CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 ottobre 2011
554.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.25.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 98 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PT), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione Attività produttive, la proposta di legge C. 98 ed abbinate - B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese».
Al riguardo, ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha già esaminato il provvedimento in due precedenti occasioni nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo, nella seduta del 30 novembre 2010, un parere favorevole con numerose condizioni ed

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osservazioni, ed esprimendo un parere favorevole con osservazioni nella seduta del 9 marzo 2011.
Rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione sono state apportate alcune modifiche, le quali, per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, accolgono buona parte delle osservazioni contenute nell'ultimo parere espresso dalla Commissione stessa.
In particolare, recependo l'osservazione di cui alla lettera a) del predetto parere, è stata modificata lettera b) dell'articolo 2, comma 1, la quale indica la sussidiarietà orizzontale come principio generale al quale devono informarsi le politiche pubbliche: in tale contesto è stato eliminato il riferimento alla tassazione, la cui connessione con il predetto principio risultava piuttosto problematica.
Inoltre, in recepimento dell'osservazione di cui alla lettera b) del parere, è stata integrata la lettera h) del comma 1 del predetto articolo 2, la quale prevedeva, precedentemente, il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio: tale previsione è stata radicalmente modificata nel senso di prevedere il diritto delle imprese a godere, nell'accesso al credito, di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie.
Accogliendo l'osservazione di cui alla lettera c) del parere, il Senato ha completamente riscritto il comma 2 dell'articolo 6, il quale prevedeva, nella precedente formulazione, che le attività di valutazione circa l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, fossero svolte dal Ministero dello Sviluppo economico, senza peraltro coordinare tale previsione con la normativa già vigente in materia di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR). In tale contesto la nuova formulazione del comma 2 prevede, più correttamente, un'integrazione della disciplina in materia di AIR contenuta nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.
È stata inoltre recepita l'osservazione di cui alla lettera d) del parere, attraverso la soppressione del comma 6 dell'articolo 13, il quale prevedeva che le prefetture predisponessero elenchi di imprese fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese stesse, a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro. A tale proposito, la citata osservazione conteneva una serie di rilievi critici circa la formulazione della norma, in particolare per quanto riguarda la specificazione degli obblighi di trasparenza al cui rispetto era subordinato l'inserimento nei predetti elenchi delle imprese.
È stata altresì parzialmente recepita l'osservazione di cui alla lettera e) del parere relativa alla formulazione dell'articolo 5 (che nel testo precedente era indicato come articolo 12). Nell'ambito di tale disposizione, recante una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti di impresa, è stata, in particolare, eliminata, attraverso l'integrazione della lettera f) del comma 1, una criticità concernente l'introduzione di una nuova definizione di rete di impresa che poteva confliggere o sovrapporsi con le norme, soprattutto di natura tributaria, già vigenti: infatti, il Senato ha chiarito che devono definirsi quali reti di impresa quelle aggregazioni funzionali tra imprese rientranti nelle definizioni recate in materia dal decreto-legge n. 5 del 2009 (il quale detta, all'articolo 3, un'articolata disciplina concernente le reti) e dall'articolo 42 del decreto-legge n. 78 del 2010 (che modifica a sua volta le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5).
Non risultano invece recepite le osservazioni delle lettere f), g) ed h) del parere.
A tale proposito ricorda che la lettera f), con riferimento alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 (nel testo precedente si trattava del comma 9 dell'articolo 12), la quale definisce come «nuove imprese» quelle che hanno meno di 5 anni di vita e le cui quote non sono detenute in maggioranza da altre imprese, segnalava l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, eventualmente facendo riferimento alla nozione di società controllata

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ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché specificando che non costituiscono nuove imprese quelle derivanti dalla cessione di uno o più rami d'azienda.
La lettera g), con riferimento al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 (nel testo precedente si trattava del numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13), ai sensi del quale lo Stato favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli intermediari finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, ed attribuendo a tal fine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 nei confronti dei intermediari finanziari, segnalava l'opportunità di sopprimere la previsione, in quanto essa non sembra avere carattere innovativo, atteso che la normativa in vigore già riconosce tali poteri all'Autorità garante, anche con riferimento ai predetti intermediari.
La lettera h), con riferimento al numero 2) della medesima lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 (nel testo precedente si trattava del numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13), recante l'obbligo, per gli intermediari finanziari, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa, segnalava l'opportunità di sopprimere la previsione, essendo già in funzione un sistema di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, o quantomeno di chiarire se il nuovo meccanismo di trasmissione proposto si sostituisca a tale meccanismo di rilevazione, ovvero lo integri.
Sempre con riferimento ai profili del provvedimento afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il Senato ha integrato il testo dell'articolo 2, inserendovi un comma 2 ai sensi del quale le disposizioni dell'articolo sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equità funzionale, con particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica amministrazione.
Inoltre, all'articolo 6, è stato integrato il comma 5, al fine di prevedere che il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, da effettuarsi prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, riguarda anche gli interventi di natura fiscale.
All'articolo 13, recante modifiche alla disciplina dei contratti pubblici, è stato integrata la lettera a) del comma 2, al fine di prevedere che la pubblica amministrazione e le autorità competenti devono, oltre suddividere gli appalti in lotti, devono anche garantire che i pagamenti relativi siano corrisposti in maniera diretta, attraverso bonifici bancari, sui quali devono essere riportate le motivazioni del pagamento.
All'articolo 17, il quale istituisce presso il Ministero per lo sviluppo economico il Garante per le micro, piccole e medie imprese, è stato integrato il contenuto del comma 4, al fine di prevedere che, nell'esercizio della propria attività, il Garante si possa avvalere anche delle analisi fornite dalla Banca d'Italia.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti del provvedimento non rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala, tra le principali innovazioni apportate dal Senato al testo, l'inserimento, all'articolo 3, di un nuovo comma 4, ai sensi del quale le associazioni di imprese sono tenute ad integrare i propri statuti con un codice etico, prevedendo il riconoscimento, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose, il contrasto ad ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, nonché la collaborazione con le forze dell'ordine e le istituzioni.
All'articolo 6 è stato inserito un nuovo comma 6, in forza del quale devono essere

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pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni anche l'elenco degli atti o documenti la cui produzione è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, a corredo dell'istanza di parte avanzata nell'ambito di procedimenti amministrativi.
Nel corpo dell'articolo 10 sono stati soppressi i commi da 1 a 3, i quali apportavano alcune modifiche agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2002, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di impedire che le pubbliche amministrazioni deroghino unilateralmente ai termini di decorrenza degli interessi moratori sui pagamenti che esse devono effettuare e di rendere in tale ipotesi nulla la rinuncia ai predetti interessi di mora.
È stato quindi introdotto un nuovo articolo 12, il quale, modificando l'articolo 91 del Codice dei contratti pubblici innalza, da 100.000 euro al massimo di 211.000 euro la soglia di valore del contratto oltre la quale l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, deve avvenire applicando le disposizioni dello stesso Codice che riguardano i contratti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore alla predetta soglia comunitaria. Tali previsioni riprendono in parte il contenuto del precedente articolo 13, il quale è stato invece soppresso.
Il Senato ha altresì introdotto un articolo 14, il quale prevede la costituzione, da parte delle imprese del settore, di un consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi (COSL) per la riduzione dell'impatto ambientale dei predetti processi e per il miglioramento qualitativo e l'innovazione dei prodotti. Il COSL ha inoltre il compito di gestire un fondo, alimentato dai versamenti obbligatori delle imprese consorziate, destinato al finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese stesse.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato quindi introdotto un articolo 15, il quale prevede che la previsione di cui all'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del già citato Codice dei contratti pubblici, ai sensi della quale la mancata trasmissione alla stazione appaltante, da parte dei soggetti affidatari dei contratti di appalto, delle fatture quietanziate emesse dal subappaltatore o dal cottimista, comporta la sospensione dei pagamenti successivi nei confronti del soggetto affidatario, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture.
Nell'ambito dell'articolo 16, recante disposizioni in materia di politiche pubbliche per la competitività e produttività delle micro, piccole e medie imprese, sono stati aggiunti i commi 3 e 4, i quali prevedono la predisposizione, da parte del Ministro dello Sviluppo economico, di un piano strategico di interventi in materia, oltre a sancire l'impegno dello Stato l'adozione di misure per garantire e rendere più effettivo il principio di equità e di libera concorrenza.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando come il provvedimento in esame aggiunga un tassello importante alle iniziative assunte dal Governo al fine di assicurare un adeguato sostegno alle imprese, le quali costituiscono l'ossatura fondamentale del sistema produttivo del Paese.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010.
C. 4707 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

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Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nel corso della precedente seduta il relatore, Ventucci, ha illustrato il provvedimento, formulando una proposta di relazione favorevole.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore, richiamando le considerazioni già espresse in occasione del precedente esame del disegno di legge C. 4621.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore sul disegno di legge C. 4707, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010, relativamente alle parti di competenza della Commissione (vedi allegato 2).
La Commissione nomina quindi il deputato Cosimo Ventucci quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 27 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.35.

Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno.
COM (2011) 128 definitivo/2.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, segnala come il Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno (COM(2011)128), presentato dalla Commissione il 24 marzo 2011, intenda avviare una riflessione sui problemi specifici di ordine pubblico e sui rischi sociali connessi alla crescita nell'Unione europea dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo on-line, nonché sugli strumenti normativi e tecnici necessari per garantire la tutela dei consumatori e l'ordine pubblico.
Sul documento si è già svolta una consultazione pubblica, che si è conclusa il 31 luglio 2011.
In tale contesto sottolinea l'opportunità dell'esame da parte della Commissione Finanze, in considerazione del fatto che la Commissione europea, sia alla luce degli esiti della consultazione, sia tenendo conto di alcune recenti pronunce giurisprudenziali e degli orientamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, sta valutando quali ulteriori iniziative assumere.
Ritiene quindi che sia ancora possibile influire in questa fase sulla predisposizione di eventuali proposte legislative o di altre eventuali iniziative da parte della Commissione stessa.
Alla base dell'iniziativa assunta dalla Commissione europea con la presentazione del libro verde, si pone la presa d'atto dell'impressionante crescita del settore all'interno dell'Unione europea, con un fatturato annuo superiore a 6,16 miliardi di euro nel 2008 (il 7,5 per cento del totale del mercato del gioco d'azzardo), destinato a raddoppiare entro il 2013. L'Italia figura tra i mercati più grandi, insieme con Regno Unito, Francia, Germania e Svezia; secondo i dati della Commissione, in Italia l'ammontare lordo dei proventi derivanti dai giochi d'azzardo on-line nel 2008 ammontava all'1,18 per cento del PIL.
Secondo quanto emerso nel corso dell'audizione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sulle tematiche relative ai giochi ed alle scommesse, svoltasi presso la Commissione Finanze il 27 luglio scorso, nel 2010 il settore dei giochi, che coinvolge

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circa 5.800 imprese ed impiega complessivamente oltre 100.000 addetti, ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa 61 miliardi di euro, di cui circa 5 miliardi di euro derivanti dal gioco online; inoltre, tale settore assicura all'erario dello Stato un'importantissima fonte di gettito tributario, che ammonta a circa 9,5 miliardi di euro.
A fronte delle considerevoli dimensioni del fenomeno, il quadro normativo in materia, come sottolineato dalla Commissione europea, si caratterizza per la notevole frammentazione tra le varie discipline nazionali, sotto il profilo in particolare delle condizioni per l'accesso al mercato da parte degli operatori; a ciò si accompagna lo sviluppo di un significativo mercato transfrontaliero illegale nel quale sono presenti sia «mercati neri», vale a dire scommesse e giochi d'azzardo clandestini gestiti senza licenza (più dell'85 per cento dei siti di giochi d'azzardo) sia «mercati grigi» con operatori titolari di regolare licenza in uno o più Stati membri che forniscono servizi di gioco d'azzardo ai cittadini di altri Stati membri senza avere ottenuto una specifica autorizzazione.
Al riguardo ricorda che i servizi di gioco d'azzardo non sono disciplinati da una normativa settoriale specifica europea e non rientrano, in ragione delle loro peculiarità, nell'ambito di applicazione di una serie di atti legislativi orizzontali quali la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Trova invece generale applicazione l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) relativo alla libera prestazione dei servizi, conformemente al quale gli operatori autorizzati in uno Stato membro possono fornire i propri servizi ai consumatori di altri Stati membri, a meno che questi ultimi non impongano, solo in via eccezionale, restrizioni proporzionate e giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico, quali la tutela dei consumatori o il mantenimento dell'ordine pubblico.
Un'interpretazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 56 ai giochi è stata di recente fornita dalla Corte di giustizia dell'UE, che, a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice austriaco, ha emesso lo scorso 15 settembre una sentenza (causa C-347/09) sulla compatibilità dei monopoli statali per la gestione di giochi d'azzardo con le disposizioni in materia di stabilimento e libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 del TFUE (rispettivamente articoli 43 e 49 del Trattato CE).
La sentenza è di notevole importanza anche per l'Italia, in quanto essa interviene su aspetti che sono in parte analoghi a quelli oggetto del rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Cassazione italiana nelle cause riunite Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10), con il quale si evidenziano in particolare i caratteri «discriminatori ed escludenti» della legislazione italiana basata su un regime di monopolio statale e su un sistema di concessioni e di autorizzazioni in numero limitato.
La sentenza del 15 settembre della Corte di giustizia chiarisce che:
al fine di garantire una tutela elevata dei consumatori nel settore dei giochi d'azzardo, gli Stati membri possono istituire un monopolio a favore di un organismo unico assoggettato ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche per fronteggiare la criminalità, prevenire l'incitamento a spese eccessive legate al gioco e contrastare in maniera efficace la dipendenza dal gioco;
per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla criminalità e della riduzione delle occasioni di gioco, la normativa nazionale che istituisce un monopolio in materia di giochi d'azzardo dovrà essere fondata sulla constatazione secondo cui le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel territorio dello Stato membro interessato, al quale potrebbe porsi rimedio mediante un'espansione delle attività autorizzate e regolamentate;
il fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro Stato membro

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non può influire sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia, le quali devono essere giudicate soltanto alla luce degli obiettivi perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato e del livello di tutela che esse intendono assicurare.

Passando alle soluzioni proposte dal Libro verde, la Commissione propone anzitutto una nozione di «servizio di gioco d'azzardo on-line» ampia, suscettibile di ricomprendere una grande varietà di servizi quali le scommesse sportive anche nel settore ippico, i giochi da casinò, le scommesse con spread (o spread betting), i giochi multimediali o promozionali, i servizi di gioco d'azzardo gestiti da e a beneficio di associazioni di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro, le lotterie.
Per quanto riguarda le condizioni per l'accesso al mercato, la Commissione constata le differenze esistenti nelle legislazioni degli Stati membri nella disciplina delle procedure di rilascio delle licenze necessarie per la prestazione di servizi di giochi d'azzardo on-line: mentre alcune normative fissano limiti quantitativi al numero totale di licenze o addirittura prevedono la possibilità di vietarle del tutto nell'ambito della rispettiva giurisdizione, in altri Stati membri la licenza è rilasciata a tutti gli operatori on-line che soddisfano una serie di requisiti. Differenze sostanziali si riscontrano anche sotto il profilo del riconoscimento in uno Stato membro delle licenze rilasciate in altri Stati membri.
Con riferimento all'organizzazione del servizio, il documento in esame si sofferma in particolare sui sistemi di pagamento on-line (rilevando come una regolamentazione specifica a livello nazionale in materia di sistemi di pagamento per i servizi di gioco d'azzardo on-line e l'obbligo del conto per i giocatori potrebbero garantire una maggiore tutela degli stessi), nonché sul profilo dell'identificazione del cliente. Tale ultimo aspetto, estremamente rilevante per tutelare i minori e prevenire le frodi, è piuttosto critico, sia perché il prestatore di servizi e il cliente si trovano in luoghi diversi sia per la mancanza a livello UE di norme che consentano il riconoscimento reciproco dei servizi di identificazione e riconoscimento elettronici.
Relativamente agli obiettivi di interesse pubblico che possono essere fatti valere per giustificare le misure adottate a livello nazionale in materia di gioco d'azzardo on-line, la Commissione europea richiama la tutela dei consumatori e, in particolare, dei soggetti vulnerabili e dei minori. Si prospettano, conseguentemente, misure in materia di limiti di età per i clienti del gioco d'azzardo (che potrebbero essere definiti per legge o nelle condizioni di rilascio della licenza, con conseguente obbligo per gli operatori di effettuare controlli), sui sistemi di pagamento (che di fatto possono rappresentare un mezzo efficace per impedire l'accesso dei minori ai servizi di gioco d'azzardo on-line) e sulla promozione di tali servizi.
La Commissione dedica particolare attenzione anche al profilo della prevenzione dei reati - in particolare delle frodi e del riciclaggio di proventi di attività illecite - richiamando le difficoltà di applicare ai servizi di gioco d'azzardo on-line la direttiva 2005/60/CE (cosiddetta terza direttiva sul riciclaggio), che pure in generale ricomprende nel suo ambito di operatività anche i casinò on-line. Ciò in quanto i siti web destinati ai giochi d'azzardo on-line offrono spesso anche altri servizi di gioco d'azzardo (non di tipo casinò) e che l'operatore può aver ottenuto la licenza per operare in più di una giurisdizione.
Con riferimento, infine, al possibile motivo di restrizione rappresentato dal finanziamento di attività di beneficenza o di interesse pubblico, la Commissione europea evidenzia gli effetti di distribuzione dei proventi del gioco d'azzardo nei vari Stati membri, in relazione al carattere transfrontaliero del gioco d'azzardo on-line (servizi di gioco d'azzardo possono essere offerti in relazione ad eventi che si svolgono in altri Stati membri o giocatori

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d'azzardo di uno Stato membro possono scegliere di utilizzare i servizi di gioco d'azzardo forniti a partire da un altro Stato membro).
Sul punto, la Commissione sottolinea il rischio di «parassitismo» connesso al fatto che gli Stati membri applicano diversi sistemi e percentuali di distribuzione dei proventi del gioco d'azzardo e si sofferma poi, nel caso di utilizzo di eventi sportivi nazionali e internazionali da parte degli operatori di giochi d'azzardo on-line, sull'esistenza di un principio di giusto compenso a favore degli avvenimenti sportivi su cui si basa il gioco d'azzardo.
Al fine di perseguire i sopra indicati obiettivi di interesse pubblico, sono oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione europea, da un lato, le misure previste a livello nazionale nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento e di comunicazione (in particolare le previsioni di filtraggio dei domini e dei protocolli internet e i blocchi di pagamento) e dall'altro le forme di cooperazione amministrativa esistenti tra alcuni Stati membri.
Il profilo della cooperazione è preso in considerazione anche nel progetto di relazione recentemente adottato dalla Commissione mercato interno e tutela dei consumatori del Parlamento europeo. La relazione - che si sofferma in particolare sui rapporti tra sport e gioco d'azzardo on-line - evidenzia la necessità da un lato di una definizione comune di frode sportiva e dall'altro di rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia con riferimento al fenomeno delle partite truccate correlate alle scommesse sportive. Rispetto, poi, all'obiettivo di tutela dei consumatori, essa sottolinea la necessità di standard comuni (in particolare con riferimento al controllo dell'età dei giocatori e alla disciplina degli strumenti di pagamento) e l'utilità di meccanismi per la risoluzione alternativa delle controversie.
Tali considerazioni si inquadrano nella più ampia prospettiva dell'opportunità di un approccio uniforme in alcuni ambiti e del valore aggiunto di un approccio coordinato a livello europeo; la relazione, al contempo, sottolinea tuttavia il ruolo importante svolto dal principio di sussidiarietà nel settore del gioco d'azzardo e conseguentemente respinge una normativa volta ad armonizzare l'intera materia.
In tale ambito merita segnalare come il Consiglio competitività del 30-31 marzo 2011, nell'ambito del dibattito svolto sulla base di una relazione predisposta dalla Presidenza ungherese del Consiglio dell'UE, si sia per parte sua soffermato sull'aspetto della cooperazione transfrontaliera in materia (anche attraverso il miglioramento dello scambio di informazioni), sull'esigenza di una maggiore protezione dei consumatori (anche mediante la predisposizione di black list nazionali degli operatori di gioco non autorizzati al fine di adottare misure coordinate quali ad esempio il blocco dei siti e dei pagamenti) oltre che su misure che incidono sulle procedure amministrative (come lo scambio di buone pratiche e la riduzione degli oneri amministrativi superflui).
Si riserva quindi di formulare una proposta di documento finale all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 27 ottobre 2011.

Audizione del Direttore centrale dell'Area vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, professor Stefano Mieli, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 11 del 2010, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.20.