CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2011
556.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 3 novembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Intervengono i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, Rocco Crimi, e per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 10.

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Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4655 Giorgio Conte).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011.

Valentina APREA, presidente, comunica che in data 17 ottobre 2011, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4655 Giorgio Conte, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di costruzione, acquisto, ampliamento e modifica degli impianti sportivi. Poiché la medesima proposta di legge verte su materia analoga a quella prevista dal nuovo testo della proposta di legge C. 2800 in esame, ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione delibera, quindi, l'abbinamento della proposta di legge C. 4655 Giorgio Conte al nuovo testo della proposta di legge C. 2800 e abbinate.

Valentina APREA, presidente, avverte che sul nuovo testo in esame, anche ai fini del suo successivo trasferimento in sede legislativa, la I Commissione, affari costituzionali, ha espresso parere favorevole con condizione e osservazioni; le Commissioni II, giustizia, VI, finanze, e X, attività produttive, hanno espresso parere favorevole; la V Commissione, bilancio, ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazione; la VIII Commissione, ambiente, ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazione.

Claudio BARBARO (FLpTP), relatore, si riserva di dare seguito ai pareri espressi dalle Commissioni, dopo averne valutato il contenuto.

Il sottosegretario Rocco CRIMI concorda con l'esigenza espressa dal relatore.

Valentina APREA, presidente, invita quindi il relatore ad esperire un'ulteriore riflessione sul testo del provvedimento in esame, congiuntamente con i rappresentanti dei gruppi in Commissione e con il rappresentante del Governo, anche allo scopo di giungere in tempi brevi alla sua approvazione in sede legislativa.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, in considerazione del fatto che in Comitato ristretto non si è raggiunto un accordo sulle modifiche da apportare al testo base n. 4432, propone di fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

Valentina APREA, presidente, alla luce della proposta formulata dal relatore, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame, a domani, venerdì 4 novembre 2011, alle ore 12.

La Commissione concorda.

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Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali.
C. 1428 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 15 febbraio 2011.

Paola GOISIS (LNP), relatore, propone di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto, allo scopo di giungere ad una sua rapida approvazione in tempi rapidi anche in sede legislativa.

Valentina APREA, presidente, alla luce della richiesta del relatore, propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università.
Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2011.

Luigi NICOLAIS (PD) sottolinea come il provvedimento in esame, introducendo mega-dipartimenti all'interno delle università, nel contempo centralizzi la contabilità in capo agli atenei. Evidenzia come così, di fatto, i medesimi dipartimenti siano esautorati di quell'autonomia gestionale che invece dovrebbe essere loro assicurata. Rileva che sarebbe stato più opportuno, invece, accordare autonomia operativa e di spesa ai dipartimenti, consolidando, successivamente, i conti in capo alle università.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.
Atto n. 396.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011.

Salvatore VASSALLO (PD), segnalando innanzitutto di non volere esprimere una

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valutazione complessiva in merito al provvedimento in esame, richiama alcune considerazioni da lui già svolte nella sua interpellanza urgente n. 2-01186, vertente sul medesimo argomento. Auspica in particolare che quelle considerazioni siano accolte come condizioni nella proposta di parere che verrà presentato dalla relatrice. Ricorda innanzitutto la situazione penalizzante in cui versano i ricercatori non confermati, ai quali, durante il primo anno di attività, è riconosciuto un trattamento economico molto basso. A tal proposito, richiama il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 marzo 2005, n. 43, con il quale è stato stabilito che, a partire dal secondo anno di attività, il trattamento economico dei ricercatori universitari non confermati sia pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia di pari anzianità. Richiamando altresì il blocco generalizzato dei meccanismi di adeguamento retributivo per gli anni 2011-2013, introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, segnala che la sottoposizione a tale blocco del passaggio dal primo al secondo anno di attività determinerebbe effetti economici particolarmente iniqui, quali una penalizzazione pari ad oltre il 20 per cento su un reddito già notevolmente basso. Tale penalizzazione risulta ancora più evidente se si considera che il blocco stesso era stato introdotto al fine di attenuare una crescita della retribuzione con percentuali variabili tra il 2 ed il 3 per cento annui.
Ribadisce, quindi, che non risulta essere chiaro, allo stato, quale sia il trattamento economico spettante ai ricercatori assunti nel 2010, in vigenza del regime concorsuale precedente; ai medesimi ricercatori infatti, in virtù del citato blocco, non risulterebbe applicabile la norma introdotta dal decreto-legge n. 7 del 2005, che equipara il trattamento economico dei ricercatori universitari non confermati al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia di pari anzianità. Sottolinea quindi le pesanti iniquità e le disparità di trattamento alle quali si andrebbe incontro, non applicando il citato blocco generalizzato ai ricercatori assunti nel 2011, i quali, pertanto, potrebbero godere, a partire dal secondo anno di attività, della maggiorazione dello stipendio con le modalità descritte.

Sui lavori della Commissione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) chiede chiarimenti in merito al successivo iter dell'esame dei provvedimenti in discussione, preferendo intervenire in una successiva seduta.

Valentina APREA, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sugli atti esaminati è fissato al 5 novembre 2011. Il Governo, peraltro come di consueto, potrebbe comunque attendere l'espressione del parere della Commissione anche oltre il termine fissato, prima dell'adozione definitiva degli atti in discussione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA preannuncia che il Governo attenderà l'espressione del parere della Commissione anche oltre il termine fissato, prima dell'adozione definitiva degli atti in discussione.

Valentina APREA (PdL), presidente, alla luce delle indicazioni del Governo, ricorda all'onorevole Capitanio Santolini che potrà intervenire nel corso del seguito dell'esame del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, ne rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 10.15.

C. 4250 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Paola GOISIS (LNP), relatore, ricorda che l'Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica popolare cinese in esame, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, è diretto a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche, nonché la crescita degli scambi economici e delle relazioni culturali tra i due Paesi, mediante la facilitazione della produzione in comune di film commercialmente competitivi tanto sul mercato delle due Parti quanto su quello di Paesi terzi. L'Accordo era già stato presentato alle Camere nella XIV Legislatura, ma l'iter del disegno di legge di ratifica, approvato al Senato, era terminato con la decisione della Commissione Affari Esteri della Camera nella seduta del 1o febbraio 2006 di rinviarne l'esame per approfondire ulteriormente alcuni rilievi concernenti, in particolare, gli ampi poteri autorizzativi riconosciuti alle autorità nazionali competenti nella gestione dell'Accordo, che di norma non si riscontrano in analoghi accordi vertenti sulla stessa materia. Nuovamente esaminato al Senato nella XV Legislatura, il provvedimento è stato licenziato da quella Assemblea con la contestuale approvazione di due ordini del giorno che chiedevano al Governo un impegno a favore dello sviluppo e della verifica del rispetto dei diritti umani in Cina. Alla Camera l'esame in sede referente del provvedimento si è svolto nella sola seduta della III Commissione del 28 marzo 2007, nella quale lo stesso relatore ha ribadito le ragioni di perplessità che erano già emerse nella passata Legislatura in ordine all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-cinese: dopo il rinvio, l'iter del provvedimento non è ulteriormente proseguito.
Segnala, quindi, che l'Accordo si compone di 18 articoli. Nel dettaglio, l'articolo 1 precisa innanzitutto che, ai fini dell'Accordo, il termine «film in coproduzione» sta ad indicare un film il cui finanziamento e la cui produzione avviene in maniera congiunta ad opera di produttori delle due Parti, e stabilisce che tali film beneficeranno di tutti i vantaggi di cui godono i film nazionali. Relativamente alla normativa italiana, ricorda che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, prevede all'articolo 6, in materia di coproduzioni, che possono essere riconosciuti come nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti che vengono nello stesso articolo elencati. La realizzazione dei film in coproduzione è soggetta, ai sensi dell'articolo 2, alla preventiva approvazione delle rispettive Autorità competenti, e cioè della Direzione Generale del Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali per quanto riguarda l'Italia, e del Film Bureau per la Cina. Osserva, quindi, che, ai sensi dell'articolo 3, i produttori e gli studi cinematografici coinvolti nelle coproduzioni devono avere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, avere ottenuto l'autorizzazione, nonché disporre di una buona capacità professionale e un forte supporto finanziario. In base all'articolo 4, la proporzione degli apporti, che sarà decisa di volta in volta dai produttori, non potrà scendere per nessuno dei due Paesi al di sotto del 20 per cento del costo del film. L'articolo 5 stabilisce che produttori, sceneggiatori, registi, attori principali e tecnici impiegati nelle coproduzioni devono essere cittadini delle Parti, o degli Stati membri dell'Unione

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europea; fra i cittadini cinesi sono inclusi anche quelli di Hong Kong e di Macao. La proporzione degli apporti tecnici ed artistici viene decisa dai produttori - prima che il progetto venga sottoposto all'approvazione delle competenti autorità delle due Parti - ma sono consentite anche coproduzioni con una partecipazione esclusivamente finanziaria. L'articolo 6 consente che le riprese in esterni vengano effettuate anche in Paesi che non partecipano alla coproduzione, previa autorizzazione e con la presenza di tecnici di almeno una delle due Parti.
Ricorda, poi, che con l'articolo 7 le Parti si impegnano a fornire i visti temporanei per l'entrata del personale necessario alla coproduzione, nonché le autorizzazioni doganali per il materiale. È sancito il rispetto di tutte le norme di legge, nonché della fede religiosa, della cultura e delle usanze del Paese nel quale si svolgono le riprese in esterno da parte di tutto il personale impiegato nella lavorazione del film, ai sensi dell'articolo 8. L'articolo 9 prevede che, in linea di massima, la fase di post-produzione verrà svolta nel Paese nel quale sono state effettuate le riprese esterne. L'articolo 10 attribuisce alle Autorità competenti il compito di approvare il film coprodotto e di autorizzarne l'uscita in pubblico. Ai sensi dell'articolo 11, i film coprodotti devono recare una dicitura nei titoli di testa o di coda che li identifichi come coproduzioni. In merito alla ripartizione dei proventi e dei mercati, l'articolo 12 stabilisce che questa sia, in linea di massima, proporzionale agli apporti forniti dai rispettivi coproduttori; i diritti d'autore spettano congiuntamente ai coproduttori. Segnala, quindi che le Parti si impegnano, ai sensi dell'articolo 13, a collaborare per consentire la partecipazione dei film coprodotti ad eventi internazionali; riguardo la sola Cina, tale partecipazione dovrà essere comunicata alle Autorità competenti con un anticipo, rispetto all'evento, di almeno 30 giorni. L'articolo 14 affida il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell'Accordo e di risolvere le eventuali questioni, sempre relative alla sua applicazione, alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i Beni culturali e ad un organismo designato dalle Autorità del governo cinese. Compito di tali due organismi è anche quello di stabilire le norme di procedura per le coproduzioni, da effettuarsi attraverso scambio di note e nel rispetto delle reciproche legislazioni vigenti, ai sensi dell'articolo 16. L'articolo 15 prevede che le Parti svolgano un'azione di sostegno verso i propri produttori per consentire loro di prendere parte a coproduzioni che si svolgono sul territorio dell'altra Parte. In base a quanto stabilito dall'articolo 17, l'Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica; esso ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile per tre anni, salvo denuncia, da notificarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. Anche dopo la denuncia, le coproduzioni già avviate beneficeranno delle condizioni dell'Accordo.
Ricorda, infine, che, prendendo atto di quanto emerso più volte in Italia nell'esame parlamentare dell'Accordo, le competenti autorità dei due Paesi - individuate nell'articolo 14 al fine di esaminarne l'applicazione e di adoperarsi per risolvere eventuali controversie - hanno stipulato nel 2008 una Nota interpretativa dell'articolo 10. La Nota, allo scopo di prevenire interventi censori da parte cinese sulle opere coprodotte - incompatibili con l'ordinamento italiano - prevede anzitutto che la preventiva approvazione provvisoria dell'opera filmica avverrà distintamente in Italia e in Cina nel quadro delle rispettive regole interne. Inoltre, l'approvazione in via definitiva conseguirà automaticamente a quella provvisoria, salvo il caso di sostanziale scostamento tra l'opera realizzata e il progetto presentato, e il permesso di uscita del film all'interno e all'esterno dei due Paesi Parti dell'Accordo conseguirà a sua volta in via automatica dall'approvazione definitiva.
Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

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Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato e abbinate.

Parere alla XII Commissione
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo in esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Manuela DI CENTA (PdL), relatore, riterrebbe necessario che gli uffici conducessero alcuni approfondimenti sul testo del provvedimento in esame, con particolare riguardo al significato del riconoscimento giuridico della LIS, a relativi effetti e costi, nonché al significato della locuzione «minoranza linguistica». Si riserva quindi di attendere l'esito di tali approfondimenti per proseguire utilmente l'esame del provvedimento.

Maria Letizia DE TORRE (PD) condivide, a nome del gruppo del Partito democratico, la richiesta di approfondimenti avanzata dall'onorevole Di Centa.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) concorda anch'essa sulla necessità di approfondire talune questioni che emergono dal provvedimento, in quanto strettamente connesse alle competenze della Commissione cultura.

Eugenio MAZZARELLA (PD) concorda sull'esigenza espressa dalla relatrice, anche con riguardo agli aspetti clinici della questione.

Paola GOISIS (LNP) condivide l'esigenza di attendere gli approfondimenti richiesti dalla relatrice, tenuto anche conto della necessità di promuovere e favorire al meglio le relazioni sociali dei soggetti destinatari del provvedimento.

Valentina APREA, presidente, prendendo quindi atto dell'esigenza espressa dalla relatrice e condivisa dai colleghi intervenuti nel dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo Unificato C. 3107 Milanato e abb.