplina di Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.
  In tale contesto segnala come il decreto-legge, all'articolo 3, comma 4, provveda ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
  Il comma 1 dispone che la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del citato Fondo di garanzia fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria.
  Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal MiSE, d'intesa con il MEF, sono regolate la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia e la misura della copertura massima delle perdite, in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche.
  Ai sensi del comma 2, sempre con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d'intesa con il MEF, può essere definita, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio.
  Il comma 3 eleva a 2,5 milioni di euro l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo, per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d'intesa con il MEF. Una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa.
  Secondo il comma 4, la garanzia del Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d'intesa con il MEF, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
  Ai sensi del comma 5, con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d'intesa con il MEF, può essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo.
  Il comma 6 prevede inoltre che, sempre con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d'intesa con il MEF, sono definite le modalità e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi Pag. 51e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.
  Il comma 7 reca disposizioni relative alla patrimonializzazione dei Confidi. In particolare la norma, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, consente alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni e agli enti pubblici e privati l'ingresso nel capitale sociale dei confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi. Tale ingresso, tuttavia, deve essere minoritario: le piccole e medie imprese socie devono disporre di almeno la metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea; inoltre la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica deve essere riservata all'assemblea.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che i rappresentanti del Governo si riservano di intervenire in sede di replica.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) nel ringraziare i sottosegretari Polillo e Ceriani per la presenza ai lavori delle Commissioni riunite, della cui competenza tecnica non dubita, rileva come sarebbe stata opportuna anche la presenza di un ministro per poter avere una interlocuzione idonea a fornire risposte più adeguate alle questioni che saranno poste nel corso dell'esame in Commissione. Con riferimento alla manovra in esame delle Commissioni riunite, osserva che essa si presenta priva di fantasia e connotata da un impianto ragionieristico, evidenziando come vi siano ragioni di preoccupazione se il meglio del mondo accademico italiano abbia prodotto un simile risultato. Sottolinea in proposito come per introdurre misure come l'aumento dell'Iva sarebbe stato sufficiente anche un ragioniere del più piccolo comune italiano. Evidenzia inoltre come vi siano ulteriori disposizioni non condivise dal suo gruppo come il blocco dell'indicizzazione per le pensioni oltre il doppio del trattamento minimo e ritiene in proposito necessaria l'introduzione di correttivi nel segno di una maggiore equità sociale. Ritiene inoltre che occorre approfondire l'impatto della riforma previdenziale che penalizza tutti i lavoratori in particolare le donne che svolgono una funzione fondamentale anche al di fuori del mondo del lavoro. Ravvisa inoltre ulteriori criticità in ordine alla reintroduzione dell'imposizione fiscale sulla prima casa, sottolineando in proposito l'esigenza di una riflessione volta a garantire una maggiore equità, possibilmente escludendo la prima casa dall'imposizione immobiliare o quanto meno limitando l'impatto in ragione del reddito o della composizione del nucleo familiare. In generale ritiene che misure di inasprimento dell'imposizione fiscale sui patrimoni immobiliari possano produrre effetti negativi più consistenti degli attesi effetti positivi sulla finanza pubblica. Sottolinea in proposito come un aumento di tale tassazione finirà per danneggiare il risparmio degli italiani largamente allocato nel settore immobiliare, a causa di una inevitabile svalutazione dei prezzi degli immobili, e le stesse banche, che saranno costrette, a causa della svalutazione delle garanzie reali, a maggiori accantonamenti a detrimento della quantità di denaro in circolazione. Osserva inoltre come tali scelte potranno influire negativamente anche sulla capacità attrattiva degli investimenti immobiliari in Italia rispetto ai capitali stranieri. Con particolare riferimento alle imposte sui terreni agricoli sottolinea l'opportunità di prevedere dei correttivi o delle misure di compensazione in considerazione del fatto che tali terreni rappresentano il cuore delle imprese agricole. Rappresenta quindi la necessità di abrogare la disposizione di cui all'articolo 24, comma 24, che impone alle casse professionali l'obbligo di adottare entro il 31 marzo 2012 misure volte ad assicurare equilibrio tra entrate contributive e spesa per le prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. In proposito, rileva come sia irrealistico il termine fissato dalla norma richiamata e chiede al Governo di esplicitare le ragioni Pag. 52di una tale disposizione ed in particolare se essa sottenda alla volontà di commissariare, ovvero accorpare le diverse casse, ovvero assorbirle nell'INPS. Con riferimento all'articolo 33, che anticipa al 13 agosto 2012 il termine per la emanazione del regolamento per il riordino degli ordinamenti professionali, rileva come la norma non tenga conto della possibilità che, malgrado un ordine professionale abbia ottemperato alle attività di propria competenza nel procedimento di riordino, vi sia un ritardo da parte dell'amministrazione. Ritiene inoltre devastanti sul settore della nautica da riporto le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, che prevedono una significativa tassa annuale di stazionamento. Sottolinea in proposito come, oltre all'effetti di deprimere in un momento di crisi economica generale il settore strategico della cantieristica, tali disposizioni avranno anche la conseguenza di danneggiare i porti italiani in favore di quelli degli Stati confinanti. Ritiene quindi necessario rivedere tale disposizione o quanto meno individuare misure che controbilancino gli effetti depressivi della medesima. Con riferimento alle misure relative alla lotta all'evasione esprime le proprie perplessità in ordine alla riduzione della soglia per l'utilizzo del denaro contante mentre ritiene che sarebbe stato preferibile un intervento più deciso sul contrasto di interessi, da sempre bloccato dai burocrati del Ministero dell'Economia e delle finanze. Sottolinea inoltre come tale previsione consisterà, di fatto, come confermato dallo stesso Presidente del Consiglio, in un regalo alle banche. Ricorda che in molti Paesi europei il limite all'utilizzo del contante è significativamente più alto, ma il livello di evasione fiscale è comunque notevolmente più basso rispetto a quello italiano. Chiede quindi al Governo se è convinto che questa sia la strada giusta da seguire per ridurre l'evasione fiscale. Evidenzia inoltre come la caratteristica dell'economia italiana sia il livello significativo di risparmio delle famiglie, mentre in altri Paesi europei, dove l'utilizzo del contante è molto meno diffuso, tale livello è sensibilmente più basso. Chiede quindi di valutare se vi sia una connessione tra il maggiore utilizzo della moneta elettronica e il minore livello di risparmio. In tal caso fa presente come tali disposizioni avrebbero anche l'effetto di assottigliare ulteriormente il risparmio delle famiglie. Sottolinea quindi come l'impegno a convocare un tavolo di concertazione con le banche al fine di ridurre i costi dell'utilizzo della moneta elettronica, avrebbe dovuto precedere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e non seguirla come previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto in esame. Infine con riferimento alle liberalizzazioni per la vendita dei farmaci, preannuncia che chiederà ai rappresentanti dell'Agenzia italiana per il farmaco, che le Commissioni audiranno nella giornata del 9 dicembre, se anche negli altri Paesi europei vigono analoghe disposizioni per la vendita dei farmaci di fascia C e, se così non fosse, di spiegare le ragioni per le quali sono state effettuate scelte diverse e quali siano i pericoli per la salute dei cittadini connessi ad una vendita al di fuori di un contesto specializzato di tali presidi farmaceutici. Ritiene quindi vergognosa la lettera del segretario del partito democratico in risposta ai ringraziamenti delle associazioni rappresentative delle parafarmacie che, se fosse stata scritta dal segretario del suo partito, avrebbe suscitato un enorme clamore mediatico e probabilmente anche l'apertura di qualche inchiesta giudiziaria per voto di scambio. Preannuncia quindi la presentazione di proposte emendative sulle questioni richiamate nel suo intervento al fine di migliorare il testo del provvedimento.

  Cesare MARINI (PD), pur dichiarando di comprendere come i margini di intervento disponibili per il Parlamento siano assai ristretti e difficilmente sarà possibile riprodurre modifiche significative al decreto-legge, ritiene opportuno segnalare alcuni elementi problematici del provvedimento, al fine di sollecitare una riflessione che possa tradursi eventualmente, anche in futuri interventi correttivi. In primo luogo, dichiara di non condividere la formulazione delle disposizioni relative Pag. 53all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, osservando in primo luogo come la tassazione sui rifiuti dovrebbe essere mantenuta separata rispetto a quella finalizzata al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Per quanto attiene, specificamente, alla tassazione finalizzata alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani, ritiene che debbano essere valutati con attenzione i presupposti per l'esazione della tariffa, tenendo conto del numero di abitanti nelle abitazioni. Quanto alla disciplina prevista dall'articolo 14 del decreto-legge, osserva come essa si ponga in una linea di continuità con la legislazione adottata negli ultimi anni, che, a fronte di una proclamazione di principi federalistici, ha determinato una progressiva limitazione dell'autonomia riconosciuta agli enti territoriali. A tale riguardo, pur comprendendo che in una congiuntura economica negativa è giusto richiedere un significativo contributo finanziario anche agli enti territoriali, ritiene che sarebbe stato opportuno riconoscere a tali enti una più ampia autonomia in ordine all'individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi finanziari richiesti. A titolo di esempio, segnala le difficoltà applicative delle restrizioni imposte agli enti locali in materia di nuove assunzioni, osservando come la contemporanea applicazione del divieto di nuove assunzioni e del divieto di avanzamenti di carriera all'interno degli enti abbia di fatto costretto molti piccoli comuni a non coprire posizioni organiche connesse alla prestazione di servizi fondamentali ed irrinunciabili. Alla luce di tali considerazioni, ritiene pertanto che si dovrebbe riconoscere maggiore autonomia agli enti locali in ordine alla gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, segnalando, a tale riguardo, come la previsione di un regolamento che stabilisca i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa rischi di comprimere eccessivamente l'autonomia dei Comuni. Per quanto attiene, inoltre, alla determinazione della tariffa a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, osserva come le percentuali previste nel comma 13 dell'articolo 14 non consentano evidentemente una effettiva copertura di tali costi. Osserva, inoltre, come l'affermazione del principio secondo cui tutti i servizi offerti dagli enti locali devono trovare copertura finanziaria nelle risorse reperite attraverso la tassazione debba necessariamente confrontarsi con la presenza di vincoli legislativi assai pesanti, specialmente nel settore ambientale. Ritiene, altresì, che debba essere mantenuta la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie per i cittadini residenti in comuni che beneficino di misure premiali connesse al raggiungimento di specifici obiettivi in materia di raccolta differenziata. Sempre con riferimento al nuovo tributo sui rifiuti, ritiene che non dovrebbe tenersi conto dell'intera metratura dell'abitazione, ma eventualmente di quella effettivamente abitata, segnalando in particolare le fattispecie connesse ad immobili non completati. Osserva poi come spesso nelle regioni meridionali gli emigrati abbiano acquistato nel proprio paese di origine abitazioni di grande metratura, che non provano tuttavia la disponibilità di un tenore di vita elevato, riscontrabile invece nei residenti di abitazioni assai più piccole nei centri storici delle grandi città. Esprime, inoltre, riserve sulle disposizioni in materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Pur dichiarandosi consapevole del fatto che tale patrimonio è troppo spesso inutilizzato o scarsamente valorizzato, osserva che la sua alienazione presenta spesso problemi di carattere giuridico, segnalando, a titolo di esempio che gran parte dei terreni pubblici nelle regioni del Mezzogiorno sono gravati da usi civici, peraltro spesso non effettivamente esercitati. A tale proposito, segnala peraltro come le regioni non dispongano di strumenti per rendere effettivamente utilizzabili i terreni gravati da usi civici, ricordando come una legge della regione Calabria volta a consentirne l'utilizzo per finalità di pubblica utilità sia stata dichiarata incostituzionale. Per altro verso, ritiene che dovrebbe svolgersi una approfondita riflessione in ordine all'opportunità Pag. 54di assoggettare all'imposta municipale propria anche i fabbricati rurali, ricordando come in passato i regolamenti comunali avessero spesso escluso l'applicazione dell'Ici e della tassa sui rifiuti a tali fabbricati. In particolare, ritiene incongruo l'assoggettamento a tassazione di ricoveri di attrezzi agricoli che evidentemente non producono di per sé alcun reddito, segnalando altresì che la tassazione delle case coloniche rischia di determinare l'abbattimento di molti immobili storici attualmente disabitati o in stato di abbandono. Da ultimo, ritiene che dovrebbe riflettersi sull'opportunità di estendere le disposizioni in materia di deducibilità della quota dell'Irap dovuta al costo del lavoro, contenute nell'articolo 2 del decreto, anche al settore dell'agricoltura, nel quale il costo della manodopera è particolarmente elevato.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) preannuncia che il suo gruppo non presenterà emendamenti, ma intende comunque contribuire al miglioramento della manovra segnalando problemi e possibili soluzioni al Governo e ai relatori. Prende atto con favore del fatto che questi ultimi hanno mostrato attenzione ad alcune proposte avanzate anche dal suo gruppo, tra cui quella di elevare almeno fino al triplo della minima l'importo delle pensioni esentate dalla deindicizzazione e quella di temperare in qualche modo l'imposta sulle proprietà immobiliari onde renderla meno gravosa per le famiglie più in difficoltà. Chiarisce che, non presentando emendamenti, il suo gruppo intende dimostrare la propria fiducia e il proprio sostengo a un Governo che è stato voluto da quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché facesse esattamente quello che sta facendo: una manovra che certamente, per molti versi, non piace all'Unione di centro, come del resto non piace allo stesso presidente del Consiglio dei ministri, ma che nondimeno è necessaria affinché l'Italia possa riacquistare credibilità sui mercati e il Governo italiano possa dialogare con la necessaria autorevolezza con gli altri Paesi europei, alla ricerca di soluzioni condivise ed efficaci alla grave crisi in atto dell'area euro e dell'intera Europa. Ritiene che, nel valutare la manovra, si debba tenere conto della estrema ristrettezza dei tempi dei quali il Governo ha potuto disporre per concepirla e dell'ampiezza ed eterogeneità delle forze politiche che lo sostengono e con le quali ha quindi dovuto confrontarsi per arrivare a un testo che tenesse conto delle indicazioni di tutti. Non c’è dubbio che la manovra non piaccia. È stato detto in tutte le sedi – e anche dai soggetti fin qui auditi dalle Commissioni – che impone grandi sacrifici agli italiani. È però fuorviante sottolineare solo i sacrifici, che sono indiscutibilmente pesanti, tacendo o dimenticando che, senza la manovra, le conseguenze per l'Italia e per l'Europa sarebbero state molto più gravi per tutti. Venendo quindi al merito delle misure, sottolinea come la manovra ne contenga tante condivisibili e importanti, quali gli interventi volti ad eliminare lo squilibrio esistente tra le imprese che si finanziano con capitale proprio e quelle che ricorrono al debito e quindi a contrastare lo storico problema della scarsa capitalizzazione delle imprese italiane; le misure di sgravio fiscale per le imprese, che non favoriscono solo queste ultime – come è stato sostenuto da alcuni sindacati – ma anche i lavoratori, in quanto agevolano l'occupazione, soprattutto dei giovani; l'appostamento di risorse effettive per gli investimenti, non solo nel Mezzogiorno, ma in tutte le regioni italiane; la messa a regime delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di efficientamento energetico; la correlazione delle detrazioni fiscali alla situazione economica delle famiglie attestata mediante l'ISEE; il «disinnesco» del meccanismo di taglio lineare indiscriminato delle detrazioni fiscali per le famiglie e le imprese previsto dal precedente Governo, che avrebbe gravato soprattutto sulle famiglie, provocando effetti recessivi tali da inasprire la crisi già in atto; le misure per la stabilità del sistema creditizio, che sono forse più importanti dello stesso Fondo di garanzia, dal momento che oggi le banche non erogano crediti non soltanto per difetto di garanzie Pag. 55reali nei richiedenti, ma anche per le difficoltà di approvvigionarsi di liquidità e di rispettare i parametri patrimoniali imposti dall'Unione europea. Quanto all'evasione fiscale, si poteva fare sicuramente di più, ma va ascritto a merito del Governo di non aver contabilizzato in entrata, come faceva il precedente Esecutivo, il gettito presunto atteso dalla lotta all'evasione: è un importante segno di serietà. Rimarca poi che la manovra in discussione non esaurisce il compito del Governo, che, superata la fase di emergenza, intende presentare provvedimenti per il rilancio dell'economia e per la realizzazione di riforme necessarie e importanti in diversi settori. In conclusione, auspica che i relatori e il Governo tengano conto dei suggerimenti del suo gruppo, soprattutto in relazione alla soglia minima delle pensioni deindicizzate e alla rimodulazione dell'IMU per tenere conto delle famiglie disagiate, e che in Parlamento si possano creare le condizioni per una nuova solidarietà nazionale, anche per non offrire argomenti a quanti in Europa recalcitrano a soluzioni comuni e non mostrano uno spirito di solidarietà europea.

  Maino MARCHI (PD) desidera innanzitutto esprimere una prima valutazione sul fatto che la manovra è accompagnata da un contemporaneo aggiornamento delle previsioni contenute nel documento di economia e finanza, che rende chiari gli obiettivi macroeconomici. Osserva infatti che in precedenza vi era prima la manovra e quindi, successivamente, l'aggiornamento delle previsioni del documento di economia e finanza, che registrava quanto già avvenuto, rendendo inutile la discussione sulla nota di aggiornamento stessa o sullo stesso documento di economia e finanza in sede di prima presentazione. Giudica pertanto apprezzabile tale novità e confida che essa non rimanga circoscritta, ma caratterizzi d'ora in avanti anche altri provvedimenti, essendo importante avere sempre ben presente il più generale quadro complessivo. Osserva quindi che la presente manovra ha un impatto durissimo, della quale tutti sono ben consapevoli, ma ritiene anche che ciascuno, nel valutarla, dovrebbe tenere ben presente la situazione di fronte alla quale si è trovato il Governo: il Paese, senza manovra, è a rischio fallimento. Ritiene infatti che sulla manovra si possano fare diverse considerazioni – può avere anche contenuti recessivi – ma senza di essa il Paese non si troverebbe in una condizione normale, a causa delle note vicende legate allo spread e alla crescente spesa per gli interessi sul debito pubblico. Osserva inoltre che l'Italia è il paese europeo, con l'eccezione della Grecia, con la più bassa crescita non solo dell'ultimo periodo, ma degli ultimi dieci anni, registrando praticamente una crescita zero. Inoltre, alla caduta del prodotto interno lordo italiano, nel biennio 2008-2009, di sei punti percentuali, è seguita una fase di ripresa durante la quale il PIL dell'Italia è cresciuto della metà rispetto agli altri paesi europei, ad esclusione della Grecia, con previsioni di recessione nel 2012. Del resto, non sono state nemmeno impostate innovative politiche industriali, quella energetica, legata sostanzialmente al nucleare ha avuto l'esito noto, ritenendo inutili le politiche industriali, mentre determinati interventi sono necessari per sostenere la competizione internazionale che si configura sempre più come competizione tra sistemi.
  Contesta quindi l'affermazione secondo la quale l'alto rapporto tra debito e prodotto interno lordo sarebbe eredità di tutti i governi passati, poiché negli ultimi quindici anni, con i governi di centrosinistra, tale rapporto è calato, mentre è cresciuto con quelli di centrodestra, ed è destinato a crescere ulteriormente per la maggior spesa per interessi del debito pubblico derivante dall'innalzamento dello spread e dal previsto peggiore andamento dell'economia. Tale andamento verrebbe contrastato dalla manovra corrente e, in successione temporale, con la delega fiscale. A questo riguardo, ritiene in ogni caso non proponibile il ricorso a tagli delle misure a favore dei disabili, degli assegni di accompagnamento, delle pensioni di reversibilità o delle diverse agevolazioni per Pag. 56l'IRPEF relative ai carichi familiari. Per quanto riguarda le misure contemplate nel provvedimento, osserva che gli investimenti per le attività ordinarie delle regioni e dei comuni, come quelle riguardanti il trasporto pubblico locale saranno necessarie diverse manovre, non essendo sufficienti quelle attuali.
  Ricorda quindi che la manovra si cala in un contesto di elevata evasione fiscale, il cui andamento ha subito variazioni nel corso del tempo, anche in relazione ai provvedimenti che sono stati presi dai diversi Governi, e della forte penetrazione delle mafie e della corruzione, il cui costo per la collettività è valutato tra i 60 e i 70 miliardi di euro all'anno. Altre misure del Governo, come quello riguardante l'età pensionistica, seguono quelle già adottate nella manovra estiva, che aveva innalzato il limite a 41 anni per i dipendenti e a 41 anni e sei mesi per i lavoratori autonomi. Segnala inoltre che la manovra lorda è superiore alle esigenze dettate dal rigore, dal risanamento dei conti e dal pareggio del bilancio e per la prima volta in questa legislatura libera notevoli risorse per la crescita, destinate a misure per detrazioni, deduzioni e fondi per l'occupazione giovanile e di garanzia per le piccole e medie imprese, vittime, soprattutto nel nord, dell'usura nonché a misure per favore l'utilizzo dei fondi europei. Dopo aver sottolineato la ripresa del cammino delle liberalizzazioni, Osserva che il Governo ha provveduto a coprire il fondo per il trasporto pubblico locale per il triennio e ha introdotto misure per contrastare l'evasione fiscale, che ritiene potrebbero essere ulteriormente intensificate. Con riferimento alle affermazioni del deputato Marinello in tale materia, ricorda che l'Italia è il paese europeo con il più alto tasso di evasione fiscale e di lavoro nero, di cui è indice il maggiore uso del contante rispetto agli altri paesi europei. Altre misure fiscali contenute nel provvedimento, invero, accompagnano poi le piccole imprese in un percorso fiscale più trasparente. Rileva quindi che il decreto-legge contiene anche misure che incidono sul sistema istituzionale, come le province, seppure da valutare con molto equilibrio. Ricorda ancora, tra le altre misure contenute, la nuova imposta IMU, con franchigia sugli immobili di minor valore, e la tassazione dei capitali scudati e degli strumenti finanziari e la copertura della delega assistenziale e previdenziale. Segnala infine che, seppure abbia notevole impatto sociale, la manovra evita la catastrofe economica che avrebbe conseguenze molto più pesanti proprio sui soggetti più deboli. Ritiene peraltro sia possibile agire anche in altre direzioni, aumentando ancora di più la tassazione dei capitali scudati o acquisendo risorse dalla vendita delle frequenze radiotelevisive, per ridistribuirle proprio sui soggetti deboli, diminuendo l'impatto sulle pensioni. Ricorda infatti che il blocco delle indicizzazioni è fissato ad un livello che colpisce pensioni ancora troppo basse e ritiene pertanto che occorra intervenire per ridurre questo impatto. Rileva inoltre che sono stati colpiti i lavoratori che hanno iniziato a lavorare precocemente e che la franchigia di 200 euro dell'IMU potrebbe essere elevata.
  Ritiene in definitiva che la manovra non sia iniqua, ma che non sia sufficientemente equa e che gli elementi di equità possano essere accresciuti, modificando gli aspetti illustrati. Sul versante internazionale, poi, ritiene che il Governo possa intervenire in sede europea per accelerare tutti i processi che portano ad una integrazione vera delle politiche economiche e fiscali. Pertanto l'Europa non può pensare di rimane una mera somma di Stati, ma è necessario un salto di qualità rispetto alla moneta unica, nella direzione di una integrazione delle politiche a livello europeo, anche con cessione di sovranità. In tal modo si potrà rispondere alla sfida della competizione globale nella quale l'Europa rimanga soggetto protagonista, resistendo agli attacchi mirati del mercato e evitando le situazioni che mettano in dubbio l'esistenza dell'euro.

Pag. 57

  Marco CAUSI (PD) osserva preliminarmente che, mentre sembra in corso una sorta di confronto tra Italia Germania, occorrerebbe maggiore consapevolezza del fatto che il miglioramento o il peggioramento della situazione economica, per la selezione competitiva a cui sono sottoposte le economie di tali paesi, non potrà che essere dello stesso segno, positivo o negativo, per entrambi i paesi.
  Ritiene quindi necessario contestare l'affermazione secondo la quale la manovra si sarebbe concentrata principalmente, se non esclusivamente, sul versante delle entrate, poiché essa non tiene conto della circostanza che la manovra era tenuta anche a dare credibilità a quanto contenuto nella manovra estiva. Ritiene inoltre di respingere le critiche mosse con riferimento al carattere ragionieristico della manovra, che giudica invece coerente poiché introduce riforme strutturali, come quella del sistema fiscale, pur nella consapevolezza della necessità di una riforma complessiva del sistema.
  Pur riconoscendo l'estrema durezza degli aggravi d'imposizione in materia di IVA e di accise disposti dal decreto, ritiene che essi debbano essere considerati inevitabili, nell'attuale situazione finanziaria del Paese.
  A tale riguardo rileva, peraltro, come l'imposizione sui consumi in Italia sia nettamente inferiore al prelievo medio della maggior parte del Paesi europei; inoltre l'incremento dell'IVA consente di modificare la formulazione della clausola di salvaguardia prevista dal precedente Governo che, attraverso il taglio generalizzato dei regimi fiscali di esenzione, avrebbe determinato conseguenze inaccettabili soprattutto a carico dei redditi medio-bassi, nonché riduzioni insostenibili delle risorse per il sistema assistenziale. Resta comunque impregiudicata la possibilità di rivedere selettivamente il sistema delle cosiddette tax expenditures, proseguendo il lavoro di revisione delle forme di erosione fiscale già avviato dal gruppo di lavoro presieduto dall'attuale Sottosegretario Ceriani, separando e riscrivendo, a tal fine, la delega fiscale ed assistenziale presentata dal precedente Governo.
  In tale contesto considera positivamente le previsioni dell'articolo 5 relative alla revisione dell'ISEE, che consentirà di realizzare risparmi che sono finalizzati al finanziamento del Fondo per le politiche sociali.
  Sotto un altro profilo ritiene inoltre necessario proseguire nel processo di revisione delle spese, attraverso la definizione di costi e fabbisogni standard, nonché mediante l'implementazione dei meccanismi di spending review.
  Considera quindi positivamente le previsioni volte ad introdurre un'imposizione aggiuntiva sui capitali per i quali ci si era avvalsi delle possibilità di regolarizzazione del rimpatrio, ritenendo, a tale proposito, che ci si possa spingere ulteriormente in tale direzione, ricordando che la Francia aveva disposto, ai fini della regolarizzazione, l'applicazione delle aliquote ordinarie senza alcuna forma di anonimato e che la Germania, in occasione di un recente accordo con la Svizzera, ha previsto a sua volta di applicare le aliquote di tassazione ordinaria sui capitali esportati irregolarmente all'estero. In tale ambito ritiene che un ulteriore incremento dell'aliquota potrebbe comportare maggior gettito stimabile fino a 8 miliardi di euro, cui potrebbero essere aggiunti i proventi derivanti dalla riapertura dell'asta per l'assegnazione delle frequenze, che considera auspicabile.
  Valuta favorevolmente le dichiarazioni del Governo relative all'esclusione di ogni possibile ricorso a condoni, ritenendo che la problematica concernente i rapporti con la Svizzera rispetto ai capitali esportati in tale Paese non debba essere affrontata, come ha fatto erroneamente la Germania, attraverso accordi bilaterali, ma mediante un approccio complessivo a livello europeo.
  Esprime una valutazione positiva sulle norme in materia di ACE di cui all'articolo 1, che ricalcano, in larga misura, lo strumento della dual income tax adottate Pag. 58dai Governi di centro-sinistra, nonché le misure per l'integrale deducibilità dall'IRES della quota di IRAP riconducibile ai costi di personale. Ritiene infatti che tali misure possano sostenere la competitività delle imprese italiane, gravemente colpite dalla drammatica crisi in atto.
  In linea più generale evidenzia, peraltro, come la parte principale delle misure tributarie di favore previste dal decreto-legge siano orientate a favore delle imprese: sebbene ciò sia comprensibile sul piano economico, questa scelta non risulta ancora del tutto coerente con l'obiettivo, ampiamente condiviso, di spostare l'asse del prelievo dal lavoro e dalle imprese alle cose. In tale prospettiva non ritiene condivisibile, in una prospettiva di medio periodo, l'assenza di misure di sostegno al lavoro ed alle persone, sottolineando quindi, come, dopo aver completato il salvataggio della finanza pubblica occorrerà intervenire anche su questi profili, in particolare attraverso interventi sulla prima aliquota dell'IRPEF nonché sugli assegni familiari.
  Giudica positivamente l'articolo 8, che è volto a realizzare il rafforzamento della situazione patrimoniale delle banche, rilevando come tale misura rappresenti un tassello fondamentale per assicurare un'adeguata disponibilità di credito in favore delle imprese. In tale contesto considera pertanto strumentali, superficiali e demagogiche, alcune delle considerazioni, espresse nel dibattito pubblico e nella stessa discussione del provvedimento presso le Commissioni riunite, rispetto a tale misura, che tiene opportunamente conto della eccezionalità e gravità della situazione economica, le cui prospettive dipendono strettamente dalla solidità del sistema creditizio. A tale riguardo ritiene opportuno reintrodurre quegli strumenti, già previsti da precedenti interventi legislativi, che consentano di monitorare l'effettivo trasferimento alle imprese della maggiore liquidità assicurata alle banche dai meccanismi di sostegno pubblico in loro favore.
  Valuta quindi in termini positivi le misure, contenute nel decreto, volte a spostare parte del carico tributario sui patrimoni, sottolineando come, anche in questo caso, il livello del prelievo in Italia su tale tipologia di cespiti risulti molto più bassa di quella dei Paesi OCSE, e come, in generale, la tassazione patrimoniale risulti assai meno distorsiva sul piano economico di altre forme di imposizione. A tale riguardo considera opportuna la scelta del Governo di optare per il rafforzamento dell'imposizione patrimoniale su base reale, suggerendo comunque l'opportunità di integrare, in prospettiva, tali misure, attraverso la creazione di un'anagrafe nazionale dei patrimoni.
  Nello specifico riferimento alla reintroduzione dell'imposizione sulla prima casa prevista dall'articolo 13, rileva come l'aliquota IMU prevista dal decreto-legge risulti mediamente più bassa di quella prevista in altri Paesi quali la Germania, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, e come ciò strida con il fatto che la qualità media del patrimonio immobiliare italiano sia più elevata di quella riscontrabile in tali Stati. A tale proposito rileva come tale discrasia non sia opportuna, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione dei sistemi tributari a livello europeo, che dovrebbe riguardare anche il settore della tassazione sugli immobili. Del resto evidenzia come, nonostante la rivalutazione delle rendite catastali prevista dal decreto, le rendite catastali italiane siano in generale più basse che altrove, sottolineando, con riferimento alle considerazioni svolte in merito dal deputato Marinello, come la riduzione dei valori immobiliari non sia certamente dovuta a fattori tributari, ma alle conseguenze della crisi, che risulterebbero certamente molto aggravate da un eventuale crollo del sistema dell'Euro.
  Ritiene quindi che le norme dell'articolo 13 risolvano in modo chiaro e diretto la questione, più volte sollevata dal gruppo del PD, relativa alla tassazione della prima casa, pur tenendo conto delle necessarie esigenze abitative. Pag. 59Qualora si intendesse accrescere il tasso di equità della norma si potrebbe eventualmente aumentare l'ammontare della detrazione di 200 euro attualmente prevista, nonché introducendo detrazioni differenziate per le diverse aree del Paese.
  Sempre con riferimento all'articolo 13, rileva l'ampia discrezionalità riconosciuta ai comuni in merito alla variazione dell'aliquota dell'IMU, evidenziando come l'introduzione della nuova imposta rafforzi gli strumenti tributari e l'autonomia finanziaria dei comuni, sebbene presenti alcuni elementi di criticità. In primo luogo sottolinea l'iniquità insita nel sistema delle rendite catastali, tra diverse aree del Paese, tra le differenti zone dei territori comunali e tra le tipologie degli immobili: tale iniquità rischia di essere ulteriormente enfatizzata dall'applicazione di un moltiplicatore uniforme per tutte le rendite, ritenendo quindi che occorra valutare in materia soluzioni alternative. In secondo luogo considera necessario valutare l'impatto sui rapporti finanziari tra comuni e Stato, come determinati dal decreto legislativo in materia di finanza comunale già in vigore: a tale proposito ritiene, rispetto alla compartecipazione erariale al gettito dell'IMU, la quale si spinge fine al 50 per cento, che sia necessario realizzare un riordino generale del sistema, in particolare per quanto riguarda l'effettiva funzionalità dei Fondi perequativi in favore dei comuni, che rischia di essere messa in forse in contrasto con le previsioni della legge n. 42 del 2009 e con le elementari esigenze di solidarietà nazionale.
  In tale contesto ulteriori questioni concernenti la disciplina della nuova imposta riguarda il trattamento della casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di separazione o scioglimento del matrimonio, non risulti assegnatario, nonché in merito alla definizione dei legami parentali. Per quanto riguarda, in particolare, la tematica concernente l'applicazione delle esenzioni già previste ai fini dell'ICI dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ritiene che la questione debba essere affrontata prescindendo da approcci meramente ideologici, ed attendere invece gli esiti del contenzioso comunitario in essere in materia, ricordando come le predette agevolazioni fossero state inizialmente introdotte sulla base delle caratteristiche giuridiche degli enti fruitori delle agevolazioni.
  Per quanto riguarda la nuova imposta comunale sui rifiuti e sui servizi, introdotta dall'articolo 14, rileva come tale tributo riprenda, almeno in parte, alcune ipotesi già prospettate dal precedente Governo nel quadro della riforma del sistema tributario dei comuni prevista dal federalismo fiscale: in tale quadro il Governo in carica ha scelto un modello d'imposizione analogo a quello francese, compiendo un passo avanti importante, che consentirà, tra l'altro, di risolvere la questione, derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale, concernente l'applicabilità dell'IVA all'importo dei precedenti tributi sui rifiuti (TARSU e TIA). In tale contesto chiede al Governo di monitorare gli effetti, molto delicati, della riforma sulla finanza dei comuni e sulla regolazione dei rapporti tra questi ultimi e lo Stato, eventualmente utilizzando il veicolo legislativo rappresentato dal decreto legislativo correttivo sul fisco comunale, ricordando come tale valutazione presenti notevoli elementi di difficoltà, anche in considerazione della minore conoscenza sulle basi imponibili dei tributi locali rispetto a quelle dei tributi erariali.
  In merito alle misure per il contrasto all'evasione dell'elusione fiscale, ritiene che il giudizio su tali previsioni debba essere prevalentemente positivo, considerando, casomai, opportuno compiere ulteriori passi in avanti in materia disincentivando l'utilizzo del contante ed incentivando gli strumenti di moneta elettronica, anche attraverso interventi sui costi delle operazioni bancarie.
  Ritiene quindi opportuno migliorare la disciplina degli studi di settore, nonché prevedere l'introduzione di conti bancari dedicati nei quali canalizzare le transazioni relative ad attività professionali. Pag. 60
  Per quanto riguarda invece le misure per favorire la dismissione dei beni del patrimonio pubblico, ritiene, in generale, che in materia sussista una certa confusione normativa, ad esempio per quanto riguarda la sovrapposizione tra le norme dell'articolo 27 e gli interventi legislativi adottati in proposito con precedenti provvedimenti. In tale contesto riterrebbe peraltro opportuno dare priorità alle dismissioni del patrimonio immobiliare della difesa.
  Esprime quindi rammarico per il fatto che il decreto-legge non contenga interventi in materia di fiscalità ambientale, auspicando che il Governo adotti, in una prospettiva temporale più ampia, ulteriori misure, anche attraverso lo strumento della delega per la riforma del sistema fiscale.

  Marco MARSILIO (PdL) preliminarmente esprime l'auspicio che la discussione in corso sia utile, malgrado sui quotidiani disponibili in rete si legga che sarebbe già stato trovato un accordo per modificare il testo della manovra. In particolare, nell'augurare buon lavoro al sottosegretario Ceriani, alla sua prima apparizione in tale veste, gli chiede di rappresentare al Governo gli esiti dell'odierna discussione affinché essi possano trasfondersi in apposite proposte emendative di iniziativa governativa, ovvero tradursi nell'accoglimento di emendamenti di iniziativa parlamentare. Esprime quindi preoccupazione per gli effetti inflattivi che potranno avere l'aumento della benzina e delle aliquote IVA, anche in relazione a comportamenti scorretti spesso tenuti dagli esercenti nel trasferire sui prezzi gli aumenti della pressione fiscale, ben oltre il livello dei medesimi. Ricorda che la Commissione Bilancio aveva bocciato una proposta di legge volta all'acquisto di mezzi da destinare al trasporto locale su rotaia perché sarebbe stata coperta attraverso un aumento dell'accisa sulla benzina pari ad un centesimo di euro, quindi molto meno rispetto a quanto stabilito dal decreto in esame, proprio per il rischio degli effetti inflattivi che esso avrebbe potuto produrre. Chiede al Governo di valutare l'opportunità di prevedere incentivazioni per le aziende del trasporto pubblico locale rispetto al consumo di GPL e metano, anche per ragioni di compatibilità ambientale. Ritiene altresì opportuno utilizzare quota parte delle risorse destinate alle regioni per il rinnovo del parco automezzi su gomme e su rotaia destinate al trasporto pubblico locale. Esprime, quindi, la propria contrarietà rispetto alla reintroduzione dell'imposizione fiscale sulla prima casa, sottolineando come essa non produca reddito e colpisce un bene essenziale. Riterrebbe preferibile spostare la tassazione sui consumi e sui servizi connessi alla residenza in un determinato comune. In ogni caso riterrebbe più equo diversificare l'imposizione sulla prima casa sulla base delle differenze di valore degli immobili nelle varie aree geografiche del Paese, sottolineando come, soprattutto nelle grandi città, spesso a fronte della proprietà dell'abitazione principale il titolare si sia accollato un debito ingente. Sottolinea inoltre la necessità di tener conto della effettiva capacità dei contribuenti di fare fronte a tale nuova imposta, nonché delle distorsioni che il sistema della tassazione sulle abitazioni secondarie hanno prodotto, specie nei piccoli centri, in danno dei soggetti proprietari ma non residenti e come tali non chiamati a votare per il rinnovo delle amministrazioni locali interessate. Con riferimento alla previsione della mancata rivalutazione delle pensioni aventi un importo pari ad oltre il doppio del minimo, rileva come anche la proposta di portare tale limite a 1400 euro sarebbe comunque insufficiente. Ritiene in proposito più equo chiedere un contributo alle pensioni realmente elevate e ai cosiddetti «baby pensionati». Richiama quindi le osservazioni svolte dall'onorevole Marinello con riferimento agli effetti recessivi che potrebbe avere l'introduzione della tassa di soggiorno per le imbarcazioni sul sistema portuale italiano, in favore di Paesi stranieri vicini all'Italia. In proposito ritiene che la tassazione andrebbe focalizzata sulla proprietà dell'imbarcazione, spesso in capo a società di locazione Pag. 61finanziaria o anche alle stesse banche che concedono le medesime imbarcazioni in leasing ai propri clienti. Rileva quindi la necessità di modificare il patto di stabilità interno al fine di consentire agli enti territoriali che dispongono di risorse di poterle investire, richiamando in proposito la situazione di Roma Capitale che non può far fronte all'ordinaria manutenzione delle strade proprio per i limiti imposti dal patto di stabilità. Condivide inoltre le osservazioni dell'onorevole Marinello sulla vendita dei farmaci di fascia C. Chiede, altresì, al Governo di chiarire quale sia la sua posizione in ordine alla proposta di trasferire esclusiva mente a soggetti pubblici la proprietà delle quote del capitale della Banca d'Italia. Chiede, infine, al Governo chiarimenti in ordine all'impatto atteso della disposizione di cui all'articolo 26, relativa alla prescrizione anticipata delle lire in circolazione, ricordando che la relazione tecnica non ne quantifica la portata finanziaria.

  Francesco BARBATO (IdV), osserva preliminarmente come le prime mosse del Governo Monti per far fronte alla crisi economica siano assolutamente sconcertanti e stiano deludendo le aspettative di un partito come Italia dei Valori che aveva riposto grandi speranze nella sostituzione del Governo Berlusconi con un Esecutivo investito del compito di adottare con urgenza le necessarie misure economiche e finanziarie. In questo contesto, rileva in primo luogo come il Governo stia mostrando insufficiente attenzione al problema dell'evasione fiscale, osservando come sarebbe opportuno che anche l'Italia stipulasse una convenzione analoga a quella conclusa da altri grandi Paesi dell'Unione Europea con la Svizzera, al fine di recuperare alla tassazione i grandi patrimoni italiani presenti in quel Paese. Nel segnalare come il Governo Berlusconi abbia applicato un'aliquota sul rientro dei capitali pari solo al 5 per cento dei patrimoni ammessi al beneficio, osserva come l'applicazione di aliquote analoghe a quelle praticate da altri Paesi, che oscillano tra il 19 e il 35 per cento, consentirebbe di ottenere maggiori entrate quantificabili in circa 8 miliardi di euro. Nel richiamare il contenuto dell'interrogazione a risposta immediata svolta dal suo gruppo nella seduta di ieri dell'Assemblea della Camera, fa presente che in quella sede il Ministro Giarda ha dato conto degli elementi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentando l'impossibilità di concludere una convenzione nei termini richiesti dall'Italia dei Valori. In questo modo, a suo avviso, il Governo Monti delude le attese riposte da molti cittadini e dà agli evasori un chiaro messaggio, indicando di muoversi in continuità con le politiche adottate dagli ultimi anni dal Governo Berlusconi, caratterizzate dalla previsione di condoni e di vere e proprie leggi ad delinquentiam. Fa presente poi che l'Italia dei Valori è contraria a manovre che colpiscono prevalentemente i meno abbienti e i ceti medi, sottolineando come siano necessari interventi equitativi volti a ridurre i privilegi e i regimi di favore, a partire da quelli riconosciuti in favore della Chiesa Cattolica. A suo avviso, infatti, l'attività ecclesiastica dovrebbe opportunamente limitarsi alla predicazione e al culto e non sconfinare in operazioni commerciali o a fini di lucro. Per questo motivo, ritiene che anche le attività commerciali ed alberghiere detenute da enti ecclesiastici debbano essere assoggettate alla medesima disciplina degli immobili con analoga destinazione, osservando come tale previsione potrebbe de terminare un incremento del gettito quantificabile in circa 700 milioni di euro. Nel segnalare come il Partito Democratico debba prestare particolare attenzione a non adottare a scatola chiusa le politiche di destra adottate dal Governo Monti, in piena continuità con la linea politica del Popolo delle Libertà e dell'UdC, segnala come sia necessario innanzitutto colpire i redditi più elevati, con un incremento dell'imposizione sui capitali che hanno beneficiato del cosiddetto scudo fiscale, che potrebbe portare ad entrate quantificabili in circa 5,6 miliardi di euro. Sempre con riferimento all'individuazione di fonti alternative per il finanziamento della manovra, Pag. 62segnala come anche nel corso di una recente audizione della Corte dei conti sia stato confermato come il debito accertato dei concessionari di giochi e di scommesse nei confronti dello Stato ammonti a circa 98 miliardi di euro. A questo proposito, richiamando i contenuti di una risoluzione in Commissione presentata dal suo gruppo fa presente che potrebbe ipotizzarsi una iniziativa volta alla chiusura del contenzioso tributario con il versamento immediato di una percentuale del debito accertato. L'applicazione di un'aliquota del 10 per cento consentirebbe allo Stato di introitare 9,8 miliardi di euro, ponendo così fine ad una situazione assai grave, che fino ad ora le lobby dei concessionari hanno impedito di affrontare. Osserva, peraltro, che tale versamento potrebbe consentire ai concessionari di partecipare alle procedure di evidenza pubblica previste in materia di giochi e non dovrebbe necessariamente pregiudicare il versamento della somma dovuta nella sua interezza, una volta che intervenisse la pronuncia giurisdizionale. Per quanto attiene, inoltre, all'assoggettamento della prima casa all'imposta municipale propria, osserva come in molti casi i proprietari di un'abitazione principale detengano redditi inferiori ai 25 mila euro annui e spesso stiano versando rate per l'ammortamento di mutui, trovandosi talora a dover affrontare situazioni particolarmente critiche, come la perdita del lavoro e il collocamento in cassa integrazione. Nell'osservare come in altri Paesi si stiano sperimentando strade diverse, segnala che in California è stato promosso un referendum volto a incrementare i redditi più elevati e che circa i due terzi della popolazione si sono dichiarati favorevoli a tale ipotesi, rileva, invece, come in Italia non vi sia una analoga sensibilità, richiamando i benefici degli immobili utilizzati dalle Camere, con particolare riferimento ai vicepresidenti e ai questori della Camera, che beneficiano gratuitamente di alloggi di servizio, osservando come – a fronte della forte richiesta di ridurre i privilegi – le Camere stiano realizzando solo operazioni di facciata, che finiscono per colpire dipendenti di ditte esterne, i quali rischiano di perdere il posto di lavoro. In definitiva ritiene che non sia possibile scaricare il costo della crisi sui lavoratori, osservando come il provvedimento in esame non rappresenti tanto un decreto «salva-Italia», come affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri, quanto piuttosto un decreto «salva-casta» o «salva-evasori». Ribadisce, quindi, come Italia dei Valori abbia dato precise indicazioni su come rendere più precisa la manovra, richiamando a questo proposito la proposta contenuta in una risoluzione avanzata dal suo gruppo volta ad introdurre una tassazione progressiva sui grandi patrimoni immobiliari a partire da quelli di valore superiore al valore di 1,5 milioni di euro. Nel segnalare come l'importo richiesto sarebbe comunque modesto rispetto alle disponibilità economiche dei soggetti interessati, osserva come una tale misura consentirebbe di incassare circa 16 miliardi di euro. Per altro verso, osserva come circa 11 miliardi di euro potrebbero essere reperiti attraverso una rivalutazione delle rendite catastali volta ad accertare l'effettivo valore degli immobili siti nei centri storici e nelle zone residenziali di maggiore pregio. Nel ribadire come la manovra colpisca gli stati più deboli della popolazione e si ponga in continuità con le politiche proposte negli anni passati dal Governo Berlusconi, evidenzia come manchi un intervento sulle pensioni più elevate, sottolineando come di recente due vicesegretari della Camera siano stati nominati consiglieri di Stato, contestualmente al loro pensionamento. Osserva, peraltro, come anche nella gestione della vicenda relativa a Finmeccanica il Governo non abbia tenuto un atteggiamento adeguato, in quanto una società privata non avrebbe corrisposto una liquidazione così elevata ad un dirigente come Guarguaglini, ma si sarebbero adottare precise azioni di responsabilità. Nell'osservare come le decisioni assunte non possano che alimentare i conflitti sociali esistenti, auspica una profonda revisione delle politiche del Governo Monti.

Pag. 63

  Mario BACCINI (PdL) rileva come la stampa nazionale e internazionale parli della situazione italiana in termini allarmistici: «sorvegliati speciali», «giorni del giudizio», «Italia sull'orlo del baratro», «Italia sotto pressione», «Italia catastrofe». Condivide invece l'idea di dotare il Presidente del Consiglio dei ministri di strumenti idonei affinché in Europa l'Italia possa, anziché giustificarsi, essere nelle condizioni di chiedere conto ai partner delle loro politiche. Non ci si possono d'altra parte aspettare miracoli dall'Europa. La crescita reale dell'Italia rischia di essere negativa per molto tempo. Questa volta non sarà una crisi di natura solo finanziaria, colpirà invece nel vivo il lavoro, le famiglie, il ceto medio.
  Osserva quindi che l'attuale situazione relativa al differenziale di rendimento tra i titoli di Stato non è giustificato dalla condizione reale delle economie dei diversi paesi europei, come si evince dai dati, tratti dal rapporto della Banca d'Italia sulla stabilità finanziaria del 2 novembre scorso, che introduce nel dibattito in termini sia attuali che propositivi. Il debito pubblico italiano è, sì, al 120 per cento del PIL, ma è sottoscritto per il 58 per cento da investitori privati e istituzionali italiani; e per il restante 42 per cento, pari a 800 miliardi di euro circa, potrebbe essere riacquistato, quanto a 270 miliardi, mediante la vendita dei titoli del debito pubblico di altri paesi dell'Unione europea detenuti dall'Italia, con la conseguente sottoscrizione di titoli di Stato italiani per un valore di pari ammontare; mentre quanto ai 530 miliardi restanti, potrebbe immaginarsi il loro rimborso nei tre anni successivi, utilizzando i fondi provenienti dalla vendita di parte del patrimonio dello Stato, circa 930 miliardi, previa opportuna valorizzazione dello stesso sia sul piano urbanistico che su quello organizzativo. Il patrimonio immobiliare rimanente, pari a 400 miliardi circa, unitamente alle riserve di oro della Banca d'Italia, pari a 100 miliardi circa, secondo il rapporto della Banca d'Italia sulle riserve ufficiali della Banca stessa del 2 novembre scorso, rappresenterebbe comunque uno tra i più alti patrimoni di Stato esistenti in Europa, se rapportato al ridotto debito residuo, pari, dopo l'abbattimento di 530 miliardi anzidetto, a 1370 miliardi. Rileva che, se adottata, questa strategia comporterebbe il rientro immediato del rapporto tra debito e PIL nei parametri richiesti. La ricchezza netta delle famiglie italiane, pari a 8.600 miliardi, così come la loro ricchezza finanziaria netta, pari a 2.740 miliardi, di importo equivalente a circa il 180 per cento dell'attuale debito pubblico italiano, pari a 1.900 miliardi, rappresenta un dato particolarmente elevato nel confronto internazionale. La ricchezza finanziaria netta, infatti, è 2,7 volte il reddito disponibile delle famiglie, così come negli USA, mentre la ricchezza totale rappresenta circa 8 volte il reddito disponibile, contro le 4,9 volte del dato americano, secondo fonti OCSE.
  Ribadito che la ricchezza totale delle famiglie italiane, al netto delle passività finanziarie, è di circa 8.600 miliardi, invita a considerare che il 45 per cento della ricchezza è in mano al 10 per cento della popolazione, rileva come un modesto prelievo con tetto massimo di 100 mila euro e un incasso medio di 40 mila euro a contribuente, applicato a quella sola fascia di popolazione, senza effetti per il restante 90 per cento, consentirebbe entrate per circa 100-120 miliardi. Con tale importo si potrebbe coprire la ricapitalizzazione delle banche italiane, per cui occorrono 15 miliardi circa, richiesta a fine ottobre dall'Autorità delle Banche europee per innalzare il parametro del core tier 1 oltre il 9 per cento e investire il resto nella messa in sicurezza di fiumi, argini, paesi e città o per qualunque altro tipo di investimento strutturale necessario per un pronto rilancio dell'economia. La riforma delle pensioni, i tagli alle spese burocratiche, i tagli a spese e contributi all'editoria e ai rimborsi elettorali, la lotta all'evasione completerebbero il rilancio economico con l'abbattimento del cuneo fiscale e l'introduzione degli incentivi alle imprese.Pag. 64
  Sottolinea che l'Italia, non avendo i problemi di credito tossico che contraddistinguono le banche francesi e quelle tedesche si troverebbe a seguito dell'attuazione di un terzo dei provvedimenti sopra indicati a essere il Paese di gran lunga meno attaccabile all'interno dell'Unione europea. La speculazione porterebbe quindi l'attacco finale all'unica vera responsabile della debolezza europea, ossia alla politica tedesca. Ritiene infatti che la Germania, con la sua politica europea, ostacoli da 11 anni a questa parte la realizzazione del progetto europeo. Ritiene del resto che sia la stessa Germania con la sua politica, a prolungare tale situazione per continuare a lucrare dagli altri Paesi membri il congruo differenziale di interessi
  A suo giudizio, anche la proposta di un fondo salva Stati da 1.000 miliardi sembra una «beffa», visto che in realtà nel fondo ci sono solo 250 miliardi, in quanto, secondo la Germania, la differenza dovrebbe venire dalla leva fatta su banche che a loro volta necessitano di ricapitalizzazione da parte degli Stati membri.
  Conclude osservando che la cosiddetta speculazione è partita da Grecia, Irlanda e Portogallo, ma, passando da Spagna e Italia, punta adesso al bersaglio grosso: Francia e Germania. Ritiene che la vera scelta politica ora è se lasciare sole queste nazioni a pagare il fio della loro infondata presunzione.

  Cesare DAMIANO (PD), ricordato che il presidente del Consiglio ha presentato quella in esame come una misura di rigore ed equità, osserva che, mentre il rigore certamente non manca ed è giustificato dallo stato di emergenza imposto da una situazione economica gravemente compromessa, sotto il profilo dell'equità la manovra può essere senz'altro migliorata.
  Premesso quindi che il Governo ha annunciato che, dopo questa primo tempo incentrato, per quanto riguarda il lavoro, sulla riforma delle pensioni, verrà un secondo tempo incentrato sulla riforma degli ammortizzatori sociali, rileva che, come sindacalista, è sempre stato contrario a politiche dei due tempi di questo tipo. Nell'esprimere, quindi, la propria contrarietà alla politica dei due tempi, ricorda che il secondo tempo dovrebbe essere rappresentato comunque dagli ammortizzatori sociali. In proposito osserva che essi saranno necessari anche per sopperire a talune esigenze conseguenti all'applicazione della manovra, come nel caso di lavoratori che perdendo il lavoro non potranno accedere al trattamento pensionistico. Ricordando che un serio sistema di ammortizzatori sociali ha costi particolarmente elevati, chiede al rappresentante del Governo se tale esigenza è stata debitamente messa in conto attraverso le necessarie provviste finanziarie, o se, per far fronte a tali necessità, si dovrà assistere a proposte come quelle di abrogare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ricorda che in Italia vi sono oltre 2.100.000 disoccupati e oltre 2.700.000 persone non cercano nemmeno di inserirsi nel mondo del lavoro perché sono scoraggiati. Evidenzia quindi come condividerebbe un robusto sistema di ammortizzatori sociali, con adeguate risorse, mentre in caso contrario, a suo avviso, l'attuazione complessiva della manovra sarebbe a rischio. Fa presente di aver chiesto al ministro Fornero di rivedere il passaggio della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza in cui il Governo Berlusconi aveva sottolineato come, con le riforme pensionistiche attuate tra il 2004 e il 2011, si sarebbero conseguiti risparmi pari ad 1,4 per cento annuo del prodotto interno lordo, con un effetto cumulato del 39 per cento fino al 2050. Riterrebbe giusto in proposito che venisse dato un riconoscimento ai sacrifici già richiesti ai lavoratori e che si trovasse un correttivo. Al fine di garantire una maggiore equità delle disposizioni in materia previdenziale contenute nella manovra in discussione, richiama talune osservazioni contenute nel parere reso dalla Commissione Lavoro nella seduta del 7 dicembre 201. In particolare, rappresenta l'opportunità di elevare la soglia oltre la quale non è Pag. 65concessa la rivalutazione delle pensioni ad un importo pari al triplo del minimo, segnalando tuttavia come andrebbe contemporaneamente ripensato il meccanismo applicativo che esclude per intero dalla rivalutazione le pensioni anche di pochissimo superiore a tale soglia. In proposito riterrebbe più giusta una rivalutazione limitata alla quota di pensione che non eccede la predetta soglia. Per reperire le risorse necessarie a compiere tale modifica del decreto-legge, propone di aumentare il contributo richiesto sui capitali «scudati» come suggerito nella richiamata osservazione del parere espresso nella Commissione Lavoro. Con riferimento all'aumento dell'anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione di anzianità, rileva che nella soglia dei 42 anni sia eccessivamente elevata, perché le disposizioni in questione, di fatto, riguarderebbero solo i lavoratori cosiddetti precoci che hanno iniziato a lavorare, normalmente come operai, a 15 anni. Rileva che per questi soggetti la contestuale introduzione di una penalizzazione pari al 2 per cento per ogni anno mancante rispetto all'età dei 62 anni appare veramente eccessiva. In proposito chiede al Governo di valutare una revisione di tali disposizioni, che avrebbero tra l'altro un impatto finanziario non elevatissimo. Con riferimento ai nuovi requisiti anagrafici previsti per l'accesso alla pensione di anzianità osserva che si è, di fatto, introdotto uno scalone di 6 anni, senza considerare ipotesi come quelle dei lavoratori che hanno sottoscritto accordi che prevedono l'uscita dal mondo del lavoro, contando sull'erogazione della pensione nei termini previsti dalla normativa vigente. Sottolinea l'esigenza di trovare una soluzione eventualmente rimodulando le quote per l'accesso alla pensione di anzianità ovvero differendo l'entrata in vigore dello scalone, al fine di consentire a tali soggetti di godere del trattamento pensionistico, evidenziando che, altrimenti, essi si troverebbero senza pensione né cassa integrazione anche per 6 anni. Pur valutando favorevolmente l'elevazione a 50.000 unità della soglia prevista per l'accesso al trattamento di mobilità, rappresenta l'opportunità di fare salvi gli accordi in corso di sottoscrizione, come quelli di Termini Imerese, per ragioni di equità sostanziale e per evitare che siano penalizzati i soggetti più deboli. Sottolinea quindi l'esigenza di individuare apposite disposizioni a tutela dei lavoratori delle piccolissime aziende non tutelati a livello sindacale e per i disabili. Ritiene inoltre non realistico il termine fissato per le casse previdenziali dei professionisti, ai sensi dell'articolo 24, comma 24, per ottemperare all'obbligo di presentazione di bilanci tecnici certificati riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Chiede quindi di rivedere tale scadenza. Richiama anche l'osservazione contenuta nel citato parere della Commissione lavoro sulle totalizzazioni, chiedendo di trovare soluzione ad una questione annosa. Ritiene inoltre urgente un intervento volto ad introdurre il sistema contributivo pro rata anche per tutti i lavoratori che godono di trattamenti privilegiati, come i dipendenti degli organi costituzionali o di altre autorità indipendenti. Pur condividendo le agevolazioni sul pagamento dell'IRAP relative all'assunzione di giovani e donne, rappresenta l'esigenza di estendere tale agevolazione anche per l'assunzione di lavoratori cinquantenni che trovano enormi difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro.

  La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.30.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente della V Commissione, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

  Massimiliano FEDRIGA (LNP), ritiene che la manovra del Governo pesi in modo particolare sulle categorie più deboli della società. Osserva in proposito che anche la XI Commissione, nel rendere il suo parere Pag. 66alle Commissioni V e VI, ha dovuto esprimere rilievi critici molto forti – pur limitandosi a non porre condizioni, ma solo osservazioni – relativamente alla possibilità di garantire la copertura rispetto all'andamento del costo della vita anche ai trattamenti compresi tra due e tre volte il minimo. Va rilevato infatti che la conseguenza diretta delle nuove misure sarà la sottrazione di una mensilità ai pensionati con assegni da 700 a 1000 euro netti, a causa dell'aumento dell'IRPEF regionale e dell'IVA. Invita pertanto il Governo a riflettere su tale conseguenza, e a rivedere le proprie decisioni in materia. Osserva, in secondo luogo, che sempre il parere della XI Commissione esprime valutazioni critiche con riferimento ai requisiti per l'accesso alla pensione, contenuti all'articolo 24, che il Governo ha ritenuto di dover modificare rispetto alla vigente normativa. Ritiene peraltro che tali valutazioni avrebbero dovuto essere maggiormente critiche, poiché il rischio, per taluni lavoratori in determinati casi, potrebbe infatti sostanziarsi nella materiale impossibilità di accedere al trattamento pensionistico. Né il provvedimento tiene conto della realtà delle piccole imprese, che la XI Commissione aveva tenuto invece in considerazione con l'approvazione di una risoluzione sugli ammortizzatori sociali. Osserva in proposito che, per altro verso, il ministro Fornero ha affermato la necessità, nel corso della recente audizione in Commissione, di intervenire sugli ammortizzatori sociali. Ma il problema rimane quello dei tempi. Infatti, intervenire in ritardo potrebbe significare non tutelare le posizioni di chi eventualmente si trovasse, nel frattempo, in situazioni meritevoli di tutela. Ritiene, in definitiva, che l'impatto economico principale sia sostenuto da chi percepisce minori redditi o comunque minori entrate. Anche con riferimento all'innalzamento dell'età pensionistica delle donne, ritiene che, mentre esso si sarebbe dovuto produrre in concomitanza con la introduzione di misure a tutela della maternità e di incentivi al part-time, si sia voluto meramente fare cassa con i soldi delle lavoratrici, invece che rivolgersi alle cosiddette «pensioni d'oro», relegate in premessa nel parere della XI Commissione ed analogo discorso potrebbe farsi anche per i cosiddetti stipendi d'oro. Rileva inoltre che tale drenaggio di risorse avverrà principalmente a spese del nord e sarà destinato a sanare situazioni economiche create da chi lavora o ha lavorato in nero, cioè sostanzialmente al sud del paese, in modo inaccettabile per la Lega. Tale contrarietà si accentua e non diminuisce per le affermazioni del ministro Riccardi, preoccupato per la riduzione del reddito dei rom. Giudica inoltre del tutto incongruenti le misure per la crescita individuate dal Governo, tra le quali l'aumento della benzina e dell'IVA, giudicandole controproducenti. Da ultimo, avanza dubbi sulla natura nazionale dell'attuale crisi del debito dello Stato e ritiene che le misure nazionali adottate dal Governo non tengano conto dei fattori internazionali che colpiscono le piccole e medie imprese italiane, sovraesposte alla concorrenza internazionale, di fronte alla quale si situano con costi della manodopera superiori finanche di venti volte e con l'arma spuntata del miglioramento qualitativo della produzione, mentre sarebbe stato necessario fin dall'inizio evitare un traumatico ingresso della Cina nell'organizzazione mondiale del commercio. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti volti a migliorare la manovra governativa che in alcune sue parti, come all'articolo 21, comma 5, che attribuisce qualifica dirigenziale di livello generale a cinque sindaci del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, risulta incomprensibile ai cittadini.

  Gianclaudio BRESSA (PD) premette che il suo intervento affronterà questioni marginali rispetto alla definizione dei saldi, ma fondamentali per l'efficienza e la regolarità dell'architettura istituzionale del Paese. Fa presente infatti che il suo intervento avrà come riferimento il parere espresso dalla I Commissione, che non è entrato nel merito delle proposte del Governo ma ha cercato di restituire un Pag. 67minimo di compostezza formale alle proposte fatte.
  Si riferisce in particolare all'articolo 23, nel quale si affrontano alcune questioni istituzionali tra le quali quella relativa al funzionamento delle Province. Ritiene infatti non si possa prescindere dalla previsione che dispone che il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, in materia costituzionale e elettorale.
  Con riferimento poi alle condizioni poste nel parere della I Commissione, fa presente, in relazione alla terza condizione, che dovrebbe essere prevista una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, alla luce delle disposizioni costituzionali in materia e dell'autonomia propria di tali istituzioni.
  Per quanto riguarda la quarta condizione posta dalla I Commissione, relativa al comma 14 dell'articolo 23, fa presente che occorre fare riferimento a funzioni di «coordinamento e indirizzo» anziché di «coordinamento e indirizzo politico» poiché essa, per come è formulata, appare palesemente incostituzionale in riferimento al rispetto delle competenze proprie dei comuni.
  Parimenti, con riferimento alla quinta condizione, relativa all'articolo 23, comma 20, ritiene necessario un apposito rinvio alla legge dello Stato la determinazione di norme relative alle elezioni provinciali e del presidente della provincia, poiché non si può, con decreto-legge, intervenire in materia di legge elettorale, essendo tra l'altro necessario anche introdurre una norma transitoria che tenga conto degli organi provinciali che dovranno essere rinnovati nel 2012 per scadenza naturale o per altre cause.
  Ancora, con riferimento alla sesta condizione, ritiene necessario prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, del decreto-legge si applichino a partire dal rinnovo degli enti ivi previsti, poiché la norma appare ambigua. Infatti, osserva che se si volesse fare riferimento a unioni o organi di raccordo tra i comuni, la norma potrebbe avere una sua efficacia, ma se attraverso questa norma si intendessero gli strumenti di decentramento amministrativo, come i municipi dei comuni superiori ai 200 mila abitanti, la norma non funzionerebbe. Ritiene pertanto, visto che la norma non produce risparmi di spesa, che la normativa potrebbe essere oggetto di un maggiore approfondimento, consentendo di modularla adeguatamente nel prosieguo dell'attività legislativa, che vede già la materia oggetto di esame in entrambi i rami del Parlamento.
  Ritiene infine opportuno compiere una unica valutazione di merito riguardante: il comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge, che reca disposizioni in aperto contrasto con la norma recata dall'articolo 118 della Costituzione; il comma 18, sul trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite alle Province; il comma 19, sul trasferimento del personale, da parte dello Stato e delle Regioni, con tutto quello che comporterà in termini di gestione del personale e di aumento di spesa non preventivata.
  Conclusivamente, per quanto detto, ritiene necessario stralciare i commi 18 e 19 dell'articolo 23 e riscrivere il comma 14, costituzionalmente assai fragili e dal punto dei saldi assolutamente insostenibili.
  Da ultimo, richiamando anche in questo caso una condizione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione, esprime una valutazione critica sulla formulazione dell'articolo 23 comma 7 del decreto in materia di livellamento retributivo dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, osserva come il riferimento all'adozione di un futuro «provvedimento d'urgenza» appare costituzionalmente inopportuno, in quanto i presupposti per l'emanazione di un decreto-legge sono stabiliti esclusivamente dalla Costituzione e non è pertanto, pensabile che sia una fonte di rango legislativo ad operare preventivamente una valutazione al riguardo.

Pag. 68

  Bruno TABACCI (Misto-ApI), osserva preliminarmente come gli odierni interventi dei relatori testimonino in modo evidente il mutamento della fase politica, che ha portato all'apertura di scenari che solo alcuni mesi fa sembravano impensabili. A questo proposito, ricorda come il nostro Paese avesse raggiunto una situazione pericolosissima, in quanto il differenziale di rendimento dai titoli di stato italiani e quelli tedeschi aveva superato i 570 punti percentuali, con evidenti ricadute negative per la spesa sostenuta per il servizio del debito. Ritiene che nel nuovo contesto politico che si è aperto con la nomina del Governo Monti sia finalmente possibile affrontare un dibattito serio sull'Europa e sull'euro, superando le considerazioni superficiali spesso formulate in questi ultimi anni. Nel sottolineare la intrinseca politicità dell'attuale Governo, la cui nomina si sé resa necessaria a fronte dell'incapacità del Governo Berlusconi per contrastare la difficile congiuntura economica e finanziaria, ritiene che in questi giorni la domanda da rivolgere ai cittadini italiani sia quella relativa alla effettiva volontà di permanere nell'area dell'euro. A tale riguardo segnala, peraltro, che un'uscita dalla moneta unica rappresenterebbe un evento fortemente traumatico e avrebbe l'effetto di mettere a serio rischio la possibilità per il nostro Paese di mantenere un ruolo analogo a quello svolto in passato. In questo contesto, condividendo le considerazioni del Presidente Prodi in ordine all'impossibilità per Francia e Germania di dare lezioni, osserva tuttavia come la difficile condizione economica dell'Italia indebolisca indiscutibilmente la voce del nostro Paese a livello europeo. Passando quindi al contenuto del decreto-legge in esame, esprime in primo luogo il proprio favore per le disposizioni dell'articolo 5, volte a rivedere le modalità di determinazione dell'ISEE. In proposito, osserva infatti che appare assolutamente necessaria una adeguata valutazione degli elementi di ricchezza patrimoniale delle famiglie, sottolineando come essa ammonti a circa otto volte il prodotto interno lordo e costituisca quindi un elemento di garanzia rilevante per un debito pubblico che invece è pari a circa il 120 per cento del medesimo prodotto. Ritiene, pertanto, che la nuova determinazione dell'ISEE potrebbe essere utilizzata anche al fine di rideterminare il valore della franchigia prevista per l'imposta municipale propria con riferimento all'abitazione principale, osservando come per i soggetti che presentino un indicatore di ricchezza patrimoniale inferiore alla soglia che verrà individuata potrà prevedersi un incremento della franchigia, disponendo una contestuale non applicazione per i soggetti che superino la medesima soglia. Giudica, inoltre, positive le disposizioni dell'articolo 8 in materia di garanzia dello Stato sulle passività delle banche, rilevando come si tratti di un importante intervento volto a superare l'attuale contrazione del credito. Nel sottolineare come suonino ora fuori tempo le polemiche contro i banchieri, che invece avrebbero dovuto essere sollevate in passato, ai tempi delle scalate bancarie, quando lui stesso aveva segnalato le criticità esistenti, rileva tuttavia l'inopportunità di legare la misura degli oneri a carico delle banche beneficiarie ai rating. Rileva, infatti, come le vicende della Cirio e della Parmalat abbiano dimostrato come le valutazioni delle agenzia di rating non siano affidabili ed auspica pertanto che ci si muova nella direzione di costituire una forte agenzia a livello europeo, strettamente ancorata ad un sistema di garanzie di carattere pubblicistico. Osserva, infatti, come anche quanto sta accadendo negli ultimi giorni dimostri evidentemente il rischio di affidare le valutazioni economiche e finanziarie solo a soggetti con sede negli Stati Uniti, che esprimono riserve sulle finanze di Paesi come Francia e Germania, senza tuttavia soffermarsi sugli squilibri economici e finanziari degli Stati Uniti. Con riferimento alle disposizioni in materia di contrasto all'elusione fiscale, osserva come l'articolo 12 introduca una differenziazione tra la disciplina in materia di uso del costante da parte dei privati e delle pubbliche amministrazioni, individuando rispettivamente una soglia di 1.000 e di 500 euro a tale proposito. Ritiene Pag. 69peraltro che il limite individuato per i pagamenti per cassa delle pubbliche amministrazioni sia logicamente più sostenibile dal momento che esso è fissato a un livello pari al taglio della banconota di più elevato valore. In ogni caso sottolinea la necessità di prevedere un contenimento dei costi per i contratti bancari che evidentemente si renderanno necessari per dare attuazione alla nuova disciplina. Esprime inoltre il proprio favore per le disposizioni dell'articolo 4 del decreto, volte a creare un contrasto di interessi che stimoli l'emersione dell'economia sommersa. Pur comprendendo che non è possibile ipotizzare un regime di detrazioni per ogni tipologia di spesa, sottolinea come si debbano sperimentare strumenti volti a stimolare i consumatori a richiedere fatture e scontrini fiscali, richiamando le esperienze maturate in Cina dove è stato introdotto un «gratta e vinci» nelle fatture, e in Brasile dove si prevedono premi e detrazioni in relazione al superamento di determinate soglie di pagamenti a titolo di IVA. Per quanto riguarda l'imposta municipale propria, ritiene che sia stato un errore escludere completamente la tassazione dell'abitazione principale dal nostro sistema fiscale e sia pertanto necessario reimpostare tale sistema, introducendo eventualmente i necessari correttivi, anche al fine di restituire ai Comuni una leva fiscale significativa. Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 23 in materia di province, condivide le preoccupazioni di carattere costituzionale manifestate dall'onorevole Bressa, concordando altresì sulla necessità di opportuni correttivi alla formulazione del testo. Dichiara, peraltro, di condividere la finalità dell'intervento proposto, ispirato all'esperienza francese, osservando come una soluzione in tempi ragionevolmente brevi ai problemi sollevati potrebbe essere individuata nell'ambito del disegno di legge relativo alla cosiddetta Carta delle autonomie. Con riferimento all'articolo 24 del decreto, approva totalmente il passaggio al sistema contributivo, osservando come ci si debba muovere senza incertezze in questa direzione, anche con riferimento ai vitalizi dei parlamentari. Nel segnalare la necessità di individuare una copertura finanziaria per l'innalzamento della soglia per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici,sottolinea come sia opportuno superare definitivamente l'equivoco trascinatosi per troppo tempo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali. In questa ottica ritiene che l'adozione del sistema del sistema pensionistico contributivo debba essere accompagnata da un riordino della disciplina in materia di assistenza e di ammortizzatori sociali. Nel giudicare con favore le disposizioni relative ai poteri dell'attività garante della concorrenza e del mercato, nonché le misure in materia di liberalizzazioni, sottolinea la necessitò che gli interventi in materia si muovano in modo unitario, dando un segnale chiaro della volontà di un intervento complessivo che colpisca le rendite di posizione e non di interventi riferiti a categorie ben individuabili. Sul versante delle coperture finanziarie, segnala che presenterà un emendamento al decreto-legge al fine di prevedere un incremento del prelievo previsto dall'articolo 19 per i patrimoni immobiliari che hanno beneficiato del cosiddetto «scudo fiscale», sottolineando come i valori degli immobili che hanno beneficiato di tale normativa siano stati ampiamente sottostimati dal momento che gli intermediari non erano tenuti a valutarne la corrispondenza all'effettivo valore. Sempre con riferimento allo «scudo fiscale», osserva come con le misure proposte il Governo manifesti chiaramente l'intenzione di non ricorrere in futuro a condoni fiscali, garantendo un serio rapporto con i contribuenti. In conclusione, osserva come anche grazie a queste misure il Presidente Monti potrà autorevolmente difendere il ruolo del nostro Paese nell'ambito dell'Unione europea e su queste basi potranno porsi le premesse per un autentico federalismo europeo, che garantisca la difendibilità della moneta unica e possa estendersi in futuro anche ad altri settori, come quello della difesa. Ritiene quindi che in questa occasione finalmente si sia riportato il dibattito parlamentare su un piano di serietà, osservando come risultino Pag. 70incongrue in questo contesto alcune delle considerazioni espresse nel dibattito con riferimento alla «casta» politica, anche in considerazione del fatto che non gli risulta che nessun partito abbia mai rinunciato al rimborso delle spese elettorali che pure negli anni della cosiddetta seconda repubblica ha raggiunto un livello assai più elevato di quello che si riscontrava in precedenza. Auspica, pertanto, un confronto serio con il Governo sui contenuti del provvedimento, anche in vista di futuri interventi.

  Guido CROSETTO (PdL), riallacciandosi alle considerazioni del collega Tabacci, osserva come la domanda da porre agli italiani non sia tanto se vogliono rimanere nell'euro, ma come intendano rimanerci. Rileva, infatti, come la manovra all'esame del Parlamento sia solo una delle tante manovre astrattamente possibili e come il recupero della piena dignità politica del Parlamento implichi necessariamente che le Camere possano discutere seriamente del merito del provvedimento e, eventualmente, modificarlo e correggerlo. Alla luce di tali considerazioni preliminari, segnala al Governo alcuni elementi di riflessione con riferimento a talune disposizioni del decreto, osservando in primo luogo l'opportunità di estendere le disposizioni dell'articolo 1 a tutte le imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica. Con riferimento alle misure in favore del settore bancario, si chiede quale sia la ragione per cui esso sia l'unico a beneficiare di agevolazioni consistenti, quantificabili in circa 3 miliardi di euro. Per quanto riguarda le disposizioni relative al riordino dell'ICE e alla costituzione di una nuova agenzia, osserva come da un lato con il trasferimento di parte del personale al Ministero dello Sviluppo economico si sottintenda la presenza di personale in esubero e, dall'altro, si sarebbe potuto ipotizzare un trasferimento di personale direttamente al Ministero degli Affari esteri, in ragione dei compiti affidati alla nuova agenzia. Giudica, inoltre, demenziali le disposizioni in materia di valorizzazione degli immobili pubblici contenute nell'articolo 27, osservando come esse fossero state già proposte al passato governo dall'Agenzia del demanio. Nel rilevare come le nuove disposizioni non facilitino in alcun modo la valorizzazione del patrimonio pubblico, sottolinea come un intervento assai più incisivo si sarebbe potuto realizzare abbreviando i tempi, ora lunghissimi, necessari al cambiamento di destinazione urbanistica dei beni pubblici. Su un piano più generale, osserva come una parte maggioritaria del contenuto del provvedimento non sia tanto espressione della volontà politica dei ministri, quanto piuttosto l'elaborazione delle burocrazie ministeriali, che propongono norme delle quali i componenti del Consiglio dei ministri spesso non conoscono fino in fondo le finalità. In questo contesto, giudica eccessivo ripetere interventi nel settore dei giochi, osservando come sarebbe opportuno realizzare finalmente un approfondimento su queste questioni. Osserva, inoltre, come la soppressione delle disposizioni in materia di equo indennizzo e di pensioni privilegiate prevista dall'articolo 6 pur escludendo il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, rischi di privare di tutele una quota dei dipendenti pubblici. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni in materia di tassa di stazionamento per le unità da diporto, osserva come si tratta di una misura che colpirà un settore economicamente rilevante, già in difficoltà, come quello della cantieristica e creerà danni anche ai lavoratori operanti nelle aree portuali, senza determinare significativi effetti di gettito. Per quanto le riguarda le disposizioni in materia di province contenute nell'articolo 23, concorda con le considerazioni dell'onorevole Bressa, mentre giudica irrealistiche le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti contenute nell'articolo 12. A suo avviso, anziché abbassare la soglia massima per l'utilizzo dei contanti, dovrebbe ipotizzarsi l'introduzione a livello europeo di una aliquota IVA assai elevata sui pagamenti effettuati in contanti, in modo da garantire benefici per le finanze pubbliche ed una reale efficacia delle misure antievasione. Pag. 71Giudica inoltre centrali interventi correttivi sulle materie dell'imposta municipale propria e sull'indicizzazione delle pensioni, osservando come sia possibile mettere le mani nelle tasche dei cittadini solo qualora ci si aspetti di trovarci qualcosa. Ritiene, pertanto, necessario individuare ad ogni costo le necessarie coperture finanziarie, anche superando le preclusioni esistite fino a poco tempo fa rispetto ad alcune tipologie di intervento. Pur comprendendo come la manovra non potesse intervenire su tutti i temi in discussione, osserva come manchino disposizioni volte ad aggredire il livello del debito pubblico e volte a sostenere con efficacia lo sviluppo. In proposito, ritiene necessario che il Governo e il Parlamento lavorino ad un ridisegno complessivo delle strutture amministrative che consenta di ridurne strutturalmente i costi, ricordando come si fosse ipotizzata una riduzione del personale del Ministero della Difesa assai significativa e ritenendo che analoghe riduzioni di personale dovrebbero ipotizzarsi per tutte amministrazioni ministeriali, senza toccare l'efficienza complessiva del sistema. Conclusivamente ritiene che la manovra realizzata con il decreto in esame sia durissima e difficilmente spiegabile ai cittadini, osservando come per il rilancio economico del Paese sia imprescindibile ridare speranza e migliorare le aspettative sul futuro. Auspica, pertanto, che il Governo raccolga le sollecitazioni e gli spunti di riflessione proposti, intervenendo anche con alcune correzioni di minore portata assolutamente necessarie.

  Claudio D'AMICO (LNP) ringrazia i rappresentanti del Governo presenti, lamentando tuttavia come, in poche settimane, le istituzioni democratiche abbiano subito una serie di gravi smacchi. In primo luogo si è assistito al ribaltamento dell'esito elettorale, sovvertendo il principio di fondo di ogni democrazia, secondo cui i cittadini hanno il diritto di scegliere i loro rappresentanti in Parlamento e di decidere il Governo del Paese, grazie ad una manovra di Palazzo che ha portato ad una forma ibrida di Governo tecnico. Un ulteriore smacco subito dal Parlamento è dato dal fatto che, dopo aver presentato una manovra punitiva di notevoli dimensioni, il Presidente del Consiglio, nonché Ministro dell'economia, non ha sentito il bisogno di essere presente all'avvio dei lavori sul provvedimento in Parlamento, preferendo incontrare il Sottosegretario di Stato al tesoro degli USA e recarsi al vertice europeo di Bruxelles.
  Rileva inoltre come, nonostante le grandi aspettative suscitate, il nuovo Esecutivo si sia dimostrato da subito privo di ogni idea innovativa, limitandosi a reintrodurre la tassazione sulla prima casa, a drenare ulteriori risorse in favore dell'erario statale, ad aumentare l'accisa sui carburanti, a tagliare le pensioni, ad aumentare l'IVA e ad introdurre nuove imposte, misure che, evidentemente, avrebbero potuto essere adottate anche dal precedente Governo eletto democraticamente.
  Passando ad alcune considerazioni di merito su taluni profili del provvedimento, domanda quale sia la motivazione dello stanziamento, previsto dall'articolo 7, comma 2, di 87 milioni di euro nel 2012 e di oltre 120 milioni in ciascuno degli anni 2013 e 2014 per la partecipazione a banche e a fondi internazionali per lo sviluppo. Ritiene, infatti, che, nell'attuale situazione di difficoltà della finanza pubblica, occorrerebbe chiarire meglio le ragioni e gli obiettivi di tale importante stanziamento.
  Con riferimento all'articolo 8, il quale prevede la concessione di garanzia dello Stato in favore delle passività bancarie, considera grave che il Governo, dopo aver aumentato il prelievo sui contribuenti, elargisca circa 200 milioni di euro agli istituti di credito, senza alcuna previsione temporale di rientro di tali risorse, senza alcun elemento di trasparenza, suscitando il dubbio che si voglia elargire favori a taluni soggetti, e senza prevedere limiti alla possibilità che tali risorse possano essere utilizzate per sostenere banche estere controllate da banche italiane.Pag. 72
  In merito alle previsioni in materia di accertamenti tributari previsti dall'articolo 11, evidenzia come tali disposizioni colpiscano ulteriormente i contribuenti che già pagano le tasse, mentre non si colpiscono in alcun modo gli evasori totali che si annidano soprattutto in alcune aree del Paese. In tale contesto lamenta altresì il fatto che non siano state adottate misure efficaci per individuare e punire i cittadini extracomunitari, residenti soprattutto nel nord del Paese, che evadono ogni obbligo tributario e contributivo, ritenendo a tal fine necessario prevedere la revoca del permesso di soggiorno nei confronti di tali soggetti.
  Per quanto riguarda l'ulteriore riduzione del limite all'utilizzo del contante, stabilita dall'articolo 12, ritiene che la norma non tenga conto dei maggiori costi che tale misura determinerà per i cittadini, elargendo, in sostanza, un favore alle banche, che addebitano agli esercenti commissioni molto elevate sui pagamenti effettuati attraverso strumenti di moneta elettronica. Non ritiene, infatti, le previsioni di cui al comma 5 dell'articolo, relative alla convenzione tra Ministero dell'economia e l'ABI per la definizione di una struttura dei costi correnti semplice e trasparente, possa in alcun modo evitare tali conseguenze negative.
  In relazione all'articolo 13, sottolinea come l'introduzione anticipata dell'IMU, anche sulla prima casa, risulti peggiorativa rispetto all'ICI in vigore antecedentemente alla riforma operata dal Governo di centro-destra, sia in quanto aggrava notevolmente il prelievo su un'ampissima fascia di cittadini, sia in quanto sottrae larga parte del relativo gettito ai comuni. Inoltre, la misura appare in netto contrasto con il programma di Governo che la maggioranza degli elettori aveva premiato nelle ultime elezioni politiche.
  In merito all'articolo 14, istitutivo del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, chiede al Governo se sia stato valutato appieno l'impatto di tale nuovo tributo sui conti dei comuni, in una situazione finanziaria già delicata, nella quale molti enti locali stanno procedendo ad un riforma dei modelli di imposizione in tale settore.
  Esprime quindi una valutazione critica sull'addizionale applicabile alle automobili di lusso introdotta dall'articolo 16, evidenziando come tale misura potrebbe determinare effetti negativi sui consumi, oltre ad introdurre ulteriori oneri burocratici per i contribuenti interessati, i quali saranno costretti a versare l'ammontare della sovrattassa attraverso il modello F24, invece che poter assolvere al loro obbligo in sede di pagamento del bollo automobilistico. Parimenti negativi appaiono gli effetti che deriveranno dalla nuova tassa di stazionamento sulle imbarcazioni, prevista dallo stesso articolo 16, la quale colpirà gravemente il settore della nautica da diporto e del turismo marittimo, svuotando i porti italiani e favorendo le economie di altri Stati mediterranei, anche a svantaggio del Mezzogiorno, che dovrebbe basare il proprio rilancio economico proprio sul turismo.
  Relativamente al forte incremento delle aliquote IVA previsto dall'articolo 18 evidenzia, anche in questo caso, come tale aggravio colpirà soprattutto le regioni del nord, in considerazione dell'elevatissimo livello di evasione da tale imposta che si registra soprattutto nel sud.
  Con riferimento all'inasprimento dell'imposta di bollo sui titoli e gli strumenti finanziari previsto dall'articolo 19, evidenzia come esso determinerà un ulteriore aggravio a danno dei cittadini, i quali, come segnalato in precedenza, saranno colpiti anche dall'aumento dei costi dei servizi bancari derivanti dall'ampliamento del divieto dell'utilizzo del contante.
  In merito alle misure di riorganizzazione degli enti pubblici previste dall'articolo 22, non comprende il fondamento delle previsioni di cui ai commi da 6 a 9, le quali realizzano, di fatto, la reviviscenza dell'Istituto per il commercio estero, precedentemente soppresso, atteso che tale organismo non appare certamente Pag. 73in grado di risolvere i problemi relativi alla penetrazione delle imprese italiane sui mercati esteri.
  Per quel che concerne le previsioni dell'articolo 23 in materia di riduzione dei costi delle province, rileva come tali norme si limitino a devolvere ad altri enti le competenze finora attribuite alle province stesse, senza tuttavia prevedere lo spostamento delle relative risorse.
  Giudica quindi particolarmente grave la previsione di cui all'articolo 28, comma 1, che stabilisce l'incremento di circa un terzo dell'ammontare dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF, incrementando ulteriormente la pressione fiscale già aggravata dalle misure del decreto-legge in materia di tassazione immobiliare.
  Considera quindi del tutto improprio che l'articolo 30 disponga il rifinanziamento, per tutto il 2012, delle missioni internazionali, senza che il Governo abbia acquisito l'indirizzo del Parlamento in merito all'opportunità di mantenere o meno tali missioni.
  Considera altresì indispensabile, con riferimento all'articolo 41, che il Governo chiarisca quanto prima le proprie intenzioni in merito alle opere infrastrutturali considerate strategiche, rilevando a tale proposito come risulti prioritario colmare le gravi lacune infrastrutturali che affliggono le aree più produttive del Paese ubicate al nord.
  In merito alle previsioni, contenute nell'articolo 43, relative all'accelerazione delle procedure per il rinnovo delle convenzioni autostradali, ritiene che tale previsione possa avere effetti negativi, evidenziando la necessità che, in sede di rinnovo di tali atti, si prevedano miglioramenti nelle infrastrutture o nei servizi offerti ai cittadini, ad esempio eliminando forme di pedaggiamento inutili o vessatorie.
  In conclusione, esprime la valutazione molto negativa del proprio gruppo sul complesso del decreto-legge, il quale non tutela i reali interessi del Paese, non viene incontro alle attese dei cittadini, ma ripercorre misure di vecchio stampo, in assenza di una vera legittimazione democratica.

  Massimo VANNUCCI (PD), premesso che svolgerà alcune considerazioni di carattere generale per poi avanzare qualche proposta concreta, osserva che la manovra in esame si caratterizza non tanto per l'ammontare quanto per il fatto di essere «vera»: le manovre del precedente Governo sono state infatti di importo anche maggiore, ma erano costruite su finzioni contabili e quindi inidonee a produrre gli effetti dichiarati. Oltre che per questo, la manovra si caratterizza, a suo giudizio, per la eccezionalità del contesto internazionale ed europeo in cui viene realizzata: un contesto nel quale l'Italia ha rischiato – e rischia per la verità tuttora – il fallimento. Una verità, questa, che agli italiani non è stata detta: ed è la principale responsabilità politica della vecchia maggioranza. Per capire quanto il rischio sia stato concreto, basta pensare ai picchi raggiunti dal differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, con l'Italia costretta a corrispondere tassi di interesse al limite della sostenibilità per poter piazzare i propri titoli, accrescendo ancora il debito pubblico. Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda, d'altra parte, hanno dovuto offrire tassi di interesse paragonabili o ancora più alti. La crisi di credibilità di alcuni Paesi dell'area euro, in relazione alla sostenibilità del loro debito, è divenuta una crisi dell'intera area: questo è evidente dal fatto che il Regno unito, che ha fondamentali del tutto paragonabili a quelli della Germania, paga interessi inferiori. A suo avviso si è giunti a questo punto perché si è affrontata male la crisi della Grecia, pretendendo di coinvolgere i privati nel salvataggio di quel Paese. Gli investitori, tuttavia, si sono chiesti quali garanzie fossero loro offerte. Questa è anche la ragione per la quale, a suo avviso, è inutile continuare a chiedere che la Banca centra europea offra la garanzia di ultima istanza, senza aver prima messo in sicurezza l'area dell'euro. Con questa manovra, a suo parere, l'Italia ha avviato a Pag. 74soluzione la crisi dell'euro, ponendo le condizioni per far avanzare l'integrazione europea. Lo dimostra il fatto che la Francia ammette di aver sbagliato nella gestione della crisi greca e che il Governo tedesco sembra ora in grado di trovare argomenti per vincere le resistenze della Bundesbank. Venendo ora al merito della manovra, sottolinea che con essa il Governo pone in essere una prima fase di interventi di urgenza, alla quale dovrà seguire una seconda fase di riforme strutturali che superino le principali criticità italiane, tra cui il ritardo nell'attuazione dell'analisi e controllo della spesa pubblica (spending review), nell'alienazione dei patrimoni pubblici, nell'apprestamento degli strumenti tecnici necessari per una vera lotta all'evasione fiscale – a questo riguardo va ricordato che la patrimoniale è stata introdotta per i soli patrimoni immobiliari perché solo a questi l'Italia è in condizione di applicarla – nel riordino del welfare, necessario per rendere più selettivo l'accesso alle forme di assistenza ed evitare lo scandalo per cui gli evasori fiscali, oltre a non contribuire alle spese pubbliche, godono dei benefici previsti per i meno abbienti. La manovra presenta, d'altra parte, alcune criticità evidenti che potrebbero essere superate. Innanzitutto, servirebbe ampliare la platea dei pensionati esentati dalla deindicizzazione degli assegni, elevando il tetto del doppio della pensione sociale. Sarebbe poi necessario elevare o meglio ancora eliminare la quota di 50 mila lavoratori in mobilità, che è troppo bassa: se il lavoratore è coperto da un accordo sindacale, questo deve essere rispettato. Quanto alla franchigia prevista per l'imposta sulle abitazioni (IMU), si dovrebbe escludere dalla stessa i redditi alti, per esempio sopra 50 o 60 mila euro, e raddoppiarla per alcune categorie, per esempio i pensionati soli, le famiglie con più figli e quanti hanno acquistato casa con un mutuo del quale abbiano ammortizzato meno del 50 per cento. La copertura per questi interventi può essere reperita innanzitutto con l'aumento del prelievo sui capitali che hanno beneficiato della disciplina di favore prevista dai cosiddetti «scudi fiscali» per il rientro di capitali dall'estero. Si può pensare poi a un aumento del contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro, magari con un prelievo differenziato per scaglioni. Ancora, non si vede la ragione del tetto massimo di 1.200 euro per l'imposizione del bollo sui titoli, gli strumenti e i prodotti finanziari: si potrebbe portare questo tetto a 2.000 euro. Non sarebbe infine fuori luogo che fosse il Parlamento stesso, come già con il Governo Prodi, a stabilire un tetto agli stipendi pubblici, senza attendere la conclusione dei lavori della Commissione per il livellamento Italia-Europa o il provvedimento d'urgenza del Governo. Infine, per quanto riguarda la riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ritiene che le misure introdotte dalla manovra siano assai poco convincenti. Intanto il numero dei componenti era stato già ridotto da 120 a 70 dal precedente Governo e l'ulteriore riduzione a 68 membri disposta dalla manovra in esame non ha alcun rilievo dal punto di vista del risparmio. D'altra parte si prevede che in sostanza ogni categoria elegga un proprio vicepresidente, il che conferisce un'impronta corporativa all'organo, che è pur sempre di rilevanza costituzionale. A suo avviso, si potrebbe ridurre il numero dei componenti a 64 e prevedere che i vicepresidenti siano eletti dal collegio. In conclusione, rileva che la verità non detta, i problemi non affrontati, le decisioni sbagliate – in una parola gli errori del precedente Governo – hanno portato all'attuale situazione, nella quale è diventato più difficile utilizzare l'unico vero strumento per affrontare una crisi recessiva: la redistribuzione della ricchezza. Questa infatti si può realizzare mediante la leva fiscale, aumentando il prelievo su rendite e patrimoni per ridurre quello su redditi e consumi, in modo da rilanciare la domanda. Invece, per rimediare ai danni della cattiva gestione di bilancio del passato, è stato necessario aumentare il prelievo tanto su rendite e patrimoni, quanto su redditi e consumi.

Pag. 75

  Rolando NANNICINI (PD) nel richiamare l'intervento svolto dall'onorevole Vannucci, evidenzia come la manovra in esame contenga significative novità rispetto al passato. In particolare, sottolinea come si sia reso un buon servizio introducendo elementi di certezza soprattutto sul versante previdenziale, ricordando come nell'ultimo anno l'età di pensionamento effettiva si sia abbassata a causa dei ripetuti annunci su possibili riforme del sistema pensionistico, che hanno alimentato le paure dei cittadini. Ritiene inoltre positiva la revisione del regime di tassazione immobiliare, evidenziandone il carattere strutturale e la chiarezza della base impositiva, nonché le agevolazioni relative alle assunzioni di giovani e donne e per l'accesso al credito. Rileva invece la necessità di svolgere ulteriore approfondimento sulle disposizioni di cui all'articolo 27, relativo alle dismissioni del patrimonio immobiliare, richiamando in proposito i dati della Corte dei conti, secondo la quale lo Stato spende quasi 730 milioni di euro per affitti, mentre percepisce dal proprio patrimonio immobiliare rendite intorno ai 120 milioni di euro. Rappresenta in proposito la necessità di superare le difficoltà da sempre frapposte all'agenzia del demanio per l'accelerazione dei processi di dismissione immobiliare, sottolineando come tale organismo abbia rappresentato una forza di conservazione contro la razionalizzazione del patrimonio pubblico. Ritiene che altre forze contrarie al rinnovamento risiedano presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare nella Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento alla gestione dei bilanci degli enti locali e del patto di stabilità. In proposito ritiene che si dovrebbe accelerare il processo di armonizzazione contabile per evitare che, a fronte di una consistente disponibilità nei bilanci di competenza, non corrisponda analoga capacità di spesa nei bilanci di cassa, con notevoli ritardi nei confronti delle imprese. Stigmatizza quindi quanto affermato dal Presidente dell'Istat, nel corso dell'indagine conoscitiva sui contenuti del decreto-legge in esame, che ha rappresentato l'impossibilità di produrre uno studio attendibile sull'evasione fiscale, al fine di poter ben calibrare eventuali ulteriori esenzioni, ovvero aumenti nella franchigia, ai fini del pagamento delle imposte sull'abitazione principale. Rileva quindi come manchino tuttavia nella manovra scelte coraggiose a sostegno della ricerca e dell'informazione. Osserva come, al fine di limitare la deindicizzazione delle pensioni, portandola a soglie di reddito più elevate, sarebbe necessario individuare entrate strutturali, dal momento che le minori spese previste ai sensi dell'articolo 24, comma 24, avrebbero un impatto oltre il biennio di blocco e quindi un carattere strutturale. All'uopo propone di modificare il prelievo attualmente previsto sulle vincite da gioco in misura tale da non deprimere il volume delle giocate, ma tale da evitare un ulteriore inasprimento della pressione fiscale su altre categorie. Propone inoltre di abbassare a 400 mila o 500 mila euro lordi l'importo di trattamento di fine rapporto oltre il quale si applica comunque l'aliquota marginale dell'Irpef per recuperare ulteriori risorse da destinare all'indicizzazione delle pensioni più basse. In conclusione osserva come la stabilità politica garantita dal nuovo Governo abbia avuto un impatto positivo sui mercati finanziari con una riduzione nell'ordine di 200 punti del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi.

  Alessandro MONTAGNOLI (LNP) preliminarmente osserva come il suo gruppo abbia mantenuto un atteggiamento coerente con il programma elettorale presentato ai cittadini nel 2008 e basato sulla promessa di non aumentare le tasse, di eliminare la tassazione sulla prima casa e di tutelare i giovani e gli anziani. Sottolinea come il decreto che avrebbe dovuto salvare l'Italia le sta dando, a suo avviso, il colpo di grazia, mentre non si coglie alcun atto concreto per garantire l'equità spesso richiamata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene che la manovra in esame avrà l'effetto di deprimere ulteriormente la crescita e soprattutto il nord Pag. 76del Paese, mentre l'unica soluzione sarebbe, a suo avviso, l'attuazione del federalismo fiscale con il passaggio ai costi standard. Auspica quindi che i deputati del Popolo delle Libertà vorranno sostenere gli emendamenti che il suo gruppo presenterà in coerenza con il programma elettorale sulla base del quale hanno vinto insieme le elezioni politiche del 2008. Passando ai contenuti del decreto-legge, con riferimento all'articolo 6, in materia di equo indennizzo e pensioni privilegiate, sottolinea come sarebbe stato necessario un intervento coraggioso contro le false pensioni di invalidità, nel solco dell'azione già intrapresa dal Governo Berlusconi nell'attuale legislatura, sottolineando come, a causa delle riforme introdotte dal centrosinistra, la spesa per le pensioni di invalidità sia lievitata fino a circa 16 miliardi di euro. Osserva in proposito come la distribuzione delle false pensioni di invalidità sia assolutamente disomogenea nel territorio nazionale, toccando livelli particolarmente elevati nelle regioni del sud. Con riferimento alle misure introdotte a sostegno delle banche, sottolinea come le risorse stanziate dovrebbero essere piuttosto allocate in favore delle imprese, ricordando come le banche siano state la causa dell'attuale crisi finanziaria. Con riferimento alle disposizioni volte al contrasto dell'evasione fiscale di cui agli articoli 11 e 12, sottolinea come il fenomeno dell'evasione fiscale sia particolarmente concentrato nelle regioni del Mezzogiorno con un picco del 90 per cento di evasione dell'IVA in Calabria. Stigmatizza quindi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, che consentirà l'accesso del fisco ai dati relativi ai conti correnti dei cittadini, lamentando una clamorosa violazione della riservatezza, a suo avviso, connotata da profili di incostituzionalità ed esprime stupore per l'acquiescenza dei deputati del Popolo della Libertà. Ritiene quindi sbagliata la soppressione dei consigli tributari che avrebbero potuto giocare un ruolo importante nell'aiutare gli enti locali nella lotta all'evasione. In definitiva, ritiene che la manovra abbia un'impronta contraria al federalismo e sia piena di sole nuove tasse e, richiamando l'intervento dell'onorevole Marinello, osserva che non era necessario un Governo di professori per preparare una manovra come questa. Ricorda che il Governo Berlusconi era stato accusato di aver attuato tagli lineari alla spesa, ma osserva che l'attuale Governo non si è comportato in maniera molto diversa, introducendo tasse uguali per tutti senza alcuna distinzione di reddito. Con l'inasprimento delle tasse sugli immobili ed in particolare con il ripristino dell'imposizione sull'abitazione principale, rileva che si colpirà pesantemente il mercato immobiliare, senza tuttavia toccare in alcun modo i due milioni di immobili non censiti e allocati prevalentemente nelle regioni meridionali. Pur condividendo la necessità di rispettare i saldi complessivi della manovra chiede, a nome del suo gruppo, di eliminare le imposte sulla prima casa. Con riferimento all'aumento dell'accisa sui carburanti, rileva come il costo della benzina e del diesel sia già il più alto a livello europeo e non risulti un ulteriore aumento. Ritiene quindi le disposizioni relative alle auto di lusso, le imbarcazioni e gli aerei rispondenti ad una logica populista, dato l'impatto estremamente limitato in termini di gettito. In proposito preannuncia la presentazione di una proposta del suo gruppo molto più significativa. In merito alle disposizioni di cui all'articolo 17 relative all'obbligo di pagamento del canone Rai per le imprese e le società, osserva come andrebbe fatta una valutazione approfondita sui contributi che lo Stato versa alla televisione pubblica e sugli stipendi che essa paga ai suoi dirigenti e dipendenti prima di chiedere ulteriori soldi ai piccoli imprenditori. Invita quindi il Governo a svolgere un'approfondita riflessione in merito agli effetti che l'aumento dell'IVA potrà avere sui consumi, mentre con riferimento all'articolo 19 le nuove disposizioni potranno comportare una fuga di capitali all'estero. Stigmatizza inoltre la reintroduzione dell'Istituto del commercio estero sottolineandone l'inutilità.
  Si sofferma quindi sul tema delle province che è stato da tempo caldeggiato Pag. 77dagli organi di stampa e dalle forze politiche ma che, di fatto, genera entrate irrisorie a fronte di probabili incrementi di costi. Le funzioni in capo alle province dovranno, infatti, essere trasferite agli enti locali e alle regioni: è noto che queste ultime hanno un contratto che prevede retribuzioni più elevate per quanto riguarda i loro dipendenti e sarà dunque certo un aumento dei costi fissi. Si chiede inoltre come sia stato possibile prevedere con decreto-legge la decadenza di consigli provinciali regolarmente eletti. Si tratta di un altro elemento di incostituzionalità che il suo gruppo ravvisa nel provvedimento in esame e preannuncia quindi la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità su tale aspetto e sulla retroattività di alcune tasse. Ricorda inoltre come con il Governo precedente non andasse bene nessuna formulazione dei testi legislativi mentre in questo caso il provvedimento è stato firmato senza le opportune verifiche. Richiama quindi l'articolo 24, che riguarda i trattamenti pensionistici e su cui sono intervenuti in precedenza alcuni colleghi del suo gruppo. In proposito, aggiunge come sia stato dato con tali misure un altro colpo a chi ha sempre lavorato, alla parte produttiva del Paese. È noto infatti che il 55 per cento delle persone che saranno penalizzate dall'innalzamento dell'età pensionabile è residente nel nord dell'Italia. In particolare, 6,9 miliardi di euro graveranno sulla Padania. Pertanto, anche su questi aspetti invita il Governo ad una ulteriore riflessione, che riguardi la rivalutazione delle pensioni minime e l'età pensionabile, non essendo possibile né giusto che chi lavora da 40 anni non possa andare in pensione. Ricorda altresì che il Presidente dell'INPS qualche mese fa ha affermato in una audizione parlamentare che sulle pensioni i conti tornano. Le questioni su cui concentrarsi riguardano piuttosto i falsi invalidi diffusi nel Paese. Si doveva fare cassa e si sono quindi colpiti i pensionati ma è possibile, a suo avviso, fare scelte diverse. Si sofferma quindi sulle disposizioni dell'articolo 25 in materia di dismissioni immobiliari, su cui occorre accelerare. Occorre infatti adottare provvedimenti snelli che consentano di liquidare buona parte degli immobili pubblici. Ritiene altresì problematico l'articolo 28 che reca un aumento dell'addizionale IRPEF regionale dal 1o gennaio 2011, quindi con una retroattività a suo avviso inammissibile. Evidenzia inoltre come si preveda un taglio di 5,8 miliardi di euro per le regioni e gli enti locali a fronte di nessun taglio per i ministeri. Sembra singolare che in tale ambito non vi siano forme di recupero o di spreco. Riterrebbe altresì opportuno recuperare 500-600 milioni di euro dal capitolo delle missioni. Ritiene inoltre che le liberalizzazioni prospettate dall'articolo 31 appaiono alquanto limitate. In merito all'articolo 33, che reca la soppressione delle limitazioni all'esercizio delle attività professionali, segnala come alcune categorie non siano state toccate come, in particolare, quella dei notai che sono una delle vere caste del Paese. Sono quindi previste liberalizzazioni soprattutto per quanto riguarda i trasporti ferroviari: in proposito prospetta alcune perplessità considerato che per uno dei nuovi possibili competitor si prospetteranno probabilmente dei profili di conflitto di interessi per l'attuale ministro dello Sviluppo Economico.
  Evidenzia come il suo gruppo sia molto critico sulla previsione del comma 3, dell'articolo 40, che di fatto consente di regolarizzare i clandestini e rileva inoltre come le disposizioni riguardanti le infrastrutture presentino una formulazione analoga a quelle elaborate dal Governo precedente. Preannuncia, in conclusione, che il suo gruppo presenterà molti emendamenti, volti a fornire altre soluzioni al Governo e auspicando che se ne tenga conto, poiché non è possibile colpire le fasce deboli, le pensioni, la benzina, la prima casa, senza colpire chi realmente dovrebbe versare di più.

  Lino DUILIO (PD) auspica che i rappresentanti del Governo, che sono stati presenti a tutta la discussione di carattere generale, svolgano un intervento di chiusura Pag. 78per dare risposta a tutte le questioni che sono emerse. Rileva come tutti gli interventi finora proposti siano stati in sostanza formulati con invarianza dei saldi e serve quindi comprendere perché non se ne possa tenere conto. Evidenzia come in Commissione si stia procedendo con approfondimento ed analiticità poiché probabilmente non ci sarà modo di farlo in Assemblea. Ritiene che ci si trovi in una situazione in cui «occorre sforzarsi di guardare alla luna anziché al dito»: non va infatti dimenticata la condizione in cui ci si trova, le ragioni che hanno portato all'istituzione di un Governo tecnico con la sospensione della normale vita istituzionale e ad una tregua della pur fisiologica dialettica politica. Occorre in questa fase evitare conseguenze disastrose sul sistema economico finanziario e il rischio di un crollo dell'euro. A suo avviso, occorre recuperare un «principio di speranza». Ci si trova in una situazione in cui, come ha detto Antonio Gramsci, si è in presenza di un vecchio mondo che tarda a scomparire e di un nuovo mondo che tarda a nascere. Ritiene che la crisi attuale non vada sottovalutata e richiama l'apocalisse di San Giovanni, intesa come fonte di rinascita: auspica, quindi, la rinascita del Paese. Ricorda come la deregulation abbia portato a questa condizione che richiede un intervento della politica, anche dal punto di vista economico, in favore delle banche. In tale contesto ritiene vada dunque collocata questa ennesima manovra correttiva volta, in particolare, a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013, con un anno di anticipo rispetto a quanto era stato previsto. La situazione economica attuale, con una inclinazione alla recessione, rende il tutto ancora più complesso. Occorre quindi riacquistare credibilità in Europa e, come primo tassello, aggredire il debito pubblico, frenando l'emorragia che attraverso il deficit lo accresce. Serve quindi una terapia urgente ed adeguata, che sia anche di esempio per il futuro. In quest'ultimo decennio, infatti, si è perso molto tempo, ad eccezione dei 20 mesi del Governo Prodi. Si è proceduto con tagli lineari che hanno, di fatto, prodotto effetti perversi e non è mai arrivato il «secondo tempo», quello delle misure per lo sviluppo. Vuole quindi vedere se il Governo tecnico riuscirà in questa sfida. A suo avviso, serve la consapevolezza della necessità di riuscire a mettere in moto l'economia poiché altrimenti le misure messe in atto servono solo a produrre gravi sacrifici per i cittadini. Evidenzia come, da alcuni interventi, sembra che non tutti siano convinti del reale stato del Paese dal punto di vista economico e finanziario. Una diagnosi corretta, tuttavia, è quanto mai importante per avere la giusta terapia che altrimenti può essere mortale. Ricorda come la spesa pubblica italiana costituisca la metà della ricchezza nazionale e sia caratterizzata da voci molto rigide che toccano interessi particolari che occorre comporre in un simile contesto. Al Governo tecnico si chiede ora di fornire un quadro definito di ciò che intende, occorre infatti disporre di un disegno complessivo ed evitare interventi frammentari. Rileva, infatti, che se si continua con una crescita del PIL di circa 0,15-0,20 per cento, come quello degli ultimi anni, non si riuscirà a risolvere i problemi del Paese. Servono proposte concrete e avere in mente il principio di speranza di cui ha già parlato. Occorre che la diagnosi sia condivisa per avere una terapia efficace e che, in modo realistico, si dica cosa non va bene poiché altrimenti si fa solo della demagogia e, per guadagnare un pugno di voti, si danneggia il Paese.
  Preannuncia la presentazione di alcune proposte di modifica che vanno nella direzione di una maggiore equità, nel senso che chi ha di più deve dare di più, richiamando i tre cardini del reddito, della ricchezza e del patrimonio e ricordando quanto di recente affermato in audizione dal Presidente dell'ISTAT. Occorre fare di più per colpire chi ha evaso sul fronte dei flussi di reddito rifugiandosi sul versante del patrimonio. Prospetta l'opportunità di una imposta di bollo sempre più progressiva e chiede chiarimenti al Governo sul contributo di solidarietà. Ricorda infatti che da tale misura era prevista un'entrata Pag. 79pari a 3,8 miliardi di euro e non comprende per quali ragioni non si sia deciso di prevedere tale tassazione che interessa chi ha redditi molto alti e liquidazioni elevate, preferendo invece una tassazione che chiede inenarrabili sacrifici a persone che guadagnano poco e che hanno lavorato tutta la vita. Chiede altresì chiarimenti al Governo in merito all'intenzione o meno di firmare accordi con la Svizzera sui patrimoni all'estero, come invece hanno fatto Francia e Gran Bretagna e che ha determinato rilevanti entrate per tali paesi.
  Per quanto riguarda l'indicizzazione delle pensioni, richiama l'intervento del collega Damiano ed auspica che venga quantomeno triplicata la soglia di esenzione. Invita inoltre a introdurre elementi di gradualità sull'età per il pensionamento e richiama quanto evidenziato dal collega Vannucci sull'opportunità di introdurre franchigie sulla casa e sulle famiglie; sottolineando inoltre l'opportunità di tenere conto delle famiglie con una persona portatrice di handicap. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti che avranno una copertura concreta e che potranno così essere approvati con l'invarianza dei saldi. Ciò al fine di realizzare una manovra più equa e sopportabile che, insieme a misure per lo sviluppo, potrà consentire di uscire da questa situazione. Ritiene che l'Italia, che è un grande Paese, potrà farcela con questa manovra, purché individui una prospettiva realistica e la modifichi nel senso da lui indicato.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la fase degli interventi in sede di esame preliminare, ricordando che nella seduta di domani avranno luogo le repliche dei relatori e del Governo.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 17.40.