CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 novembre 2011
570.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 30 novembre 2011.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 30 novembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.
C. 4166, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, considerata l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento e tenuto conto dell'assenza della relatrice sul provvedimento, Pag. 13propone di rinviare l'esame della proposta di legge in titolo ad altra seduta.

  Il Comitato consente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2011.
C. 4710 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il disegno di legge C. 4710 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010».
  Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e tenuto conto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.
Nuovo testo C. 3555 Moffa.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante «Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico».
  Ricorda che l'articolo 1 definisce finalità, definizioni e ambito applicativo dell'intervento. In particolare, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
  L'articolo 2 istituisce, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico. La Commissione è composta di quattro membri, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, uno designato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e uno designato dalla Federazione nazionale stampa italiana. Ai membri della Commissione non è dovuto alcun compenso.
  Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono adottati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Al riguardo, rileva che il termine previsto per l'adozione del suddetto decreto – introdotto durante l'esame in Commissione – precede il termine assegnato alla Commissione chiamata a definire i requisiti minimi, che ha a disposizione tre mesi Pag. 14dalla data del suo insediamento, evidentemente successiva alla data di entrata in vigore della legge.
  Ricorda poi che la predetta Commissione, valutate le politiche retributive degli editori, deve redigere ed aggiornare un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi di equità retributivi, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Rileva quindi che, ai sensi dell'articolo 3, l'iscrizione all'elenco dei datori di lavoro giornalistico di cui all'articolo 2 diviene, a decorrere dal 1o gennaio 2012, requisito per l'accesso ai contributi pubblici in favore dell'editoria. Si introduce, quindi, nell'ordinamento un requisito ulteriore rispetto a quelli attualmente previsti, intervenendo su materia delegificata, parzialmente rilegificandola.
  L'articolo 4 prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia, quindi, che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «sistema tributario e contabile dello Stato» che le lettere l) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2) con riguardo a quanto evidenziato in merito agli articoli 2 e 3.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
Nuovo testo C. 4663 Biasotti.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, illustra la proposta di legge in titolo, volta a regolamentare la circolazione stradale nelle aree aeroportuali mediante l'introduzione di limitazioni all'accesso e alla permanenza dei veicoli nelle aree stesse.
  Fa presente che il comma 1 dell'articolo unico attribuisce alla Direzione Aeroportuale dell'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) il potere di emanare ordinanze che istituiscano corsie o aree nelle quali l'accesso o la permanenza dei veicoli siano limitati, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della circolazione, l'ordine pubblico, la fruibilità, l'accessibilità la sicurezza dell'utenza. Tali ordinanze dovranno tenere conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.
  Il comma 2 prevede che le limitazioni prescritte dalle ordinanze siano indicate mediante apposita segnaletica stradale e che il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle corsie o aree interessate dalle ordinanze stesse possa essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
  Il comma 3 reca le sanzioni, prevedendo che chiunque viola il divieto o la limitazione disposti con le predette ordinanze è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.
  Il comma 4 consente che l'accertamento delle violazioni relative ai limiti di accesso e di permanenza nelle corsie o aree interessate possa essere effettuato mediante le apparecchiature o dispositivi elettronici di cui al precedente comma 2, gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, che svolgono servizio in ambito aeroportuale. In tal caso non è necessaria la contestazione immediata e, per il procedimento sanzionatorio, si applicano le norme relative alle violazioni al codice della strada. Pag. 15
  Ricorda, quindi, che la proposta di legge è espressamente finalizzata a salvaguardare la sicurezza della circolazione, l'ordine pubblico e la sicurezza dell'utenza ed appare pertanto rientrare nell'ambito della materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.
C. 3901, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, illustra la proposta di legge in titolo, approvata in sede deliberante dalla 8a Commissione, lavori pubblici e comunicazioni, del Senato, che reca una modifica dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), finalizzata a ridurre l'ambito della deroga al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida. Il comma 2 dell'articolo 173 prevede, infatti, il divieto per i conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore; sono sottratti al divieto i conducenti dei veicoli delle Forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile, nonché i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
  L'articolo unico della proposta in esame dispone la soppressione della deroga prevista per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade e delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.
  Fa presente che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo è finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese e ad eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che possono recare pregiudizio non solo a chi le utilizza in modo improprio, ma anche a terzi. La relazione sottolinea inoltre la possibilità di sostituire i cellulari ed altri strumenti di radiotelefonici attraverso apparecchi a viva voce, il cui utilizzo alla guida è espressamente consentito dallo stesso articolo 173 del codice della strada.
  Rileva, infine, che la circolazione stradale, pur non espressamente menzionata tra le materie attribuite dall'articolo 117 della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato, è riconducibile all'ambito materiale, demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, «ordine pubblico e sicurezza», inteso il termine «sicurezza» come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l'ordine pubblico. In questo senso si è pronunciata la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, che ha sottolineato come, in relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti – con particolare riguardo a quello della sicurezza – a competenze statali esclusive, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

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