CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2011
572.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 37

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 6 dicembre 2011.

Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.
Emendamenti C. 4305, approvata dalla 2a Commissione del Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.
C. 4568, approvata dalla 1a Commissione del Senato, ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 novembre 2011.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
Testo unificato C. 1934 Froner e abbinate.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto RAO (UdCpTP), relatore, osserva che il provvedimento in esame è diretto a disciplinare le professioni non organizzate in ordini o collegi, intese come attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
  Coloro che esercitano le predette professioni possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
  Alle associazioni è vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
  Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
  Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Inoltre devono assicurare la piena conoscibilità di una serie di elementi relativi alla struttura ed all'attività dell'associazione.
  Il provvedimento inoltre promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni in questione indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui sopra.
  La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI Pag. 38EN ISO, UNI EN e UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e sulla base delle Linee Guida CEN 14 del 2010.
  Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa, tra l'altro, agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.
  Le attestazioni in questione non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
  La pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o il rilascio dell'attestazione contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni del presente provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.
C. 3739 Volontè, C. 3858 Di Biagio, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena SAMPERI (PD), relatore, osserva che la Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori in esame, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 e in vigore dal 1o gennaio 2002, si compone di 63 articoli ed è stata firmata dall'Italia il 1o aprile 2003.
  Con riferimento al contenuto della Convenzione, gli articoli 1-4 (capitolo I) ne delineano il campo di azione.
  In particolare l'articolo 1 ne individua le finalità, che sono la determinazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; la determinazione della legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza; la determinazione della legge applicabile alla responsabilità genitoriale; la garanzia del riconoscimento e dell'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; lo stabilimento, fra le autorità degli Stati contraenti, della cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.
  L'articolo 2 dispone l'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni.
  Ai sensi dell'articolo 3 rientrano nel campo di applicazione della Convenzione l'attribuzione, l'esercizio e la revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; la designazione e le funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante Kafala o istituto analogo; la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; l'amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore.
  Sono esclusi dal campo della Convenzione l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione e le misure preparatorie; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; Pag. 39gli obblighi agli alimenti; le amministrazioni fiduciarie e le successioni; la previdenza sociale; le misure pubbliche generali in materia di istruzione e sanità; le misure adottate in conseguenza della commissione di reati da parte del minore; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione (articolo 4).
  Gli articoli 5-14 (capitolo II) della Convenzione in esame riguardano la competenza.
  In particolare l'articolo 5 stabilisce la regola generale, che individua nelle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato contraente di residenza abituale del minore quelle competenti all'adozione di misure tendenti alla protezione della sua persona e dei suoi beni. In tutti i casi di urgenza, peraltro, competenti ad adottare le misure di protezione necessarie saranno le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o i suoi beni (articolo 11).
  Con gli articoli 15-22 (capitolo III) si dettano disposizioni in materia di legge applicabile.
  L'articolo 15, in particolare, dispone che, nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applichino la propria legge. Qualora tuttavia la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame.
  Gli articoli 23-28 (capitolo IV) si incentrano su riconoscimento ed esecuzione.
  In particolare con l'articolo 23 è stabilito che le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. La norma prevede, tuttavia, una serie di ipotesi all'inverarsi delle quali il riconoscimento potrà essere negato.
  La cooperazione è considerata dagli articoli 29-39 (capitolo V).
  Gli articoli 40-56 (capitolo VI) recano le disposizioni generali.
  Gli articoli 57-63 (capitolo VII) recano le clausole finali.
  Le proposte di legge di ratifica non pongono particolari questioni di interesse per la Commissione giustizia.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.
C. 3744 Rosato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena SAMPERI (PD), relatore, rileva come la relazione introduttiva alla proposta di legge in esame, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-croato in materia di cooperazione culturale ed istruzione firmato a Zagabria il 16 ottobre 2008, inquadri il provvedimento nell'ampia gamma di relazioni che l'Italia naturalmente intrattiene con il vicino paese balcanico.
  L'Accordo in esame, che si compone di 15 articoli, contiene agli articoli da 1 a 4 l'enunciazione degli scopi e dei principali settori di cooperazione previsti. Le Parti si mostrano consapevoli del sempre più elevato livello di integrazione europea e regionale, tanto è vero che si impegnano a individuare possibili forme di collaborazione culturale anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea. Tra le Parti si coopererà in particolare nel settore bibliotecario, librario ed archivistico, come anche dell'archeologia e del restauro. Verranno inoltre effettuati scambi di artisti, studiosi, docenti e studenti universitari, e verrà dato impulso alla cooperazione tra istituzioni universitarie e culturali dei due Paesi.Pag. 40
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala gli articoli 5 e 6, che riguardano la protezione del patrimonio culturale dei due Paesi, sotto il duplice profilo del contrasto ai traffici illeciti e della tutela, valorizzazione e restauro del patrimonio stesso. Per quanto concerne la lotta ai traffici illeciti di elementi del patrimonio culturale, le Parti richiamano espressamente la Convenzione UNESCO del 1970 in materia e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati.
  Segnala, inoltre, in relazione alla tutela dei diritti d'autore, l'articolo 7 che prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza mediante la cooperazione tra le amministrazioni governative competenti in Italia e in Croazia.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.
C. 4710 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena SAMPERI (PD), relatore, osserva come la Fondazione europea per la formazione professionale (European Training Foundation – ETF) sia un'agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio e divenuta operativa nel 1994. Svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro.
  L'ETF, che ha sede a Torino, è dotata di personalità giuridica e impiega circa 120 unità di personale; i suoi organi statutari sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore.
  La relazione illustrativa segnala come, in seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio sia emersa la necessità di una revisione dell'Accordo di sede tra l'Italia e la Fondazione.
  Il nuovo Accordo di sede, che ha lo scopo di disciplinare lo status giuridico della Fondazione e dei suoi funzionari in territorio italiano, si compone di un preambolo e di 15 articoli.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo, l'articolo 2, con il quale l'Italia riconosce alla Fondazione personalità giuridica e, in particolare, la capacità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili e immobili e di stare in giudizio; attribuisce inoltre al Direttore la rappresentanza della Fondazione per le finalità dell'Accordo di sede.
  L'articolo 5 esonera l'Italia da ogni responsabilità giuridica internazionale imputabile alla Fondazione in conseguenza delle sue attività sul territorio italiano o di quelle di suoi rappresentanti, mentre l'articolo 6 stabilisce che la Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia, precisando che, pur essendo tale responsabilità in principio disciplinata dal diritto italiano, la Fondazione mantiene la prerogativa di scegliere il diritto applicabile ai contratti.
  L'articolo 7 dispone l'applicazione alla Fondazione dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.
  L'articolo 8 dispone, al comma 1, che la Fondazione, i suoi beni, i suoi averi e i Pag. 41suoi archivi non possano essere oggetto di provvedimenti coercitivi, amministrativi o giudiziari, salvo sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee. Il comma 2 sancisce l'inviolabilità dei locali e degli edifici utilizzati dalla Fondazione, cui le autorità italiane potranno accedere soltanto con il consenso del suo Direttore. Viene fatta eccezione nei casi di incendio o altra situazione di emergenza. Il comma 3 individua i casi di limitazione dell'immunità di cui gode la Fondazione, in particolare in relazione a: danni causati da un veicolo della Fondazione o a violazioni del codice della strada; contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale; domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione; alcune tipologie di controversie tra la Fondazione ed il proprio personale statutario. Il comma 4 impegna il Direttore della Fondazione affinché i suoi locali non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate ai fini dell'estradizione in un altro Paese.
  L'articolo 11 definisce le categorie in cui si distingue il personale della Fondazione, essenzialmente come personale statutario sottoposto al regime dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, da un lato, e come personale esterno, dall'altro.
  I privilegi e le immunità riconosciute ai membri del personale statutario della Fondazione, consistono principalmente nell'immunità giurisdizionale per quanto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni.
  L'articolo 13 contiene una serie di disposizioni specifiche. In particolare, si prevede che le immunità del personale siano revocate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione qualora possano ostacolare il corso della giustizia; la Fondazione si impegna inoltre a cooperare con le autorità italiane al fine di prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dall'Accordo.
  Segnala infine l'articolo 14 che prevede la soluzione negoziale tra le Parti in caso di controversie relative all'applicazione dell'Accordo e, in caso di esito negativo, la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.
C. 3901, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva come la proposta di legge, approvata in sede deliberante dalla 8 Commissione, lavori pubblici e comunicazioni, del Senato, rechi una modifica dell'articolo 173 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), finalizzata a ridurre l'ambito della deroga al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida.
  Il comma 2 dell'articolo 173 prevede infatti il divieto per i conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore; sono sottratti al divieto i conducenti dei veicoli delle Forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile, nonché i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
  L'articolo unico della proposta in esame dispone la soppressione della deroga prevista per i conducenti dei veicoli Pag. 42adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.
  Come sottolineato dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo, che non intende costituire un fattore punitivo a carico di determinate categorie di lavoratori, quali autotrasportatori, conducenti di autobus e vetture per il trasporto di persone, è tuttavia finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese e di eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che possono recare pregiudizio non solo a chi le utilizza in modo improprio, ma anche a terzi.
  La tecnologia consente peraltro di sostituire i cellulari ed altri strumenti di radiotelefonici attraverso apparecchi a viva voce, il cui utilizzo alla guida è espressamente consentito dallo stesso articolo 173 del codice della strada, sopra illustrato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
Nuovo testo C. 4663 Biasotti.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio SCELLI (PdL), relatore, rileva come il provvedimento in esame, costituito da un unico articolo, sia diretto a regolamentare la circolazione stradale nelle aree aeroportuali mediante l'introduzione di limitazioni all'accesso e alla permanenza dei veicoli nelle aree stesse.
  In particolare il comma 1 attribuisce alla Direzione Aeroportuale dell'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) il potere di emanare ordinanze che istituiscano corsie o aree nelle quali l'accesso o la permanenza dei veicoli siano limitati, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della circolazione, l'ordine pubblico e la sicurezza dell'utenza.
  Le ordinanze sono adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada), il quale stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
  Il comma 2 prevede che le limitazioni prescritte dalle ordinanze siano indicate mediante apposita segnaletica stradale e che il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle corsie o aree interessate dalle ordinanze stesse possa essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
  Il comma 3 prevede che chiunque viola il divieto o la limitazione disposti con le ordinanze di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.
  Il comma 4 dispone che l'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
  Con riferimento al comma 4, secondo periodo, riterrebbe utile precisare che il Pag. 43«procedimento sanzionatorio» cui si fa riferimento è relativo alle violazioni dell'ordinanza di cui al comma 1.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 13.15.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
C. 2094 Tenaglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 ottobre 2011.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo in esame (vedi allegato 2), tra i quali numerosi del relatore, l'onorevole Tenaglia, che oggi non può prendere parte alla seduta della Commissione essendo impegnato a Washington quale membro della delegazione italiana in seno all'Assemblea parlamentare della NATO. Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea dalla prossima settimana.

  Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO chiede di poter approfondire ulteriormente gli emendamenti presentati ieri dal relatore, considerato che sono diretti ad apportare una serie di modifiche al testo.

  Enrico COSTA (PdL) ritiene ragionevole non procedere oggi all'esame degli emendamenti, oltre che per venire incontro alle richieste del Governo, anche per consentire alla Commissione di esaminare in maniera adeguata gli emendamenti presentati solo ieri dal relatore, che peraltro non può oggi prendere parte ai lavori della Commissione a causa di un indifferibile impegno istituzionale. Ritiene che tali emendamenti, per la loro significativa portata, debbano essere illustrati dal relatore prima di essere messi in votazione.

  Donatella FERRANTI (PD), considerata la complessità del provvedimento in esame e la scelta del relatore di accogliere tutte le osservazioni fatte sul testo dal professor Caprioli e dal dottor Santalucia nel corso delle audizioni svolte rispettivamente il 12 ottobre e il 18 ottobre, ritiene che una pausa di riflessione possa servire ai Gruppi ed al Governo per confrontarsi al fine di pervenire alla formulazione di un testo condiviso che possa avere una efficacia deflattiva per il carico di lavoro degli uffici giudiziari, senza pregiudicare interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

  Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara di essere favorevole a non procedere oggi all'esame degli emendamenti, ritenendo necessario che il relatore illustri quelli presentati.

  Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene opportuno rinviare l'esame degli emendamenti.

  Federico PALOMBA (IdV) condivide la richiesta di rinvio.

  Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto di quanto emerso nella seduta odierna circa l'esigenza di approfondire ulteriormente gli emendamenti presentati dal relatore e della imminenza dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, avverte che chiederà alla Presidenza della Camera di valutare di differire il predetto esame. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Sui lavori della Commissione.

  Pietro TIDEI (PD) chiede di intervenire sulla delicata materia della revisione della geografia giudiziaria, alla quale ha fatto riferimento il Ministro della Giustizia nell'audizione svoltasi il 30 novembre scorso. Ricorda che in tale occasione il Ministro ha posto la riforma della geografia giudiziaria tra le priorità del Governo in materia di giustizia, suscitando un grave allarme in tutti gli uffici giudiziari a causa dell'incertezza dei criteri che intenderebbe assumere il Governo per esercitare la delega di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011. Invita pertanto il rappresentante del Governo a precisare in quale modo l'esecutivo intenda procedere per riformare la geografia giudiziaria, indicando i criteri che verranno utilizzati in concreto. Chiede inoltre di sapere se la materia della geografia giudiziaria sia stata delegata dal Ministro a uno dei due sottosegretari.

  Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO, preso atto della richiesta dell'onorevole Tidei, si riserva di intervenire in una prossima seduta.

  Nicola MOLTENI (LNP) chiede se il sottosegretario possa confermare la notizia secondo cui il precedente Ministro della Giustizia avrebbe già nominato una commissione ministeriale di studio per formulare un testo di riforma della geografia giudiziaria.

  Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO ribadisce quanto già replicato all'onorevole Tidei.

  Rita BERNARDINI (PD) chiede quale sia la sorte dei provvedimenti che si trovavano all'esame della Commissione prima del mutamento di Governo.

  Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente all'onorevole Bernardini che la programmazione dei lavori della Commissione sarà affrontata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei Gruppi, convocata subito dopo la seduta in sede referente.

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

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