CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2011
557.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 86

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 12.10

Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.
Audizione di rappresentanti di Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uilcem-UIL.
(Svolgimento e conclusione).

Manuela DAL LAGO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Gabriele VALERI, segretario nazionale Filctem-CGIL, Sergio GIGLI, segretario generale Femca-CISL, Augusto PASCUCCI, segretario generale Uilcem-UIL, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alberto TORAZZI (LNP), Ludovico VICO (PD), Anna Teresa FORMISANO (UDC) e Gabriele CIMADORO (IdV).

Pag. 87

Gabriele VALERI, segretario nazionale Filctem-CGIL, Sergio GIGLI, segretario generale Femca-CISL, Augusto PASCUCCI, segretario generale Uilcem-UIL, rispondono ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Manuela DAL LAGO, presidente, ringrazia gli auditi per il loro contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.10.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, comunica di aver predisposto alcuni emendamentifinalizzati a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva; si tratta, prevalentemente, delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché di un emendamento all'articolo 8-bis predisposto per recepire un'osservazione della Commissione per le questioni regionali che mira a coinvolgere anche le regioni nello svolgimento delle campagne informative sulle problematiche connesse alla qualità delle gemme. Vi è infine un emendamento, all'articolo 13, che recepisce un'osservazione della Commissione giustizia finalizzata ad un migliore coordinamento del testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 8-bis.1, 8-bis.2, 8-bis.3, 8-bis.4, 10.1, 12.1 e 13.1 (vedi allegato).

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, comunica che il testo ulteriormente modificato sarà tempestivamente inviato alle Commissioni interessate in sede consultiva; nella seduta di domani sarà quindi conferito il mandato al relatore. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.
C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente, dà la parola al nuovo relatore del provvedimento, il collega Lulli.

Andrea LULLI, relatore, ricorda che l'esame delle proposte di legge in titolo è iniziato presso la nostra Commissione lo scorso febbraio; in tale data l'unica proposta esaminata è stata la pdl Dal Lago (C. 3970), che prevedeva l'istituzione di un fondo rotativo presso le CCIA per la cessione dei crediti delle imprese; del fondo, cui avrebbero accesso le imprese in sofferenza a causa di mancati o ritardati pagamenti, era previsto il finanziamento tramite l'intervento iniziale della Cassa depositi e prestiti quindi, a regime, tramite contributi versati annualmente dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative. Alla proposta iniziale sono state, successivamente, abbinate le altre proposte

Pag. 88

di legge all'esame della commissione, ovvero la pdl Mastromauro C. 3531 (che regolamenta la diversa materia dei ritardi di pagamento da parte della p.a. con disposizioni specifiche mirate alla possibilità di compensazione fra crediti e debiti, all'introduzione del divieto di rinuncia agli interessi di mora e del divieto di riduzione dell'ammontare del credito vantato); la pdl Cambursano C. 4078 (che, sempre in relazione ai crediti avanzati verso la p.a., prevede la possibilità di cederli alla Cassa depositi e prestiti che provvede ai pagamenti attraverso le disponibilità di un Fondo all'uopo istituito); la pdl Gava C. 4160, che prevede invece l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo di un' Autorità garante del rispetto dei termini contrattuali. Infine, lo scorso luglio, sono state abbinate le ultime due proposte alla nostra attenzione, la pdl Cosenza C. 4324, che prevede alcune norme di attuazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento e una disposizione concernente la possibilità di compensare i crediti vantati verso la p.a. con eventuali debiti maturati; e la pdl Laganà Fortugno C. 4380 che prevede l'istituzione, su iniziativa della Cassa depositi e prestiti, di una società «impresa sicura» presso la quale è istituito un Fondo di intervento per la liquidità delle imprese in sofferenza per ritardati pagamenti della p.a.
Ricorda inoltre che la scorsa settimana, con l'approvazione definitiva della proposta di legge sullo Statuto delle imprese è stata introdotta nell'ordinamento la delega al Governo per l'attuazione, entro un anno, della direttiva 2011/7/UE, che regolamenta tutta la complessa materia dei ritardi di pagamento sia fra i privati che fra privati e p.a.
Riassunta così brevemente la materia, sottolinea l'opportunità di valutare con attenzione quali disposizioni delle proposte all'esame siano ritenute ancora utili e attuali, sia perché parte delle norme risulta superata dall'approvazione della citata delega, sia perché oggettivamente i meccanismi previsti dai diversi testi di legge sono lontani e non compatibili (e molti di essi prevedono impegni economici notevoli). Propone quindi la costituzione di un apposito comitato ristretto che possa dedicare qualche seduta all'esame e alla valutazione delle descritte proposte, per procedere poi alla definizione di un testo da sottoporre all'attenzione della Commissione in sede plenaria.

Manuela DAL LAGO, presidente, invita quindi i rappresentanti dei gruppi ad indicare i nominativi per il Comitato ristretto e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorena MILANATO, relatore, sottolinea che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 3428 recante «Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche», nel nuovo testo approvato dalla Commissione cultura.

Pag. 89

Segnala anzitutto che la proposta di legge in esame, a differenza di quanto indica il titolo, - a seguito dell'esame in sede referente, che ha portato alla stesura di un nuovo testo - non reca, in realtà, modifiche alla legge n. 337 del 1968, né all'articolo 7 della legge n. 135 del 2001.
Con l'articolo 1 del testo in esame si dispone il riconoscimento del valore non solo sociale, ma anche culturale e ricreativo, dello stesso spettacolo viaggiante, nonché dei parchi permanenti di divertimento, e si estende il riferimento ai circhi, non più limitati a quelli equestri.
L'articolo 2 esclude le attività di spettacolo di strada, di cui alla sezione VI dell'elenco previsto dall'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che fissa requisiti da osservare a fini di sicurezza.
Le attività per le quali si intende disporre l'esclusione dall'applicazione del decreto ministeriale 18 maggio 2007 sono quelle svolte «senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolte in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti», con un numero di addetti scritturati nell'attività inferiore ad 8 e un numero di rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno inferiore a 150.
L'articolo 3 del testo in esame, attraverso novelle agli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta legge sull'equo canone), si propone un duplice obiettivo.
Il primo è quello di estendere alle sale cinematografiche la disciplina sulla durata delle locazioni attualmente prevista per le attività alberghiere e per quelle teatrali. Al contempo, peraltro, il nuovo testo esclude le attività alberghiere, nonché l'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile, dalla disciplina sul termine di locazione novennale recata dall'articolo 27 della legge n. 392 del 1978.
L'ulteriore obiettivo - come indicato dalla relazione illustrativa - è quello di rimediare ad una «dimenticanza» del legislatore che, in forza di una interpretazione letterale delle citate norme della legge n. 392 del 1978, ha generato di fatto una disparità di trattamento tra esercenti la medesima attività imprenditoriale. Infatti, gli articoli 27 e 28 fanno, attualmente, letterale riferimento alla conduzione dell'immobile adibito ad attività alberghiera o teatrale (ed ora, in virtù della novella in esame, cinematografica) in forza del solo contratto di locazione, escludendo dalla disciplina di maggior favore relativa alla durata minima del contratto ed alla sua rinnovazione tacita gli imprenditori che, invece, possono condurre l'immobile in forza di diverso titolo contrattuale
L'articolo 4, al comma 1, esclude le strutture tradizionali di pubblico spettacolo ove si svolgono attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e circense dall'applicazione della disciplina in materia di impiego di personale di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, la quale prevede che in tali luoghi sia impiegato esclusivamente personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti.
Con esclusivo riguardo allo svolgimento di attività musicali effettuate in spazi tradizionali aperti al pubblico l'articolo 4, comma 2, demanda ad un decreto del ministero dell'interno, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, l'individuazione delle modalità per la selezione, formazione e impiego del personale addetto ai servizi di controllo.
L'articolo 5 dispone che in via transitoria i contratti di locazione, che hanno scadenza successiva alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati di diritto per un termine minimo di 9 anni che decorre dalla data della scadenza fissata fra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza. Infine, si dispone l'applicazione delle norme contenute nella proposta in esame alla scadenza della proroga di diritto o del termine maggiore fissato dalle parti.
Preannuncia l'intenzione, anche in considerazione del largo consenso sul testo in

Pag. 90

esame presso la Commissione di merito che intenderebbe procedere in sede legislativa, di predisporre un parere favorevole rinviandone comunque l'espressione ad altra seduta al fine di approfondire la richiamata questione della proroga dei contratti di locazione. Si dichiara altresì disponibile a recepire ulteriori osservazioni, ove dovessero emergere nel corso del dibattito.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.
C. 4166, approvata dalla 2a Commissione del Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo DE CORATO, relatore, comunica che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla II Commissione Giustizia sulla proposta di legge n. 4166, approvata in sede deliberante dalla Commissione Giustizia del Senato.
Il testo in esame novella il codice penale estendendo le ipotesi di confisca obbligatoria ai beni informatici utilizzati per la commissione dei reati informatici (articolo 1); prevede che tali beni sequestrati e poi confiscati siano destinati a particolari esigenze di ordine pubblico (articoli 2 e 3); stabilisce che le suddette disposizioni valgono anche per i beni informatici utilizzati per commettere alcuni reati di contraffazione (articolo 4).
In particolare l'articolo 1 novella l'articolo 240 del codice penale, che disciplina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, prevedendo la confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati prevalentemente informatici e che come già previsto per gli altri casi di confisca obbligatoria, non si procede all'applicazione della misura se i beni o strumenti informatici appartengono ad una persona estranea al reato. È inoltre stabilito che la confisca dei beni e strumenti informatici è obbligatoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).
L'articolo 2 novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introducendovi l'articolo 86-bis, mediante il quale è disciplinato l'impiego dei beni e strumenti informatici utilizzati per la commissione dei reati informatici.
In particolare, il comma 1 prevede che i beni informatici che in sede di indagine risultino essere stati utilizzati per il compimento di uno dei reati elencati debbano essere sequestrati ed affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta, che li utilizzano per contrastare la criminalità informatica, ovvero ad altri organi dello Stato che li impiegano comunque per finalità di giustizia. Lo strumento è quello della custodia giudiziale con facoltà d'uso.
Il comma 2 disciplina la fase successiva alla condanna e dunque alla confisca dei suddetti beni, prevedendone l'assegnazione a coloro che già li hanno custoditi ai sensi del comma precedente ovvero ai medesimi organi di polizia che ne facciano richiesta o ad altri organi dello Stato.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle operazioni sotto copertura contenuta nell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. In particolare, la novella, introducendo il comma 9-bis, prevede che i beni informatici e telematici confiscati nell'ambito di procedimenti penali per delitti contro la personalità individuale siano assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano fatto richiesta per l'impiego nelle attività sotto copertura ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.
Infine, l'articolo 4, di particolare rilievo in relazione alle competenze della nostra Commissione, stabilisce che le disposizioni precedenti sulla confisca e sulla destinazione dei beni sequestrati e confiscati sono applicate anche quando i beni e gli strumenti informatici sono utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale.

Pag. 91

Ricorda che l'articolo 473 del codice penale sanziona (con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro) la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. La fattispecie riguarda colui che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
L'articolo 474 punisce (con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 3.500 a 35.000 euro) l'introduzione nello Stato al fine di trarne profitto, e il commercio, di prodotti con segni falsi.
Viene inoltre precisato che le disposizioni precedenti si applicano ai beni utilizzati per la commissione dei suddetti reati «anche con riferimento ai medicinali falsi, contraffatti, aventi una composizione qualitativa-quantitativa diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze conservate, trasformate e realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219» (si tratta del decreto di attuazione della direttiva comunitaria 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).
In considerazione delle condivisibili finalità del provvedimento, nonché dell'unanime sostegno ad esso attribuito da parte di tutte le componenti politiche presenti nella Commissione di merito, propone l'espressione di un parere favorevole, manifestando sin d'ora la disponibilità ad eventuali integrazioni con osservazioni che dovessero scaturire dal dibattito.

La seduta termina alle 13.55.