CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 11 novembre 2011
560.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 11 novembre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 19.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazione.
C. 4774 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, avverte che, la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le

Pag. 48

parti di propria competenza, i disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)» e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014». In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Tabella n. 2 - limitatamente alle parti di competenza), lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Tabella n. 3 - limitatamente alle parti di competenza), nonché lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Tabella n. 7 - limitatamente alle parti di competenza).
L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute della medesima Commissione.
Illustra, quindi, il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 predisposto dal Governo sulla base della disciplina prevista dall'articolo 11 della riforma della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009): a manovra finanziaria triennale si articola nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.
Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, presentato in prima lettura al Senato (S. 2968), non produce - come evidenziato dal Governo - effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la manovra di aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione è già stata approvata con i decreti-legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011 diretti al conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013.
Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, come affermato nella relazione introduttiva, è stato predisposto in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica stabiliti nella Decisione di finanza pubblica, presentata nel mese di aprile 2011, che sono stati corretti dalle manovre finanziarie di luglio e di agosto 2011.
Il provvedimento in esame non modifica i saldi di finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le manovre, operate con i citati decreti-legge n. 98 e n.138 del 2011, consentiranno di conseguire il pareggio di bilancio nel 2013. Con riguardo alle prospettive di crescita, segnala che esse restano sostanzialmente stabili per il triennio 2012-2014 con un incremento del PIL reale che dovrebbe attestarsi sullo 0,6 per cento nel 2012, sullo 0,9 per cento nel 2013 e sull'1,2 per cento nel 2014.
Passando a esaminare le parti di più specifica competenza della Commissione attività produttive, segnala le seguenti disposizioni.
L'articolo 3 dispone la riduzione degli stanziamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri secondo gli importi indicati dall'allegato 1 al disegno di legge. Per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico sono previste riduzioni per un ammontare complessivo pari a 3,78 miliardi di euro nel 2012, a 2,6 miliardi di euro nel 2013 e a 1,87 miliardi nel 2014. In particolare, le riduzioni riguardano la Missione «Competitività e sviluppo delle imprese», la missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» e la missione «Ricerca e innovazione».
Le norme in esame prevedono le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa, così come stabilite dai decreti-legge n. 98 e 138 del 2011 e tengono conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, che ha indicato le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri ai fini del conseguimento degli obiettivi già fissati. L'articolo 3, comma 6, prevede che il Ministero dell'economia

Pag. 49

e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) prevista dal decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
L'articolo 4 reca disposizioni in merito alle riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri. In particolare, rileva che i commi da 106 a 109 mirano al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 6 dell'articolo in esame alla lettera e) prevede, per il 2012, la sospensione dell'autorizzazione di spesa (pari a euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005) per l'attivazione degli sportelli unici all'estero previsti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, e, a decorrere dal 2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno. Al riguardo, ricorda che la legge 31 marzo 2005, n. 56, ha previsto all'articolo 1 la costituzione di sportelli unici all'estero - i cosiddetti Sportelli Italia - a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, con riferimento anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana. Il comma 100 riduce di euro 100 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n. 244 del 2007, per gli interventi del settore aeronautico, finalizzati a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico. Tale disposizione autorizzava la spesa di 1.100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 per la partecipazione al programma European Fighter Aircraft (EFA). Questa riduzione di stanziamenti viene contestualmente esposta nella tabella E del disegno di legge di stabilità in esame. Nella medesima tabella si dispone, altresì, un rifinanziamento di 1.100 milioni per il 2013 e di 1.200 milioni per il 2014, nonché di 4.800 milioni per il 2015 e successivi (anno terminale 2018).
L'articolo 4, al comma 102, apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 78 del 2011 consentendo alle Camere di commercio di avvalersi di personale a tempo determinato, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
La lettera b) del comma 103 inserisce il comma 8-bis all'articolo 76 del decreto-legge n. 112/2008, al fine di prevedere che il personale delle aziende speciali delle Camere di commercio sia assoggettato ai vincoli in materia di personale previsti per le rispettive Camere di commercio dalla normativa vigente; queste ultime, inoltre, hanno l'obbligo di asseverare ed autorizzare le assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate.
Il comma 58 dell'articolo 4, infine, riduce di 52 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Per quanto riguarda le disposizioni introdotte durante l'esame al Senato al disegno di legge di stabilità per l'anno 2012 si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.
L'articolo 9, che reca disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, il comma 1, al fine di assicurare il miglioramento organizzativo del trasporto pubblico locale, modifica l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011. Tale norma prevede che la ripartizione del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario - istituito dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 - venga effettuata sulla base di criteri premiali individuati, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con la nuova formulazione prevista dal comma in esame, si prevede che l'individuazione

Pag. 50

dei predetti criteri sia effettuata da un struttura paritetica istituita nell'ambito della stessa Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 9, comma 2, introduce parziali modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilita da ultimo con l'articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011, con l'obiettivo di colmare il vuoto normativo lasciato dall'abrogazione, ad opera del referendum del giugno 2011, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, in modo da adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali al quadro giuridico europeo. In particolare, il decreto-legge n. 138/2011 ha conservato nei fini (liberalizzazione) l'impianto preesistente, escludendone l'applicabilità al settore idrico, per tenere conto dell'esito della consultazione popolare dello scorso giugno.
Le modifiche introdotte dalle singole lettere del comma 2 mediante puntuali novelle dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 riguardano prevalentemente i compiti e gli obblighi degli enti locali in relazione alle decisioni sull'affidamento, la disciplina del regime transitorio, il divieto di ulteriori attività per gli affidatari diretti e l'ambito di applicazione della disciplina.
L'articolo 10 reca la riforma degli ordini professionali e disposizioni in materia di società tra professionisti. In particolare, l'articolo in esame presenta un duplice contenuto: nella prima parte (commi 1-2 e 12), collegandosi alla precedente manovra economica di agosto 2011, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Nella seconda parte (commi 3-11) disciplina l'esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali. La delegificazione dovrà essere realizzata entro 12 mesi (dall'entrata in vigore della legge di stabilità), sulla base dei principi e criteri direttivi già enunciati che il disegno di legge di stabilità modifica esclusivamente per quanto concerne le tariffe professionali, che vengono sostanzialmente liberalizzate (comma 12). Il comma 12 modifica il principio di cui alla lettera d), eliminando il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista. Le parti potranno pertanto definire liberamente il compenso. Per quanto riguarda l'altro profilo sopra enunciato si consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile). È dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali. Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà «società tra professionisti» (comma 5), che (comma 8) potrà svolgere anche diverse attività professionali (cosiddetta società multidisciplinare). Per poter utilizzare la denominazione «società tra professionisti», la società deve prevedere nell'atto costitutivo determinati requisiti (comma 4).
L'articolo 11, in materia di programmazione della ricerca e premialità, dispone che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR), anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario finalizzata al finanziamento premiale di specifici programmi, anche congiunti, proposti dagli stessi enti.
L'articolo 14, in materia di riduzione di oneri amministrativi per le imprese e per i cittadini, dispone l'applicazione in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, e su tutto il territorio nazionale, della disciplina delle zone a burocrazia zero, previste dall'articolo 43 del decreto-legge n. 78/2010 solo per il Meridione d'Italia (comma 1). I commi 2 e 3 riguardano l'Ufficio locale del Governo, organo istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presieduto dal Prefetto, composto da un rappresentante della regione, da uno della provincia, da uno della città metropolitana (se esiste) e da

Pag. 51

uno del comune. L'Ufficio locale del Governo adotta in via esclusiva e all'unanimità i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte (relativi alle nuove iniziative produttive), riceve i dati e i documenti relativi ai procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per i provvedimenti di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica. Il dissenso di uno o più dei componenti dell'Ufficio, a pena di inammissibilità, deve essere: congruamente motivato; manifestato nella riunione convocata dal prefetto e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. È considerato acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, o non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Il comma 4 esclude dall'applicazione delle norme precedenti i procedimenti amministrativi di natura tributaria, concernenti la tutela statale dell'ambiente, riguardanti la tutela statale della salute, della sicurezza pubblica, e relativi alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo. Il comma 5 fa salvo quanto previsto dal Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e, in caso di mancato rispetto dei termini del procedimento unico previsto dall'articolo 7 del medesimo regolamento, rimette l'adozione del provvedimento conclusivo all'Ufficio locale del Governo. Il comma 6 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria relativa ai commi da 1 a 5, e precisa che la partecipazione all'Ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.
L'articolo 17 reca disposizioni in materia di semplificazione del procedimento relativo ai distretti turistici. In particolare, modifica la normativa sui Distretti turistici - come noto istituibili in zone costiere - di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70/2011 (come modificato dalla legge di conversione n. 106/2011), prevedendo una semplificazione della procedura di delimitazione territoriale del Distretto. Tale semplificazione consiste nella previsione di un termine di 90 giorni, decorrente dalla data di avvio del procedimento, per la conclusione del procedimento di delimitazione del Distretto ad opera della regione interessata (d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati e partecipe l'Agenzia del demanio); nella previsione che, se entro tale termine di 90 giorni l'amministrazione competente (la regione) non comunica all'interessato un provvedimento espresso di diniego, il procedimento di delimitazione del Distretto turistico si intende concluso favorevolmente.
L'articolo 33, ai commi 2 e 3, reca disposizioni concernenti il Fondo per lo sviluppo e la coesione, stabilendo un incremento del fondo stesso pari a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2015. Tale dotazione sarà utilizzata prevalentemente per la prosecuzione di interventi infrastrutturali già avviati per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per gli interventi di edilizia sanitaria e per misure di contrasto del dissesto idrogeologico. Gli interventi in tale ambito, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013, saranno individuati con decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio del 2012. Il comma 7 dello stesso articolo, invece, modifica la destinazione dei proventi derivanti dalla recente asta per le frequenze. In particolare, segnala che è prevista la dotazione di 100 milioni di euro da destinare al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del Fondo di garanzia per le imprese di cui alla legge n. 266 del 1997. Il comma 11 dello stesso articolo prevede l'estensione a tutto il 2012, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, della detassazione dei salari di produttività.
L'articolo 34, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni eterogenee relative alla filiera dei carburanti. Viene introdotta a regime la deduzione forfetaria in favore degli esercenti

Pag. 52

impianti di distribuzione del carburante; si dispone la misura degli aumenti dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per gli anni 2012 e 2013; sono previste altre agevolazioni per le transazioni effettuate presso distributori di carburante mediante carte di pagamento. I commi da 1 a 3 dell'articolo 34 introducono a regime la deduzione forfetaria in favore dei distributori di carburante, originariamente disposta dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 448/1998 e successivamente prorogata nel tempo. Essa si sostanzia in una deduzione forfetaria dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), ovvero dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (comma 1).
L'agevolazione viene concessa per tener conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa dei soggetti distributori. La riduzione forfetaria del reddito deve essere effettuata per un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro; 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro; 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro. Il comma 2 dispone l'applicazione delle norme così introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2011. Si prevede inoltre, analogamente a quanto già disposto nelle disposizioni di proroga, che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumano quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria. Il comma 3, con finalità di coordinamento, novella il citato articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 225/2011: si elimina anzitutto il limite di spesa di 24 milioni di euro previsto, in rapporto alla predetta agevolazione, per l'anno 2012. Viene inoltre eliminata la previsione che affidava a un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate - di stabilire gli i importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. Il comma 6 della disposizione in esame reca la copertura finanziaria dell'agevolazione introdotta, il cui onere è stimato in 41 milioni per l'anno 2012 e in 65 milioni di euro per l'anno 2013; ad esso si provvede mediante aumento dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, disposti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo in esame.
Il comma 4 dell'articolo 34 fissa la misura dell'accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante (di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) per gli anni 2012 e 2013. Il comma 5 dispone che, in rapporto alle predette modifiche delle aliquote non trovino applicazione i limiti agli eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996. Tale norma stabilisce che eventuali aumenti erariali dell'accisa abbiano effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l'aumento erariale e la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. In conseguenza della disapplicazione prevista dalla norma in esame, l'eventuale modifica dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario. Il comma in esame reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l'attività di trasporto. Viene a tal fine disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio nei confronti di:
soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del

Pag. 53

decreto-legge n. 452 del 2001) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione, norme richiamate dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 452/2001);
imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, (di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 452/2001);
enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 452/2001).

Il rimborso viene disposto con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti da apposito regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci). Infine, il comma 7 dell'articolo 5-bis dispone la gratuità per l'acquirente e per il venditore delle transazioni, effettuate presso distributori di carburante, mediante carte di pagamento e per importi inferiori a 100 euro.
Illustra, quindi, il contenuto del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2012-2014, redatto in base alle disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come successivamente modificata dalla legge n. 39 del 2011. Coerentemente con la cornice normativa iscritta nella legge di contabilità, il bilancio viene predisposto secondo il noto criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge di contabilità e finanza pubblica, così come tradotte nelle istruzioni metodologiche e tecniche contenute nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13 luglio 2011, n. 23. Va sottolineato che il bilancio a legislazione vigente per il 2012 include gli effetti finanziari delle misure disposte con il decreto-legge n. 98 del 2011 e con il decreto-legge n. 138 del 2011, con esclusione delle riduzioni di spesa dei Ministeri, pari a 10.700 milioni nel 2012 e 5.000 milioni in ciascuno degli anni 2013-2014, da realizzare attraverso la legge di stabilità. In particolare, proprio ai fini della puntuale definizione delle riduzioni di spesa dei Ministeri, l'articolo 10 del citato decreto legge n. 98 del 2011 ha previsto che siano le stesse amministrazioni a formulare proposte di revisione della legislazione di spesa e che gli interventi siano disposti con la legge di stabilità per il 2012-2014. Dal punto di vista finanziario, il bilancio a legislazione vigente per il 2012-2014 recepisce le indicazioni della risoluzione del Documento di economia e finanza e della relativa nota di aggiornamento.
Quanto ai dati complessivi in esso racchiusi, il bilancio a legislazione vigente per gli anni 2012-2014 prevede, in termini di competenza, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, che nel 2012 le entrate finali si attestino a 498.746 milioni. Nel 2013 e nel 2014, le entrate finali sono invece rispettivamente indicate pari a 527.594 e 541.545 milioni. Con le integrazioni apportate con la Nota di variazioni, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2012 da parte del Senato, le entrate finali risultano pari a 499 miliardi, con un leggero incremento rispetto al bilancio a legislazione vigente 2012, relativo in particolare alle entrate extratributarie. Le spese finali si attestano a 500,5 miliardi, di cui 464,9 miliardi di spese correnti e 35,6 miliardi di spese in conto capitale.

Pag. 54

Rispetto al BLV 2012, si evidenzia una diminuzione delle spese finali di 9,6 miliardi, dovuta ad una riduzione di 4,3 miliardi delle spese correnti e di 5,4 miliardi di quelle in conto capitale.
Sul versante delle spese, per il triennio 2012-2014, quelle finali vengono indicate attestarsi a 510.260 milioni nel primo anno e a 513.938 e 500.787 milioni rispettivamente nel 2013 e nel 2014.
Il saldo netto da finanziare è previsto si attesterà nel 2012 a 11.514 milioni, mentre nel 2013 e nel 2014 assumerà valori positivi pari rispettivamente a 13.656 nel primo anno e a 40.758 milioni nel secondo. Sempre per il saldo netto da finanziare, le proposte di autorizzazioni di cassa indicano, nel 2012, un importo di 78.653 milioni, comprensivo sia del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di 12.000 milioni, sia del fisiologico gap tra incassi ed accertamenti di entrata; nel 2013, invece, il saldo netto da finanziare viene indicato attestarsi su una cifra pari a 51.562 milioni, che si limita a 24.414 milioni nel 2014.
Dal punto di vista metodologico, la struttura di classificazione del bilancio, ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge di contabilità e finanza pubblica, si conferma articolata in missioni e programmi.
Con riferimento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, segnala che gli stanziamenti complessivi al netto di quanto stabilito nel disegno di legge di stabilità ammontano a 3,5 miliardi nel 2012, a 10,2 miliardi nel 2013 e a 5,7 miliardi nel 2013.
Come accennato nella parte della relazione dedicata al disegno di legge di stabilità, il Ministero subisce riduzioni di spesa per la componente rimodulabile delle spese per 3,7 miliardi nel 2012, 2,6 miliardi nel 2013 e 1,1 miliardi nel 2014. In valori assoluti le riduzioni più consistenti riguardano la missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dell'unico programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», per 3,3 miliardi nel 2012, 2,5 miliardi nel 2013 e 1,8 miliardi nel 2014. La missione «Competitività e sviluppo delle imprese» si riduce di 378 milioni nel 2012, 20 milioni nel 2013 e 10 milioni nel 2014. Anche la missione «Ricerca ed innovazione» si riduce in valori percentuali di circa l'88 per cento in ogni esercizio considerato.
Più in generale, la spesa finale in percentuale relativa al Bilancio dello Stato si riduce sia per la missione «Competitività e sviluppo delle imprese che per la missione «Ricerca ed innovazione».
Ulteriori riduzioni sono previste nella Nota di variazioni approvata dal Senato a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità.
Ricorda che rientrano nelle competenze della X Commissione, oltre allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (tabella 3) nella sua quasi interezza, alcune poste rientranti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative alla ricerca scientifica e tecnologica.
Per quanto concerne il MEF si tratta, in particolare, di alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo inseriti nel programma «Incentivi alle imprese», unico programma della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (missione 11) di competenza del MEF, nel programma «Sviluppo e competitività del turismo», che costituisce l'unico programma della missione Turismo (missione 31), nel programma «Ricerca di base ed applicata» (17.15) e nel programma «Sviluppo sostenibile» (18.5).
Per quanto concerne il settore del turismo, invece, segnalo che la relativa missione «Turismo» reca stanziamenti pari a 37 milioni di euro, con un lieve incremento pari a 2,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente, quando vi era stata una sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie precedentemente previste. All'interno di tale missione rientra il contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT che, come è noto, ha il compito di promuovere le varie tipologie dell'offerta turistica nazionale e di realizzare strategie promozionali a livello nazionale

Pag. 55

ed internazionale di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione di prodotti turistici italiani.
Per quanto riguarda il MIUR, i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, corrispondono - secondo la nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi - ai programmi Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) e Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) della Missione Ricerca e Innovazione (missione 17).
Senza entrare nella puntuale analisi delle missioni e dei programmi (e rinviando per ciò alla documentazione a disposizione della Commissione), in considerazione della delicatezza della situazione e della necessità di procedere celermente all'approvazione di una manovra economica che contiene gli impegni assunti dal Governo italiano in sede europea, nonché dell'impossibilità di procedere ad un congruo approfondimento, propone alla Commissione di approvare tre relazioni favorevoli sulle tre tabelle di bilancio per le parti che rientrano nella competenza della Commissione e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Andrea LULLI (PD) comunica che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione della proposta di relazione in quanto giudica negativo e insufficiente il contenuto della legge di stabilità. Sottolinea che non sono previsti interventi per la crescita, non si affrontano i problemi drammatici che affliggono il Paese in tema di finanza pubblica, di sicurezza del credito, di difficoltà dell'occupazione. Dichiara il suo orientamento favorevole ad una rapida approvazione dei provvedimenti in titolo, rispondendo all'appello del Presidente della Repubblica e al fine di accelerare le dimissioni del Presidente del Consiglio.

Alberto TORAZZI (LNP), rilevato che l'approvazione della legge di stabilità e del Bilancio di previsione rappresenta l'ultimo atto del Governo Berlusconi, ritiene improbabile che con le dimissioni del Presidente del Consiglio si dia l'avvio ad un'età dell'oro come da più volte auspicato dai gruppi di opposizione.

Raffaello VIGNALI (PdL), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, esprime rammarico per il fatto che non siano stati inserite nel maxiemendamento presentato al Senato disposizioni proposte dal Ministero dello sviluppo economico molto significative sul versante della semplificazione.

Adolfo URSO (Misto) ritiene assolutamente necessario approvare in tempi brevissimi i provvedimenti in titolo, aggiungendo tuttavia che si sarebbero dovute prevedere misure più significative sia per l'abbattimento del debito pubblico sia per l'avvio di processi di crescita del Paese. Auspica che nel prossimo futuro, chiunque rappresenterà il Governo, possa procedere con più forza nella direzione del rigore e delle riforme.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione favorevole sulle tabelle n. 3, relativa al Ministero dello sviluppo economico, per le parti di competenza, n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, e n. 7, relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Nomina altresì il relatore Dal Lago quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 19.20.