CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 dicembre 2011
573.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 63

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
C. 4829 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, si sofferma sulle disposizioni della manovra finanziaria rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
  L'articolo 11, comma 1, introduce il reato di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero, in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA (disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972), disponendo per esso l'applicabilità dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
  Ai sensi del citato articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo testo unico in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (comma 1).
  Condivide pienamente la ratio dell'articolo 11, comma 1, in quanto l'estensione dell'applicabilità delle norme penali nel caso di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero, in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione finanziaria ad una finalità preventiva rispetto ad Pag. 64illeciti finanziari. Invita a riflettere la Commissione in merito alla determinatezza della formulazione della fattispecie nella parte in cui viene fatto riferimento alle notizie, rilevando che la genericità di tale funzione potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi e quindi ad un conseguente contenzioso giudiziario.
  L'articolo 24, comma 24, interviene in tema di enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, prevedendo che ai fini dell'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, adottino, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.
  Le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, secondo le disposizioni contenute nei predetti decreti n. 509/1994 e 103/1996, che si esprimono in via definitiva entro trenta giorni dalla loro ricezione.
  Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza 1o gennaio 2012: le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 24 in esame sull'applicazione del sistema contributivo pro-rata agli iscritti alle relative gestioni (lettera a)); un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento (lettera b)).
  L'articolo 27, commi 9-17, reca misure per contrastare l'emergenza legata al sovraffollamento degli istituti penitenziari.
  In particolare, al fine di risolvere i problemi legati all'eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari, il comma 9 consente al Ministero della Giustizia di individuare propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti pubblici e privati in favore dei quali possono essere dismessi gli immobili non devono essere inclusi nella lista delle amministrazioni pubbliche redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato.
  Il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, individua i comuni nel cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare (comma 10). Il Ministero affida a società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di contraente generale (ai sensi dall'articolo 173, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) il compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie privilegiando le proposte conformi alla disciplina urbanistico – edilizia vigente (comma 11). Il contraente generale può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma (ex articolo 34 del TUEL), con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate (comma 12).
  Il comma 13 disciplina le procedure in base alle quali il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, che possono articolarsi nelle seguenti fasi:
   a) la possibilità per il Ministero della giustizia, di avvalersi del supporto tecnico-operativo di taluni enti;
   b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione;Pag. 65
   c) la comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali dell'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo.;
   d) l'individuazione degli immobili da dismettere con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, e la confluenza nel patrimonio disponibile dello Stato;
   e) la possibilità, per il contraente generale, di convocare le citate conferenze di servizi e promuovere accordi di programma con gli enti locali interessati per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;
   f) l'approvazione dei contratti di permuta da parte del Ministero della giustizia, che può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
   g) il versamento degli eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, per una quota pari al 80 per cento.

  Il comma 14 pone a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società di cui al comma 3 (rectius, presumibilmente comma 11).
  In caso di immobili di nuova realizzazione, i soggetti pubblici e privati devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione (comma 15).
  In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi e gli accordi di programma sono conclusi rispettivamente entro il termine di quindici giorni e di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato (comma 16).
  Il comma 17 fa salvo quanto previsto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16 (comma 17).
  L'articolo 33 novella l'articolo 10 della legge di stabilità (legge n. 183 del 2011, che entrerà in vigore il 1o gennaio 2012), che – intervenendo sul decreto legge n. 138 del 2011 (c.d. manovra di agosto) – rimette ad un regolamento di delegificazione la disciplina della riforma degli ordinamenti professionali.
  In particolare, la lettera a) modifica il comma 2 dell'articolo 10 della legge di stabilità – che dispone l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione – prevedendo comunque e, quindi, anche in caso di mancata emanazione del regolamento, l'abrogazione di tali norme alla data del 13 agosto 2012.
  La predetta disposizione suscita alcune perplessità, in quanto non appare del tutto ragionevole prevedere l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in assenza di una normativa che la sostituisca. Appare pertanto opportuno prevedere, in caso di emanazione del regolamento di riforma, una disciplina transitoria Pag. 66relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, le quali hanno peraltro in diversi casi un rilievo pubblicistico.
  La lettera b) interviene su uno dei principi della delegificazione (articolo 3, comma 5, lettera c) per stabilire che il tirocinio professionale non dovrà essere superiore a 18 mesi (attualmente la durata massima è fissata in 3 anni).
  Per finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, l'articolo 40, comma 2, modifica il cd. Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003), escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.
  Viene dunque modificata la definizione di «dato personale», che viene limitata a qualunque informazione relativa a persona fisica, escludendo invece le informazioni relative a persone giuridiche, enti ed associazioni (lettera a)).
  Analogamente, la definizione di «interessato» è circoscritta alla persona fisica cui si riferiscono i dati (lettera b)).
  Non viene invece modificata la definizione di «abbonato», che continua ad essere riferita sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, enti o associazioni che siano parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatari di tali servizi tramite schede prepagate (articolo 4, comma 1, lettera f), del codice della privacy).
  Le persone giuridiche e gli enti continueranno pertanto a fruire della tutela prevista dal titolo X del codice della privacy per gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica.
  Si riserva di presentare una proposta di parere all'esito della discussione.

  Manlio CONTENTO (PdL) si sofferma in primo luogo sul reato introdotto dall'articolo 11, comma 1 la cui formulazione non appare giuridicamente corretta nonostante che il decreto legge in esame sia stato redatto dai cosiddetti tecnici. In particolare ricorda che l'esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, in occasione di richieste formulate dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA è già sanzionata in via amministrativa dal decreto legislativo n. 471 del 1977 in materia di omissioni di comunicazioni relative ad accertamenti tributari. Pur essendo favorevole ad ogni misura volta a rendere più efficace il contrasto all'evasione fiscale, ritiene che nel caso in esame la trasformazione in illecito penale dell'illecito amministrativo non sia giustificata non rafforzando in alcun modo la finalità preventiva della sanzione. Inoltre non condivide la predetta disposizione, nella parte in cui punisce con la sanzione penale colui che fornisce dati e notizie non rispondenti al vero in quanto contrasta con il principio di inesigibilità, secondo cui nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità, che, tra l'altro, rappresenta la ratio dell'articolo 384 del codice penale, che stabilisce la non punibilità di colui che commette falsa testimonianza per salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. Ritiene che dall'articolo 11, comma 1, si dovrebbero pertanto sopprimere le parole: «ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero».
  Dichiara di non condividere l'articolo 12 nella parte in cui, abbassando a 1.000 euro il limite oltre il quale non può essere utilizzata moneta contante, determina, in caso di violazione di tale divieto, una sanzione minima pari a 3.000 euro, che poteva essere considerata ragionevole quando la soglia massima per l'utilizzo del contante era pari a 5.000 euro. Ritiene quindi che si debba intervenire anche sul lato sanzionatorio una volta che viene modificata la predetta soglia.

  Il sottosegretario Andrea ZOPPINI, dopo essersi scusato per il ritardo ed aver assicurato che il Governo rifletterà su tutti i rilievi sul testo che emergeranno nel corso della seduta, avverte che qualora la Commissione dovesse proseguire i lavori Pag. 67dopo un certo orario dovrà necessariamente assentarsi.

  Mario CAVALLARO (PD) dichiara di non condividere i rilievi dell'onorevole Contento in merito al nuovo reato introdotto dall'articolo 11, comma 1, ritenendo che sia opportuno sanzionare penalmente il contribuente che non collabori con l'amministrazione finanziaria anche in considerazione del fatto che la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente non si è dimostrata nei fatti efficace. Dichiara di essere d'accordo con il relatore circa l'opportunità di valutare se la nozione di notizia possa essere considerata sufficientemente determinata in ambito penale.
  Si sofferma quindi sull'articolo 33 relativo alle professioni, ricordando come la precedente manovra abbia in maniera fortemente criticabile delegificato la materia. Per quanto attiene alla previsione dell'abrogazione della normativa vigente a partire dal 13 agosto 2012 anche nel caso in cui questa non sia stata sostituita da una nuova normativa esprime fortissime contrarietà, ritenendo che sarebbe opportuno prevedere almeno una disciplina transitoria. In caso contrario si affiderebbe al Governo una sorta di diritto potestativo di disgregazione degli ordini professionali a partire dal 13 agosto 2012, che verrebbe esercitato scegliendo di non emanare alcun regolamento di riforma degli ordinamenti professionali ovvero emanandone solamente alcuni.

  Giulia BONGIORNO, presidente, esprime perplessità in merito ai rilievi sollevati dall'onorevole Contento relativamente al nuovo reato introdotto dall'articolo 11, comma 1, del decreto, ritenendo che non possa in alcun modo essere parificata la posizione dell'imputato o del testimone rispetto a quella del cittadino soggetto ad un accertamento tributario, rispetto al quale vi è un dovere di collaborazione.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide i rilievi dell'onorevole Contento, esprimendo forte contrarietà al provvedimento, con particolare riferimento all'intervento in materia di professioni previsto dall'articolo 33.

  Cinzia CAPANO (PD) dichiara di condividere le osservazioni del Presidente Bongiorno in merito al reato introdotto dall'articolo 11, comma 1 del provvedimento. Esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 24, comma 24, laddove, in caso di decorrenza del termine del 31 marzo 2012 dei previsti provvedimenti da parte degli enti previdenziali, si applica una sanzione non a carico di questi ultimi bensì a carico dei singoli professionisti. Quanto all'articolo 33, comma 1, lettera a), ritiene che debba essere prevista una adeguata disciplina transitoria.

  Nicola MOLTENI (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, presumibilmente favorevole, che sarà presentata dal relatore, ritenendo il provvedimento in esame non condivisibile. Auspica che, in ogni caso, il relatore possa formulare una proposta che tenga adeguatamente conto dei gravissimi effetti sul mondo delle professioni che potrebbero scaturire dall'articolo 33, comma 1, lettera a), in caso di mancata adozione del regolamento di delegificazione nel termine stabilito. Esprime il convincimento che in materia di giustizia e, in particolare, di giustizia civile, la manovra in esame rappresenti un'occasione perduta.
  Auspica infine che il rappresentante del Governo possa garantire la sua presenza per tutta la durata della seduta, tenuto conto della particolare importanza del provvedimento.

  Il Sottosegretario Andrea ZOPPINI assicura che sarà presente sino al termine della seduta. Precisa che non è sembrato opportuno introdurre ulteriori misure in materia di giustizia nel provvedimento in esame. Assicura peraltro che il Presidente Monti, così come il Ministro Severino, sono estremamente sensibili ai temi della Pag. 68giustizia e che in tempi brevi saranno dati dei segnali molto precisi.

  Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene superflue le critiche focalizzate sulla capacità di redigere le norme penali da parte del Governo «tecnico» in carica, atteso che il precedente Governo non ha dato prova di saper redigere delle norme particolarmente utili ovvero pregevoli dal punto di vista della formulazione. Cita, a titolo esemplificativo, il provvedimento sul cosiddetto «processo breve». Ritiene, in particolare, che gli articoli 11, comma 1, e 33 siano condivisibili e adeguatamente formulati.

  Rita BERNARDINI (PD) ritiene inopportuno che si ironizzi sul carattere «tecnico» del Governo in carica, anche perché a suo giudizio i governi tecnici non esistono. Ricordando come il Parlamento e l'azione dei precedenti Governi abbiano portato alla grave situazione attuale, ritiene piuttosto che si debba esprimere rammarico su quanto non è stato fatto negli anni precedenti. Dichiara di non avere nulla da obiettare su quanto previsto dall'articolo 27 per affrontare l'emergenza legata al sovraffollamento degli istituti penitenziari, purché le dismissioni ivi previste avvengano con oculatezza, sotto l'effettivo controllo del Parlamento e nel pieno rispetto del principio di trasparenza. Esprime l'auspicio che il nuovo Governo possa intervenire in modo deciso, con un apposito provvedimento, in materia di giustizia, sottolineando come da interventi mirati sull'efficienza della giustizia civile e sulla razionalizzazione della giustizia penale potrebbero derivare rilevanti risparmi di spesa. Ribadisce quindi come i Radicali ritengano che l'amnistia rappresenti un intervento imprescindibile e preliminare rispetto ad una riforma generale della giustizia.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, alla luce di quanto emerso dal dibattito, presenta una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

  Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, condividendo la condizione apposta.
  Sottolinea che i suoi rilievi all'articolo 11, comma 1, non riguardano in alcun modo la lotta contro l'evasione fiscale, ma il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che in nessun caso possono essere violati.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

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