CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 ottobre 2011
554.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 27 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
C. 1720 Giulietti, C. 1918 Maran e C. 4534 Governo, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, ricorda che le proposte di legge delle quali la Commissione avvia oggi l'esame recano disposizioni in materia di promozione e protezione dei diritti umani e sono rivolte alla istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, al fine, quindi, di offrire una maggior tutela dei diritti umani in osservanza di quanto già disposto nella

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Costituzione italiana e, segnatamente, agli articoli 2 e 3.
Ripercorrendo brevemente l'iter al Senato, ricorda che la proposta C. 4534 rappresenta l'esito dei lavori svolti nell'altro ramo del Parlamento con l'esame di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare (S. 1223 e S. 1431) e del disegno di legge del Governo S. 2720.
Ricorda che già nelle scorse legislature erano state presentate sia al Senato sia alla Camera dei deputati numerose iniziative legislative in materia di garanzia dei diritti umani, senza però che si giungesse all'approvazione di una legge.
In particolare, nella scorsa legislatura era stata proposta l'istituzione di un'autorità garante per i diritti umani e per i detenuti. L'iter del provvedimento non si è concluso anche per la fine anticipata della legislatura (C. 2018 e abbinate).
Fa presente che i testi in esame sono volti, in particolare, a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
La risoluzione detta una serie di criteri - i cosiddetti princìpi di Parigi - che gli organismi nazionali per la tutela dei diritti umani devono soddisfare: indipendenza ed autonomia (operativa e finanziaria) dal Governo, pluralismo, ampio mandato basato sugli standard universali sui diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse adeguate.
Le proposte in esame hanno dunque l'obiettivo di dotare l'Italia di un organismo di tutela dei diritti umani, nel rispetto dei predetti principi delle Nazioni Unite.
L'organismo è denominato «Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani». Ad esso è attribuito il compito di promuovere e vigilare sul rispetto, in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come individuate dalle convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione europea e tutelate dalla Costituzione italiana.
La tutela dei diritti dell'uomo è uno dei fini delle Nazioni Unite. Quale organismo politico volto a supervisionarne l'osservanza è stata istituita all'ONU la Commissione dei diritti dell'uomo, cui è succeduto nel 2005 il Consiglio dei diritti umani.
Rileva che l'Italia è divenuta membro del Consiglio per il triennio 2007-2010 e, nel presentare la propria candidatura, ha assunto l'impegno di istituire una Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani, in conformità alla risoluzione 48/134 del 1993; di attuare lo Statuto della Corte penale internazionale e di ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura.
La risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 ha natura di raccomandazione dell'Assemblea generale Tuttavia l'Italia, impegnandosi ad attuarla con l'impegno formulato in occasione della propria candidatura al Consiglio dei diritti umani, ha riconosciuto la necessità della sua esecuzione. Già Spagna, Grecia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Francia hanno provveduto ad istituire tali organi di tutela in ossequio alla risoluzione dell'ONU.
Ritiene opportuno, altresì, aver presente che in Italia attualmente esistono alcuni organismi, per lo più organizzazioni non governative, che, pur svolgendo attività in materia di diritti umani a livello nazionale, non rivestono i requisiti indicati dalla suddetta risoluzione: tra questi la Commissione straordinaria del Senato della Repubblica per la tutela e la promozione dei diritti umani, istituita con mozione 1-00020 del 2 agosto 2001 e confermata, per la legislatura in corso, dalla mozione 1-00013 approvata il 30 luglio 2008.
Col decreto del Ministro degli Affari Esteri del 15 febbraio 1978, invece, è stato istituito il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani allo scopo di assolvere agli obblighi assunti dall'Italia nel campo dei diritti dell'uomo in esecuzione dei due Patti internazionali, rispettivamente, sui

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diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici, sottoscritti e ratificati dall'Italia nel 1977.
Più in dettaglio, ricorda che l'articolo 1 della proposta di legge C. 4534, nell'affermare i principi generali che ispirano la proposta stessa, riconosce un ruolo specifico, in materia di tutela dei diritti umani, alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani.
Per quanto concerne l'istituzione e la composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, le proposte in esame differiscono sotto alcuni aspetti fondamentali.
La proposta governativa, approvata al Senato, prevede all'articolo 2 che la Commissione, operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sia costituita da tre componenti: un presidente e due membri eletti dal Parlamento a maggioranza rinforzata. Il presidente è nominato congiuntamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati tra esperti altamente qualificati in materia, indipendenti e d'esperienza pluriennale, per un periodo di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta; non è compatibile con altri incarichi pubblici o presso enti privati.
I testi d'iniziativa parlamentare intendono dar vita a un organo costituito da undici componenti nominati dal Presidente della Repubblica, scelti in modo che sia assicurata la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. I componenti della Commissione, che durano in carica cinque anni, eleggono nel loro ambito un presidente e un vice presidente.
In tutti i casi, seppur con formulazioni non identiche, si fa riferimento alla Commissione quale organo operante con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria (C 4534) ovvero quale organismo indipendente con autonomia contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale (proposte C. 1918 e C. 1720) alla stregua delle autorità indipendenti.
Pur nella sua autonomia, la Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti del Governo, presentando analisi, proposte, pareri. In virtù della predetta autonomia e indipendenza, è previsto, da un lato, un ampio potere di autoregolamentazione e, dall'altro, che i componenti e i funzionari della Commissione non possano essere nominati o reclutati tra dipendenti di amministrazioni pubbliche, se non in una prima fase, in ossequio alla citata risoluzione n. 48/134 del 1993.
L'articolo 3 del disegno di legge governativo descrive i compiti della Commissione, anche con riferimento alle principali convenzioni internazionali ratificate dall'Italia nel campo dei diritti umani e in funzione di altri organismi che dovessero essere istituiti per l'attuazione di adempimenti internazionali.
I compiti principali della Commissione riguardano quattro grandi aree di attività - sensibilizzazione, vigilanza, proposta e rapporti istituzionali - e tra essi si segnalano la promozione della cultura dei diritti umani; il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia nonché l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia; la formulazione di pareri, raccomandazioni e proposte al Governo su tutte le questioni concernenti i diritti umani; la collaborazione per lo scambio di esperienze e la migliore diffusione di buone prassi con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani; l'analisi delle segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni di diritti umani, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione, qualora non sia già stata adita l'autorità giudiziaria; la promozione degli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani.
Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina dell'organizzazione interna nonché il

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funzionamento, l'ordinamento e il trattamento economico del personale (che non deve superare le dieci unità).
È previsto, inoltre, che l'ufficio della Commissione, al fine di consentire l'avvio delle attività amministrative, si avvalga, in sede di prima applicazione, di personale proveniente dalla pubblica amministrazione collocato fuori ruolo, in numero massimo di sei unità, selezionate fra il personale in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari.
Le altre proposte abbinate definiscono i compiti della Commissione all'articolo 2, mentre all'articolo 3 individuano i poteri attribuiti alla stessa, che sono poteri di accertamento, controllo e denunzia.
Si prevede infatti che la Commissione, qualora ne ricorra la necessità, possa disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi, previa eventuale autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio. In relazione a specifiche ipotesi di denuncia, la Commissione - secondo quanto previsto da tali proposte - potrà istruire un vero e proprio procedimento, al termine del quale può adottare provvedimenti intesi a far cessare il comportamento censurato.
L'articolo 4 del disegno di legge C 4534 sancisce l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.
L'articolo 5 del disegno di legge C. 4534 disciplina la struttura di supporto all'attività della Commissione prevedendo la creazione di un ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione stessa. Il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede l'istituzione del ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre tra amministrativi e tecnici.
Personale e funzionamento della Commissione sono disciplinati dall'articolo 4 delle proposte C. 1720 e C. 1918, che prevedono un organico iniziale, rispettivamente, di cento e cinquanta unità.
All'articolo 5, le due proposte di iniziativa parlamentare introducono norme di carattere sanzionatorio, destinate a indicare le pene amministrative comminate a coloro che violino gli obblighi di informazione e di documentazione posti all'articolo 3.
Le sanzioni amministrative sono modulate secondo importi pecuniari differenziati, in base alla circostanza che i soggetti obbligati possano rifiutare di fornire informazioni e documenti ovvero possano fornire informazioni non veritiere. Sanzioni sono inoltre previste nel caso di inosservanza dei provvedimenti adottati dalla Commissione per far cessare il comportamento lamentato.
L'articolo 6 del disegno di legge C. 4534 istituisce un Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, costituito da non più di quaranta componenti, in rappresentanza di istituzioni ed organizzazioni della società civile, nonché esperti individuati dalla Commissione.
L'articolo 7 del medesimo disegno di legge stabilisce i compiti e le funzioni del Consiglio, che sono: collaborazione con la Commissione nell'esame delle questioni connesse alla protezione e alla promozione dei diritti umani; approvazione ogni anno delle linee generali di attività; assistenza nell'opera di raccordo con le istanze della società civile; coordinamento con le istituzioni statali, gli enti territoriali e tutti gli organismi competenti in materia.
L'articolo 8 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del contributo di università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative, sociali o professionali che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.
L'articolo 9 sancisce l'obbligo al segreto d'ufficio in capo ai componenti della Commissione e alle persone di cui la stessa si avvale.
L'articolo 10, al fine di assicurare un confronto costante e continuo col Parlamento, dispone la presentazione, da parte

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della Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.
Gli articoli 11 e 12, infine, provvedono circa le spese di funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria.
Rileva infine che, nel corso dell'iter, si potranno definire più puntualmente tempi e modalità di esame del provvedimento, anche per quanto riguarda la possibilità del trasferimento alla sede legislativa.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo.
C. 4567 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 407.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 408.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 27 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.
(COM(2011)559 def.).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
(COM(2011)560 def.).
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Governance Schengen - Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.
(COM(2011)561 def.).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 27 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.30.