CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2011
556.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.
Atto n. 410.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere, entro il 22 novembre 2011, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.
Ricorda, altresì, che dalla documentazione inviata non risulta tuttavia l'intesa con la Conferenza unificata. Ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 4 novembre 2011, n. 183, per la proroga del medesimo, il presidente della

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Camera ha proceduto all'assegnazione dello schema di decreto legislativo in titolo, richiamando peraltro l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare nel senso indicato la richiesta di parere.
Passando a illustrare lo schema di decreto in esame, fa presente che esso è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010. Tale norma indica i criteri e i principi direttivi da seguire nell'esercizio della delega (comma 1) quali la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e dell'organizzazione; la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, attraverso la riorganizzazione dei centri di spesa e l'adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti vigilati ai principi di razionalizzazione di cui al comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007); la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra i Ministeri indicati nella disposizione e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i Ministeri stessi, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; la previsione dell'obbligo di adeguamento, per gli enti e istituti vigilati, dei propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.
Osserva, poi, che il comma 2 della norma di delega dispone che i menzionati decreti legislativi devono essere emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto rispettivamente con l'altro dicastero, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico (nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana), previo parere della Conferenza Stato-regioni, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi vengono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il comma 3 precisa che i decreti legislativi in questione non devono recare nuovi oneri per la finanza pubblica.
Venendo ai contenuti dello schema di decreto in esame, fa presente che esso si compone di dodici articoli, suddivisi in sei Capi.
Il Capo I (articoli da 1 a 3) è dedicato al riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).
L'articolo 1, comma 1, dispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il riordino della LILT tramite la semplificazione e la razionalizzazione degli organi deputati all'attività di indirizzo amministrativo e di gestione. A tal fine, la LILT adegua il proprio statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute (comma 2).
Fa presente, poi, che l'articolo 2, comma 1, indica il nuovo assetto degli organi centrali, individuati dallo Statuto nel Consiglio direttivo nazionale, composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei presidenti sezionali e dai Commissari (comma 2); pertanto, il numero dei componenti del Consiglio direttivo nazionale passa da quindici a cinque membri; nel Presidente onorario della LILT nominato dal Consiglio direttivo nazionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente; il Presidente onorario è scelto tra i Presidenti nazionali che abbiano svolto almeno due mandati e partecipa di diritto

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alle sedute del Consiglio direttivo nazionale con voto consultivo (comma 3); nel Presidente nazionale e nel Direttore generale. Il provvedimento in esame non indica quale sono i compiti del Direttore generale, che, come la relazione precisa, saranno individuati dal nuovo statuto; la relazione al provvedimento indica che la previsione del Direttore generale risponde all'esigenza di un più efficace ed efficiente perseguimento dei fini statutari e, nel contempo, all'esigenza di semplificare e di snellire l'organizzazione della struttura amministrativa.
Infine, nel nuovo assetto degli organi centrali è individuato anche il Collegio dei revisori. Vengono di conseguenza soppressi il Collegio dei Probiviri e il Comitato Scientifico, previsti quali ulteriori organi centrali dallo Statuto vigente. Inoltre, nell'ambito della dotazione organica della LILT, viene soppresso il posto dirigenziale di livello generale (comma 4).
Osserva, quindi, che l'articolo 3 stabilisce che la LILT si articola in una sede centrale e in sezioni provinciali con conseguente soppressione dei comitati regionali previsti dal vigente statuto (comma 1). Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia, possono costituire a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore (comma 2). Infine, la LILT può procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali (comma 3).
Il Capo II, articoli 4 e 5, è dedicato al riordino dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Il decreto, che fra l'altro interviene sull'organizzazione degli uffici e sulle dotazioni di personale, istituisce la Scuola superiore della sanità pubblica, quale articolazione interna dell'ISS (articolo 4, comma 1, lettera g)).
L'articolo 4, comma 1, prevede che l'Istituto superiore di sanità provveda al proprio riordino, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di conseguire l'obiettivo del risparmio di spesa nonché del miglioramento in termini di maggiore qualità ed efficienza dei servizi erogati. Il riordino dovrà avvenire secondo i principi dettati dall'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, modificando il regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base dei criteri indicati dalle lettere da a) ad h): riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non, che svolgono compiti similari, con una riduzione in misura non inferiore al 30 per cento, come previsto dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge finanziaria 2007; riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; riduzione delle dotazioni organiche di personale di supporto nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 404, lettera f), della legge finanziaria 2007; riorganizzazione e fusione delle strutture tecnico-scientifiche e amministrative che svolgono compiti similari; riallocazione di personale da adibire a funzioni prevalenti, potenziando in particolare le strutture che offrono servizi a terzi; razionalizzazione degli organi finalizzati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo; previsione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Scuola superiore di sanità pubblica, quale articolazione interna dell'Istituto; la Scuola svolgerà attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di salute pubblica e organizzazione sanitaria; tale attività sarà rivolta al personale del Servizio sanitario nazionale e agli enti di promozione e tutela della salute, sulla base di linee programmatiche fissate dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; esperti, nel limite massimo di sei unità (oggi il limite è dieci), ai quali il Presidente può conferire incarichi nelle materie nelle quali non siano disponibili adeguate professionalità all'interno dell'Istituto.

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L'articolo 5 dispone la sostituzione dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1971, n. 70, al fine di modificare la composizione del Consiglio di amministrazione (da otto a quattro componenti, oltre al Presidente). I quattro esperti sono designati rispettivamente: due dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza Stato-regioni, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; si dispone, pertanto, la soppressione della nomina dell'esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Le funzioni di segreteria sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Istituto.
Fa presente, infine, che il Capo III, composto dal solo articolo 6, è dedicato al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.), che a tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, deve provvedere a modificare il regolamento di organizzazione sulla base dei criteri di seguito indicati (comma 1).
Rileva, poi, che i criteri in base ai qual modificare il regolamento sono la semplificazione e razionalizzazione degli uffici e rimodulazione della pianta organica, come determinata dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; la riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legislativo n. 266 del 1993, il cui limite massimo passa da dieci a sette. Sul punto, la relazione tecnica al provvedimento prevede che tale riduzione comporti un risparmio di spesa pari a circa euro 280.000.
Il comma 2 stabilisce che il nuovo regolamento di organizzazione dell'Age. Na.S, approvato con le procedure di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 115 del 1998, deve tenere conto dei nuovi compiti istituzionali affidati all'Agenzia in materia di educazione continua in medicina; di monitoraggio e valutazione della qualità e sicurezza delle strutture che erogano prestazioni sanitarie e dei relativi costi, inclusa la valutazione dei sistemi regionali di direzione e controllo relativamente alla qualità dei servizi erogati, all'appropriatezza delle prestazioni e alla valutazione del personale; di formazione, ricerca e innovazione nel campo della salute, ivi compresa la valorizzazione e il trasferimento delle migliori pratiche concernenti la qualità e la sicurezza dei trattamenti sanitari.
Il Capo IV, articoli da 7 a 9, è dedicato al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). Gli Istituti, con le loro dieci sedi centrali e novanta sezioni territoriali, costituiscono una struttura sanitaria integrata, in grado di assicurare al Servizio sanitario nazionale un'articolata rete di servizi per verificare la salubrità degli alimenti e per realizzare le azioni di polizia veterinaria e di difesa sanitaria del patrimonio zootecnico, anche ai fini della salvaguardia della salute dell'uomo.
Il provvedimento in esame, oltre a una ridefinizione della figura del Direttore generale, prevede modalità di raccordo tra gli IZS e le università. L'articolo 7 novella il decreto legislativo n. 270 del 1993, recando modificazioni agli articoli 1, 2, 3 e 6. In particolare l'articolo 7, comma 1, lettera a), aggiunge il comma 6-bis all'articolo 1 del citato decreto legislativo. Tale nuovo comma stabilisce che gli istituti, in accordo con le ex facoltà di medicina veterinaria, possono svolgere attività didattica nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca e possono erogare, nell'ambito dei finanziamenti già previsti a legislazione vigente, borse di studio per gli studenti che frequentano le scuole di specializzazione o i master di area veterinaria. Tali studenti, ai fini della partecipazione alla formazione e nell'ambito delle predette borse di studio, potranno essere ammessi anche a partecipare a progetti di ricerca svolti dagli Istituti medesimi.
Osserva, poi che la successiva lettera b) introduce i commi 3-bis e 3-ter all'articolo 2 del decreto-legislativo n. 270 del 1993. In particolare, il comma 3-bis, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 183 del 2010, e al fine di uniformare le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica

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degli IZS in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, prevede che il Ministero della salute emani indirizzi operativi finalizzati alla omogenea applicazione del decreto in esame; il comma 3-ter prevede che il Ministero della salute effettui delle verifiche anche sulle risorse eventualmente erogate agli Istituti, diverse da quelle assicurate a carico dello Stato tramite il Fondo sanitario nazionale e a carico del Ministero stesso.
La lettera c) novella l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, in materia di organizzazione del Consiglio di amministrazione, aggiungendo un periodo. La novella prevede che il rappresentante designato dal Ministro della salute nel Consiglio di Amministrazione sia scelto tra personale particolarmente qualificato nelle materie di attività degli IZS.
La successiva lettera d) sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo in questione. Il comma, come sostituito, prevede che il Direttore generale abbia la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisca e ne diriga l'attività scientifica. Il Direttore generale, con un'innovazione della disciplina vigente, deve essere un medico veterinario di comprovata esperienza a livello nazionale e internazionale nelle specifiche materie di attività degli Istituti. Il Direttore è nominato dalla Regione dove ha sede l'Istituto, d'intesa con il Ministro della salute (precedentemente era prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni) e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute. In caso di assenza di intesa, al fine di assicurare il funzionamento dell'ente, alla nomina provvede, previa diffida, il Ministro dalla salute. Dal punto di vista procedurale, si provvede ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, che disciplina i criteri, i termini, le modalità di produzione delle certificazioni richieste e i criteri di valutazione dell'attività e dei risultati conseguiti dal direttore generale. Come avviene già a legislazione vigente, il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore sanitario, al quale la novella attribuisce la gestione delle attività di ricerca dell'Istituto.
Infine, la lettera e) inserisce, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993, il comma 1-bis. Il comma introdotto prevede che una quota parte dei finanziamenti dei quali gli Istituti sono destinatari sia utilizzata per l'attività di ricerca dei propri Centri di referenza nazionale.
L'articolo 8 dispone che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, le regioni procedano al riordino degli IZS secondo quanto precedentemente stabilito dall'articolo 7 (comma 1). In caso di mancato rispetto di tale termine, si applica l'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, relativo all'esercizio del potere sostitutivo come previsto dall'articolo 120 della Costituzione (comma 3). Rispetto al termine per la nomina dei direttori generali, il comma 3 dispone che essa deve effettuarsi all'entrata in vigore delle norme regionali in materia di riordino degli IZS, nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto in esame. Il successivo comma 4 stabilisce infine che, in caso di mancata costituzione degli organi istituzionali, il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario straordinario che provvede alla ricostituzione degli organi.
L'articolo 9 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di adeguamento al decreto in esame, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provveda alla revisione del rispettivo statuto. Lo statuto è approvato dalla regione in cui l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e province autonome competenti in caso di istituti interregionali (comma 1). Nel caso di inerzia del Consiglio di amministrazione, il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario ad acta che provvede alla revisione dello Statuto dell'ente (comma 2).
Il Capo V ridefinisce il rapporto di vigilanza fra il Ministero della salute e gli enti oggetti del riordino secondo i criteri

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di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 183 del 2010.
Fa presente, in particolare, che l'articolo 10 indica che la funzione di vigilanza attribuita al Ministero della salute si estrinseca nel potere di emanare atti di indirizzo e direttive nelle materie afferenti ai compiti e alle funzioni istituzionali degli enti medesimi, nonché nel potere di controllo sulla gestione e sull'attività svolta (comma 1). La funzione di vigilanza può essere esercitata anche tramite ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute, nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza (comma 2). Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto sono trasmessi al Ministero della salute, che li approva nei novanta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In caso di richiesta di riesame, gli enti possono recepire le osservazioni nei successivi dieci giorni e riproporre quindi il nuovo testo per il controllo, oppure possono motivare in merito alle ragioni per le quali ritengono di confermare il precedente testo. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dei nuovi atti, il Ministero procede all'approvazione o all'annullamento degli atti (comma 3). Le deliberazioni, il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto sono approvati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni del ruolo organico e i regolamenti di organizzazione sono approvati di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).
Ai sensi dell'articolo 11, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 10.
Rileva, infine, che il Capo VI, composto dal solo articolo 12, reca la clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame, preannuncia l'intenzione di inserire nella sua proposta di parere, che si riserva di formulare al termine del dibattito, alcune condizioni volte ad estendere anche agli Istituti zooprofilattici sperimentali l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 e ad escludere le variazioni del ruolo organico, il bilancio e il rendiconto dal novero degli atti che devono essere trasmessi al Ministero della salute, ai sensi del citato comma 2.

Luciana PEDOTO (PD) rileva che nello schema di decreto in esame non è stata inserita la Croce rossa italiana, pur espressamente contemplata nella norma di delega.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di espressione del parere della Conferenza unificata. Esprime, quindi, un giudizio fortemente positivo sul complesso del provvedimento in esame, che persegue efficacemente la razionalizzazione della spesa, senza compromettere la funzionalità degli enti interessati.

Anna Margherita MIOTTO (PD), riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'esame sui contenuti del provvedimento in titolo, chiede al Governo quali ulteriori enti intenda sottoporre a riordino entro il termine di scadenza della delega. Chiede, inoltre, se sia possibile acquisire maggiori informazioni sulle concrete modalità di esercizio dell'attività di vigilanza da parte degli altri dicasteri, nei confronti dei rispettivi enti vigilati.

Il ministro Ferruccio FAZIO, rispondendo ai colleghi intervenuti, precisa che il Ministero ha già predisposto lo schema di decreto per il riordino della Croce rossa italiana, che è in attesa di essere inserito all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, e non intende procedere al riordino di ulteriori enti vigilati nell'ambito dell'esercizio della delega in discorso. Precisa, altresì, che gli uffici del suo Dicastero

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hanno tenuto conto della disciplina dell'attività di vigilanza da parte degli altri ministeri e possono fornire, a chiunque vi abbia interesse, ogni informazione al riguardo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Eugenia Roccella e Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.
C. 2058 Palagiano e C. 4308 Farina Coscioni.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del progetto di legge in titolo e dà la parola al relatore e al Governo per la replica.

Antonio PALAGIANO (IdV), relatore, intervenendo in sede di replica, prende atto con soddisfazione che dal dibattito è emersa una condivisione di fondo delle finalità della sua proposta di legge, la cui urgenza è confermata dai dati forniti dal Governo, secondo i quali il numero di embrioni crioconservati è attualmente pari a circa 10 mila unità, risultando triplicato in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale sulla legge n. 40 del 2004. Prende atto, altresì, delle forti perplessità espresse dal Governo sulla possibilità di attivare la biobanca istituita presso l'ospedale Maggiore di Milano. In proposito, osserva, tuttavia, che tali problemi avrebbero dovuto essere affrontati dal Governo prima che si giungesse alla situazione attuale. Ritiene, inoltre, che nel prosieguo dell'esame debbano essere tenuti nella dovuta considerazione gli interventi dei colleghi che si sono soffermati sui requisiti anagrafici degli aspiranti genitori. Pur avendo preso atto della decisione della presidenza di abbinare la proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni al suo progetto di legge, osserva che detta proposta ha un ambito di intervento molto più ampio, non limitandosi ad affrontare il problema degli embrioni crioconservati. Si dichiara, infine, perplesso su quanto appreso dalla stampa circa la presunta volontà del Governo di lasciare gli embrioni crioconservati nei centri in cui attualmente si trovano, anche a causa dei problemi che potrebbero sorgere in seguito alla chiusura di tali centri.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda, rivolta al relatore, come la sua proposta di legge n. 4308 sia volta a correggere alcuni aspetti della legge n. 40 del 2004, che il partito cui il relatore appartiene ha fortemente contrastato. Invita, pertanto, il relatore a chiarire se abbia mutato il proprio parere su tale legge e, in ogni caso, quali proposte intenda formulare in ordine al prosieguo dell'esame.

Antonio PALAGIANO (IdV), relatore, precisa che né lui né il suo gruppo hanno mutato il proprio giudizio sulla legge n. 40 del 2004, mentre ultimamente si ha l'impressione che siano soprattutto i colleghi radicali a cambiare spesso opinione. Propone pertanto, in coerenza con le motivazioni precedentemente espresse, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la sua proposta di legge n. 2058.

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Mariella BOCCIARDO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, preannuncia l'imminente presentazione di una sua proposta di legge sulla materia in discussione.

Paola BINETTI (UdCpTP), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa di essere intervenuta, nel corso della discussione, sulla sola proposta di legge n. 2058 Palagiano, mentre nutrirebbe perplessità assai maggiori sull'abbinata proposta di legge della collega Farina Coscioni.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta del relatore di adottare il progetto di legge n. 2058 Palagiano come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA desidera fornire alcune precisazioni rispetto a questioni emerse nel corso del dibattito. Osserva, in particolare, che i fondi stanziati per l'istituzione della biobanca presso l'ospedale Maggiore di Milano sono stati utilmente impiegati per la realizzazione di una struttura che sarà comunque utilizzata. Peraltro, il suo Ministero ha provveduto a istituire una commissione al fine di accertare le ragioni del mancato trasferimento degli embrioni crioconservati presso tale biobanca, giungendo alla conclusione che esso è dipeso soprattutto dalle preoccupazioni di ordine giuridico e assicurativo dei centri in cui gli embrioni attualmente si trovano. Ritiene, inoltre, che la destinazione di tali embrioni a fini di ricerca non costituisca una soluzione praticabile, in quanto la ricerca necessita di embrioni prodotti per tale specifica finalità, come dimostra il caso del Regno Unito, dove gli embrioni non impiantati vengono distrutti, senza che gli istituti di ricerca ne facciano richiesta. Più in generale, ritiene che il problema degli embrioni crioconservati debba essere affrontato, anche alla luce del sensibile aumento del loro numero in seguito alla sentenza della Corte costituzionale sulla legge n. 40 del 2004. Si dichiara, pertanto, favorevole all'adozione della proposta di legge n. 2058 Palagiano come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione delibera di adottare la proposta di legge n. 2058 Palagiano come testo base per il prosieguo dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge n. 2058 Palagiano, adottata come testo base, alle ore 15 di martedì 13 dicembre 2011.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, dà conto della lettera, in data 27 ottobre 2011, con cui il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome comunica che la Conferenza medesima ha espresso una valutazione complessivamente positiva sulla proposta di testo unificato presentata il 28 settembre scorso. Ritiene, pertanto, che la Commissione possa procedere all'adozione di tale proposta come testo base per il prosieguo dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, invita il relatore a verificare l'opportunità di apportare modifiche di natura formale alla proposta di testo unificato presentata lo scorso 28 settembre, al fine di addivenire

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all'adozione di un nuovo testo base nel corso della prossima settimana.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, si dichiara disponibile a procedere nel senso indicato dal presidente, purché, nella prossima settimana, l'esame della proposta non subisca ulteriori rinvii.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2011.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede alla presidenza di verificare se la Commissione sia in numero legale per procedere a votazioni.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del regolamento, la verifica del numero legale in Commissione deve essere richiesta da quattro deputati.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, passando a esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 11, auspica l'approvazione del suo nuovo emendamento 11.13 (vedi allegato), nonché del suo emendamento 11.11, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 11.9, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, dopo la parola «presenza», la seguente: «quotidiana»; ritira, pertanto, il suo emendamento 11.12. Invita, quindi, i presentatori a ritirare tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 11.1.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Raisi 11.2 e 11.3: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 11.13 del relatore (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 11.13 del relatore, l'emendamento Raisi 11.4 risulta precluso. Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Raisi 11.5, Ceccacci Rubino 11.6 e Raisi 11.7: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 11.11 del relatore (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 11.8: s'intende vi abbia rinunciato.

Marco RONDINI (LNP) riformula l'emendamento Laura Molteni 11.9, di cui è cofirmatario, nel senso proposto dal relatore (vedi allegato).

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 11.9 (nuova formulazione).

Anna Margherita MIOTTO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento Viola 11.10, di cui è cofirmataria.

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Gianni MANCUSO (PdL), relatore, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 12, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Laura Molteni 12.1 e Raisi 12.2, soppressivi dell'intero articolo, invitando, pertanto, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Laura Molteni 12.1 e Raisi 12.2 (vedi allegato), risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.
C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.
Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici.
C. 1287 Di Centa.
Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.
C. 4269 D'Anna.