CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2011
556.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.
La seduta comincia alle 9.40.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.
C. 4624-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento e della proposta emendativa trasmessa dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, fa presente che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 ottobre 2011, ricordando che in quell'occasione, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando due condizioni volte a modificare le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 3, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Segnala, inoltre, che la Commissione affari esteri e comunitari, nella medesima data, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo, osservando che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Rileva, poi, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 3.1 della Commissione, che, tenuto conto dei tempi dell'esame parlamentare necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, posticipa la decorrenza degli oneri dall'anno 2011 al 2012. Con riferimento alla quota degli oneri derivanti dalla contribuzione dell'Italia al bilancio dell'IRENA, appare opportuno che il Governo chiarisca se la modifica della relativa decorrenza possa risultare conforme agli accordi internazionali vigenti in merito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che la modifica della decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento non determina effetti finanziari problematici.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4624-A, recante ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009 e l'emendamento 3.1, contenuto nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.1:

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 98 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione. Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 ottobre 2011 e che in quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando una condizione, non motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a sopprimere l'articolo 10, comma 1, recante la delega al Governo all'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE. Precisa che la Commissione di merito, nella medesima data, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo.
In ordine agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala in primo luogo che

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l'emendamento Versace 10.11 modifica l'articolo 10 disponendo, tra le altre cose, la reintroduzione tra i principi e i criteri direttivi della delega per il recepimento della direttiva 2011/7/UE della previsione di un sistema di diffide e sanzioni nei casi di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero. In proposito ricorda che questo criterio è stato soppresso durante l'esame del provvedimento presso il Senato, in ottemperanza ad una condizione formulata dalla Commissione bilancio, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, poi, che l'articolo aggiuntivo Cambursano 10.012 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e reca disposizioni in materia di cessione di crediti alla Cassa depositi e prestiti. Precisa che al relativo onere, pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica che, tuttavia, non reca le necessarie disponibilità.
Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti Versace 2.1 e Cimadoro 2.10, volti a reintrodurre all'articolo 2, comma 1, lettera o), la previsione per cui la riduzione della durata dei processi civili sia estesa anche ai rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione, nonché dall'emendamento Cimadoro 10.10, che apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2002, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo che le pubbliche amministrazioni non possano derogare ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali e che sia nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto. Ricorda, infatti, che le medesime disposizioni erano contenute nel testo approvato dalla Camera e sono state soppresse dal Senato in ottemperanza a una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, dalla proposta emendativa.
Ritiene, infine, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative Borghesi 10.010, che prevede che determinati soggetti possano richiedere alle Amministrazioni pubbliche di cui sono creditori la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato nei loro confronti ad un Istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito, Borghesi 10.011, che prevede che i fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni possano cedere alla Cassa depositi e prestiti i loro crediti scaduti nei confronti delle suddette amministrazioni, nonché Cimadoro 13.10, che prevede che le Prefetture e i Commissari di Governo predispongano elenchi di imprese e fornitori che aderiscono a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sugli identici emendamenti Versace 2.1 e Cimadoro 2.10, in quanto le proposte emendative sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di debita quantificazione e di adeguata copertura finanziaria. Ricorda in proposito che la Commissione bilancio del Senato, nel parere reso alla Commissione di merito, ha chiesto la soppressione alla lettera o) delle parole «nei confronti della pubblica amministrazione e»quale condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime l'avviso contrario del Governo anche con riferimento all'emendamento Versace 3.10, in quanto la proposta è suscettibile di determinare effetti negativi sull'equilibrio finanziario delle Camere di commercio in quanto non garantisce l'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie del Consiglio nazionale

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dell'economia e del lavoro a fare fronte alla funzione attribuita. Ritiene inoltre che gli emendamenti Versace 10.11 e Cimadoro 10.10 siano suscettibili di determinare effetti negativi sui bilanci delle amministrazioni pubbliche interessate dalle modifiche, contenute nei commi 1, 2 e 3, al decreto legislativo n. 231 del 2002. In particolare, rileva che il divieto di deroga unilaterale ai vigenti termini di pagamento e la nullità della rinuncia, successiva alla conclusione del contratto, agli interessi di mora, qualora una delle parti contraenti fosse una pubblica amministrazione, introdurrebbero modalità dirette ad accelerare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione. Ritiene di tutta evidenza che tale accelerazione creerebbe le premesse perché, in caso di mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni nei termini inderogabili previsti a legislazione vigente, gli utenti possano avanzare reclami che costituirebbero il presupposto per il successivo diritto ad ottenere indennizzi ovvero risarcimenti, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica privi di debita quantificazione e di idonea copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Borghesi 10.010, esprime parere contrario, in quanto la proposta è priva di organicità e normativamente inadeguata. In ogni caso, ritiene che la disposizione dovrebbe essere integrata - analogamente a quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009 in ordine alla certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi - dalla previsione per cui il credito eventualmente oggetto di certificazione deve essere certo, liquido ed esigibile, nonché dalla statuizione in base alla quale l'amministrazione debitrice, prima di rilasciare la certificazione per gli importi superiori a diecimila euro, procede alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, rende la certificazione al netto delle somme dovute. Esprime, altresì, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Borghesi 10.011 e 10.012, nella misura in cui prevedono la cessione a Cassa depositi e prestiti Spa di un credito commerciale vantato da privati nei confronti di una pubblica amministrazione. Ritiene che tale operazione determinerebbe un cambiamento della natura del credito che da commerciale diventerebbe finanziario, con impatto diretto ai fini del calcolo del debito pubblico. Rammenta, inoltre, che Cassa depositi e prestiti Spa dovrebbe operare come un'istituzione finanziaria di mercato, in condizioni di libera concorrenza con gli altri istituti, pena un suo reinserimento da parte di Eurostat all'interno del perimetro della pubblica amministrazione. Da ultimo, esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento Cimadoro 13.10, richiamando la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, formulata al riguardo dalla Commissione bilancio del Senato.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che il tema del recepimento della direttiva per combattere i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali è stato più volte affrontato dalla Commissione, a partire dal parere sul disegno di legge comunitaria per il 2010, fino a quello sul disegno di legge comunitaria per il 2011, sottolineando come in quelle occasioni la Commissione abbia espresso un avviso contrario. Evidenzia che il Governo aveva sul punto anche disatteso un voto dell'Assemblea e fa presente che il suo gruppo sarebbe disponibile ad accettare anche una riformulazione delle proposte emendative presentate sulle quali il rappresentate del Governo ha espresso un avviso contrario, pur di introdurre strumenti a sostegno delle imprese italiane. Prendendo atto dell'atteggiamento negativo del Governo sulla questione, rinvia al voto dell'Assemblea sulle proposte emendative,

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segnalando come, su tali temi, si potranno registrare difficoltà per la maggioranza.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala l'incongruenza delle decisioni della Commissione bilancio in ordine al tema dei ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ricordando la discordanza tra il parere espresso sul disegno di legge comunitaria per il 2011 e quello successivamente reso con riferimento alla proposta di legge in esame. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10, osserva peraltro che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, pur prevedendosi una delega legislativa per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE, si è intervenuti a modificare i principi e criteri della delega stessa, sopprimendo il riferimento a diffide e sanzioni da irrogare nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ritiene, pertanto, insoddisfacente il testo elaborato dal Senato, sottolineando come il tema dei ritardi dei pagamenti dovrà nuovamente affrontarsi nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), pur auspicando una formulazione più puntuale di una norma tanto attesa dalle imprese italiane, ritiene che il testo approvato dal Senato, recando l'integrale recepimento della direttiva contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, non escluda la pubblica amministrazione dall'ambito di applicazione, riferendosi la questione segnalata dall'onorevole Vannucci solo ad un aspetto specifico. Ritiene comunque giusto che il Governo e la maggioranza si assumano la responsabilità delle modifiche apportate dal Senato e osserva che, con l'entrata in vigore del provvedimento, il Governo sarà obbligato a procedere al recepimento della direttiva.

Renato CAMBURSANO (IdV), richiamando le considerazioni del collega Borghesi, sottolinea l'inadeguatezza dell'azione del Governo e della maggioranza per far fronte ai ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ritiene che sarebbe sbagliato esprimere un parere contrario sulle proposte emendative presentate dal gruppo Italia dei Valori, sottolineando come sarebbe stato opportuno individuare una formulazione che consentisse di superare i problemi evidenziati dal rappresentante del Governo. Assicura, in proposito, che il proprio gruppo sarebbe disposto a ritirare le proposte emendative presentate, a fronte di un impegno dell'Esecutivo a provvedere ad una loro riformulazione che consenta, quanto meno, di procedere nella direzione della soluzione del problema dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni. A tale proposito, segnala di aver presentato una proposta di legge recante disposizioni in favore delle piccole e medie imprese creditrici della pubblica amministrazione, che prevede, tra l'altro, la costituzione presso la medesima Cassa depositi e prestiti Spa di un fondo per erogare finanziamenti agli enti locali in grado di dimostrare che il mancato pagamento per forniture di beni e di servizi dipende esclusivamente dal rispetto delle prescrizioni del Patto di stabilità interno. Nel segnalare come la situazione di molte realtà produttive sia particolarmente critica, anche in ragione del difficile accesso al credito bancario, sottolinea come sarebbe assolutamente necessario individuare una soluzione che permetta agli enti territoriali di far fronte ai pagamenti dovuti, consentendo l'immissione di risorse nel circuito produttivo attraverso l'utilizzo di risorse disponibili, ma non utilizzabili in ragione dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 98 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 10, sopprimere il comma 1.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.10, 10.10, 10.11 e 13.10 e sugli articoli aggiuntivi 10.010, 10.011 e 10.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, a causa della riproposizione della condizione soppressiva dell'articolo 10, comma 1.

Renato CAMBURSANO (IdV) ribadisce la posizione fortemente contraria del proprio gruppo alla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
Nuovo testo C. 4333.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto MARMO (PT), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla Commissione di merito, della proposta di legge di iniziativa parlamentare «Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno».
Con riferimento all'articolo 1, recante istituzione del premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno, osserva, in primo, luogo che, fermo restando che l'effetto finanziario delle disposizioni appare limitato all'entità degli stanziamenti, per quanto attiene al contributo una tantum non si dispone dei parametri posti alla base della sua quantificazione. Rileva in proposito che alcune delle finalizzazioni a cui il contributo sembra essere destinato presentano carattere permanente, quali la dotazione di risorse umane e l'apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione, mentre il contributo è erogato una tantum. In ordine a tali aspetti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo. Per quanto concerne gli articoli 2 e 3, in materia di Comitato scientifico e giuria del Premio, fa presente che andrebbe chiarito se gli organismi previsti dal testo operino senza corresponsione di compensi ed altri emolumenti, come ad esempio i rimborsi spese, tenuto conto che la norma non esclude espressamente tale erogazione. Riguardo all'articolo 4, recante la copertura finanziaria, segnala che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo non reca, per gli anni 2011 e 2012, le necessarie disponibilità. Segnala inoltre l'opportunità, al fine di garantire l'allineamento temporale tra la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria, di specificare che il contributo di cui all'articolo 1, comma 6, viene concesso nell'anno 2011. Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, segnala, infine, che la stessa deve essere riformulata in modo da specificare, alla luce della nuova classificazione di bilancio, la missione e il

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programma nel quale sono iscritti i fondi speciali.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come il provvedimento, al di là delle valutazioni di merito, susciti diverse perplessità sotto il profilo della copertura finanziaria ed evidenzia come esso non sia formulato tenendo conto della nuova articolazione del bilancio. Pertanto ritiene opportuno un approfondimento in mancanza del quale il suo gruppo sarebbe costretto ad esprimere un parere contrario.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che, nel caso di proposte che presentano un impatto finanziario piuttosto limitato, quale quella in esame, è opportuno tenere conto anche del contenuto dei provvedimenti e della loro finalità. In questo caso, ritiene che si tratti di una finalità particolarmente meritevole ed auspica pertanto che si possa procedere celermente all'erogazione del contributo e all'istituzione del premio previsti dalla proposta in esame, in occasione del novantesimo anniversario dell'assassinio di Giuseppe Di Vagno. A suo avviso, sarebbe piuttosto opportuno verificare se per procedere al riconoscimento del contributo sia effettivamente necessario un intervento di carattere legislativo, oppure si possa provvedere utilizzando procedure già previste a legislazione vigente.

Renato CAMBURSANO (IdV), prescindendo dalle valutazioni di merito e condividendo l'esigenza di celebrare un eroe che ha sacrificato la propria vita, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere valutazioni sotto il profilo finanziario e chiede l'applicazione dello stesso criterio di rigore adottato anche nella seduta odierna sulle proposte emendative alla proposta di legge n. 98 e abbinate.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nel dichiararsi favorevole nel merito all'erogazione del contributo, ritiene tuttavia imprescindibile verificare la sostenibilità finanziaria della proposta in esame, in modo da onorare degnamente la memoria del deputato vittima del fascismo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, anche alla luce della modestia della spesa prevista, potrebbe valutarsi la possibilità di fare ricorso per l'erogazione del contributo alla procedura di cui all'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità per il 2011, escludendo un intervento legislativo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, premettendo che il Governo si rimette alla valutazione politica della Commissione e rilevando come l'intervento di spesa previsto sia abbastanza contenuto, con riguardo alla prima osservazione formulata dal relatore circa il possibile carattere permanente di alcune delle finalizzazioni per le quali il contributo straordinario una tantum di 100.000 euro è destinato, ritiene tale somma congrua in rapporto alle attività previste dal provvedimento, fermo restando, ovviamente, la necessità di operare un'attenta programmazione di ciascun intervento previsto dalla proposta di legge. Quanto alla richiesta di chiarimento circa l'assenza di corresponsione di compensi o altri emolumenti per i componenti degli organismi previsti dagli articoli 2 e 3, ritiene auspicabile, nel corso dell'esame parlamentare, l'introduzione nel testo di un richiamo ai principi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, grazie al quale possa stabilirsi la non onerosità dell'attività svolta dai soggetti chiamati ad operare all'interno dei suddetti organi, fugando, in tal modo, ogni dubbio in proposito. Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, salve le valutazioni della Commissione, ritiene che potrebbe ipotizzarsi un rinvio della decorrenza degli oneri al 2012 e l'utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, per garantire

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l'ulteriore corso del provvedimento si renderà necessario modificarne la copertura finanziaria. Ritiene, pertanto, che - alla luce delle perplessità emerse nel corso del dibattito - sia opportuno svolgere un ulteriore approfondimento, anche al fine di evitare che su un provvedimento di tale contenuto si determini una divisione all'interno della Commissione.

Roberto MARMO (PT), relatore, evidenzia come, malgrado la sostanziale condivisione politica sul merito del provvedimento, la Commissione sia chiamata ad esaminarne le implicazioni finanziarie e ritiene, pertanto, necessario un approfondimento al riguardo.

Massimo VANNUCCI (PD) giudica opportuna la proposta del relatore, osservando come un rinvio possa consentire di preservare lo spirito della proposta di legge in esame, individuando una soluzione condivisa per garantirne la copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto dell'esito del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto MARMO (PT), relatore, ricorda che la proposta di legge reca disposizioni dirette alla regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e che il provvedimento, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Quanto alle implicazioni finanziarie della proposta, rileva che, con riferimento alla realizzazione delle campagne di comunicazione e alle attività di informazione previste dall'articolo 8-bis, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla possibilità per il Ministero dello sviluppo economico e le regioni di garantire l'espletamento dei nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per finalità analoghe. In relazione ai compiti a carico delle camere di commercio, previsti dall'articolo 12 relativamente alla tenuta dell'elenco dei laboratori gemmologici abilitati al rilascio delle certificazioni e alla connessa attività di vigilanza e controllo, ritiene che andrebbero precisate le risorse da utilizzare per tali finalità, tenuto conto che le camere di commercio rientrano nel comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. In relazione poi alla devoluzione delle controversie relative al contenuto delle dichiarazioni sui prodotti gemmologici ad un collegio arbitrale istituito presso le Camere di commercio, industria e artigianato, previsto dall'articolo 10, considera opportuno un chiarimento circa eventuali effetti onerosi per la finanza pubblica connessi al funzionamento del collegio e alle spese arbitrali.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in relazione alle osservazioni del relatore fa presente che, all'articolo 8-bis, si potrebbe valutare l'opportunità di precisare che le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità, nonché di sopprimere il comma 2 e di precisare che gli oneri relativi ai corsi di qualificazione di cui al comma 3 sono svolti con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti. Rileva quindi l'opportunità di precisare, all'articolo 10, comma 1, che gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati. Ritiene infine opportuno chiarire all'articolo 12, comma 4, che gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, nonché per lo

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svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il decreto di cui all'articolo 15, ed aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che la determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate, precisando che le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco.

Roberto MARMO (PT), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 225 e abb., recante regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 8-bis:
al comma 1, dopo le parole: Il Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità,
sopprimere il comma 2;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono promuovere corsi di qualificazione aggiungere le seguenti:, con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti,
All'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.
All'articolo 12, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il decreto di cui all'articolo 15, ed aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta, sospesa alle 10.25, riprende alle 10.45.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 delle legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2011.

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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento all'articolo 1, in ordine alla disposizione che enuncia il principio della tutela dello spettacolo viaggiante, nel rilevare che tale previsione non appare coerente con i contenuti del provvedimento, segnala in ogni caso che tale forma di spettacolo trova riconoscimento e promozione nell'A.C. 136 e abb., Legge quadro per lo spettacolo dal vivo, attualmente all'esame del Parlamento, che all'articolo 26 reca la disciplina dello svolgimento delle attività dei circhi, dello spettacolo viaggiante degli artisti di strada e dello spettacolo popolare. Ciò premesso, in ordine alla condivisibile richiesta del relatore di chiarire a quali forme di sostegno del settore la disposizione faccia riferimento, al fine di escludere possibili implicazioni finanziarie, prende atto delle assicurazioni fornite dal citato dicastero che afferma la natura sostanzialmente programmatica della norma, chiarendo che la stessa non innova rispetto alla legislazione vigente per quanto riguarda le misure di sostegno finanziario a favore del settore. In ogni caso ritiene che vada inserita nel testo una disposizione finanziaria recante l'apposita clausola di invarianza a copertura dell'intero provvedimento. Circa l'articolo 2, tenuto conto che la proposta esclude l'applicazione di misure di sicurezza, ai fini dell'ulteriore corso della disposizione fa presente che sarebbe necessario che vengano forniti, nella relazione illustrativa, chiarimenti sulle motivazioni di tale esclusione, che sembra connessa con il mancato impiego, da parte degli artisti di strada, di strutture e allestimenti. In merito all'articolo 3, con riferimento al comma 1, lettera a), punto 1), rileva la disposizione, così come formulata, sembra far riferimento ad un testo diverso da quello attualmente vigente; circa il comma 1, lettera a), punto 2), esprime perplessità in quanto, tra l'altro, la nuova disposizione non si coordinerebbe con il successivo articolo 28 della legge n. 392 del 1978, laddove si disciplina il rinnovo del contratto di locazione di immobili adibiti alle attività alberghiere. Circa l'articolo 4, comma 1, esprime parere contrario, in quanto con le modifiche proposte viene meno la disciplina del procedimento per l'espletamento dei servizi di controllo sulle attività di spettacolo contenuta nei commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009, restringendola alla sola selezione, formazione e impiego del personale attraverso l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno. Circa il comma 2, rappresenta la necessità che vengano forniti elementi di dettaglio relativi all'attività di selezione, formazione ed impiego del personale addetto ai servizi di controllo, al fine di escludere eventuali riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica. In merito all'articolo 5 fa presente che il Ministero per i beni culturali ne assicura l'invarianza della disposizione.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3428, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha rappresentato che:
l'articolo 1 costituisce una norma di principio e il semplice riconoscimento del valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo viaggiante, dei parchi permanenti di divertimento e dei circhi non è di per sé immediatamente suscettibile di determinare effetti finanziari;
le misure di sostegno alle attività di cui al presente provvedimento sono disciplinate dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008;

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è opportuno riformulare le disposizioni dell'articolo 3, al fine di chiarirne la portata normativa;
la disciplina transitoria prevista dall'articolo 5 per i contratti di locazione non è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica, in quanto i rapporti tra gli enti pubblici proprietari e i conduttori sono di norma regolati da apposite convenzioni non assoggettate alla disciplina di diritto comune delle locazioni;
è necessario introdurre nel provvedimento una esplicita clausola di neutralità finanziaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis - (Disposizioni finanziarie). - 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziare disponibili sulla base della legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del provvedimento, in quanto le disposizioni del numero 1 di tale lettera fanno riferimento a un testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, mentre quelle del successivo numero 2 sopprimerebbero il riferimento alla durata novennale delle locazioni delle attività alberghiere, determinando problemi di coordinamento con le disposizioni dell'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, che sembrerebbe doversi riferire ai soli contratti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 3».

La seduta termina alle 10.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.50.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.
Atto n. 410.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto del quale oggi si avvia l'esame non è corredato del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con i menzionati pareri. Avverte, pertanto, che la Commissione non potrà procedere all'espressione dei propri rilievi fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza unificata.

Roberto MARMO (PT), relatore, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto

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legislativo in esame reca il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute, sulla base della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010. Nel segnalare che lo schema è corredato da una relazione tecnica, volta a suffragare la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 12 dello schema medesimo, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 183 del 2010, che dispone che l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rammenta che la relazione tecnica allegata al disegno di legge che ha introdotto nell'ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 183 del 2010 non ascriveva effetti di risparmio alla procedura di riordino degli enti vigilati dal Ministero.
Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie del provvedimento, in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 3, recanti riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori, osserva che, pur rilevando che i risparmi indicati dalla relazione tecnica non risultano scontati ai fini del miglioramento dei saldi, in assenza di ulteriori elementi informativi, i medesimi risparmi appaiono di natura teorica, dal momento che le somme non spese sembrano rimanere a disposizione della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Ritiene pertanto opportuno che sia chiarito se le minori spese quantificate comporteranno una riduzione dei trasferimenti disposti in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori ovvero si consenta alla stessa di perseguire ulteriori finalità istituzionali con le risorse liberatesi. Per quanto riguarda le possibili implicazioni finanziarie delle norme in esame, rileva che le stesse si limitano ad indicare, in linea di principio, la direzione che gli interventi di riordino dovranno assumere, rimandando la loro concreta applicazione ad un successivo provvedimento da approvare con decreto ministeriale. Ritiene, pertanto, che solo alla luce di tale provvedimento potrà essere valutata la rispondenza delle modifiche disposte ai criteri di riordino fissati dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010. Per quanto sopra esposto non ha osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che i principi indicati nel testo in esame sono in linea con i criteri di riordino enunciati nella citata norma di delega recata dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010.
Con riferimento agli articoli da 4 a 5, recanti riordino dell'Istituto superiore di Sanità, analogamente a quanto precedentemente osservato con riferimento al riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori, pur rilevando che i risparmi indicati dalla relazione tecnica non risultano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, osserva che, in assenza di ulteriori elementi informativi, i risparmi quantificati dalla relazione tecnica appaiono di natura teorica, dal momento che le somme non spese sembrano rimanere a disposizione dell'Istituto. Ritiene, pertanto, opportuno che sia chiarito se le minori spese quantificate comporteranno una riduzione dei trasferimenti disposti in favore dell'Istituto superiore di sanità ovvero si consentirà allo stesso di perseguire le ulteriori finalità istituzionali con le risorse liberatesi. Rileva, altresì, che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi volti a rendere evidente che l'Istituto disponga delle risorse, strumentali e finanziarie, necessarie per l'istituzione della Scuola superiore della sanità pubblica. In proposito la relazione tecnica si sofferma unicamente sugli aspetti concernenti il personale docente, non chiarendo se l'Istituto disponga degli spazi e della strumentazione materiale necessaria a svolgere un'attività di formazione di tale genere. Andrebbe altresì chiarito come si intenda compensare le spese iniziali per l'istituzione della Scuola, considerato che le somme acquisite per l'erogazione dei corsi non sembrano, in linea di principio, allineate alle predette spese sul piano temporale. Fa presente che su tali aspetti appaiono necessari chiarimenti del Governo.
Anche con riferimento all'articolo 6, recante riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ritiene necessario

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acquisire chiarimenti analoghi a quelli richiesti con riferimento alle disposizioni di riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Per quanto attiene agli articoli da 7 a 9, recanti riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, in quanto lo svolgimento delle attività didattiche e il finanziamento delle borse di studio di cui all'articolo 7, comma 1, sono configurati come facoltà e non come obbligo degli Istituti.
Conclusivamente, osserva che, oltre alla clausola di cui all'articolo 12, riferita all'intero provvedimento, altre disposizioni recano clausole di neutralità finanziaria riferite a singole norme. Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 3, nonché dell'articolo 4, comma 1, alinea e lettere e) e g). Al riguardo, considerato che la clausola di invarianza di cui all'articolo 12 ha un ambito di applicazione estesa al provvedimento nel suo complesso, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di prevedere unicamente la clausola di cui all'articolo 12, sopprimendo quelle previste negli articoli sopra indicati. Dal punto di vista formale, osserva che la formulazione delle clausole previste all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, lettera e), non appare pienamente conforme alla prassi consolidata in quanto non specifica l'aggregato di riferimento, che dovrebbe essere rappresentato, in entrambi i casi, dalla finanza pubblica. Inoltre, con riferimento alla clausola prevista dall'articolo 2, comma 3, si osserva che, al fine di garantire che dalla nomina del presidente onorario della Lega italiana per la lotta contro i tumori non derivino conseguenze finanziarie negative, la predetta clausola dovrebbe più opportunamente fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non limitarsi a prevedere l'esclusione di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente. In ogni caso, potrebbe essere utile acquisire indicazione in ordine a eventuali compensi o indennità riconosciute al presidente onorario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Massimo VANNUCCI (PD), oltre ai profili problematici segnalati dal relatore, chiede al rappresentante del Governo di chiarire anche gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli, 7, 8 e 9 del provvedimento, relativi al conferimento di borse di studio. In proposito rileva che, pur essendo questa configurata come mera facoltà, essa potrebbe essere idonea a comportare, ove realizzata, una riduzione dei fondi destinati alla ricerca.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.