CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 12 novembre 2011
561.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Sabato 12 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazioni.
C. 4774 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

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Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione. - Relazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza, i disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)» e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014». In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà gli stati di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2 - limitatamente alle parti di competenza), del Ministero della Giustizia (Tabella n. 5) del Ministero dell'Interno (Tabella n. 8 - limitatamente alle parti di competenza) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10 - limitatamente alle parti di competenza). L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute della medesima Commissione.

Enrico COSTA (PdL), relatore, preliminarmente osserva che il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, approvato dal Senato, non produce - come evidenziato dal Governo - effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la manovra di aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione è già stata approvata con i decreti-legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011 diretti al conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013.
Il disegno di legge di stabilità è stato predisposto secondo gli obiettivi programmatici di finanza pubblica stabiliti nella Decisione di finanza pubblica, presentata nel mese di aprile 2011, che sono stati corretti dalle manovre finanziarie di luglio e di agosto 2011. Il provvedimento in esame non modifica i saldi di finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le manovre, operate con i citati decreti-legge n. 98 e n.138 del 2011, consentiranno di conseguire il pareggio di bilancio nel 2013. Le prospettive di crescita restano sostanzialmente stabili per il triennio 2012-2014 con un incremento del PIL reale che dovrebbe attestarsi sullo 0,6 per cento nel 2012, sullo 0,9 per cento nel 2013 e sull'1,2 per cento nel 2014.
Passa pertanto alle parti di competenza della Commissione giustizia.
Con riferimento allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2012 (TAB. 5), osserva che questo reca spese finali per complessivi 7.645,8 milioni di euro. Con la nota di variazioni tali spese sono state ridotte di 273,3 milioni di euro, per uno stanziamento finale di 7.372,6 milioni.
Distinguendo le spese correnti - ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi - dalle spese in conto capitale - ossia quelle per investimenti - il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2012, alla luce della nota di variazioni, si articola nel seguente modo: 7.277 milioni di euro per le spese correnti; 95,5 milioni di euro per le spese in conto capitale.
Le spese del Ministero della giustizia rappresentano l'1,4 per cento delle spese finali dello Stato.
Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2000-2011 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è

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progressivamente aumentata fino al 2004, passando dall'1,4 per cento del bilancio 2000, all'1,5 per cento del bilancio 2003, all'1,7 per cento del bilancio 2004. Negli anni 2005-2007 la percentuale si è assestata intorno all'1,6-1,7 per cento, per poi scendere a partire dal 2008 all'1,4 per cento, previsione confermata anche per il 2012.
Le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2012, pari a circa 7 miliardi e 646 milioni di euro sono ripartite tra le tre missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità assegnate alla missione Giustizia, di integrale pertinenza del Ministero.
Nel bilancio a legislazione vigente (AS 2969/tab. 5), alla missione 1 Giustizia è assegnata una dotazione pari a 7.587,8 milioni di euro.
A seguito della riduzione di 271,9 mln apportata dalla Nota di variazioni, lo stanziamento finale della missione è pari a 7.315,9 milioni di euro.
La missione è articolata in 3 programmi di spesa: Amministrazione penitenziaria; Giustizia civile e penale; Giustizia minorile.
Sono ricondotte al programma Amministrazione penitenziaria le seguenti attività: coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione; trattamento penitenziario detenuti ed internati; servizi sanitari penitenziari; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari.
Lo stanziamento complessivo per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio a legislazione vigente (BLV) è pari a 2.898,9 mln di euro.
Con la nota di variazioni il programma è stato ridotto di 97 milioni di euro, per uno stanziamento finale di 2.802,4 milioni di euro.
Sono ricondotte al programma Giustizia civile e penale le seguenti attività: cooperazione giudiziaria; gestione delle attività inerenti prove concorsuali; gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; gestione delle spese di giustizia; contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; rapporti con U.E., O.N.U. e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico.
La spesa complessiva prevista dal Bilancio a legislazione vigente è pari a 4.544,3 milioni di euro.
Con la nota di variazioni il programma è stato ridotto di 169 milioni di euro, per uno stanziamento finale di 4.375,1 milioni di euro.
Sono ricondotte al programma Giustizia minorile le seguenti attività: tutela e protezione giuridica dei minori (attività istituzionali dei tribunali minorili); promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; garanzie diritti soggettivi dei minori; ricerche e studi sulla devianza minorile; attività di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; rapporti con U.E. e O.N.U. e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili.
Il Bilancio a legislazione vigente reca uno stanziamento di 144,5 milioni di euro che la nota di variazioni riduce di 6 milioni, per uno stanziamento finale di 138,4 milioni di euro.
Sono ricondotte al programma «Indirizzo politico» le seguenti attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche

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di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro), valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.
La spesa complessiva prevista dal bilancio a legislazione vigente è di 24,5 milioni di euro.
La nota di variazioni diminuisce tale stanziamento di 1,5 milioni, per un dato finale di 23 milioni di euro.
Si evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro risultano attualmente presenti le seguenti unità di personale: 252 unità di personale amministrativo (per una spesa di 5,7 milioni di euro); 51 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 5,3 milioni di euro).
Sono ricondotte al programma «Fondi da assegnare» le seguenti attività: risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'amministrazione.
Il programma contiene un solo macroaggregato: «Oneri comuni di parte corrente», la cui dotazione ammonta a 33,6 milioni di euro. Di questi, 31,6 milioni sono relativi al Fondo unico di amministrazione (cap. 1511).
Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione giustizia del disegno di legge di stabilità, segnala, in primo luogo, l'articolo 3 che dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame, come modificato nel corso dell'iter al Senato in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, secondo l'articolazione stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011.
Nell'articolo 4 sono contenute le disposizioni sostanziali finalizzate alla riduzione degli stanziamenti di spesa dei vari Ministeri relativi alle spese non rimodulabili.
Il comma 19, riduce gli stanziamenti destinati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.
Il comma 21, sopprime, a decorrere dal 1o gennaio 2012, il trattamento economico accessorio previsto, per il personale della D.I.A., dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345. Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato introdotto un ulteriore periodo al comma in esame, che contestualmente alla soppressione del trattamento richiamato attribuisce, ai medesimi funzionari e ufficiali, un trattamento economico accessorio, da determinarsi mediante apposito decreto interministeriale.
Il comma 42 introduce, dopo l'articolo 152 delle Disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, il nuovo articolo 152-bis che stabilisce che, nelle liquidazioni delle spese del giudizio (articolo 91 c.p.c.) a favore delle pubbliche amministrazioni (come definite dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, T.U. pubblico impiego), ove assistite da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari.
La novità consiste nell'avere stabilito espressamente, in tali ipotesi, il diritto al rimborso della P.A. delle spese processuali calcolate con il tariffario forense. Nella giurisprudenza attuale, invece, ove la pubblica amministrazione risulti vittoriosa in una causa senza essersi avvalsa di un avvocato viene riconosciuto al massimo un rimborso delle spese vive. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame.
Il comma 43 prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri

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provvedimenti obbligatori comunitari soggiace alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile - dunque al termine di prescrizione quinquennale - e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.
L'articolo 10 presenta un duplice contenuto: nella prima parte (commi 1-2 e 12), collegandosi alla precedente manovra economica di agosto, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Nella seconda parte (commi 3-11) disciplina l'esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali.
La disposizione in commento (comma 1) intende superare i limiti della norma emanata lo scorso agosto, intervenendo sul testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 per prevedere una delegificazione degli ordinamenti professionali (decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400).
La delegificazione dovrà essere realizzata entro 12 mesi (dall'entrata in vigore della legge di stabilità), sulla base dei principi e criteri direttivi già enunciati che il disegno di legge di stabilità modifica esclusivamente per quanto concerne le tariffe professionali, che vengono sostanzialmente liberalizzate (comma 12).
Il comma 12 modifica il principio di cui alla lettera d), del citato articolo 3, comma 5, eliminando il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista. Le parti potranno pertanto definire liberamente il compenso.
Le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia non verranno peraltro eliminate, perché vi si dovrà ricorrere nei seguenti casi: in caso di mancata determinazione consensuale del compenso; quando il committente è un ente pubblico; in caso di liquidazione giudiziale dei compensi; nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi.
Inserendo un ulteriore comma nell'articolo 3 del decreto-legge n. 138/2011 (comma 5-bis), il disegno di legge di stabilità prevede l'abrogazione di tutte le norme vigenti sugli ordinamenti professionali con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo (comma 2).
I commi da 3 a 11 dell'articolo 10 disciplinano la costituzione di società tra professionisti.
In particolare, il comma 3 consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile). È dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali.
Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà «società tra professionisti» (comma 5), che (comma 8) potrà svolgere anche diverse attività professionali (c.d. società multidisciplinare).
Sono quindi previsti i requisiti che devono essere contenuti nell'atto costitutivo per poter utilizzare la denominazione «società tra professionisti» (comma 4).
In base al comma 6 il professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti e deve osservare il codice deontologico del proprio ordine (comma 7). La società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. È rimessa ad un regolamento ministeriale, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la disciplina relativa all'esecuzione dell'incarico conferito alla società da parte di soci in possesso dei requisiti, alla scelta del professionista da parte dell'utente, all'incompatibilità e al rispetto del regime disciplinare dell'ordine (comma 10) (e dunque presumibilmente la definizione di modalità di iscrizione delle società tra professionisti agli ordini professionali).
Infine, il disegno di legge prevede che restano salvi i diversi modelli societari e associativi attualmente vigenti (comma 9). La previsione della salvezza dei modelli

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associativi vigenti non era contemplata nel testo del maxi emendamento del Governo ed è stata introdotta da un subemendamento nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato.
Il comma 11, tuttavia, abroga la legge n. 1815 del 1939 sulle associazioni professionali (comma 11).
L'articolo 14, comma 12, reca una modifica alla disciplina dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che comunque esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (articolo 6 D.Lgs. 231/2001).
Viene in particolare specificato che, nelle società di capitali, le funzioni di organismo cui è affidato il compito di vigilare sui modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato di controllo.
I commi 13 e 14 intervengono sulla disciplina del collegio sindacale delle società di capitali.
Il comma 13 sostituisce, nelle società responsabilità limitata, il collegio sindacale con un sindaco unico, confermando per il resto la vigente disciplina dell'articolo 2477 c.c, che determina, fra l'altro, i casi di obbligatorietà della nomina del sindaco.
Il comma 14 modifica la disciplina civilistica (articolo 2397 c.c.) disponendo che, nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, anziché da un collegio sindacale composto da 3 o 5 membri effettivi e da 2 supplenti. Il sindaco unico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Il comma 15 riconosce alle società cooperative non quotate in borsa la possibilità di modificare lo statuto sociale con le maggioranze assembleari previste in via generale per le modifiche statutarie quando siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidono, anche indirettamente, su materie disciplinate dallo statuto, anche quando quest'ultimo richieda maggioranze più elevate.
L'articolo 19, introdotto durante l'esame al Senato, reca interventi per la linea ferroviaria Torino-Lione.
In particolare, il comma 1, al fine di assicurare le realizzazione di tale opera e garantire lo svolgimento dei lavori relativi al cunicolo esplorativo de La Maddalena, dispone che i siti della Galleria del comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del tunnel di base delle predetta linea, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
Per quanto di interesse della Commissione giustizia, si segnala che il comma 2 punisce con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da 51 a 309 euro chiunque: si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1; impedisce o ostacola l'accesso autorizzato a tali aree.
La disposizione richiama le pene previste dal codice penale per la contravvenzione di cui all'articolo 682 (Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato), salvo che la condotta non integri un reato più grave.
L'articolo 25, comma 1, reca modifiche al codice di procedura di civile relative all'impiego della posta elettronica certificata (PEC) nel processo civile.
In particolare si precisa che l'indirizzo PEC che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine (articolo 125 c.p.c., modificato dalla lett. a)) ed è inoltre soppresso l'obbligo - recentemente introdotto dal decreto-legge 138/2011 - di effettuare le comunicazioni di cancelleria alle parti esclusivamente tramite PEC o telefax, e viene riscritta la disciplina della comunicazioni di cancelleria.
In base alla nuova norma, le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della normativa sui documenti

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informatici, anche regolamentare, vigente. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell'ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (articolo 136 c.p.c., modificato dalla lett. d)); sono soppresse le disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Le comunicazioni delle sentenze e delle ordinanze rientrano così nella nuova disciplina generale (artt. 133, 134, 176 e 183 c.p.c., modificati, rispettivamente, dalle lett. b), c), f) e g); è soppressa la disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie avvenga tramite telefax o PEC (articolo 170 c.p.c., modificato dalla lett. e)); con riferimento all'intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), si precisa che deve trattarsi di posta elettronica «certificata» e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici (articolo 250 c.p.c., modificato dalla lett. h); con riferimento al ricorso per cassazione (articolo 366, modificato dalla lett. i)): è introdotta la possibilità per il ricorrente di indicare l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, in alternativa all'elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatto presso la cancelleria della Cassazione; viene modificata la disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l'applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all'articolo 136 c.p.c.; con riferimento al pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria (articolo 518 c.p.c., modificato dalla lett. l)).
Il comma 2 reca le seguenti modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c.: nell'espropriazione immobiliare, si prevede che: l'invio della relazione di stima da parte dell'esperto a creditori e debitore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinari (articolo 173-bis disp. att. c.p.c.); la comunicazione della presentazione delle offerte di acquisto e della presentazione della cauzione avviene tramite PEC o, solo quando ciò non sia possibile, tramite telefax (articolo 173-quinquies disp. att. c.p.c.).
Il comma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli gli avvocati, recata dalla legge n. 53/1994.
In particolare: è introdotta la possibilità per gli avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale tramite PEC, oltre che a mezzo del servizio postale (lett. a); è previsto che la notifica è effettuata a mezzo PEC solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede secondo le modalità previste dal c.p.c. per le notifiche a mezzo posta elettronica (articolo 149-bis, introdotto dal DL 193/2009), ove compatibili. È conseguentemente abrogata la disciplina relativa alle notifiche per via informatica prevista dalla L. 53/1994 (lett. b); è eliminato il requisito dell'iscrizione del destinatario nello stesso albo del notificante in caso di notifica tramite PEC; il requisito è invece mantenuto in caso di notifica tramite consegna (lett. c)); è previsto che la notifica tramite PEC avviene all'indirizzo PEC che il destinatario ha comunicato al proprio ordine (lett. d).
Il comma 4 introduce una sanzione drastica in caso di mancato rispetto dell'obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti ed i relativi indirizzi PEC. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato o il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati e gli indirizzi PEC degli iscritti costituiscono motivo di scioglimento o

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commissariamento del collegio o ordine inadempiente (o, più correttamente, del consiglio del collegio o ordine inadempiente).
Il comma 5 fissa l'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo in esame al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di stabilità, ossia al 31 gennaio 2012.
L'articolo 26 contiene disposizioni finalizzate allo smaltimento dell'arretrato civile in cassazione e in corte di appello.
Si prevede - in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento - l'estinzione dei procedimenti civili: davanti alla Corte di cassazione, ove relativi a ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009); davanti alle corti d'appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Il procedimento delineato prevede un avviso alle parti costituite, ad opera delle cancellerie, relativo all'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento.
Se permane l'interesse a proseguire nell'impugnazione, la parte che ha sottoscritto il mandato, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione dell'avviso, lo dichiara con istanza sottoscritta personalmente.
Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti si attiva in tal senso; ne deriva l'estinzione del giudizio, dichiarata con decreto del presidente del collegio.
L'articolo 27 novella il codice di rito civile con lo specifico obiettivo di accelerazione dello svolgimento dei procedimenti di appello.
In particolare, le modifiche al c.p.c. - che entrano in vigore, secondo l'ultimo comma della norma in esame, decorsi 30 gg. dalla vigenza della presente legge di stabilità - sono le seguenti: agli artt. 283 e 431 due identici commi aggiuntivi mirano - rispettivamente, nel giudizio ordinario di cognizione e in quello del lavoro - a disincentivare le istanze temerarie di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; la nuove norme prevedono, infatti, che il giudice in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza, con ordinanza non impugnabile (ma revocabile con la sentenza che definisce il giudizio), può condannare il proponente ad una pena pecuniaria minima di 250 euro e massima di 10.000; all'articolo 350 - confermando la trattazione collegiale dell'appello davanti alla corte di appello - una integrazione del primo comma riconosce al presidente la facoltà di delegare ad un componente del collegio l'assunzione di mezzi istruttori; all'articolo 351, relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello: a) un'integrazione del primo comma prevede la non impugnabilità dell'ordinanza che, nella prima udienza, decide sull'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado; b) un comma aggiuntivo prevede la possibilità che, nella prima udienza, il giudice se ritiene la causa matura per la decisione, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex articolo 281-sexies); ove sia stata fissata l'udienza camerale per la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice fissa un'apposita udienza per decidere la causa di appello, nel rispetto dei termini di comparizione; all'articolo 352, relativo alla decisione in appello, un comma aggiuntivo prevede che, quando non ritenga di provvedere altrimenti, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex articolo 281-sexies); all'articolo 445-bis (recentemente introdotto dal decreto-legge n. 98/2011), un comma aggiuntivo - in relazione all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e di assegno di invalidità - prevede l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di contestazione avverso le conclusioni del C.T.U.

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L'articolo 28 novella la disciplina del contributo unificato contenuta nel TU delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115/2002), prevedendo l'aumento di alcuni degli importi dovuti.
Analoghi interventi erano già stati svolti dalle precedenti manovre finanziarie estive (cfr. decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 37 e decreto-legge n. 138 del 2011, articolo 35-bis).
In particolare, il comma 1, lett. a), modifica l'articolo 13 del TU, inserendovi il comma 1-bis, in base al quale gli importi del contributo definiti dal comma 1 (che fissa importi diversi in ragione della tipologia e del valore della controversia) sono: aumentati della metà per i giudizi di impugnazione; raddoppiati per i processi di Cassazione.
Il comma 3 stabilisce che gli aumenti si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o, nel caso in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità.
Il comma 1, lett. b) interviene sul successivo articolo 14 del TU, in tema di obbligo di pagamento del contributo unificato, sostituendo il comma 3.
La novella ribadisce quanto già attualmente previsto dalla normativa, ovvero che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, deve integrare l'importo unificato già versato laddove attraverso una modifica della domanda o una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa si ottenga l'aumento del valore della causa.
A ciò è aggiunta la previsione dell'obbligo per tutte le altre parti, quando propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, di versare un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.
Il comma 2 destina il maggior gettito derivante dall'applicazione delle modifiche al contributo unificato al Ministero della giustizia.
In particolare, il gettito dovrà essere versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto ministeriale Economia, allo stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia è tenuto ad impegnare tali risorse per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale.
Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di 5 anni.

Angela NAPOLI (FLpTP) preliminarmente dichiara che il suo gruppo non può che prendere atto del testo trasmesso dal Senato ed assumere l'atteggiamento responsabile di favorirne l'accelerazione dell'approvazione affinché possa finalmente dimettersi il Presidente del Consiglio in carica. Tuttavia ciò non può esimerla da esprimere delle fortissime contrarietà nel merito specialmente su alcuni punti del provvedimento che finiscono per riversare sui cittadini pesanti oneri anche di carattere finanziario senza che corrisponda un conseguente miglioramento della giustizia.
Si sofferma in particolare sull'articolo 4, comma 19, del disegno di legge di stabilità laddove vengono ridotti gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, evidenziando come in tal modo si finisca col depotenziare sensibilmente la lotta contro la mafia. A suo parere è del tutto incomprensibile che lo Stato, anche nei momenti di crisi, non scelga di stare accanto ai cittadini che hanno la forza di reagire in prima persona contro la criminalità organizzata. Tutto ciò è reso ancora più assurdo dalla circostanza che contemporaneamente, nel disegno di legge di stabilità, è stata riconfermata la cosiddetta «legge mancia» che consente ai parlamentari, al fine di rafforzare il proprio consenso elettorale, di «spargere» sul territorio fondi a favore di beneficiari individuati senza alcuna reale ed obiettiva giustificazione.

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Sottolinea come non siano in realtà giustificate dal punto di vista della stabilità economica neanche le disposizioni procedurali sia penali che civili previste dal testo approvato dal Senato, non determinando peraltro neanche reali vantaggi a favore dei cittadini.
Critica fortemente le modifiche in materia di spese di giustizia contenute nell'articolo 28, evidenziando come l'aumento di tali spese a danno dei cittadini abbia l'unico scopo di rendere più difficile l'accesso alla giustizia al fine di ridurre numericamente i procedimenti giudiziari. Ritiene che ciò sia estremamente grave in quanto l'incapacità di procedere a delle riforme in materia di giustizia finisce nel ripercuotersi negativamente sui cittadini.
Annuncia pertanto che non parteciperà alla votazione, non condividendo nel merito i provvedimenti in esame ma essendo consapevole che solo grazie ad una veloce approvazione degli stessi sarà possibile, auspicabilmente già nella giornata di oggi, che il Presidente del Consiglio si dimetta.

Donatella FERRANTI (PD) preliminarmente dichiara che il suo gruppo non parteciperà alla votazione non condividendo nel merito la manovra finanziaria in esame, la cui approvazione comunque consentirà un cambio di Governo. Condivide tutte le perplessità evidenziate dall'onorevole Angela Napoli, tra le quali richiama quelle sul depotenziamento della lotta contro la criminalità organizzata. Sempre in questo ambito deve essere collocata anche tutta la vicenda relativa alla eliminazione dell'indennità aggiuntiva che i dipendenti della DIA percepiscono dal 1992 come previsto dalla legge istitutiva. Si tratta di una scelta grave alla quale non è stato in realtà posto rimedio con la legge di stabilità che all'articolo 4, comma 21, affronta tale questione.
Tale comma, infatti, sopprime, a decorrere dal 1o gennaio 2012, il trattamento economico accessorio previsto, per il personale della D.I.A., dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345. Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato introdotto un ulteriore periodo al comma in esame, che contestualmente alla soppressione del trattamento richiamato attribuisce, ai medesimi funzionari e ufficiali, un trattamento economico accessorio, da determinarsi mediante apposito decreto interministeriale. A suo parere è grave che nel testo non sia stato posto alcun termine entro il quale il predetto decreto dovrà essere emanato. Si tratta di un ulteriore indebolimento nei confronti di un organismo che si trova quotidianamente a contrastare la mafia.
Estremamente grave è anche la scelta di raddoppiare il contributo unificato aumentando sensibilmente i costi della giustizia a carico dei cittadini. Per quanto attiene alle norme sulla informatizzazione, l'attuale intervento normativo rende manifesta l'inutilità del Piano sulla digitalizzazione del 2011 tanto osannato dal Governo come una delle misure più importanti per accelerare la giustizia civile. Ritiene che sia una scelta grave anche quella di rimettere alla normativa secondaria la disciplina degli ordinamenti professionali che dovrebbe essere riformata secondo i principi stabiliti dalla manovra di agosto. Si tratta sostanzialmente di una sottrazione delle competenze del Parlamento a favore del Governo in una materia estremamente delicata.
Ribadisce che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione.

Rita BERNARDINI (PD) sottolinea come tutti i deputati che partecipano alla seduta odierna non abbiano in realtà alcun margine per intervenire sul testo in esame, considerato che da parte di tutti vi è la consapevolezza dell'assoluta urgenza di approvare il testo nel minor tempo possibile. In altre occasioni sicuramente vi sarebbero stati emendamenti ed ordini del giorno sulle tante disposizioni in materia di giustizia e in particolare in materia penitenziaria, che sicuramente non possono essere condivise nel merito. È assurdo, ad esempio che si riducano i fondi a favore delle carceri nonostante che i detenuti in molte realtà carcerarie non abbiano neanche il cibo per mangiare.

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La circostanza che tutti i gruppi siano consapevoli della impossibilità di modificare il testo trasmesso dal Senato non può esimerla dall'evidenziare come la gravità della situazione nella quale versano la giustizia e le carceri italiane sia determinata dal fatto che non si sia proceduto a riforme strutturali quando c'era tutto il tempo per poterle fare. Si sarebbe dovuto procedere, ad esempio, alla razionalizzazione della struttura del bilancio dello Stato al fine di razionalizzare la spesa dei fondi stanziati a favore della giustizia e delle carceri che, considerati nella loro entità complessiva, non sono molto al di sotto delle medie europee. A tale proposito ricorda come gran parte dei fondi stanziati per le carceri sia assorbita dalle spese per il personale. La carenza dei fondi per le spese relative alla costruzione e alla manutenzione delle carceri nonché di quelli per il trattamento dei detenuti è stata resa più drammatica dai cosiddetti tagli lineari che hanno interessato anche tali fondi.

Lanfranco TENAGLIA (PD) sottolinea come l'atteggiamento responsabile dell'opposizione consentirà di approvare i provvedimenti in esame in un momento di grave emergenza per il Paese, ricordando come il PD denunci da due anni la necessità di intervenire per impedire di giungere al punto nel quale oggi l'Italia si trova. Ritiene comunque necessario evidenziare talune criticità del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni che intervengono sul processo civile, sugli ordini professionali e sulla giustizia tributaria.
Per quanto concerne la giustizia civile, ritiene che il provvedimento rappresenti un significativo passo indietro sotto il profilo dell'efficienza e del processo di informatizzazione. Osserva, in particolare come, a suo giudizio, sarebbero ben diverse le misure che dovrebbero essere adottate per ottenere un significativo effetto deflattivo del carico giudiziario, citando, in particolare, l'opportunità di prevedere in taluni casi che le sentenze siano motivate in modo sintetico.
Evidenzia come l'articolo 10 del disegno di legge di stabilità rappresenti un sostanziale smentita di tutti i principi che questa Commissione aveva affermato in tema di professione forense nell'ambito dell'esame dell'A.C. 3900, con particolare riguardo al riconoscimento della dignità e del ruolo costituzionale dell'avvocatura.
Quanto alla lotta all'evasione fiscale, che dovrebbe costituire uno dei pilastri per la ripartenza dell'economia del Paese, rileva la totale insufficienza e inadeguatezza delle disposizioni in tema di giustizia tributaria, che si traducono sostanzialmente nel mero aumento del numero dei giudici tributari.

Luigi VITALI (PdL) ritiene che le critiche dei colleghi del PD non siano accettabili, osservando come le opposizioni non abbiano fatto altro che chiedere all'attuale Governo di dimettersi, sin dal primo giorno della sua investitura, e ricordando come il precedente Governo di centrosinistra sia stato sostenuto per circa due anni da una maggioranza tanto fragile da rendere indispensabili i voti dei senatori a vita.
Ciò premesso, dichiara di votare con convinzione a favore dei provvedimenti in esame per senso di responsabilità, anche se ritiene che le misure negli stessi contenute non siano le più idonee ad affrontare la crisi.
Rileva come in questo periodo le esigenze economiche prevalgano su quelle ordinamentali e come anche per questo motivo non siano giustificate le critiche al Governo attualmente in carica, che ha posto in essere una lotta seria, concreta ed efficace contro la mafia ad ha varato delle riforme utili in materia di giustizia.
In considerazione del difficile momento che il Paese sta attraversando, esprime l'auspicio che presto vi possa essere un Governo sorretto da una maggioranza più ampia: un Governo che finalmente abbia la forza di superare quei condizionamenti corporativi che sinora hanno impedito a tutti i Governi, sia di centrodestra che di centrosinistra, di realizzare una legislazione efficace.

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Conclude ritenendo che comunque il disegno di legge di stabilità dimostri la serietà degli impegni assunti dall'Italia nei confronti dell'Europa, ricordando come il Presidente del Consiglio ne abbia assunto la responsabilità in nome del Paese.

Francesco Paolo SISTO (PdL) osserva come il disegno di legge di stabilità sia un provvedimento che viene approvato in una situazione equiparabile allo «stato di necessità», ma ritiene che ciò non possa esimere il legislatore dall'elaborare norme che siano quantomeno logiche e coerenti. Rileva quindi come i requisiti della logicità e della coerenza difettino in alcune norme del provvedimento e, in particolare, in talune disposizioni in materia di professioni, nelle disposizioni che prevedono in materia societaria la possibilità di costituire un collegio sindacale con un unico sindaco, in molte disposizioni che intervengono sul rito civile. Si sofferma, in particolare, sulle disposizioni dell'articolo 10 in tema di professioni, ritenendo inconcepibile che possano essere costituite società di capitali senza prevedere, al contempo, un limite che impedisca a soci «non professionisti» di detenere la maggioranza del capitale sociale.

Roberto RAO (UdCpTP) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Sisto e la maggior parte dei rilevi emersi dal dibattito. Esprime il proprio disappunto per il fatto che il lavoro svolto da questa Commissione sia stato ancora una volta mortificato e superato da un intervento del Governo. Ricorda d'altra parte come questa Commissione, quando si è trattato di provvedimenti che non fossero caratterizzati da interessi specifici e personali, abbia sempre lavorato in modo eccellente, raggiungendo ampie convergenze se non addirittura l'unanimità su temi di estremo interesse.
Dichiara che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione dei provvedimenti in esame, tanto in Commissione quanto in Assemblea.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che l'estrema difficoltà del momento che sta attraversando il Paese giustifichi una limitazione del dibattito parlamentare. Nel sottolineare come la maggioranza esprimerà il proprio assenso sui provvedimenti in esame per senso di responsabilità, nonostante molte delle misure previste siano opinabili, non ritiene corretto l'atteggiamento dell'opposizione che, dichiarando di non partecipare al voto, in realtà non assume alcuna responsabilità.

Enrico COSTA (PdL), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 1); una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 5 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 2); una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 8 del disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 3), nonché una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 10 del disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 4).
Quanto alle posizioni espresse dai gruppi dell'opposizione, ritiene quantomeno anomalo che questi dichiarino l'intenzione di assumere una responsabilità politica senza però assumerla in concreto tramite la partecipazione al voto.

Angela NAPOLI (FLpTP), in considerazione dell'intervento dell'onorevole Costa, ritiene opportuno precisare nuovamente che il proprio gruppo non parteciperà al voto sulle proposte formulate dal relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara

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concluso l'esame congiunto e, dopo aver avvertito che non sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno, mette in votazione le proposte di relazione del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione favorevole del relatore. Nomina quindi l'onorevole Costa quale relatore presso la Commissione Bilancio.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che le relazioni approvate dalla Commissione saranno trasmesse alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento.

La seduta termina alle 10.10.