CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2011
552.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.
Nuovo testo C. 4071.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, relativamente alla copertura finanziaria del provvedimento, nel ribadire che l'accantonamento

Pag. 34

di fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende utilizzare, non presenta una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa, ritiene necessario subordinare l'effettiva utilizzazione di tali risorse all'approvazione del disegno di legge di stabilità 2012 che confermi gli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al triennio 2012-2014.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, nel concordare con quanto osservato dal rappresentante del Governo per le ragioni che sono state evidenziate nel corso della discussione, rileva che le disposizioni di copertura recate dall'articolo 11 del provvedimento prevedono l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un importo di 10.180.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Fa quindi presente che l'esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio coincide con l'inizio dell'esame da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2012, che, com'è noto, reca in apposita tabella l'importo dei fondi speciali di parte corrente da utilizzare per il triennio 2012-2014, con l'indicazione delle risorse da destinare a ciascun Ministero. Osserva, in particolare, che, con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di stabilità 2012, chiarisce che le risorse dei fondi speciali sono preordinate all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 2008 e n. 11 del 2009, per il provvedimento concernente interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, per il provvedimento contenente norme in materia di previdenza e tutela della maternità per gli atleti non professionisti e per il provvedimento concernente disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza. Rileva che tra le predette finalizzazioni non è pertanto inclusa quella relativa al presente provvedimento. Anche in ragione della particolare situazione economica del Paese, ritiene opportuno non procedere all'espressione del parere, considerato che le risorse di cui si prevede l'utilizzo potrebbero subire, nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge di stabilità 2012, una modifica in diminuzione nella loro entità, tale da non consentire una adeguata copertura degli oneri del provvedimento in questione. Propone quindi alla Commissione di rinviare l'esame del provvedimento successivamente all'approvazione della legge di stabilità 2012.

Massimo BITONCI (LNP) concorda con le considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo in ordine al rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) nel prendere atto delle considerazioni del rappresentante del Governo e del relatore, sottolinea come non sia la prima volta che proposte di legge di iniziativa parlamentare unanimemente condivise in seno alle Commissioni di merito non trovino seguito per un parere contrario del Governo sui profili finanziari.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel ritenere opportuno il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, dichiara la propria soddisfazione per tale scelta, osservando come la proposta rappresenti un assemblaggio di eterogenee proposte di spesa presentate dai diversi gruppi e costituisca in sostanza una brutta versione della legge mancia.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva l'opportunità di valutare più attentamente anche la tempistica di realizzazione degli interventi recati dalla proposta di legge.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo e dal relatore, rinvia il seguito

Pag. 35

dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che provvederà ad informare il presidente della VII Commissione degli esiti del dibattito svolto.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Testo unificato C. 3681 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto MARMO (PT), relatore, ricorda che il provvedimento reca una legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche e che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 6, recante legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, rileva preliminarmente che, in base al testo in esame, i progetti di realizzazione degli interporti dovranno essere finanziati, a regime, mediante la definizione delle necessarie risorse nel Documento di economia e finanza e nella legge di stabilità annuale, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Fa presente che la proposta di legge definisce, quindi, una normativa quadro per la realizzazione dei predetti interventi, la cui quantificazione e copertura finanziaria vengono rinviate alla legge di stabilità. Ciò premesso, osserva che il testo introduce una nuova disciplina della materia prevedendo, fra l'altro, che gli interporti, sia quelli nuovi sia quelli già esistenti, siano dotati di specifici requisiti, quali appositi collegamenti stradali e ferroviari, aree di servizio attrezzate, centri direzionali, interconnessioni. Rileva che, poiché tali requisiti richiedono anche la realizzazione di interventi di urbanizzazione, al fine di escludere effetti onerosi non previsti, le relative spese, nonché le eventuali spese connesse all'individuazione di nuove aree, dovrebbero essere imputate esclusivamente ai soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi in esame. Sul punto ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento. Per quanto riguarda la fase di prima applicazione della nuova disciplina, segnala che il testo prevede che per l'avvio dei progetti, quali la realizzazione delle opere ricadenti nelle piattaforme logistiche territoriali e funzionamento dei Comitati interregionali, siano utilizzati i finanziamenti previsti dalla legge n. 240 del 1990. In proposito, osserva che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l'effettiva sussistenza delle necessarie risorse per le finalità indicate dal testo, a valere finanziamenti residui relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 240 del 1990, al fine di escludere che risulti pregiudicata la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Osserva in proposito che, in base a quanto riportato nell'allegato I alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, le somme ancora teoricamente disponibili sembrerebbero già prenotate per altre finalità. Rileva che, anche in caso di disponibilità delle somme in questione, occorrerebbe verificare la coerenza fra tali risorse e le nuove utilizzazioni previste dal testo: da una parte, quindi, l'entità e la proiezione temporale dei finanziamenti previsti a legislazione vigente, dall'altra l'impegno finanziario richiesto per gli interventi in esame. Fa presente come tali elementi appaiano necessari al fine di evitare la realizzazione di interventi di carattere parziale, che determinino l'esigenza di successivi rifinanziamenti, con conseguente irrigidimento della spesa riferita agli esercizi futuri. Quanto alla norma in base alla quale gli interporti già esistenti dovrebbero garantire il rispetto dei requisiti introdotti dal testo in esame, andrebbero forniti dati ed elementi volti a quantificare gli eventuali investimenti aggiuntivi necessari a soddisfare tali requisiti. Con riferimento ai Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, sembra potersi desumere dal testo che le risorse di cui alla legge n. 240 del 1990 e

Pag. 36

gli altri contributi pubblici siano utilizzabili anche per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento di tali organismi. Al riguardo, premesso che anche per il funzionamento a regime dei Comitati andrebbe chiarita l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse, osserva che i relativi oneri di funzionamento non vengono quantificati. Inoltre, considerata la configurazione degli organismi ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3-bis, osserva che le predette spese di funzionamento potrebbero avere carattere permanente, mentre i finanziamenti di cui alla legge n. 240 del 1990 non presentano tale requisito. Infine, rileva che la previsione del testo sembra consentire un utilizzo di risorse di conto capitale, per esempio gli stanziamenti di cui alla legge n. 240 del 1990, per sostenere spese di parte corrente, con una conseguente dequalificazione della spesa. Riguardo alle funzioni e ai compiti, eventualmente ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inclusi quelli affidati alla Consulta generale per l'autotrasporto nella sua composizione integrata), ritiene andrebbe acquisita una conferma circa l'effettiva sostenibilità di tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne, in particolare, l'articolo 3-bis, comma 4, recante la copertura degli oneri di funzionamento del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, osserva che, in assenza di quantificazione nella norma in esame degli oneri derivanti dal funzionamento del suddetto Comitato e in mancanza di un'indicazione nel predetto articolo 4-bis dell'entità dei finanziamenti da inserire nella legge di stabilità annuale, il riferimento alla percentuale del 3 per cento di queste ultime risorse quale limite per la copertura dei citati oneri di funzionamento non appare tale da garantire l'effettiva copertura dei medesimi oneri. Su tale aspetto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 4-bis, commi 2 e 3, in materia di modalità di finanziamento, osserva, con riferimento al comma 2, che il rinvio alla legge di stabilità annuale per provvedere al finanziamento dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce propriamente una copertura finanziaria, in quanto la disposizione si limita a rimettere ad un futuro provvedimento legislativo l'individuazione delle risorse da destinare alle finalità di cui al presente provvedimento. Rileva che la norma in esame non reca, inoltre, una quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, affidando l'individuazione dei progetti al Documento di economia e finanza, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Nel rilevare che tale procedimento, pur presentando talune analogie con quello previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali, non trova riscontro nella legislazione vigente, osserva che per il finanziamento di spese a carattere pluriennale in conto capitale, il cui ammontare è determinato annualmente dalla legge di stabilità, le leggi prevedono, di norma, un finanziamento per la prima fase di applicazione, rinviando, per gli stanziamenti degli anni successivi, alla legge di stabilità. In merito alla possibilità di utilizzare, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, le risorse di cui alla legge n. 240 del 1990 e i successivi rifinanziamenti, come previsto dal comma 3, ribadisce quanto già osservato con riferimento ai profili di quantificazione, ovvero la necessità di verificare l'effettiva sussistenza delle risorse nella loro entità e nel loro allineamento temporale rispetto alle nuove esigenze, nonché l'assenza di preesistenti programmi di intervento che possano risultare pregiudicati dalle nuove utilizzazioni. Segnala pertanto l'opportunità di disporre di un quadro aggiornato delle risorse in esame e della loro proiezione pluriennale.

Il sottosegretario Bruno CESARIO segnala preliminarmente la necessità che sul provvedimento venga predisposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la relazione tecnica volta a quantificare

Pag. 37

gli effetti finanziari, provvedendo ad individuare la conseguente copertura finanziaria, ovvero a dimostrare l'invarianza degli oneri.
Allo stato, quindi, riservandosi di fornire le definitive valutazioni in esito al riscontro della predetta relazione, ricorda in via preliminare che il relatore ha evidenziato che il finanziamento a regime dei progetti di realizzazione degli interporti è previsto mediante la definizione delle necessarie risorse del Documento di economia e finanza e nella legge di stabilità annuale. In proposito, osserva che la quantificazione e la copertura finanziaria non possono essere rinviate alla legge di stabilità non costituendo propriamente una corretta procedura di copertura finanziaria. Nel concordare con il relatore, ritiene che tali disposizioni non possano essere assentite in quanto il mero rinvio alla legge di stabilità non costituisce una modalità di copertura finanziaria. Infatti, osserva che, come rappresentato anche dal relatore, nei casi di finanziamento di spese a carattere pluriennale in conto capitale, il cui ammontare è determinato annualmente dalla legge di stabilità, le leggi prevedono un finanziamento per la prima fase di applicazione, con rinvio per gli stanziamento degli anni successivi alla legge di stabilità. Concorda anche con la richiesta di chiarimenti in merito all'imputazione delle spese per la realizzazione di interventi di urbanizzazione che, al fine di escludere effetti onerosi non previsti, dovrebbe essere a carico esclusivamente dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi in esame. Per quanto riguarda la fase di prima applicazione e l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalla legge n. 240 del 1990 e la richiesta di fornire chiarimenti circa la sussistenza in bilancio delle somme necessarie per l'avvio dei progetti, fa presente che, a legislazione vigente, le risorse stanziate per gli interventi previsti dalla legge n. 240 del 1990, come rifinanziati dall'articolo 9 della legge n. 454 del 1997 e dall'articolo 9, commi 3 e 4 della legge n. 413 del 2008, sono pari, rispettivamente, a 25.615.027 euro per l'anno 2011 e 20.915.270 euro per le annualità 2012 e 2013. per quanto concerne l'effettiva possibilità di utilizzo degli stessi per le finalità recate dal provvedimento de quo, condivide quanto rappresentato del relatore, nel senso che la totalità dei fondi di cui alla richiamata legge n. 240 del 1990 dovrebbero aver trovato apposita finalizzazione per interventi già programmati. Circa l'effettiva sostenibilità nell'ambito delle risorse umane, strumenti e finanziarie disponibili a legislazione vigente di funzioni e compiti assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà dare conto nella relazione tecnica del carattere eventualmente innovativo delle attività previste dal provvedimento di cui all'oggetto e della loro sostenibilità con gli attuali stanziamento di bilancio. Da ultimo, per quanto concerne l'articolo 3-bis, comma 4, condivide l'osservazione del relatore secondo cui, in assenza della quantificazione dell'onere derivante dal funzionamento del Comitato interregionale per l'intermodalità e logistica, non è possibile comprendere la congruità della copertura mediante utilizzo nel limite del 3 per cento delle risorse assegnate ai soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell'ambito della piattaforma logistica territoriale. Sul punto, ribadisce inoltre quanto precedentemente affermato circa la procedura di determinazione delle risorse ad opera della legge di stabilità annuale.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, alla luce di quanto segnalato dal relatore e dal rappresentante del Governo, propone di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dalla medesima disposizione.

La Commissione delibera di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il termine ordinario di trenta giorni.

Pag. 38

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge comunitaria 2011, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in ordine agli effetti finanziari della direttiva 2011/7/UE recante disposizioni di accelerazione dei pagamenti della pubblica amministrazione rileva che il recepimento di tale direttiva presenta profili di indubbia onerosità per la finanza pubblica. Infatti, osserva che l'introduzione dei termini di scadenza dei pagamenti della Pubblica amministrazione previsti dalla direttiva in questione e del relativo sistema sanzionatorio, in assenza di un contestuale adeguamento delle vigenti procedure di pagamento in ambito pubblico, peraltro non scevro da oneri finanziari, e stante la situazione di forte ritardo nelle erogazioni, darebbe luogo al conseguente addebito di interessi moratori a carico dell'erario, non quantificabili ex ante e privi della relativa copertura, con grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica. Al fine di evitare tali aggravi, ritiene necessario rinviare il recepimento della direttiva, tenuto conto che la scadenza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013, con facoltà di escludere dall'applicazione della stessa i contratti stipulati anteriormente a tale data. Rileva che potranno, in tal modo, nelle more del recepimento della direttiva, essere introdotte le necessarie modifiche normative ed amministrative, reperendo le necessarie risorse, volte al graduale smaltimento dei debiti pregressi, al fine di evitare conseguenze negative sul fabbisogno e quindi sul debito, all'accelerazione dei pagamenti ed all'uso generalizzato dei sistemi automatizzati, indispensabili per consentire di effettuare le operazioni entro i termini stringenti previsti dalla normativa comunitaria, senza incorrere in sanzioni e penalità finanziarie al momento difficilmente evitabili nel caso di ulteriore seguito del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, osserva come il Governo abbia recepito la legittima preoccupazione in ordine al recepimento di una direttiva che, in ogni caso, non sarà obbligatoria prima del 16 marzo 2013. Ritiene quindi che si potrebbe procedere, anche a legislazione vigente e compatibilmente con i bilanci delle amministrazioni, a provvedimenti in linea con la direttiva e rileva che comunque la questione dovrebbe essere più attentamente valutata anche da altre istanze politiche ed istituzionali, data la sua evidente complessità.

Renato CAMBURSANO (IdV), con riferimento alle considerazioni in ordine agli effetti finanziari della direttiva 2011/7/UE, osserva che il mancato recepimento di tale direttiva svuota sostanzialmente di contenuti l'intero disegno di legge comunitaria per il 2011. Nel ricordare che, come evidenziato anche dal relatore, il Governo aveva già espresso parere contrario su emendamenti volti a disporre il recepimento della direttiva in questione nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2010, osserva come, al di là delle buone intenzioni, l'Esecutivo si sia sempre dimostrato poco attento al tema dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, segnala che proprio nella giornata di ieri ha preso parte ad un convegno organizzato dall'Unione industriale di Torino nel quale il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, ha annunciato di avere proposto nell'ambito dell'Unione europea e di aver richiesto alle autorità italiane di prevedere il recepimento della direttiva 2011/7/UE entro il mese di gennaio 2012, al fine di sostenere più efficacemente le piccole e medie imprese. Nel sottolineare come le

Pag. 39

affermazioni del rappresentante del Governo e del relatore smentiscano in sostanza quanto annunciato dal vicepresidente italiano della Commissione europea, tra l'altro espressione della stessa maggioranza, ritiene comunque necessario che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento alla direttiva 2010/23/UE. Per quanto attiene, più in generale, al disegno di legge comunitaria per il 2011, osserva come esso pervenga all'esame della Commissione con estremo ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge n. 11 del 2005, in una fase nella quale non si è peraltro ancora concluso l'iter del disegno di legge comunitaria per il 2010, approvato dalla Camera il 26 luglio 2011. Si domanda, pertanto, quale sia il senso dell'attività parlamentare, che accelera l'esame di un disegno di legge in prima lettura, mentre l'esame del disegno di legge approvato dalla Camera procede a rilento presso l'altro ramo del Parlamento.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene assai grave la risposta fornita dal rappresentante del Governo in ordine al recepimento della direttiva per evitare i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione. Chiede chiarimenti in ordine alla posizione espressa dal relatore, sottolineando come non si possa eludere la direttiva. Lamenta che il Governo non abbia fornito la richiesta simulazione dei costi connessi al recepimento della direttiva. Ricorda peraltro che essa entrerebbe in vigore solo nel 2013, con la conseguenza che sarebbe, a suo avviso, un altro Governo a doverla attuare. Evidenzia inoltre come l'espunzione della direttiva dal disegno di legge comunitaria in esame fornirebbe all'estero il segnale di un Paese che non intende onorare i propri debiti nei confronti dei fornitori, come peraltro già fatto in passato con i debiti delle aziende sanitarie locali. Sottolinea come occorra ristabilire la giustizia e come sarebbe quindi un dovere del Paese recepire la direttiva in questione.

Maino MARCHI (PD) si associa alle considerazioni dei colleghi Vannucci e Cambursano, osservando come la stessa Unione europea stia richiedendo al nostro Paese non solo interventi correttivi di finanza pubblica, ma anche misure volte a sostenere lo sviluppo economico. In questa ottica, sottolinea la rilevanza del recepimento della direttiva in materia di ritardi nei pagamenti, che consentirebbe di sostenere le piccole e medie imprese in una difficile congiuntura finanziaria, ovviando anche alle difficoltà esistenti nell'accesso al credito, che stanno portando ad uno sviluppo dell'usura e delle associazioni di stampo mafioso anche nelle regioni settentrionali. Ritiene, pertanto, che sarebbe incomprensibile un parere contrario sulla direttiva 2011/7/UE.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, pur comprendendo le osservazioni svolte dai colleghi, sottolinea come manchi un adeguato approfondimento tecnico sull'effettivo impatto sul bilancio di cassa del recepimento della richiamata direttiva contro i ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Ricorda comunque che il ritardo è anche connesso alla modifica del bilancio delle amministrazioni pubbliche in fase di attuazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento ai chiarimenti sollecitati dall'onorevole Cambursano in ordine alle possibili implicazioni finanziarie della direttiva 2010/23/UE contenuta nell'Allegato B, volta a prevedere un meccanismo di inversione contabile in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra, fermo restando quanto evidenziato nella relazione tecnica del provvedimento in oggetto, circa l'estrema difficoltà di riuscire a determinare gli eventuali oneri, prima dell'effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie, conferma che il meccanismo dell'inversione contabile non produce effetti in termini di gettito.

Pag. 40

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di relazione.
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2011 (C. 4623);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
il meccanismo tariffario di cui all'articolo 4 è idoneo a garantire l'integrale copertura degli oneri per prestazioni e per controlli e, trattandosi di tariffe nuove, che discendono dall'esercizio delle deleghe contenute nel presente provvedimento, alle stesse non si applicano le disposizioni previste a legislazione vigente in materia di limiti alla riassegnazione di entrate;
dal recepimento della direttiva 2010/23/UE, contenuta nell'Allegato B, volta a prevedere un meccanismo di inversione contabile in materia di imposta sul valore aggiunto facoltativo e temporaneo per quanto concerne la prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, non derivano effetti in termini di gettito;
il recepimento della direttiva 2011/7/UE, contenuta nell'Allegato B, recante disposizioni per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in assenza di un contestuale adeguamento delle vigenti procedure di pagamento in ambito pubblico - dal quale peraltro deriverebbero oneri finanziari - e stante la situazione di forte ritardo nelle erogazioni, darebbe luogo al conseguente addebito di interessi moratori a carico dell'erario, non quantificabili ex ante e privi della relativa copertura, con grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica;
al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica e tenuto conto che la scadenza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013, è necessario rinviare il recepimento della direttiva 2011/7/UE;
nelle more del recepimento della suddetta direttiva, sarà possibile introdurre nel nostro ordinamento le opportune modifiche normative e amministrative, individuando le necessarie risorse, volte al graduale smaltimento dei debiti pregressi, all'accelerazione dei pagamenti ed all'uso generalizzato dei sistemi automatizzati, indispensabili per consentire di effettuare le operazioni entro i termini stringenti previsti dalla normativa comunitaria,

delibera di riferire favorevolmente

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'Allegato B, sopprimere le parole: 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013)».

Massimo VANNUCCI (PD), nell'annunciare il proprio voto contrario sulla proposta di relazione del relatore, auspica un ripensamento della maggioranza, osservando come la soppressione dall'Allegato B della direttiva 2011/7/UE spiegherebbe effetti fortemente negativi su tutti i pagamenti nelle transazioni commerciali e non solo su quelli delle pubbliche amministrazioni. Nel sottolineare come la direttiva da recepire all'articolo 12 consente agli Stati membri di escludere l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti conclusi prima del 16 marzo 2013, osserva che per questa ragione il recepimento non determinerebbe effetti finanziari negativi, ben potendosi adottare entro il termine di recepimento gli interventi normativi e amministrativi necessari a garantire la tempestiva effettuazione dei pagamenti dovuti. Ritiene, pertanto, che dal punto di vista politico e di immagine il mancato recepimento della direttiva rappresenti una scelta profondamente sbagliata, in quanto alle imprese si comunica il messaggio che le pubbliche amministrazioni non intendono pagare i propri fornitori.

Pag. 41

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando come egli stesso, nel suo intervento introduttivo, avesse richiamato la relazione tecnica sul provvedimento in esame che non ascriveva oneri al recepimento della direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ritiene che ciò sia un'evidente contraddizione e sottolinea come non sia possibile procedere ad una modifica attraverso il diritto interno della disciplina tracciata dalla direttiva come, a suo avviso, sembrerebbe adombrare la proposta di relazione.

Maino MARCHI (PD) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di relazione del relatore, richiamando le considerazioni già svolte nel dibattito ed osservando che l'eventuale mancato recepimento della direttiva 2011/7/UE rappresenti una scelta sbagliata anche per le finanze pubbliche. In proposito, ricorda che la Corte dei conti nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'anno 2010, ha sottolineato come l'accumulo di una massa rilevante di residui attivi e passivi sia uno degli aspetti più critici per la trasparenza dei conti pubblici, in quanto la politica dello slittamento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli esercizi successivi limita la credibilità dei conti medesimi. Nell'osservare come il recepimento della direttiva 2011/7/UE potrebbe determinare una accelerazione dei pagamenti, con effetti in termini di fabbisogno ai quali si può comunque fare fronte, ritiene che sia erroneo presupporre che le pubbliche amministrazioni non provvedano al tempestivo pagamento dei propri debiti, auspicando il ripristino di condizioni di normalità nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore, segnalando l'atteggiamento contraddittorio dello stesso tenuto e già rilevato dall'onorevole Cambursano. Osserva che, pur comprendendo le possibili ricadute negative in termini di fabbisogno e quindi sul bilancio di cassa, il recepimento della richiamata direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali non inciderà invece sul bilancio di competenza, poiché le somme risultano comunque impegnate. Sottolinea come il mancato recepimento comporti paradossalmente maggiori oneri, a causa delle controversie che sorgono per i ritardi nei pagamenti, per gli interessi moratori che le amministrazioni sono costrette a pagare e per le procedure esecutive cui possono essere esposte. Ritiene quindi illogico non recepire la direttiva in questione, soprattutto sulla base delle motivazioni addotte dal rappresentante del Governo e dal relatore, che non attengono alle questioni relative al fabbisogno che avrebbero avuto, a suo avviso, una maggiore solidità.

Marco CALGARO (UdCpTP) fa presente di aver preso parte al convegno indetto dall'Unione industriale di Torino, ricordato dal collega Cambursano, nel quale il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani ha annunciato l'intenzione di recepire la direttiva in materia di ritardi nei pagamenti entro il gennaio 2012, osservando come il susseguirsi di annunci disattesi dai fatti sia una delle ragioni fondamentali della scarsa credibilità del Governo.

Gioacchino ALFANO (PdL) ricorda come in passato provvedimenti legislativi abbiano già bloccato le azioni esecutive nel settore della sanità in Campania e, pur ritenendo condivisibile per il futuro lo spirito della direttiva, concorda con le osservazioni svolte dal rappresentante del governo e annuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione.

Pag. 42

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminata per le parti di propria competenza la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010;
rilevato che la Relazione costituisce la prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 4 giugno 2010, n. 96, che ha previsto la sostituzione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea con due distinti documenti, uno di carattere programmatico, riferito all'anno di riferimento e uno di carattere consuntivo, riferito all'anno precedente;
considerato che la relazione perviene all'esame del Parlamento in una fase avanzata dell'anno e, pertanto, le informazioni in essa contenute risultano in parte superate dalle evoluzioni maturate, con riferimento alle diverse politiche di competenza della Commissione, nel corso dell'anno 2011;
ritenuto che l'esame della relazione possa comunque costituire un importante strumento di controllo a disposizione del Parlamento per valutare a in sede consuntiva i risultati della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
rilevato che, in questa ottica, la Relazione consente di verificare a posteriori l'efficacia della partecipazione del Parlamento alla fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione europea
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
al fine di consentire una più puntuale valutazione degli esiti della partecipazione delle Camere al processo normativo dell'Unione europea, valuti il Governo l'opportunità di valorizzare, nell'ambito della relazione, le informazioni concernenti il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.
Atto n. 396.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Pag. 43

Roberto MARMO (PT), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca la valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche, sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, ritiene che, pur considerando il carattere facoltativo di alcune delle attività previste dalla disposizioni degli articoli da 4 a 10, quali la possibilità di avvalersi di esperti della valutazione nonché l'effettuazione di ispezioni, sarebbe utile una determinazione, anche in linea di massima, del possibile costo connesso alle attività in questione, al fine di escludere che possano determinarsi i presupposti per nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica relativamente ad eventuali risorse necessarie per integrare quelle previste a legislazione vigente per il funzionamento dell'Agenzia. In merito all'articolo 14, recante incentivo per i risultati conseguiti, osserva che l'incentivo da corrispondere agli atenei non risulta di per sé suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, segnala che andrebbero valutati gli eventuali riflessi delle norme sugli equilibri finanziari delle università escluse dalla corresponsione dell'incentivo, del quale, peraltro, sarebbe utile definire il relativo ammontare, almeno in percentuale.
Per quanto riguarda l'articolo 15, recante valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati, osserva che la norma reca il mero richiamo alla copertura finanziaria già prevista dalla legge n. 240 del 2010. Tuttavia, tenuto conto che i dati posti alla base di tale quantificazione erano riferiti all'anno 2009, ritiene che sarebbe opportuna una conferma della validità dei medesimi sia con riferimento al numero dei ricercatori che beneficerebbero dell'incremento, sia dell'entità dell'incremento medesimo, tenuto conto, altresì, delle tabelle relative al trattamento economico dei professori allegate allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, atto del Governo n. 402, recentemente esaminato dalla Commissione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 15, comma 2 dispone che all'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Al riguardo, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca in quale capitolo sono allocate le risorse delle quali è previsto l'utilizzo e fornisca altresì indicazioni con riferimento alla loro effettiva disponibilità. Sotto il profilo della formulazione, segnala l'opportunità di esplicitare nella disposizione l'ammontare dell'onere del quale si dispone la copertura.
Per quanto riguarda le disposizioni relative alla copertura finanziaria dello schema di decreto legislativo, contenute nell'articolo 17, osserva preliminarmente che il provvedimento reca quattro distinte clausole di neutralità finanziaria, rispettivamente all'articolo 8, comma 4, con riferimento alle spese per le ispezioni compiute ne quadro delle procedure di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi universitari, all'articolo 11, comma 5, con riferimento alle attività dei nuclei di valutazione interna delle università, all'articolo 12, comma 4, con riferimento alle attività delle commissioni paritetiche docenti - studenti, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge n. 240 del 2010, nonché all'articolo 17, che al comma 1 reca una clausola di invarianza generale e al comma 2 reca una clausola esplicitamente riferita alle attività dell'ANVUR. In proposito, nel segnalare che tale ultima disposizione fa riferimento alle sole risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza richiamare anche le risorse umane e strumentali, osserva che potrebbe valutarsi una unificazione di tutte o di una parte delle clausole di neutralità finanziaria

Pag. 44

in una sola disposizione. Sul punto, si ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di acquisire gli elementi necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, alla luce di quanto richiesto dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.